Pagine

Libri simbolici (o, più in generale, da #drogatidipolitica)

I creativi raccontano

domenica 6 aprile 2025

Lega per Salvini premier, lo statuto dopo il congresso

Si è concluso oggi il primo congresso della Lega per Salvini Premier (anche se, in base alle disposizioni transitorie dello statuto, questo si sarebbe dovuto tenere entro 12 mesi dall'approvazione del primo documento statutario, che risale all'incirca - in mancanza di documenti disponibili - a novembre del 2017), con la conferma di Matteo Salvini alla carica di segretario federale del partito. 
Se il dato politico è certamente rilevante, in questa sede interessa sicuramente di più considerare le modifiche allo statuto del partito che il congresso (nella giornata di ieri) ha approvato, considerando le proposte avanzate da una commissione apposita - guidata da Roberto Calderoli e cui hanno partecipato anche Aldo Morniroli, Maurizio Bosatra, Alessandro Panza, Andrea Paganella, Alberto Di Rubba e i vicesegretari federali Claudio Durigon, Alberto Stefani e Andrea Crippa - per attualizzare il testo precedente, la cui prima versione risale appunto al 2017, leggermente modificata nel 2018. "È stata necessaria una manutenzione dello statuto - ha spiegato Calderoli nel suo intervento illustrativo - perché nasce nel 2018, quando la struttura non aveva nulla in termini di delegazioni territoriali: queste si sono sviluppate e oggi dobbiamo regolarle". Di seguito si passano in rassegna le modifiche allo statuto in ordine di "apparizione" (seguendo la numerazione degli articoli), cercando di raggrupparle per tema.

Il simbolo e la denominazione

L'analisi non poteva che iniziare dal simbolo, anche perché la disposizione statutaria che ne tratta - l'art. 3 - è la prima a essere interessata dalla riforma: le modifiche, peraltro, non riguardano il simbolo ufficiale, che resta quello definito in origine e descritto nello statuto come "un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta 'Lega per Salvini Premier' in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco". Ovviamente quel simbolo, così com'è, non è mai finito sulle schede elettorali (non fosse altro che per l'incompatibilità della forma rettangolare con le disposizioni legislative e operative vigenti in materia di elezioni): anche per questo, forse, nello statuto non si precisa più che il simbolo "è anche, in tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee", così come non si prevede più la possibilità per le articolazioni regionali di proporre la modifica del contrassegno a livello regionale e locale (col parere preventivo vincolante del Consiglio federale). 
Proprio il Consiglio federale continua a poter "apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune": nell'ipotesi di presentazione di "contrassegni elettorali, sia con la denominazione "Lega per Salvini Premier", sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali e amministrative", evidentemente, deve ritenersi inclusa la possibilità di abbinare il simbolo previsto dallo statuto - anche solo in modo parziale, magari con il riferimento "Salvini" o "Salvini premier" su fondo blu - al simbolo della Lega Nord concesso ufficialmente dopo il congresso straordinario di fine 2019 (anche se, di fatto, l'uso era iniziato prima), potendo esserne usata anche in questo caso una sua parte (come la figura di Alberto da Giussano e al nome "Lega" scritto in carattere Optima). 
Da ultimo, è stata riformulata la norma relativa alla modifica delle disposizioni statutarie sul simbolo e sul nome del partito (nel vecchio testo prevista all’art. 19, ora all’art. 20): prima la modifica era di competenza solo del Consiglio federale (con l’approvazione a maggioranza assoluta dei presenti), mentre ora possono provvedere sia il Congresso federale (sempre a maggioranza assoluta dei presenti, come per le altre modifiche statutarie) sia il Consiglio federale.
Lasciando per un attimo da parte lo statuto, vale la pena segnalare che alcuni interventi del primo giorno di lavori del congresso hanno evocato l'emblema leghista. Così, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari ha rivendicato come la Lega sia il partito presente "in Parlamento da più tempo senza aver mai cambiato nome ed essendo sempre fieri con quel simbolo, l'Alberto da Giussano col leone di San Marco e con lo spadone sguainato in difesa della libertà" (evidentemente saldando la storia della Lega Nord e quella della Lega per Salvini premier). Per il vicesegretario federale Alberto Stefani "essere della Lega significa significa preferire il coraggioso cammino più difficile di chi difende un'idea rispetto a chi invece sceglie di adeguarsi sempre; essere leghista significa mettere da parte le paure. Significa ricordarsi che noi abbiamo un simbolo che non è una bandiera al vento: è un guerriero e rappresenta il simbolo di questo movimento e noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Allora dobbiamo riscoprire il guerriero che c'è in ciascuno di noi: dobbiamo riscoprire tutto questo non come guerrieri di fantomatici eserciti europei, non come guerrieri che imbracciano armi da fuoco, ma guerrieri valorosi che utilizzano gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione per garantire più libertà, più sicurezza, più identità ai nostri cittadini". 
Non passa però inosservato anche uno stralcio del primo intervento di Roberto Calderoli che lamentava le resistenze "burocratiche" sull'attuazione dell'autonomia: "Quel leone di San Marco sullo scudo, qui - ha detto indicando la scenografia del congresso con la raffigurazione del guerriero di Legnano - ha la spada alzata, il libro chiuso e la coda alzata: è quando va in battaglia oppure, quando c'è la pace, sparisce la spada e il libro è aperto. Volete mandarci con la spada e il libro chiuso oppure con il libro aperto?" In origine, in effetto, il simbolo della Liga Veneta comprendeva il leone con libro aperto e senza spada, la stessa figura portata sullo scudo leghista; il 15 febbraio 1997, al terzo congresso federale della Lega Nord, si scelse di sostituire quell'immagine con quella del leon da guera.

La scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

Il testo dell'art. 6, dedicato alla scelta delle candidature, ha subito una piccola modifica. Le sezioni comunali, infatti, non propongono più le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali; più in generale, il livello superiore (provinciale per le elezioni comunali, regionale per le elezioni provinciali e dei capoluoghi di provincia, nazionale/federale per le elezioni regionali e dei capoluoghi di regione) prima "ratificava" le proposte del livello inferiore, mentre ora le “approva” (una scelta lessicale che lascia dedurre un che il potere di scelta stia più verso il vertice che verso le articolazioni inferiori).

Gli organi della Lega per Salvini premier

Nell'art. 7, dedicato agli organi del partito, oltre alle modifiche relative all'amministrazione della Lega per Salvini premier (se ne parlerà meglio dopo) sono stati introdotti due responsabili federali: uno per il tesseramento (che non è più di competenza della Commissione statuto e regolamenti, così com'è stato rinominato quel collegio; le competenze della nuova carica sono indicate dall'art. 17) e uno per gli Enti locali (l'art. 18 attribuisce anche il dovere di aggiornare l'anagrafe degli eletti). 
Non è invece più previsto come figura autonoma il responsabile del trattamento dei dati personali (ex art. 21, ora il titolare è l'amministratore federale che può nominare uno o più responsabili), così come non è più previsto l'Ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale: del resto, come rilevato da Calderoli, "di fatto non c'è mai stato".

Il congresso federale

Delle modifiche all'art. 8, che regola il congresso federale, più che la scomparsa - tra le competenze - della valutazione delle "attività svolte dalle articolazioni territoriali regionali", rileva soprattutto l'allungamento della cadenza dei congressi, previsti non più ogni tre anni, ma ogni quattro anni.  Ciò significa che la prossima assise congressuale – salvo congressi straordinari – si svolgerà nel 2029, anno delle elezioni europee e di un turno consistente di elezioni amministrative; soprattutto, però, l'appuntamento cadrà almeno due anni dopo le prossime elezioni politiche (sempre che arrivino a scadenza naturale), senza che dunque il risultato possa avere ricadute immediate sulla guida del partito. Lo stesso Calderoli sembra confermare la prognosi, sostenendo che l'allungamento a 4 anni delle cariche è stato pensato "anche perché, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, io credo che il movimento abbia bisogno della massima tranquillità e stabilità".
Nell'art. 9 spariscono i requisiti temporali di militanza per essere eletti dal congresso segretario federale o membro del Consiglio federale (ma sono indicati dalla disposizione finale). Il nuovo art. 10, che individua i delegati al congresso federale, rende membri di diritto del congresso e votanti tutti i segretari provinciali del partito (mentre prima si richiedeva che la Regione di riferimento avesse almeno 50 soci ordinari militanti), i membri del Governo nazionale (ma non si precisa se si tratta solo dei ministri, o, in una lettura estensiva che lo stesso Calderoli ha in effetti seguito nel suo intervento, devono essere ricompresi anche i sottosegretari) e delle giunte regionali.

Il Consiglio federale

Con riferimento al Consiglio federale - la cui durata è stata allungata a quattro anni - in base al nuovo art. 11 ottengono diritto di parola e di voto i vicesegretari federali, il coordinatore federale del movimento giovanile e i segretari regionali di Regioni che non hanno almeno 50 soci ordinari militanti: di queste cariche, prima solo con diritto di intervento, se le ultime sono maggiormente espressione del territorio, i vicesegretari e il coordinatore del giovanile possono dirsi assai vicini al segretario,  che dunque si rafforza. Curiosamente il nuovo testo non prevede più il riferimento alla tutela delle minoranze mediante formule proporzionali: questo, in teoria, potrebbe far sorgere qualche criticità in sede di esame da parte della Commissione che valuta la conformità degli statuti ai requisiti fissati dal decreto-legge n. 149/2013 e in effetti richiede anche di precisare "i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi" (anche se, in effetti, il Consiglio federale può essere considerato un organo esecutivo, dunque non toccato da questa previsione). 
Aumentano anche le figure con diritto d’intervento (ma non di voto): sono tali i soci fondatori del partito, i responsabili federali del tesseramento e degli enti locali, gli ex amministratori (per 5 anni), il coordinatore dei dipartimenti e coloro che sono invitati dal Consiglio a partecipare. Il segretario verbalizzante ora è nominato dal Consiglio, non essendo più il delegato della Commissione Statuto e regolamenti. L'articolo, da ultimo, regola anche la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio federale da remoto, ammettendola "purché prevista nella convocazione": lo stesso organo, dunque può anche escludere quella forma di partecipazione, ammettendo solo la presenza.
Quanto alle competenze del Consiglio federale (previste dall'art. 12), l'organo acquisisce - oltre all'approvazione delle proposte di candidatura formulate a livello regionale - il compito di "definire la veste grafica delle tessere" e i termini pe rinnovare la militanza. Non è più previsto un "comitato esecutivo" nominato tra e dai membri del consiglio federale cui il collegio possa delegare i propri poteri e attribuzioni.

Il Segretario federale

Nell'art. 13, che si occupa della carica di Segretario federale, è innanzitutto riformulata la disposizione sulla rappresentanza politica del partito: questa è disgiunta dalla rappresentanza elettorale (affidata all'amministratore), si precisa che il segretario  "presiede l’organizzazione e l'attività" del partito e che la sua espressione codificata di pareri sulle candidature riguarda le cariche elettive "esterne" (quindi non quelle interne alla Lega).
Anche la durata del mandato del segretario passa da 3 a 4 anni (valgono le considerazioni fatte prima, parlando del congresso), ma passano da 3 a 4 anche i vicesegretari, precisando che – come in passato – devono appartenere tutti ad articolazioni regionali diverse: per questi viene cancellato il requisito di militanza ordinaria ultradecennale (ma, anche qui, si parlerà più tardi dell'applicabilità di un limite più breve). Perché si è aggiunto un vicesegretario? "Oggi abbiamo coperto completamente tutto il territorio nazionale - ha spiegato ieri Calderoli - e ovviamente quello che prima era fattibile dal segretario o da qualche [vice]segretario oggi necessita di qualcuno in più".

L’amministratore federale e la gestione contabile

All'art. 14 non c’è più la scelta tra nominare un comitato amministrativo federale di una persona o di tre (tra cui indicare un amministratore federale): ora è possibile solo nominare un amministratore federale, la cui anzianità di militanza sembra dover essere di almeno tre anni. La nomina, la revoca e la sostituzione dell'amministratore sono di competenza esclusiva del Segretario federale (com'era prima per il comitato amministrativo). Si conferma che l’amministratore è rappresentante legale del partito, ma ora gli spetta anche la firma degli atti relativi alle procedure elettorali: in particolare spetta all'amministratore firmare anche gli atti "relativi alle dichiarazioni ed attestazioni da rendere in sede elettorale per la presentazione delle liste di candidati e/o per la presentazione del contrassegno".
Si precisa che il partito risponde in solido con l’amministratore sul piano civile e amministrativo. L'amministratore può nominare due delegati (del cui operato risponde) per svolgere le sue funzioni. Sparisce invece l'Organo federale di controllo sull’amministrazione: "ormai per legge bisogna rivolgersi a una società di revisione esterna", come ha spiegato Calderoli, e ora - a norma dell'art. 27 - non è più il segretario federale a sceglierla, ma l'amministratore. Ora, infine, l’amministratore federale è anche titolare del trattamento dei dati personali e può nominare uno o più responsabili (prima era il Consiglio federale a nominare il responsabile).
Quanto alla redazione del rendiconto del partito richiesta dalla legge, all'art. 26 non è più prevista la relazione dell’Organo federale di controllo sull’amministrazione (soppresso, come si è detto).

Il responsabile federale organizzativo, i dipartimenti, l'organizzazione giovanile

All'art. 16 ora si precisa che il responsabile federale organizzativo può essere anche revocato (oltre che nominato) dal Segretario federale; il responsabile organizzativo presiede, oltre che il Comitato disciplinare e di garanzia, anche la Commissione statuto e regolamenti.
L'art. 19 precede invece la possibilità di creare dipartimenti, cioè articolazioni interne al movimento, con un ruolo essenzialmente politico-programmatico; il loro coordinatore è nominato dal Segretario federale e nomina (sentito il segretario) i capi dipartimento nazionali (che nominano i referenti regionali di concerto coi segretari regionali).
Quanto all'art. 22, rubricato "Il coordinamento federale del movimento giovanile", l'unica novità è la precisazione per cui, superati i 30 anni, i titolari delle cariche del giovanile completeranno comunque il loro mandato.

Modifiche dello statuto

Sulla base dell'art. 20, per modificare lo statuto serve ancora la maggioranza assoluta dei presenti al Congresso federale; come anticipato, invece, per modificare simbolo, nome e regolamenti può intervenire sia il Congresso federale, sia il Consiglio federale (sempre a maggioranza assoluta dei presenti). Le proposte di modifica dello statuto, sempre formulate dalla Commissione statuto e regolamenti, passano prima dal Consiglio federale e poi dal Congresso federale (unica istanza prima prevista).

Organizzazione territoriale

Nell'art. 28 non è più previsto a livello regionale un Organo di controllo sull’amministrazione; sono previste anche le sezioni di circoscrizione (sovracomunali). Per Calderoli si tratta di "un ritorno" di  "un organo di coordinamento [...] di cui si è sentito una certa mancanza": ha aggiunto che "ci sarà un regolamento che normerà la circoscrizione: se le regioni dovessero volerlo includere nel loro statuto lo faranno al prossimo congresso regionale".

Iscrizioni, qualità di socio, incompatibilità e decadenza

Varie modifiche riguardano l'iscrizione, l'acquisto e la perdita della qualità di socio. All'art. 29 si conferma che la quota associativa è fissata dal Consiglio federale, ma sparisce "annualmente" (quindi non occorre rinnovare ogni volta una deliberazione apposita se il prezzo non cambia); si richiede al socio di comunicare ogni variazione del suo domicilio (registrato negli elenchi) per le notifiche previste dallo statuto.
Quanto alla qualità di socio, una delle modifiche più evidenti riguarda le incompatibilità: ora si precisa che l'adesione a soggetti collettivi preclusi (tra i quali spariscono gli enti no profit e si parla genericamente di associazioni) è incompatibile solo se "manifestata" e "pubblica", dunque non ci sarebbe incompatibilità in caso di adesione "privata" o non divulgata. Una volta emersa l’incompatibilità, si prevede anche la possibilità di "superamento della stessa": qualora ciò non si verifichi, si genera la "cancellazione d’ufficio", di fatto una decadenza (e non più l’espulsione, intesa come provvedimento disciplinare). L'art. 32 chiarisce che la cancellazione d'ufficio per incompatibilità è un'ipotesi di decadenza e si precisa che gli aspetti applicativi sono normati dal regolamento.
Com'è noto, la Lega per Salvini premier, com'era stato per la Lega Nord, prevede due categorie di soci: i soci sostenitori (dopo la prima iscrizione) e i soci ordinari militanti (status necessario per accedere a determinate cariche, che si acquisisce a norma del regolamento del partito, che oggi richiede che un socio sostenitore abbia svolto "un periodo di attività volontaria della durata di non meno di 12 mesi" a livello territoriale). L'art. 31, che regola la perdita della qualifica di socio ordinario militante (Som), ora prevede che il direttivo della sezione comunale chieda al consiglio direttivo provinciale la perdita della qualifica di Som per un iscritto entro il 30 novembre (indicando la sua "inattività") e il provinciale esprime parere entro il 31 dicembre; in caso di parere positivo, è inviata comunicazione scritta all’ex Som "declassato" a sostenitore che può ricorrere al direttivo regionale entro 30 giorni ("Se uno non milita, è impossibile che resti a fare il militante" ha chiosato Calderoli). 
L'art. 30 citato prima, peraltro, ora prevede che i soci sostenitori non abbiano diritto di voto, tranne che "per le sole elezioni della Sezione Comunale, con anzianità di tesseramento normata da apposito regolamento". Lo stesso Roberto Calderoli ha riconosciuto che il punto è stato oggetto di varie discussioni, ma ha invitato a riflettere a partire dai numeri: "Se io mi rendo conto che il 42% delle sezioni ha più soci ordinari militanti che soci sostenitori, è evidente che quei militanti non portano neanche una tessera di sostenitore; aggiungo, se il 96% delle sezioni negli ultimi anni ha fatto zero sostenitori mi chiedo che cosa ci stiano a fare. [...] Io credo che non sia nei numeri corretti e per il futuro sarà necessario definire un rapporto che ciascuno sarà tenuto a rispettare perché alcune sezioni, e siamo andati proprio a farcele passare una per una, da dieci anni contano cinque militanti, sono sempre gli stessi e non fanno una tessera da sostenitore... Io non dico che sia giusto o sbagliato, ma se in una sezione non si fanno nuove militanti e non si fanno nuovi sostenitori mi chiedo che cosa ci sta a fare". Onde evitare o contenere il rischio di "pacchetti di tessere" in momenti delicati - magari in corrispondenza delle elezioni - si è dunque scelto di definire con un regolamento federale la definizione di un minimo di anzianità ("Io oggi l'ho pensata nei termini di prevedere a livello federale un minimo e un massimo - ha aggiunto Calderoli - e poi demandare a livello delle singole Regioni di definire qual è l'anzianità minima richiesta, perché credo che sia completamente diversa oggi l'esigenza della Lombardia rispetto a quella della Basilicata, hanno la necessità di strumenti flessibili e che comunque portino a un'apertura del movimento".

I procedimenti disciplinari

Con riferimento al controllo sugli organi interni, l'art. 33 ora precisa che l’organo superiore che controlla quello inferiore “può avocare a sé i poteri dell’organo inerte”; non si prevede più il contraddittorio con la parte in caso di revoca di un segretario o di scioglimento del direttivo. 
Sono più consistenti le modifiche in materia di procedimenti disciplinari sui soci: "I provvedimenti disciplinari - ha spiegato Calderoli - vengono semplificati nei termini che le sanzioni restano sempre le stesse, ma viene tutto semplificato e avvicinato al territorio". L'art. 34, ora, prevede che l'organo giudicante di prima istanza sia il consiglio direttivo regionale, su proposta del direttivo provinciale questo deve informare con raccomandata AR la persona interessata, che può difendersi), ma può agire anche da solo (se avvisa direttamente la persona). Organo d’appello diventa il Comitato disciplinare e di garanzia, che invece è organo di primo grado per le cariche istituzionali sovraprovinciali e per i componenti degli organi federali (in quel caso la richiesta parte dal consiglio direttivo regionale): in questo caso l’organo d’appello è il Consiglio federale (che non può più attivarsi direttamente). Tutti i provvedimenti sono direttamente esecutivi, quindi producono subito effetti. Visto che il segretario federale fa parte del Consiglio federale, peraltro, il nuovo art. 15 lo esclude dal Comitato disciplinare e di garanzia: la presidenza spetta al responsabile federale organizzativo (che cura l’istruttoria e la verbalizzazione e non voterà nell’eventuale giudizio d’appello in Consiglio federale) e i membri di nomina da parte del Consiglio federale passano da 3 a 5 (il testo ora precisa che non devono avere diritto di voto in consiglio federale, per evitare la commistione degli organi e dei ruoli).
Rientra tra le previsioni in materia di procedimenti disciplinari un'aggiunta all'art. 35, in cui si precisa per gli eletti che il mancato rispetto dei loro doveri (inclusi quelli di mettere a disposizione il proprio tempo per le attività del partito e di concorrere al finanziamento, immaginando che questo valga soprattutto per gli eletti in Parlamento e nei consigli regionali) comporta l’attivazione di una procedura disciplinare. Questi obblighi, secondo quanto detto da Calderoli, non tutti gli eletti li rispettano, "né a livello morale, né a livello sostanziale e siccome non è giusto che solo alcuni concorrano, è prevista anche la possibilità per questo motivo di attivare un procedimento disciplinare e credo che una cosa così giusta non avessimo mai prevista" (e l'applauso scattato, in un'assemblea che forse comprendeva anche le persone evocate, non è passato inosservato).

Le disposizioni finali su modifiche statutarie e requisiti di militanza

Nelle disposizioni finali, a seguito della riforma statutaria, si precisa innanzitutto che eventuali modifiche allo statuto richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti per rendere conforme il nuovo testo al d.l. n. 149/2013 non dovranno passare per un nuovo congresso (più complesso e oneroso da convocare), ma saranno apportate direttamente dal Consiglio federale che ne informerà il congresso alla prima occasione. 
L'intervento più significativo sulle disposizioni finali riguarda i requisiti di militanza per l'accesso alle cariche, prima previsti nei vari articoli dello statuto e tuttavia "sospesi" dalla IV disposizione transitoria dello statuto (e a norma della deliberazione del Consiglio federale del 7 gennaio 2021 richiamata dal regolamento del partito annotato). Lo stesso Calderoli ha segnalato come i requisiti originari fossero "assolutamente inapplicabili", essendo stata costituita l'associazione nel 2017. Ora occorrono almeno 7 anni di anzianità per essere Segretario federale (attualmente sembrerebbero avere quest'anzianità essenzialmente i fondatori del partito, che - in base al primo intervento di Roberto Calderoli al congresso - dovrebbero essere stati Salvini, Lorenzo Fontana, lo stesso Calderoli, Giancarlo Giorgetti e Giulio Centemero; in seguito, ovviamente, le persone con questo requisito aumenteranno); servono poi almeno 5 anni per essere membro del Comitato disciplinare e di garanzia e almeno 3 anni per tutte le altre cariche elettive federali (in cui probabilmente si devono ricomprendere anche l’amministratore e forse anche il vicesegretario). anche se in effetti Calderoli ha riferito il requisito triennale solo ai "membri elettivi del Consiglio federale".
Un'ultima osservazione potrebbe riguardare un caso "pratico" appena sorto e comunque previsto. I media hanno dato ampia risonanza alla consegna della tessera di socio a Roberto Vannacci, eletto lo scorso anno europarlamentare nelle liste della Lega per Salvini premier. Chi aveva letto il nuovo testo dello statuto senza guardare le disposizioni finali aveva pensato che i requisiti di militanza venissero semplicemente meno e questo permettesse a Vannacci di diventare vicesegretario con la semplice iscrizione al partito. Qualora, tuttavia, si ritenesse di dover applicare anche alla carica di vicesegretario federale (che è fiduciaria, non strettamente elettiva) il requisito di militanza triennale, occorre non dimenticare che il regolamento della Lega per Salvini premier prevede attualmente che ai soci sostenitori possa essere riconosciuta la qualifica di socio ordinario militante e anche un’anzianità di militanza per attività svolte in organismi o movimenti non preclusi dalla Lega per Salvini Premier; in più, i parlamentari italiani e - si suppone - anche europei possono diventare soci ordinari militanti anche senza trascorrere il primo periodo da sostenitori. Per sapere come andrà, basterà aspettare un po' di tempo. 

Nessun commento:

Posta un commento