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martedì 30 giugno 2026

Sottoscrivere digitalmente le candidature: altra occasione persa, per ora (e intanto si litiga ancora sull'esenzione dalla raccolta firme)

Il cuore di un sistema elettorale, com'è noto, è la formula di trasformazione dei voti in seggi ed è quasi sempre il punto principale del contendere quando si dibatte o ci si scontra con riferimento alle riforme elettorali. Oltre che sul tipo di sistema (maggioritario, proporzionale, misto...), ovviamente, ci si divide spesso su altre questioni per nulla trascurabili, dalla forma e grandezza dei collegi all'entità delle eventuali soglie (di sbarramento, di accesso al secondo turno, di scatto del premio), dalla possibilità di esprimere preferenze (e, magari, quante e in che modo) fino alle norme che regolano la distribuzione territoriale dei seggi ottenuti dalle varie forze politiche. Sempre più spesso, tuttavia, le discussioni, anche piuttosto accese, finiscono per riguardare lo strumento di accesso alla competizione elettorale previsto in Italia, vale a dire la raccolta delle firme: in questi giorni in cui la Camera - dopo l'esame in commissione Affari costituzionali - sta iniziando l'esame della riforma elettorale voluta dal centrodestra, è divampata la polemica tanto sulle forme in cui la sottoscrizione delle candidature deve (o non può) avvenire, quanto sulle ipotesi in cui una forza politica può considerarsi esonerata dalla raccolta stessa.
Non si tratta certo di un argomento nuovo per chi frequenta questo sito: ne abbiamo parlato con una certa consistenza tanto prima delle elezioni politiche del 2022 (per la norma ad hoc che aveva ampliato le esenzioni e per i dubbi sul fatto che Azione non potesse ritenersi esonerata dalla raccolta, ma soprattutto per il tentativo della lista Referendum e Democrazia di raccogliere le firme in forma digitale, molto coraggioso ma non accolto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale), quanto prima delle elezioni europee del 2024 (a causa della "norma strozzaesenzioni", aggiunta con un emendamento del centrodestra, riformulato e "mitigato" in corso d'opera, ma che ha pur sempre reso molto più complicata la "via europea all'esenzione", anche se l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo ha riletto la nuova norma in senso meno restrittivo). Diventa per lo meno opportuno tornare sull'argomento perché alcuni emendamenti al testo della riforma elettorale - il nuovo testo della proposta di legge Camera n. 2822, a prima firma del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, adottato come testo base - si occupano del tema e, tanto nelle modifiche non accolte (almeno per ora), quanto in quelle accolte (sempre per ora), meritano un'analisi più approfondita. 

La sottoscrizione in forma digitale: proposte sfidanti, risposte non convincenti

Lo spazio maggiore lo merita una proposta che finora non ha trovato accoglimento nel corso del passaggio in commissione Affari costituzionali della Camera, ma che a breve sarà riportata all'attenzione dell'assemblea di Montecitorio. Ci si riferisce al nuovo tentativo di prevedere la possibilità di sottoscrivere le candidature (delle liste da presentare nei collegi plurinominali) anche in forma digitale. Anche in questo caso non si tratta del primo tentativo di ottenere questo risultato: a dicembre del 2021 la commissione Bilancio della Camera aveva respinto - per parità tra voti favorevoli e contrari - un emendamento di Riccardo Magi, deputato di +Europa, e concepito da Mario Staderini, volto a prevedere proprio la raccolta firme in forma digitale, pensato per consentire anche per le candidature ciò che era stato già reso possibile per le richieste di referendum e per le proposte di legge d'iniziativa popolare (fattispecie per le quali ora è in funzione un'apposita piattaforma del Ministero della giustizia).
Tra le oltre 50 proposte emendative presentate da Magi - come unico o primo firmatario in quest'occasione ce ne sono varie relative (unicamente o anche) alla raccolta firme in forma digitale (una - la 1.133 - è stata presentata dai deputati della componente di Futuro nazionale, con Edoardo Ziello come primo firmatario). Tra le proposte, l'emendamento 1.111 sostanzialmente riproduce una proposta di legge presentata dallo stesso Magi in materia: si tratta di una regolazione piuttosto dettagliata e consistente, per cui si ritiene opportuno riportare il testo per intero. 
Al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell’interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l’indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.” ». 
Conseguentemente, dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: « Art. 5-bis. (Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali). – 1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall’articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l’elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'Interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.  
2. Ove l’attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l’obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all’autenticazione prevista dal comma 1 dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe. 
3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell’indicazione relativa all’attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. 
4. Il Ministero della Giustizia assicura l’operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.  
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall’articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».
Accantonati in un primo momento su indicazione dei relatori (perché caratterizzati "da un certo grado di complessità", richiedente "una valutazione che riguardi non soltanto il merito ma anche le difficoltà di natura tecnica"), il 24 giugno quegli emendamenti hanno ricevuto il parere contrario degli stessi relatori e del governo, con evidente insoddisfazione dei proponenti. Merita un'attenzione particolare il resoconto sommario del dibattito in commissione, per comprendere meglio le posizioni a confronto.  
Magi, in particolare, ha ricordato (col sostegno pure di Federico Fornaro, del Pd, che ha sottoscritto la proposta emendativa) come durante le audizioni di costituzionalisti e politologi sarebbe arrivata un'apertura generale verso la raccolta in forma digitale - come innovazione che avrebbe effetti positivi sulla trasparenza, legittimità e certezza delle procedure elettorali - ritenendo che la contrarietà del governo e della maggioranza si fondi su "valutazioni di ordine prettamente politico".
La prima valutazione contraria è stata espressa dalla ministra Maria Elisabetta Alberti, che in seguito è tornata sull'argomento con i giornalisti. A suo dire il governo non sarebbe pregiudizialmente contrario all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, ma ha ritenuto che la proposta di Magi - pur dettagliata ed esaustiva - avrebbe incrementato "il rischio di abusi e rappresenterebbe un vulnus alle garanzie di correttezza del procedimento elettorale". La ministra ha poi citato la sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali le norme che, negando l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale ai procedimenti elettorali, non prevedevano che potesse sottoscrivere digitalmente una candidatura a una persona affetta da grave impedimento fisico o nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare; il successivo "decreto elezioni 2025" ha di fatto esteso l'efficacia della pronuncia (relativa alle elezioni regionali) a tutti i tipi di elezioni. Secondo Alberti, tuttavia, quella sentenza, nel ribadire come lo scopo della raccolta delle firme sia "evitare il rischio di una eccessiva 'dispersione di voti', dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una 'seria consistenza' e un 'minimo di consenso'", avrebbe richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni". Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, la ministra avrebbe sostenuto che per la stessa Corte un "eventuale generalizzato superamento" della non applicabilità del codice dell'amministrazione digitale alle elezioni richiederebbe "che il legislatore bilanci le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole. Quindi la Corte ha invitato alla cautela".
Un'opinione simile è venuta da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia: a suo dire, raccogliere le firme "con modalità digitali potrebbe compromettere la tutela della democraticità della competizione elettorale, anche alla luce delle recenti evoluzioni della società nel mondo informatico e dei social network, che consentono potenzialmente a chiunque di poter raccogliere, in poco tempo e con relativa facilità, un numero consistente di adesioni intorno alle iniziative di più vario genere". La posizione di Donzelli, specie il riferimento agli influencer e ai loro effetti, ha indotto a replicare Magi (per il quale la firma in formato digitale sarebbe andata incontro alle esigenze "dei cittadini con difficoltà di movimento, quali i cittadini con disabilità e i cittadini che vivono in aree interne del Paese", più che a quella dei partiti; non è mancato il rilievo secondo cui, pur essendo possibile la firma digitale - anche nella forma più semplice attraverso lo Spid, "sistema elaborato e altamente procedimentalizzato, e il semplice like sui un post pubblicato sui social network" - alcune richieste referendarie presentate non hanno raggiunto la quota di sottoscrizioni richiesta dalla Costituzione e, in ogni caso, non si è verificato "il tanto paventato afflusso di referendum"), Fornaro (che ritenga bastino "requisiti più stringenti per la sottoscrizione digitale, per esempio con riguardo alla tempistica della presentazione delle liste" per "evitare indebite intromissioni, tra l'altro, da parte degli influencer"), Filiberto Zaratti (Avs, convinto che, al di là di timori comprensibili sugli influencer, che vanno ben oltre le questioni legate alle procedure elettorali, "un sistema di sottoscrizione digitale [...] garantisc[a] la trasparenza del consenso del cittadino, a fronte dell'assetto attuale che lascia spazio ad anomalie ed abusi, alcuni dei quali penalmente rilevanti") e l'ex ministro dem Enzo Amendola (che, oltre a sottolineare la diffusione quotidiana dell'uso dello Spid nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha rilevato come l'influencer Rita De Crescenzo, "capace sì di condurre migliaia di persone sulle piste di Roccaraso, poco tempo dopo è intervenuta nella campagna elettorale per le elezioni regionali, schierandosi apertamente per un candidato che poi non è risultato eletto").
Sembra rilevante, per capire meglio la posizione della maggioranza, anche l'intervento - sull'emendamento Magi 1.112, meno dettagliato - del relatore Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia. Non sorprende chi scrive che il parlamentare di Fdi abbia "studiato con attenzione" le ipotesi alla base degli emendamenti, sostenendo di "comprendere le ragioni del proponente" (un apprezzamento per l'impegno di Magi è stato espresso, oltre che da Fornaro - attento osservatore delle procedure elettorali - "per la coerenza e per l'impegno costruttivo", avendo il collega "affrontato in modo puntuale e approfondito le questioni oggetto del provvedimento, a testimonianza di un lavoro sviluppato nel tempo", anche dal presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano): non sfugge il ruolo di responsabile del dipartimento elezioni che Rossi ha nel suo partito. Pur confermando la presenza, nelle proposte di Magi, di "alcuni elementi su cui è possibile manifestare favore, quali le finalità di semplificazione e di trasparenza" e nel riconoscere "l'efficacia di sistemi digitali [...] nell'assolvere a funzioni di certificazione", per Rossi sono prevalsi i motivi di contrarietà alla proposta: questi sembrano doversi individuare innanzitutto nelle "le peculiarità e [...] delicatezza del procedimento elettorale che, in quanto tale, ha regole ben diverse dall'ordinario procedimento amministrativo, soprattutto per quanto attiene alle certificazioni", peculiarità riscontrabili anche nel confronto con i procedimenti relativi ai referendum. Non può sfuggire a chi scrive il riferimento, inserito subito dopo l'evocazione dei profili "tali da giustificare il parere contrario", al primo atto a rilevanza pubblica del procedimento elettorale preparatorio, cioè "la peculiare fase della presentazione dei contrassegni, che giungono in gran numero e con le più disparate rappresentazioni grafiche, tanto che la stampa puntualmente vi dedica articoli di costume", momento che Rossi ben conosce (avendo egli depositato il contrassegno per Fdi nel 2022 e nel 2024): la questione non è stata esplicitata nel sommario, ma l'impressione è che si tema che proprio la possibilità di raccogliere digitalmente le firme permetta a molti dei simboli presentati al Viminale (inclusi quelli potenzialmente decettivi) di finire sulle schede, rendendole affollate come mai prima. 
A nulla, almeno in commissione, sono valse le posizioni di Amendola, altra persona esperta di presentazione di liste, per cui non si poteva negare "il carattere strettamente burocratico di alcuni sotto-procedimenti, tra cui la sottoscrizione delle liste", mentre era opportuno sottolineare i benefici del voto elettronico per il voto degli italiani all'estero ("con l'eliminazione dell'invio di schede cartacee è oggi meno espost[o] ad abusi e anomalie") e dello stesso Magi. Questi - oltre a ricordare come lo Spid sia un mezzo di vasto utilizzo nei rapporti con la Pubblica amministrazione e a segnalare la vetustà dei procedimenti attuali di sottoscrizione delle liste - ha segnalato che l'emendamento "maggiore" da lui presentato, oltre a permettere la sottoscrizione delle liste con documento informatico (in modo simile a quanto è avvenuto dall'inizio del 2022 con i referendum), prevederebbe l'implementazione della piattaforma del Ministero della giustizia attiva da circa due anni per la raccolta delle sottoscrizioni per i referendum e le proposte di legge d'iniziativa popolare ed è integrata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente: ciò, come segnalato da Magi, consente di verificare in modo automatico il "possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori, escludendo ad esempio i soggetti privi dei diritti politici", ma permette anche di indirizzare direttamente la sottoscrizione alla lista relativa ai comuni di effettiva residenza del firmatario (senza più la necessità di coinvolgere gli uffici dei rispettivi comuni di residenza). Pure Fornaro ha ricordato che i dubbi sulla sicurezza e sull'integrità dei procedimenti erano emersi anche al tempo dell'introduzione della sottoscrizione digitale dei referendum, ma erano stati superati "grazie a una precisa scelta di indirizzo politico" e altrettanto si sarebbe potuto fare nella nuova occasione, consentendo di impiegare "strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella gestione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione" ed evitando che "un approccio eccessivamente prudenziale" in materia elettorale sia incoerente "con il processo di progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici già in atto".
Nonostante questi argomenti, la commissione ha respinto tutti gli emendamenti a firma Magi in materia di sottoscrizione in forma digitale, incluso quello - più generico, che avrebbe consentito di acquisire le firme "con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale" - sottoscritto pure dai capigruppo in commissione di Pd (Simona Bonafè), Avs (Zaratti) e M5S (Alfonso Colucci), così come ha bocciato la proposta Ziello, che avrebbe permesso la firma "attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate" (col Ministero dell'interno che, entro 60 giorni dall'entrata in vitore della legge, avrebbe dovuto adottare un regolamento tecnico di attuazione).
Oggi nell'aula di Montecitorio sarebbe dovuta riprendere la discussione generale sulla riforma elettorale e Magi ha ripresentato e segnalato l'emendamento 1.111. È assai probabile (e - ci si permette di aggiungere - auspicabile), dunque, che la questione della sottoscrizione in forma digitale delle candidature nei prossimi giorni costituisca oggetto di confronto, insieme alle questioni che hanno avuto maggiore attenzione da parte dei media a partire dall'introduzione delle preferenze, profondamente voluta da Fratelli d'Italia e Noi moderati, apertamente avversata dalla Lega e non condivisa nemmeno da Forza Italia (che pure sarebbe disposta a valutare una soluzione intermedia, come il capolista bloccato previsto ai tempi del mai applicato Italicum e comunque sopravvissuto, in quella forma, allo scrutinio della Corte costituzionale operato con la sentenza n. 35/2017).
Chi scrive è esplicitamente favorevole alla possibilità di sottoscrivere anche digitalmente le candidature: questo non soltanto per un generico - e comunque dignitoso - intento di facilitare la partecipazione, tanto degli elettori anche in veste di sottoscrittori di liste quanto dei potenziali candidati. Occorre infatti prendere atto delle condizioni in cui si effettua la raccolta firme oggi, che sono quasi le stesse delle prime elezioni repubblicane (fatta eccezione per alcuni particolari, di certo rilevanti ma solo in parte). Bisogna preparare dei moduli (o avvalersi dei modelli predisposti dal Viminale) e lasciarli in comune perché chi intende sottoscrivere le liste possa farlo davanti a una persona abilitata all'autenticazione delle firme in base all'art. 12 della legge n. 53/1990; in alternativa si può allestire un banchetto in un luogo pubblico - rispettando le norme locali in materia - per sperare d'intercettare potenziali sottoscrittori, a patto che al tavolo ci sia un soggetto autenticatore che rimanga per tutto il tempo; si possono far firmare le liste anche "casa per casa", ma solo se l'autenticatore accompagna in ogni tappa del viaggio chi cerca le sottoscrizioni. Una volta riempiti, quei moduli servono per ottenere dagli uffici comunali i certificati d'iscrizione alle liste elettorali dei singoli sottoscrittori, che oggi possono essere chiesti e rilasciati in forma digitale. 
Altra novità rispetto ai primi anni della Repubblica è l'aumento rilevante del numero degli autenticatori, vale a dire dei soggetti incaricati di certificare che le firme sono state apposte in loro presenza dalle persone cui si riferiscono i documenti: nel 1948 erano titolati solo i notai o i cancellieri di pretura (con la previsione di un compenso); la legge n. 53/1990 ha ampliato di molto le figure cui ci si può rivolgere, prevedendo, oltre alle figure professionali (notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri), quelle politico-istituzionali (sindaci, assessori delegati, presidenti di circoscrizione) e istituzionali (segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci) e l'elenco è stato via via aggiornato (per esempio sostituendo i giudici conciliatori con i giudici di pace) e allargato, specie per quanto riguarda gli autenticatori politico-istituzionali. Sono stati aggiunti nel 1998 i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali senza necessità di delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i vicepresidenti dei consigli circocrizionali e i funzionari provinciali; nel 1999 i consiglieri comunali e provinciali che avessero comunicato la propria disponibilità; nel 2020 i parlamentari e gli avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità, nel 2021 tutti i consiglieri comunali, provinciali e metropolitani senza necessità di comunicazioni (mentre si è introdotto l'obbligo di pubblicazione degli elenchi provinciali degli avvocati disponibili).
A dispetto dell'aumento degli autenticatori, tuttora può accadere che nei centri medio-piccoli chi vuole raccogliere le firme non trovi persone disposte ad autenticarle (sarebbe difficile immaginare di costringere qualcuno a svolgere quel ruolo) e in qualche caso - soprattutto prima che il potere di autentica fosse esteso agli avvocati - la disponibilità degli autenticatori sul territorio è risultata legata a valutazioni politiche. Sono stati tutto meno che rari, poi, i casi in cui gli autenticatori hanno agito al di fuori del loro territorio di competenza (i consiglieri comunali e provinciali, ma anche i pubblici ufficiali) o senza aver comunicato o debitamente rinnovato la loro disponibilità, per cui le firme autenticate "senza titolo" non sono state utilizzabili. Non si possono non considerare, infine, i numerosi casi - documentati dalle cronache giudiziarie - di firme raccolte senza gli autenticatori presenti e con l'autenticazione apposta in seguito da autenticatori compiacenti (il che costituisce un reato di falso ideologico, emerso magari perché qualcuno non ha visto autenticatori al banchetto oppure perché - è capitato - l'autenticatore ha firmato e datato il foglio riempito nel corso di vari giorni e nel frattempo uno dei sottoscrittori è deceduto), di firme di elettori o persino di autenticatori falsificate oppure di sottoscrizioni vere "estorte" a chi - senz'altro con inaccortezza - ha firmato moduli che non aveva letto (magari credendo che fossero petizioni contro i parcheggi a pagamento o a favore della sicurezza sul territorio).
Sapendo tutto questo, riesce certamente difficile pensare che il sistema attuale offra maggiore sicurezza e garanzie di integrità del procedimento elettorale rispetto all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, che per sua natura non necessita di autenticazione. Quanto alla trasparenza, occorre anche segnalare che la firma digitale - che avvenga su un documento informatico predisposto dalle singole forze politiche oppure attraverso la piattaforma "ufficiale" - verrebbe apposta su un documento immodificabile, provvisto del simbolo della lista e di tutti i dati delle candidature: ciò garantirebbe all'elettore tanto la conoscibilità di tutti i candidati (per valutare l'opportunità di sostenerli), quanto la certezza di non vedere modificate le liste dopo la sottoscrizione (cosa che, purtroppo, non sempre è garantita con i metodi attuali di raccolta delle firme, essendo possibile scrivere i dati dei candidati a mano sui vari fogli e potendo anche succedere che chi sottoscrive lo faccia per conoscenza dei promotori, senza soffermarsi sulla composizione delle liste e senza notare se qualche nome è stato apposto successivamente o modificato). In più, l'uso della piattaforma collegata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente consentirebbe a chi sceglie di sottoscrivere la lista di firmare quella del suo collegio di residenza e non altre (o, nel caso di documento informatico predisposto dalle forze politiche con l'intero quadro delle candidature, di far ritenere valida la firma solo per quel collegio), evitando così di escludere in un secondo momento dal computo le firme di chi ha sottoscritto candidature senza titolo, risiedendo in un altro collegio.
Resta un'ultima riflessione da fare, a proposto della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale citata dalla ministra Alberti. A suo dire, lo si ripete, la sentenza avrebbe ricordato gli scopi della raccolta firme (garantire la consistenza e serietà delle candidature) e richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni", invitando il legislatore "alla cautela" nel superare l'attuale sistema "cartaceo", bilanciando "le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole". Fermo restando il rispetto dovuto, ci si permette di dire che la sentenza - letta nel suo complesso - sembra dire tutt'altro. Appare ovvio e coerente che la Corte abbia ricostruito lo scopo alla base della previsione della sottoscrizione delle candidature (evitare il moltiplicarsi della candidature, magari con poca consistenza, e di conseguenza il disperdersi dei voti, ma anche gli aggravi per l'amministrazione pubblica), sottolineando peraltro che "l'utilizzo della firma digitale [...] non porta, di per sé, a contraddire l'esigenza di tutelare il principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità evitando "un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato". La stessa sentenza, in modo altrettanto condivisibile, ricorda che la "materia elettorale" è "per sua natura [...] caratterizzata da un alto tasso di politicità", per cui la Corte ha sempre riconsociuto al legislatore "una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza". 
(Solo) in questo senso, la sentenza dice che "i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6 CAD [per cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale "non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ... consultazioni elettorali, ndb] rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore [...] chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può [...] comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di 'liturgia repubblicana'". La Corte ha forse invitato il Parlamento alla cautela in materia di modernizzazione? Assolutamente no. Si è limitata a dichiarare una cosa ovvia, per chi studia il diritto costituzionale: in determinate materie "caratterizzate da un alto tasso di politicità", le scelte non solo spettano alle Camere, ma possono essere messe in discussione solo ove appaiano del tutto irragionevoli. La Corte forse non avrebbe potuto mettere direttamente in discussione l'inapplicabilità generale del codice dell'amministrazione digitale alla materia elettorale, ma ha ritenuto incostituzionale l'irragionevolezza di negare - attraverso detta inapplicabilità - a una persona vulnerabile la partecipazione a un processo politico e l'esercizio di un diritto. 
La scelta spetta dunque al legislatore, che inevitabilmente deciderà in base a valutazioni politiche (in senso più o meno nobile), dovendo solo evitare di compiere scelte completamente illogiche: certamente è importante che tenga conto dei moniti elevati dalla Corte costituzionale, ma non certo di quelli che questa non ha lanciato. Nel commentare la sentenza n. 3/2025 sull'Unità, il costituzionalista Andrea Pugiotto aveva scritto: "Tocca al legislatore generalizzarne l’uso [della firma digitale, ndb], mettendola al riparo da rischi e abusi potenziali. Sapendo però che la firma digitale è parte della soluzione del problema, non il problema da risolvere". Peraltro, che il "giudice delle leggi" non abbia "invitato alla cautela" sulla sottoscrizione digitale delle liste, come sostenuto dalla ministra Alberti, dovrebbe emergere dal fatto che, richiamato il bilanciamento tra modernizzazione e necessità di evitare rischi e partecipazioni poco consapevoli, proprio la Corte ha ritenuto "significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall’applicazione della tecnologia digitale [stiano] progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali". Tale riferimento, invece che scoraggiare l'uso della tecnologia nell'ambito delle procedure democratiche, avrebbe dovuto suonare come un incoraggiamento o, almeno, come un "via libera": sorprende, e almeno in parte scoraggia, rilevare che una giurista che ricopre la carica di ministro veda un limite e un avvertimento che non ci sono. Ciò concorre a spiegare perché Amendola abbia avanzato il sospetto che esistano "difficoltà tecniche in seno al Ministero dell'interno non rese note" e Magi abbia letto la contrarietà del governo come sintomo di dubbi sulla "sicurezza stessa dell'infrastruttura informatica della pubblica amministrazione italiana" e dei dati caricati dai cittadini stessi.
Il punto d'osservazione che inevitabilmente questo spazio web offre, peraltro, permette di cogliere un'altra questione. Se davvero il timore principale della maggioranza, intuibile dall'intervento del correlatore Angelo Rossi, è che molti dei simboli che finiscono nelle bacheche del Viminale - tutti, sia quelli con "le più disparate rappresentazioni grafiche" sia quelli con "acronimo di goccia tricolore" o altri emblemi che possono ricordare quelli dei partiti maggiori - possano arrivare anche sulle schede, dando corpo alle famose "schede lenzuolo", viene da pensare che tanto l'amministrazione quanto la maggioranza possano prendere in considerazione l'apertura alla firma digitale delle liste solo se abbinata a un considerevole aumento delle sottoscrizioni necessarie per presentare le liste, cosa di cui nessun emendamento si occupava. Lo stesso problema, del resto, era stato sollevato da più parti dopo l'introduzione della raccolta firme digitale per i referendum, per evitare sia di "intasare" la Corte costituzionale con i quesiti da valutare, sia di snaturare ulteriormente lo strumento referendario. Posto che all'allarme si potrebbe rispondere di nuovo con le parole di Pugiotto, per il quale semplicemente "una crescita esponenziale di liste elettorali, parcellizzando il consenso al momento del voto, ne allontanerebbe il successo" (non prima di aver mandato in estasi nemmeno troppo segreta i #drogatidipolitica per la valanga di simboli e candidature), la questione non è del tutto irragionevole (ma richiederebbe una riflessione congiunta anche sull'esonero dalla raccolta firme, di cui si dirà dopo). Certo, suona decisamente sgradevole l'idea di pensare a un innalzamento del numero di sottoscrizioni perché "così è troppo facile" (come se parlare in modo sprezzante di "facilità" per l'accesso a una competizione elettorale potesse essere qualcosa di giusto), ma è ragionevole domandarsi se il numero di sottoscrittori richiesto sarebbe ancora adeguato anche dopo l'introduzione delle firme digitali. I dubbi sul punto, del resto, sono pur sempre più fondati rispetto a quelli sulla consapevolezza di chi firmasse senza le forme di "liturgia repubblicana" dei banchetti: a chi dovesse sentire lesa la dignità del procedimento elettorale preparatorio nel rendersi conto che un elettore potrebbe sottoscrivere una lista mentre si trova a "riflettere" tra piastrelle, ceramiche e specchi (cioè, molto più prosaicamente, seduto sulla tazza del wc), verrebbe da chiedere quanto quella stessa dignità sia stata rispettata dai numerosi episodi di firme false o dai tentativi più disparati prima, talvolta persino ingegnosi, di evitare la raccolta firme a forze politiche di consistenza per lo meno dubbia (a dispetto della presenza parlamentare, frutto però di scissioni maturate in aula o a margine di essa e non del risultato elettorale). 

Esonero dalla raccolta firme, norme a regime e transitorie

Oltre alla questione legata alla sottoscrizione in forma digitale delle liste, in commissione Affari costituzionali della Camera si è affrontato anche il nodo perenne dell'esenzione dalla raccolta delle firme. Vale la pena di ricordare che, se l'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera prevede che in ogni collegio plurinominale ogni lista debba essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori residenti in un comune di quel territorio, il secondo comma di quell'articolo esenta da quell'onere (oltre che le formazioni politiche espressione di minoranze linguistiche che abbiano eletto almeno un parlamentare) le liste espressione di "partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi".
Il requisito del doppio gruppo parlamentare, introdotto alla fine del 2005 con il Porcellum e rimasto in seguito come unica ipotesi "a regime" di esonero, era ed è inevitabilmente piuttosto restrittivo, soprattutto in queste legislatura, perché richiede di avere raggiunto risultati tali da eleggere un numero di deputati e senatori sufficiente, in base ai rispettivi regolamenti parlamentari, per formare un gruppo, anche "in deroga", o almeno avvicinarsi a quel numero e potere contare su uno o più "prestiti" da forze politiche alleate (alla Camera il regolamento è stato adeguato al taglio dei parlamentari, ma la consistenza minima di gruppi e componenti è stata ridotta solo dalla prossima legislatura). Considerando che possono contare di un doppio gruppo fin dall'inizio della legislatura solo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, era inevitabile che altre forze politiche cercassero di rendere meno esclusivo il beneficio dell'esenzione. Tra gli emendamenti, dunque, non pochi proponevano ampliamenti dei soggetti beneficiari dell'esenzione e meritano di essere analizzati anche considerando la situazione dei proponenti. 
Vari emendamenti avevano la firma di Riccardo Magi, a nome di +Europa: servivano a esonerare dalla raccolta firme partiti o gruppi "che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni",  con un risultato - a seconda dei testi - di almeno 500mila, 600mila o 700mila voti (la lista Stati Uniti d'Europa ottenne 883914 voti alle europee del 2024, mentre +Europa ne ebbe 796057 alle politiche del 2022; la soglia minima di 500mila, combinata col mancato requisito di elezione di almeno un parlamentare con quel simbolo, avrebbe rimesso in corsa anche ItalExit e Pace Terra Dignità). C'erano poi le proposte di Azione, a prima firma di Matteo Richetti: una era volta a esigere un solo gruppo parlamentare e a eliminare il requisito per la sua esistenza dall'inizio della legislatura, risultando sufficiente la sua creazione in un momento successivo; un'altra si accontentava sempre di un solo gruppo ma chiedeva che questo fosse stato costituito "entro i sei mesi precedenti alla convocazione dei comizi"; una terza faceva scattare l'esonero in presenza di almeno un gruppo parlamentare costituito all'inizio della legislatura (il che avrebbe messo comunque in sicurezza Azione, dal momento che il gruppo esistente alla Camera - l'unico - è nato all'inizio della legislatura con la presenza anche di Italia viva, che poi ha formato un proprio gruppo autonomo a novembre del 2023). Aveva formulato proposte anche Luigi Marattin, a nome del Partito liberaldemocratico: i suoi emendamenti avrebbero esonerato i partiti "iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici" previsto dal decreto n. 149/2013, purché questi, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, fossero risultati "rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo" (condizione che ovviamente il Pld di Marattin integra, essendo formalmente l'evoluzione statutaria del partito Liberali democratici europei, già presente nel registro); sarebbero rimasti esclusi da questo beneficio i partiti iscritti al registro ma privi di qualunque rappresentanza parlamentare, anche ottenuta semplicemente con la dichiarazione di un parlamentare poco prima della fine, anche anticipata, della legislatura.
A onore del vero, occorre riconoscere che in due emendamenti presentati da Magi era stata coraggioramente e meritoriamente proposta anche l'abolizione del meccanismo dell'esenzione dalla raccolta firme, per cui tutti i partiti avrebbero dovuto procurarsi i sottoscrittori richiesti dalla legge: la proposta di mettere pari all'ingresso tutti i potenziali concorrenti faceva probabilmente il paio con la proposta della raccolta firme in forma digitale, per cui tutti avrebbero potuto farsi sostenere nel nuovo modo, senza esenzioni che avrebbero facilitato alcuni e non altri (senza contare gli effetti che le liste rimaste sotto la soglia di sbarramento provocano: ove si tratti di liste coalizzate, producono voti per le altre liste che hanno superato lo sbarramento stesso).
Sempre durante la seduta del 24 giugno della commissione Affari costituzionali, dopo l'accantonamento il co-relatore Angelo Rossi ha espresso parere favorevole a vari emendamenti in materia di esonero dalla sottoscrizione delle liste, purché fossero tutti riformulati sia prevedendo l'esenzione per i partiti "costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi" (l'ultima parte del testo vigente, infatti, non era stata cancellata o sostituita), sia aggiungendo una disposizione transitoria (del tutto assente tra quelle presentate), in base alla quale "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025". La combinazione delle due disposizioni all'esonero già previsto per Fdi, Lega, Fi, Noi moderati, Pd e M5S aggiungerebbe quello per le formazioni aventi un gruppo parlamentare continuativamente esistente dall'inizio della legislatura alla fine del 2025: il beneficio, dunque, si estenderebbe ad Azione ed Alleanza Verdi e Sinistra (costituiti in gruppo solo alla Camera) e a Italia viva (il cui gruppo esiste fin dall'inizio della legislatura in Senato ed è rimasto in vita anche dopo l'abbandono da parte dei senatori di Azione), oltre a confermarsi per Noi moderati (il gruppo alla Camera non era nato proprio subito, essendo sorto prima come componente). Niente da fare, invece, per i partiti titolari di una componente alla Camera (+Europa o Futuro nazionale - Free) o comunque rappresentati nelle aule ma privi di gruppo (come il Partito liberaldemocratico).
A prima lettura è difficile capire il senso dell'aggiunta della disposizione transitoria: le forze politiche citate sopra sono esattamente le stesse titolari di almeno un gruppo parlamentare sorto all'inizio della legislatura e non ci sono stati gruppi costituiti subito, ma scioltisi prima del 31 dicembre 2025 (in mancanza di quell'indicazione, quel gruppo avrebbe potuto esentare qualcuno). Si è parlato subito di "norma anti-Vannacci", perché anche nell'eventualità in cui Futuro nazionale riuscisse a raccogliere altri deputati sufficienti per arrivare a 20 persone per poter formare un gruppo, ciò avverrebbe dopo il 31 dicembre 2025 e quindi l'esenzione non varrebbe per Fn; in realtà, il partito guidato da Roberto Vannacci non potrebbe comunque accedere all'esenzione, perché mancherebbe il requisito della formazione del gruppo all'inizio della legislatura. Una ragione, tuttavia, si può rinvenire in un episodio della scorsa legislatura: poco prima dello scioglimento delle Camere, infatti, il gruppo di Liberi e Uguali cambiò nome in Liberi e Uguali - Articolo Uno - Sinistra italiana (grazie, con tutta probabilità, all'assenso di Federico Fornaro) e questo consentì ad Avs di correre senza bisogno di raccogliere le firme grazie all'emendamento Magi-Costa al "decreto elezioni 2022" (e altrettanto sarebbe accaduto a L'Italia c'è se avesse presentato le liste dopo l'inclusione del nome nei gruppi di Italia viva); è probabile che il centrodestra abbia voluto cautelarsi, evitando che qualche partito con due gruppi parlamentari scegliesse di modificare la denominazione nelle prossime settimane per consentire a qualche altra forza politica un lasciapassare.
In ogni caso, la riformulazione del governo non è affatto piaciuta alle forze di opposizione: Ziello (Fnv) ha parlato apertamente di "marchetta" a favore di una forza politica - Azione - "che ha sempre dimostrato di essere alternativa al centrodestra", a fronte di una strada sbarrata "a nuovi eventuali gruppi parlamentari che potrebbero costituirsi prossimamente, come quello di Futuro nazionale" (Richetti però ha bollato come "del tutto inappropriate" le parole di Ziello - incluse le allusioni relative a possibili accordi di Azione col centrodestra - ritenendo che "almeno quattro gruppi parlamentari, appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione" beneficino dell'emendamento riformulato dalla maggioranza - il quarto è quello di Noi moderati, in base a quanto si è detto - e notando che gli emendamenti di Azione erano la sostanziale riproposta dell'emendamento Magi-Costa citato prima). Magi ha sostenuto di "provare vergogna per il contenuto delle riformulazioni" e parlato ore rotundo di "alternativa schifosa" proposta dai relatori, fatta senza "rispetto della decenza e di un criterio di equità": ha segnalato, in particolare, la differenza di trattamento tra +Europa, che nel 2022 aveva sfiorato gli 800mila voti col 2,9% alla Camera, ma nei collegi uninominali aveva ottenuto solo due eletti (ed è riuscita a formare una componente grazie all'adesione di un terzo deputato) e Noi moderati, che alle ultime politiche - come cartello elettorale prese 254mila voti e lo 0,9%, ma grazie agli eletti nei collegi uninominali e all'approdo di altri deputati e senatori (anche da Fratelli d'Italia) è riuscita a formare il gruppo in entrambe le Camere, venendo dunque ammessa al beneficio e ha proposto di riformulare di nuovo il testo con "un criterio basato sui voti ottenuti dalle liste nelle precedenti elezioni in termini assoluti". Fornaro ha proposto - in considerazione del diverso funzionamento, rilevato pure da Magi delle leggi elettorali e dei regolamenti parlamentari nelle due Camere - di estendere l'esonero dalla raccolta firme anche ai partiti costituiti in componente al gruppo misto (magari fissando un numero minimo di voti da ottenere alle ultime elezioni politiche). 
Ha mostrato di non condividere le tesi di Magi e Fornaro Alessandro Colucci di Noi moderati (anch'egli correlatore), sottolineando che l'Ufficio di Presidenza della Camera avrebbe autorizzato della costituzione del gruppo "in deroga" alla Camera con un'interpretazione regolamentare rientrante "pienamente nell'ambito di discrezionalità dell'organo parlamentare competente a decidere su tali questioni" e che sembra inopportuno fondare valutazioni di disparità di trattamento su "dati elettorali risalenti a 4 anni fa, [...] lasso di tempo potenzialmente corrispondente a un'era geologica dal punto di vista politico". E se Zaratti (Avs) ha proposto di adottare per l'esonero dalla raccolta firme "un'interpretazione estensiva volta a permettere la più ampia partecipazione democratica delle forze politiche alle consultazioni elettorali" (oltre che introducendo le sottoscrizioni in formato digitale), il correlatore Rossi si è limitato a presentare una seconda riformulazione dell'emendamento "resasi necessaria alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici", che nella sostanza però non ha cambiato nulla ("Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025"). 
Solo Richetti, per Azione, ha accettato la riformulazione della sua proposta e il testo è stato approvato. Ogni altra proposta non è stata accolta: per il correlatore Rossi "si è cercato di individuare un punto di equilibrio il più possibile oggettivo tra le diverse soluzioni prospettate" e, se il riferimento alle componenti politiche del Gruppo misto o il minimo di 500mila voti alle ultime elezioni era interessante ma presentava "profili di variabilità e di differente stabilità applicativa" (il deputato di Fdi si è chiesto "chi sia titolato a decidere se 600 mila voti costituiscano o meno un dato oggettivo" oppure un favore a questa o a quella forza politica), prendere come parametro la costituzione di un gruppo parlamentare era stato "ritenuto maggiormente idoneo a garantire un criterio di oggettività e una maggiore certezza applicativa" (e non è mancata una risposta a chi aveva criticato i "prestiti" di parlamentari per la costituzione dei gruppi, ritenendo che siano "brutti" anche quando riguardano le componenti del gruppo misto, riferendosi probabilmente alla presenza di Luca Pastorino di èViva nell'articolazione di +Europa). Richetti, dal canto suo, ha spiegato di avere accolto la riformulazione del suo emendamento riconoscendo "l'esigenza di fissare comunque un termine alla norma transitoria" e rilevando "che sempre, quando si fissa un termine temporale, qualcuno ne beneficerà e qualcun altro no" (e così si fece anche nel 2022, quando Azione di fatto non poté beneficiare dell'esenzione).
Appare molto probabile che anche la questione delle esenzioni ritorni all'attenzione dell'aula di Montecitorio (insieme ad altre, inclusa quella del voto ai fuori sede, che nemmeno in questo caso è riuscita a trovare sufficiente attenzione e spazio). Il punto, naturalmente, è tutto meno che irrilevante, soprattutto per le forze politiche medio-piccole, ma anche per quelle maggiori: le liste esonerate dalla raccolta firme (ci si riferisce, dunque, soprattutto ad Azione, Italia viva, Noi moderati e Alleanza Verdi e Sinistra), infatti, si candidano a essere centrali nella costruzione di eventuali coalizioni e potrebbero risultare determinanti per l'eventuale conquistata del premio di governabilità; proprio per il loro ruolo chiave, peraltro, con le stesse liste potrebbero divenire contenitori per altre formazioni politiche che diversamente avrebbero dovuto raccogliere le sottoscrizioni, portando inevitabilmente alla nascita di simboli compositi.
Nel frattempo, occorre segnalare che il testo base arrivato in aula indica, con riferimento ai candidati circoscrizionali che ciascuna lista o coalizione deve presentare per concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, che "[i]n caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate [...] che si siano presentate nella circoscrizione". Il fatto che non si indichi espressamente che le firme dei sottoscrittori debbano riguardare anche quelle candidature e che non debbano stare sullo stesso modulo (nel 2017 il "Rosatum-bis" prescrisse che la sottoscrizione dovesse riguardare "[l]a dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale") potrebbe bastare a consentire alle liste non esonerate dalla raccolta firme la ricerca dei sottoscrittori anche senza conoscere i nomi dei candidati circoscrizionali delle liste esenti con cui intendono coalizzarsi. Non si ripeterebbe, dunque, la situazione che nel 2018 mise enormemente in difficoltà +Europa (almeno fino a quando Bruno Tabacci non apportò l'esenzione spettante a Centro democratico). 

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