mercoledì 14 ottobre 2026

Raccolta firme, un simbolo può esentare più liste? Per il Tar Catania sì

Esiste un fatto che potrebbe risultare allo stesso tempo un sogno per i #drogatidipolitica e un vero incubo per tutti i coloro che si occupano per lavoro di procedure elettorali? Quasi certamente sarebbe la moltiplicazione dei simboli sulle schede, qualora i partiti rappresentati in Parlamento, oltre che la loro lista, potessero presentarne senza firme un numero potenzialmente infinito, magari sperando in quel modo di far conquistare alla propria coalizione il premio di maggioranza o comunque di aumentare i seggi a favore di questa. In un tempo in cui è inevitabile discutere - e molto - di esenzioni dalla raccolta firme o di stratagemmi volti anche solo ad alleggerire l'onere della ricerca dei sottosrittori, dopo la quadruplicazione delle firme richieste alle forze politiche senza presenza parlamentare qualificata, è assai probabile che qualcuno (probabilmente in tutti gli schieramenti politici) abbia sognato almeno per un attimo uno scenario simile, per il desiderio di presentarsi agli elettori senza rischiare di vedersi ricusare le liste per avere mancato - magari di poco - l'obiettivo della raccolta firme o senza perdersi d'animo di fronte a un'asticella apparsa fin dall'inizio troppo alta.
Sarebbe interessante conoscere le reazioni di costoro alla lettura di una recentissima sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania - seconda sezione (pubblicata due giorni fa), relativa alle elezioni amministrative tenutesi a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 24 e 25 maggio di quest'anno e, in particolare, alla possibilità che una forza politica rappresentata con proprio gruppo all'Assemblea regionale siciliana potesse esonerare più di una lista, in base alle norme elettorali valide in Sicilia: il ricorso presentato, che aveva messo in dubbio questa possibilità, è stato respinto. La decisione, ovviamente, è impugnabile, ma appare particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che analoghi ricorsi pendono davanti allo stesso tribunale amministrativo con riferimento alle elezioni comunali di Messina: se a Barcellona le liste esentate attraverso la "pulce" dello stesso simbolo erano quattro (e hanno concorso, come si vedrà, a portare alla vittoria la candidata sindaca), a Messina - come si è visto nell'articolo con cui era stata presentata a suo tempo la competizione elettorale - erano addirittura 15, risultando determinanti per la rielezione del sindaco Federico Basile. Quando il Tar si pronuncerà su quella vicenda (si parla del 20 ottobre come data della prima udienza), se ne darà debitamente conto; per ora è importante commentare la sentenza già emessa e valutare eventuali suoi riflessi anche al di fuori della Sicilia, soprattutto sulle elezioni politiche nazionali.
 

La vicenda 

Come si anticipava, alla base della sentenza del Tar Catania c'era un ricorso promosso da un gruppo di cittadini elettori (uno di loro, Michele Mandanici, era anche anche candidato consigliere della lista Fuori dal Coro, di cui si dirà più avanti) contro la proclamazione degli eletti e gli atti precedenti del procedimento elettorale circa il voto amministrativo di Barcellona Pozzo di Gotto. I ricorrenti, che si erano rivolti all'avvocato Paolo Starvaggi - già candidato sindaco a Sant'Agata di Militello, lo stesso che ha curato con altri professionisti, a quanto si apprende dai media, i ricorsi relativi alle elezioni di Messina - avevano contestato fin dall'inizio la legittimità dell'ammissione di tre delle cinque liste presentate a sostegno di Melangela Scolaro, non essendo state queste sostenute dal numero di sottoscrittori previsto dalla legge elettorale siciliana per le elezioni amministrative (legge regionale n. 7/1992), venendo invece considerate esenti da tale onere grazie alla presentazione delle liste da parte del partito Sud chiama Nord, costituito in gruppo presso l'Assemblea regionale siciliana. 
L'invalidazione di quegli atti avrebbe dovuto portare, in prima battuta, non ad annullare le elezioni, ma a correggerne l'esito, portando a proclamare come sindaco non Scolaro (che aveva ottenuto 9676 voti), ma Nicola Maria Barbera (sostenuto, tra l'altro, dal centrodestra e votato da 9528 elettori) e a una diversa conformazione del consiglio comunale in conseguenza della riduzione delle liste e dei voti validi; lo stesso ricorso contemplava anche - oltre all'annullamento della competizione, chiesto in subordine - la possibilità che (dopo il riconteggio delle schede contestate o dichiarate nulle in alcune sezioni e la verifica "della corretta attribuzione dei voti disgiunti" o dei voti annullati) venisse proclamato eletto sindaco Barbera o si accedesse al ballottaggio in base ai risultati corretti (riammettendo, tra l'altro, al riparto dei seggi la lista Fuori dal Coro, della coalizione di Barbera, finora esclusa per avere solo sfiorato la soglia di sbarramento del 5% dei voti validi, prevista a livello regionale: questo punto è stato anche oggetto di un ricorso incidentale del più votato dei candidati consiglieri della lista, Tindaro Grasso, che lamentava l'annullamento o l'omesso conteggio di vari voti a favore suo e della lista in cui era inserito, responsabile del mancato accesso di Fuori dal Coro alla distribuzione dei seggi).

La questione dell'esenzione dalla raccolta firme (e dei simboli sostituiti) 

Il punto principale del ricorso era costituito proprio dalla doglianza di "violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7" e "dell'art. 18 del d.lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3": si tratta, in particolare, delle norme che disciplinano la presentazione e l'ammissione delle candidature nei comuni sopra i 15000 abitanti, applicabili a Barcellona Pozzo di Gotto (e anche, a maggior ragione, a Messina).
L'articolo 7 (nel testo vigente, modificato nel 1997), in particolare, al comma 1 prescrive che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco debba essere sottoscritta da un certo numero di elettori, che per il comune di Barcellona - e gli altri compresi nella fascia tra 40001 e 100000 abitanti - possono oscillare tra un minimo di 400 e un massimo di 1500. Come eccezione alla regola, il comma 3 prevede che: 
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
La legge elettorale comunale siciliana, dunque, diversamente da quella nazionale prevede la possibilità per una lista di essere esonerata dalla raccolta delle firme in virtù della presenza qualificata - con un gruppo o con un proprio eletto diretto - all'Assemblea regionale siciliana (la legge elettorale comunale nazionale, com'è noto a chi frequenta questo sito, prevedeva l'esenzione per i partiti rappresentati in Parlamento dal 1976, ma la riforma elettorale del 1993 - che aveva introdotto l'elezione diretta del sindaco - l'ha cancellata).
A essere contestata non è stata l'esenzione dalla raccolta firme in sé, ma la sua applicazione concreta al caso in esame (suggerita, come per Messina, da Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord). Delle cinque liste presentate a sostegno della candidatura di Melangela Scolaro, in particolare, una ha sicuramente raccolto le firme (Barcellona Pozzo di Gotto in Comune), mentre le altre quattro (Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, De Luca sindaco di Sicilia, Avremo cura di te Barcellona e Una marcia in più per Barcellona) sono state sottoscritte e presentate dal partito Sud chiama Nord, costituito in gruppo - come si diceva - all'Assemblea regionale siciliana: secondo i ricorrenti, il beneficio dell'esenzione dalla raccolta delle firme, "in quanto eccezionale rispetto alla regola generale della necessaria raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature", doveva essere letto restrittivamente e dunque poteva riguardare una sola lista per ogni partito rappresentato all'Ars, senza potersi ritenere accettabile "un'applicazione seriale e reiterata dell’esenzione - si legge, come prima, dalla sentenza, non disponendo del ricorso - in favore di una pluralità di liste riconducibili al medesimo centro politico di imputazione nell’ambito della stessa consultazione elettorale". Nel caso specifico, dunque, solo la prima lista delle quattro presentate a nome di Sud chiama Nord avrebbe potuto essere ritenuta esonerata, mentre le altre si sarebbero dovute sottoporre alla raccolta delle firme: mancando sottoscrittori in numero idoneo, quelle tre liste ulteriori sarebbero state da ricusare. Ciò sulla base della ratio della raccolta firme (assicurare e dimostrare "un minimo di rappresentatività delle candidature", nonché, secondo i ricorrenti, la parità di accesso alla competizione elettorale).
Il ricorso, peraltro, contestava anche un altro punto, legato alla sostituzione dei contrassegni elettorali. Anche a Barcellona - come a Messina e in altri comuni, ma non in altre province siciliane, come Agrigento ed Enna - la (sotto)commissione elettorale circondariale aveva infatti chiesto di modificare gli emblemi delle liste, che in un primo momento contenevano il riferimento a ScN in forma solo testuale: a quanto è dato sapere, l'organo di verifica avrebbe aderito a un'interpretazione letterale della disposizione che trasmette l'esonero spettante al partito rappresentato all'Ars a "liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli", richiedendo quindi la sostituzione dei contrassegni con altri che affiancassero effettivamente il simbolo di Sud chiama Nord a quello degli emblemi nuovi. Per i ricorrenti, però, la modifica degli emblemi avrebbe dovuto essere seguita da "una nuova e formale manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati" (in particolare i candidati e i delegati di lista): in mancanza di questa, le liste non avrebbero dovuto essere ammesse. Altre lamentele, incluse nel ricorso, avrebbero riguardato ritenuti "plurimi vizi delle operazioni di scrutinio, spoglio e registrazione dei voti", in particolare sull'interpretazione dei segni delle schede - anche sul piano del "voto disgiunto" - nonché sulla compilazione dei verbali e delle tabelle di scrutinio: queste doglianze non vengono analizzate qui, ma avevano rilevanza nel caso in esame - insieme a quelle che meritano attenzione in questo articolo - perché la vincitrice aveva superato la soglia del 40% (con cui, va ricordato, nei comuni superiori in Sicilia si vince al primo turno) per soli 104 voti, superando Barbera, secondo candidato più votato, soltanto di 148 voti.
Tornando alla questione dell'esenzione dalla raccolta firme, al centro della disputa c'era anche un parere, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e acquisito dal sull'interpretazione del citato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7/1992: quel parere - già evocato durante il procedimento elettorale relativo alle elezioni di Messina come probabilmente contrario all'ammissibilità dell'esenzione di più liste tramite lo stesso partito - era stato dichiarato "non ostensibile", dunque i ricorrenti avevano chiesto che fosse acquisito dal collegio del Tar, ove fosse stato ritenuto necessario.
Se l'aspirante sindaco Barbera, con proprio ricorso incidentale, aveva sostanzialmente aderito alle tesi dei ricorrenti (notando, tra l'altro, che alcune delle liste esentate, pur non avendo raggiunto il 5% necessario a ottenere seggi, avevano comunque concorso al superamento della soglia del 40% per la vittoria al primo turno di Scolaro), ben altra posizione era stata tenuta dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Esso aveva sollevato alcune questioni procedurali, sostenndo, tra l'altro, che ad alcuni consiglieri comunali controinteressati il ricorso era stato notificato oltre i termini previsti e che - soprattutto - non fossero stati impugnati in tempo utile altri documenti, sia dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica (del 16 marzo e del 16 aprile), sia della Prefettura di Messina (del 30 marzo e del 20 aprile 2026), sollecitati dal gruppo parlamentare siciliano di Sud chiama Nord: quei documenti, favorevoli all'esenzione "multipla", avrebbero "ingenerato un legittimo affidamento sulla correttezza dell’interpretazione dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992 adottata in sede di ammissione delle liste" e dunque, secondo il comune, avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso autonomo. Oltre a non ritenere ammissibili le lamentele sullo scrutinio (perché non era stata proposta querela di falso nei confronti di quegli atti, ritenuta necessaria vista la qualifica di pubblico ufficiale dei presidenti di seggio, e perché non si poteva pensare che il collegio del Tar procedesse a "un'indiscriminata riapertura delle schede, trasformandosi in uno scrutinatore di secondo grado"), il comune aveva ritenuto che le tre liste contestate fossero invece state legittimamente ammesse, credendo corretto il riconoscente dell'esenzione dalla raccolta firme "a una pluralità di liste riconducibili al medesimo gruppo parlamentare". Nell'eventualità in cui i giudici avessero aderito all'interpretazione restrittiva della disposizione sull'esonero, però, il comune aveva chiesto che fosse sollevata questione di costituzionalità della stessa disposizione "per contrasto con gli artt. 3, 48, 51, 97 e 101" della Costituzione.

La decisione del Tar

Dopo avere affrontato alcune questioni di natura rituale e formale (il ricorso principale non è stato considerato tardivo e le note dell'assessorato regionale favorevoli all'esenzione "multipla", non essendo atti lesivi del diritto a partecipare alle elezioni, non dovevano essere impugnate direttamente e autonomamente prima del voto), il collegio del Tar Catania si è espresso innanzitutto sul valore dei documenti interpretativi sulla possibilità di esentare più liste attraverso lo stesso partito rappresentato all'Ars, inclusa una nota dell'Ufficio elettorale provinciale della Prefettura di Messina (del 20 aprile 2026), con cui si dava conto del parere espresso dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica (non dunque dalla Prefettura, che sul punto non si è formalmente espressa), favorevole all'interpretazione proposta da Cateno De Luca, cioè alla "esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per tutte le liste contenenti il contrassegno del gruppo parlamentare 'Sud chiama Nord - Per le autonomie' anche qualora lo stesso fosse affiancato ad ulteriori simboli civici".
Per i giudici, "le indicazioni amministrative, pur potendo rilevare ai fini della ricostruzione del contesto procedimentale e della valutazione della condotta degli interessati, non sono idonee a modificare la disciplina legislativa applicabile, né a introdurre deroghe o limitazioni non previste dalla legge": contano solo le disposizioni vigenti e l'interpretazione che i giudici ne danno, non gli "orientamenti espressi dagli uffici amministrativi", che dunque non possono essere invocate per fondare un legittimo affidamento di chi ha presentato le liste convinto che la "multiesenzione" fosse legittima, né per decidere la controversia; lo stesso sarebbe valso per eventuali pareri di segno opposto (che formalmente non ci sono, anche perché i giudici non hanno ritenuto necessario - proprio per l'osservazione appena riportata - richiedere il parere dell'Ufficio legislativo della Regione, finora non mostrato).
Dovendo dunque interpretare l'articolo 7 della legge regionale n. 7/1992, così come modificata nel 1997, i giudici hanno sottolineato che la disposizione sull'esenzione dalla raccolta firme "non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca ('una forza politica, una sola lista')": un limite c'è solo nell'individuazione dei soggetti politici esentanti (devono essere costituiti in gruppo parlamentare o - ipotesi qui non considerata - avere eletto almeno un deputato regionale), mentre la disposizione "non contiene alcun limite numerico espresso all’operatività dell'esenzione". Applicando evidentemente Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, il collegio ha precisato che "se il legislatore regionale avesse voluto circoscrivere il beneficio dell'esonero alla presentazione di un'unica lista per ciascun contrassegno d'origine, avrebbe dovuto inserire espressamente una clausola limitativa": quella limitazione non è stata esplicitata, quindi "l'estensione dell'esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge". Questo perché "ogni lista che rechi nel proprio contrassegno il simbolo del partito parlamentare [...] non è un soggetto estraneo, ma costituisce una articolazione organizzativa e identitaria del partito esentato", arrivando perfino a sostenere che "l'esenzione dalle firme inerisce (si estende e riguarda) l'intera proposta elettorale promossa da quella forza politica sul territorio, indipendentemente dal numero di liste in cui essa scelga di strutturarsi". 
Al contrario, ritenere in modo restrittivo che il beneficio dell'esenzione riguardi una sola lista sarebbe "in insanabile contrasto anche con la ratio profonda del sistema elettorale introdotto" dalla legge elettorale comunale siciliana: il sistema, infatti, presupporrebbe e prediligerebbe "la polarizzazione delle forze attorno a ampie coalizioni per raggiungere la soglia di elezione al primo turno o l'attribuzione del premio di maggioranza", quindi "costringere un partito radicato e rappresentato all'Ars a presentare una sola lista (esentata), precludendogli la facoltà di articolarsi in più liste collegate (civiche o di scopo) dotate del medesimo esonero" equivarrebbe a "comprimere sensibilmente la capacità competitiva della forza politica, costringendola a defatiganti adempimenti burocratici (rectius la raccolta firme per le liste civiche collegate) non previsti per la lista principale". Si legge ancora nella sentenza: "la legge non può prima incentivare la creazione di ampie coalizioni collegate al Sindaco e poi interpretare le norme di semplificazione (rectius le esenzioni) in modo da ostacolare quella stessa frammentazione strategica delle liste" (forse, più che di "frammentazione", sarebbe meglio parlare di "moltiplicazione").
La lettura "estensivista" dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 7/1992 - che, dunque, non ha creato le condizioni per mettere in dubbio la costituzionalità di quella disposizione, come richiesto dal comune di Barcellona - ha privato di fondatezza anche i dubbi sulla validità dei voti alla candidata sindaca Scolaro attraverso i voti espressi alle liste contestate. Di più, per i giudici non c'era alcun bisogno di rinnovare l'accettazione delle candidature (e dell'indicazione a delegato a presentare le liste) a seguito della modifica dei contrassegni elettorali richiesta dalla (sotto)commissione elettorale circondariale: tali modifiche, infatti, non avrebbero inciso "sugli elementi essenziali della presentazione della lista", attenendo "alla mera conformazione grafica del contrassegno, senza alterare l'identità della formazione politica, la composizione della lista o la volontà originariamente manifestata dai presentatori e dai candidati".
In particolare, la (sotto)commissione elettorale circondariale avrebbe rilevato "profili di irregolarità nella rappresentazione grafica dei contrassegni", assegnando ai presentatori delle liste un termine (a norma di legge) per sostituire i contrassegni e le loro descrizioni, senza che tali operazioni comportassero "una modifica della denominazione della lista, della sua identità politica o dei nominativi dei candidati". Volendo essere completi, è lo stesso Tar a sostenere che "la trasmissione del beneficio" dell'esenzione spettante al partito rappresentato all'Ars "avviene mediante l'incorporazione o l'affiancamento del contrassegno, legalmente autorizzato dall'organo centrale del partito", quindi ritenendo sufficiente che la "pulce" (o la "lenticchia", come la chiama De Luca) sia inserita nel corpo del contrassegno, senza necessità di affiancare i due simboli nel cerchio (come del resto si è visto, per esempio, a Ribera, per la lista Sud chiama Nord il cui contrassegno non è stato sostituito). Punto centrale del ragionamento dei giudici, in ogni caso, è che la lettura restrittiva, proposta dai ricorrenti, non sarebbe "desumibile con immediatezza dalla disposizione, e pretende di ricavare dalla ratio della norma un limite non positivizzato", mentre "in materia elettorale il sindacato del giudice non può risolversi nell’introduzione di cause di invalidità ulteriori rispetto a quelle ricavabili dal quadro normativo vigente". 
A completamento del quadro, i giudici del Tar hanno ribadito la necessità dell'attivazione di un procedimento di querela di falso per negare la verità è, dunque, la validità dei dati contenuti all'interno dei verbali delle sezioni, non potendo essere sufficienti allo scopo "dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio quando queste siano dirette a smentire i fatti attestati dal pubblico ufficiale". Quando invece sia contestato il modo di procedere allo scrutinio dei componenti del seggio, le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 del d.P.R. 455/2000 possono, "costituire un principio di prova idoneo a sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice", purché "la contestazione riguardi l'illegittimità delle determinazioni assunte dal seggio e sia sufficientemente specifica da consentire l'individuazione delle operazioni da verificare"; spetterebbe comunque ai ricorrenti indicare, "con sufficiente precisione, la natura dell'irregolarità denunciata, le sezioni interessate e, ove possibile, il numero e le caratteristiche delle schede contestate". Secondo i giudici, in vari casi le dichiarazioni allegate erano volte a contestare il contenuto dei verbali (a fronte delle correzioni che vi erano state apportate), quando per farlo sarebbe servito lo strumento della querela di falso (non esperito), per cui quelle contestazioni erano da ritenersi inammissibili; le altre contestazioni mosse con il ricorso, invece, oltre a non essere state ritenute abbastanza precise da fondare un supplemento istruttorio, riguardavano un numero di voti non sufficiente per mettere in discussione il risultato elettorale ufficializzato a maggio, anche solo con riguardo alla vittoria al primo turno della proclamata sindaca Scolaro (per superare, dunque, la cosiddetta "prova di resistenza"); allo stesso modo non è stato considerato probante un numero ridotto di schede nulle o di voti alla sola candidata Scolaro in certe sezioni, rispetto alla media riscontrata altrove.
In conclusione, il ricorso dei cittadini elettori è stato respinto: lo stesso è avvenuto per quelli incidentali di Barbera (che per chiedere, in sostanza, di sovvertire l'esito elettorale di pochi mesi fa avrebbe dovuto impugnare autonomamente e nei termini previsti la proclamazione degli eletti e gli atti precedenti, posto che comunque secondo i giudici il ricorso incidentale non conteneva censure specifiche, ben precisate è in grado di ribaltare realmente, numeri alla mano, i risultati del voto) e di Grasso (per motivi in gran parte sovrapponibili a quelli relativi all'altro ricorso incidentale). Merita di essere sottolineato, comunque, che il collegio ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese di giudizio per la "peculiarità della controversia", la "complessità delle questioni giuridiche esaminate" e, soprattutto, la "difficoltà interpretativa della disciplina applicabile": i giudici stessi, infatti, hanno riconosciuto che la disposizione in materia di esonero "si presta [...] a differenti opzioni ermeneutiche, non risultando dal dato testuale una soluzione del tutto univoca in ordine ai limiti di operatività dell'esenzione dall’obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali" e che la questione sottoposta al Tar presentava "profili di obiettiva novità, non risultando precedenti giurisprudenziali specifici che abbiano affrontato la medesima questione interpretativa nei termini prospettati nel presente giudizio", ammettendo perfino "incertezze del quadro normativo di riferimento".

"Multiesenzione" solo in Sicilia e solo alle amministrative?

Fin qui la decisione del Tar Catania. Sentenza che, come si è detto, è ovviamente impugnabile e quasi certamente sarà impugnata dai ricorrenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Formalmente la decisione sulle elezioni di Messina nelle prossime settimane arriverà in un processo diverso e quindi non è scontato che l'esito - di cui senz'altro si parlerà in questo sito - sia identico a quello relativo al voto di Barcellona Pozzo di Gotto; non sarebbe però sbagliato attendersi un ragionamento di fondo molto simile, almeno con riguardo alla lettura estensiva dell'esenzione dalla raccolta delle firme.
Al di là della soluzione dei singoli casi, però, è legittimo domandarsi che effetti potrebbe avere la decisione del Tar Catania al di fuori della Sicilia e in elezioni di livello superiore rispetto a quelle comunali. L'interrogativo è inevitabile, se si considera che, nelle premesse in "fatto" della sentenza, si legge tra l'altro che si erano costituiti in giudizio tanto il Ministero dell’Interno quanto la Prefettura di Messina e che - pur ritenendosi non legittimati a essere parte del processo, con riferimento all'impugnazione degli atti conclusivi delle operazioni elettorali - nel merito avevano "difeso la correttezza dell’operato degli uffici, richiamando le indicazioni trasmesse dall'Assessorato regionale e sostenendo l’infondatezza delle censure concernenti la fase di ammissione delle liste". Leggendo queste righe della sentenza, sarebbe forte la tentazione di pensare che perfino il Viminale sia d'accordo nel ritenere che la stessa forza politica possa esentare più liste.
Ciò detto, occorre procedere con cautela, se non altro perché occorre ricordare che alle elezioni comunali in Sicilia si applica una legge speciale, diversa da quella nazionale - che non prevede più esenzioni - e quindi non sarebbe corretto estendere in automatico questo precedente giurisprudenziale (ammesso che sia confermato nel caso messinese e, soprattutto, nell'eventuale secondo grado di giudizio). La recente approvazione della riforma elettorale politica, tuttavia, rende troppo ghiotta l'occasione per non coglierla: e se qualcuno pensasse di moltiplicare le esenzioni anche alle elezioni della Camera e del Senato, quante possibilità di successo avrebbe? Per tentare di dare una prima risposta - precaria e provvisoria quanto si vuole - è il caso di leggere l'art. 18-bis, comma 2 del d.lgs. n. 361/1957, così com'è stato modificato dalla legge n. 180/2026 (non ancora in vigore): 
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma [quelli incaricati di depositare le liste di candidati nei collegi plurinominali al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, ndb]. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. [...].
Ora, è vero che la legge elettorale politica non prevede più da anni l'esenzione per i partiti che, avendo partecipato alle ultime elezioni, abbiano eletto almeno un parlamentare, così com'è altrettanto vero che per le stesse norme elettorali nazionali il gruppo parlamentare, per essere in grado di esentare la rispettiva forza politica, deve esistere dall'inizio della legislatura (al di là della prima applicazione della riforma del 2026, per cui - secondo la lettura sistematica delle sue disposizioni, comunque non scontata, anche sul piano logico - il gruppo deve esistere al 31 dicembre 2025). Al di là di queste due differenze non irrilevanti, però, la formulazione dell'art. 18-bis, comma 2 del d.lgs. n. 361/1957 è molto simile a quella dell'art. 7, comma 3 della legge regionale siciliana n. 7/1992: ciò autorizzerebbe a pensare che anche per le elezioni politiche dovrebbe ritenersi, come scritto nella sentenza del Tar Catania, che "l'estensione dell'esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge". Ciò a maggior ragione se si considera che anche la riforma elettorale appena approvata prevede, proprio come in Sicilia per le elezioni comunali, un premio che scatta al raggiungimento di una soglia, risultato al quale concorrono tutte le liste, senza la previsione di una "soglia di utilità": in queste condizioni, sarebbe a quel punto fortissima la tentazione di ripetere il ragionamento dei giudici amministrativi catanesi, per cui la legge non potrebbe "prima incentivare la creazione di ampie coalizioni [...] e poi interpretare le norme di semplificazione (rectius le esenzioni) in modo da ostacolare quella stessa frammentazione strategica delle liste".
Occorre naturalmente non dimenticare un particolare per nulla secondario, ricordato dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 1/2014: non è corretto trattare automaticamente nello stesso modo le elezioni politiche e quelle amministrative, visto che "le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della 'rappresentanza politica nazionale' (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di 'una caratterizzazione tipica ed infungibile' (sentenza n. 106 del 2002)". La Corte precisò questo per spiegare, sia pure implicitamente che distorsioni del voto - attraverso un premio di maggioranza - ritenute accettabili nella formazione dei consigli comunali o regionali non lo erano con riferimento alle Camere; altra differenza non da poco, nel caso che interessa, è che le liste coalizzate, nelle elezioni comunali, sono espressamente presentate a sostegno dello stesso candidato sindaco, mentre nelle elezioni politiche non esiste un "candidato Presidente" - anche se com'è noto la riforma elettorale richiede alle forze politiche e alle coalizioni di precisare, a pena di esclusione delle liste, la persona "da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri" - e non c'è nessuna elezione diretta. 
Allo stesso modo, va ricordato che a decidere in concreto sull'ammissibilità degli eventuali tentativi di "multiesenzione" nelle elezioni politiche non sarebbero i Tar o il Consiglio di Stato, ma gli Uffici centrali circoscrizionali e, in seconda battuta (in caso di ricusazione delle liste), l'Ufficio elettorale centrale nazionale, vale a dire organi composti da magistrati. Costoro potrebbero confermare la tesi del Tar Catania, così come potrebbero preferire una lettura restrittiva - adottata nel lontano 1990 dal Tar di Torino e confermata l'anno dopo dal Consiglio di Stato nel noto caso delle "due Dc" a Pinerolo, avvenuto però quando ancora il sistema elettorale era proporzionale, non basato su coalizioni e senza elezione diretta del sindaco - non consentendo a un partito (e alla sua figura di vertice) di presentare più liste senza firme, così come un elettore non può sottoscrivere due liste. Magari a livello nazionale nessun partito rischierà di presentare più liste senza firme, se non altro per evitare di vedersele definitivamente escludere; magari, invece, qualche partito sceglierà consapevolmente di correre il rischio, anche solo per verificare la praticabilità di quella soluzione a livello nazionale. Del resto, se raccogliere 1500 firme per collegio è meglio che doverne raccogliere 6000, meglio ancora è non doverle raccogliere affatto...

sabato 10 ottobre 2026

Meno firme per i simboli nuovi (e non solo) con l'aiuto di quelli già visti: c'è tempo fino al 24 ottobre per creare componenti del gruppo misto

Ieri la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge 9 ottobre 2026, n. 180 (Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica): dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera l'8 ottobre, alle 12 e 40, si è chiuso il percorso parlamentare iniziato il 26 febbraio scorso, con la presentazione a Montecitorio del disegno di legge a prima firma di Galeazzo Bignami (Fdi), volto a modificare in modo significativo la legge elettorale. Un percorso non lineare, con varie modifiche significative in corso d'opera (si pensi, soprattutto, all'adozione di un nuovo testo base che non prevedeva più il ballottaggio), alcuni incidenti (si pensi agli emendamenti sulle preferenze bocciati nel primo passaggio alla Camera) e approvazioni di emendamenti forieri di numerose polemiche. Vale per l'emendamento di Forza Italia - a prima firma di Paolo Emilio Russo - che intendeva innalzare la "soglia di utilità" dall'1% al 3%, sterilizzando di fatto ai fini dell'eventuale premio e dell'attribuzione dei seggi alle coalizioni i voti delle formazioni medio-piccole (salvando solo la migliore lista coalizzata "sotto soglia"), approvato alla Camera ma poi "superato" al Senato; vale ancor di più per l'emendamento di Fratelli d'Italia - firmato dalla senatrice Antonella Zedda - che in origine si limitava a eliminare del tutto la citata "soglia di utilità", ma attraverso varie riformulazioni richieste dal governo ha quadruplicato (da 1500 a 6000) il numero di sottoscrizioni che una lista deve raccogliere in ogni collegio plurinominale, mantenendo la vecchia soglia d'accesso solo per le formazioni costituite in gruppo parlamentare a legislatura già iniziata o in componente del gruppo misto (e facendo salva l'esenzione dalla raccolta firme per i partiti che - a fronte di un emendamento di Azione, anch'esso riformulato, approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera nel primo passaggio - hanno creato il gruppo all'inizio della legislatura in almeno un'assemblea parlamentare o, con riguardo alla legislatura in conclusione, lo hanno formato prima del 31 dicembre 2025).
Il testo pubblicato a tempo di record ieri sera dalla Gazzetta Ufficiale, dopo la promulgazione avvenuta sempre ieri sera (poco dopo le 19, a quanto si apprende) non reca disposizioni espresse sull'entrata in vigore della legge stessa: si deve ritenere, quindi, che valga la norma generale fissata dall'art. 73, comma 3 della Costituzione, in base al quale "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso". La riforma elettorale, dunque, entrerà in vigore il 24 ottobre: quella data dovrebbe essere segnata in rosso sul calendario delle formazioni politiche (maggiori e minori, vecchie e nuove) e dei commentatori di politica, perché quel giorno si verificherà quali saranno i gruppi parlamentari e soprattutto le componenti regolarmente costituite in almeno una delle due Camere, dunque si saprà quali forze politiche potranno raccogliere tra 1500 e 2000 firme in ogni collegio plurinominale, invece che tra 6000 e 7000 (ovviamente sempre che le elezioni non si svolgano in anticipo di almeno 120 giorni, dunque quattro mesi, cosa che dimezzerebbe le firme richieste).
Non stupisce, quindi, che proprio in questi giorni possano intensificarsi le manovre per creare nuove componenti del gruppo misto che permettano ad alcune forze politiche di nuovo conio - e in qualche caso già finite sulle schede nazionali - di provare a presentare le proprie liste raccogliendo un quarto delle firme richieste a coloro che non hanno un gruppo parlamentare. Ciò può riguardare innanzitutto alcuni progetti politici già in moto da tempo, ma anche sigle nuove che proprio in questi giorni stanno muovendo i loro primi passi.
Non appare affatto un caso, per esempio che il 5 ottobre sia stato presentato alla stampa  - dopo la fondazione ad Assisi il giorno prima - un nuovo movimento politico (anzi, "partito", guardando all'indirizzo del sito, attualmente non ancora accessibile) denominato Sindaci d'Italia. Questo si autoqualifica come "il movimento politico che segna la svolta dei territori e delle autonomie locali e che unisce amministratori ed ex amministratori locali", volto a "riportare l'esperienza concreta dei comuni e le reali esigenze dei territori al centro del dibattito politico nazionale" e a "valorizzare chi vive e gestisce i problemi della comunità ogni giorno, offrendo risposte pratiche per contrastare l'astensionismo e riavvicinare i cittadini alla politica". Non si può dire che l'idea sia nuova: la si è vista seguita in più occasioni, dalla Lista civica dei cittadini che aveva mosso i primi passi nel 2007, a Italia in Comune promossa da Federico Pizzarotti, Alessio Pascucci e Damiano Coletta nel 2018, volendo anche alla Lista civica nazionale che lo stesso Pizzarotti (con Piercamillo Falasca e altri) aveva pensato di promuovere nel 2022. Ovviamente c'è già il Progetto civico Italia promosso da Alessandro Onorato, che si schiererà nel centrosinistra - ne parleremo meglio dopo - e non stupisce affatto che anche da altre aree politiche possa esserci interesse a "coprire" anche il fronte degli amministratori locali, per non far pensare che si schierino solo nel "campo largo". 
Il simbolo scelto è molto semplice: nel cerchio bianco bordato di nero c'è una corona circolare tricolore che racchiude il nome scelto, con la N in maggior rilievo per dare più visibilità al segmento obliquo, tricolore come la fascia che i sindaci portano. Dei nove fondatori, peraltro, sono soltanto quattro i sindaci attualmente in carica (Gianni Pino, sindaco di San Filippo del Mela, nel messinese, Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, del siracusano, nnonché presidente di Anci Sicilia) o passati (il presidente Ernesto Magorno, già sindaco di Diamante, nel cosentino; Leonardo Grimani, ex sindaco di San Gemini, nel ternano); sono stati consiglieri o assessori - comunali, provinciali o regionali - il vicepresidente Angelo Alessandri (Reggio Emilia), Tommaso Barbato (Marigliano e Campania), Roberto Bernardelli (Treviglio, Milano e Lombardia) e Fabio Venturi (provincia di Verona), mentre non si conoscono eventuali precedenti esperienze da amministratrice locale della tesoriera Paola Carnevale (già impegnata nella "Lega - Noi con Salvini", come si legge sui canali del partito nascente). Per molti quest'esperienza è l'occasione di riaffacciarsi alla politica nazionale: Magorno è stato parlamentare Pd e poi (nella scorsa legislatura) di Italia viva; Grimani, eletto coi dem, è passato poi a Italia viva e in seguito ad Azione; Alessandri e Bernardelli, entrambi ex parlamentari della Lega Nord, sono tra i fondatori di Patto per il Nord; quanto a Barbato, era stato eletto nel 2006 al Senato con l'Udeur (e fu tra i contestatori della scelta di Nuccio Cusumano di votare la fiducia al secondo governo Prodi).
A dispetto della militanza passata nel centrosinistra di varie figure tra i fondatori, il "movimento di ispirazione sturziana, che pone al centro la sussidiarietà e la valorizzazione dei municipi" (parole di Magorno alla presentazione del progetto), vari media hanno accennato all'ipotesi che il progetto possa guardare al centro destra in vista delle prossime elezioni. Dichiarazioni ufficiali al momento non ce ne sono state, ma appare ben difficile che il "campo largo" possa accogliere due progetti sostanzialmente concorrenti. A dire il vero non è nemmeno scontato che quello stesso partito si trasformi in una lista autonoma, magari con il sostegno di qualche forza politica preesistente che aveva partecipato alle elezioni più recenti: certamente però quella possibilità sarebbe aperta anche per Sindaci d'Italia.
Sembra invece essere molto deciso a partecipare alle elezioni con una propria lista e a farlo all'interno del centrodestra Sud chiama Nord, il partito fondato e portato avanti da Cateno De Luca. Intervistato da Tommaso Labate per il Corriere della Sera, l'attuale sindaco di Taormina ha confermato una notizia di cui si parlava da giorni, cioè dell'alleanza a livello nazionale - ma con mani libere in Sicilia - con la coalizione guidata da Giorgia Meloni, definita da lui "una supereroina", pur dicendo che "il Campo largo fino a ieri notte ha provato a trattare con noi mandandoci ambasciatori e segnali" (arrivati, secondo quanto si legge nell'intervista, da figure quali Davide Faraone e Vladimiro Crisafulli, stimate da De Luca, ma insufficienti a superare il fatto che il centro-sinistra non avrebbe risposto alla condizione posta per il dialogo e l’accordo da ScN, "che i Comuni smettano di essere il bancomat del governo centrale"). Nella stessa intervista, peraltro, si legge che il gruppo dei Sindaci d'Italia  andrà "all’assemblea nazionale di Sud chiama Nord in programma il 27, 28 e 29 ottobre; e già in quella sede contiamo di chiudere la discussione sulla prospettiva di fare una lista comune alle elezioni".
A proposito di lista comune, per poterla fare sul serio e con meno fatica è molto probabile che uno dei termini dell'accordo sia il "prestito" di due deputati per formare, insieme a Francesco Gallo (eletto nel 2022), la componente Sud chiama Nord all'interno del gruppo misto alla Camera esiste beneficiare così della riduzione del numero di sottoscrizioni da raccogliere. Il passaggio appare necessario perché al Senato l'unica eletta di Sud chiama Nord, Dafne Musolino, è passata da parecchio tempo a Italia viva. Naturalmente è presto, anzi prestissimo per poter immaginare il contrassegno elettorale, anche perché siamo abituati alla variabilità dei fregi elettorali legati a Cateno De Luca, anche in base ai soggetti politici che dovessero essere inclusi in quel progetto.
Si parla sicuramente da più tempo, rispetto all'operazione relativa a ScN,  della lista cui lavorerebbe Più Uno, nata oltre un anno fa come associazione politica articolata in comitati di chiara matrice prodiana e da pochi giorni ripensata come soggetto politico-giuridico (con tanto di firma di nuovo atto costitutivo) dal suo promotore, Ernesto Maria Ruffini, ma questa volta con l'apporto determinante di Franco Gabrielli, già prefetto, capo del dipartimento della protezione civile e capo della Polizia di Stato. Proprio Gabrielli, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, nel ricordare tra l'altro il proprio impegno nel movimento giovanile della Democrazia cristiana, ha voluto confermare che la collocazione di Più Uno non è in un ipotetico centro autosufficiente ma irrilevante, bensì "nel centrosinistra, con l’ambizione di renderlo più largo, credibile e capace di governo. Non una somma di sigle unite contro qualcuno; un’alleanza costruita attorno a un'idea del Paese". Proprio oggi Più Uno ha tenuto la sua assemblea nazionale a Roma, presso il Salone delle Colonne all'Eur e in quell'occasione è stata presentata la nuova versione del simbolo: un po' meno ulivista di prima (ma giusto un po' meno), soprattutto per la scelta di porre il nome del partito (sempre blu con accento rosso) su un fondo arancione sfumato dall'alto verso il basso (un po' come nel vecchio simbolo di Rivoluzione civile), con una striscetta tricolore al di sotto e, nella parte inferiore, la scritta rossa "Uguali per Costituzione".
Il cambio di simbolo è saltato subito all'occhio dei primi commentatori su Facebook. Tra le prime reazioni non sfugge il commento di un utente: "Arancione così ci sta bene il simbolo del Centro Democratico". Già da giorni, infatti, si parla del sostegno tecnico e politico insieme alla nascita delle liste da parte di Centro democratico, il partito di Bruno Tabacci. Si è già ricordato in passato che le precedenti norme elettorali avevano consentito a Cd di fungere da "nocchiero elettorale" per +Europa nel 2018 e per Impegno civico nel 2022 (con Tabacci risultato l'unico eletto riferibile a quella lista, grazie alla vittoria nel collegio uninominale camerale di Milano-Loreto, cancellato insieme a tutti gli altri dalla riforma appena approvata); già nel 2014, a dire il vero, Centro democratico avrebbe dovuto consentire la presentazione senza firme della lista Scelta europea (con Fare per Fermare il declino e varie formazioni aderenti all'Alde), ma poi alla lista partecipò anche Scelta civica (che in un primo tempo aveva pensato a candidature autonome) a sua volta esente, e il concorso di Cd non fu più determinante. In effetti il simbolo di Centro democratico potrebbe essere inserito nella parte inferiore del nuovo simbolo di Più Uno, nella parte ormai bianca; perché il contrassegno definitivo possa finire sulle schede, tuttavia, questa volta occorrerà raccogliere comunque le firme e, per poterne cercare poco più di 1500 per ogni collegio (invece che 6000, grazie al "legno più sottile" offerto da Bruno Tabacci), è necessario che due deputati si uniscano allo stesso Tabacci per formare la componente a Montecitorio. Magari "prestati" dal PD, interessato a coprire quell'area all'interno della coalizione (va da sé che, per agevolare la presentazione della lista, è anche importante - in questo come negli altri casi - mobilitare potenziali sottoscrittori, che poi nell'urna potrebbero confermare o meno il loro sostegno alla nuova formazione).
Sarebbe già arrivato, invece, il sostegno del MoVimento 5 Stelle (e non solo, come si vedrà) al Progetto civico Italia di Alessandro Onorato. Da giorni si parlava della possibilità che un senatore del M5S potesse staccarsi dal suo gruppo, per potere poi formare una componente nel gruppo misto grazie a un partito che aveva eletto rappresentati in occasione di elezioni politiche (suppletive o quelle della Camera), europee o regionali tenutesi durante la legislatura, così come si era detto che il Partito socialista italiano poteva essere nelle condizioni di fare nascere quella componente, grazie ai suoi eletti in Campania con la Lista Avanti. L'8 ottobre, in effetti, è uscito dal gruppo MSS il senatore Luigi Nave - già capogruppo del MoVimento in commissione Antimafia- approdando al gruppo misto: "è e resta del M5S", hanno precisato ieri dal partito, come riportato dall'Ansa, chiarendo che lui "si è fatto carico di una battaglia che riguarda tutto il Movimento" e che si schiera "contro una legge liberticida e antidemocratica"; si è pure notato che in Sicilia altri eletti del M5S hanno permesso a Controcorrente - il partito di Ismaele La Vardera - di creare il proprio gruppo.
In effetti, se si guarda la scheda di Nave, è indicato come membro del gruppo misto, componente Alleanza Verdi e Sinistra e non (ancora) PcI-Psi. Non si tratta di un caso, ma di una necessità imposta (o, se si vuole, di un escamotage callido non impedito) dal regolamento del Senato vigente. Occorre infatti leggere bene l'art. 14: se in precedenza si era citato il comma 6, che regola la nascita delle componenti e le condizioni per farle sorgere (per cui a Palazzo Madama basta anche solo un membro e il collegamento con un partito che potrebbe non avere partecipato alle ultime elezioni politiche), occorre tenere conto anche del comma 1, il cui terzo periodo recita: "Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico". In sostanza, le ultime riforme regolamentari avevano introdotto ulteriori norme antiframmentazione, che non consentono l'adesione al gruppo misto in corso di legislatura, a meno di entrare a fare parte di una componente già esistente, acquisendo espressamente il consenso tanto dei membri della componente, quando del legale rappresentante del partito; il regolamento, invece, non impedisce che un senatore già parte del gruppo misto abbandoni la componente di cui fa parte e ne fondi un'altra (sempre con il consenso del legale rappresentante del partito corrispondente titolato a costituire la componente). Ricapitolando, dunque, la lista promossa da Progetto civico Italia potrà beneficiare dello "sconto" sulla raccolta firme grazie al M5S che ha "prestato" un proprio senatore, al Psi che grazie ai suoi consiglieri regionali campani è nelle condizioni di formare una sua componente a Palazzo Madama, ma anche grazie ad Avs che ha accettato di fare da "vettore" per permettere il passaggio di Nave al gruppo misto e la nascita della componente. Che, per sorgere, avrebbe comunque bisogno anche dell'autorizzazione del Presidente del Senato. Non è improbabile che qualcuno possa essere colto dall'impulso di augurarsi che il presidente in carica, Ignazio La Russa, non autorizzi la costituzione della componente, perché il modo in cui la si otterrebbe non avrebbe nulla a che fare con una riforme regolamentari approvate per fare corrispondere tendenzialmente gruppi e componenti parlamentari con i partiti politici presentatisi alle elezioni politiche, ottenendovi eletti, "proprio per evitare la proliferazione di gruppi privi d’identità politico-elettorale e frutto solo di accordi tra parlamentari" e che, al contrario, darebbe una "ennesima riprova di un Parlamento che non sa rispettare le regole che si è dato", come scrisse nel 2021 Salvatore Curreri commentando su laCostituzione.info l'ennesima nascita di un gruppo parlamentare non corrispondente ai risultati elettorali. Occorrerebbe, peraltro, considerare quanto apparirebbe problematico per La Russa, esponente della maggioranza, opporsi alla nascita della componente e in questo modo rendere più difficile la formazione di una lista del "campo largo", nel contesto di una riforma già duramente criticata dalle opposizioni. Essa, infatti, nel giro di pochi giorni sarà oggetto di un gran numero di ricorsi ai tribunali civili, cui verrà chiesto di accertare eventuali lesioni al diritto di elettorato attivo e passivo, nella speranza che i giudici ritengano opportuno sollevare questioni di legittimità costituzionale - e non è scontato che lo facciano tutti, né che lo facciano per gli stessi profili - per poi sottoporle all'esame della Corte costituzionale. 
 
Non sembra un caso, peraltro, che proprio in questi giorni la questione delle molte firme richieste alle liste prive di rappresentanza qualificata in Parlamento sia tra quelle che parecchi costituzionalisti - anche tra quelli meno critici su vari punti qualificanti della riforma, ritengono potenzialmente censurabile dai quindici membri della Corte. Tra le ragioni già offerte in precedenza da voci assai autorevoli, anche per esperienza concreta (si pensi soprattutto a quanto rappresentato da Mario Staderini, quale coordinatore del ricorso presso la Corte europea dei diritti umani sulla legge elettorale, nel corso della sua audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera il 21 settembre scorso e ribadite nell'intervista concessa a Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale subito dopo), sembra di doverne sottolineare una in particolare. Alla Camera finalmente la maggioranza parlamentare ha fornito in assemblea una spiegazione ufficiale dell'aumento delle firme: lo ha fatto per primo Angelo Rossi (Fdi), uno dei relatori di maggioranza nonché responsabile elettorale del partito. "Sulle firme - ha dichiarato in aula il 30 settembre, ripetendo argomentazioni già svolte in commissione - ogni legge va valutata a sé e ogni provvedimento va valutato nella sua concretezza. Se noi inseriamo un premio di governabilità su base nazionale, è evidente che, se togliamo, come posso dire, una soglia di contribuzione al risultato coalizionale, ci deve essere una valutazione della valenza nazionale delle liste che partecipano a quel risultato. Se facciamo in modo che ogni lista, qualunque risultato raggiunga, anche se non assegnataria di seggi, contribuisca al risultato di coalizione, dobbiamo determinare comunque una valutazione per cui quella lista abbia un carattere nazionale. Altrimenti rischiamo che assegnino il premio e poi quelle liste non si vedano, in nessun caso, assegnare seggi né avere una valenza che sia nazionale. Quindi, abbiamo aggravato la procedura di presentazione con firme che possano determinarne e significarne la valenza nazionale". 
Il 1° ottobre è intervenuto il collega di partito Gianluca Vinci (già leghista): "quando si dice: 'ah, gli elettori non verranno rappresentati!' gli elettori, come è successo anche nell'ultima tornata elettorale, si sono trovati delle liste, che hanno raccolto lo 0,5, lo 0,8 o l'1%, che probabilmente non sarebbero state in grado di raccogliere queste 6.000 firme. Beh, tutti quegli elettori non sono stati rappresentati in alcun modo in questo Parlamento, perché tutti quei voti sono andati persi, senza rappresentanza. Noi in questo modo, perché tutti sappiamo che esiste uno sbarramento del 3%, cerchiamo di avvicinare quella possibilità di rappresentanza dell'elettore a quei partiti che realmente possono raggiungere la soglia di sbarramento, non a tutte quelle piccole liste che, invece, per qualsiasi motivo vogliono, anche solo per questioni ideologiche, presentarsi e poi non dare alcun tipo di rappresentanza ai cittadini".
Occorre sicuramente rispetto per chi, in aula, fornisce spiegazioni di norme che vengono proposte o introdotte; accanto al rispetto, tuttavia, occorre esercitare anche un'analisi oggettiva, che dia spazio realmente anche agli argomenti della logica. Se è così, si deve notare innanzitutto che le due giustificazioni fornite da Angelo Rossi e Gianluca Vinci non appaiono coerenti tra di loro: richiedere una prova del fatto che una lista abbia carattere nazionale (che ha senso, ma coi limiti che si diranno) è cosa ben diversa dal volere sbarrare la strada a liste che non raggiungono il 3% o arrivano solo vicino a quella quota. Si può raggiungere l'1% (senza avere rappresentanza) essendo presenti in tutti i collegi e occorre non dimenticare che Noi moderati non raggiunse l'1% (risultando ora esente dalla raccolta firme solo grazie agli eletti nei collegi uninominali, eliminati da questa riforma, e ai "prestiti" necessari a formare i gruppi parlamentari); in più, proprio la rimozione della "soglia di utilità" è coerente con la possibilità che ogni lista di coalizione contribuisca al risultato finale, non con l'innalzamento dello sbarramento all'ingresso. Peraltro, leggendo a contrario quanto dichiarato in precedenza da Giovanni Donzelli (e dallo stesso Rossi in commissione), se è vero che il numero di firme ora richiesto a una formazione senza presenza parlamentare qualificata equivarrebbe allo 0,6% del corpo elettorale (non considerando che in almeno due collegi plurinominali su 49 la percentuale è già superiore all'1% degli elettori), significa che qualora votassero tutti gli aventi diritto una lista che confermasse nelle urne il minimo dei suoi sottoscrittori arriverebbe appunto allo 0,6%, restando del tutto priva di rappresentanza; anche qualora l'affluenza fosse pari al 50% (cosa assolutamente non auspicabile) e tutti i sottoscrittori si recassero a votare, la lista arriverebbe all'1,2%, di nuovo ben lontana dalla soglia di sbarramento, esito del tutto incoerente coi criteri enunciati da Vinci per difendere l'innalzamento delle firme richieste (anche volendo tacere del fatto che presentare liste anche solo per motivi ideologici, quali che siano le ideologie,  non è un disvalore come sembra emergere dal discorso di Vinci, ma l'espressione di un desiderio di partecipazione fondato costituzionalmente).
Quanto agli argomenti forniti da Rossi, potrebbe non essere sbagliato richiedere che la più parte delle forze politiche abbia una diffusione nazionale effettiva. Per assicurare una presenza di livello nazionale, però, sarebbe stato sufficiente il requisito minimo - aggiunto da questa riforma - di presenza nelle circoscrizioni, da coprire almeno per metà. Aumentare il numero delle firme, al contrario, rende più difficile essere presenti su tutto il territorio nazionale, a partire dalle due circoscrizioni con un unico collegio plurinominale in cui 6mila firme equivalgono a più del 1% del corpo elettorale (Molise e Basilicata). Sembra di trovarsi di fronte, dunque, a un caso quasi esemplare in cui lo strumento utilizzato appare sproporzionato (quanto alla compressione dei diritti o degli interessi prodotta) e comunque non indicato a raggiungere il fine dichiarato: la norma introdotta, dunque, potrebbe non reggere al "test di ragionevolezza" della Corte costituzionale. 
Anche l'affermazione di Rossi, fatta durante le audizioni del 21 settembre, in base alla quale alle elezioni amministrative è necessario raccogliere molte più firme tutto meno che ovvia: nei comuni con oltre un milione di abitanti occorre raccogliere almeno mille firme, mentre è sufficiente notare che i territori dei comuni di Milano e Roma sono suddivisi in più collegi dove nominali per la Camera, dunque diventa necessario raccogliere numero ben superiore di sottoscrizioni; quanto agli altri comuni, posto che la loro legge elettorale correttamente divide gli enti per fasce di popolazione e distingue il numero di sottoscrizioni in base a questo (mentre questa legge elettorale politica, come la precedente, non lo fa), occorre ricordare che spesso i partiti (non per forza medio-piccoli) soprattutto nei comuni fino a 15mila abitanti presentano liste congiunte - cosa che alle elezioni politiche è meno frequente - e quindi lo sforzo di raccogliere firme appare più abbordabile perché condiviso. 
La disposizione che quadruplica le firme necessarie, pertanto, potrebbe sicuramente influire sul numero di simboli pronti a finire sulle schede, riducendolo drasticamente (e forse qualche partito potrebbe non avere più voglia di far arrivare il proprio emblema in bacheca al Viminale, ma non è detto che ciò accada); la Corte costituzionale, tuttavia, potrebbe esprimersi anche su questo, intervenendo sulla norma (pur non essendo scontato in modo in cui potrebbe farlo) o potenzialmente anche limitandosi a lanciare un monito al legislatore, che potrebbe essere colto dal governo inserendo una disposizione "tagliafirme" in un eventuale "decreto elezioni 2027". Pratica non molto commendevole, come si sa, ma ormai consolidata nella prassi (nella speranza che a qualcuno non venga in mente di introdurre in questo modo l'abbassamento al 40% della soglia per attribuire al primo turno la vittoria alle elezioni amministrative nei comuni maggiori, dopo le sortite fallite in questa legislatura).

lunedì 28 settembre 2026

La tesi di Marco Pannella: una storia "simbolica" anche per chi fa ricerca

Chi sente di appartenere alla categoria dei #drogatidipolitica, a prescindere dall'attività svolta per sostentarsi, esercita per natura la curiosità e non di rado ha un'innata propensione per la ricerca. Non si parla per forza della ricerca legata ad attività universitarie, ma certamente a essere condiviso è il suo principio di base, che può ritrovarsi facilmente nella successione di quattro verbi contenuti nell'ultimo verso di una delle poesie più note di Alfred Tennyson, Ulysses: "To strive, to seek, to find, and not to yield", dunque lottare, cercare, trovare e cedere mai. Proprio questi verbi, da soli, sono in grado di comunicare a chiunque che la ricerca, in qualunque campo sia svolta, necessita di molte energie (innanzitutto mentali, ma anche fisiche o perfino economiche), richiede spesso tantissimo tempo (rifuggendo sempre la tentazione di dire che è "troppo") e porta con sé un ineliminabile rischio di inconvenienti, esperimenti falliti, porte chiuse o sbattute in faccia, coincidenze mancate, disinteresse in forma di assenze o silenzi, appuntamenti saltati all'ultimo minuto, contatti o incontri infruttuosi, documenti spariti o irraggiungibili (magari perché non reperiti da chi non li sa cercare o non li vuole trovare) e altre amenità che rischiano seriamente di somigliare a fallimenti. Non di rado, però, chi continua a lottare per cercare e non si arrende per fortuna... trova, tutto insieme oppure a rate, magari seguendo piste apparentemente secondarie (trascurate in un primo momento o emerse in seguito per puro caso e battute per il proverbiale "ennesimo" o perfino "ultimo tentativo") e quasi sempre grazie all'apporto di più persone: quando questo succede, la soddisfazione è grande, anche quando la ricerca riuscita non ha un - mai disprezzabile - ritorno economico per chi l'ha svolta.
Un esempio perfetto di quanto possa essere lungo, accidentato e "a tappe" il cammino di una ricerca è dato da un libro appena uscito, il cui contenuto è di per se oggetto d'interesse per i #drogatidipolitica: ci si riferisce a Marco Pannella: storia di una tesi di laurea (inedito), opera di Lanfranco Palazzolo, giornalista, da anni cronista parlamentare per Radio Radicale. Le storie che si intrecciano in quelle pagine, pubblicate dall'editore Nuova Palomar, a ben guardare sono almeno tre: ovviamente la storia di Marco Pannella, che quando si laureò - il 17 marzo 1953 - non aveva ancora fondato il Partito radicale (nato nel febbraio del 1956), essendo ancora impegnato nel Partito liberale italiano e nella sua organizzazione giovanile, oltre che nella goliardia universitaria; la storia della sua tesi di laurea, soprattutto con riguardo alla sua genesi e alle vicende travagliate della sua discussione; infine, la storia del ritrovamento della tesi stessa e della ricostruzione delle vicende che hanno permesso la pubblicazione del libro (pubblicazione il cui iter, in effetti, sarebbe la quarta storia da raccontare).

Delle parole di Marco Pannella, quelle pronunciate in sede parlamentare ma non solo, era uscita una prima raccolta in forma di libro nel 1979 (Io, Marco Pannella al Parlamento, edita da Lucio Ceci Editore, curata da Aldo Rotondaro), seguita da un'altra raccolta nel 1982: si trattava di un volume piuttosto corposo, Marco Pannella. Scritti e discorsi (1959-1980), pubblicato dall'editore milanese Gammalibri, in grado - a differenza dell'opera precedente, come già il titolo permetteva di capire - di coprire un periodo di oltre vent'anni, tutti quanti successivi alla fondazione del Partito radicale (partito che, com'è noto, proprio Marco Pannella - dopo avere concorso alla fondazione all'inizio del 1956 - aveva decisivamente contribuito a riconfigurare in modo consistente nel III congresso straordinario del 1967).
Circa vent'anni dopo la prima elezione di Pannella e di altri tre deputati (1976), Lanfranco Palazzolo curò due raccolte di discorsi parlamentari pannelliani, in un periodo in cui la ricerca sugli atti di Camera e Senato era sicuramente più complessa di quella che si può fare oggi grazie alle banche dati messe a disposizione dalle stesse assemblee. Così, nel 2007, Kaos Edizioni (che, di fatto, era in continuità editoriale con Gammalibri) pubblicò A sinistra del Pci. Interventi parlamentari 1976-1979 e Contro i crimini di regime. Interventi parlamentari 1980-1986 (con prefazione di Giorgio Galli). Già in quella fase l'impressione era che quel lavoro editoriale fosse solo la prima parte di un progetto più ampio, destinato a rendere più facilmente fruibili i discorsi dello stesso Pannella. Lo stesso Palazzolo spiega, nella sua introduzione al libro appena uscito, che Domenico Nodari di Kaos dopo quei primi due libri gli aveva proposto di aggiornare e rivedere il volumone uscito nel 1982; in quel periodo, però, non se ne fece nulla ("anche perché - racconta sempre Palazzolo - alla presentazione del primo volume dei discorsi parlamentari di Pannella [...], che si svolge il 12 giugno 2007 presso l'Associazione Stampa Romana, non si presenta praticamente nessuno del Partito Radicale e della Radio").
L'idea di quel libro si riaffacciò dieci anni fa, peraltro in una fase molto triste per l'area radicale: quella degli ultimi mesi di vita di Marco Pannella. Verso in febbraio Nodari ripropose a Palazzolo il suo progetto e lui accettò di raccogliere in fretta articoli, interviste e altri testi in grado di coprire la parte più ampia possibile dell'impegno politico, "a patto di ottenere il consenso di Pannella dopo aver parlato direttamente con lui". Quell'incontro, in quei giorni di visite continue in via della Panetteria, faticò molto ad arrivare, ma a fine marzo - grazie a un intervento risolutivo e inatteso di una deputata che sarebbe andata a trovare Pannella e aveva avvertito il giornalista - Palazzolo riuscì a vedere l'ex segretario e presidente del Partito radicale: "Informo Pannella che ho intenzione di fare questo libro. E lui annuisce. È stata l’ultima volta che ho visto Marco". Nel libro, che si sarebbe intitolato La rosa nel pugno, il curatore volle inserire una cronologia dell'impegno politico di Pannella, evidentemente inserendo anche gli anni precedenti al Partito radicale: proprio in quella fase emerse il problema della discussione della tesi di laurea in giurisprudenza, presso l'Università di Urbino (dopo i primi quattro anni alla Sapienza), un passaggio che nessuna biografia pannelliana aveva sino a quel momento approfondito - al di là del riportare il voto minimo, 66 su 110, e la versione dello stesso Pannella su una discussione animata di quasi tre ore con la commissione - e nemmeno esattamente collocato temporalmente. L'informazione però arrivò attraverso Carlo Magnani, oggi come allora ricercatore e docente di diritto dell'informazione e della comunicazione a Urbino: contattato da Palazzolo, Magnani con una ricerca presso l'ateneo scoprì che la tesi di laurea era stata discussa da "Giacinto Marco Pannella" il 17 marzo 1953, con riferimento all'anno accademico 1951-52, ma riuscì anche a fotocopiare la tesi e a spedirla allo stesso Palazzolo. Purtroppo Marco Pannella non poté rivedere la copia della sua tesi e nemmeno il libro curato da Palazzolo (il lavoro sul testo era terminato all'inizio di maggio): si spense il 19 maggio, due giorni dopo l'arrivo delle prime copie a Roma.
La morte di Pannella, tuttavia, non aveva fatto perdere affatto l'interesse per la sua tesi. Innanzitutto perché, se Pannella aveva sempre detto - e si era sempre acriticamente tramandato - che l'argomento della tesi era l'art. 7 della Costituzione (quello sui rapporti tra Stato e Chiesa e sui Patti lateranensi), in realtà il titolo era L'eguaglianza giuridica dei cittadini nella Costituzione italiana, per cui l'elaborato si era concentrato sull'art. 3. C'era poi la particolarità del relatore indicato sulla tesi: Marino Bon Valsassina (1921-1991), costituzionalista di stampo nettamente conservatore, monarchico, in seguito consigliere comunale a Roma (negli anni '70), eletto per la prima volta con il Msi dopo essere stato vicino al Pli. Come poteva essere stato il rapporto tra lui come relatore e il laureando Giacinto Marco Pannella? Quanto, all'interno della tesi, Pannella era riuscito a conservare la propria impostazione e le proprie idee e quanto aveva dovuto "concedere" a quelle del relatore? E come mai il voto si era mantenuto fermo al minimo? Che fondamento avevano voci insistenti sul fatto che la tesi non fosse stata opera di Pannella?
Per cinque anni Lanfranco Palazzolo - lo spiega lui nell'introduzione - non rese pubblica la notizia del ritrovamento della tesi: si limitò ad accennare alla cosa e alle questioni da approfondire a vari docenti universitari, senza riscontrare un reale interesse. Ciò fino all'incontro, a novembre del 2021, con Romano Ferrari Zumbini, storico del diritto presso la Luiss e direttore delle Commissioni permanenti al Senato: la questione della tesi emerse alla fine di un'intervista, nei giorni successivi il professore manifestò interesse e chiese di poter leggere l'elaborato. La mattina del 24 dicembre 2021 - "nella sala Maccari di un Senato spettrale, totalmente vuoto" - Palazzolo realizzò l'intervista a Ferrari Zumbini per Radio Radicale sulla tesi di Pannella analizzata dal docente: questi, ricordando che "una tesi di laurea [...] è un lavoro congiunto nel quale confluiscono due intelligenze" (in questo caso "Marco Pannella il libertario e Marino Bon Valsassina il gentiluomo liberale"), sostenne che la tesi fosse "molto migliore rispetto al pessimo voto che gli è stato attribuito". A suo giudizio, la trattazione del principio di eguaglianza formulato nell'art. 3 Cost., entrato in vigore cinque anni prima della discussione, era stata fatta "in maniera ineccepibile perché viene presentata in chiave storica e sul piano di diritto positivo ripartito in varie materie", inclusi i rapporti Stato-Chiesa. In più, l'elaborato sembra offrire un punto di vista originale, che vide la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 come "punto intermedio" del discorso sull'uguaglianza, le cui radici vennero individuate nel costituzionalismo americano (se non in quello medioevale inglese): Ferrari Zumbini ha sottolineato come tanto Bon Valsassina quanto Pannella rifiutassero lo statalismo francese e questo dovrebbe avere influenzato l'impostazione della tesi, volta a valorizzare una concezione costituzionale e normativa che non apparisse "imposta dall'alto", come in vari aspetti si mostrava la soluzione francese (anche e soprattutto per i suoi prodotti successivi, a partire dal Code civil napoleonico). 
In un periodo in cui la Corte costituzionale non aveva ancora iniziato a operare (la prima sentenza arrivò nel 1956), il laureando Giacinto Marco Pannella cercò di dare una definizione di eguaglianza: "L'eguaglianza consiste nel patrimonio di dignità che ogni ordinamento conferisce ai singoli membri". Se per Ferrari Zumbini la definizione è meritoria perché "non lega l'eguaglianza a una condizione economica" e mette in chiaro che "l'eguaglianza deve riferirsi a una condizione di partenza e non di arrivo"; qui ci si permette di aggiungere che quella definizione poneva l'accento proprio sulla dignità, che compare nella prima parte dell'art. 3 ma spesso rischia di passare in secondo piano. Quanto all'analisi del primo comma dell'articolo, Pannella trattò il concetto dell'eguaglianza (formale) in rapporto alle varie ipotesi di discriminazione che la disposizione costituzionale aveva stigmatizzato: guardò ai lavori preparatori, alle situazioni normate dalle norme previgenti e ad alcuni casi concreti, che fecero emergere conflitti tra le disposizioni costituzionali e norme di legge previgenti. Di più, la tesi ribadì che "perché l'eguaglianza arrivi a sussistere è condizione necessaria la libertà: infatti la libertà nell'ambito delle relazioni sociali dà come conseguenza l'eguaglianza": questo appare un punto fondamentale nella lettura dell'elaborato pannelliano per capire come mai l'eguaglianza e varie dimensioni della libertà finissero per fondersi nelle riflessioni del laureando Pannella. Lo si vede, ad esempio, con riferimento al conflitto tra norme in tema di licenziamento e disposizioni costituzionali a tutela della libertà d'opinione (gli artt. 3 e 21), a partire dal caso del licenziamento a causa delle sue posizioni politiche dell'operaio Battista Santhià da parte della Fiat, nel 1952, oggetto di ampio dibattito in dottrina; allo stesso modo, fu approfondito lo status del figlio nato fuori dal matrimonio e degli appartenenti alle minoranze linguistiche, come si parlò di una non totale re-integrazione dei cittadini ebrei sul piano dei "diritti della persona umana", attribuita da Pannella a una lettura "isolata" dell'art. 3 Cost, non coordinata con le altre norme costituzionali. Colpisce favorevolmente un approccio non disposto a considerare l'art. 3 come disposizione solo programmatica e non precettiva, interessato invece a rendere effettivo quanto proclamanto dall'articolo oggetto della tesi di laurea.
Il punto della tesi che più colpì Ferrari Zumbini
, nell'intervista rilasciata, fu un passaggio relativo proprio all'art. 7 della Costituzione - su cui a lungo si era pensato che vertesse la tesi di Pannella - e in particolare ai rapporti tra Stato e Chiesa. Quel passaggio si apre con la considerazione "possiamo dire che la posizione di preminenza riconosciuta alla Chiesa cattolica con i Patti lateranensi non viola i principi fondamentali che tutelano la libertà di pensiero, di coscienza, di culto"; alla fine invece si legge "In definitiva, si può concludere, il privilegio e la particolare posizione riservata alla Chiesa cattolica non dovrebbe - in linea di massima - risolversi in un pregiudizio del principio generale di eguaglianza giuridica dei cittadini". Lo storico del diritto si era detto sorpreso nel notare che Marco Pannella, "pur ponendosi il problema delle altre confessioni religiose, in fin dei conti salva l'articolo 7": una tesi all'apparenza poco conciliabile con le successive posizioni laiche e anti-concordatarie di Pannella (visibili fin dalla prima mozione presentata dai radicali nel 1976 alla Camera) e che sembra invece tenere in conto il pensiero del relatore Marino Bon Valsassina (che nel libro La società dei nostri giorni vista da un uomo di destra - rintracciato da Palazzolo alla Biblioteca della Camera, ma con le pagine "ancora intonse, attaccate. Non le aveva lette nessuno" - individuò la religione come "il fondamento necessario, non rimpiazzabile dell'ordine morale, sociale, politico d'una comunità" e sostenne che il Concordato aveva portato "immensi vantaggi [...] alla causa cristiana e, di riflesso, al paese"). Per Ferrari Zumbini, in particolare, l'uso del condizionale ("non dovrebbe - in linea di massima - risolversi in un pregiudizio") poteva suggerire che "forse c'è stato un dibattito tra relatore e laureando [...] perché è una frase articolata e sofferta. Però convinta. Con convinzione, quella convinzione che non gli è mai mancata, Pannella apre all'art. 7. È interessante notare come, in un momento in cui il paese è spaccato su temi come la legge truffa, Pannella difende l'art. 7. Avrebbe potuto condannarlo perché tutta la tesi è costruita sul diritto naturale".
Il tempo di ulteriori approfondimenti sulla tesi di Pannella, ma soprattutto sulla sua seduta di laurea, sarebbe arrivato poco più tardi. Dopo la trasmissione dell'intervista a Ferrari Zumbini su Radio Radicale, infatti, Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare, docente di diritto costituzionale e parlamentare presso la Lumsa (in passato, tra l'altro, anche a Urbino) e co-autore - con Vittorio Di Ciolo, scomparso nel 2022 - di un monumentale manuale di diritto parlamentare, volle provvedere a ricerche ulteriori, di cui informò Palazzolo. Riuscì, in particolare, a recuperare - grazie al personale dell'ateneo urbinate - vari documenti interessanti e utili per fare luce sul percorso universitario di Marco Pannella tra Roma e Urbino, di cui diede conto in un'intervista realizzata il 19 gennaio 2022. Intervista che ricordò come quel percorso, testimoniato dal libretto universitario riemerso, non fu all'insegna del "18 diffuso": tra i 21 esami previsti - 16 sostenuti alla Sapienza a Roma, 5 svolti a Urbino in meno di un anno dopo il trasferimento- si ritrovano 28 in Filosofia del diritto e Psicologia (esame facoltativo), 27 in Diritto costituzionale, Antropologia criminale (esame facoltativo) e Diritto ecclesiastico; 27 in Diritto internazionale; il voto minimo arrivò in Istituzioni di diritto privato e romano, mentre Pannella ottenne 19 in Storia del diritto romano e Diritto del lavoro; nelle altre materie il voto oscillò tra 21 (anche in Diritto canonico, ultimo esame facoltativo) e 24. La media ponderata dei voti avrebbe portato circa a 83 punti su 110, salvo dover comunque considerare un punto di partenza più basso a causa di tre "bocciature a libretto" (due in Istituzioni di diritto romano, una in Diritto civile).
Dal sito della Fondazione Luigi Einaudi
Come si spiega, allora, il voto di laurea collocato al minimo? Ciaurro collocò innanzitutto l'episodio della laurea nel percorso personale e politico del futuro co-fondatore del Partito radicale: Pannella frequentò con regolarità la sede del Partito liberale italiano tra i 15 e i 25 anni (tra il 1945 e il 1955), dunque anche durante tutto il periodo degli studi universitari. Nel 1950 fu incaricato dalla Gioventù liberale di curare i rapporti con l'Unione goliardica italiana e, due anni dopo, entrò nel consiglio dell'Ugi al congresso di Firenze (realtà di cui sarebbe diventato poi presidente), per poi diventare incaricato nazionale universitario del Pri-Gli all'inizio del 1953. Secondo Ciaurro l'essere stato una figura molto in vista della goliardia di quel tempo (e di un'associazione laica e allora in polemica con i cattolici della Fuci) potrebbe avere concorso, insieme ad altri dettagli, a maldisporre almeno in parte gli undici membri della commissione di laurea, il cui verbale era parimenti riemerso dagli archivi dell'Università di Urbino e che richiede - tra l'altro - un'immersione nelle regole e prassi accademiche del tempo. 
Innanzitutto il documento conferma una notizia già fornita dal comparatista Fulco Lanchester (che l'aveva saputa dal costituzionalista Pietro Giuseppe Grasso, scomparso a maggio di quest'anno), cioè che alla commissione di laurea di Pannella non partecipò Bon Valsassina, ma fu indicato come relatore un altro costituzionalista, Serio Galeotti (più avanti impegnato in vari progetti di riforma, dal "gruppo di Milano" guidato da Miglio al "comitato di studio" voluto da Francesco Speroni, passando per lo studio originario del referendum volto a rendere maggioritario il sistema elettorale del Senato): "All'epoca - spiegò Ciaurro nell'intervista - non era semplice arrivare a Urbino: da Roma ci volevano sei, sette ore; con la corriera da Roma era un problema perché spesso il veicolo si bloccava sulla via Flaminia al confine tra Umbria e Marche. Posso capire che il prof. Bon Valsassina, che ormai non era più docente in quell'ateneo, non sia andato a Urbino per discutere quella sessione di laurea", accampando allora "motivi di salute". Sempre Ciaurro sostenne però di avere dubbi sul fatto che la "difesa" del laureando e del suo operato fosse stata assunta in commissione proprio da Galeotti: tra gli altri membri della commissione (il presidente Giulio Vismara, storico del diritto di fede cattolica; gli ecclesiasticisti Lorenzo Spinelli e Danilo De' Cocci, allora anche deputato Dc; il giuslavorista Renato Scognamiglio, anch'egli cattolico; l'economista Ercole Calcaterra, di simpatie comuniste; il filosofo del diritto Arturo Massolo; l'amministrativista Giovanni Zaccaria; il civilista Alessandro Santini; l'assistente Renzo Domini), spiccava il nome di Marcello Gallo, docente di Diritto penale, senatore Dc dal 1983 al 1992, ma soprattutto ancora vivo e attento all'inizio del 2022 (è scomparso un anno più tardi, il 6 agosto 2023). 
Proprio Gallo, interpellato da Ciaurro, aveva detto di ricordare "benissimo quella giornata" e di avere difeso Pannella e la sua tesi "con l'istinto del docente di Diritto penale che tende a tutelare le persone deboli e in difficoltà.
E soprattutto attaccate dagli altri". Secondo Ciaurro, all'epoca Pannella più che a una commissione di laurea si era "trovato di fronte a un plotone di esecuzione perché all'epoca era malvisto. A mio giudizio era già famoso. Arriva davanti alla Commissione da leader laico dell'Ugi e si trova davanti un collegio particolarmente ostile".
Da dove sarebbe nata quest'ostilità? Qualche motivo starebbe nella tesi, anzi, nelle tesi presentate: all'epoca, infatti, a Urbino era richiesto di presentare altri tre elaborati. Sempre grazie alla ricostruzione operata con i documenti ritrovati, si sa che un elaborato - essenzialmente formale - era di diritto canonico, un altro di diritto civile, mentre il terzo era di diritto ecclesiastico: "Se possa qualificarsi organo indiretto dello Stato il ministro del Culto che adempie alle formalità amministrative per la trascrizione del matrimonio canonico". Proprio con riguardo a questo tema e agli effetti del Concordato potrebbe essersi sviluppato un dibattito serrato (soprattutto con il presidente Vismara e con i commissari Spinelli e Massolo) che potrebbe avere allungato la durata della discussione, influendo anche sul giudizio complessivo. Quanto alla tesi, Ciaurro stesso la definì "un po' strana, fatta di fretta", priva di conclusioni, ma con tratti meritevoli di interesse e - sempre secondo Ciaurro - scritta direttamente da Marco Pannella e non copiata ("Lo stile lessicale della tesi è omogeneo. Per quello che posso capire, ci sono degli elementi tipici di Marco Pannella", dall'eguaglianza come moderna ispirazione sociale, alla libertà come presupposto della stessa eguaglianza, fino a una certa predilezione per l'ordinamento inglese e la sua storia, mostrata ampiamente in seguito con l'attenzione al sistema elettorale maggioritario secco). Quanto alla lunghezza dell'elaborato, sicuramente appare molto breve rispetto allo standard delle tesi magistrali di oggi, ma Ciaurro sottolineò che il relatore Bon Valsassina aveva "firmato e approvato quel lavoro di Pannella", passaggio necessario per poter arrivare alla discussione, quindi probabilmente la lunghezza non era molto diversa da quella di altre tesi.
Palazzolo mise presto un ulteriore tassello fondamentale nel suo disegno intervistando direttamente Marcello Gallo, il penalista e futuro senatore democristiano che concretamente "difese" Marco Pannella e la sua tesi davanti alla commissione di laurea il 17 marzo 1953 e che, all'inizio del 2022, era il solo membro della commissione rimasto in vita. Gallo nell'intervista definì la tesi di Pannella come "in un certo senso fluviale, nella quale Pannella aveva discusso di parecchi svariati temi, qualche volta non seguendo una linea logica particolarmente diritta e coerente. Ma sempre con delle prese di posizione che mi lasciavano stupito per la loro intelligenza e per la loro acutezza". Ma se per Gallo molte osservazioni erano state intelligenti, anche se "magari andavano ordinate meglio in una linea organica e precisa", "gli altri membri della Commissione erano abbastanza sconcertati dalla novità, dell'originalità dell'impostazione". egli ritenne di dover intervenire per precisare che se si erano ammesse tesi che erano semplicemente il riassunto di opinioni altrui, le volte in cui ci si imbatteva in un pensiero originale occorreva tenerne conto. Poiché però allora Pannella, molto giovane, pareva non avere raggiunto una "autorevolezza di manifestazione del pensiero", la commissione avrebbe voluto "un'organicità maggiore della esposizione, [...] una maggiore rispondenza a certi canoni che si impongono a una dissertazione di una tesi di laurea". In tal senso Gallo ricordò di essersi dovuto "impegnare - non dico battere perché era una Commissione di studiosi seri e intelligenti che il tempo ha dimostrato di essere di prim'ordine - per dimostrare a tutti l’intelligenza originale che c’era nelle osservazioni che mi sembravano qualche volta buttate a casaccio. Però quelle parole rispondevano a un filone di pensiero unitario e compatto", per cui rivendicò come proprio successo personale il traguardo della laurea di Pannella, sia pure col minimo dei voti.
Gli elementi raccolti, in ogni caso, portano Lanfranco Palazzolo a ritenere del tutto sfornita di prove la voce che voleva la tesi di Marco Pannella copiata o scritta da altri. "Non poteva averla scritta certo Sergio Stanzani che era laureato in ingegneria e che probabilmente non aveva nemmeno il tempo di occuparsi degli affari di Pannella, che aveva passato tutto il 1952 a fare congressi e a sostenere ben 4 esami"; allo stesso Palazzolo Gaetano Quagliariello ha dichiarato che, durante il suo mandato da vicesegretario del Partito radicale, Pannella gli aveva detto che la sua tesi di laurea era stata "un lavoro frettoloso, che portò avanti nel fuoco dell’impegno su più fronti" e che gli sarebbe piaciuto riprendere. Tra i fronti da considerare c'era anche quello del servizio militare, visto che l'ultimo rinvio - in base al foglio matricolare del Distretto militare di Roma, riemerso per l'occasione, ma incompleto - ottenuto da Pannella come iscritto al quarto anno di giurisprudenza (alla Sapienza di Roma) risaliva al 3 settembre 1951, ma dovette partire quasi certamente l'anno successivo (prima per Fossano e poi per Cuneo), essendo ormai fuori corso. Palazzolo cerca anche di fare luce su una delle voci propagatesi nel tempo, quella in base alla quale Pannella avrebbe ottenuto una licenza per sostenere l'esame finale di laurea - e, prima e dopo, per partecipare a vari incontri in ambito politico e goliardico - grazie ai "buoni uffici" di un senatore liberale: ammesso che fosse vero, le ricerche di Palazzolo indicano che potrebe essersi trattato di Roberto Lucifero D'Aprigliano o, più probabilmente, di Vittorio Badini Confalonieri.
Tornando alla tesi, non è improbabile che il relatore "designato", Marino Bon Valsassina, abbia richiesto a Marco Pannella di modificare almeno in parte quanto scritto nella tesi con riferimento ai Patti lateranensi, per poter ammettere l'elaborato alla discussione finale; allo stesso modo, è tutt'altro che improbabile che nella discussione davanti alla commissione la posizione di Pannella abbia finito per divergere da quanto era stato scritto nella tesi. Ciò potrebbe aver influenzato l'atteggiamento della commissione, al pari di alcuni dettagli dell'elaborato finale (citazioni non corrette di alcune opere ritenute fondamentali, note molto ridotte, mancanza di conclusioni esplicite), segno della già evocata fretta nella conclusione del lavoro, nonché della scelta di attraversare nella stessa tesi varie discipline, un po' in contrasto con la concezione delle "cittadelle disciplinari" che all'epoca si seguiva, ben prima degli inviti all'interdisciplinarietà che oggi risuonano a ogni piè sospinto (molto più all'estero che in Italia, in ogni caso). Ciò, come si è visto, non ha comunque impedito a Pannella di laurearsi, sia pure col minimo dei voti, grazie alla difesa di Marcello Gallo, che l'11 marzo 1977 sarebbe stato scelto come commissario d'accusa (con Alberto Dell'Ora e Carlo Smuraglia) davanti alla Corte costituzionale per il processo agli ex ministri Luigi Gui e Mario Tanassi sul caso Lockheed: "Il Partito radicale - ricorda ora Palazzolo - aveva un suo candidato tra i commissari, l'avvocato Franco De Cataldo, non eletto. Nonostante la sconfitta, Pannella ringrazia il Presidente della Camera Pietro Ingrao che ha presieduto la seduta del Parlamento comune per il lavoro svolto, che aveva permesso l’elezione del suo relatore della tesi di laurea come Commissario d'accusa con 736 voti, il più votato. Non a caso era stato lui a volere far diventare dottore in legge Marco Giacinto Pannella, quasi 24 anni prima, il 17 marzo 1953".
Il libro Marco Pannella: storia di una tesi di laurea (inedito), oltre a riproporre la trascrizione dell'intero elaborato discusso davanti alla commissione, riporta il testo delle tre interviste fondamentali che hanno permesso di ricostruire quanto si sa ora su quella discussione (a Romano Ferrari Zumbini, a Luigi Ciaurro e a Marcello Gallo), la cronologia di ciò che accadde il 17 marzo 1953, giorno della discussione, e una cronologia dell'attività di Pannella dal 1944 al 1959, nonché una serie di documenti rilevanti, emersi nel corso della ricerca (dal certificato dei voti di maturità di Pannella al suo foglio matricolare, a vari documenti sul suo percorso accademico - incluso il verbale della seduta di laurea - e sulla sua attività nella Gioventù liberale italiana e nell'Unione goliardica italiana). Al di là dell'inevitabile fattore di curiosità legato all'importanza di un documento di questo tipo (Come ci si laureava settant'anni fa? Come si poteva scrivere, impostare un ragionamento? Cosa e quanto si doveva leggere?), è stimolante la lettura di "un elaborato complesso, seppur contenuto nelle 70 pagine, serio, intelligente, nient’affatto compilativo, aperto a discipline che il diritto non incrociava abitualmente (come la psicologia) e rivelatore di una sensibilità costituzionalistica matura", come ha scritto nella prefazione Pino Pisicchio, già parlamentare di lungo corso e già professore ordinario di diritto pubblico comparato. Ed è interessante che il futuro leader radicale si sia occupato, nella sua tesi pur nata in modo frettoloso, proprio dell'art. 3 Cost., vale a dire (sempre con parole di Pisicchio) "il cardine del patto tra la Repubblica e il popolo sovrano, innovativo rispetto ad altre carte democratiche del Novecento", innanzitutto per il suo collegamento indissolubile con l'art. 2, in cui si parla di diritti, così come dei doveri di solidarietà, ma prima ancora del valore della persona, singolarmente intesa e all'interno delle formazioni sociali di cui fa parte. 
Si può condividere la ricostruzione di Pisicchio, in base alla quale, se il popolo allora "votava chi riteneva più degno e culturalmente attrezzato a governare il bene comune", Marco Pannella "si proiettava verso quelle esperienze di politica alta, probabilmente condividendo l’idea che il valore pedagogico della democrazia poteva essere esercitato solo attraverso una dignità culturale di partenza", da raggiungere anche attraverso la laurea. Chi scrive, soprattutto, pensa che una tesi di laurea sia utile e possa produrre qualche effetto se riesce a far incontrare le aspirazioni e la curiosità di chi sta completando il suo percorso in università e lo sguardo di chi studia da tempo una materia e individua problemi e questioni da approfondire. Nel 1953 (e, più indietro, al momento in cui la tesi era stata assegnata) certamente l'art. 3 costituiva un tema da approfondire e poneva diverse questioni da affrontare, soprattutto con riferimento alla sua portata non meramente programmatica e al suo rapporto con le norme pre-esistenti: questo può avere fatto incontrare Giacinto Marco Pannella e Marino Bon Valsassina, al di là di ogni altra probabile e consistente divergenza. Non lo avremmo saputo, però, senza il motore di curiosità e di ricerca che almeno dal 2016 aveva mosso Lanfranco Palazzolo, per andare all'origine di Marco Pannella, quando la rosa nel pugno non c'era ancora e, più che il berretto frigio delle origini radicali, in ballo c'era piuttosto una feluca (insieme al tricolore del Pli). Lanfranco quel motore l'ha assecondato ogni volta che ce n'è stato bisogno, senza lasciarlo spegnere di fronte a manifestazioni di disinteresse o al rischio di buchi nell'acqua, sperando sempre di gettare le reti e fare buona pesca di elementi chiave o di dettagli rilevanti. La ricerca, non a caso, si fa così: quando funziona a dovere e il motore non si spegne, si può solo (e innanzitutto) dire "grazie".