In fondo all'articolo si trova l'elenco delle liste depositate e ammesse nelle varie circoscrizioni.
Insieme alla composizione delle liste principali per le prossime elezioni europee fissate per l'8 e il 9 giugno prossimi, la comunità dei #drogatidipolitica (e non solo) attendeva di conoscere soprattutto l'esito dei ricorsi di Alternativa popolare e del Partito animalista - Italexit per l'Italia, che avevano visto bocciare la loro tesi di esenzione dalla raccolta delle firme in virtù dell'adesione a un partito politico europeo rappresentato a Strasburgo (o almeno della connessione con un partito di un paese europeo in quella stessa condizione) in quattro circoscrizioni su cinque, a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme più severe sugli esoneri, mentre la loro posizione era stata accolta in Italia meridionale. Ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata una vera e propria sorpresa dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione: la lista di Alternativa popolare, infatti, è stata riammessa nella circoscrizione Centro, ma è probabile che questo accada a breve anche con riferimento agli altri territori (e, nell'ipotesi più "generosa", a beneficio di altre liste), se si considera il ragionamento operato dal collegio.
La decisione n. 3 dell'Ufficio elettorale nazionale, depositata ieri alle 17.05, è lunga ben dieci pagine, cosa che alle europee non risulta sia mai capitata. Le premesse in effetti occupano quasi sei pagine, ma le altre quattro dedicate a motivare la scelta della riammissione già fanno pensare che il collegio abbia ritenuto opportuno sostenere in modo più solido il proprio ragionamento, anche se poi nessuno avrebbe poi potuto metterlo concretamente in discussione: come si è già detto, quando una lista viene ammessa (dagli uffici elettorali circoscrizionali o, in seconda battuta, da quello nazionale) non ci sono più strumenti per chiederne la ricusazione.
Il testo ripercorre le argomentazioni dell'Ufficio elettorale della circoscrizione Centro (presieduto da Tommaso Picazio, magistrato impegnato nelle operazioni di ricezione e vaglio delle candidature anche alle ultime due elezioni politiche), secondo le quali dopo l'entrata in vigore della legge n. 38/2024 - che ha convertito, modificandolo, il decreto-legge n. 7/2024 - non era più sufficiente "la mera affiliazione o il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare", visto che le nuove norme erano state introdotte tra l'altro per "superare precedenti ambiguità interpretative". Per la depositante di Alternativa popolare, Raffaella Del Santo, le norme introdotte durante la conversione del "decreto elezioni 2024" violano invece vari articoli del Trattato sull'Unione europea e la raccomandazione della Commissione n. 2023/2829 (specie il richiamo al Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che chiede di non modificare gli elementi fondamentali della legge elettorale a meno di un anno dal voto), limitando i diritti politici ed elettorali del partito, "direttamente vantati in relazione alla propria qualità di membro del Partito popolare europeo". Secondo la depositante, alcuni documenti relativi all'iter legislativo (in particolare un dossier sul disegno di legge in questione) dimostravano - citando le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale - un approccio delle Camere opposto rispetto a una lettura che restringa gli spazi per candidarsi senza sottoscrizioni; lo stesso Manuale elettorale 2024 redatto dalla Camera, peraltro, tra le ipotesi di esenzione indicava quella riguardante i partiti "che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un seggio e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi", senza specificare che il seggio dev'essere stato ottenuto in Italia.
La difesa di Alternativa popolare ha poi rilevato come le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 che aprirono la strada all'esenzione "per via europea" precedessero l'entrata in vigore del regolamento n. 1141/2014 sui partiti europei (che, tra l'altro, ha istituito l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e, secondo Ap, imporrebbe "una lettura costituzionalmente orientata e conforme alla normativa" europea "tale da non comprimere o limitare l'autonoma rappresentanza politica dei partiti europei e di coloro che ne sono formalmente membri") e pure l'emanazione della citata raccomandazione della Commissione n. 2023/2829. In definitiva, l'adesione di Alternativa popolare come member party al Partito popolare europeo, che nel 2019 ha ottenuto seggi al Parlamento europeo (per giunta - si aggiunge qui - anche in Italia, sia pure attraverso altri membri, cioè Forza Italia e la Svp) e si è costituito in gruppo, e l'inserimento esplicito del logo del Ppe nel contrassegno elettorale dovrebbero bastare a garantire l'esenzione: in particolare si era sostenuto che la rappresentanza parlamentare richiesta dalla nuova norma doveva essere "riferita al Parlamento europeo e ai partiti europei in quanto tali, avendo questi ultimi autonoma e distinta soggettività [...] che, da sola, consente l'applicazione della previsione di esenzione [...] in quanto, come rilevato nella comunicazione inviata dal Ministero dell'interno in data 29/4/2024 [...] è il partito politico europeo che deve aver ottenuto un seggio al Parlamento europeo, non quello nazionale, tanto che il partito nazionale che eventualmente lo abbia ottenuto, ma non aderisca ad un gruppo politico o partito europeo, non può beneficiare dell'esenzione dalla raccolta firme". In via subordinata, il ricorso sottolineava pure come lo stesso Partito popolare europeo si sarebbe potuto considerare come presente al Parlamento italiano grazie ai gruppi parlamentari di Forza Italia contenenti nella denominazione il riferimento al Ppe.
L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, per prima cosa, ha chiarito come quella da esso svolta sia "una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale" (citando a sostegno le sentenze della Corte costituzionale n. 259/2009 e n. 48/2021, quella relativa alle disposizioni in materia di raccolta firme ed esenzione da questa per le elezioni politiche): per questo motivo il collegio non poteva sollevare questioni di legittimità costituzionale o attivare la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non potendo nemmeno disapplicare la norma nazionale ritenuta "chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE [...]". Il riferimento immediato all'approvazione della "norma taglia esenzioni" "nella pendenza del termine di 180 gg. prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni" - si ricordi che l'art. 14 della legge n. 53/1990 dispone che le sottoscrizioni delle candidature e le relative autenticazioni "sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature" - non lascia però dubbi sull'idea che il collegio ha di quell'intervento normativo, così come non ne lascia il riferimento alla necessità di interpretare la disposizione di nuovo conio anche alla luce dei principi costituzionali e della "pur non vincolante" raccomandazione della Commissione n. 2023/2829.
Quella necessità di interpretazione sorge perché, si legge nella decisione (con una prosa imperdibile), l'esegesi del nuovo comma 4 dell'art. 12 della legge n. 18/1979 "non appare dar luogo a un sicuro approdo", emergendo invece "potenziali antinomie" (dunque contraddizioni) nel confronto con gli altri commi dello stesso articolo. Da una parte i membri dell'Ufficio (e in particolare la relatrice) rilevano che il comma 3, "esentando dalla sottoscrizione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non richiede affiliazione di sorta" e non si capisce perché questa sia invece richiesta per i partiti che abbiano eletto rappresentanti al Parlamento europeo. La lettura del passaggio virgolettato fa sorgere, a dire il vero, qualche perplessità in chi scrive ora: la titolarità di almeno un gruppo parlamentare o l'ottenimento di almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale, infatti, sono due criteri distinti tra loro, pur fondandosi entrambi sulla rappresentanza parlamentare; non è dunque chiarissimo perché siano stati abbinati (se una forza politica ha un gruppo, di solito ha eletto più parlamentari; se ne ha eletto solo uno in un collegio uninominale, in base alla norma vigente ha l'esenzione anche se non ha costituito un suo gruppo), mentre ha più senso leggere quest'argomentazione limitandosi all'ultima parte, per cui l'Ufficio rileva che il partito che ha eletto un numero di parlamentari non sufficiente a formare un proprio gruppo ottiene comunque l'esenzione (anche se gli eletti aderiscono al gruppo misto), mentre quest'onere verrebbe richiesto ai partiti che hanno eletto almeno un europarlamentare.
Dall'altra parte, il collegio rileva come il comma 4 (quello dell'esenzione "europea") continui affermando che "l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno, nel quale sia contenuto quello di un partito o di un gruppo politico esente da tale onere". Qui è giusto il caso di osservare che l'esenzione per i contrassegni compositi riguarda ovviamente tutte le ipotesi, non solo quella dell'esenzione per via europea: l'esonero, cioè, scatta purché un contrassegno contenga almeno il simbolo o di un partito costituito in gruppo parlamentare, o di un partito che abbia concorso alle ultime elezioni politiche e abbia eletto - anche in un collegio uninominale - almeno un parlamentare, o di un partito che abbia ottenuto nelle circoscrizioni italiane almeno un europarlamentare; sembra di poter affermare che per l'Ufficio dire che "l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno" significhi non che è "necessario", ma che è "sufficiente" che il contrassegno abbia natura composita.
In ogni caso, sulla base delle due considerazioni sopra riportate, l'Ufficio elettorale nazionale ritiene che esistano "due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili": una richiede sia il conseguimento (in Italia) del seggio al Parlamento europeo sia l'affiliazione certificata a un gruppo costituito in quell'assemblea; l'altra, "in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12 cit., e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti [di] questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti". Se evidentemente l'Ufficio elettorale circoscrizionale per il Centro ha scelto la prima opzione interpretativa (comunque, come si è detto, ritenuta plausibile), l'Ufficio elettorale nazionale "ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1/2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829". Se i "drogati di politica" con formazione costituzionalistica non restano certo indifferenti di fronte alla sentenza n. 1/2014, con cui erano stati colpiti due punti fondamentali della "legge Calderoli" del 2005 (i principi cui fa riferimento l'Ufficio sono probabilmente quello di uguaglianza del voto e i più generici principi di proporzionalità e ragionevolezza), merita di essere riportato per intero il "considerando n. 10" della più volte citata Raccomandazione della Commissione Ue 2023/2829:
La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l’integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all’appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale.Soprattutto sulla base del testo appena riportato, l'Ufficio elettorale nazionale ritiene "improbabile [...] che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresent[at]i nel Parlamento europeo, e prescindendone, invece, per quelli già rappresentati in una delle due Camere del Parlamento italiano". Leggendo questo passaggio sembra di capire - anche se qualche dubbio interpretativo non si dissolve - che si ritenga incoerente richiedere contemporaneamente l'elezione di europarlamentari in Italia e l'affiliazione del partito italiano a quello europeo, mentre per i partiti che eleggono deputati o senatori non è richiesta per la partecipazione senza firme nessuna affiliazione al partito politico europeo (diversamente non si spiegherebbe quale altra "affiliazione" potrebbe essere richiesta al soggetto italiano, essendo quel termine poco adatto per riferirsi all'adesione a un gruppo parlamentare).
Sembra invece difficile da smentire un giudizio piuttosto severo sull'operato del legislatore (e, indirettamente, su quello di chi ha proposto e promosso l'emendamento "tagliaesenzioni") che ha introdotto una disciplina restrittiva nel pieno dei sei mesi previsti per la raccolta delle firme; ciò appare più verosimile considerando le dichiarazioni del primo firmatario delle versioni dell'emendamento in questione, Marco Lisei, rilasciate a metà febbraio ad Ansa ("I maggiori partiti sono esentati perché il fatto stesso che abbiano rappresentanti eletti nelle Camera dimostra de ipso che abbiano una rappresentanza reale. Esentarli significa eliminare burocrazia e contenziosi sull’accertamento delle firme. I piccoli partiti invece è giusto che raccolgano le firme perché devono così dimostrare un minimo di radicamento. Anche perché il numero delle firme non è così alto") e le parole del senatore Costanzo Della Porta (anch'egli di Fratelli d'Italia, anch'egli firmatario), che il 13 marzo nell'aula di Palazzo Madama si è espresso così: "con il decreto-legge in esame poniamo anche un freno alle cosiddette liste fasulle. [...] alle scorse elezioni europee si presentarono 18 liste, dieci delle quali hanno preso meno dell'1% e sette di queste dieci hanno preso meno dello 0,5%. Pertanto, nessuno vuole vietare la libera partecipazione alle consultazioni elettorali, però non dobbiamo neanche alterare le regole del gioco; [...] restringere l'ambito di chi può partecipare non avendo consenso ci sembra un fatto piuttosto naturale". Leggere che per l'Ufficio elettorale nazionale è "improbabile che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni" suona, oltre che come una conferma delle proprie posizioni precedenti (del 2014, seguite anche da vari Uffici elettorali circoscrizionali nel 2019), come una critica all'operato della maggioranza parlamentare celata in una trama di eleganza, rispetto istituzionale e ironia.
L'incoerenza evidenziata, in ogni caso, per il collegio si può superare ritenendo sufficiente l'affiliazione certificata a un partito politico europeo costituito in gruppo al Parlamento europeo. (e il riferimento ai 180 giorni per la raccolta firme non rende assurdo pensare che quella proposta sia una lettura una tantum, necessaria questa volta per poi lasciare spazio al criterio più severo che emerge dalle nuove disposizioni; alcune delle contraddizioni rilevate dall'Ufficio però rimarrebbero, quindi ci si dovranno aspettare altri contenziosi, se le norme non saranno modificate). Nell'ultima pagina della decisione si cita l'affiliazione - idoneamente certificata - di Alternativa popolare al Ppe, "costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso" (sulla base della dichiarazione di costituzione in gruppo, altrettanto autenticata dall'autorità consolare italiana a Bruxelles) e si evidenzia la presenza del riferimento al Ppe nel contrassegno elettorale: su tali basi "la lista Alternativa popolare soddisfa il requisito della certificata affiliazione a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo [...] e dev'essere ammessa alla partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Non sfugge che nella motivazione della decisione manca qualunque riferimento alla comunicazione del Ministero dell'interno del 29 aprile scorso (il che fa pensare che questa non fosse particolarmente utile ai fini del ragionamento che ha portato alla riammissione, nel senso che - senza minare ovviamente il valore dell'operato del Viminale - forse il suo contenuto non si adattava particolarmente alla situazione).
In ogni caso, la lista di Alternativa popolare è stata riammessa nella circoscrizione Centro (con grande soddisfazione del coordinatore Stefano Bandecchi, che ha subito diffuso la notizia) ed è probabile che nelle prossime ore altrettanto avvenga con riferimento alle altre circoscrizioni. C'è attesa a questo punto per scoprire come si esprimerà l'Ufficio elettorale nazionale sui ricorsi relativi alla lista di Partito animalista - Italexit per l'Italia: proprio questa mattina è previsto un presidio di queste forze politiche davanti alla Corte di cassazione, dove dovrebbero essere in decisione i ricorsi relativi alle circoscrizioni diverse da quella del Sud. Occorre dire però che, sulla base della decisione appena commentata, il ricorso potrebbe non essere accolto, non risultando al Parlamento europeo un gruppo di Animal Politics Eu, il soggetto politico europeo (pur non riconosciuto come partito) cui il Partito animalista aderisce.
Si può invece immaginare con ragionevole certezza che la decisione presa ieri dall'Ufficio elettorale nazionale produca una profonda insoddisfazione per la lista Pace Terra Dignità e, ancora di più, nelle forze politiche che avrebbero voluto presentare liste con il simbolo Patto autonomie ambiente. In entrambi i casi, infatti, le due liste avrebbero goduto del sostegno di un partito politico europeo con proprio gruppo al Parlamento europeo (Partito della Sinistra europea - tramite Rifondazione comunista - per Pace Terra Dignità, Alleanza libera europea [Efa, formante gruppo con i Verdi europei] - tramite il Patto per l'autonomia - per Patto autonomie ambiente) e, secondo la lettura avallata dall'Ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione, avrebbero avuto diritto a presentarsi senza raccogliere le firme.
Com'è noto, il Patto autonomie ambiente ha rinunciato all'idea di presentare liste (impegnandosi soprattutto nel comitato Referendum per la rappresentanza "Io voglio scegliere", promotore di vari quesiti referendari in materia elettorale), ma certamente sapere che avrebbe potuto presentare le liste secondo l'interpretazione appena fornita dai magistrati di Cassazione sarà una ben magra consolazione rispetto ai progetti non andati in porto (al di là della candidatura individuale nella lista di Azione - Siamo Europei nel Nord-Est di Giovanni Poggiali, espressione di Romagna Unita, gruppo parte del Patto autonomie ambiente). Pace Terra Dignità ha invece scelto di raccogliere le firme e depositare comunque le liste, ma senza inserire riferimenti alla Sinistra europea: al momento le liste sono state accolte nelle circoscrizioni Nord-Est, Centro e Sud, mentre è stata ricusata quella del Nord-Ovest (perché, a quanto si apprende, alcune autenticazioni senza indicare la qualifica avrebbero reso insufficienti le firme raccolte in Valle d'Aosta) e per il momento non è stata ammessa quella nelle Isole (perché, pur essendo sufficienti le firme raccolte, non ci sarebbero tutti i certificati, ma oggi - considerato che il verdetto dell'Ufficio circoscrizionale è arrivato tardi - un rappresentante della lista consegnerà i certificati mancanti e ottenuti oltre il termine dai comuni). Il quadro delle liste, insomma, non è ancora completo: occorrerà attendere almeno qualche altra manciata di ore.
* * *
AGGIORNAMENTO DEL 4-5 MAGGIO 2024: L'Ufficio elettorale nazionale ha respinto i ricorsi presentati dalla lista Partito animalista - Italexit per l'Italia (anche se manca ancora la decisione sulla circoscrizione Isole).
I collegi di magistrati che si sono espressi hanno espressamente seguito lo stesso ragionamento che si ritrova nelle decisioni che hanno riguardato Alternativa popolare (a conferma del giudizio non positivo sull'innovazione normativa), ma l'esito è stato diverso. Questo perché l'ipotesi della affiliazione al partito politico europeo avrebbe richiesto che quel legame fosse "certificato" con una dichiarazione del presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da notaio o da un'autorità diplomatico-consolare italiana. In sede di deposito delle candidature, invece, sono stati presentati gli stessi documenti che nel 2019 avevano portato all'ammissione della lista: evidentemente in quell'occasione non era stata prodotta una simile dichiarazione. Si rileva poi che non risulta, dai documenti presentati, che i soggetti politici i cui simboli sono stati inseriti nel contrassegno siano forze esenti in grado di assicurare l'esonero alla lista: in una delle decisioni si precisa che "la nozione di 'gruppo politico' diverge da quella di 'gruppo parlamentare'", altro motivo che probabilmente non ha consentito di riconoscere l'esenzione (peraltro nelle decisioni si fa riferimento anche al simbolo del gruppo GUE, l'onda rossa-verde, che sinceramente chi scrive non era riuscito a ritrovare nel contrassegno... fino al momento in cui ha allargato l'immagine del simbolo e ha notato il piccolo fregio all'interno della pulce di Animal Politics EU!). Cristiano Ceriello, leader del Partito animalista, ha comunque già annunciato il ricorso al Tar per fare valere le sue ragioni (incluso il rinvio alla prossima tornata elettorale delle innovazioni normative adottate troppo a ridosso del voto, il che avrebbe dovuto consentire l'ammissione senza firme alle stesse condizioni di cinque anni fa).
Anche le liste dei Pirati, presentate nelle circoscrizioni Nord-Ovest e Centro, non sono state riammesse dal collegio di magistrati di Cassazione; una delle loro decisioni, tra l'altro, è stata registrata con il numero 1 (è stata depositata in segreteria venerdì 3 maggio alle 16 e 54, mentre la prima relativa ad Alternativa popolare è stata depositata lo stesso giorno alle 17 e 05), quindi dimostra in qualche modo che il collegio - identico a quello che ha deciso su Ap, anche se il relatore è differente - ha tenuto lo stesso metro di giudizio "meno severo", almeno con riguardo alla possibilità di ottenere l'esenzione grazie al solo collegamento con un partito europeo esonerante, anche senza eletti in Italia cinque anni prima.
In particolare, già in questa sede l'Ufficio ha rilevato l'impossibilità - da parte di un organo che esercita una "funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale" - di attivare gli strumenti della questione di legittimità costituzionale o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, sottolineando però la necessità di interpretare le disposizioni di nuova introduzione anche alla luce dei principi costituzionali e della Raccomandazione della Commissione UE n. 2023/2829. Risulta pressoché identica a quanto già visto per Ap la parte del ragionamento sull'opportunità di considerare di fatto alternativi i criteri indicati per l'esenzione "per via europea" (dunque l'affiliazione certificata a un partito europeo costituito in gruppo a Strasburgo come fattore esonerante di per sé, anche senza l'ottenimento di un seggio europeo in Italia cinque anni prima), incluso il giudizio sulla scelta (valutata come "improbabile") di cambiare profondamente le regole sull'esenzione a meno di sei mesi dal termine di presentazione delle candidature. In questo caso, però, se non si è eccepito nulla sulla natura dell'affiliazione al Partito pirata europeo, presente con propri eletti al Parlamento europeo (in effetti la dichiarazione di collegamento, debitamente autenticata, c'era), il collegio ha comunque rilevato che quel partito europeo non è costituito in gruppo parlamentare a Strasburgo e che la stessa dichiarazione di affiliazione ai Pirati europei non proviene dal "presidente del gruppo parlamentare" (che non può esservi, visto che non esiste): quell'elemento, infatti, dopo la modifica normativa ora è qualificato come "indispensabile condizione" per ottenere l'esonero dalla raccolta firme, anche volendo perseguire la lettura alternativa dei criteri di esenzione "europea" praticata dai magistrati di Cassazione.
Mentre si scrive si apprende anche che non hanno avuto successo nemmeno i ricorsi presentati da Forza Nuova, che - com'è noto - nel 2019 era riuscita a presentare le proprie liste in tutte le circoscrizioni, anche grazie alla registrazione come partito politico europeo dell'Alleanza per la pace e la libertà (Apf) nel 2018, benché pochi mesi dopo il partito fosse stato cancellato dal registro perché - in base ai nuovi criteri di registrazione introdotti sempre nel 2018 (il partito europeo o i partiti membri dovevano avere, in almeno un quarto degli Stati membri, eletto o acquisito deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, alle assemblee regionali, oppure dovevano avere ricevuto almeno il 3% alle ultime europee in almeno un quarto degli Stati membri) - la sua condizione non soddisfaceva più i requisiti fissati; la domanda di iscrizione al registro, reiterata dall'associazione politica nel 2020, è stata comunque respinta perché la presenza qualificata era riferita solo a 3 Stati (Germania, Spagna e Grecia) quando, per raggiungere il quarto dei membri indicato dal regolamento, ne sarebbero serviti almeno 7.
Bocciate le liste da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali, sono stati presentati i ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale. Ci si poteva aspettare che, a dispetto della lettura meno rigida delle disposizioni di nuovo conio in materia di esenzione, sia stata contestata la mancata costituzione in gruppo parlamentare e, dunque, l'assenza di una dichiarazione certificata di affiliazione da parte di un presidente di gruppo parlamentare al Parlamento europeo. Nell'unica decisione che si è potuto consultare (quella relativa alla circoscrizione Centro), tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si sarebbe concentrato solo sulla denuncia della ritenuta incostituzionalità dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 7/2024 (la disposizione che di fatto ha reso quasi impraticabile l'esenzione "per via europea"), con riferimento agli artt. 3 e 10: il collegio, senza alcuna valutazione di merito, si è limitato così a rilevare che non rientra nelle sue facoltà sottoporre alla Corte costituzionale la norma indubbiata. Forza Nuova ha comunque scelto di rivolgersi al Tar, per contestare anche nel merito le esclusioni delle liste.
L'Ufficio elettorale nazionale ha respinto anche il ricorso di Pace Terra Dignità al Nord-Ovest, ritenendo che la mancata indicazione della qualifica di un'autenticatrice in Valle d'Aosta, traducendosi nell'assenza dell'elemento che consente di verificare la legittimazione ad autenticare, causi la nullità insanabile dell'autenticazione e delle sottoscrizioni contenute in quei moduli (né si è ritenuto applicabile il c.d. "soccorso istruttorio" per sanare la carenza): tutto questo ha causato il mancato raggiungimento del numero necessario di firme in Valle d'Aosta e la conseguente bocciatura della lista. La decisione è ritenuta discutibile dai promotori della lista, inclusa Rifondazione comunista (specie a fronte del metro meno rigido emerso dalle decisioni su Alternativa popolare, che le firme non le ha raccolte), per cui è stato annunciato il ricorso al Tar del Lazio.
* * *
Il quadro completo delle liste, circoscrizione per circoscrizione
Nord-Ovest: 11 liste ammesse, 8 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Rassemblement Valdotain.
Liste e candidature non ammesse: Pace Terra Dignità, Democrazia sovrana popolare, Forza Nuova, Partito animalista - Italexit per l'Italia, Pirati, Italia dei diritti, Pensioni & Lavoro - Risveglio europeo, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).
Nord-Est: 12 liste ammesse, 5 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Südtiroler Volkspartei, Pace Terra Dignità.
Liste non ammesse: Forza Nuova, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Democrazia sovrana popolare, Partito animalista - Italexit per l'Italia.
Centro: 12 liste ammesse, 7 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità, Democrazia sovrana popolare.
Liste e candidature non ammesse: Forza Nuova, Pirati, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Partito animalista - Italexit per l'Italia, Pensioni & Lavoro - Risveglio europeo, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).
Sud: 12 liste ammesse, 5 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità, Partito animalista - Italexit per l'Italia.
Liste e candidature non ammesse: Forza Nuova, Democrazia sovrana popolare, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).
Isole: 11 liste ammesse, 3 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità (riammessa dopo integrazione certificati di iscrizione dei sottoscrittori).
Liste non ammesse: Forza Nuova, Democrazia sovrana popolare, Partito animalista - Italexit per l'Italia.
Vorrei segnalare che alla fine la lista Pace Terra Dignità è stata ammessa anche nel Nord-ovest, grazie alla seguente sentenza del TAR datata 9 maggio: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202405089&nomeFile=202409173_01.html&subDir=Provvedimenti
RispondiEliminaColgo l'occasione per i migliori complimenti all'autore di questo sito e a chi collabora con lui!
Ringrazio. Preciso solo che la notizia era stata correttamente data nell'articolo successivo: https://www.isimbolidelladiscordia.it/2024/05/europee-riammesso-il-simbolo-di-stati.html
Elimina