martedì 30 giugno 2026

Sottoscrivere digitalmente le candidature: altra occasione persa, per ora (e intanto si litiga ancora sull'esenzione dalla raccolta firme)

Il cuore di un sistema elettorale, com'è noto, è la formula di trasformazione dei voti in seggi ed è quasi sempre il punto principale del contendere quando si dibatte o ci si scontra con riferimento alle riforme elettorali. Oltre che sul tipo di sistema (maggioritario, proporzionale, misto...), ovviamente, ci si divide spesso su altre questioni per nulla trascurabili, dalla forma e grandezza dei collegi all'entità delle eventuali soglie (di sbarramento, di accesso al secondo turno, di scatto del premio), dalla possibilità di esprimere preferenze (e, magari, quante e in che modo) fino alle norme che regolano la distribuzione territoriale dei seggi ottenuti dalle varie forze politiche. Sempre più spesso, tuttavia, le discussioni, anche piuttosto accese, finiscono per riguardare lo strumento di accesso alla competizione elettorale previsto in Italia, vale a dire la raccolta delle firme: in questi giorni in cui la Camera - dopo l'esame in commissione Affari costituzionali - sta iniziando l'esame della riforma elettorale voluta dal centrodestra, è divampata la polemica tanto sulle forme in cui la sottoscrizione delle candidature deve (o non può) avvenire, quanto sulle ipotesi in cui una forza politica può considerarsi esonerata dalla raccolta stessa.
Non si tratta certo di un argomento nuovo per chi frequenta questo sito: ne abbiamo parlato con una certa consistenza tanto prima delle elezioni politiche del 2022 (per la norma ad hoc che aveva ampliato le esenzioni e per i dubbi sul fatto che Azione non potesse ritenersi esonerata dalla raccolta, ma soprattutto per il tentativo della lista Referendum e Democrazia di raccogliere le firme in forma digitale, molto coraggioso ma non accolto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale), quanto prima delle elezioni europee del 2024 (a causa della "norma strozzaesenzioni", aggiunta con un emendamento del centrodestra, riformulato e "mitigato" in corso d'opera, ma che ha pur sempre reso molto più complicata la "via europea all'esenzione", anche se l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo ha riletto la nuova norma in senso meno restrittivo). Diventa per lo meno opportuno tornare sull'argomento perché alcuni emendamenti al testo della riforma elettorale - il nuovo testo della proposta di legge Camera n. 2822, a prima firma del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, adottato come testo base - si occupano del tema e, tanto nelle modifiche non accolte (almeno per ora), quanto in quelle accolte (sempre per ora), meritano un'analisi più approfondita. 

La sottoscrizione in forma digitale: proposte sfidanti, risposte non convincenti

Lo spazio maggiore lo merita una proposta che finora non ha trovato accoglimento nel corso del passaggio in commissione Affari costituzionali della Camera, ma che a breve sarà riportata all'attenzione dell'assemblea di Montecitorio. Ci si riferisce al nuovo tentativo di prevedere la possibilità di sottoscrivere le candidature (delle liste da presentare nei collegi plurinominali) anche in forma digitale. Anche in questo caso non si tratta del primo tentativo di ottenere questo risultato: a dicembre del 2021 la commissione Bilancio della Camera aveva respinto - per parità tra voti favorevoli e contrari - un emendamento di Riccardo Magi, deputato di +Europa, e concepito da Mario Staderini, volto a prevedere proprio la raccolta firme in forma digitale, pensato per consentire anche per le candidature ciò che era stato già reso possibile per le richieste di referendum e per le proposte di legge d'iniziativa popolare (fattispecie per le quali ora è in funzione un'apposita piattaforma del Ministero della giustizia).
Tra le oltre 50 proposte emendative presentate da Magi - come unico o primo firmatario in quest'occasione ce ne sono varie relative (unicamente o anche) alla raccolta firme in forma digitale (una - la 1.133 - è stata presentata dai deputati della componente di Futuro nazionale, con Edoardo Ziello come primo firmatario). Tra le proposte, l'emendamento 1.111 sostanzialmente riproduce una proposta di legge presentata dallo stesso Magi in materia: si tratta di una regolazione piuttosto dettagliata e consistente, per cui si ritiene opportuno riportare il testo per intero. 
Al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell’interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l’indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.” ». 
Conseguentemente, dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: « Art. 5-bis. (Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali). – 1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall’articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l’elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'Interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.  
2. Ove l’attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l’obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all’autenticazione prevista dal comma 1 dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe. 
3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell’indicazione relativa all’attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. 
4. Il Ministero della Giustizia assicura l’operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.  
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall’articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».
Accantonati in un primo momento su indicazione dei relatori (perché caratterizzati "da un certo grado di complessità", richiedente "una valutazione che riguardi non soltanto il merito ma anche le difficoltà di natura tecnica"), il 24 giugno quegli emendamenti hanno ricevuto il parere contrario degli stessi relatori e del governo, con evidente insoddisfazione dei proponenti. Merita un'attenzione particolare il resoconto sommario del dibattito in commissione, per comprendere meglio le posizioni a confronto.  
Magi, in particolare, ha ricordato (col sostegno pure di Federico Fornaro, del Pd, che ha sottoscritto la proposta emendativa) come durante le audizioni di costituzionalisti e politologi sarebbe arrivata un'apertura generale verso la raccolta in forma digitale - come innovazione che avrebbe effetti positivi sulla trasparenza, legittimità e certezza delle procedure elettorali - ritenendo che la contrarietà del governo e della maggioranza si fondi su "valutazioni di ordine prettamente politico".
La prima valutazione contraria è stata espressa dalla ministra Maria Elisabetta Alberti, che in seguito è tornata sull'argomento con i giornalisti. A suo dire il governo non sarebbe pregiudizialmente contrario all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, ma ha ritenuto che la proposta di Magi - pur dettagliata ed esaustiva - avrebbe incrementato "il rischio di abusi e rappresenterebbe un vulnus alle garanzie di correttezza del procedimento elettorale". La ministra ha poi citato la sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali le norme che, negando l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale ai procedimenti elettorali, non prevedevano che potesse sottoscrivere digitalmente una candidatura a una persona affetta da grave impedimento fisico o nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare; il successivo "decreto elezioni 2025" ha di fatto esteso l'efficacia della pronuncia (relativa alle elezioni regionali) a tutti i tipi di elezioni. Secondo Alberti, tuttavia, quella sentenza, nel ribadire come lo scopo della raccolta delle firme sia "evitare il rischio di una eccessiva 'dispersione di voti', dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una 'seria consistenza' e un 'minimo di consenso'", avrebbe richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni". Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, la ministra avrebbe sostenuto che per la stessa Corte un "eventuale generalizzato superamento" della non applicabilità del codice dell'amministrazione digitale alle elezioni richiederebbe "che il legislatore bilanci le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole. Quindi la Corte ha invitato alla cautela".
Un'opinione simile è venuta da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia: a suo dire, raccogliere le firme "con modalità digitali potrebbe compromettere la tutela della democraticità della competizione elettorale, anche alla luce delle recenti evoluzioni della società nel mondo informatico e dei social network, che consentono potenzialmente a chiunque di poter raccogliere, in poco tempo e con relativa facilità, un numero consistente di adesioni intorno alle iniziative di più vario genere". La posizione di Donzelli, specie il riferimento agli influencer e ai loro effetti, ha indotto a replicare Magi (per il quale la firma in formato digitale sarebbe andata incontro alle esigenze "dei cittadini con difficoltà di movimento, quali i cittadini con disabilità e i cittadini che vivono in aree interne del Paese", più che a quella dei partiti; non è mancato il rilievo secondo cui, pur essendo possibile la firma digitale - anche nella forma più semplice attraverso lo Spid, "sistema elaborato e altamente procedimentalizzato, e il semplice like sui un post pubblicato sui social network" - alcune richieste referendarie presentate non hanno raggiunto la quota di sottoscrizioni richiesta dalla Costituzione e, in ogni caso, non si è verificato "il tanto paventato afflusso di referendum"), Fornaro (che ritenga bastino "requisiti più stringenti per la sottoscrizione digitale, per esempio con riguardo alla tempistica della presentazione delle liste" per "evitare indebite intromissioni, tra l'altro, da parte degli influencer"), Filiberto Zaratti (Avs, convinto che, al di là di timori comprensibili sugli influencer, che vanno ben oltre le questioni legate alle procedure elettorali, "un sistema di sottoscrizione digitale [...] garantisc[a] la trasparenza del consenso del cittadino, a fronte dell'assetto attuale che lascia spazio ad anomalie ed abusi, alcuni dei quali penalmente rilevanti") e l'ex ministro dem Enzo Amendola (che, oltre a sottolineare la diffusione quotidiana dell'uso dello Spid nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha rilevato come l'influencer Rita De Crescenzo, "capace sì di condurre migliaia di persone sulle piste di Roccaraso, poco tempo dopo è intervenuta nella campagna elettorale per le elezioni regionali, schierandosi apertamente per un candidato che poi non è risultato eletto").
Sembra rilevante, per capire meglio la posizione della maggioranza, anche l'intervento - sull'emendamento Magi 1.112, meno dettagliato - del relatore Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia. Non sorprende chi scrive che il parlamentare di Fdi abbia "studiato con attenzione" le ipotesi alla base degli emendamenti, sostenendo di "comprendere le ragioni del proponente" (un apprezzamento per l'impegno di Magi è stato espresso, oltre che da Fornaro - attento osservatore delle procedure elettorali - "per la coerenza e per l'impegno costruttivo", avendo il collega "affrontato in modo puntuale e approfondito le questioni oggetto del provvedimento, a testimonianza di un lavoro sviluppato nel tempo", anche dal presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano): non sfugge il ruolo di responsabile del dipartimento elezioni che Rossi ha nel suo partito. Pur confermando la presenza, nelle proposte di Magi, di "alcuni elementi su cui è possibile manifestare favore, quali le finalità di semplificazione e di trasparenza" e nel riconoscere "l'efficacia di sistemi digitali [...] nell'assolvere a funzioni di certificazione", per Rossi sono prevalsi i motivi di contrarietà alla proposta: questi sembrano doversi individuare innanzitutto nelle "le peculiarità e [...] delicatezza del procedimento elettorale che, in quanto tale, ha regole ben diverse dall'ordinario procedimento amministrativo, soprattutto per quanto attiene alle certificazioni", peculiarità riscontrabili anche nel confronto con i procedimenti relativi ai referendum. Non può sfuggire a chi scrive il riferimento, inserito subito dopo l'evocazione dei profili "tali da giustificare il parere contrario", al primo atto a rilevanza pubblica del procedimento elettorale preparatorio, cioè "la peculiare fase della presentazione dei contrassegni, che giungono in gran numero e con le più disparate rappresentazioni grafiche, tanto che la stampa puntualmente vi dedica articoli di costume", momento che Rossi ben conosce (avendo egli depositato il contrassegno per Fdi nel 2022 e nel 2024): la questione non è stata esplicitata nel sommario, ma l'impressione è che si tema che proprio la possibilità di raccogliere digitalmente le firme permetta a molti dei simboli presentati al Viminale (inclusi quelli potenzialmente decettivi) di finire sulle schede, rendendole affollate come mai prima. 
A nulla, almeno in commissione, sono valse le posizioni di Amendola, altra persona esperta di presentazione di liste, per cui non si poteva negare "il carattere strettamente burocratico di alcuni sotto-procedimenti, tra cui la sottoscrizione delle liste", mentre era opportuno sottolineare i benefici del voto elettronico per il voto degli italiani all'estero ("con l'eliminazione dell'invio di schede cartacee è oggi meno espost[o] ad abusi e anomalie") e dello stesso Magi. Questi - oltre a ricordare come lo Spid sia un mezzo di vasto utilizzo nei rapporti con la Pubblica amministrazione e a segnalare la vetustà dei procedimenti attuali di sottoscrizione delle liste - ha segnalato che l'emendamento "maggiore" da lui presentato, oltre a permettere la sottoscrizione delle liste con documento informatico (in modo simile a quanto è avvenuto dall'inizio del 2022 con i referendum), prevederebbe l'implementazione della piattaforma del Ministero della giustizia attiva da circa due anni per la raccolta delle sottoscrizioni per i referendum e le proposte di legge d'iniziativa popolare ed è integrata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente: ciò, come segnalato da Magi, consente di verificare in modo automatico il "possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori, escludendo ad esempio i soggetti privi dei diritti politici", ma permette anche di indirizzare direttamente la sottoscrizione alla lista relativa ai comuni di effettiva residenza del firmatario (senza più la necessità di coinvolgere gli uffici dei rispettivi comuni di residenza). Pure Fornaro ha ricordato che i dubbi sulla sicurezza e sull'integrità dei procedimenti erano emersi anche al tempo dell'introduzione della sottoscrizione digitale dei referendum, ma erano stati superati "grazie a una precisa scelta di indirizzo politico" e altrettanto si sarebbe potuto fare nella nuova occasione, consentendo di impiegare "strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella gestione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione" ed evitando che "un approccio eccessivamente prudenziale" in materia elettorale sia incoerente "con il processo di progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici già in atto".
Nonostante questi argomenti, la commissione ha respinto tutti gli emendamenti a firma Magi in materia di sottoscrizione in forma digitale, incluso quello - più generico, che avrebbe consentito di acquisire le firme "con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale" - sottoscritto pure dai capigruppo in commissione di Pd (Simona Bonafè), Avs (Zaratti) e M5S (Alfonso Colucci), così come ha bocciato la proposta Ziello, che avrebbe permesso la firma "attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate" (col Ministero dell'interno che, entro 60 giorni dall'entrata in vitore della legge, avrebbe dovuto adottare un regolamento tecnico di attuazione).
Oggi nell'aula di Montecitorio sarebbe dovuta riprendere la discussione generale sulla riforma elettorale e Magi ha ripresentato e segnalato l'emendamento 1.111. È assai probabile (e - ci si permette di aggiungere - auspicabile), dunque, che la questione della sottoscrizione in forma digitale delle candidature nei prossimi giorni costituisca oggetto di confronto, insieme alle questioni che hanno avuto maggiore attenzione da parte dei media a partire dall'introduzione delle preferenze, profondamente voluta da Fratelli d'Italia e Noi moderati, apertamente avversata dalla Lega e non condivisa nemmeno da Forza Italia (che pure sarebbe disposta a valutare una soluzione intermedia, come il capolista bloccato previsto ai tempi del mai applicato Italicum e comunque sopravvissuto, in quella forma, allo scrutinio della Corte costituzionale operato con la sentenza n. 35/2017).
Chi scrive è esplicitamente favorevole alla possibilità di sottoscrivere anche digitalmente le candidature: questo non soltanto per un generico - e comunque dignitoso - intento di facilitare la partecipazione, tanto degli elettori anche in veste di sottoscrittori di liste quanto dei potenziali candidati. Occorre infatti prendere atto delle condizioni in cui si effettua la raccolta firme oggi, che sono quasi le stesse delle prime elezioni repubblicane (fatta eccezione per alcuni particolari, di certo rilevanti ma solo in parte). Bisogna preparare dei moduli (o avvalersi dei modelli predisposti dal Viminale) e lasciarli in comune perché chi intende sottoscrivere le liste possa farlo davanti a una persona abilitata all'autenticazione delle firme in base all'art. 12 della legge n. 53/1990; in alternativa si può allestire un banchetto in un luogo pubblico - rispettando le norme locali in materia - per sperare d'intercettare potenziali sottoscrittori, a patto che al tavolo ci sia un soggetto autenticatore che rimanga per tutto il tempo; si possono far firmare le liste anche "casa per casa", ma solo se l'autenticatore accompagna in ogni tappa del viaggio chi cerca le sottoscrizioni. Una volta riempiti, quei moduli servono per ottenere dagli uffici comunali i certificati d'iscrizione alle liste elettorali dei singoli sottoscrittori, che oggi possono essere chiesti e rilasciati in forma digitale. 
Altra novità rispetto ai primi anni della Repubblica è l'aumento rilevante del numero degli autenticatori, vale a dire dei soggetti incaricati di certificare che le firme sono state apposte in loro presenza dalle persone cui si riferiscono i documenti: nel 1948 erano titolati solo i notai o i cancellieri di pretura (con la previsione di un compenso); la legge n. 53/1990 ha ampliato di molto le figure cui ci si può rivolgere, prevedendo, oltre alle figure professionali (notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri), quelle politico-istituzionali (sindaci, assessori delegati, presidenti di circoscrizione) e istituzionali (segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci) e l'elenco è stato via via aggiornato (per esempio sostituendo i giudici conciliatori con i giudici di pace) e allargato, specie per quanto riguarda gli autenticatori politico-istituzionali. Sono stati aggiunti nel 1998 i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali senza necessità di delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i vicepresidenti dei consigli circocrizionali e i funzionari provinciali; nel 1999 i consiglieri comunali e provinciali che avessero comunicato la propria disponibilità; nel 2020 i parlamentari e gli avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità, nel 2021 tutti i consiglieri comunali, provinciali e metropolitani senza necessità di comunicazioni (mentre si è introdotto l'obbligo di pubblicazione degli elenchi provinciali degli avvocati disponibili).
A dispetto dell'aumento degli autenticatori, tuttora può accadere che nei centri medio-piccoli chi vuole raccogliere le firme non trovi persone disposte ad autenticarle (sarebbe difficile immaginare di costringere qualcuno a svolgere quel ruolo) e in qualche caso - soprattutto prima che il potere di autentica fosse esteso agli avvocati - la disponibilità degli autenticatori sul territorio è risultata legata a valutazioni politiche. Sono stati tutto meno che rari, poi, i casi in cui gli autenticatori hanno agito al di fuori del loro territorio di competenza (i consiglieri comunali e provinciali, ma anche i pubblici ufficiali) o senza aver comunicato o debitamente rinnovato la loro disponibilità, per cui le firme autenticate "senza titolo" non sono state utilizzabili. Non si possono non considerare, infine, i numerosi casi - documentati dalle cronache giudiziarie - di firme raccolte senza gli autenticatori presenti e con l'autenticazione apposta in seguito da autenticatori compiacenti (il che costituisce un reato di falso ideologico, emerso magari perché qualcuno non ha visto autenticatori al banchetto oppure perché - è capitato - l'autenticatore ha firmato e datato il foglio riempito nel corso di vari giorni e nel frattempo uno dei sottoscrittori è deceduto), di firme di elettori o persino di autenticatori falsificate oppure di sottoscrizioni vere "estorte" a chi - senz'altro con inaccortezza - ha firmato moduli che non aveva letto (magari credendo che fossero petizioni contro i parcheggi a pagamento o a favore della sicurezza sul territorio).
Sapendo tutto questo, riesce certamente difficile pensare che il sistema attuale offra maggiore sicurezza e garanzie di integrità del procedimento elettorale rispetto all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, che per sua natura non necessita di autenticazione. Quanto alla trasparenza, occorre anche segnalare che la firma digitale - che avvenga su un documento informatico predisposto dalle singole forze politiche oppure attraverso la piattaforma "ufficiale" - verrebbe apposta su un documento immodificabile, provvisto del simbolo della lista e di tutti i dati delle candidature: ciò garantirebbe all'elettore tanto la conoscibilità di tutti i candidati (per valutare l'opportunità di sostenerli), quanto la certezza di non vedere modificate le liste dopo la sottoscrizione (cosa che, purtroppo, non sempre è garantita con i metodi attuali di raccolta delle firme, essendo possibile scrivere i dati dei candidati a mano sui vari fogli e potendo anche succedere che chi sottoscrive lo faccia per conoscenza dei promotori, senza soffermarsi sulla composizione delle liste e senza notare se qualche nome è stato apposto successivamente o modificato). In più, l'uso della piattaforma collegata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente consentirebbe a chi sceglie di sottoscrivere la lista di firmare quella del suo collegio di residenza e non altre (o, nel caso di documento informatico predisposto dalle forze politiche con l'intero quadro delle candidature, di far ritenere valida la firma solo per quel collegio), evitando così di escludere in un secondo momento dal computo le firme di chi ha sottoscritto candidature senza titolo, risiedendo in un altro collegio.
Resta un'ultima riflessione da fare, a proposto della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale citata dalla ministra Alberti. A suo dire, lo si ripete, la sentenza avrebbe ricordato gli scopi della raccolta firme (garantire la consistenza e serietà delle candidature) e richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni", invitando il legislatore "alla cautela" nel superare l'attuale sistema "cartaceo", bilanciando "le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole". Fermo restando il rispetto dovuto, ci si permette di dire che la sentenza - letta nel suo complesso - sembra dire tutt'altro. Appare ovvio e coerente che la Corte abbia ricostruito lo scopo alla base della previsione della sottoscrizione delle candidature (evitare il moltiplicarsi della candidature, magari con poca consistenza, e di conseguenza il disperdersi dei voti, ma anche gli aggravi per l'amministrazione pubblica), sottolineando peraltro che "l'utilizzo della firma digitale [...] non porta, di per sé, a contraddire l'esigenza di tutelare il principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità evitando "un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato". La stessa sentenza, in modo altrettanto condivisibile, ricorda che la "materia elettorale" è "per sua natura [...] caratterizzata da un alto tasso di politicità", per cui la Corte ha sempre riconsociuto al legislatore "una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza". 
(Solo) in questo senso, la sentenza dice che "i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6 CAD [per cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale "non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ... consultazioni elettorali, ndb] rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore [...] chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può [...] comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di 'liturgia repubblicana'". La Corte ha forse invitato il Parlamento alla cautela in materia di modernizzazione? Assolutamente no. Si è limitata a dichiarare una cosa ovvia, per chi studia il diritto costituzionale: in determinate materie "caratterizzate da un alto tasso di politicità", le scelte non solo spettano alle Camere, ma possono essere messe in discussione solo ove appaiano del tutto irragionevoli. La Corte forse non avrebbe potuto mettere direttamente in discussione l'inapplicabilità generale del codice dell'amministrazione digitale alla materia elettorale, ma ha ritenuto incostituzionale l'irragionevolezza di negare - attraverso detta inapplicabilità - a una persona vulnerabile la partecipazione a un processo politico e l'esercizio di un diritto. 
La scelta spetta dunque al legislatore, che inevitabilmente deciderà in base a valutazioni politiche (in senso più o meno nobile), dovendo solo evitare di compiere scelte completamente illogiche: certamente è importante che tenga conto dei moniti elevati dalla Corte costituzionale, ma non certo di quelli che questa non ha lanciato. Nel commentare la sentenza n. 3/2025 sull'Unità, il costituzionalista Andrea Pugiotto aveva scritto: "Tocca al legislatore generalizzarne l’uso [della firma digitale, ndb], mettendola al riparo da rischi e abusi potenziali. Sapendo però che la firma digitale è parte della soluzione del problema, non il problema da risolvere". Peraltro, che il "giudice delle leggi" non abbia "invitato alla cautela" sulla sottoscrizione digitale delle liste, come sostenuto dalla ministra Alberti, dovrebbe emergere dal fatto che, richiamato il bilanciamento tra modernizzazione e necessità di evitare rischi e partecipazioni poco consapevoli, proprio la Corte ha ritenuto "significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall’applicazione della tecnologia digitale [stiano] progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali". Tale riferimento, invece che scoraggiare l'uso della tecnologia nell'ambito delle procedure democratiche, avrebbe dovuto suonare come un incoraggiamento o, almeno, come un "via libera": sorprende, e almeno in parte scoraggia, rilevare che una giurista che ricopre la carica di ministro veda un limite e un avvertimento che non ci sono. Ciò concorre a spiegare perché Amendola abbia avanzato il sospetto che esistano "difficoltà tecniche in seno al Ministero dell'interno non rese note" e Magi abbia letto la contrarietà del governo come sintomo di dubbi sulla "sicurezza stessa dell'infrastruttura informatica della pubblica amministrazione italiana" e dei dati caricati dai cittadini stessi.
Il punto d'osservazione che inevitabilmente questo spazio web offre, peraltro, permette di cogliere un'altra questione. Se davvero il timore principale della maggioranza, intuibile dall'intervento del correlatore Angelo Rossi, è che molti dei simboli che finiscono nelle bacheche del Viminale - tutti, sia quelli con "le più disparate rappresentazioni grafiche" sia quelli con "acronimo di goccia tricolore" o altri emblemi che possono ricordare quelli dei partiti maggiori - possano arrivare anche sulle schede, dando corpo alle famose "schede lenzuolo", viene da pensare che tanto l'amministrazione quanto la maggioranza possano prendere in considerazione l'apertura alla firma digitale delle liste solo se abbinata a un considerevole aumento delle sottoscrizioni necessarie per presentare le liste, cosa di cui nessun emendamento si occupava. Lo stesso problema, del resto, era stato sollevato da più parti dopo l'introduzione della raccolta firme digitale per i referendum, per evitare sia di "intasare" la Corte costituzionale con i quesiti da valutare, sia di snaturare ulteriormente lo strumento referendario. Posto che all'allarme si potrebbe rispondere di nuovo con le parole di Pugiotto, per il quale semplicemente "una crescita esponenziale di liste elettorali, parcellizzando il consenso al momento del voto, ne allontanerebbe il successo" (non prima di aver mandato in estasi nemmeno troppo segreta i #drogatidipolitica per la valanga di simboli e candidature), la questione non è del tutto irragionevole (ma richiederebbe una riflessione congiunta anche sull'esonero dalla raccolta firme, di cui si dirà dopo). Certo, suona decisamente sgradevole l'idea di pensare a un innalzamento del numero di sottoscrizioni perché "così è troppo facile" (come se parlare in modo sprezzante di "facilità" per l'accesso a una competizione elettorale potesse essere qualcosa di giusto), ma è ragionevole domandarsi se il numero di sottoscrittori richiesto sarebbe ancora adeguato anche dopo l'introduzione delle firme digitali. I dubbi sul punto, del resto, sono pur sempre più fondati rispetto a quelli sulla consapevolezza di chi firmasse senza le forme di "liturgia repubblicana" dei banchetti: a chi dovesse sentire lesa la dignità del procedimento elettorale preparatorio nel rendersi conto che un elettore potrebbe sottoscrivere una lista mentre si trova a "riflettere" tra piastrelle, ceramiche e specchi (cioè, molto più prosaicamente, seduto sulla tazza del wc), verrebbe da chiedere quanto quella stessa dignità sia stata rispettata dai numerosi episodi di firme false o dai tentativi più disparati prima, talvolta persino ingegnosi, di evitare la raccolta firme a forze politiche di consistenza per lo meno dubbia (a dispetto della presenza parlamentare, frutto però di scissioni maturate in aula o a margine di essa e non del risultato elettorale). 

Esonero dalla raccolta firme, norme a regime e transitorie

Oltre alla questione legata alla sottoscrizione in forma digitale delle liste, in commissione Affari costituzionali della Camera si è affrontato anche il nodo perenne dell'esenzione dalla raccolta delle firme. Vale la pena di ricordare che, se l'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera prevede che in ogni collegio plurinominale ogni lista debba essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori residenti in un comune di quel territorio, il secondo comma di quell'articolo esenta da quell'onere (oltre che le formazioni politiche espressione di minoranze linguistiche che abbiano eletto almeno un parlamentare) le liste espressione di "partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi".
Il requisito del doppio gruppo parlamentare, introdotto alla fine del 2005 con il Porcellum e rimasto in seguito come unica ipotesi "a regime" di esonero, era ed è inevitabilmente piuttosto restrittivo, soprattutto in queste legislatura, perché richiede di avere raggiunto risultati tali da eleggere un numero di deputati e senatori sufficiente, in base ai rispettivi regolamenti parlamentari, per formare un gruppo, anche "in deroga", o almeno avvicinarsi a quel numero e potere contare su uno o più "prestiti" da forze politiche alleate (alla Camera il regolamento è stato adeguato al taglio dei parlamentari, ma la consistenza minima di gruppi e componenti è stata ridotta solo dalla prossima legislatura). Considerando che possono contare di un doppio gruppo fin dall'inizio della legislatura solo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, era inevitabile che altre forze politiche cercassero di rendere meno esclusivo il beneficio dell'esenzione. Tra gli emendamenti, dunque, non pochi proponevano ampliamenti dei soggetti beneficiari dell'esenzione e meritano di essere analizzati anche considerando la situazione dei proponenti. 
Vari emendamenti avevano la firma di Riccardo Magi, a nome di +Europa: servivano a esonerare dalla raccolta firme partiti o gruppi "che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni",  con un risultato - a seconda dei testi - di almeno 500mila, 600mila o 700mila voti (la lista Stati Uniti d'Europa ottenne 883914 voti alle europee del 2024, mentre +Europa ne ebbe 796057 alle politiche del 2022; la soglia minima di 500mila, combinata col mancato requisito di elezione di almeno un parlamentare con quel simbolo, avrebbe rimesso in corsa anche ItalExit e Pace Terra Dignità). C'erano poi le proposte di Azione, a prima firma di Matteo Richetti: una era volta a esigere un solo gruppo parlamentare e a eliminare il requisito per la sua esistenza dall'inizio della legislatura, risultando sufficiente la sua creazione in un momento successivo; un'altra si accontentava sempre di un solo gruppo ma chiedeva che questo fosse stato costituito "entro i sei mesi precedenti alla convocazione dei comizi"; una terza faceva scattare l'esonero in presenza di almeno un gruppo parlamentare costituito all'inizio della legislatura (il che avrebbe messo comunque in sicurezza Azione, dal momento che il gruppo esistente alla Camera - l'unico - è nato all'inizio della legislatura con la presenza anche di Italia viva, che poi ha formato un proprio gruppo autonomo a novembre del 2023). Aveva formulato proposte anche Luigi Marattin, a nome del Partito liberaldemocratico: i suoi emendamenti avrebbero esonerato i partiti "iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici" previsto dal decreto n. 149/2013, purché questi, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, fossero risultati "rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo" (condizione che ovviamente il Pld di Marattin integra, essendo formalmente l'evoluzione statutaria del partito Liberali democratici europei, già presente nel registro); sarebbero rimasti esclusi da questo beneficio i partiti iscritti al registro ma privi di qualunque rappresentanza parlamentare, anche ottenuta semplicemente con la dichiarazione di un parlamentare poco prima della fine, anche anticipata, della legislatura.
A onore del vero, occorre riconoscere che in due emendamenti presentati da Magi era stata coraggioramente e meritoriamente proposta anche l'abolizione del meccanismo dell'esenzione dalla raccolta firme, per cui tutti i partiti avrebbero dovuto procurarsi i sottoscrittori richiesti dalla legge: la proposta di mettere pari all'ingresso tutti i potenziali concorrenti faceva probabilmente il paio con la proposta della raccolta firme in forma digitale, per cui tutti avrebbero potuto farsi sostenere nel nuovo modo, senza esenzioni che avrebbero facilitato alcuni e non altri (senza contare gli effetti che le liste rimaste sotto la soglia di sbarramento provocano: ove si tratti di liste coalizzate, producono voti per le altre liste che hanno superato lo sbarramento stesso).
Sempre durante la seduta del 24 giugno della commissione Affari costituzionali, dopo l'accantonamento il co-relatore Angelo Rossi ha espresso parere favorevole a vari emendamenti in materia di esonero dalla sottoscrizione delle liste, purché fossero tutti riformulati sia prevedendo l'esenzione per i partiti "costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi" (l'ultima parte del testo vigente, infatti, non era stata cancellata o sostituita), sia aggiungendo una disposizione transitoria (del tutto assente tra quelle presentate), in base alla quale "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025". La combinazione delle due disposizioni all'esonero già previsto per Fdi, Lega, Fi, Noi moderati, Pd e M5S aggiungerebbe quello per le formazioni aventi un gruppo parlamentare continuativamente esistente dall'inizio della legislatura alla fine del 2025: il beneficio, dunque, si estenderebbe ad Azione ed Alleanza Verdi e Sinistra (costituiti in gruppo solo alla Camera) e a Italia viva (il cui gruppo esiste fin dall'inizio della legislatura in Senato ed è rimasto in vita anche dopo l'abbandono da parte dei senatori di Azione), oltre a confermarsi per Noi moderati (il gruppo alla Camera non era nato proprio subito, essendo sorto prima come componente). Niente da fare, invece, per i partiti titolari di una componente alla Camera (+Europa o Futuro nazionale - Free) o comunque rappresentati nelle aule ma privi di gruppo (come il Partito liberaldemocratico).
A prima lettura è difficile capire il senso dell'aggiunta della disposizione transitoria: le forze politiche citate sopra sono esattamente le stesse titolari di almeno un gruppo parlamentare sorto all'inizio della legislatura e non ci sono stati gruppi costituiti subito, ma scioltisi prima del 31 dicembre 2025 (in mancanza di quell'indicazione, quel gruppo avrebbe potuto esentare qualcuno). Si è parlato subito di "norma anti-Vannacci", perché anche nell'eventualità in cui Futuro nazionale riuscisse a raccogliere altri deputati sufficienti per arrivare a 20 persone per poter formare un gruppo, ciò avverrebbe dopo il 31 dicembre 2025 e quindi l'esenzione non varrebbe per Fn; in realtà, il partito guidato da Roberto Vannacci non potrebbe comunque accedere all'esenzione, perché mancherebbe il requisito della formazione del gruppo all'inizio della legislatura. Una ragione, tuttavia, si può rinvenire in un episodio della scorsa legislatura: poco prima dello scioglimento delle Camere, infatti, il gruppo di Liberi e Uguali cambiò nome in Liberi e Uguali - Articolo Uno - Sinistra italiana (grazie, con tutta probabilità, all'assenso di Federico Fornaro) e questo consentì ad Avs di correre senza bisogno di raccogliere le firme grazie all'emendamento Magi-Costa al "decreto elezioni 2022" (e altrettanto sarebbe accaduto a L'Italia c'è se avesse presentato le liste dopo l'inclusione del nome nei gruppi di Italia viva); è probabile che il centrodestra abbia voluto cautelarsi, evitando che qualche partito con due gruppi parlamentari scegliesse di modificare la denominazione nelle prossime settimane per consentire a qualche altra forza politica un lasciapassare.
In ogni caso, la riformulazione del governo non è affatto piaciuta alle forze di opposizione: Ziello (Fnv) ha parlato apertamente di "marchetta" a favore di una forza politica - Azione - "che ha sempre dimostrato di essere alternativa al centrodestra", a fronte di una strada sbarrata "a nuovi eventuali gruppi parlamentari che potrebbero costituirsi prossimamente, come quello di Futuro nazionale" (Richetti però ha bollato come "del tutto inappropriate" le parole di Ziello - incluse le allusioni relative a possibili accordi di Azione col centrodestra - ritenendo che "almeno quattro gruppi parlamentari, appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione" beneficino dell'emendamento riformulato dalla maggioranza - il quarto è quello di Noi moderati, in base a quanto si è detto - e notando che gli emendamenti di Azione erano la sostanziale riproposta dell'emendamento Magi-Costa citato prima). Magi ha sostenuto di "provare vergogna per il contenuto delle riformulazioni" e parlato ore rotundo di "alternativa schifosa" proposta dai relatori, fatta senza "rispetto della decenza e di un criterio di equità": ha segnalato, in particolare, la differenza di trattamento tra +Europa, che nel 2022 aveva sfiorato gli 800mila voti col 2,9% alla Camera, ma nei collegi uninominali aveva ottenuto solo due eletti (ed è riuscita a formare una componente grazie all'adesione di un terzo deputato) e Noi moderati, che alle ultime politiche - come cartello elettorale prese 254mila voti e lo 0,9%, ma grazie agli eletti nei collegi uninominali e all'approdo di altri deputati e senatori (anche da Fratelli d'Italia) è riuscita a formare il gruppo in entrambe le Camere, venendo dunque ammessa al beneficio e ha proposto di riformulare di nuovo il testo con "un criterio basato sui voti ottenuti dalle liste nelle precedenti elezioni in termini assoluti". Fornaro ha proposto - in considerazione del diverso funzionamento, rilevato pure da Magi delle leggi elettorali e dei regolamenti parlamentari nelle due Camere - di estendere l'esonero dalla raccolta firme anche ai partiti costituiti in componente al gruppo misto (magari fissando un numero minimo di voti da ottenere alle ultime elezioni politiche). 
Ha mostrato di non condividere le tesi di Magi e Fornaro Alessandro Colucci di Noi moderati (anch'egli correlatore), sottolineando che l'Ufficio di Presidenza della Camera avrebbe autorizzato della costituzione del gruppo "in deroga" alla Camera con un'interpretazione regolamentare rientrante "pienamente nell'ambito di discrezionalità dell'organo parlamentare competente a decidere su tali questioni" e che sembra inopportuno fondare valutazioni di disparità di trattamento su "dati elettorali risalenti a 4 anni fa, [...] lasso di tempo potenzialmente corrispondente a un'era geologica dal punto di vista politico". E se Zaratti (Avs) ha proposto di adottare per l'esonero dalla raccolta firme "un'interpretazione estensiva volta a permettere la più ampia partecipazione democratica delle forze politiche alle consultazioni elettorali" (oltre che introducendo le sottoscrizioni in formato digitale), il correlatore Rossi si è limitato a presentare una seconda riformulazione dell'emendamento "resasi necessaria alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici", che nella sostanza però non ha cambiato nulla ("Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025"). 
Solo Richetti, per Azione, ha accettato la riformulazione della sua proposta e il testo è stato approvato. Ogni altra proposta non è stata accolta: per il correlatore Rossi "si è cercato di individuare un punto di equilibrio il più possibile oggettivo tra le diverse soluzioni prospettate" e, se il riferimento alle componenti politiche del Gruppo misto o il minimo di 500mila voti alle ultime elezioni era interessante ma presentava "profili di variabilità e di differente stabilità applicativa" (il deputato di Fdi si è chiesto "chi sia titolato a decidere se 600 mila voti costituiscano o meno un dato oggettivo" oppure un favore a questa o a quella forza politica), prendere come parametro la costituzione di un gruppo parlamentare era stato "ritenuto maggiormente idoneo a garantire un criterio di oggettività e una maggiore certezza applicativa" (e non è mancata una risposta a chi aveva criticato i "prestiti" di parlamentari per la costituzione dei gruppi, ritenendo che siano "brutti" anche quando riguardano le componenti del gruppo misto, riferendosi probabilmente alla presenza di Luca Pastorino di èViva nell'articolazione di +Europa). Richetti, dal canto suo, ha spiegato di avere accolto la riformulazione del suo emendamento riconoscendo "l'esigenza di fissare comunque un termine alla norma transitoria" e rilevando "che sempre, quando si fissa un termine temporale, qualcuno ne beneficerà e qualcun altro no" (e così si fece anche nel 2022, quando Azione di fatto non poté beneficiare dell'esenzione).
Appare molto probabile che anche la questione delle esenzioni ritorni all'attenzione dell'aula di Montecitorio (insieme ad altre, inclusa quella del voto ai fuori sede, che nemmeno in questo caso è riuscita a trovare sufficiente attenzione e spazio). Il punto, naturalmente, è tutto meno che irrilevante, soprattutto per le forze politiche medio-piccole, ma anche per quelle maggiori: le liste esonerate dalla raccolta firme (ci si riferisce, dunque, soprattutto ad Azione, Italia viva, Noi moderati e Alleanza Verdi e Sinistra), infatti, si candidano a essere centrali nella costruzione di eventuali coalizioni e potrebbero risultare determinanti per l'eventuale conquistata del premio di governabilità; proprio per il loro ruolo chiave, peraltro, con le stesse liste potrebbero divenire contenitori per altre formazioni politiche che diversamente avrebbero dovuto raccogliere le sottoscrizioni, portando inevitabilmente alla nascita di simboli compositi.
Nel frattempo, occorre segnalare che il testo base arrivato in aula indica, con riferimento ai candidati circoscrizionali che ciascuna lista o coalizione deve presentare per concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, che "[i]n caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate [...] che si siano presentate nella circoscrizione". Il fatto che non si indichi espressamente che le firme dei sottoscrittori debbano riguardare anche quelle candidature e che non debbano stare sullo stesso modulo (nel 2017 il "Rosatum-bis" prescrisse che la sottoscrizione dovesse riguardare "[l]a dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale") potrebbe bastare a consentire alle liste non esonerate dalla raccolta firme la ricerca dei sottoscrittori anche senza conoscere i nomi dei candidati circoscrizionali delle liste esenti con cui intendono coalizzarsi. Non si ripeterebbe, dunque, la situazione che nel 2018 mise enormemente in difficoltà +Europa (almeno fino a quando Bruno Tabacci non apportò l'esenzione spettante a Centro democratico). 

venerdì 26 giugno 2026

Torna la Lista Pannella con la rosa nel pugno e "Partito radicale"?

Alle elezioni politiche del 20 e 21 giugno 1976 - praticamente 50 anni fa - sulle schede elettorali comparve per la prima volta - dopo scaramucce e manrovesci nella fase di deposito delle liste - il simbolo della rosa nel pugno: il Partito radicale lo aveva mutuato dall'esperienza dei socialisti francesi (che, dopo averlo richiesto alla fine degli anni '60, dall'inizio del decennio successivo l'avevano impiegato sempre di più) e nel 1982 - anche a seguito di un contenzioso - ne acquisì la titolarità per l'Italia e la legittimità dell'uso dal creatore, Marc Bonnet. L'uso che ne ha fatto - anche nella veste "listata a lutto" nel 1980 da Aurelio Candido dopo che il congresso di quell'anno volle rendere visibile la partecipazione alla lotta contro lo sterminio per fame e guerra - lo ha reso particolarmente riconoscibile all'interno della politica italiana almeno fino alla fine degli anni '80 (quando il partito assunse la forma transnazionale e scelse di non presentarsi più "in quanto tale e con il proprio simbolo a competizioni elettorali") e volendo fino all'inizio degli anni '90, quando l'azione politica, parlamentare e soprattutto elettorale fu assunta in particolare dalla Lista Marco Pannella, costituita nel 1992 e ancora attiva, pur con una partecipazione elettorale limitata negli ultimi anni, soprattutto dopo la morte di Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016. 
Ieri, però, sulla bacheca Facebook di Maurizio Turco, segretario del Partito radicale nonviolento transnazionale transpartito, ma anche presidente della Lista Pannella, è comparsa un'immagine che non poteva passare inosservata per i #drogatidipolitica: il simbolo che il Partito radicale aveva impiegato nel 1976, con il nome del partito in carattere Times New Roman disposto ad arco in basso a sinistra e la rosa nel pugno - resa in versione colorata - su fondo bianco, ma con l'aggiunta della dicitura "lista Marco Pannella" (questa volta in carattere bastoni) disposta sempre ad arco, in alto a destra. Il fregio che unisce il nome e il simbolo storici dei radicali alla denominazione dell'associazione politica che dal 1992 ha partecipato alle elezioni per portare avanti le stesse battaglie è stato apposto anche su uno dei manifesti di quella storica campagna del 1976 - opera di Piergiorgio Maoloni - che riportava il disegno della rose au poing anche sullo sfondo, ma con la mano colorata di blu.
Quel simbolo composito indica forse l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni politiche? Rivolgo la domanda direttamente a Turco e lui conferma che quelle immagini lanciate in Rete oggi sono il primo passo di un percorso iniziato proprio in questi giorni: "Si vota per il rinnovo del Parlamento tra circa un anno - spiega - e l'obiettivo è che la Lista Pannella possa partecipare a quelle elezioni, presentando proprie liste. Ci muoviamo già adesso perché occorre trovare le persone che vogliano 'mettere la faccia' in un progetto che in effetti è già pronto e già 'scritto': non c'è bisogno di convocare conferenze programmatiche o eventi simili, perché le riforme di cui questo paese ha bisogno sono le stesse da cinquant'anni, non sono mai state realmente fatte e dunque mantengono tutta la loro attualità. La base dell'impegno, quindi, sarà quella". 
Nessuna novità rispetto al passato? "Oggi, in effetti, non abbiamo la struttura che avevamo in passato, soprattutto quando c'era Marco. Ci stiamo quindi orientando a pensare a liste come tribune, con l'idea di dare voce a chi non ce l'ha oppure se l'è vista togliere: penso a persone che hanno avuto disavventure giudiziarie, magari assolte, ma nel frattempo hanno visto distrutto il proprio percorso politico all'interno del loro partito o ne sono state escluse, oppure a chi ha vicende o idee che cerca di diffondere, ma non riceve la possibilità di crescere o di fatto è tenuto nascosto. L'idea è questa, dopodiché per noi come sempre si tratta di una lotta: non so se ce la faremo oppure no, lo scopriremo soltanto alla fine, ma intanto per noi la lotta è iniziata e mettiamo sul tavolo quello che abbiamo per essere riconoscibili".
Quest'ultimo riferimento di Maurizio Turco non è soltanto alle battaglie tematiche storiche del Partito radicale (dalla giustizia giusta al diritto alla conoscenza, passando per molte altre), ma anche e soprattutto ai segni di identificazione del partito e della Lista Pannella: "La scelta di mettere in campo la Lista Marco Pannella nel 1992 - ricorda, come del resto aveva già fatto nel 2022 nel testo scritto come introduzione al libretto contenente le proposte di simbolo inviate trent'anni prima dai militanti - venne fuori perché allora era il solo modo che Marco e noi che eravamo con lui per farci riconoscere e identificare. Di fatto il pensiero di allora è valido tuttora: oggi sono rimasti, oggi restano la Lista Marco Pannella, il nome del Partito radicale e la rosa nel pugno, dunque l'emblema grafico e i due richiami nominali ad altrettanti tempi della stessa storia". Il primo tempo è ovviamente costituito dal Partito radicale, in particolare quello "ricostituito" con il congresso straordinario di Bologna del 1967; il secondo tempo - o, se si vuole, la seconda ondata - è rappresentato dalla Lista Pannella, che ha assicurato la continuazione delle lotte sul piano politico-elettorale. 
Il simbolo mostrato ieri da Turco unisce dunque questi elementi: "Possiamo dire che quel simbolo compendia in sé la storia elettorale dei radicali in Italia, almeno fino al 2012-2013 - puntualizza -. Marco non c'è più da dieci anni e in questo periodo diversi soggetti si sono proposti come continuatori di quella storia; dopo dieci anni possiamo dire che questi soggetti hanno fallito l'obiettivo, ma non vorremmo che, nel fallire il loro obiettivo elettorale, trascinassero con sé la storia del partito. Del resto, per noi le elezioni non sono mai state coincidenti con il risultato elettorale: per noi il vero risultato elettorale è sempre coinciso con la partecipazione, con l'occasione politica per rilanciare le nostre proposte. Si tratta di un obiettivo sempre più difficile da raggiungere con i mezzi d'informazione che abbiamo, ma dobbiamo provarci".
Il progetto, l'idea della lotta c'è, il simbolo - o almeno un'idea di simbolo - pure: proprio per questo, però, potrebbero sorgere un dubbio, da sciogliere subito. L'uso del vecchio simbolo del Partito radicale, pur se integrato con il nome della Lista Pannella, significherebbe che il Partito radicale parteciperebbe alle elezioni? "Assolutamente no - chiarisce Maurizio Turco. - Il Partito radicale nonviolento transnazionale transpartito è un soggetto giuridico, con le sue disposizioni statutarie, incluso l'art. 1, comma 3, per cui 'Il Partito Radicale, per ribadire il proprio carattere transpartitico e transnazionale, non si presenta in quanto tale e con il proprio simbolo a competizioni elettorali'; l'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella è un diverso soggetto giuridico, con un diverso statuto e diverso codice fiscale. A presentare il contrassegno elettorale e le liste sarebbe sempre e comunque la Lista Marco Pannella e lo farebbe in piena legittimità. Ricordo infatti che i segni identificativi del Partito radicale, in particolare la denominazione e la rosa nel pugno, sono di proprietà della Lista Marco Pannella". La cessione dei segni era già stata annunciata nel 2011 alla prima sessione del 39° congresso del Prntt a Chianciano Terme e - dopo alcune contestazioni sorte negli anni precedenti - era stata ribadita in seguito e formalizzata nel bilancio del 2018 del Partito radicale approvato durante il 41° congresso ordinario del 2019. "Quando il Partito radicale si è evoluto in transnazionale - continua Turco - ha lasciato i suoi 'beni elettorali', che per statuto dal 1989 non poteva utilizzare direttamente e dei quali si è 'disfatto', alla Lista Pannella, cioè il soggetto elettorale dei radicali in Italia, cioè quelli del Partito radicale, come la storia indica". 
La Lista Pannella, dunque, in una prima fase della sua attività ha impiegato la rosa nel pugno - non sempre utilizzata nelle grafiche elettorali: si pensi al 1999, quando fu lanciato il contrassegno con il riferimento a Emma Bonino - con l'assenso del Partito radicale, quando questo ne era ancora titolare (accadde anche, in qualche modo, nel 2005-2006, quando rappresentanti dello Sdi e della Lista Pannella, incluso Turco, costituirono l'associazione "La Rosa nel Pugno - Laici liberali socialisti radicali" e nell'atto costitutivo si scrisse che il simbolo sarebbe stato "concesso in uso all'associazione dal Partito radicale" sino alla fine del 2011). Dopo la cessione, la Lista Pannella ha utilizzato direttamente i simboli ricevuti, impiegandoli anche nei depositi dei contrassegni prima delle elezioni politiche del 2018 e prima delle elezioni europee del 2019 e del 2024 (si trattava dell'emblema con la dicitura "Stati Uniti d'Europa").
In ogni caso, come si diceva prima, il progetto c'è, un'idea di simbolo pure; oltre alle persone da coinvolgere, peraltro, ci sarebbe la questione molto delicata della raccolta delle firme a sostegno delle candidature: rimane infatti la necessità di ottenere tra 1500 e 2000 sottoscrizioni di elettori in ogni collegio plurinominale, tanto con le norme in vigore (che esentano solo le liste con due gruppi parlamentari all'inizio della legislatura in corso), quanto con quelle in discussione (che estenderebbero l'esonero anche alle liste con un gruppo solo, purché - con riferimento alla prima applicazione delle norme - quel gruppo esista alla data del 31 dicembre 2025). "Vedremo esattamente quali saranno le norme in vigore nei pressi del voto e le condizioni politiche - spiega Maurizio Turco -. Certo, allo stato attuale le firme dovrebbero essere raccolte, ma lo stesso onere toccherebbe anche a tanti altri soggetti politici. Ci sarà tempo per occuparsi della questione e per predisporre eventuali campagne per raggiungere il risultato necessario; credo in ogni caso che la selezione delle proposte politiche che devono essere rappresentate in Parlamento dovrebbe essere fatta a valle, cioè dai cittadini, non a monte, con meccanismi come la raccolta firme, mentre sarei più favorevole alla prestazione di garanzie economiche per chi si vuole candidare".
Al di là della questione - certo non irrilevante - della raccolta delle firme, già il fatto che ci sia l'intenzione di far tornare sulle schede un simbolo riconoscibile come la rosa nel pugno, per giunta abbinato ai nomi del Partito radicale e della Lista Pannella, è significativo; si vedrà nei prossimi mesi come quell'intenzione potrà tradursi in iniziative e candidature.

mercoledì 24 giugno 2026

Calderisi: 40 anni di passi perduti nelle riforme (e il peso dei simboli)

Che si diceva, circa quarant'anni fa, sulle riforme? A Montecitorio "Iotti Leonilde detta Nilde" il 2 luglio 1987, appena rieletta presidente della Camera all'inizio della X legislatura, così si espresse: "Signori, al Parlamento, sede primaria del potere democratico, espressione diretta della sovranità popolare, devono [...] fare capo il dovere e la responsabilità di guidare lo sviluppo del paese. In questo senso, il suo ruolo deve essere difeso e sviluppato, deve essere accresciuta la capacità del Parlamento di dare risposte efficaci e tempestive ai problemi di oggi e costruire progetti e prospettive per il futuro. Perché questo accada, per superare le inquietudini che circondano l'istituto parlamentare, bisogna avere il coraggio di intraprendere la strada delle riforme istituzionali e regolamentari, superando il ritardo grave che, nonostante le intenzioni, abbiamo registrato nella passata legislatura". 
La "passata legislatura" era quella della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, organo bicamerale presieduto dal liberale Aldo Bozzi: con tutti i suoi limiti, fu il primo tentativo organico di riformare la Costituzione - inclusa la Parte Prima - con una procedura in deroga rispetto all'art. 138 ma col confronto qualificato tra i maggiori partiti, anche se l'inconciliabilità dei loro disegni (specie di alcune posizioni in materia di voto segreto e sulle norme elettorali) aveva affossato la proposta di riforma. Dopo quattro anni la situazione non era però seriamente cambiata (al di là della riforma dei regolamenti parlamentari che aveva reso il voto palese la regola, non più l'eccezione), a giudicare dalla consistenza dell'articolato messaggio alle Camere inviato il 26 giugno 1991 dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga: alla fine del suo testo si sentì di dover sottolineare che quella delle riforme era "una richiesta civile, morale e sociale di governo, di libertà, di ordine, di progresso da parte della gente comune".
Di anni ne sono passati altri 35: si sono varate riforme costituzionali più limitate, ma dagli effetti certo non irrilevanti (da quella del Titolo V sulle Regioni alla riduzione dei parlamentari, passando per molte altre) e un numero consistente di leggi elettorali (incluse quelle relative a comuni e province), ma le revisioni più ampie della Carta non sono andate in porto, naufragate in Parlamento (o nei suoi pressi) o affondate dal corpo elettorale dopo l'approvazione in aula. Si tratta di una storia lunga, più volte illustrata da studiosi - politologi o costituzionalisti (gli scritti del 2015 di Carlo Fusaro sulle riforme e di Francesco Clementi sulle norme elettorali sono due utili riassunti) - e politici. L'ultimo (per ora) a ripercorrere il quarantennio è un testimone privilegiato, osservatore - se si vuole dire così - molto partecipante a varie fasi del periodo analizzato: si tratta di Giuseppe "Peppino" Calderisi, deputato per sei legislature, per il Partito radicale nelle prime tre (VIII, IX e X), per la Lista Pannella-Riformatori - ospitato nel gruppo di Forza Italia - nella XII, eletto nelle liste di Fi nella XIII e in quelle del Popolo della libertà nella XVI (nel 2006 era stato - lo si ricorda dato l'inguaribile interesse per i partiti che ballarono una sola elezione - il primo non eletto in Emilia-Romagna nella lista forzista alla Camera, in rappresentanza dei Riformatori liberali, di cui era coordinatore) e mai lontano dall'analisi della politica, dei suoi meccanismi e delle sue necessità di riforma (dal proprio punto di vista), anche quando non era tra gli eletti. Laureato in ingegneria civile, è stato riconosciuto - con meriti dimostrati sul campo, fin dalla militanza radicale - come uno dei massimi esperti di tecnica referendaria, forma di governo, sistemi elettorali. Di Calderisi Rubbettino ha pubblicato da poco il volume Storia di una riforma mai nata. Quarant'anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni: in quasi 300 pagine il libro accompagna chi legge in un viaggio tra i progetti di riforma, compiuti ma senza gli effetti voluti, compiuti a metà, incompiuti o del tutto abortiti in quattro decenni di politica italiana. 
Il testo è utilissimo e ghiotto per tante categorie di lettori e per chiunque appartenga alla schiera dei #drogatidipolitica, a prescindere dalle proprie idee. Non occorre essere avvezzi al diritto pubblico e costituzionale, perché il libro è scritto in modo assolutamente comprensibile e accessibile anche per chi non pratichi quegli studi (e, considerando che le note non sono a piè di pagina ma a fine capitolo, si sente spesso il bisogno di saltare qua e là per non perdere nessuna informazione potenzialmente utile); chi invece frequenta abitualmente quelle materie, nel libro troverà una marea di dettagli e particolari solo apparentemente minori che, per una storia delle tentate riforme in Italia, è inopportuno tralasciare o dimenticare. Così come è bene non scordare il monito che Augusto Barbera - presidente emerito della Corte costituzionale (con un ruolo non irrilevante nella storia che si racconta, anche solo come ex membro delle bicamerali guidate da Bozzi e De Mita-Iotti o come promotore dei referendum elettorali del 1991, del 1993 e del 1999 - offre nella prefazione al libro: "le analisi di diritto costituzionale hanno bisogno di andare al di là del testo costituzionale (al di là, non contro!) e incrociare la pratica politica e sociale. Da qui l’importanza della storia, dei 'fatti'". Per questo non contano solo - eccome se contano! - alcune regole collocate al di fuori della Costituzione, a partire dalle norme elettorali (che danno veste giuridica ai meccanismi di trasformazione dei voti in seggi) e dei regolamenti delle Camere, ma anche la dialettica tra le forze politiche - nelle sedi istituzionali o "ufficiali" nonché all'esterno di queste - fatta pure di incontri informali, "storie segrete" (così le chiama Barbera, negandone la natura eversiva ma marcandone il rilievo, anche solo per mettere tasselli in più al mosaico), retroscena, interviste, dichiarazioni ed "espressioni di stampo giornalistico - riprendo ancora dal testo introduttivo di Barbera - ma fortemente espressive e che hanno contrassegnato il dibattito politico sulle leggi elettorali e sulle tematiche istituzionali". 
 

La storia dei "passi perduti" 

La tesi di Calderisi appare subito chiara già nell'introduzione: l'idea che si possa cambiare in modo significativo la Costituzione solo con un accordo tra maggioranza e opposizione simile a quello alla base del testo del 1947, "convinzione in astratto condivisibilissima, in concreto rappresenta però un problema". Essendo sempre mancato un vero, reciproco riconoscimento (e della conseguente legittimazione) tra gli schieramenti in campo, il "grande e nobile compromesso" che in condizioni eccezionali aveva portato all'approvazione della Carta di fatto non è replicabile: secondo l'autore, dunque, "affermare che la Costituzione si cambia soltanto insieme, equivale quasi a stabilire che non la si può cambiare", risultando "sempre più agevole mettere insieme le diverse ragioni del No", a prescindere dall'eventuale bontà delle proposte, ma con il rischio di trasformare alla lunga il "patriottismo costituzionale" in "conservatorismo costituzionale". Eppure, secondo Calderisi, "di fronte ai profondi cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici in corso, che stanno determinando una crisi strutturale delle democrazie occidentali, l'Italia non può più permettersi il costo delle mancate riforme". E per capire meglio da dove ripartire, per l'autore è importante ripercorrere quarant'anni di cammino, fatto di passi avanti, mezzi passi, passi incoerenti, passi falsi e soprattutto passi perduti (non sarà un caso - come mi è capitato di ricordare in un saggio pubblicato su Nomos - che lo spazio adiacente all'aula parlamentare, adibito a eventi, abboccamenti tra eletti e dialoghi coi giornalisti, in Italia noto solitamente come "Transatlantico", abbia in realtà come nome originario "Galleria dei passi perduti" e in Spagna lo si chiama salón de los pasos perdidos, anche qui seguendo l'originale francese salle des pas perdus...).
Alcuni "passi perduti" sono anticipati nel prologo, per poi essere analizzati a fondo in seguito: Calderisi colloca un importante punto di svolta mancato negli anni 1991-1994, quando i referendum elettorali avrebbero potuto "cercare di riformare quel sistema politico-istituzionale (in crisi da oltre dieci anni) in direzione di un bipolarismo di tipo europeo", ma gli effetti di "Mani pulite" portarono il Paese a una competizione anomala tra due poli (gli eredi del Pci avrebbero perseguito la "via giudiziaria" senza fare i conti col riformismo; l'area raccolta intorno a Silvio Berlusconi avrebbe scontato il peso del conflitto d'interessi di quest'ultimo), senza possibilità di reciproca legittimazione e senza le condizioni per compiere il passaggio alla "democrazia maggioritaria". A quell'occasione persa ne sarebbero seguite altre, ma le radici erano ben più profonde, legate alla mancata attuazione - già da parte dell'Assemblea costituente - dell'ordine del giorno di Tomaso Perassi (se ne parlò recensendo il libro di Andrea Manzella Elogio dell'assemblea, tuttavia), volto a evitare le degenerazioni del parlamentarismo e a stabilizzare il governo: per Calderisi (e, tra molti, per Barbera) i problemi nascevano dal bicameralismo paritario ("ingombrante" per il suo funzionamento), da un peso ridotto del Governo in materia di indirizzo politico e dal non avere detto chiaramente che di fatto il Presidente del Consiglio avrebbe deciso quando sciogliere le Camere (la materia del potere di scioglimento è delicata: chi legge sarà così cortese da tollerare il rinvio a un altro libro, dedicato a quel tema da chi scrive alla fine del 2024). Il sistema delineato dalla Costituente resse finché si mantenne "la forza unificante dei partiti", ma questa venne meno dopo il dramma del sacrificio di Aldo Moro. Il cammino tracciato dal "decalogo Spadolini" del 1982 e dalla "Bicamerale Bozzi" del 1983-85, seguito dalla "Bicamerale De Mita-Iotti" del 1992-93 (preceduta dalla valanga di Sì al referendum sulla preferenza unica del 1991 e dal citato messaggio sulle riforme di Cossiga, atto da medecine man sui generis pressoché ignorato) non produsse nel breve periodo effetti tangibili, mentre l'idea socialista della "grande riforma" (con l'elezione diretta del capo dello Stato) fu di fatto abbandonata.
L'analisi del volume inizia con la storia dei referendum elettorali previsti nel 1993, ripresentati e rivisti dopo che la Corte costituzionale li aveva bocciati nel 1991. Quello per estendere a tutte le elezioni comunali il maggioritario (concepito nel 1990 dopo la quadrupla fiducia dell'ultimo governo Andreotti per evitare che si introducesse con emendamenti l'elezione diretta dei sindaci; il libro ricorda il ruolo avuto da Mino Martinazzoli, allora capogruppo Dc alla Camera ma favorevole alla riforma) non si tenne, dopo l'approvazione della legge n. 81/1993; la consultazione per rendere (quasi) del tutto maggioritario a collegi uninominali il sistema elettorale del Senato - concepito in origine da Serio Galeotti, bocciato nel 1991, ma ammesso due anni dopo con una soluzione normativa escogitata da Calderisi e Barbera, come già spiegato dall'autore del libro -  si celebrò con altri sette quesiti (incluso quello per abrogare il finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari) e vide il trionfo del Sì. Calderisi coglie l'occasione per interpretare l'esito in modo autentico (il numero di collegi uninominali previsti per legge, fissato nel 1948 in 238, faceva sì che dei 315 seggi definiti a livello costituzionale nel 1963 ne rimanessero 77 per forza da assegnare col proporzionale, ma i promotori non avevano scelto di conservare tale quota del 25% e di mantenerla pure per la Camera) e indica i mezzi individuati dalla Dc in procinto di divenire Ppi - specie dal relatore della nuova legge elettorale, Sergio Mattarella - per salvare il salvabile, ma che avrebbero rappresentato i limiti del Mattarellum: rifiuto del doppio turno sui collegi uninominali (che diede molto peso a partiti come Lega Nord e Rifondazione comunista e attentò alla stabilità), adozione della doppia scheda alla Camera (che conservò spazi e identità ai partiti medi, a danno della stabilità delle coalizioni), possibilità di alleanze diverse tra circoscrizioni (che avrebbe permesso coalizioni "a geometria variabile" e meno nette) e mantenimento dello scorporo dei voti dei candidati vincitori di collegi da quelli delle rispettive liste proporzionali (Calderisi ne spiega l'origine referendaria, ignota ai più, ma nota che ha indebolito i vincitori e reso meno stabilizzante il sistema, almeno fino all'invenzione del trucco delle "liste civetta").
La possibilità di coalizioni "a geometria variabile" fu sfruttata nel 1994 da Silvio Berlusconi, che utilizzò sé stesso come elemento unificante. Il suo risultato alle prime elezioni politiche della seconda fase della Repubblica (non "seconda Repubblica", in mancanza di riforme costituzionali-ordinamentali organiche) fu per Calderisi un "capolavoro politico-istituzionale", perché "riuscì a dare rappresentanza a gran parte degli italiani che ne erano rimasti privi" dopo "Mani pulite", impresse "una 'curvatura' maggioritaria e bipolare allo stesso Mattarellum che [...] non era stato affatto concepito a questo fine" e per giunta evitò che - in nome della stessa geometria variabile possibile tra una circoscrizione e un'altra, che dunque non prevedeva una competizione su scala nazionale - l'Italia si spezzasse in tre (coi collegi uninominali del Nord dominati dalla Lega, quelli del Sud da Alleanza nazionale e da ciò che restava di Dc e Psi e quelli delle "regioni rosse" egemonizzati dal Pds). Le bozze di riforme elaborate dal "comitato di studio" (il primo) guidato da Francesco Speroni, all'insegna del semipresidenzialismo o del premierato, così come l'elezione diretta dei vertici regionali da inserire in Costituzione non ebbero sbocco, a seguito delle bordate di Umberto Bossi, degli effetti del "patto delle vongole" (Buttiglione e D'Alema a Gallipoli) e dell'affossamento della riforma delle pensioni, nonché dell'orientamento del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro contrario allo scioglimento delle Camere (manifestato già a novembre del 1994, anticipando quindi l'intenzione di non ritenere determinante il cambio di sistema elettorale). 
Le dimissioni di Berlusconi, non più sostenuto da Bossi dopo il "ribaltone", e il successivo "patto delle sardine" a Roma tra D'Alema, Buttiglione e lo stesso Bossi, aprirono la strada al governo guidato da Lamberto Dini, sotto il quale si approvò la nuova legge elettorale regionale (il Tatarellum, con l'elezione di un quinto dei consiglieri regionali con liste di coalizione bloccate e il resto con liste provinciali concorrenti: tale coesistenza, per Calderisi, esasperava la competizione più del Mattarellum); in compenso, un altro referendum per applicare pure ai comuni con oltre 15mila abitanti l'elezione diretta del sindaco a turno unico, con la possibilità di una sola lista per ciascun candidato, vide prevalere i "No" di pochissimo. Esaurito il programma predefinito del governo Dini, a dicembre del 1995 Berlusconi, come ricordato da Calderisi, iniziò "a esplorare l'ipotesi di un'intesa tra le maggiori forza politiche" e si rivolse soprattutto al Pds, con l'idea di far nascere un governo per supportare quella fase. In gennaio l'orizzonte si fece più concreto attraverso l'incontro tra tecnici di parte, i politologi Giuliano Urbani (per Forza Italia e, in qualche modo, anche in rappresentanza della Lega) e Domenico Fisichella (per Alleanza nazionale) e i giuristi Cesare Salvi e Franco Bassanini (in rappresentanza di due anime del Pds): ne uscì un testo concordato riservato (uscito più in là sulla rivista Appunti di cultura e di politica) che aveva trovato un equilibrio su una forma di governo quasi "neoparlamentare", con scioglimento automatico delle Camere dopo la sfiducia al governo guidato da un Primo Ministro (di fatto indicato già prima del voto, ma non eletto direttamente e, in caso di sfiducia, non immediatamente ricandidabile) e depotenziamento del Presidente della Repubblica; varie incertezze sul sistema elettorale e sulla forma di governo costituivano punti deboli della "bozza Fisichella" secondo Calderisi - che, a quanto scrissero i giornali, lesse il testo poco dopo che fu terminato - ma l'accordo saltò il 24 gennaio 1996, perché Gianfranco Fini in quel testo non trovò alcuna traccia di elezione diretta del capo dello Stato o del Governo (e il fatto che parte rilevante di quella bozza fosse stata svelata sulle pagine del Giornale di quel giorno, accostata a parole quali "accordo segreto del governissimo", "ammucchiata" e "papocchio" non facilitò le cose).
Fallito il tentativo di Antonio Maccanico di formare un governo, con l'idea d'introdurre l'elezione diretta del capo dello Stato nell'impianto parlamentare classico "secondo il modello definito semipresidenziale dalla dottrina giuridica e politologica" (espressione fumosa e senza riferimenti al modello francese, che invece aveva fatto parte degli accordi e che avrebbe dovuto far parte delle dichiarazioni di Maccanico, ma per il centrodestra sarebbe sparita su indicazione di Scalfaro per non scontentare il Ppi: un vero "giallo della Vetrata"), si tornò al voto e vinse l'Ulivo di Romano Prodi, grazie anche alla "desistenza" con Rifondazione comunista, alla corsa solitaria della Lega Nord, ai primi tentativi di elusione dello scorporo e anche - lo si vedrà dopo - a errori tattici del centrodestra. Prodi ribadì l'urgenza delle riforme, Berlusconi (come Cossiga) avrebbe preferito una costituente elettiva, ma si scelse di nuovo la via della commissione bicamerale, presieduta da Massimo D'Alema (Pds): Calderisi ne fece parte e ricorda bene l'incedere dei lavori (mentre naufragò alla Camera il progetto di legge proposto da Giorgio Rebuffa - colpevolmente sfuggito a chi scrive - per evitare vuoti normativi in materia elettorale e consentire nuovi referendum per eliminare la quota proporzionale). D'Alema preferiva il premierato (ipotesi su cui anche Calderisi lavorò); Berlusconi lo avrebbe accettato solo con l'elezione diretta del Premier, altrimenti avrebbe preferito il semipresidenzialismo (opzione che avrebbe consentito di accettare anche il doppio turno elettorale, molto caro a D'Alema). A dispetto di ogni previsione, prevalse proprio la soluzione francese grazie al repentino sostegno - cui Calderisi non fu estraneo - della Lega Nord (che poco dopo lanciò il progetto dell'elezione del Parlamento della Padania e intanto aveva sparato a zero contro l'ipotesi di legge elettorale con premio di maggioranza che l'avrebbe messa all'angolo); qualche giorno dopo, però, il "patto della crostata" a casa Letta (ammesso che il dolce fosse quello e non un altro, come si legge nello Stomaco della Repubblica di Filippo Ceccarelli) sulla legge elettorale con premio di maggioranza iniziò a cambiare le carte in tavola e, dopo vari colpi di scena, a maggio del 1998 sui frutti della Bicamerale - soprattutto per decisione di Berlusconi, ma anche per Calderisi le ombre erano ben più delle luci - calò il sipario.
Il 1999 per l'autore del libro fu l'anno di un altro grande passo perduto: al referendum che avrebbe abolito la seconda scheda per l'elezione della Camera (per cui i seggi del 25% sarebbero stati assegnati ai "migliori perdenti" nei collegi uninominali) stravinsero i Sì, ma il quorum fu mancato per un soffio (anche perché i residenti all'estero non potevano votare ancora per corrispondenza, ma solo tornando a casa, e le liste elettorali non erano ancora state "ripulite" a dovere, anche solo dai defunti), dunque si perse l'occasione per rafforzare e rilegittimare il bipolarismo (e magari per farlo evolvere con partiti "a vocazione maggioritaria"). Nella XIII legislatura si approvarono comunque varie riforme costituzionali: ll'elezione diretta del presidente della giunta regionale (con la regola del simul stabunt simul cadent), l'introduzione dei principi del giusto processo nell'art. 111, la previsione della Circoscrizione estero (con tutte le contraddizioni che ha portato con sé) e la nota riforma del Titolo V sulle competenze delle Regioni e degli enti locali (approvata a maggioranza assoluta e confermata col referendum, ma rimase per Calderisi una "modifica costituzionale frettolosa e mal concepita" foriera di non pochi problemi, tanto relativi al contenzioso costituzionale, quanto ai desideri di "autonomia differenziata" di varie Regioni). Non mancarono proposte di riforma delle norme elettorali, ma nessuna di queste andò in porto: nel 2001 si votò quindi ancora conl Mattarellum, ma il ritorno della Lega Nord nel centrodestra e la mancata desistenza del Prc con il centrosinistra ridiede a Berlusconi la vittoria (nonostante la ripetizione di errori tattici nel maggioritario, di cui si dirà); l'uso sistematico delle "liste civetta" per eludere lo scorporo alla Camera impedì però l'assegnazione di 11 seggi, visto che Forza Italia aveva ottenuto più scranni che candidati).
Leggendo Calderisi si scopre che una riforma costituzionale (in senso materiale) rilevamte sarebbe potuta iniziare in via convenzionale già l'11 marzo 2001 (ma si trattava, come il sito del QuirinaleRadio Radicale provano, del 21 marzo): l'autore e Marco Taradash, rappresentanti del Polo laico, avevano invitato il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a ritenere sostanzialmente governativo il potere di scioglimento delle Camere in caso di crisi della maggioranza uscita dalle elezioni e il capo dello Stato sarebbe stato disponibile a rinunciare alla prerogativa presidenziale (mentre l'allora segretario generale, Gaetano Gifuni, sarebbe stato contrario). In Parlamento, invece, la revisione costituzionale sulla devoluzione di poteri alle Regioni  conflui presto in un disegno più ampio, comportante una profonda modifica della Parte Seconda della Costituzione (concepita dai "quattro saggi" del centrodestra a Lorenzago di Cadore, anche sulla scorta dei lavori del secondo Comitato di studio voluto da Umberto Bossi, ministro per le riforme): oltre alla devolution, il nuovo disegno di legge presentato dal governo mirava a introdurre la forma di governo del Primo Ministro, a superare il bicameralismo paritario (anche istituendo il Senato federale, anche se non di federazione si trattava) e a rimettere mano all'ordinamento regionale. Calderisi - allora consigliere del presidente del Senato Marcello Pera - riconosce che la scelta del centrodestra di proporre direttamente il disegno di legge, "guardando solo all'esigenza dell'intesa all'interno della maggioranza [...] senza esperire alcun serio tentativo per individuare con l'opposizione [...] alcuni contenuti o almeno il metodo per realizzare la riforma", compromise il cammino della riforma; essa peraltro avrebbe avuto vari difetti (soprattutto relativi al Senato, per il mancato raccordo con le Regioni e il rischio di paralizzare la funzione di governo, e al potere di scioglimento). Rilevante era stato il tentativo bipartisan (con due testi diversi, a prima firma di Giorgio Tonini ed Enrico Morando dei Ds e del forzista Lucio Malan) volto a introdurre il governo del Primo Ministro (col potere di decidere lo scioglimento anche in caso di sfiducia) e lo statuto dell'opposizione: i testi ebbero breve vita propria (confluirono nella discussione sul progetto governativo), ma meritano attenzione, considerando i successivi ritorni sul tema.
Com'è noto, l'ampia riforma costituzionale del centrodestra fu respinta dagli elettori (e per Calderisi fu un errore aver completato il percorso parlamentare troppo presto, perché questo fece cadere il il referendum costituzionale poco dopo le elezioni politiche e fu influenzato dall'esito di queste ultime). Uno degli ultimi atti della XIV legislatura fu invece l'approvazione della nuova legge elettorale, mossa soprattutto dall'avversione di Berlusconi per i collegi uninominali (visti i risultati delle ultime due elezioni politiche), per la doppia scheda alla Camera e per lo scorporo: dopo mesi di stallo, a settembre del 2005 si fece strada la proposta di un sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del capo della forza politica o della coalizione, successivamente nota come Porcellum. Calderisi avrebbe preferito emendare il Mattarellum, ma rivendica di avere cercato coi suoi consigli di rendere meno problematico il nuovo sistema: ottenne che come formula di trasformazione dei voti in seggi si usasse di fatto quella della "legge truffa" del 1953 ("aveva almeno il pregio di essere formulato matematicamente in modo corretto", ma non riuscì a far inserire un tetto massimo al premio o una soglia minima per accedervi, a far aumentare le circoscrizioni per ridurre la lunghezza delle liste, a far aumentare la soglia di sbarramento e a rendere nazionale il premio di maggioranza al Senato (a dispetto delle obiezioni avanzate dal Quirinale, non condivise da Calderisi per vari aspetti sottolineati in nota nel libro). Tutti quei punti sarebbero poi stati censurati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014. In quel momento, però, ci si limitò a prendere atto della vittoria di strettissima misura dell'ultraeterogenea Unione guidata da Prodi alla Camera (in una "notte dei conteggi" sconsigliata ai deboli di cuore, che avrebbe poi fatto sospettare brogli da tutte le parti politiche) e del prevalere del centrodestra al Senato - a causa dei premi regionali - ma con una fragile maggioranza per il centrosinistra apportata dai senatori eletti all'estero.
La XV legislatura fu troppo breve e travagliata perché disegni riformatori potessero compiersi. Calderisi ricorda però la "bozza Violante", volta soprattutto a innovare il bicameralismo (facendo votare la fiducia solo alla Camera e trasformando il Senato in assemblea di rappresentanza di Regioni ed enti locali) e a introdurre i disegni di legge governativi a data certa, meno a introdurre meccanismi per rendere più stabile il Governo (la cosiddetta "razionalizzazione", in questo caso debole), le proposte di Dario Franceschini di adottare il semipresidenzialismo o il governo di Primo Ministro, nonché i tentativi più o meno bipartisan di perseguire una riforma elettorale proporzionale selettiva (il testo proposo da Salvatore Vassallo e Stefano Ceccanti, rivisto da Enzo Bianco in commissione Affari costituzionali alla Camera). La nuova caduta di Prodi in Parlamento - insieme al fallimento del mandato esplorativo a Franco Marini - portò a elezioni anticipate con le stesse norme applicate nel 2006, ma in un contesto assai diverso, in cui la riforma principale pareva avvenuta sul piano dei fatti, con la ristrutturazione del sistema partitico: il sorgere di due forze "a vocazione maggioritaria" (Partito democratico nel centrosinistra, Popolo della libertà nel centrodestra), con l'idea di non presentare più vaste coalizioni eterogenee ma solo alleanze minime, offrì un quadro bipolarizzante e un diverso rendimento della legge elettorale. L'atteggiamento di Berlusconi e Walter Veltroni, tuttavia, oltre che tardivo (gli effetti di un bipartitismo nel 1993-1994 sarebbero stati ben altri), per Calderisi fu poco coraggioso: alleandosi rispettivamente con la Lega Nord (e col Movimento per l'autonomia al Sud) e con l'Italia dei valori di Di Pietro, avrebbero lasciato "a queste due formazioni un rilevante vantaggio politico-elettorale, anche a proprio danno. Infatti, i due junior partner usufruirono della possibilità di differenziarsi dai rispettivi alleati maggiori senza però subire gli effetti della tendenza al 'voto utile'" (e, senza tali alleanze, avrebbero potuto ottenere percentuali più alte del 37,4% del Pdl e del 33,2% del Pd, contando ben di più e facendo funzionare diversamente il sistema).
La XVI legislatura, con la vittoria schiacciante del Pdl, avrebbe potuto portare frutti in materia di riforme (vista pure la scelta del Pd di costituire un "governo ombra" in stile britannico); in realtà si inserì solo lo sbarramento del 4% alle elezioni europee - divenuta subito un incubo per le forze politiche minori e una fucina di alleanze spesso improduttive - e non raggiunsero il quorum i tre referendum elettorali promossi nel 2007 dal comitato guidato dal costituzionalista Giovanni Guzzetta, volti a eliminare le coalizioni (col premio assegnato alla lista più votata) e la possibilità di candidature multiple. Agli esiti scarsi in materia di riforme concorse il rapido inizio del tramonto del modello dei partiti "a vocazione maggioritaria": lo avviò il Pdl, travolto dagli scandali legati al fondatore e dilaniato dagli scontri con il gruppo vicino a Gianfranco Fini. Secondo Calderisi, avere favorito l'elezione di Fini allo scranno più alto di Montecitorio per il Pdl era stato un errore (per il rilevante potere d'indirizzo politico di fatto detenuto dal Presidente della Camera e per l'assenza di sedi di confronto nel nuovo partito); non meno inopportuna sarebbe stata la scelta di Berlusconi, usciti dalla maggioranza i finiani di Futuro e libertà, di reggersi sul sostegno dei "responsabili" (transfughi) invece che chiedere lo scioglimento delle Camere per dare subito al paese un governo più stabile, in grado di affrontare la crisi economico-finanziaria. A novembre del 2011 le pressioni internazionali e le defezioni nel Pdl portarono Berlusconi a dimettersi: il capo dello Stato Giorgio Napolitano non sciolse le Camere, preferendo la strada del governo tecnico affidato al neosenatore a vita Mario Monti (ma per Calderisi sarebbe stato meglio tornare al voto e, in generale, compiere una scelta netta per un governo di Primo Ministro o, in alternativa, per il semipresidenzialismo). La fase finale della legislatura rianimò vari tentativi di approvare revisioni costituzionali parziali - per ridurre i parlamentari, modificare il bicameralismo e stabilizzare il governo - e di modificare la legge elettorale per archiviare il "Parlamento di nominati" (nonché, ci si permette di aggiungere, di regolare finalmente i partiti), ma si centrò solo la costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio (e la Corte bocciò i quesiti referendari a trazione Morrone-Parisi-Palumbo per far rivivere il Mattarellum).
Le elezioni politiche del 2013, dunque, si celebrarono ancora con il Porcellum: oltre al centrodestra guidato da Berlusconi e al centrosinistra a guida di Pierluigi Bersani, concorsero il MoVimento 5 Stelle legato a Beppe Grillo e la coalizione legata al presidente del Consiglio uscente Monti, che - come Dini nel 1996 - fondò una lista col proprio cognome nel simbolo (il patronimico non finì pure sui contrassegni di Udc e Fli alla Camera anche per il timore - instillato proprio da una dichiarazione dell'allora deputato Pdl Calderisi alle agenzie, non condivisa allora dall'autore di questo articolo - che i fregi fossero ritenuti confondibili). Le elezioni non indicarono una coalizione in grado di avere la maggioranza in entrambe le Camere, né di orientare l'elezione di un diverso Presidente della Repubblica: si dovette così cercare una soluzione diversa, con il governo di "larghe intese" guidato da Enrico Letta. Il volume ripercorre gli esiti del gruppo di lavoro dei "saggi" nominati da Napolitano (prima della sua rielezione) e del doppio tentativo - con una commissione di esperti, che stilò un corposo documento finale, e un comitato parlamentare ad hoc, che avrebbe dovuto occuparsi della revisione costituzionale con una procedura in deroga all'art. 138 Cost. - esperito dal governo di Enrico Letta, ma bloccatosi per il venir meno del sostegno di Forza Italia (risvegliata per raccogliere parte dell'esperienza del Pdl, mentre Angelino Alfano col Nuovo centrodestra rinnovò l'appoggio). Il sistema, di fatto impantanato, ricevette una doppia frustata dalla citata sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale - che colpì il premio di maggioranza (nazionale alla Camera e regionale al Senato) e le liste bloccate lunghe, restituendo una legge elettorale proporzionale (con soglie di sbarramento differenziate) con preferenza unica - e dalla sequenza con cui il nuovo segretario del Pd Matteo Renzi strinse con Berlusconi (frattanto dichiarato decaduto da senatore) il "patto del Nazareno" sulle riforme e, un mese dopo, fu proiettato dal suo partito verso Palazzo Chigi per sostituire Letta
Da quella posizione Renzi ottenne prima l'approvazione di una nuova legge elettorale per la sola Camera - il c.d. Italicum, nelle varie versioni assunte nell'iter parlamentare - con la clausola sull'efficacia delle norme dal 1° luglio 2016, che avrebbe di fatto reso impossibile votare prima di allora e prima della riforma costituzionale (nel volume non poco spazio è dedicato agli effetti dell'approvazione al Senato dell'emendamento ex-Sposetti che aveva richiesto il deposito al Viminale, oltre che del contrassegno elettorale, dello statuto ritenuto conforme ai requisiti minimi di "democrazia interna" determinati dal d.l. n. 149/2013, con cui il governo Letta aveva profondamente modificato la disciplina del finanziamento ai partiti) e poi l'approvazione a maggioranza assoluta proprio dell'ampia riforma costituzionale, di cui il libro ripercorre puntualmente la genesi. La strada, tuttavia, era divenuta improvvisamente ripida dopo l'elezione al Quirinale di Sergio Mattarella, ottenuta a dispetto di Forza Italia (che, in ritenuta armonia col "patto del Nazareno", aveva indicato un'altra persona, cioè Giuliano Amato): quel passaggio per Calderisi fu un errore e fu dannoso per le riforme, perché i forzisti cambiarono del tutto atteggiamento e iniziarono a ostacolare il cammino delle proposte in discussione alle Camere (con interventi, emendamenti e algoritmi per produrre questi ultimi); in seguito, anche chi aveva sostenuto governo e riforme fino a quel momento - come Gaetano Quagliariello, che nel volume ha non poco spazio - espose ragioni per non farlo più. Con l'ultrapersonalizzazione del referendum costituzionale da parte di Renzi (che lo fece richiedere ai parlamentari e tra gli elettori, precisando fin dall'inizio che in caso di sconfitta si sarebbe dimesso, anzi, avrebbe lasciato la politica) iniziò il progressivo cammino - riccamente ripercorso nel libro - verso la consultazione del 4 dicembre 2016 (con Calderisi schierato per il Sì), con i contrari alla riforma che si sommarono ai contrari - anche all'interno del Pd - a Renzi e al suo operato, facendo vincere i No. 
Saltata la riforma costituzionale, la nuova sentenza della Corte costituzionale (n. 35/2017) che ritenne illegittimi due elementi rilevanti della non ancora applicata legge elettorale - il ballottaggio e la possibilità per il capolista multieletto di scegliere il collegio d'elezione - rese ancora più magro il bilancio delle riforme della XVII legislatura; emerse comunque la necessità di rimettere mano in fretta alle norme elettorali, vista la disomogeneità di quelle residue, e si arrivò quasi a fine legislatura alla nuova legge (il c.d. Rosatum-bis) col riparto proporzionale prevalente rispetto ai seggi attribuiti in collegi uninominali e con l'impossibilità di voto disgiunto (e, secondo Calderisi, non si rifletté sul "rischio che le forze antisistema, nel loro complesso, avrebbero potuto conquistare la maggioranza assoluta dei seggi e rendere pertanto impossibile anche un governo di larghe (o più ristrette) intese"). L'esito delle elezioni del 2018, di nuovo senza che una maggioranza predeterminata emergesse, è noto; l'avvicendarsi prima del governo "giallo-verde" guidato da Giuseppe Conte, poi dell'esecutivo "giallo-rosso" sempre a guida Conte è altrettanto conosciuto. In quel periodo andarono in porto varie revisioni costituzionali, la più consistente delle quali fu la riduzione dei parlamentari (con l'età dell'elettorato attivo uniformata tra le due Camere), votata a maggioranza assoluta e confermata con referendum a settembre del 2020 dal corpo elettorale. Il resto - nel periodo che va dalle elezioni anticipate del 2022 alla vittoria del No al referendum costituzionale in materia di ordinamento della giustizia - è storia di ieri. 
 

Imparando dai "passi perduti"

Per Calderisi, nel tirare le somme dei quarant'anni ripercorsi, emerge "il fallimento di un'intera classe dirigente che ha sprecato tante occasioni, in particolare nei momenti che avrebbero potuto essere fondativi del nuovo sistema politico-istituzionale". Se manca ancora la "maturità per la democrazia dell'alternanza" invocata da Napolitano circa un decennio fa, per l'autore del libro dipende soprattutto dall'occasione persa tra 1993 e 1994: si costruì non uno schieramento con due alternative mature, ma una contrapposizione tra una sinistra che non aveva fatto "i conti con la propria storia e con il riformismo" e Berlusconi che scontava la zavorra del conflitto di interessi; "sparute componenti liberali e riformatrici" da una parte e dall'altra hanno cercato di "animare il processo riformatore", ma con esiti limitati.
Oltre ai "passi perduti" nel 1993-1994 (quando non si fece la riforma verso la "democrazia maggioritaria", ritoccando in modo coerente Costituzione e sistema elettorale), ci sono quelli del 1996 (quando, durante il "tentativo Maccanico", parve concreto lo spazio per virare verso il semipresidenzialismo) e quelli del 1997-1998, quando fu affossato il frutto della "Bicamerale D'Alema" e subito dopo fallì il referendum elettorale per eliminare la seconda scheda. Per Calderisi "la seconda grande occasione sprecata" si colloca nella XVII legislatura, con il fallimento prima del disegno di Enrico Letta (con riferimento al governo di "grande coalizione" e al progetto riformatore), poi del percorso governativo di Matteo Renzi - specie dopo l'arretramento dell'ondata populista alle elezioni europee del 2014 - e del progetto di riforma da lui voluto.
Si può concordare sulla collocazione dei "passi perduti" (anche se è lecito non concordare in pieno sugli effetti positivi che sarebbero arrivati, soprattutto con l'ultimo dei passi citati), come si possono guardare con attenzione le analisi di Calderisi per individuare "le ragioni costanti dei fallimenti". Da un lato ci sarebbe il mai venuto meno "complesso del tiranno" (per cui fin dall'incubazione della Repubblica si evitò di rafforzare il governo nel rimore che potesse essere troppo forte), che si ripropone quasi a ogni tentativo di riforma costituzionale consistente, mentre a essersi conservati in salute sarebbero soprattutto "i poteri di veto e di interdizione esercitati dai vari gruppi e componenti parlamentari minori" (in un quadro in cui è tutto il panorama politico a scontare una certa debolezza). Per Calderisi è stato anche difficile - se non impossibile - tenere separati senza ripercussioni il piano della maggioranza di governo e quello della discussione sulle riforme (le compagini potevano essere diverse e l'andamento di un tavolo o la variazione dei "commensali" poteva influenzare in modo determinante l'altro). L'autore non manca di rilevare tra le cause anche l'eccesso di ideologismi propagandistici (specie in materia di autonomia) e di tatticismi (piegando l'uso di determinate posizioni a "obiettivi di politica contingente", a volte sbagliando in modo clamoroso le prognosi) e, da ultimo, un eccesso di confidenza da parte dei leader nella loro forza politica.
In un ottica di bilancio, per Calderisi il quadro sulle riforme è "sconfortante": la forma di governo è la stessa del 1948 - al di là dei rafforzamenti dovuti all'acquisito ruolo dei governi nel Consiglio europeo e alle riforme parziali dei regolamenti parlamentari - senza alcuna razionalizzazione del parlamentarismo (l'autore nota che si tratta dell'unico caso in Europa). Da ciò deriva che il Presidente del Consiglio sarebbe "solo un primus inter pares", sprovvisto di sostanziali poteri di scioglimento parlamentare ("fattore decisivo per assicurare la stabilità e l'incisività dell'azione di governo, nonché l'omogeneità e l'unità del suo indirizzo politico"); il bicameralismo paritario (altro unicum europeo) è poi rimasto intatto a dispetto dell'occasione fornita dal "taglio" dei parlamentari e continua a funzionare in modo inefficace (anche il "monocameralismo alternato di fatto", per cui un'assemblea decide e l'altra ratifica senza toccare palla, sarebbe un esempio di malfunzionamento), mentre le Camere stesse continuano a essere svilite dall'abuso dei decreti-legge, dei maxi-emendamenti e della fiducia da parte di Governi di ogni colore (privi, come sono, di strumenti per attuare il proprio indirizzo politico). Anche con il medesimo elettorato attivo non è scongiurato il rischio di risultati elettorali difformi tra i due rami del Parlamento (per le differenze nella sua formazione scritte nella Carta); quanto alla legge elettorale, più volte modificata, anche con le migliori intenzioni (e Calderisi ha evidenziato limiti e difetti di tutte le riforme, anche del Mattarellum che pure sarebbe "la migliore") non basterebbe ad assicurare la stabilità di governo e resta l'anomalia consistente della circoscrizione estero (le procedure attuali non garantiscono personalità e segretezza del voto).
E se Calderisi valuta positivamente l'inserimento del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (valido anche per gli enti territoriali), la riforma del Titolo V sulle competenze regionali per l'autore resta "mal concepita" e produttiva di "gravissime incongruenze e lacune" (solo in parte risolte dalla Corte costituzionale), anche per la mancanza di "una sede parlamentare di raccordo tra Stato e Regioni, i due soggetti titolari della potestà legislativa" (sede che possa anche costituire la ragionevole base per differenziare i gradi di autonomia senza creare squilibri); è invece positivo il giudizio sull'elezione diretta dei Presidenti delle giunte regionali con tanto di clausola simul stabunt simul cadent (introdotta in Costituzione nel 1999), così come viene apprezzato l'analogo meccanismo elettorale che già dal 1993 aveva dato "stabilità e rappresentatività alle istituzioni comunali" (e si condivide in pieno il rilievo di Calderisi per cui il disegno di legge che mira a introdurre a livello nazionale la vittoria al primo turno per il sindaco che raggiunge il 40% al primo turno comprometterebbe il grado di rappresentatività raggiunto, "come se un sindaco possa credibilmente rappresentare un comune avendo il 60% degli elettori contrari").
Non stupisce così la valutazione dell'autore del libro in base alla quale, rispetto a quarant'anni fa o poco meno, "le esigenze di riforma si sono rafforzate". Calderisi sottolinea subito la persistente necessità di "consentire agli elettori di scegliere direttamente chi deve guidare il Governo e la relativa maggioranza", per rendere concreta la responsabilità politica: un intento che mosse già Roberto Ruffilli con la sua proposta - fatta propria dalla Dc di Ciriaco De Mita - di attribuire al cittadino il ruolo di "arbitro ultimo", consentendogli attraverso le norme elettorali di scegliere una lista ma anche una compagine o coalizione di governo, sulla base di accordi pre-elettorali; ciò dovrebbe essere completato da una diversa regolazione del potere di scioglimento parlamentare (da rendere sostanzialmente governativo) e dalla previsione di uno "statuto dell'opposizione". Occorrerebbe però "considerare forma di governo e legge elettorale come parti di un insieme inscindibile, da regolare contestualmente" e lasciare la tentazione di rincorrere un sistema che restituisca una maggioranza chiara e consistente a ogni costo, pure in un sistema politico pluriframmentato: anche per questo, per l'autore è giusto designare prima del voto il potenziale Presidente del Consiglio, ma non eleggerlo formalmente in modo diretto, per conservare margini di flessibillità utili in condizioni di ampia frammentazione altrimenti paralizzante o di emergenze di vario tipo. Calderisi riconosce pure "l'attuale crisi del sistema della V Repubblica francese" e sconsiglia di virare verso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica tipica del sistema presidenziale francese: meglio il "premierato" immaginato dalla Bicamerale D'Alema - e accantonato dopo il voto leghista a favore del semipresidenzialismo - mentre la versione di quella forma di governo proposta dal centrodestra, nella versione sostanzialmente elettiva, per Calderisi sembrerebbe "segnata da forti criticità". 
Per la trasformazione dei voti in seggi, l'autore preferirebbe "una legge elettorale uninominale maggioritaria con ballottaggio tra i primi due candidati al primo turno (eventualmente prevedendo che una quota minoritaria di seggi sia assegnata ai 'migliori perdenti' negli stessi collegi, al fine di evitare esiti elettorali troppo sbilanciati)", affidando agli "elettori di mezzo" (non per forza centristi, ma probabilmente moderati) il compito di "de-radicalizzare" il sistema politico e di indirizzarne via via la conformazione col sorgere di "due grandi formazioni, una liberalconservatrice, l'altra riformista". Pare che l'idea, però, non convinca nessun partito, così la seconda scelta sarebbe un "sistema a base proporzionale con premio di maggioranza": si tratterebbe di una soluzione legittima, pure alla luce della giurisprudenza costituzionale - purché rispetti alcuni punti: il non superamento del 55% dei seggi per chi vince, la previsione di una soglia minima almeno del 40% per assegnare il premio al primo turno, la fissazione di un sistema omogeneo per le due Camere che faccia scattare il premio solo se vince la stessa lista o coalizione in entrambe le assemblee, la previsione di un ballottaggio che garantisca omogeneità e non alteri troppo la proporzionalità - ma per l'autore continuerebbe a "rafforzare i poteri di veto e di coalizione delle formazioni minori", quindi si dovrebbe riequilibrare la situazione rendendo sostanzialmente governativo il potere di scioglimento parlamentare. La prima tesi è interessante, senz'altro più auspicabile della seconda, e aprirebbe a scenari sconosciuti alla Repubblica italiana (e magari a nuove pronunce della Corte costituzionale in contesti molto diversi da quelli visti finora); quanto alla legge in vigore, Calderisi non nasconde i rischi di "pareggio" o comunque di vittoria non netta, non verificatisi nel 2022 a causa di un quadro frammentato in quattro poli, ma possibile di fronte a "una dinamica bipolare in cui non c'è un grande divario di consensi tra le due coalizioni", per giunta disomogenee in politica estera e sulla difesa.
Al di là delle norme che determinano la composizione delle Camere, per Calderisi resta - in modo certamente condivisibile - da ripensare profondamente il sistema bicamerale. Posto che rimane la resistenza del Senato a perdere il suo ruolo di assemblea politica che vota la fiducia al governo, l'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari suggerisce all'autore di creare "una sola Assemblea legislativa nazionale di 600 membri (con sede in entrambi i palazzi di Montecitorio e Madama, e con la riunificazione del personale)", prevedendo nel contempo "una sede parlamentare di raccordo tra Stato e Regioni [...] di 100 membri, composta dai Presidenti delle giunte regionali, da consiglieri regionali e da un numero limitato di sindaci"; l'alternativa - riprendendo una proposta di Barbera ed Enzo Cheli - potrebbe essere "valorizzare il ruolo del Parlamento in seduta comune [...] per accordare e revocare la fiducia al Governo, per l'esame delle leggi di bilancio, del documento di economia e finanza e degli atti di indirizzo" e magari per valutare i decreti-legge da convertire (ma Calderisi non nasconde i problemi legati alla scelta di porre questioni di fiducia e alla perdurante mancanza di un'assemblea di raccordo Stato-Regioni). Per evitare, poi, la mortificazione delle Camere con l'abuso dei decreti-legge, con cui di fatto il Governo cerca di guadagnare terreno, per l'autore non basta costituzionalizzare determinati paletti già normati dalla legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, ma dovrebbe individuarsi uno spazio parlamentare proprio per l'esecutivo, con il disegno di legge "a data certa" regolato in Costituzione che offra una corsia preferenziale per attuare il programma di governo senza comprimere gli spazi per l'opposizione (e restituisca il decreto-legge alla natura originaria di fonte per i "casi straordinari di necessità e urgenza").
Perché le proposte di Calderisi (come pure qualunque altra che si intenda avanzare) siano attuate, tuttavia, occorre che chi è chiamato a esprimersi su di esse (votando in aula o all'eventuale referendum costituzionale) abbia un atteggiamento attento al contenuto e alle implicazioni del testo proposto, senza influenze indebite da parte del "contesto" (senza che il giudizio si trasferisca "dalla proposta ai proponenti", spesso sovrapponibili al governo in carica e a chi lo sostiene), come è sempre più facile che ciò accada in caso di riforme perseguite e approvate a maggioranza; allo stesso tempo, occorre evitare ogni rischio di "feticismo costituzionale" (sono parole di Guzzetta), che si ha ritenendo che il testo della Costituzione approvata nel 1947 sia intoccabile, magari perché lo si ritiene - o, peggio, lo si assume, quasi come un dogma o un postulato - perfetto. Naturalmente ciò non significa che tutte le proposte di cambiamento siano buone o che sia obbligatorio condividere il giudizio sul merito di un progetto di riforma, così come non è giusto che sia considerato "feticista costituzionale" chi si schiera per il No perché avrebbe preferito nel merito una riforma piuttosto diversa da quella in discussione (e magari è poco propenso ad accogliere il principio guareschiano "Beh, meglio che niente!"). Sembra però importante che chiunque accolga il monito con cui Calderisi chiude il suo libro: "per un'Italia più moderna ed efficiente c'è ancora domani". Purché il domani non si collochi nell'anno del mai.
 

Grafica e simboli contano: i casi del 1994, 1996 e 2001 

Come si è già anticipato, Storia di una riforma mai nata è un libro davvero utile, per il viaggio che fa compiere e per i riferimenti che contiene (soprattutto alle fonti puntualmente citate - atti parlamentari inclusi, ma anche articoli e interviste hanno un ruolo rilevante - che chiunque può trovare ed eventualmente approfondire). Il volume, tuttavia, è stato segnalato e recensito in questo sito anche per lo spazio dedicato in vari punti a una questione cruciale per chi frequenta queste pagine: gli effetti della presenza o dell'assenza di determinati contrassegni sulle schede elettorali, in un modello di scheda individuato dalla legge. Il racconto dettagliato di Calderisi, fondato anche sulle esperienze personali, è in grado di spazzare via in un attimo qualunque obiezione che tenti di derubricare le questioni legate alla composizione delle schede elettorali o all'uso dei simboli come di scarsa importanza o comunque minori.
Il racconto inizia ovviamente dal 1994, con tanto di premessa per rendere più chiaro il discorso anche a chi non avesse memoria di come era fatta la scheda. 
Per le elezioni del 1994 Berlusconi fece un utilizzo ingegnoso del
Mattarellum non solo per la realizzazione delle due diverse alleanze politiche (il Polo delle Libertà e il Polo del Buon Governo), ma anche sul piano specifico delle "tecnicalità" elettorali. In particolare, scelse di utilizzare più contrassegni, anziché uno solo, accanto ai nomi dei candidati nei collegi uninominali stampati sulle schede elettorali. In questo modo si curò anche dell'aspetto grafico delle schede di votazione e quindi della loro immediata lettura e comprensione da parte degli elettori, un fattore che può essere decisivo per l'esito delle elezioni [L'aspetto grafico delle schede di votazione riveste molta importanza, a volte può essere decisivo anche più dello stesso sistema elettorale propriamente detto (cioè dell’algoritmo di trasformazione dei voti in seggi).]. 
Candidati e simboli del collegio di Vigonza (ricostruzione)
Infatti, nelle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali della Camera (dove il Mattarellum consentiva l'utilizzo fino a cinque contrassegni) i candidati del centrodestra furono contraddistinti non solo dai contrassegni delle liste collegate (Forza Italia e Lega al Centro-Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale al Centro-Sud), ma anche dai contrassegni di altre formazioni che non avevano presentato liste nel proporzionale come il Ccd (Centro Cristiano-Democratico di Casini e Mastella) e l'Udc (Unione di Centro di Biondi e Costa, i cui candidati si presentarono nelle liste di Forza Italia), e in alcuni collegi del Nord anche il simbolo dei Riformatori radicali [Pannella non volle che candidati radicali fossero presenti nei collegi uninominali delle circoscrizioni dove Forza Italia era coalizzata con Alleanza Nazionale, mentre nel proporzionale, come è noto, presentò la Lista Pannella collegata a propri candidati uninominali.]. 
In questo modo gli elettori di tutte le formazioni che facevano parte dell'alleanza berlusconiana trovarono e votarono il proprio contrassegno nella scheda per l’uninominale. Si trattò di una scelta che risultò in consonanza con una delle caratteristiche di fondo della coalizione di centrodestra, cioè essere costituita da partiti con forte identità politica i cui elettori, pur apprezzando l’alleanza, non sono portati a votare i candidati di altri partiti, a meno che non vi siano indotti attraverso la presenza sulla scheda del contrassegno del proprio partito. Proprio per questa ragione nel 1994 anche gli elettori della Lega Nord votarono a favore dei candidati di Forza Italia nell’uninominale, nonostante la campagna fortemente antiberlusconiana condotta da Bossi, fino all'uso dell'epiteto “Berluskaiser”
La presenza di tutti i contrassegni consentì di fare il pieno dei voti degli elettori di tutti i partiti alleati. Tanto è vero che il centrodestra ottenne 764 mila voti in più nella scheda uninominale rispetto a quella proporzionale (dove non erano presenti le liste delle formazioni minori).

Nel 1996 le cose andarono in tutt'altra maniera, come riconosciuto più avanti dallo stesso Calderisi, evidenziando ancora una volta il peso della grafica e dei simboli (presenti e, soprattutto, assenti): 

[La] vittoria dell’Ulivo dipese anche da un altro fattore decisivo: i gravi errori commessi dal centrodestra proprio sul piano di quelle tecnicalità elettorali che erano state alla base [...] del grande successo di Berlusconi nel 1994, in particolare l'utilizzo dei contrassegni di tutti i partiti della coalizione nella scheda uninominale, fattore essenziale per non disperdere i voti dei potenziali elettori del centrodestra. 
Queste modalità di presentazione delle candidature non vennero ripetute per le elezioni del 1996, nonostante Berlusconi fosse stato consigliato dal sottoscritto, durante numerose riunioni preparatorie ad Arcore, di non cambiare nulla rispetto al 1994. L'unica modifica suggerita, dato che la Lega non era coalizzata con il centrodestra, fu quella di aggiungere un contrassegno autonomista/federalista, con la dicitura "Autonomia e federalismo Sì, Secessione No", in relazione a una campagna politico-mediatica che sarebbe stato necessario condurre in modo mirato nei confronti degli elettori potenziali della Lega. 
Berlusconi inizialmente accolse questi consigli facendo preparare dai suoi grafici appositi contrassegni a questo fine, ma all'ultimo momento aderì alla soluzione proposta da La Russa in una riunione a Milano (alla quale non partecipai) di presentare un contrassegno unico come il centrosinistra di Prodi (ignorando che il centrosinistra era caratterizzato, al contrario del centrodestra, da identità partitiche deboli, i cui elettori si riconoscevano più facilmente nel simbolo della coalizione piuttosto che nei simboli partitici). [Il contrassegno della coalizione di centrodestra che fu utilizzato recava la dicitura "Polo per le Libertà" (leggermente diversa dalla denominazione "Polo delle Libertà" dell'alleanza Forza Italia-Lega Nord del 1994). Il contrassegno fu predisposto all'ultimo momento e non poté essere neppure oggetto di una specifica campagna di comunicazione in quanto il decreto legge sulla "par condicio" vietava del tutto l'utilizzo degli spot televisivi dalla data di convocazione dei comizi elettorali.]
Accadde così che i candidati della Fiamma Tricolore di Pino Rauti ottennero, in media, nei collegi uninominali dove furono presentati, quasi il 5% dei voti, a fronte dell’1% circa ottenuto dalla lista proporzionale. Infatti, molti elettori di An, non trovando il contrassegno di Fini sulla scheda uninominale, votarono “sentimentalmente” quello di Rauti, anche solo per mero errore. Analogamente, altri voti furono perduti dai candidati uninominali del centrodestra per l’assenza, a fianco del loro nome, dei contrassegni degli altri partiti alleati. Nel complesso, la differenza di voti tra scheda proporzionale e scheda uninominale risultò di 745 mila voti. Ovviamente, non è possibile quantificare con precisione il numero di seggi che il centrodestra perse per questo motivo, ma certamente si è trattato di diverse decine di seggi. Basta considerare che la differenza di voti tra uninominale e proporzionale della sola Fiamma Tricolore risultò superiore alla differenza di voti con la quale i candidati dell'Ulivo sconfissero quelli del centrodestra in ben 26 collegi uninominali.
 
Da qui il risultato negativo delle elezioni che avrebbe potuto essere ben diverso, una sorta di "pareggio", dato che la scelta della Lega di correre da sola aveva sostanzialmente precluso la possibilità di vittoria da parte del centrodestra. E da qui, la sera delle elezioni, gli strali telefonici di Berlusconi nei miei confronti («tutta colpa dei tuoi collegi uninominali»), avendo del tutto rimosso di aver effettuato scelte diametralmente opposte rispetto a quelle da me suggerite, che poi erano le stesse del 1994.

E se quanto raccontato da Calderisi finora non bastasse a far convincere chi legge dell'importanza dei simboli sulle schede, sia sufficiente aggiungere che nel 2001, sempre secondo i calcoli di Calderisi, "mentre l'Ulivo ottenne più voti nell'uninominale rispetto al proporzionale, per la Casa delle libertà accadde il contrario, con una differenza negativa tra le due schede di ben 1,5 milioni di voti". Questo perché, esattamente come cinque anni prima, il centrodestra sulla scheda rosa per i collegi uninominali accanto al nome dei suoi candidati aveva scelto di mettere solo il simbolo della coalizione e non quelli delle singole forze politiche. 
Anche in quel caso, dunque, il centrodestra scontò una dispersione di voti notevole (per quanto la Casa delle Libertà si sia aggiudicata 282 dei 475 collegi uninominali, dunque ben più della metà). Ciò accadde, come rilevato puntualmente da Calderisi nella sua analisi, soprattutto con riferimento alle schede sulle quali comparivano candidature legate a "contrassegni caratterizzati da uno scudo crociato (Democrazia Europea di D'Antoni), una fiamma tricolore (di Rauti e non solo) e da simboli leghisti (Liga Veneto e altre leghe locali)". Segno che conoscere bene le regole e imparare dagli errori sarebbe importante per continuare a giocare e magari vincere (o vincere meglio, o vincere con più facilità). 
A questo proposito, ci sarebbe infine da dire dei simboli, destinati alla scheda grigia del proporzionale, nati per non essere votati ma solo per "scaricare" lo scorporo con un collegamento fittizio, ma delle "liste civetta" si è già parlato. Merita solo di essere indicato il nome intero della lista del centrodestra: "Per l'abolizione dello scorporo, per la stabilità di governo. No ai ribaltoni - Movimento per l'abolizione dello scorporo e per il rispetto della sovranità popolare". Non facilissimo da leggere in cerchi di due centimetri di diametro - a meno di fermarsi vicino al manifesto del proporzionale, guardando con attenzione la versione da dieci centimetri - ma quasi trasparente, se così si può dire...