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martedì 12 ottobre 2021

"Sciogliere i movimenti di chiara ispirazione neofascista", con o senza simboli fascisti: qualche riflessione giuridica (e non solo)

I fatti gravissimi di sabato a Roma, con l'assalto alla sede nazionale della Cgil e al pronto soccorso del policlinico Umberto I (e il progettato accesso a sedi istituzionali) ha riportato al centro del dibattito pubblico la discussione sulla necessità e sull'opportunità di sciogliere formazioni politiche "di stampo fascista", attraverso le norme vigenti in Italia. Ora si parla (e non è la prima occasione) di Forza Nuova, in passato di CasaPound Italia e di altre sigle. Più voci hanno chiesto al Governo di procedere - magari in fretta - allo scioglimento di Fn e di altri soggetti politici affini, applicando la XII disposizione finale della Costituzione e le disposizioni (specie l'art. 3) della legge n. 645/1952 ("legge Scelba"). Le richieste sono state formalizzate in mozioni parlamentari, a partire da quelle a prima firma di esponenti del Partito democratico (Simona Malpezzi e Dario Parrini al Senato, Debora Serracchiani ed Emanuele Fiano alla Camera), sostenute pure dal MoVimento 5 Stelle,  Liberi e Uguali e Italia Viva a Montecitorio (a conclusioni simili arriva la mozione 
di Iv e Psi al Senato e le altre presentate sempre a Palazzo Madama da M5S e Leu).
Stavolta la discussione non si incentra direttamente sull'uso di simboli fascisti: nel corso della sua storia, infatti, Forza Nuova non si è mai distinta con simboli o contrassegni elettorali che richiamassero espressamente il fascismo (vale per la coccarda tricolore, per la sigla tricolore a forma di fiamma, per il romboide rosso e bianco con le iniziali e anche per l'attuale rondine; era di certo più evocativo il colore nero, ma di per sé non è etichettabile come "fascista"). Più che di simboli (partitici o elettorali), qui si discute evidentemente di azioni e di condotte; la materia resta però rilevante, poiché le mozioni chiedono che lo scioglimento riguardi, oltre a Forza Nuova, anche "tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista" (così si legge nelle mozioni del Pd), ad alcuni dei quali si imputa anche l'uso di emblemi fascisti nella loro attività o come segni di identificazione politica o (fino a quando questo è stato tollerato) elettorale, ritenendo anzi che proprio quest'uso possa fondare lo scioglimento.

Le disposizioni rilevanti, per chiarire il quadro 

Prima di procedere, è bene mettere fissare alcuni punti, rilevanti per il ragionamento. Com'è noto, la XII disposizione finale della Costituzione (e non transitoria, come si capisce dai lavori della Costituente) sancisce al primo comma che "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"; si è già ricordato su questo sito che quella "riorganizzazione" può avere qualunque forma (partito, associazione, comitato...), ma perché ci sia violazione della disposizione si deve voler riorganizzare quel "disciolto partito fascista", come lo si è conosciuto nella storia, non qualcosa che gli somigli (e neanche, ad esempio, un generico partito autoritario). Coloro che scrissero la Costituzione, tuttavia, non scelsero la forma della "democrazia protetta" o "militante", indicando già nella legge fondamentale - come sarebbe avvenuto, ad esempio, in Germania - quali condizioni consentissero di parlare di "riorganizzazione del partito fascista", a chi toccasse accertare e dichiarare quest'ultima e come reagire a ciò (lo scioglimento o altri provvedimenti) a tutela dei valori e del funzionamento della democrazia: lasciarono che a fare questo fosse il legislatore ordinario. 
Il Parlamento ha agito "a rate", in vari momenti, a partire dalla citata "legge Scelba" nel 1952. Questa stabilì che c'è riorganizzazione del partito fascista quando un'associazione o un movimento persegue "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista" (art. 1); la legge n. 152/1975 ("legge Reale") precisò che per il reato di riorganizzazione basta anche solo "un gruppo di persone non inferiore a cinque". L'art. 3 della "legge Scelba" si occupa dello scioglimento del soggetto collettivo (e della confisca dei beni): il primo comma prevede l'ipotesi "normale", per cui occorre una sentenza penale (anche non definitiva, come avvenne con il Movimento politico Ordine nuovo nel 1973) che accerti la riorganizzazione perché il ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ne ordini lo scioglimento; il secondo comma propone invece un'ipotesi eccezionale per cui, "nei casi straordinari di necessità e di urgenza", il Governo può provvedere allo scioglimento e alla confisca con decreto-legge, anche senza una condanna, se ritenga di essere di fronte al perseguimento collettivo di "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" (il decreto è efficace immediatamente, ma va convertito entro 60 giorni dal Parlamento perché non decada).
Per un'interpretazione più compiuta della "legge Scelba", poi, bisogna tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale in materia, specie della sentenza n. 1/1957 e della sentenza n. 74/1958, relative ai reati di apologia del fascismo e di manifestazioni fasciste, ma applicabili anche alla fattispecie di riorganizzazione del disciolto partito fascista (perché, come si è visto nella definizione dell'ipotesi, l'apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste sono tra i possibili modi per perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista"). Le due pronunce precisarono - e non c'è stata alcuna sentenza di segno diverso in seguito - che quelle norme erano legittime perché punivano (solo) l'apologia "tale da potere ricondurre alla riorganizzazione del partito fascista" (sentenza del 1957) e (solo) le manifestazioni "usuali del disciolto partito che [...] possono determinare il pericolo che si è voluto evitare", che cioè trovino "nel momento e nell'ambiente in cui" sono compiute circostanze che le rendano idonee "a provocare adesioni e consensi e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste" (sentenza del 1958).
Da ultimo, nel 1993 il decreto-legge n. 122/1993, convertito dalla legge n. 205/1993 ("legge Mancino") è rilevante da vari punti di vista. Innanzitutto con l'art. 3 ha introdotto - modificando la "legge Reale" - un ulteriore divieto, bandendo "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Secondariamente, ha previsto - all'art. 7 - che se c'è un processo per violazione del divieto appena citato, il giudice competente possa disporre la sospensione cautelativa del soggetto collettivo (su richiesta del pubblico ministero, anche sollecitato dal Governo) e, qualora si arrivi a una sentenza irrevocabile che abbia accertato che l'attività di quei soggetti collettivi ha favorito la commissione di reati legati alla violenza o alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (inclusa l'agevolazione di attività di associazioni e simili con quei fini), il titolare del Viminale (dopo decisione in tal senso del Consiglio dei ministri) ordina lo scioglimento dell'associazione o comunque del soggetto collettivo. In questo modo, nel 2000, si è arrivati allo scioglimento del Fronte nazionale di Franco Freda; allo stesso tempo, si nota che non è previsto qui lo scioglimento eccezionale con decreto-legge (quindi non si può sciogliere un movimento in condizioni di necessità e urgenza anche ove risulti fomentatore di violenza o discriminazioni, in mancanza di una sentenza).

Cosa non si può fare

Fissata la cornice normativa entro la quale ci si può muovere, si ritorna alla domanda di questi giorni: si può sciogliere Forza Nuova? Occorre innanzitutto tenere a freno l'istinto - comprensibile, dopo le scene inaccettabili viste sabato - di dichiarare a bruciapelo, come a voler premere il pulsante in un quiz per rispondere a una domanda non ancora terminata, che "Forza Nuova e le altre organizzazioni fasciste vanno sciolte", magari aggiungendo "perché lo dice la Costituzione" (anche perché questa risposta, restando in tema di quiz, non sarebbe esatta). Allo stesso modo, va messa da parte la tentazione di seguire il principio "fascista è chi il fascista fa": anche questa è comprensibile, per chiunque sia antifascista, ma il giurista -  costituzionalista, penalista o di altra disciplina -  non può accettare che ci si accontenti di questo ragionamento, specie se in ballo c'è l'uso di strumenti "forti" come lo scioglimento.
Per prima cosa, occorre sgombrare il campo da alcuni equivoci di natura politica. Innanzitutto dev'essere chiaro che la XII disposizione finale della Costituzione e le disposizioni della "legge Scelba", inclusa quella sullo scioglimento (attivabile anche in forma eccezionale dal Governo), valgono esclusivamente per la riorganizzazione del partito fascista: lo dicono con chiarezza i lavori della Costituente, i lavori parlamentari del 1952 e persino il tribunale di Roma nella sentenza che ha riconosciuto la riorganizzazione del partito fascista nell'attività del Movimento politico Ordine nuovo (negando ad esempio l'applicabilità delle disposizioni a Lotta continua o a Potere operaio). Non si tratta, dunque, di norme polivalenti, ma di norme unidirezionali, che non si possono usare per sciogliere movimenti o associazioni di sinistra, anarchiche o, comunque, non fasciste. E questo perché, piaccia o no, la Costituzione ha le sue radici nell'antifascismo, il che ha avuto come logica conseguenza disposizioni "asimmetriche" come quelle viste: questo è e chiunque deve prenderne atto. Si può ovviamente proporre di rimuovere la XII disposizione finale o di integrarla ampliandone l'efficacia a partiti di altra natura (come a quelli che "si propongano l'instaurazione di regimi totalitari di ideologia comunista", secondo la proposta del deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in questa legislatura), in modo poi da regolare l'ipotesi sullo stile della "legge Scelba": per fare questo, però, occorre una legge di revisione costituzionale, con i suoi tempi e le sue ampie maggioranze e, finché il percorso non si compie, occorre essere consapevoli che la manifestazione (o l'eventuale apologia) di certe idee politiche è punibile, quella di altre no. 
Anche la proposta di approvare una mozione (più o meno unitaria) contro tutti i totalitarismi, nessuno escluso, come chiesto da Forza Italia, non può servire per sciogliere soggetti politici che non costituiscano "riorganizzazione del disciolto partito fascista". Bisogna anche aggiungere, in più, che lo strumento dello scioglimento appare adeguato per un'associazione, un movimento o comunque un soggetto che abbia un'organizzazione e soprattutto atti fondativi; è molto più difficile pensare a uno scioglimento con qualche effetto per realtà informali, senza atto costitutivo o magari tenute insieme da strumenti "impalpabili" come una chat o un gruppo sui social network (che ovviamente però si possono limitare o chiudere d'autorità, ma lo scioglimento è un'altra cosa).

Cosa si può fare (ma potrebbe non accadere)

Fatte queste precisazioni, si torna alla domanda: dopo i fatti di sabato, si può allora sciogliere Forza Nuova? Ammesso che esista una risposta giusta, questa potrebbe essere forse: "Dipende", nel senso che occorre compiere valutazioni di natura giuridica e politica.
Il simbolo precedente di Fn
Bisogna dire con chiarezza che, al momento, per Forza Nuova non esiste alcuna sentenza (nemmeno di primo grado) che riconosca con riguardo a questa la riorganizzazione del partito fascista, benché in passato vari episodi siano stati caratterizzati da violenza; si ricorda anzi almeno un procedimento penale (presso il Tribunale di Castrovillari, iniziato nel 2001 e conclusosi nel 2005) che pur avendo riconosciuto Fn come "movimento 
tradizionalista, di matrice cristiana, volto all’affermazione di determinati valori tipicamente conservatori" e avendo rilevato il "forte richiamo ai simboli e motti propri del regime fascista", ha negato che le azioni di Fn censurate fossero "volte ad annullare o menomare la dialettica democratica, ad impedire il confronto politico, ad annientare […] gli avversari". Allo stesso modo, non risulta che ci sia per lo stesso soggetto politico alcuna sentenza penale, men che meno irrevocabile, che abbia accertato come l'attività di Fn abbia favorito la commissione di reati legati alla violenza o alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dunque la fattispecie ex "legge Mancino" non pare applicabile.
Sembra opportuno aggiungere che, sempre fino a questo momento (e stando a ciò che è noto a chi scrive), una sentenza di accertamento della riorganizzazione del partito fascista manca anche con riguardo ad altri soggetti politici, a partire da CasaPound Italia. Non sono mancate in effetti condanne a persone legate a Cpi essenzialmente per il reato di manifestazioni fasciste, ma si tratta di cosa diversa dalla citata riorganizzazione: dunque manca il requisito fondamentale per poter applicare la fattispecie "normale" di scioglimento di quei soggetti collettivi, essendo appunto richiesta una sentenza di accertamento (anche se ancora non irrevocabile)
.
Vale anzi la pena ricordare che ogni procedimento penale volto ad accertare, tra l'altro, la riorganizzazione del disciolto partito fascista si è chiuso o con l'archiviazione o con l'assoluzione per il Movimento fascismo e libertà, costituito nel 1991 da Giorgio Pisanò, che nel nome ospita il riferimento diretto al fascismo e nel simbolo impiega il fascio romano. In effetti la pratica ha dimostrato che un conto è la non illiceità dell'associazione, un altro è l'uso elettorale di quel nome e di quel simbolo: per un parere reso al Viminale nel 1994 dal Consiglio di Stato, in effetti, il riferimento esplicito al Fascismo non era ammissibile in sede elettorale, mentre l'uso del solo fascio, purché disgiunto dalla parola "fascismo", si poteva ammettere visto che la storia del fascio non si limitava al Ventennio ma era ben più risalente. In realtà, con il passare degli anni (e fatta eccezione per un caso assai importante di ammissione alle regionali del 1996 in Sicilia), il metro di giudizio delle commissioni elettorali e dello stesso Consiglio di Stato si è parecchio inasprito, anche in assenza di norme nuove in materia.
Si è avuto prova tangibile di questo soprattutto dopo il "caso Sermide", vale a dire dopo che il movimento Fasci italiani del lavoro nel 2017 era riuscito a conquistare un seggio nel consiglio comunale di Sermide e Felonica (Mn), peraltro dopo aver partecipato indisturbato a varie elezioni locali. Com'è noto - anche a chi segue questo sito - i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la presenza di quella lista con quel contrassegno alle elezioni e (in secondo grado) si è annullato il voto; nel frattempo si era aperto il fronte penale della vicenda, ma tutti gli imputati sono stati assolti tanto dal Tribunale di Mantova, quanto dalla Corte d'appello di Brescia. Va rimarcato che il giudizio si era basato essenzialmente sullo statuto del partito, sui suoi documenti programmatici (che certamente condividevano parte dei profili ideologici del fascismo e dei suoi obiettivi, ma per la Cassazione rileva la condivisione totale e non parziale) e comunque sulle azioni svolte, ritenute in concreto non pericolose, nell'ottica della riorganizzazione di quel partito fascista: per riprendere le parole della sentenza di appello, un conto è "ricostituire il disciolto partito di Mussolini" (cosa non consentita), un conto è "riscattarne, senza evidente finalizzazione, soltanto la memoria" (e questo non è illegittimo).
Insomma, se una sentenza che accerti la riorganizzazione del disciolto partito fascista manca, non si può sciogliere per via ordinaria né Forza Nuova, né altri soggetti politici di quella che altrove è stata chiamata "galassia nera". Naturalmente è facile notare che, se fino a pochi giorni fa per vari gruppi analizzati fin qui non ci sono stati episodi di gravità tale da far scaturire una simile sentenza, il discorso potrebbe cambiare dopo i fatti di sabato a Roma. C'è un'indagine in corso e il procedimento potrebbe concludersi con una sentenza penale che accerti la riorganizzazione con riguardo a Forza Nuova: in quel caso si arriverebbe allo scioglimento "ordinario" (il provvedimento, ovviamente, riguarderebbe solo Fn e altri soggetti collettivi per i quali risultasse dimostrata l'ipotesi di riorganizzazione, non in modo generico tutti i movimenti e le associazioni di una certa area).
Non si può certo escludere, peraltro, che quanto accaduto sabato a Roma - in particolare le violenze, i danneggiamenti, i ferimenti - e ciò che eventualmente le indagini dovessero svelare (o che il Governo dovesse apprendere in base a proprie fonti) porti lo stesso Governo a percorrere la via eccezionale dello scioglimento con decreto-leggecome richiesto nelle mozioni citate all'inizio. Le condizioni giuridiche oggettivamente ci sarebbero (nessun caso precedente che abbia riguardato Forza Nuova o CasaPound può dirsi grave come quelli avvenuti sabato); resterebbe in effetti problematico sciogliere con lo stesso decreto-legge soggetti collettivi che non risultino aver partecipato alla manifestazione di sabato e la cui adesione al fascismo sia ideologica ma non concreta. Perché se diventa concreta o c'è - si perdoni il bisticcio - il rischio concreto che lo diventi allora il fascismo è certamente un crimine; se resta sul piano ideologico il fascismo è un'idea, che si ha tutto il diritto di criticare con nettezza e di combattere politicamente - con piena ragione, a parere di chi scrive - ma non ha varcato la soglia del crimine.
Analizzato il piano giuridico, resta però quello politico, che poi non è davvero distinto da quello giuridico. Come si è detto, l'eventuale scioglimento dei soggetti politici che si ritenga perseguano "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" seguirebbe a un decreto-legge del governo, deliberato da questo e adottato sotto la sua responsabilità. Il che significa che, inevitabilmente, la deliberazione circa l'adozione del decreto si presenta come un atto di enorme valore e peso politico, si sarebbe anzi tentati di chiamarlo "atto politicissimo". Già qui si avverte la delicatezza assoluta della questione, non certo diminuita dal fatto che a presiedere l'esecutivo in carica sia un tecnico di pregio come Mario Draghi. Gran parte dei ministri che compongono il Consiglio, infatti, sono di designazione politica ed è evidente che una deliberazione così importante cui, per manifestare il loro dissenso, non partecipassero i ministri di una determinata forza politica partirebbe già con il piede sbagliato. Anche perché, come si è detto, il decreto-legge di scioglimento dovrebbe poi il percorso stabilito in Costituzione per quella fonte, dunque essere presentato immediatamente alle Camere e convertito in legge entro sessanta giorni per non perdere efficacia fin dall'inizio, cosa che non solo riporterebbe giuridicamente in vita il soggetto sciolto, ma avrebbe effetti politici e istituzionali incalcolabili. Se questo è lo scenario più drammatico tra quelli immaginabili, altri non sarebbero comunque agevoli: si pensi alla conversione del decreto avvenuta con una maggioranza risicatissima, per giunta senza l'appoggio di una o più forze politiche della compagine che ora sostiene l'esecutivo in Parlamento. Se Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si esprimessero chiaramente contro lo scioglimento, potendo contare anche sul sostegno di una parte rilevante del gruppo misto (si pensi soprattutto alla situazione del Senato), semplici conteggi potrebbero sconsigliare l'azione di un decreto simile.
Tirando le somme, se si vuole sciogliere Forza Nuova o altri "movimenti di chiara ispirazione fascista" senza che questo costituisca un problema giuridico e politico, occorre attendere una sentenza che accerti la riorganizzazione del partito fascista, che al momento non c'è. Se invece si ritiene che la situazione sia pericolosa e non ci si possa permettere di aspettare, occorre che il Governo si prenda la responsabilità (politica innanzitutto) di decidere lo scioglimento, confidando che il Parlamento "ratifichi" quella scelta con la conversione in legge e possibilmente non con una maggioranza ristretta, per evitare che la decisione appaia delegittimata (pur restando formalmente legittima) e che il Governo ne risenta. Altre vie non ci sono. Il presidente Draghi, stando alle notizie diffuse nelle ore scorse, avrebbe detto che il Governo valuterà l'ipotesi dello scioglimento: si vedrà quanto tempo occorrerà e cosa deciderà in merito. Nel frattempo, chi prova indignazione (e magari paura) per quanto è accaduto ha il diritto di manifestarlo e, se ritiene di poterlo fare, di impegnarsi per contrastare idee e pratiche che non condivide. Può continuare a farlo, magari con più forza e convinzione di prima, oppure può iniziare a farlo ora se in passato non l'aveva fatto, facendo attenzione a ciò che fa e a ciò che dice e impegnandosi perché le altre persone facciano altrettanto. Il primo passo per non vedere mai più scene vergognose e inaccettabili come quelle di sabato 9 ottobre inizia sempre da lì.

lunedì 2 dicembre 2019

Il caso del fascio, ammesso nel 1996 alle regionali in Sicilia, senza obiezioni

Si è parlato molto, negli ultimi due anni, della vicenda dei Fasci italiani del lavoro, che nel 2017 avevano conquistato un seggio alle elezioni comunali di Sermide e Felonica (dopo aver partecipato con lo stesso simbolo in cui campeggiava un fascio repubblicano a tre elezioni precedenti nello stesso paese, senza ricevere alcuna contestazione): proprio la loro presenza con quel risultato aveva suscitato varie reazioni indignate, un ricorso per far annullare quelle elezioni (esito raggiunto nel 2018 con una sentenza del Consiglio di Stato) e un'indagine per riorganizzazione del partito fascista e apologia del fascismo; in aprile, però, il tribunale di Mantova aveva assolto gli imputati dalle accuse (sebbene la notizia non abbia avuto la stessa risonanza delle puntate precedenti).  
Chi ha una discreta conoscenza delle vicende elettorali aveva immediatamente collegato la questione legata ai Fasci italiani del lavoro a quella che, a partire dal 1992, aveva interessato il Movimento Fascismo e libertà, formazione cui peraltro appartenevano alcuni dei fondatori dei Fasci. Alle elezioni amministrative in varie occasioni il partito fondato nel 1991 da Giorgio Pisanò era riuscito a partecipare, se non con il simbolo originale integrale, almeno con il fascio interamente visibile, sulla scorta del parere che il Consiglio di Stato aveva rilasciato al Viminale nel 1994 (in base al quale, vista l'origine più risalente del fascio repubblicano e il suo significato non univoco, un contrassegno elettorale che avesse contenuto il fascio senza riferimenti alla parola "fascismo" non sarebbe parso illegittimo). 
Con il passare del tempo - ne do conto anche, per quanto riguarda il contesto piemontese, in M'imbuco a Sambuco assieme a Massimo Bosso - anche il metro delle commissioni elettorali locali si è inasprito, adeguandosi a quello del Ministero dell'interno che non ha praticamente mai ammesso simboli con un fascio ben visibile, pur non accompagnato dalla parola "fascismo": anche nel 2006, quando il contrassegno del partito fu ammesso, due "pecette" avevano coperto tanto la parola "fascismo", quanto il fascio di verghe, lasciando in vista solo la scure posta al centro (anche se l'immagine restava in qualche modo riconoscibile). Dopo il "caso Sermide", peraltro, l'aggiunta di un passaggio ad hoc nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature sembra aver sbarrato del tutto la strada alla presenza di simboli che possano anche solo lontanamente evocare tanto il fascismo, quanto il nazismo. 
Eppure sarebbe sbagliato dire che l'ammissione del fascio ha avuto sempre e solo una dimensione puramente locale. Mentre ero impegnato a ricostruire in modo approfondito la vicenda giuridico-elettorale dei Fasci italiani del lavoro (per un saggio giuridico da poco pubblicato su Democrazia e sicurezza), mi è stato fatto notare che nel 1996 si era verificato un episodio di cui quasi non si trova più traccia, ma che sarebbe stato addirittura determinante per parlare di una "legalizzazione" del simbolo di Fascismo e libertà. Incuriosito, mi sono messo in cerca e qualcosa, in effetti, ho trovato. Il 1996 è stato un anno elettoralmente interessante, non solo per le elezioni politiche che si svolsero in quell'anno, ma anche per le regionali siciliane che si svolsero poco più tardi, il 16 giugno. Spulciando la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quella del 15 maggio del 1996, si trovano tutti i simboli ammessi per quella competizione elettorale. Il drogato di politica, innanzitutto, non può che restare ammirato in contemplazione: in quell'occasione i contrassegni ammessi furono ben 119, considerando anche le varianti e le federazioni tra varie sigle. In quella galleria, rigorosamente in bianco e nero, appaiono emblemi notissimi, simboli sconosciuti, altri di rilevanza solo locale e altri ancora familiari solo ai politics addicted del tutto incurabili (compreso il Partito esecutivo nazionale SOS del compianto Armando Piano Del Balzo da Valguarnera Caropepe). 
Sfogliando le pagine "illustrate" di quell'anno, tuttavia, al numero 42 ci si imbatte proprio nel simbolo del Movimento fascismo e libertà: la descrizione ufficiale, presumibilmente fornita dagli stessi depositanti (se n'era occupato il gruppo palermitano di Mfl), recitava "Cerchio nero su carta lucida recante all'interno la scritta circolare 'Fascismo e libertà' con al centro raffigurato un fascio littorio". Era dunque impossibile equivocare tanto la descrizione, quanto la grafica: non solo il nome del partito era riportato integralmente, comprensivo della parola "incriminata", ma in quell'occasione era stato reso con una font ancora più marcata rispetto all'originale, tanto da non poter passare inosservato. Ciò nonostante, il contrassegno fu ammesso, dal momento che figura tra quelli stampati nella GURS
Una piccola postilla nell'elenco degli emblemi accettati, in effetti, potrebbe far pensare che la scelta di ammettere quel simbolo non fosse stata pacifica e unanime, magari proprio per la presenza contemporanea di "Fascismo" e fascio: si precisa, infatti, che l'emblema è stato inserito tra gli ammessi "a seguito della delibera dell'Ufficio centrale per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana", organo costituito presso la Corte d'appello di Palermo. Uno stralcio del provvedimento, datato 12 maggio e riportato nello stesso numero della Gazzetta ufficiale siciliana, dà in effetti conto di un reclamo proposto da certo Lorenzo Valle contro l'esclusione del simbolo, salvo poi riportare anche la decisione di ammettere proprio quel contrassegno, con tanto di descrizione. Purtroppo non è stato conservato l'originale di quell'atto, quindi non se ne può conoscere l'esatto contenuto; il decreto 11 maggio 1996 dell’Assessorato degli enti locali, con cui si era deliberata l'ammissione dei simboli, si era però limitato a dire che il contrassegno del Mfl in prima battuta era stato sì ritenuto inammissibile, ma solo perché non risultava documentata la qualità di segretario regionale del depositante. In mancanza di altre indicazioni, si può presumere che l'Ufficio centrale elettorale presso la Corte d’appello di Palermo si sia pronunciato solo sulla questione della legittimazione a presentare l'emblema, senza che la legittimità dell’uso del nome o del simbolo del fascio fosse stata minimamente messa in dubbio in alcun momento
Ora, non è più accaduto in seguito che il contrassegno contenente nome completo e fascio venisse ammesso. Anche se si tratta di un episodio oggettivamente isolato, però, questo dev'essere conosciuto e deve generare qualche riflessione: il fatto che - in base ai documenti che ancora sono consultabili - non si sia allora messa in discussione la legittimità di quel contrassegno ha fatto dedurre a qualcuno che il suo uso fosse di fatto ormai possibile. Di più, le particolari condizioni in cui ciò era avvenuto potevano far scaturire altri pensieri: è vero che il reclamo del depositante probabilmente verteva solo sulla sua qualità di segretario, quindi non è detto che l'Ufficio elettorale centrale abbia discusso della legittimità del simbolo, ma è anche vero che controdeduzioni in tal senso potrebbero essere state fatte, ad abundantiam, dalla Regione per sostenere la scelta della ricusazione. Ora c'è chi sostiene che il deposito del simbolo presso l'assessorato regionale competente anche a beneficio dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Palermo e il fatto che che lo stesso Ufficio abbia riammesso l’emblema senza eccepire nulla potrebbero davvero avere l'effetto di una "legalizzazione" non limitabile ai confini siciliani. In base allo statuto regionale (art. 23, comma 1), avrebbero dovuto essere istituite le sezioni regionali della Corte di cassazione: quell'istituzione non si è mai compiuta, per cui la Corte d’appello di Palermo, massimo organo giurisdizionale siciliano, ne farebbe sostanzialmente le veci. Ciò servirebbe a sostenere, in sostanza, che l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione "non poteva non sapere" di quel precedente. 
In realtà, nel 2001, quando il Mfl depositò per le elezioni politiche il contrassegno con il fascio e la sola sigla del partito e il Viminale ne chiese la sostituzione, il delegato al deposito effettivamente si oppose e si rivolse all'Ufficio elettorale nazionale, che però confermò l'esclusione. Dalla decisione dell'organo, in effetti, non risulta alcun riferimento al precedente siciliano del 1996, visto che il depositante aveva fatto leva sul parere del Consiglio di Stato del 1994, ma per i giudici la presenza della sigla del partito dimostrava che il collegamento con la parola "fascismo" permaneva. Non è dato sapere cosa avrebbe deciso l'ufficio se avesse avuto davanti un precedente di ammissione non limitato a competizioni puramente locali (queste sono state sempre considerate di scarso valore in sede nazionale), così come non risultano in seguito opposizioni in seguito al deposito di contrassegni contenenti il solo fascio (quindi non si sa come quel collegio si sarebbe potuto pronunciare).
Sta di fatto che oggi, dopo il "caso Sermide", il precedente delle regionali siciliane del 1996 sembra lontanissimo. In un certo senso lo è, ma è esistito, anzi, esiste. Si può non concordare con l'ammissione del contrassegno, così come mettere in luce i limiti di quel caso per l'impossibilità di ricostruire ogni dettaglio per intero; l'unica cosa che non si può fare è ignorarlo o ragionare come se non si fosse verificato. La tentazione di agire così è forte, a maggior ragione per chi è antifascista, in tempi di allarmi contro il neofascismo (etichetta che, peraltro, forse è impropria: studiosi del fascismo - si veda, per esempio, il consistente volume L'identità fascista, scritto da Marco Piraino e Stefano Fiorito nel 2007 e ripubblicato due anni fa - hanno messo in luce come numerose formazioni qualificate o anche autoqualificatesi come neofasciste, a partire dal Msi fino a Forza Nuova e CasaPound, abbiano finito in realtà "col boicottare e abbandonare progressivamente l'ideologia fascista (mai proclamata dai fascisti come ideale di destra, ma al contrario rivoluzionario e totalitario), per sostituirla con battaglie politiche conservatrici e reazionarie"). Eppure, quando si ragiona di "riorganizzazione del partito fascista" e ipotesi affini, bisogna farlo avendo tutti gli elementi in mano, senza ragionare "in buona sostanza" o "per tagliare corto", per rabbia o per paura. Si può capire che lo faccia la persona comune o chi ha un vissuto particolare alle spalle; non può farlo il giurista e nemmeno il drogato di politica, che hanno e devono avere altri strumenti nel loro armamentario, la conoscenza innanzitutto.

venerdì 7 giugno 2019

Stop a Socialisti nazionali? Meglio Censurati (ed eletti) per Fascismo e libertà

Si è dato conto ieri del contenuto della sentenza del tribunale di Mantova sui Fasci italiani del lavoro, precisando che a dispetto dell'assoluzione dalle accuse di ricostituzione del partito fascista e di apologia di fascismo sarebbe stato ben difficile rivedere sulle schede il precedente simbolo con il fascio repubblicano. In sede elettorale, tuttavia, il metro di giudizio sembra essere diventato ancora più severo - soprattutto dopo il "caso Sermide", ma anche prima non scherzava - e la mannaia colpisce ormai anche altri emblemi, diversi dal fascio. Lo dimostra bene la vicenda del contrassegno del Partito socialista nazionale, non ammesso alle elezioni che si sono tenute il 26 maggio a Cellarengo, in provincia di Asti.
Chi pratica da tempo questo sito sa che quel nome - Psn - e quel simbolo, con aquila ad ali spiegate che ghermisce un sole nascente, sono una soluzione di ripiego per il Movimento Fascismo e libertà: lo statuto precisa che essi sono utilizzabili "per soli fini elettorali, qualora le condizioni lo rendessero consigliabile", ogni qual volta dunque non è possibile l'uso del simbolo originario con nome e fascio romano o le varianti che conservano il fascio, da solo o accompagnato alla sigla tricolore maiuscola Mfl o a quella - puntata - del Psn. Proprio nel 2014, il segretario nazionale del Mfl Carlo Gariglio si era candidato come sindaco di Cellarengo, presentando fin dall'inizio il simbolo del Partito socialista nazionale: in effetti cinque anni prima sua moglie, Roberta Fusco, aveva potuto correre regolarmente con il simbolo ufficiale del partito (anche se, con il suo 5,68%, non era entrata in consiglio), ma nel frattempo si erano succedute varie decisioni e sentenze che avevano sostanzialmente sbarrato la strada a simboli contenenti riferimenti anche non espliciti al fascismo o con la presenza del solo fascio, quindi aveva preferito non rischiare. Questo soprattutto perché, nel 2014, ci sarebbe stata solo un'altra lista sulla scheda (ovviamente espressione della comunità locale), quindi partecipare alle elezioni avrebbe automaticamente comportato, alla peggio, l'elezione di tre consiglieri di minoranza: così è stato, dunque la lista denominata "Partito socialista nazionale" ha raccolto l'11,35% (42 voti su 370 validi) e ha ottenuto tre consiglieri, compreso lo stesso candidato sindaco.
Quest'anno si è riprodotta la stessa situazione di due liste e Gariglio si è di nuovo proposto come primo cittadino ed è stato eletto: ha ottenuto 48 voti su 380 (il 12,63%) e ha confermato i tre seggi in consiglio. Il simbolo che è finito sulle schede, però, non era quello votato cinque anni prima, ma un semplice cerchio bianco con la parola Censurati scritta in Times New Roman Bold al centro. Un contrassegno evidentemente di protesta, presentato per segnalare che qualcosa di sgradevole e sgradito era nel frattempo avvenuto. Lo stesso Gariglio, sul suo profilo personale di Facebook, ha raccontato l'accaduto, di cui qui si cercheranno di riprendere i fatti, per inquadrare meglio la vicenda.


I fatti

Come nel 2014, Gariglio aveva preferito depositare già in prima battuta il simbolo, già ammesso cinque anni prima, del Partito socialista nazionale, sperando che non ci fosse bisogno di sostituirlo, ma non volendo compromettere la possibilità di cambiarlo qualora non fosse stato ammesso: probabilmente ricordava il caso delle elezioni comunali di Montelapiano (Ch), in cui una candidata del Mfl si era vista ricusare il simbolo ufficiale del partito e anche quello sostitutivo, con il fascio e la sigla tricolore, ma al nuovo tentativo di sostituire l'emblema si era sentita opporre un netto rifiuto dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Atessa e il Tar Pescara (sent. n. 363/2012) aveva confermato che "con la presentazione del secondo simbolo, la ricorrente ha esaurito la possibilità concessa dalla legge e, pertanto, il terzo simbolo proposto (fascio e scritta PSN) non era comunque più proponibile". Piuttosto che cercare di far valere le ammissioni precedenti dei simboli col fascio (anche privi di altri elementi), era meglio puntare su qualcosa di sicuro.
La sicurezza, tuttavia, non aveva basi solide: lo stesso Gariglio è stato informato telefonicamente da un funzionario che il contrassegno con cui era stato eletto nel 2014 questa volta non era accettabile. Ciò a norma del paragrafo delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature redatte dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, in base al quale tra i compiti della commissione elettorale circondariale c'è la ricusazione dei "contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole 'fascismo', 'nazismo', 'nazionalsocialismo' e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645". 


Il precedente al Consiglio di Stato (rilevante?)

Quelle righe, tra l'altro, erano state aggiunte proprio nell'edizione delle Istruzioni del 2014, "proprio in nostro onore", come ha notato sarcasticamente Gariglio: in nota, infatti, il testo richiamava la sentenza n. 1354/2013 della quarta sezione del Consiglio di Stato, relativa nuovamente al caso della lista Mfl a Montelapiano. Per i giudici di Palazzo Spada (redattore risulta essere Francesco Caringella) il divieto di organizzazione del partito fascista limita il diritto di associarsi in un partito politico (art. 49 Cost.) e di accedere alle cariche elettive (art. 51 Cost.) e fissa "un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata". per cui "impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche" e il precetto non può essere attuato solo sul piano penale, ma occorre che sia esteso "ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista". 
Anche se non è prevista espressamente per legge l'ipotesi di ricusazione di un contrassegno che violi la XII disposizione finale (e nemmeno il relativo potere ricusatorio), per il Consiglio di Stato le disposizioni sull'esame e l'ammissione delle liste si riferiscono "a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale", per cui una commissione elettorale implicitamente può (e deve) escludere dalla competizione "i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico". A sostegno della tesi, i giudici citavano il parere del Consiglio di Stato n. 173/94, per il quale - lo si è ricordato ieri - è impossibile "che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione".
Allora come oggi, Gariglio nutriva molti dubbi su quelle interpretazioni e sul passaggio delle Istruzioni che le riferiva (una "porcata scritta male e pensata peggio"). Innanzitutto notava - correttamente - che né la XII disposizione finale della Costituzione né la "legge Scelba" del 1952 facevano alcun riferimento al nazionalsocialismo (e lo si è detto già quando si è trattato, con ampiezza, il caso del partito Nsab); lamentava poi la mancata inclusione, tra le "ideologie autoritarie", del comunismo, con la conseguente ammissione di partiti comunisti di varia natura ("ad ogni elezione, si moltiplicano i criminali eredi degli assassini bolscevichi"). Se in questo senso potrebbe essere facile dire che falce e martello sono stati utilizzati ben prima che diventassero la bandiera dell'Unione sovietica, si deve ammettere che lo stesso discorso vale per il segno del fascio littorio, segno romano (e prima ancora etrusco) ben prima di essere adottato dalla Repubblica romana di Mazzini e, in seguito, dal fascismo. 
Già qui, insomma, si può vedere che c'è almeno un problema di coerenza interpretativa, non semplice da sanare. Al di là di questo, occorre ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato del 2013 faceva riferimento a simboli ben precisi, contenenti un fascio e parole o sigle altrettanto precise: il simbolo di cui si discuteva in questo caso era diverso, mancando ogni riferimento letterale al fascismo e ogni riproduzione di un fascio, dunque il contenuto della sentenza non era automaticamente applicabile al nuovo emblema. Anzi, il fatto stesso che nel 2014 il simbolo del Partito socialista nazionale fosse stato ammesso anche se sulle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature era stata prevista la ricusazione per i simboli riferiti a ideologie autoritarie, con tanto di citazione della sentenza amministrativa del 2013, poteva far pensare che quel contrassegno avesse passato l'esame in presenza di quelle regole dettate non con legge, ma in via interpretativa ed esecutiva.


Le contestazioni

Come si è detto, a dispetto del "precedente" del 2014, nell'ultima consultazione amministrativa il contrassegno del Partito socialista nazionale non è stato ammesso. A quanto si apprende dal post del segretario e candidato sindaco Carlo Gariglio, sarebbe stata contestata innanzitutto la natura fascista del simbolo dell'aquila; secondariamente, il nome stesso del partito avrebbe rievocato troppo da vicino il nazionalsocialismo, "interdetto" dalle Istruzioni ministeriali; da ultimo, sarebbe stato messo in discussione l'uso del sole nascente in quanto emblema tipico del Partito socialista democratico italiano, dunque impiegato "senza titolo". 
L'ultima contestazione mossa è quella su cui è più facile esprimersi, se non altro per riconoscere che, in effetti, il sole nascente utilizzato nel simbolo del Psn è proprio identico a quello del Psdi: sono stati ritagliate la sigla del partito e la parola "socialdemocrazia", ma per il resto l'emblema è del tutto identico; non è poi vero che il Psdi non esiste più, come sostiene nel suo post Gariglio, perché - pur non presentandosi quasi mai alle elezioni ed essendo assente dalle Camere da molto tempo - il partito è tuttora esistente, guidato da Renato D'Andria e ancora alle elezioni politiche del 2018 ha depositato al Viminale il proprio simbolo, pur non avendo poi presentato candidature e ha diritto a non veder riprodotto il proprio emblema altrove, pur se microscopico e privato di alcuni elementi. Gariglio ha invece ragione quando ricorda che il sole nascente è uno dei simboli del socialismo: se avesse fatto ghermire all'aquila un sole nascente diverso nei colori e nella foggia, ben difficilmente se lo sarebbe visto contestare. 
Sulla questione del nazionalsocialismo, si è già detto (sempre parlando di Nsab) che nessuna norma costituzionale o primaria condanna esplicitamente il riferimento al nazionalsocialismo (men che meno sul piano elettorale), ovviamente quando questo non si traduca in comportamenti che costituiscono reato sotto altri profili (a partire da quelli riferiti all'odio razziale). 
Quanto alla questione dell'aquila, è vero che essa, come il fascio, fa parte dei simboli "usati anche dal fascismo, non esclusivamente fascisti", come scrive Gariglio. Anzi, si può citare per l'ennesima volta il parere del 1994 del Consiglio di Stato, in cui - oltre a dire che l'eventuale giudizio negativo su un partito che adotti un simbolo fascista riguarda solo l'uso elettorale di quell'emblema, "lasciando ad altra sede [...] ogni giudizio sulla questione se quel raggruppamento politico integri o meno gli estremi della ricostituzione del partito fascista" - si ammette il potere evocativo "fascista" del fascio, ma si riconosce che "non si può dire che quel simbolo, in sé e per se, abbia un significato unico ed univoco - e forse si dovrebbe anche distinguere a seconda delle varie elaborazioni grafiche, diversificate dalla forma della scure e dalla sua posizione rispetto alle verghe: solo alcune versioni, infatti possono dirsi tipicamente fasciste". Lo stesso discorso vale per l'aquila, regolarmente ammessa in più consultazioni: da ultimo, per dire, alle politiche del 2018 è stato ammesso il rapace nel simbolo di Rete liberale, non contestato da alcuno. 
Hanno subito un trattamento peggiore, invece, le aquile ad ali spiegate e con lo sguardo rivolto di lato, più simili a quella adottata dalla Repubblica sociale italiana (chiedere al Movimento riscatto nazionale, che sempre nel 2018 ha dovuto sostituire il simbolo togliendo, tra l'altro, l'aquila; qualcosa di simile è accaduto pure nel 2013, con il simbolo di Rsi Nuova Italia). Anche qui, dunque, sarebbe forse bastato rappresentare fin dall'inizio in un'altra foggia l'aquila per evitare gran parte delle contestazioni relative a quell'elemento.
Ovviamente le indicazioni sulle modifiche al nome, al sole e all'aquila si sarebbero potute considerare anche per sostituire l'emblema (anche se l'esperienza insegna che il metro in sede di sostituzione di solito è più rigido, per cui spesso occorre allontanarsi sensibilmente dalla soluzione grafica depositata in un primo tempo, mentre rendere dall'inizio meno marcate certe somiglianze o allusioni può consentire più facilmente di evitare ogni censura). Qualcosa di simile si può ritrovare anche nel post dello stesso Gariglio: alle sue espressioni di insofferenza contro "abusi e sabotaggi" che avrebbe ricevuto più volte dalle prefetture, il funzionario avrebbe risposto di volerlo aiutare e non sabotare, "basterebbe andare a trovarlo ad Asti, modificare il tipo di aquila, cambiare qualcosa nella dicitura e in chissà cos'altro". 


Soluzioni, spiegazioni (poco convincenti) e stratagemmi futuri

Gariglio alla fine ha scelto di non andare nella sede della commissione (per non fare decine di chilometri e farsi prendere... in giro), preferendo inviare un nuovo emblema via mail. Vale a dire il cerchio bianco con la parola "Censurati" (e chissà se l'accento è sulla "u" o sulla "a"...), poi regolarmente ammesso dopo il riesame. Naturalmente Gariglio non ha rinunciato a rinnovare la polemica contro la prefettura, che da parte sua ha risposto attraverso il funzionario Paolo Mastrocola: "Il simbolo presentato da Gariglio è stato escluso in quanto non conforme in base alle ultime sentenze emesse in questi anni su casi analoghi. Si tratta di sentenze successive al 2014 ed è per questo che allora fu accettato e ora no".
Una risposta simile scatena inevitabilmente la curiosità del giurista, che dunque si mette alla ricerca di tutti i "casi analoghi" successivi al 2014. Ed è inevitabile che, nel database delle sentenze e ordinanze amministrative (le uniche che possono essersi occupate del tema, senza peraltro potersi esprimere in alcun modo sulla "legalità" del Mfl o di qualunque altra associazione, spettando questa valutazione alla magistratura penale), si debbano innanzitutto cercare i riferimenti alle pronunce relative al Partito socialista nazionale, per cercare l'analogia più stretta possibile, evitando peraltro riferimenti a casi in cui è stato usato il simbolo che accostava la sigla Psn al fascio (emblema più ricollegabile al fascismo rispetto all'aquila). Ebbene, se si cerca la parola "socialista" tra le pronunce dei giudici amministrativi e si escludono ovviamente le molte sentenze relative al Psi (o all'uso della rosa labour da parte di Pensioni & Lavoro quest'anno), si scopre che - ovviamente salvo errore - le sole sentenze in cui è citato il Psn sono relative a casi in cui è stato impiegato il simbolo con il fascio (come ad esempio relativamente alle elezioni del 2017 a Campofelice di Fitalia, in provincia di Palermo): nessuna sentenza di un Tar o del Consiglio di Stato, dunque, fa riferimento al simbolo presentato nel 2014 e nel 2019.
Altre sentenze relative al partito Nsab (che dunque contengono la parola "socialista" e possono rilevare per il tema trattato qui) non rilevano quasi mai, perché respingono sì i ricorsi, ma lo fanno solo per ragioni di rito, senza valutare i casi nel merito (compreso quello relativo alla giurisdizione sul contenzioso legato alla ricusazione del contrassegno alle politiche del 2018). C'è giusto la sentenza n. 632/2018 della seconda sezione del Tar Piemonte, in cui si dice che sarebbe "paradossale impedire la partecipazione alle competizioni elettorali di formazioni che si ispirano al partito fascista, ma non di formazioni di ispirazione filonazista o simili": si aggiunge che le Istruzioni ministeriali che prevedono anche il divieto di riferimenti al nazionalsocialismo sono conformi ai principi dettati dal Consiglio di Stato "in un'ottica di interpretazione doverosamente evolutiva" e si precisa che non rileva il fatto che in precedenza emblema e liste siano stati ammessi, "stante la legittimità della ragione posta a fondamento della decisione impugnata".
Ma a quali decisioni del Consiglio di Stato ci si riferisce? Il riferimento appena visto è ancora alla sentenza n. 1354/2013 sulle elezioni di Montelapiano, emessa dunque prima del 2014; la stessa pronuncia, peraltro, fa riferimento pure alla sentenza del Tar Brescia n. 105/2018, già incontrata in questo sito. Si tratta, infatti, della sentenza relativa al "caso Sermide", a seguito dell'ammissione della lista Fasci italiani del lavoro, che aveva ottenuto un seggio al consiglio comunale di Sermide e Felonica. Di nuovo, dunque, siamo di fronte a un emblema che appare molto più "fascista" di quanto non possa dirsi per il Partito socialista nazionale. Un'altra sentenza citata (tanto dal Tar Brescia quanto dal Tar Piemonte, sempre nel 2018), ossia la n. 2575/2013 del Consiglio di Stato, relativa all'esclusione del Mfl-Psn dalle elezioni comunali di Tonengo, piccolo centro dell'astigiano, precisa che non rileva il fatto che nello statuto (lo stesso di allora per il partito) non siano enunciati principi antidemocratici, "a fronte del diverso e [...] inequivoco messaggio contenuto nei simboli offerti al voto": più dello statuto (che in teoria non potrebbe essere controllato), dunque, conterebbe il simbolo usato, ma allora togliere il fascio non è servito a nulla?
Sulla base di quest'analisi - che cerca di essere il più possibile completa, anche se non si può escludere l'errore - sembra di poter dire che, a ben guardare, dal 2014 a oggi non ci sono state decisioni dei giudici amministrativi su casi realmente analoghi a quello di Cellarengo che possano far parlare di un reale nuovo orientamento contrario al simbolo con l'aquila e il sole nascente. Qualcosa, in effetti, in questi anni è successo: il clamore mediatico suscitato dal "caso Sermide", infatti, ha suggerito al Ministero dell'interno di rendere molto più visibile il passaggio delle Istruzioni legato alle ideologie autoritarie, dedicandovi un paragrafo apposito, anche se non dice in sostanza nulla in più rispetto a quello che era scritto già nelle edizioni precedenti della guida. Ognuno, sulla base di quanto detto fin qui, valuti in proprio se ciò era sufficiente a far cambiare idea sul simbolo del Partito socialista nazionale.
Il diritto (delle leggi, delle interpretazioni e delle decisioni), come si sa, nasce dal fatto. Ed è sempre nel fatto che sorgono le necessità che, com'è altrettanto noto, possono aguzzare l'ingegno. Non stupisce dunque che, guardando al futuro e a potenziali nuovi fatti e conseguenti decisioni giuridiche, Carlo Gariglio abbia già escogitato uno stratagemma: questo ha le sembianze di un nuovo emblema, semplice come quello di quest'anno, che accorpa le sigle puntate Mlf e addirittura Pnf. Ma è lo stesso contrassegno a premurarsi di illustrarle, spiegando che significano "Mai farsi limitare" e "Per non fermarsi". La soluzione potrà far storcere il naso a qualcuno, ma certamente non si tratta di un simbolo affetto da profili di illegittimità. Chissà che faccia faranno nelle varie commissioni elettorali, quando si troveranno davanti un emblema del genere...

giovedì 6 giugno 2019

Fasci italiani del lavoro: non illeciti, ma neanche elettoralmente legittimi?

Tra i comuni chiamati al voto quest'anno, c'era anche quello mantovano di Sermide e Felonica, finito al centro delle cronache quando, nel 2017, alle prime elezioni del comune frutto di fusione, si era presentata una lista dei Fasci italiani del lavoro ed era riuscita a eleggere in consiglio la candidata sindaca, Fiamma Negrini, dopo che nelle tre consultazioni elettorali precedenti relative al solo comune di Sermide (2002, 2007 e 2012) la stessa lista, con identico emblema e guidata dal padre Claudio Negrini, era stata regolarmente ammessa, anche se non aveva ottenuto nemmeno un seggio (come pure alle comunali di Castelbelforte, Felonica e Pieve di Coriano nel 2004). 
Come sa chi segue questo sito, una sentenza emessa dal Consiglio di Stato a maggio dello scorso anno aveva annullato le elezioni del 2017, ritenendo che la lista dei Fasci non dovesse partecipare alla competizione e che la sua presenza avesse inevitabilmente alterato l'intero evento elettorale (mentre il Tar, mesi prima, si era limitato a dire che la lista non avrebbe dovuto correre e aveva assegnato il seggio conquistato all'altra lista di opposizione). Contemporaneamente al contenzioso amministrativo sulla vicenda elettorale, peraltro, si era aperto il fronte penale della stessa vicenda, con le indagini iniziate a luglio 2018 dalla procura di Mantova, concluse mesi dopo con la richiesta di rinvio a giudizio per nove persone, sette delle quali - compresi Claudio e Fiamma Negrini - avevano chiesto il giudizio abbreviato: nella seconda metà di marzo era arrivata la sentenza di assoluzione da parte del gip (e il non luogo a procedere per le altre due persone coinvolte), ma soltanto ora è possibile ragionare sulle motivazioni depositate a metà aprile dal giudice Gilberto Casari.


Le accuse e i fatti

Le persone sottoposte a processo erano imputate a vario titolo in concorso (e con l'aggravante dell'essere più di cinque persone) dei reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e apologia del fascismo. Va ricordato che, per la legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba"), riorganizzare il disciolto partito fascista significa perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"; fare apologia del fascismo, invece, per la stessa legge significa fare propaganda "per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità" di riorganizzazione del partito fascista.
Le condotte riguardavano, come detto, il partito noto come Movimento Fasci italiani del lavoro, fondato con atto notarile il 25 maggio 2000, il cui simbolo originario - piuttosto simile a quello attuale, ma non proprio uguale - era così descritto nello statuto: "formato da una ruota dentata che rispecchia il simbolo del lavoro, di colore nero, sovrapposta da fascio rosso con a capo una punta di alabarda che rispecchia la Repubblica romana di Giuseppe Mazzini, il tutto in campo bianco racchiuso da un cerchio nero, nel quale, alla sua circonferenza interna, vi è posta la scritta che va da sinistra a destra 'MFL. Fasci italiani del lavoro' mentre alla base del fascio è posta una striscia tricolore a bande verticali riproducente la bandiera italiana che segue l'andamento del cerchio alla sua base al cui interno vi è la sigla M.F.L.".
Vari punti dello statuto - prodotto dal pubblico ministero - sono stati tacciati di apologia di fascismo e di propaganda razzista, considerando anche il riferimento al Manifesto di Verona del 1943, nel quale si legge tra l'altro che "gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". In più, sul piano dei comportamenti, oltre alla denigrazione della democrazia, dei suoi valori e di quelli della Resistenza, sono stati contestati alle persone incriminate l'esaltazione di "esponenti, principi, fatti e metodi propri" del disciolto partito fascista, nonché il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista (in manifestazioni pubbliche e con pubblicazioni cartacee e online), la propaganda del partito (tramite il sito e la pagina Facebook).


Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il gip ha colto subito la cornice normativa e fattuale della vicenda: correttamente ha notato che la XII disposizione finale della Costituzione ("È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") è una norma eccezionale rispetto all'art. 18 (libertà di associazione), all'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e all'art. 49 (diritto di associarsi in partiti): con riguardo a quest'ultima disposizione, il magistrato ha sottolineato che per i costituenti non è importante il fine ultimo della formazione politica, "qualora non penalmente rilevante". La stessa Assemblea costituente, che allora faceva le veci del Parlamento, aveva scritto nella legge n. 1546/1947 ("Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico") che integra l'ipotesi prevista dalla XII disposizione "qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista": ciò, per il giudice, "ammette implicitamente la possibilità di perseguire mediante il metodo democratico" obiettivi che non rientrano nell'orizzonte della costituzione (come, purché non fosse violento, non era illegittimo un partito monarchico, anche se l'art. 139 non ammette la revisione costituzionale sulla forma di governo repubblicana), quindi per loro non era punibile l'uso di mezzi non violenti per fare propaganda del partito fascista. 
Basandosi sia sul dibattito alla Costituente su quella che poi sarebbe diventata la XII disposizione finale (in questo sito se n'è ampiamente parlato nell'articolo sul partito Nsab, nel paragrafo La questione del "disciolto") sia sulla giurisprudenza costituzionale in materia (il giudice cita per esempio le sentenze nn. 1/1957, 74/1958, 15/1973, 254/1974), il giudice sottolinea come il divieto colpisca esclusivamente "forze neofasciste, che contemplino tra i loro obiettivi quelle specifiche finalità antidemocratiche proprie di quella determinata esperienza storica, che si avvalgono del metodo della violenza del movimento fascista e che propugnino i principi di quel partito". Il che significa, come si è già visto in passato, che è proibito soltanto voler ricostruire proprio quel partito fascista, con quegli stessi modi e fini, senza per questo trasformare l'Italia in una democrazia "protetta", da salvaguardare "dalle forze politiche che non ne condividono finalità e metodi, ponendole ai margini o fuori dal sistema democratico". 
Le sentenze già citate, peraltro, hanno escluso che le norme di legge attuative della XII disposizione - dunque la "legge Scelba" - fossero incostituzionali, confermando però che la loro lettura e applicazione doveva essere necessariamente restrittiva, proprio perché a monte c'era una disposizione eccezionale e derogatoria: per questo, secondo il giudice occorre sempre verificare "l'idoneità e l'efficacia dei mezzi posti in essere dal movimento incriminato rispetto al pericolo di ricostituzione del partito fascista". Come dire che, se il movimento non è effettivamente in grado di ricostituire il Pnf (quindi non c'è un pericolo concreto), non si può punire la sola idea. La stessa posizione della Corte costituzionale è stata tenuta dalla Corte di cassazione (in particolare, rileva la sentenza n. 7560/1982, emessa dalla sezione II penale). La stessa lettura decisamente materiale e concreta delle disposizioni incriminatrici è stata seguita dal Gup di Castrovillari nella sentenza del 6 aprile 2005 - citata nella sentenza sui Fasci - pronunciata relativamente alle condotte di vari esponenti di Forza Nuova: occorreva insomma che certi atti ed eventi dimostrassero univocamente la loro "preordinazione alla costituzione di un'organizzazione partitica volta a riaffermare, nel panorama politico-istituzionale odierno, il disciolto partito fascista" e a perseguire in concreto le pratiche antidemocratiche, violente e liberticide.


Il giudizio sul caso

Il gip chiamato a pronunciarsi, in piena adesione alla realtà, riconosce dal principio che il movimento dei Fasci italiani del lavoro è "di ispirazione palesemente e dichiaratamente fascista", come dimostrano il nome utilizzato, il fascio repubblicano "che nel comune cittadino evoca immediatamente Mussolini, e non Mazzini" e l'evocazione del corporativismo "quale opzione politica, economica e sociale preferita" rispetto a quelle marxiste e liberali. Per il giudice, tuttavia, non basta essere di ispirazione fascista per dire che si è ricostituito il disciolto partito fascista e, dunque, essere di fronte a una condotta penalmente rilevante.
Quanto allo statuto, tacciato - come si è visto - in vari punti di essere apologetico del fascismo e funzionale alla ricostituzione del disciolto partito fascista, il giudice nega che possa avere questo valore. Nel negare che la maggior parte degli italiani fossero estranei al fascismo, che questo sia stato "frutto della sola violenza esercitata contro il popolo italiano da una minoranza sopraffattrice" e che il regime sia rimasto in carica solo a seguito della corruzione dello spirito delle persone e della negazione dei diritti, coloro che hanno scritto lo statuto avrebbero dato "un giudizio storico sul peso del consenso popolare in relazione all'ascesa del fascismo e al consolidarsi del regime", tema su cui gli storici non hanno idee concordanti (e sul ruolo del consenso si cita anche l'opera di Renzo De Felice). 
Non sarebbe nemmeno illecito negare l'impossibilità per il fascismo di evolvere "verso l'acquisizione piena e totale della forma democratica, elettiva e pluralista", ritenere l'8 settembre 1943 "un tradimento consumato contro la Nazione", affermare il ruolo determinante del "peso militare delle armate anglo-americane d'invasione" per la fine della successiva Repubblica sociale italiana (non ammettendo che essa si sia conclusa per "una sollevazione popolare e unitaria di massa") o pensare che la "democrazia dei partiti" sia in realtà a sovranità nazionale limitata dalle potenze occupanti, foriera dell'attuale "degrado non più sopportabile della Nazione": si tratterebbe in tutti i casi di giudizi, che di nuovo vedono uno schieramento non compatto degli storici o, per quanto opinabili, sono comunque legittimi (anzi, il giudizio sui partiti ricorderebbe la polemica antipartitocratica degli anni '70, portata avanti da Pannella, Berlinguer e Almirante).
I riferimenti nello statuto originale al programma di San Sepolcro del 1919 (quello dei Fasci di combattimento), al di là del ribadire l'ispirazione fascista del partito, "non appare particolarmente significativo, nemmeno in astratto", sul piano della ricostituzione del partito fascista; il rinvio - nello statuto online - al Manifesto di Verona del 1943 rimanderebbe invece alla concezione corporativa, mentre l'accusa di propaganda razzista sarebbe da escludere per l'indicazione statutaria che esclude "ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando il rispetto di ogni etnia" (così come altri documenti condannano gli attacchi agli immigrati stranieri). Ci sarebbe sì una contraddizione tra un'affermazione contenuta in un volume che raccoglie la dottrina dei fasci, in base alla quale riconoscere in modo incondizionato i diritti a tutti sarebbe "un'ingiustizia concreta", e l'articolo 2 della Costituzione (per il quale i diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti e garantiti), ma lo stesso statuto del partito riconosce il metodo democratico e la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali.
Sulla base di tutto questo, il giudice Casari nega che l'attività compiuta dagli incriminati come Fasci italiani del lavoro "abbia la capacità di mettere concretamente in pericolo l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale", considerando che la stessa Corte di cassazione - sent. n. 1564/1980, della II sezione penale - non aveva ritenuto illegittimi "movimenti che facciano propria non la intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso". In concreto, insomma, né lo statuto - che ha accettato pienamente il metodo democratico - né il "credo" del partito, né l'azione dei suoi aderenti avrebbero potuto mettere in pericolo lo stato democratico (si precisa che non risultano atti violenti, razzisti, xenofobi o "attività politica clandestina, fuori dai canali istituzionali"; non è privo di rilievo anche il bassissimo numero di aderenti al partito e la mancanza di "capacità penetrativa [...] nelle diverse regioni italiane", posto che ancora la Suprema Corte aveva richiesto, nella citata sentenza n. 7560/1982, l'idoneità a riorganizzare il disciolto partito fascista su base nazionale).


Applicare la legge Scelba estensivamente? No, perché...

Un punto particolarmente interessante è il seguito del ragionamento del giudice sull'applicazione della "legge Scelba". Merita di essere ripreso parola per parola per la riflessione che contiene (e che dovrebbe essere letta soprattutto dai non addetti ai lavori, che troppo facilmente rischiano di ragionare "in buona sostanza", senza prendere sul serio le disposizioni esistenti):
Non si tratta di reprimere solo le condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, ma di seguire un'interpretazione rigorosamente restrittiva delle disposizioni della legge Scelba (vista la loro natura di norme eccezionali), in ossequio all'insegnamento della Corte costituzionale e della Cassazione, verificando l'effettiva lesione dell'interesse protetto dalla legge. 
Del resto, si pensi ai risultati paradossali che potrebbe comportare un'interpretazione estensiva dell'art. 1 l. 645/52. 
Per integrare il reato basterebbe che un gruppo, anche se innocuo, di almeno cinque persone (magari tutte con la foto di Mussolini nel portafogli e il busto del Duce in sala da pranzo) fondasse un'associazione per ricordare, con toni altamente elogiativi, la figura e l'opera di Alfredo Rocco, o di Giovanni Gentile, o di Italo Balbo. Non si tratterebbe forse di gruppo che rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti propri del disciolto partito fascista? 
Idem per un'associazione, anche la più scalcinata e inoffensiva, fondata per ricordare, con accenti celebrativi, la marcia su Roma o la conquista dell'Etiopia. Anche in tal caso, seguendo un'interpretazione estensiva, vi sarebbe ricostituzione del disciolto partito fascista, in quanto gruppo che rivolge la sua attività alla esaltazione di un fatto proprio del predetto partito.
Correttamente il giudice ha ravvisato vari profili di somiglianza della vicenda dei Fasci italiani del lavoro con quella del Movimento Fascismo e libertà fondato da Giorgio Pisanò (il simbolo dei Fasci - come ricordato in passato - è praticamente uguale a quello depositato dal Mfl al Viminale per le elezioni europee del 2004, con l'aggiunta della ruota dentata e il nome diverso; in più alcuni aderenti ai Fasci - compreso lo stesso Negrini - avevano militato in precedenza nel soggetto politico di Pisanò, salvo poi decidere di lasciarlo per varare un progetto ritenuto più confacente). Quel soggetto politico e giuridico, sorto nel 1991, è puntualmente finito al centro di indagini e procedimenti legali, nessuno dei quali si è concluso con una qualche condanna: al di là dei richiami al fascismo storico, statuto e programmi erano (e sono) compatibili "con la piena accettazione delle istituzioni di democrazia rappresentativa e con il mantenimento delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti". Proprio come per Fascismo e libertà, dunque, qui il giudice ha escluso che fossero stati integrati i reati di ricostruzione del partito fascista e di apologia di fascismo.


Niente reato, ma anche niente elezioni?

Con la sua sentenza, dunque, il giudice dell'udienza preliminare ha assolto i sette imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato: ora che si conoscono le motivazioni, si può capire perché è arrivata l'assoluzione e, per chi scrive, la scelta è stata assolutamente corretta. Norme eccezionali come quelle che rilevano in questo caso devono essere prese sul serio: pure se non si condivide un'idea politica e la si ritiene pericolosa, non si può solo per questo ritenerla fuorilegge.
Il problema, però, non si esaurisce così facilmente. Perché, già all'indomani della lettura del dispositivo di assoluzione, qualcuno si è subito interrogato sulla possibilità di utilizzare di nuovo in seguito il simbolo che ha scatenato la vicenda giudiziaria amministrativa e penale analizzata fin qui, visto che il gup ha ritenuto penalmente non rilevante un comportamento che per i giudici amministrativi era invece inaccettabile (al punto da arrivare ad annullare la consultazione elettorale del 2017).
Nell'immediato il problema non si è posto e non si porrà: alle elezioni del 26 maggio 2019, il gruppo legato ai Fasci ha utilizzato il contrassegno di Italia agli italiani tanto alle elezioni comunali di Sermide e Felonica, quanto a quelle per la sola municipalità di Sermide. E se alle comunali la lista - con Paola Quaglia come candidata sindaca - ha ottenuto il 7,87%, non sufficiente per ottenere un seggio (secondo Claudio Negrini sarebbe bastata una ventina di voti in più rispetto ai 315 ottenuti), un seggio alla lista è arrivato alle elezioni municipali, nelle quali Italia agli italiani ha ottenuto 527 voti (il 19,23%). Non è proprio la stessa cosa, ma è pur sempre un seggio che in parte restituisce al gruppo una forma di rappresentanza: ciò, tuttavia, avviene con un simbolo diverso rispetto a quello usato due anni fa (e, senza particolari contestazioni, anche nelle tre consultazioni precedenti sermidiane).
Non sarà proprio semplice per Negrini utilizzare di nuovo l'emblema del partito che ha fondato. Si è già ricordato che nel suo parere del 1994 il Consiglio di Stato, pur ammettendo che un partito potesse utilizzare il simbolo del fascio repubblicano romano, se disgiunto dalla parola "fascismo", aveva ritenuto inconcepibile "che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche". Un giudizio evidentemente distinto da quello penale e, come si vede, più severo, pur in assenza di norme esplicitamente dettate per l'ambito elettorale (non è mai entrato in vigore il noto "ddl Fiano" e non possono fungere da norma elettorale primaria le Istruzioni ministeriali): probabilmente, più che tutelare il diritto a candidarsi con la formazione preferita, si è preferito proteggere il meccanismo elettorale stesso da elementi che, anche solo sulla carta, potrebbero turbarlo
Si può comprendere questo scopo e al limite anche condividerlo, ma giuridicamente non può non avvertirsi la mancanza di disposizioni chiare che perseguano quello scopo e che, eventualmente, possano essere sottoposte alla Corte costituzionale per verificarne la legittimità. Un controllo che potrebbe essere condotto sulla base della lettura "materiale" che si è sempre data - almeno in chiave penalistica - della XII disposizione finale e delle sue disposizioni attuative o che, al contrario, potrebbe ritenere opportuno dare una diversa interpretazione di quel testo, più lontana dalle intenzioni dei costituenti: la Consulta ha l'autorità e l'autorevolezza per farlo, ma fino a quando non lo farà i dubbi sulla correttezza di letture restrittive rimarranno tutti. Al momento, chi ha fondato i Fasci italiani del lavoro e chi vi ha militato si è visto riconoscere che quel partito non poteva comportare ricostituzione del partito fascista o apologia di fascismo, ma paradossalmente non può partecipare alle elezioni, forse proprio per evitare che quei reati possano arrivare a compiersi (come se l'ordinamento, in versione un po' paternalista, dicesse "non lo faccio per me, lo faccio per te, perché tu non ti metta nei guai"). C'è qualcosa che non va in questo discorso: anche chi non condivide le idee di quel partito non può non comprenderlo.