Esiste un fatto che potrebbe risultare allo stesso tempo un sogno per i #drogatidipolitica e un vero incubo per tutti i coloro che si occupano per lavoro di procedure elettorali? Quasi certamente sarebbe la moltiplicazione dei simboli sulle schede, qualora i partiti rappresentati in Parlamento, oltre che la loro lista, potessero presentarne senza firme un numero potenzialmente infinito, magari sperando in quel modo di far conquistare alla propria coalizione il premio di maggioranza o comunque di aumentare i seggi a favore di questa. In un tempo in cui è inevitabile discutere - e molto - di esenzioni dalla raccolta firme o di stratagemmi volti anche solo ad alleggerire l'onere della ricerca dei sottosrittori, dopo la quadruplicazione delle firme richieste alle forze politiche senza presenza parlamentare qualificata, è assai probabile che qualcuno (probabilmente in tutti gli schieramenti politici) abbia sognato almeno per un attimo uno scenario simile, per il desiderio di presentarsi agli elettori senza rischiare di vedersi ricusare le liste per avere mancato - magari di poco - l'obiettivo della raccolta firme o senza perdersi d'animo di fronte a un'asticella apparsa fin dall'inizio troppo alta.
Sarebbe interessante conoscere le reazioni di costoro alla lettura di una recentissima sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania - seconda sezione (pubblicata due giorni fa), relativa alle elezioni amministrative tenutesi a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 24 e 25 maggio di quest'anno e, in particolare, alla possibilità che una forza politica rappresentata con proprio gruppo all'Assemblea regionale siciliana potesse esonerare più di una lista, in base alle norme elettorali valide in Sicilia: il ricorso presentato, che aveva messo in dubbio questa possibilità, è stato respinto. La decisione, ovviamente, è impugnabile, ma appare particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che analoghi ricorsi pendono davanti allo stesso tribunale amministrativo con riferimento alle elezioni comunali di Messina: se a Barcellona le liste esentate attraverso la "pulce" dello stesso simbolo erano quattro (e hanno concorso, come si vedrà, a portare alla vittoria la candidata sindaca), a Messina - come si è visto nell'articolo con cui era stata presentata a suo tempo la competizione elettorale - erano addirittura 15, risultando determinanti per la rielezione del sindaco Federico Basile. Quando il Tar si pronuncerà su quella vicenda (si parla del 20 ottobre come data della prima udienza), se ne darà debitamente conto; per ora è importante commentare la sentenza già emessa e valutare eventuali suoi riflessi anche al di fuori della Sicilia, soprattutto sulle elezioni politiche nazionali.
La vicenda
Come si anticipava, alla base della sentenza del Tar Catania c'era un ricorso promosso da un gruppo di cittadini elettori (uno di loro, Michele Mandanici, era anche anche candidato consigliere della lista Fuori dal Coro, di cui si dirà più avanti) contro la proclamazione degli eletti e gli atti precedenti del procedimento elettorale circa il voto amministrativo di Barcellona Pozzo di Gotto. I ricorrenti, che si erano rivolti all'avvocato Paolo Starvaggi - già candidato sindaco a Sant'Agata di Militello, lo stesso che ha curato con altri professionisti, a quanto si apprende dai media, i ricorsi relativi alle elezioni di Messina - avevano contestato fin dall'inizio la legittimità dell'ammissione di tre delle cinque liste presentate a sostegno di Melangela Scolaro, non essendo state queste sostenute dal numero di sottoscrittori previsto dalla legge elettorale siciliana per le elezioni amministrative (legge regionale n. 7/1992), venendo invece considerate esenti da tale onere grazie alla presentazione delle liste da parte del partito Sud chiama Nord, costituito in gruppo presso l'Assemblea regionale siciliana.
L'invalidazione di quegli atti avrebbe dovuto portare, in prima battuta, non ad annullare le elezioni, ma a correggerne l'esito, portando a proclamare come sindaco non Scolaro (che aveva ottenuto 9676 voti), ma Nicola Maria Barbera (sostenuto, tra l'altro, dal centrodestra e votato da 9528 elettori) e a una diversa conformazione del consiglio comunale in conseguenza della riduzione delle liste e dei voti validi; lo stesso ricorso contemplava anche - oltre all'annullamento della competizione, chiesto in subordine - la possibilità che (dopo il riconteggio delle schede contestate o dichiarate nulle in alcune sezioni e la verifica "della corretta attribuzione dei voti disgiunti" o dei voti annullati) venisse proclamato eletto sindaco Barbera o si accedesse al ballottaggio in base ai risultati corretti (riammettendo, tra l'altro, al riparto dei seggi la lista Fuori dal Coro, della coalizione di Barbera, finora esclusa per avere solo sfiorato la soglia di sbarramento del 5% dei voti validi, prevista a livello regionale: questo punto è stato anche oggetto di un ricorso incidentale del più votato dei candidati consiglieri della lista, Tindaro Grasso, che lamentava l'annullamento o l'omesso conteggio di vari voti a favore suo e della lista in cui era inserito, responsabile del mancato accesso di Fuori dal Coro alla distribuzione dei seggi).
La questione dell'esenzione dalla raccolta firme (e dei simboli sostituiti)
Il punto principale del ricorso era costituito proprio dalla doglianza di "violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7" e "dell'art. 18 del d.lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3": si tratta, in particolare, delle norme che disciplinano la presentazione e l'ammissione delle candidature nei comuni sopra i 15000 abitanti, applicabili a Barcellona Pozzo di Gotto (e anche, a maggior ragione, a Messina).
L'articolo 7 (nel testo vigente, modificato nel 1997), in particolare, al comma 1 prescrive che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco debba essere sottoscritta da un certo numero di elettori, che per il comune di Barcellona - e gli altri compresi nella fascia tra 40001 e 100000 abitanti - possono oscillare tra un minimo di 400 e un massimo di 1500. Come eccezione alla regola, il comma 3 prevede che:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
La legge elettorale comunale siciliana, dunque, diversamente da quella nazionale prevede la possibilità per una lista di essere esonerata dalla raccolta delle firme in virtù della presenza qualificata - con un gruppo o con un proprio eletto diretto - all'Assemblea regionale siciliana (la legge elettorale comunale nazionale, com'è noto a chi frequenta questo sito, prevedeva l'esenzione per i partiti rappresentati in Parlamento dal 1976, ma la riforma elettorale del 1993 - che aveva introdotto l'elezione diretta del sindaco - l'ha cancellata).
A essere contestata non è stata l'esenzione dalla raccolta firme in sé, ma la sua applicazione concreta al caso in esame (suggerita, come per Messina, da Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord). Delle cinque liste presentate a sostegno della candidatura di Melangela Scolaro, in particolare, una ha sicuramente raccolto le firme (Barcellona Pozzo di Gotto in Comune), mentre le altre quattro (Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, De Luca sindaco di Sicilia, Avremo cura di te Barcellona e Una marcia in più per Barcellona) sono state sottoscritte e presentate dal partito Sud chiama Nord, costituito in gruppo - come si diceva - all'Assemblea regionale siciliana: secondo i ricorrenti, il beneficio dell'esenzione dalla raccolta delle firme, "in quanto eccezionale rispetto alla regola generale della necessaria raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature", doveva essere letto restrittivamente e dunque poteva riguardare una sola lista per ogni partito rappresentato all'Ars, senza potersi ritenere accettabile "un'applicazione seriale e reiterata dell’esenzione - si legge, come prima, dalla sentenza, non disponendo del ricorso - in favore di una pluralità di liste riconducibili al medesimo centro politico di imputazione nell’ambito della stessa consultazione elettorale". Nel caso specifico, dunque, solo la prima lista delle quattro presentate a nome di Sud chiama Nord avrebbe potuto essere ritenuta esonerata, mentre le altre si sarebbero dovute sottoporre alla raccolta delle firme: mancando sottoscrittori in numero idoneo, quelle tre liste ulteriori sarebbero state da ricusare. Ciò sulla base della ratio della raccolta firme (assicurare e dimostrare "un minimo di rappresentatività delle candidature", nonché, secondo i ricorrenti, la parità di accesso alla competizione elettorale).
Il ricorso, peraltro, contestava anche un altro punto, legato alla sostituzione dei contrassegni elettorali. Anche a Barcellona - come a Messina e in altri comuni, ma non in altre province siciliane, come Agrigento ed Enna - la (sotto)commissione elettorale circondariale aveva infatti chiesto di modificare gli emblemi delle liste, che in un primo momento contenevano il riferimento a ScN in forma solo testuale: a quanto è dato sapere, l'organo di verifica avrebbe aderito a un'interpretazione letterale della disposizione che trasmette l'esonero spettante al partito rappresentato all'Ars a "liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli", richiedendo quindi la sostituzione dei contrassegni con altri che affiancassero effettivamente il simbolo di Sud chiama Nord a quello degli emblemi nuovi. Per i ricorrenti, però, la modifica degli emblemi avrebbe dovuto essere seguita da "una nuova e formale manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati" (in particolare i candidati e i delegati di lista): in mancanza di questa, le liste non avrebbero dovuto essere ammesse. Altre lamentele, incluse nel ricorso, avrebbero riguardato ritenuti "plurimi vizi delle operazioni di scrutinio, spoglio e registrazione dei voti", in particolare sull'interpretazione dei segni delle schede - anche sul piano del "voto disgiunto" - nonché sulla compilazione dei verbali e delle tabelle di scrutinio: queste doglianze non vengono analizzate qui, ma avevano rilevanza nel caso in esame - insieme a quelle che meritano attenzione in questo articolo - perché la vincitrice aveva superato la soglia del 40% (con cui, va ricordato, nei comuni superiori in Sicilia si vince al primo turno) per soli 104 voti, superando Barbera, secondo candidato più votato, soltanto di 148 voti.
Tornando alla questione dell'esenzione dalla raccolta firme, al centro della disputa c'era anche un parere, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e acquisito dal sull'interpretazione del citato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7/1992: quel parere - già evocato durante il procedimento elettorale relativo alle elezioni di Messina come probabilmente contrario all'ammissibilità dell'esenzione di più liste tramite lo stesso partito - era stato dichiarato "non ostensibile", dunque i ricorrenti avevano chiesto che fosse acquisito dal collegio del Tar, ove fosse stato ritenuto necessario.
Se l'aspirante sindaco Barbera, con proprio ricorso incidentale, aveva sostanzialmente aderito alle tesi dei ricorrenti (notando, tra l'altro, che alcune delle liste esentate, pur non avendo raggiunto il 5% necessario a ottenere seggi, avevano comunque concorso al superamento della soglia del 40% per la vittoria al primo turno di Scolaro), ben altra posizione era stata tenuta dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Esso aveva sollevato alcune questioni procedurali, sostenndo, tra l'altro, che ad alcuni consiglieri comunali controinteressati il ricorso era stato notificato oltre i termini previsti e che - soprattutto - non fossero stati impugnati in tempo utile altri documenti, sia dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica (del 16 marzo e del 16 aprile), sia della Prefettura di Messina (del 30 marzo e del 20 aprile 2026), sollecitati dal gruppo parlamentare siciliano di Sud chiama Nord: quei documenti, favorevoli all'esenzione "multipla", avrebbero "ingenerato un legittimo affidamento sulla correttezza dell’interpretazione dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992 adottata in sede di ammissione delle liste" e dunque, secondo il comune, avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso autonomo. Oltre a non ritenere ammissibili le lamentele sullo scrutinio (perché non era stata proposta querela di falso nei confronti di quegli atti, ritenuta necessaria vista la qualifica di pubblico ufficiale dei presidenti di seggio, e perché non si poteva pensare che il collegio del Tar procedesse a "un'indiscriminata riapertura delle schede, trasformandosi in uno scrutinatore di secondo grado"), il comune aveva ritenuto che le tre liste contestate fossero invece state legittimamente ammesse, credendo corretto il riconoscente dell'esenzione dalla raccolta firme "a una pluralità di liste riconducibili al medesimo gruppo parlamentare". Nell'eventualità in cui i giudici avessero aderito all'interpretazione restrittiva della disposizione sull'esonero, però, il comune aveva chiesto che fosse sollevata questione di costituzionalità della stessa disposizione "per contrasto con gli artt. 3, 48, 51, 97 e 101" della Costituzione.
La decisione del Tar
Dopo avere affrontato alcune questioni di natura rituale e formale (il ricorso principale non è stato considerato tardivo e le note dell'assessorato regionale favorevoli all'esenzione "multipla", non essendo atti lesivi del diritto a partecipare alle elezioni, non dovevano essere impugnate direttamente e autonomamente prima del voto), il collegio del Tar Catania si è espresso innanzitutto sul valore dei documenti interpretativi sulla possibilità di esentare più liste attraverso lo stesso partito rappresentato all'Ars, inclusa una nota dell'Ufficio elettorale provinciale della Prefettura di Messina (del 20 aprile 2026), con cui si dava conto del parere espresso dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica (non dunque dalla Prefettura, che sul punto non si è formalmente espressa), favorevole all'interpretazione proposta da Cateno De Luca, cioè alla "esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per tutte le liste contenenti il contrassegno del gruppo parlamentare 'Sud chiama Nord - Per le autonomie' anche qualora lo stesso fosse affiancato ad ulteriori simboli civici".
Per i giudici, "le indicazioni amministrative, pur potendo rilevare ai fini della ricostruzione del contesto procedimentale e della valutazione della condotta degli interessati, non sono idonee a modificare la disciplina legislativa applicabile, né a introdurre deroghe o limitazioni non previste dalla legge": contano solo le disposizioni vigenti e l'interpretazione che i giudici ne danno, non gli "orientamenti espressi dagli uffici amministrativi", che dunque non possono essere invocate per fondare un legittimo affidamento di chi ha presentato le liste convinto che la "multiesenzione" fosse legittima, né per decidere la controversia; lo stesso sarebbe valso per eventuali pareri di segno opposto (che formalmente non ci sono, anche perché i giudici non hanno ritenuto necessario - proprio per l'osservazione appena riportata - richiedere il parere dell'Ufficio legislativo della Regione, finora non mostrato).
Dovendo dunque interpretare l'articolo 7 della legge regionale n. 7/1992, così come modificata nel 1997, i giudici hanno sottolineato che la disposizione sull'esenzione dalla raccolta firme "non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca ('una forza politica, una sola lista')": un limite c'è solo nell'individuazione dei soggetti politici esentanti (devono essere costituiti in gruppo parlamentare o - ipotesi qui non considerata - avere eletto almeno un deputato regionale), mentre la disposizione "non contiene alcun limite numerico espresso all’operatività dell'esenzione". Applicando evidentemente Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, il collegio ha precisato che "se il legislatore regionale avesse voluto circoscrivere il beneficio dell'esonero alla presentazione di un'unica lista per ciascun contrassegno d'origine, avrebbe dovuto inserire espressamente una clausola limitativa": quella limitazione non è stata esplicitata, quindi "l'estensione dell'esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge". Questo perché "ogni lista che rechi nel proprio contrassegno il simbolo del partito parlamentare [...] non è un soggetto estraneo, ma costituisce una articolazione organizzativa e identitaria del partito esentato", arrivando perfino a sostenere che "l'esenzione dalle firme inerisce (si estende e riguarda) l'intera proposta elettorale promossa da quella forza politica sul territorio, indipendentemente dal numero di liste in cui essa scelga di strutturarsi".
Al contrario, ritenere in modo restrittivo che il beneficio dell'esenzione riguardi una sola lista sarebbe "in insanabile contrasto anche con la ratio profonda del sistema elettorale introdotto" dalla legge elettorale comunale siciliana: il sistema, infatti, presupporrebbe e prediligerebbe "la polarizzazione delle forze attorno a ampie coalizioni per raggiungere la soglia di elezione al primo turno o l'attribuzione del premio di maggioranza", quindi "costringere un partito radicato e rappresentato all'Ars a presentare una sola lista (esentata), precludendogli la facoltà di articolarsi in più liste collegate (civiche o di scopo) dotate del medesimo esonero" equivarrebbe a "comprimere sensibilmente la capacità competitiva della forza politica, costringendola a defatiganti adempimenti burocratici (rectius la raccolta firme per le liste civiche collegate) non previsti per la lista principale". Si legge ancora nella sentenza: "la legge non può prima incentivare la creazione di ampie coalizioni collegate al Sindaco e poi interpretare le norme di semplificazione (rectius le esenzioni) in modo da ostacolare quella stessa frammentazione strategica delle liste" (forse, più che di "frammentazione", sarebbe meglio parlare di "moltiplicazione").
La lettura "estensivista" dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 7/1992 - che, dunque, non ha creato le condizioni per mettere in dubbio la costituzionalità di quella disposizione, come richiesto dal comune di Barcellona - ha privato di fondatezza anche i dubbi sulla validità dei voti alla candidata sindaca Scolaro attraverso i voti espressi alle liste contestate. Di più, per i giudici non c'era alcun bisogno di rinnovare l'accettazione delle candidature (e dell'indicazione a delegato a presentare le liste) a seguito della modifica dei contrassegni elettorali richiesta dalla (sotto)commissione elettorale circondariale: tali modifiche, infatti, non avrebbero inciso "sugli elementi essenziali della presentazione della lista", attenendo "alla mera conformazione grafica del contrassegno, senza alterare l'identità della formazione politica, la composizione della lista o la volontà originariamente manifestata dai presentatori e dai candidati".
In particolare, la (sotto)commissione elettorale circondariale avrebbe rilevato "profili di irregolarità nella rappresentazione grafica dei contrassegni", assegnando ai presentatori delle liste un termine (a norma di legge) per sostituire i contrassegni e le loro descrizioni, senza che tali operazioni comportassero "una modifica della denominazione della lista, della sua identità politica o dei nominativi dei candidati". Volendo essere completi, è lo stesso Tar a sostenere che "la trasmissione del beneficio" dell'esenzione spettante al partito rappresentato all'Ars "avviene mediante l'incorporazione o l'affiancamento del contrassegno, legalmente autorizzato dall'organo centrale del partito", quindi ritenendo sufficiente che la "pulce" (o la "lenticchia", come la chiama De Luca) sia inserita nel corpo del contrassegno, senza necessità di affiancare i due simboli nel cerchio (come del resto si è visto, per esempio, a Ribera, per la lista Sud chiama Nord il cui contrassegno non è stato sostituito). Punto centrale del ragionamento dei giudici, in ogni caso, è che la lettura restrittiva, proposta dai ricorrenti, non sarebbe "desumibile con immediatezza dalla disposizione, e pretende di ricavare dalla ratio della norma un limite non positivizzato", mentre "in materia elettorale il sindacato del giudice non può risolversi nell’introduzione di cause di invalidità ulteriori rispetto a quelle ricavabili dal quadro normativo vigente".
A completamento del quadro, i giudici del Tar hanno ribadito la necessità dell'attivazione di un procedimento di querela di falso per negare la verità è, dunque, la validità dei dati contenuti all'interno dei verbali delle sezioni, non potendo essere sufficienti allo scopo "dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio quando queste siano dirette a smentire i fatti attestati dal pubblico ufficiale". Quando invece sia contestato il modo di procedere allo scrutinio dei componenti del seggio, le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 del d.P.R. 455/2000 possono, "costituire un principio di prova idoneo a sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice", purché "la contestazione riguardi l'illegittimità delle determinazioni assunte dal seggio e sia sufficientemente specifica da consentire l'individuazione delle operazioni da verificare"; spetterebbe comunque ai ricorrenti indicare, "con sufficiente precisione, la natura dell'irregolarità denunciata, le sezioni interessate e, ove possibile, il numero e le caratteristiche delle schede contestate". Secondo i giudici, in vari casi le dichiarazioni allegate erano volte a contestare il contenuto dei verbali (a fronte delle correzioni che vi erano state apportate), quando per farlo sarebbe servito lo strumento della querela di falso (non esperito), per cui quelle contestazioni erano da ritenersi inammissibili; le altre contestazioni mosse con il ricorso, invece, oltre a non essere state ritenute abbastanza precise da fondare un supplemento istruttorio, riguardavano un numero di voti non sufficiente per mettere in discussione il risultato elettorale ufficializzato a maggio, anche solo con riguardo alla vittoria al primo turno della proclamata sindaca Scolaro (per superare, dunque, la cosiddetta "prova di resistenza"); allo stesso modo non è stato considerato probante un numero ridotto di schede nulle o di voti alla sola candidata Scolaro in certe sezioni, rispetto alla media riscontrata altrove.
In conclusione, il ricorso dei cittadini elettori è stato respinto: lo stesso è avvenuto per quelli incidentali di Barbera (che per chiedere, in sostanza, di sovvertire l'esito elettorale di pochi mesi fa avrebbe dovuto impugnare autonomamente e nei termini previsti la proclamazione degli eletti e gli atti precedenti, posto che comunque secondo i giudici il ricorso incidentale non conteneva censure specifiche, ben precisate è in grado di ribaltare realmente, numeri alla mano, i risultati del voto) e di Grasso (per motivi in gran parte sovrapponibili a quelli relativi all'altro ricorso incidentale). Merita di essere sottolineato, comunque, che il collegio ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese di giudizio per la "peculiarità della controversia", la "complessità delle questioni giuridiche esaminate" e, soprattutto, la "difficoltà interpretativa della disciplina applicabile": i giudici stessi, infatti, hanno riconosciuto che la disposizione in materia di esonero "si presta [...] a differenti opzioni ermeneutiche, non risultando dal dato testuale una soluzione del tutto univoca in ordine ai limiti di operatività dell'esenzione dall’obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali" e che la questione sottoposta al Tar presentava "profili di obiettiva novità, non risultando precedenti giurisprudenziali specifici che abbiano affrontato la medesima questione interpretativa nei termini prospettati nel presente giudizio", ammettendo perfino "incertezze del quadro normativo di riferimento".
"Multiesenzione" solo in Sicilia e solo alle amministrative?
Fin qui la decisione del Tar Catania. Sentenza che, come si è detto, è ovviamente impugnabile e quasi certamente sarà impugnata dai ricorrenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Formalmente la decisione sulle elezioni di Messina nelle prossime settimane arriverà in un processo diverso e quindi non è scontato che l'esito - di cui senz'altro si parlerà in questo sito - sia identico a quello relativo al voto di Barcellona Pozzo di Gotto; non sarebbe però sbagliato attendersi un ragionamento di fondo molto simile, almeno con riguardo alla lettura estensiva dell'esenzione dalla raccolta delle firme.
Al di là della soluzione dei singoli casi, però, è legittimo domandarsi che effetti potrebbe avere la decisione del Tar Catania al di fuori della Sicilia e in elezioni di livello superiore rispetto a quelle comunali. L'interrogativo è inevitabile, se si considera che, nelle premesse in "fatto" della sentenza, si legge tra l'altro che si erano costituiti in giudizio tanto il Ministero dell’Interno quanto la Prefettura di Messina e che - pur ritenendosi non legittimati a essere parte del processo, con riferimento all'impugnazione degli atti conclusivi delle operazioni elettorali - nel merito avevano "difeso la correttezza dell’operato degli uffici, richiamando le indicazioni trasmesse dall'Assessorato regionale e sostenendo l’infondatezza delle censure concernenti la fase di ammissione delle liste". Leggendo queste righe della sentenza, sarebbe forte la tentazione di pensare che perfino il Viminale sia d'accordo nel ritenere che la stessa forza politica possa esentare più liste.
Ciò detto, occorre procedere con cautela, se non altro perché occorre ricordare che alle elezioni comunali in Sicilia si applica una legge speciale, diversa da quella nazionale - che non prevede più esenzioni - e quindi non sarebbe corretto estendere in automatico questo precedente giurisprudenziale (ammesso che sia confermato nel caso messinese e, soprattutto, nell'eventuale secondo grado di giudizio). La recente approvazione della riforma elettorale politica, tuttavia, rende troppo ghiotta l'occasione per non coglierla: e se qualcuno pensasse di moltiplicare le esenzioni anche alle elezioni della Camera e del Senato, quante possibilità di successo avrebbe? Per tentare di dare una prima risposta - precaria e provvisoria quanto si vuole - è il caso di leggere l'art. 18-bis, comma 2 del d.lgs. n. 361/1957, così com'è stato modificato dalla legge n. 180/2026 (non ancora in vigore):
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma [quelli incaricati di depositare le liste di candidati nei collegi plurinominali al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, ndb]. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. [...].
Ora, è vero che la legge elettorale politica non prevede più da anni l'esenzione per i partiti che, avendo partecipato alle ultime elezioni, abbiano eletto almeno un parlamentare, così com'è altrettanto vero che per le stesse norme elettorali nazionali il gruppo parlamentare, per essere in grado di esentare la rispettiva forza politica, deve esistere dall'inizio della legislatura (al di là della prima applicazione della riforma del 2026, per cui - secondo la lettura sistematica delle sue disposizioni, comunque non scontata, anche sul piano logico - il gruppo deve esistere al 31 dicembre 2025). Al di là di queste due differenze non irrilevanti, però, la formulazione dell'art. 18-bis, comma 2 del d.lgs. n. 361/1957 è molto simile a quella dell'art. 7, comma 3 della legge regionale siciliana n. 7/1992: ciò autorizzerebbe a pensare che anche per le elezioni politiche dovrebbe ritenersi, come scritto nella sentenza del Tar Catania, che "l'estensione dell'esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge". Ciò a maggior ragione se si considera che anche la riforma elettorale appena approvata prevede, proprio come in Sicilia per le elezioni comunali, un premio che scatta al raggiungimento di una soglia, risultato al quale concorrono tutte le liste, senza la previsione di una "soglia di utilità": in queste condizioni, sarebbe a quel punto fortissima la tentazione di ripetere il ragionamento dei giudici amministrativi catanesi, per cui la legge non potrebbe "prima incentivare la creazione di ampie coalizioni [...] e poi interpretare le norme di semplificazione (rectius le esenzioni) in modo da ostacolare quella stessa frammentazione strategica delle liste".
Occorre naturalmente non dimenticare un particolare per nulla secondario, ricordato dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 1/2014: non è corretto trattare automaticamente nello stesso modo le elezioni politiche e quelle amministrative, visto che "le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della 'rappresentanza politica nazionale' (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di 'una caratterizzazione tipica ed infungibile' (sentenza n. 106 del 2002)". La Corte precisò questo per spiegare, sia pure implicitamente che distorsioni del voto - attraverso un premio di maggioranza - ritenute accettabili nella formazione dei consigli comunali o regionali non lo erano con riferimento alle Camere; altra differenza non da poco, nel caso che interessa, è che le liste coalizzate, nelle elezioni comunali, sono espressamente presentate a sostegno dello stesso candidato sindaco, mentre nelle elezioni politiche non esiste un "candidato Presidente" - anche se com'è noto la riforma elettorale richiede alle forze politiche e alle coalizioni di precisare, a pena di esclusione delle liste, la persona "da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri" - e non c'è nessuna elezione diretta.
Allo stesso modo, va ricordato che a decidere in concreto sull'ammissibilità degli eventuali tentativi di "multiesenzione" nelle elezioni politiche non sarebbero i Tar o il Consiglio di Stato, ma gli Uffici centrali circoscrizionali e, in seconda battuta (in caso di ricusazione delle liste), l'Ufficio elettorale centrale nazionale, vale a dire organi composti da magistrati. Costoro potrebbero confermare la tesi del Tar Catania, così come potrebbero preferire una lettura restrittiva - adottata nel lontano 1990 dal Tar di Torino e confermata l'anno dopo dal Consiglio di Stato nel noto caso delle "due Dc" a Pinerolo, avvenuto però quando ancora il sistema elettorale era proporzionale, non basato su coalizioni e senza elezione diretta del sindaco - non consentendo a un partito (e alla sua figura di vertice) di presentare più liste senza firme, così come un elettore non può sottoscrivere due liste. Magari a livello nazionale nessun partito rischierà di presentare più liste senza firme, se non altro per evitare di vedersele definitivamente escludere; magari, invece, qualche partito sceglierà consapevolmente di correre il rischio, anche solo per verificare la praticabilità di quella soluzione a livello nazionale. Del resto, se raccogliere 1500 firme per collegio è meglio che doverne raccogliere 6000, meglio ancora è non doverle raccogliere affatto...



















