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sabato 4 aprile 2026

Riunire la Dc? Scintille di una nuova disputa sullo scudo crociato

Chi, per un motivo o per l'altro, sentisse l'inspiegabile bisogno di non restare per troppo tempo senza notizie sulla Democrazia cristiana, sui tentativi di riportarla in vita e sulle dispute sulla titolarità del partito o sull'uso del nome e del simbolo non rischierebbe davvero di rimanere a bocca asciutta. In queste settimane si sta consumando l'ennesima lite, che si sviluppa a colpi di comunicati stampa e post sui social network e offre a chi segue le vicissitudini dello scudo crociato una nuova puntata di uno scontro che non pare fuori luogo chiamare infinito (visto anche il postulato dell'eternità dei democristiani).
Tutto è iniziato, verosimilmente, con la diffusione di un comunicato stampa, diffuso il 24 febbraio scorso da Fratelli d'Italia e ripreso da alcuni media (incluso La Voce del Patriota diretto da Ulderico De Laurentiis). 
Oggi presso la sede nazionale di via della Scrofa a Roma il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha incontrato gli esponenti storici della Democrazia cristiana: il presidente della "Dc con Rotondi" On. Gianfranco Rotondi, il segretario nazionale della Dc storica Nino Luciani, il vice segretario nazionale Raffaele Cerenza, il segretario amministrativo Carlo Leonetti. Nel corso dell'incontro è stato ribadito il riconoscimento della storia del movimento oltre che il comune cammino a sostegno di Giorgia Meloni. La riunione è stata programmata in questi giorni per ribadire l'impegno e organizzare iniziative a sostegno del "sì" nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia, ritenuta oggi più che mai determinante per garantire la governabilità dell'Italia.
Se qualcuno non dev'essersi particolarmente stupito nell'apprendere della visita alla sede di Fratelli d'Italia di Gianfranco Rotondi, presidente della Dc con Rotondi ma anche deputato eletto in un collegio uninominale vinto dal centrodestra e membro del gruppo parlamentare di Fdi, non altrettanto dev'essere avvenuto nell'apprendere che della delegazione facevano parte anche Nino Luciani, Raffaele Cerenza e Carlo Leonetti: il primo ritiene di agire dal 2020 quale segretario politico della Dc, lo stesso partito che avrebbe contribuito a riattivare come primo firmatario - nel 2016 - della richiesta del 10% dei soci "autoconfermati" nel 2012 di riconvocare l'assemblea degli iscritti; Cerenza, a lungo impegnato all'interno di una delle associazione degli iscritti alla Dc del 1993 per ricostruirne le vicende (giuridiche e patrimoniali), è attualmente indicato come vicesegretario del partito guidato da Luciani (dopo essere stato a lungo segretario amministrativo del progetto di riattivazione guidato da Franco De Simoni), mentre Leonetti si qualifica come segretario amministrativo dello stesso partito (in particolare risulta legale rappresentante dal 2023, legato allo stesso codice fiscale degli anni '90, anche per l'Agenzia delle entrate). Da alcuni mesi, incidentalmente, la Dc-Luciani utilizza con una certa frequenza un emblema diverso dal solito, che contiene la denominazione "Democrazia cristiana storica" e affianca lo scudo crociato a bordo superiore leggermente arcuato al volto di Alcide De Gasperi.
In ogni caso, nemmeno un mese dopo l'incontro con Donzelli, il 13 marzo, Luciani ha diffuso via e-mail un testo, denominato "Comunicato congiunto DC storica e On. G. Rotondi", il cui contenuto non poteva passare inosservato: 
In vista delle elezioni politiche del 2027, la DC, storicamente e giuridicamente continua con quella del 1994, e l'on. G. Rotondi: 1) appellano a tutte le "DC", alle Associazioni e Partiti di ispirazione cristiana, in special modo agli INTELLETTUALI CATTOLICI (non solo cattolici) a dare vita ad una LISTA ELETTORALE per la costituzione di un unico Gruppo Parlamentare con nome "Democrazia Cristiana", in Camera e Senato; 2) Convocano a Roma per il 18 aprile 2016, al Teatro Golden, Roma, via Taranto 36 (Porta S. Giovanni), a 80 anni dalla fondazione della DC.  
Il testo, dunque, faceva pensare all'avvio di un percorso comune tra il partito di Rotondi (che rivendica puntualmente la sua natura democristiana mai nascosta e la sua permanenza in Parlamento negli ultimi 25 anni, anche sotto il nome della Dc) e uno dei molti tentativi di riattivare il partito democristiano (l'unico riuscito secondo Luciani, non corretto e sbagliato secondo chi non era d'accordo con quella via di "risveglio"). A un futuro appuntamento al teatro Golden di Roma il 18 aprile - nel giorno in cui la Democrazia cristiana storica vinse le elezioni politiche del 1948 - peraltro, Luciani aveva già fatto cenno in una sua precedente e-mail del 25 gennaio, quando - riprendendo sue riflessioni precedenti - aveva auspicato per le elezioni politiche del 2027 la presentazione di una lista della Dc (con nome e simbolo originali), per proporre un "programma di libertà e di giustizia sociale, ispirato ai principii cristiani" (citando l'atto costitutivo originario del partito di De Gasperi) e guardando al modello tedesco (nel quale "Cdu e Csu convergono a fare un unico Gruppo Parlamentare nel Bundestag": per Luciani "l'unico modo di unificare in via breve le molte 'dc' create (sia pur legittimamente nulle) dopo lo scioglimento del 1994" sarebbe "creare un'unica lista elettorale per tutti i partiti aderenti, ma con l'impegno di costituire un solo gruppo parlamentare Dc in Camera e Senato" e il cammino verso questo obiettivo doveva appunto iniziare con un'adunata al Golden il 18 aprile.
Il referendum costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale del 22 e 23 marzo si è poi tenuto (e la posizione favorevole alla riforma, tenuta anche da Rotondi e da Fdi, non è risultata prevalente), ma subito dopo era già programmato da settimane un evento organizzato dalla Dc con Rotondi: il 27 e 28 marzo (i giorni delle elezioni del 1994, le prime senza il nome della Dc sulla scheda, essendo mutato il nome in Ppi e a fronte delle scissioni intervenute), ad Avellino, si è tenuta l'assemblea "degli esterni" - chiaramente ispirata a quella convocata nel 1981 dall'allora segretario Flaminio Piccoli, che oltre quindici anni dopo avrebbe provato a riattivare la Dc frattanto travolta - sul tema Cattolicesimo politico, abbiamo ancora qualcosa da dire? All'evento si sono registrati interventi di rilievo: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario (ed ex segretario Cisl) Luigi Sbarra, l'ex ministro Mario Landolfi, campioni di democristianità mai dismessa come Bruno Tabacci (ancora in Parlamento) e Vincenzo Scotti, ex parlamentari come Erminia Mazzoni (Ccd-Udc-Pdl, poi Ncd) e Vito Bonsignore e ancora parlamentari come Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Luciano Ciocchetti (nato nella Dc, passato al Ccd e all'Udc, poi divenuto forzista e fittiano e, da lì, confluito in Fratelli d'Italia). Soprattutto, però, si sono ricordate pietre miliari della storia democristiana, a partire dall'appena scomparso Paolo Cirino Pomicino, ma la citazione più significativa per chi passa da queste parti viene da Arnaldo Forlani: "Se proverete a riunire i democristiani, al massimo scoprirete perché si sono divisi". 
La frase è sembrata profetica: il giorno dopo, il 29 marzo, Emilio Cugliari - che si qualifica come presidente della Dc e si ritiene legittimato all'interno del percorso iniziato dall'autoconvocazione del 2016, ritenendo però illegittimo tanto il percorso che ha portato alla segreteria di Gianpiero Samorì (facente funzione dopo le dimissioni di Totò Cuffaro), quanto l'elezione alla segreteria di Nino Luciani - ha fatto diffondere un comunicato con cui ha voluto smentire tanto ogni legame tra l'iniziativa di Rotondi quanto la riconducibilità alla "sua" Dc (da egli, ovviamente, ritenuta la sola legittimata) del percorso comune iniziato dalla Dc-Rotondi e dalla Dc-Luciani con Fdi. Ecco di seguito il testo che riunisce due comunicazioni affini, fatte circolare in rete (anche sul sito www.democraziacristiana.io, riconducibile alla Dc-Cugliari) e a vari siti d'informazione:

Numerose sentenze della Corte di Cassazione (n. 25999/2010, n. 805/2017, n. 18746/2019), unitamente alla decisione del Tribunale di Roma (n. 2847/2025), hanno stabilito in modo inequivocabile che la Democrazia Cristiana non è mai stata sciolta e che nessun altro partito, gruppo o singolo soggetto può rivendicarne la continuità giuridica, né l'uso del nome o del simbolo. Nel medesimo solco giurisprudenziale, tutti i ricorsi avanzati da soggetti che pretendevano di rappresentare la Democrazia Cristiana sono stati respinti con condanna alle spese, confermando la piena legittimità dell’attuale assetto del partito. 

Non siamo di fronte a una semplice imprecisione lessicale, ma a una distorsione sostanziale della realtà storica e giuridica della Democrazia Cristiana. L’affermazione dell’onorevole Giovanni Donzelli, secondo cui il prossimo 18 aprile Fratelli d'Italia "riunirà le varie anime della Democrazia Cristiana", è, senza ambiguità, un falso storico e un errore politico di fondo. Abbiamo poi appreso da un recente servizio del TG2 che il signor Rotondi è tornato a parlare della Democrazia Cristiana. Non appartiene alla Democrazia Cristiana e non può parlare né per nome né per titolo del partito. Ogni sua dichiarazione in tal senso è priva di qualsiasi legittimazione. Anche in questo caso si tratta di una rappresentazione non corrispondente alla realtà giuridica. Per tale ragione sarà formalmente richiesta alla testata una rettifica, al fine di ristabilire la verità dei fatti.

La verità giuridica e politica: La Democrazia Cristiana non è un contenitore disperso, né una galassia di sigle. È un soggetto politico unico, la cui continuità è stata più volte confermata in sede giudiziaria. I tribunali italiani hanno chiarito, con sentenze definitive, che non esistono "più Democrazie Cristiane": esiste una sola realtà legittima, che ha mantenuto identità, simbolo e continuità organizzativa. A guidarla è oggi il presidente Emilio Cugliari, sotto la cui direzione il partito continua a operare regolarmente su tutto il territorio nazionale, con attività politica concreta e una presenza organizzata, anche attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione. 
L’equivoco delle "anime": Parlare di "varie anime" della Democrazia Cristiana significa accettare una narrazione fuorviante. La DC ha una sola anima: quella dei suoi militanti, iscritti e dirigenti che ne custodiscono la tradizione e ne portano avanti l’azione politica. Le molteplici iniziative nate negli anni da ex aderenti o gruppi che si richiamano nominalmente alla DC non hanno alcuna legittimazione giuridica né continuità politica riconosciuta. Si tratta, nei fatti, di tentativi reiterati e sistematicamente respinti nelle aule di tribunale. Il risultato è un insieme di strutture prive di sostanza, meri simulacri che non possono essere confusi con il partito reale. 
Un errore politico grave: Che un partito di governo cada in una simile rappresentazione non è un dettaglio marginale. È un errore che incide sulla credibilità delle istituzioni e sulla qualità del dibattito pubblico. Attribuire a forze esterne la capacità di “riunire” ciò che non è mai stato diviso significa non solo ignorare la realtà giuridica, ma anche svilire il ruolo della politica stessa, riducendola a operazione comunicativa scollegata dai fatti. La Democrazia Cristiana non è disponibile a essere oggetto di narrazioni improprie o strumentali. Non è un’eredità da redistribuire né un marchio da evocare: è un soggetto vivo, organizzato, operativo. 
Una responsabilità verso il Paese: I veri democratici cristiani non possono accettare che si diffondano rappresentazioni errate che rischiano di confondere cittadini ed elettori. La chiarezza, in politica, è un dovere. Per questo è necessario ristabilire la verità: la Democrazia Cristiana è una sola, continua a esistere e agire, ed è riconosciuta come tale nei luoghi dove conta davvero - nelle istituzioni e nei tribunali. Ogni altra ricostruzione non è solo inesatta: è, semplicemente, infondata.

Poco importa che le sentenze di Cassazione citate da Cugliari - peraltro in modo non sempre preciso - non si riferiscano formalmente a una Dc guidata da lui e che quella del tribunale di Roma del 2025, pur vedendo effettivamente la Dc-Luciani soccombere contro Cugliari, non dica in concreto - né, verosimilmente, potrebbe farlo - che questi sia il solo legittimato a guidare la Democrazia cristiana. Rileva piuttosto che la disputa in nome della rappresentanza dello scudo crociato riesca incredibilmente ad autorigenerarsi ogni volta, a partire da un qualunque episodio, anche apparentemente minore (non vissuto come tale, evidentemente, da qualcuno). Lo stesso Cugliari, per dire, sempre sul sito della "sua" Dc il 2 aprile ha scritto un articolo - Rete 4 e gli "zombi" cattocomunisti - in cui si lamentava della partecipazione di Pierferdinando Casini alla trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate (in cui si è parlato, tra l'altro, di un'altra reunion democristiana, organizzata da Dario Franceschini al Salone delle Colonne dell'Eur il 29 marzo per ricordare i cinquant'anni dal congresso Dc che rielesse segretario Benigno Zaccagnini alla segreteria): "Giornali e televisioni - ha scritto Cugliari - hanno paura di invitare chi con tanta fatica, sta organizzando il nuovo corso della Democrazia Cristiana [...]. Però invitano i disertori della Democrazia Cristiana che nel momento di difficoltà del Partito anziché lottare e resistere all’onda d’urto giudiziario hanno scelto di fuggire e abbandonare la Democrazia Cristiana e gli associati, non esitando un attimo a cercarsi un nuovo posticino al sole tradendo chi aveva dato loro lustro e beneficio in passato ed ancora oggi ne usufruiscono indegnamente". Cugliari si ribadisce "pronto per un eventuale contraddittorio senza se e senza ma, in qualunque sede e con chiunque", peraltro senza avere alcuna pretesa patrimoniale nei confronti di chi sostiene che "la Democrazia cristiana è morta".
Nel frattempo, Rotondi ha fatto sapere che l'assemblea "degli esterni" verrà ripetuta anche in altre città, inclusa Roma. Data dell'incontro romano, il 18 aprile, sempre nell'anniversario della vittoria democristiana del 1948. Non è stato precisato il luogo, ma non si può escludere che quell'evento venga fatto coincidere con "l'adunata" presso il teatro Golden annunciata da tempo da Nino Luciani. E, c'è da giurarci (non da augurarselo, per carità), le dispute riprenderanno.

venerdì 28 febbraio 2025

Dc, il tribunale di Roma nega a Luciani l'esclusiva di nome e simbolo

Lungi dall'essersi esaurite, le vicende giuridiche relative ai tentativi di risvegliare la Democrazia cristiana offrono una nuova puntata "ambientata", in un certo senso, presso il Tribunale civile di Roma. Il 25 febbraio in cancelleria è stata infatti depositata la sentenza di primo grado - decisa il giorno prima - che fa seguito all'atto di citazione presentato lo scorso anno da Nino Luciani e Carlo Leonetti, che si qualificano rispettivamente come segretario politico e segretario amministrativo (nonché legale rappresentante) della Dc, almeno sulla base del percorso di riattivazione del partito da questi ritenuto legittimo. Il giudice Corrado Bile (della sezione Diritti della persona e immigrazione civile), lo stesso che a maggio dello scorso anno aveva negato la tutela cautelare a Luciani e Leonetti - richiesta in vista delle elezioni europee e delle altre consultazioni elettorali della primavera del 2024 - con la sentenza n. 2847/2025 ha però respinto le loro domande. 
Luciani e Leonetti, in particolare, avevano chiesto che il tribunale accertasse che la Dc da loro guidata era "in continuità giuridica soggettiva con il Partito della Democrazia Cristiana fondato nell’anno 1943" e che, su quella base, aveva titolo per rivendicare la piena ed esclusiva titolarità della denominazione "Democrazia cristiana" e dello scudo crociato, sulla base del "diritto al nome" previsto dall'art. 7 del codice civile; in base a quest'accertamento, secondo gli attori, il giudice avrebbe dovuto ordinare a tutti coloro che erano stati convocati in giudizio di smettere di usare in qualunque occasione il nome e il simbolo della Dc o altri segni identificativi confondibili, prevedendo anche una penale per ogni ulteriore uso indebito di quei segni e condannando, in ogni caso, quei soggetti al risarcimento dei danni già prodotti alla Dc-Luciani. L'elenco dei soggetti che avrebbero dovuto cessare ogni molestia, del resto, era piuttosto lungo: l'Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (vale a dire l'Udc), rappresenta dal segretario Lorenzo Cesa e dal segretario amministrativo Regino Brachetti; Maurizio Lupi, quale presidente di Noi moderati (la cui presenza può spiegarsi soltanto in virtù della partecipazione dell'Udc a Noi moderati, inteso non ancora come partito, ma come cartello-federazione di partiti per le elezioni politiche del 2022); Gianfranco Rotondi, in proprio e quale presidente della Democrazia cristiana con Rotondi; varie persone che attualmente si qualificano come segretari politici della "loro" Dc, in particolare Salvatore "Totò" Cuffaro, Antonio Cirillo (nel processo è intervenuta anche la Dc da lui guidata, attraverso il suo segretario amministrativo e legale rappresentante Sabatino Esposito), Angelo Sandri, Franco De Simoni (era stato citato anche il nuovo segretario amministrativo, Mario De Benedittis), Emilio Cugliari (in effetti si qualifica come "presidente facente funzione"), Lupo Rosario Salvatore Migliaccio di San Felice, ma anche Raffaele Cerenza, in qualità di presidente dell'Associazione Iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 (ed ex segretario amministrativo della Dc-De Simoni).

La sentenza

Per Luciani e Leonetti questa causa doveva servire ad "accertare definitivamente l'identità e la continuità politico-storica" (stranamente qui non è stata indicata anche quella giuridica, l'unica che per il diritto abbia valore, ma la si ritrovava in seguito) con la Dc "storica": in quel modo si sarebbe potuta fondare la rivendicazione e tutela (ex artt. 6 e 7 c.c.) verso tutti i soggetti - individuali e collettivi - "che, a decorrere dall'anno 1994 e sino ad oggi, hanno utilizzato illegittimamente la denominazione ed il simbolo del partito fondato da Alcide De Gasperi nel 19 marzo 1943". La continuità sarebbe dovuta discendere dalla nascita di altri partiti - incluso, pare di capire, il Partito popolare italiano, ritenuto soggetto diverso dalla Dc - generata "dal recesso di alcuni soci dalla Democrazia Cristiana, circostanza che non avrebbe dato luogo ad una scomparsa dell'ente dante causa": Leonetti e Luciani sostenevano in particolare che esistesse "un'identità tra i propri iscritti e quelli costituenti l'originario partito nell'anno 1993". Su queste basi, tutti gli accordi stipulati tra soggetti ritenuti "nuovi" e relativi (anche) al nome e al simbolo della Dc - inclusi i c.d. "accordi di Cannes" del 1995 - si sarebbero dovuti ritenere nulli, visto che solo quel partito - mai estinto - avrebbe potuto disporne; allo stesso tempo, l'uso del nome e dello scudo crociato sarebbe avvenuto in violazione delle leggi elettorali che tuttora non ammettono la presentazione di contrassegni "riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti".
Erano di ben altro avviso i soggetti convenuti, a partire dall'Udc: il partito aveva innanzitutto sostenuto che i giudici si erano già espressi in modo definitivo sulle questioni legate alla Dc (a partire dalla nota sentenza della Corte d'appello civile di Roma n. 1305/2009, confermata dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 25999/2010), decidendo che - secondo il riassunto fatto dalla difesa dell'Udc - "tutti gli attuali soggetti che pretendono di accreditarsi nell’opinione pubblica come Partito della Democrazia cristiana, non hanno, in verità, alcuna continuità storico giuridica con tale soggetto", dunque nessuno può agire in suo nome e per suo conto; secondariamente, l'Udc ha rivendicato di aver impiegato lo scudo crociato in tutte le competizioni elettorali dal 2002 in poi, per cui quel simbolo "ha finito per essere, inequivocabilmente, ricondotto dalla coscienza collettiva a tale Partito, insediato da tempo, con una propria rilevante rappresentanza, in Parlamento nazionale ed europeo", Lupi, per parte sua, ha negato qualunque responsabilità circa l'uso del nome e del simbolo della Dc, ricordando l'episodio della lista comune Noi moderati del 2022, ma precisando che "i singoli partiti non abbandonano la loro identità" (per cui aveva chiesto di essere estromesso dal giudizio, auspicando comunque il rigetto delle domande degli attori e la condanna di questi ultimi al risarcimento "da lite temeraria").
Quanto alle "altre Dc", la Democrazia cristiana con Rotondi aveva formulato varie eccezioni in rito (sulla corretta notificazione dell'atto di citazione e sulla corretta rappresentanza dell'associazione guidata da Luciani) e aveva chiesto che fosse chiamato in giudizio il Ppi - ex Dc, quale soggetto che nel 2004 aveva concesso a Rotondi l'uso del nome "Democrazia cristiana", chiedendo piuttosto che fosse inibito alla Dc-Luciani l'uso del nome della Dc, con tanto di condanna al risarcimento del danno. La Dc-Cuffaro aveva ricordato che era già pendente la causa iniziata 2023 da quel partito davanti al tribunale di Avellino per accertare la continuità giuridica con la Dc "storica" (per cui la nuova causa, a suo dire identica o comunque contenuta in quella precedente, avrebbe dovuto terminare il proprio percorso - ed eventualmente essere riassunta presso il tribunale irpino - o tutt'al più essere sospesa in attesa che il giudizio di Avellino si compisse); in ogni caso, aveva chiesto il rigetto delle domande. Pure De Simoni, ritenendo privi di legittimazione Luciani e Leonetti (qualificati come "espulsi" o non correttamente insediati, o comunque decaduti), aveva chiesto una pronuncia di rigetto; lo stesso aveva fatto Cugliari, che peraltro aveva sottolineato di essere stato "nominato Presidente f.f. della Dc [al posto di Luciani, ndb] all'Assemblea del 1-2 luglio 2020" e di essere rimasto da allora in carica, rappresentando "regolarmente la Dc in attesa di un regolare Congresso che nessuno è riuscito a svolgere" (il che avrebbe prodotto necessariamente la prorogatio dell'unico organo che assume la rappresentanza legale dell'associazione, almeno fino alla sua regolare sostituzione). 
Quanto alla Dc-Cirillo, essa - oltre a ricordare il giudizio promosso da Cuffaro ad Avellino, chiedendo la cancellazione della nuova causa - aveva contestato la "ricostruzione storica" alla base della rivendicata continuità tra Dc "storica" e Dc-Luciani: a detta dei suoi difensori, "il partito di cui è rappresentante il signor Sabatino Esposito ha ri-attivato gli organi del partito attenendosi in modo puntuale alle prescrizioni dello statuto", per cui è stato chiesto il rigetto delle domande di Luciani e Leonetti, pretendendo allo stesso tempo che si dichiarasse nei confronti delle altre associazioni che la Dc-Cirillo era "l'unica legittimata ad utilizzare simbolo e denominazione" della Democrazia cristiana. Non si sono costituiti, tra gli altri, Sandri, Cerenza e Migliaccio.
Il giudice Bile ha ritenuto di doversi esprimere sulle domande, ritenendo che non ci fosse completa identità di parti tra la causa attribuita a lui e quella trattata presso il tribunale di Avellino (né la causa romana poteva dirsi "contenuta" in quella avellinese): ha sottolineato anzi che "la presenza di più parti finisce per riflettersi sull’oggetto del giudizio, implicando una valutazione complessiva sulla oramai annosa questione inerente alla possibilità di utilizzare denominazioni, contrassegni e simboli che si ricollegano al partito della Democrazia Cristiana da parte di soggetti già da tempo presenti sulla scena politica italiana" (motivo in più, dunque, per decidere la causa e non rinviare la soluzione di dubbi).
Lo stesso giudice, di fronte ai vari tentativi di eccepire che Leonetti e Luciani non fossero legittimati a iniziare l'azione, ha ricordato che "la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda". Per Bile, insomma, Luciani e Leonetti si sono qualificati rispettivamente segretario politico e amministrativo della "loro" Dc e hanno agito come tali, apportando documenti che confermano quella posizione: riconoscere la legittimazione ad agire, però, non significa in automatico che i due attori siano anche allo stesso tempo figure di vertice della Dc "storica".  
Il giudice, infatti, ha ritenuto che le domande dei rappresentanti della Dc-Luciani non dovessero essere accolte. Risulta di un certo interesse che questi, per indicare le norme sulla base delle quali condurre il giudizio, abbia richiamato l'art. 2-bis del "decreto elezioni 2024" - quello che ha messo in chiaro la netta distinzione del diritto elettorale da quello dei marchi (rendendo del tutto ininfluente il deposito di un fregio come marchio ai fini della partecipazione alle elezioni) - insieme alle disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957) in materia di deposito, ammissibilità ed esame dei contrassegni elettorali. 
Dopo aver ricordato che "[i] segni distintivi costituiscono l'insieme di elementi grafici essenziali in cui si riassume la configurazione identitaria del partito, nonché la sua capacità di rendersi riconoscibile agli elettori" e aver richiamato sia il parere del Consiglio di Stato n. 218/1992 sulla confondibilità tra contrassegni (che ha invitato a valutare eventuali somiglianze tra contrassegni considerandoli per intero, non con riguardo "ai singoli elementi che ben possono essere comuni a più partiti politici"), sia le decisioni dei giudici civili - incluse due della Cassazione, la prima relativa all'Associazione italiana contro le leucemie - Ail (2015), la seconda ad Alleanza nazionale e alla Fondazione Alleanza nazionale, ordinanza che nel 2020 aveva ribaltato il verdetto della Corte d'appello di Firenze che aveva dato ragione al Nuovo Msi di Gaetano Saya e Maria Cannizzaro - che hanno riconosciuto ai partiti quali associazioni non riconosciute il diritto al nome e a vederlo tutelato ex art. 7 c.c., il giudice ha riconosciuto la prassi di chiedere la registrazione come marchio dei simboli dei partiti; egli ha però anche ricordato che "la titolarità civile di un emblema non si sovrappone alla sua titolarità elettorale, e non offre tutela nell’ambito dell’uso politico dei simboli" (citando a proprio sostegno la "sentenza Vannucci" con cui il tribunale di Roma nel 2009 aveva tra l'altro escluso che la domanda di marchio presentata dalla Dc-Sandri potesse avere qualche effetto nei tanti contenziosi in corso).
Per il giudice, il parametro di valutazione va rintracciato nella "volontà di scongiurare il rischio di confusione sugli elementi caratterizzanti le diverse formazioni politiche" e nella "tutela dell’elettorato, quale espressione della sovranità popolare, costituzionalmente riconosciuta". Sul primo punto non ci sono dubbi; lascia più perplessi il secondo, dal momento che l'azione non era stata impostata con riguardo alla partecipazione alle elezioni - fatta salva la contemporanea instaurazione del giudizio cautelare in vista del voto di primavera del 2024 - e non spetta certamente al giudice civile occuparsi di tutela dell'elettorato (almeno non in questo caso).
In ogni caso, il tribunale ha preso atto dell'uso elettorale dello scudo crociato da parte della Dc dal 1948 al 1992 e poi dell'Udc "nel corso di un arco temporale di circa trent'anni, ottenendo un consenso che le ha consentito la presenza in Parlamento". Un periodo di tempo così lungo da non potersi ritenere "irrilevante ai fini di stabilire la consistenza del carattere identitario del simbolo e la relativa spettanza", volendo applicare il principio consolidato (dalla Cassazione) in base al quale "il trascorrere del tempo costituisce già di per sé un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento". Si è trattato di un uso prolungato "del simbolo che ha caratterizzato un partito politico rimasto sostanzialmente inattivo per moltissimi anni": per il giudice, quell'impiego consolidato ha prodotto in capo all'Udc "il formarsi di una identità riconoscibile da parte dell’elettorato che, nel tempo, ha avuto modo di esprimersi con il voto", al punto tale da finire per cambiare il significato del simbolo stesso (dovendosi escludere che lo scudo crociato "abbia mantenuto intatte le proprietà originarie che ne determinavano la riferibilità esclusiva ad una forza politica attiva eminentemente nel secolo scorso"). 
La sentenza cita il precedente della Cassazione a sezioni unite del 2010, ma per dire che solo allora si è affermato "con certezza che il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana in Partito popolare italiano [...] non fosse avvenuto poiché deliberato in contrasto con le previsioni statutarie"; dal 1994 al 2010, in compenso, "anche l'elettorato è stato esposto al diffuso convincimento di un avvenuto mutamento di denominazione e, dunque, ne ha preso atto, maturando una nuova e diversa consapevolezza circa l'identità delle formazioni politiche in campo e circa la riconducibilità dei segni distintivi a questo o a quel partito". Ovviamente l'Udc è nata ben dopo il 1994, ma ha operato e partecipato alle elezioni per oltre vent'anni: le stesse norme elettorali, nel tutelare l'affidamento dell'elettore verso i partiti presenti in Parlamento, proteggerebbero "un interesse che oggi non può più riconoscersi come radicato in modo prevalente in capo alla Democrazia Cristiana storica", dovendosi riconoscere un "uso tradizionale" (anche) "in capo ad altri che ne hanno fatto uso per anni". Non viene accolto nemmeno l'argomento della maggiore presenza in Parlamento della Dc (1948-1994) rispetto all'Udc (dal 2002, o dal 2006 se si contano le elezioni cui ha direttamente partecipato): occorre infatti "tenere conto del momento storico in cui tale presenza si è manifestata, di quanto accaduto nel tempo e delle conseguenze che l'articolarsi delle vicende ha determinato".
Per il giudice, dunque, senza disconoscere il rispettivo diritto al nome, occorre far prevalere la citata tutela dell'elettorato - che può esplicitarsi anche nel controllo sui simboli, da ricondurre "al principio di libertà di voto tutelato dall’art. 48, comma 2, Cost." - e valutare sulla base della "normale diligenza dell'elettore medio di oggi", ritenuta maggiore rispetto a quella del passato (come ribadito da varie sentenze amministrative), il che fa propendere per un giudizio meno severo sulla confondibilità, ma pur sempre condotto con uno sguardo sintetico e complessivo sul simbolo ("guardando se l’insieme degli elementi grafici essenziali – pur con le variazioni del caso – conservi gli elementi salienti dell'emblema tradizionale"). Su queste basi, "il fatto che ognuna delle parti in giudizio abbia svolto la sua attività politica nel tempo utilizzando, a seconda dei casi e con le relative differenziazioni, simboli, contrassegni e denominazioni riconducibili al partito della Democrazia Cristiana, ha comportato il formarsi ed il consolidarsi di una chiara rappresentazione del panorama politico da parte dell’elettorato". Il che equivale a dire - peraltro in modo non proprio cristallino - che l'uso prolungato da parte dei soggetti politici di nomi e simboli che richiamano la Dc non ha comunque confuso gli elettori, ma non permette nemmeno la rivendicazione di diritti esclusivi su quei nomi e quei segni, specie se si mira a imporre il cambio di denominazioni o emblemi con cui un partito ha operato sulla scena politica. Il che basta, secondo Bile, a respingere le domande della Dc-Luciani, ma anche quelle (speculari) della Dc-Rotondi e della Dc-Cirillo: tra questi soggetti le spese sono state compensate, mentre Luciani e Leonetti sono stati condannati per soccombenza nei confronti degli altri soggetti (Udc, Lupi, Cuffaro, Cirillo come singolo, De Simoni e Cugliari).

Reazioni e commenti

In rete non si sono fatti attendere i commenti di due tra le principali parti di questa causa. Giusto oggi Nino Luciani ha diffuso una sua nota a commento della sentenza, non esattamente gradita: 

Il ricorso della Dc al tribunale civile di Roma aveva due obiettivi: a) escludere tutti gli emulatori della Dc storica, e ottenere il riconoscimento della legittimazione del prof. Nino Luciani (ma anche a braccia aperte a tutti quelli che vogliono rientrare in base allo Statuto); b) ri-avere lo scudo crociato (detenuto dalla Udc).
Sulla legittimazione del prof. Luciani, come Segretario Politico della Dc, il giudice ha dato conferma positiva, e lo ha ripetuto una diecina di volte, tanti quanti erano i falsi emulatori, chiamati da me in giudizio. A riguardo del simbolo, invece, il giudice lo ha confermato dato alla Udc (e condannato il prof. Luciani alle spese). Vediamo meglio. 
Il giudice è convinto che, tra la Udc e la Dc, il simbolo spetti alla Udc perché lo ha usato da anni, e dunque (per confondibilità) l'elettore potrebbe essere tratto in inganno, se non lo trova nella scheda elettorale della Udc. Se il giudizio di Bile è corretto, la condanna alle spese (su di me, che ho sostenuto il contrario) è giustificata. E non conta nulla che, per la corte d'appello, la Udc non deriva dalla Dc e non ha diritto di usarne il simbolo. Dunque, l'uso prolungato ha creato un diritto. E non conta nulla che, secondo il codice civile, non esista usucapione dei beni immateriali. 
Ma noi avevamo fatto un esposto al giudice, ex art. 669-decies del c.p.c., in cui si rilevava (con prove oggettive) che la Udc non aveva, poi, presentato (nelle elezioni europee, 15 giorni dopo) il simbolo scudo crociato (essendo andata con la Lega, senza lo scudo crociato) e che ne aveva taciuto al giudice il 14 maggio 2024 (quasi mentito, in quanto la cosa era già comunicata sui giornali). Dunque era caduto il problema della confondibilità.
Si conclude che la condanna alle spese, su Luciani, resta per aria. E poiché il Giudice ha ignorato (neppure ne fa menzione) l'esposto ex art. 669-decies, siamo costretti ad andare in Corte d'Appello. 
Ultimo ma non ultimo. Siccome il simbolo è l'unica cosa rimasta da sistemare, abbiamo preparato alcuni simboli di riserva [...]. E siccome la Dc deve evolvere, io personalmente preferisco De Gasperi al posto dello scudo.
Il testo vergato da Luciani contiene una notizia: quasi di certo la sentenza del tribunale di Roma sarà impugnata e lo stesso Luciani tornerà in corte d'appello, dopo esservi stato tra il 2023 e il 2024 come parte convenuta/appellata (nella causa intentata da Cerenza e De Simoni per cercare di invalidare l'assemblea del febbraio 2017, tentativo non riuscito). Colpisce il riferimento alla conferma della legittimazione di Luciani e Leonetti come segretario politico e amministrativo della Dc "storica": in effetti le parole della sentenza - specie quelle sulle pretese attuali di una forza politica operante nel secolo scorso - paiono compatibili con questa lettura; è altrettanto vero, però, che il dispositivo parla semplicemente di rigetto della domanda, che comprendeva anche la dichiarazione di continuità giuridica tra Dc "storica" e Dc-Luciani (punto sul quale, a dire il vero, nelle motivazioni non c'è proprio nulla). 
Sulla questione del simbolo - quella che più lo ha scontentato - Luciani spiega di aver fatto notare come alle elezioni europee il simbolo dell'Udc non sia finito sulle schede e già questo avrebbe fatto venire meno ogni rischio di confusione. Ora, posto che il simbolo dell'Udc era comunque stato depositato al Viminale (e proprio un giudizio di confondibilità aveva portato a escludere il simbolo della Dc), non si capisce perché - superata la fase del procedimento cautelare - il giudice abbia sentito il bisogno di valutare la domanda degli attori attraverso criteri in gran parte dettati per le elezioni, peraltro dopo avere specificato egli stesso che il piano dei segni distintivi è diverso da quello elettorale (ma più in generale quello del diritto civile è diverso da quello elettorale e quest'ultimo non doveva essere considerato da un giudice civile in una fase di cognizione piena). Mentre la difesa di Luciani e Leonetti potrebbe essere impegnata a preparare il ricorso - magari considerando anche questi argomenti - lo stesso Luciani ha elaborato artigianalmente alcune proposte grafiche per sostituire lo scudo crociato (e che dovrebbero aggiungersi al "Bianco Fiore - Rosaspina" già proposto in passato). Su quelle proposte ci si permette solo di rilevare che quelle contenenti la croce, proprio perché esterna allo scudo, sarebbero considerate inammissibili per l'impiego di un soggetto religioso.
Se, in coerenza con il passato, non è arrivato nessun commento dall'Udc, si è espresso invece Gianfranco Rotondi con un post pubblicato il 26 febbraio su Facebook: 

La sezione 'diritti delle persone' del tribunale di Roma, guidata dal dottor Corrado Bile, ha emesso ieri una sentenza di decisione in merito al giudizio avviato dalla presunta 'Democrazia Cristiana storica', che rivendicava il diritto all'uso del nome e del simbolo della Dc. Il giudice Bile ha rigettato il ricorso, affermando che la vita elettorale della Dc si è conclusa nel 1992, e pertanto i partiti ad essa succeduti vantano autonomi diritti all'uso dei rispettivi simboli e nomi. 
Siamo soddisfatti dell’esito del giudizio, e siamo convinti che tali orientamenti saranno riaffermati anche ad Avellino, ove pende un giudizio altrettanto infondato e pretestuoso. Rimaniamo aperti alla possibilità di una intesa che permetta ai democristiani di riconoscersi in un partito che riproponga il nome e il simbolo della Dc, ma questo dipende dalla volontà dei protagonisti, non si può chiedere in tribunale.
Il riferimento di Rotondi a una possibile intesa per riproporre un partito che unisca nome e simbolo della Dc sembra ampiamente debitore di quanto accaduto a metà gennaio ad Avellino, alla prima udienza del processo iniziato da Cuffaro per rivendicare il nome della Dc. Mancando proprio i suoi avvocati, la causa era stata rinviata di sei mesi dalla giudice designata (Paola Beatrice), ma in quell'occasione questa avrebbe invitato a una sorta di conciliazione, suggerendo anche uno strumento giuridico per ottenere quel risultato ("la costituzione di una 'scatola giuridica' nuova, nella quale convergano tutte le associazioni conferendo ad essa le proprie ragioni o aspettative di diritto" aveva spiegato Franco De Luca a Roberta Lanzara di Adnkronos). 
Rotondi, in un post del 18 febbraio, aveva spiegato a modo suo quella proposta: 
La soluzione giuridica è semplice, limpida: ciascun partito che si sente titolare di diritti sul nome e il simbolo della Dc conferisce questi diritti a un nuovo soggetto unitario. Non importa se i diritti siano reali o presunti, velleitari o consolidati: importa il gesto comune, la rinuncia alla privativa e dunque alla convenienza. Penso di aver fatto il mio dovere: sono stato il primo a mettere a disposizione del progetto il nome della Democrazia cristiana, da me ininterrottamente utilizzato dal 2004, sulla base di una autorizzazione degli eredi aventi diritto del partito storico. Ho fatto un passo indietro, e ne sono orgoglioso. Questo percorso mette tutti di fronte a una precisa responsabilità: accettare la sfida di ritrovarsi, o provare a rinchiudersi nuovamente nel fortino delle convenienze maturate nel trentennio della diaspora, ciascuno assiso sul tronetto che da solo si è fabbricato. Ora è il momento della verità: si vedrà chi ci crede e chi no, chi è pronto a rischiare e chi a lucrare. Sarà un momento bellissimo, perché nessuno di noi potrà nascondersi e finalmente ciascuno assumerà una responsabilità pubblica e riconoscibile. E quel che resta del popolo democristiano non ci farà sconti, c'è da esserne certi.
Chi scrive prende atto della proposta e della almeno potenziale disponibilità di alcune delle parti. Ma si potrà davvero costruire di nuovo la Democrazia cristiana mettendo tutti d'accordo? Sinceramente è lecito dubitarne. Nessuna intenzione ovviamente di "gufare" per guastare il progetto, si augura sempre il meglio, ma è sufficiente guardare a cos'è accaduto finora per nutrire seri dubbi sulla possibilità che questo nuovo tentativo riesca. 
Da una parte, è facile notare che nel corso del tempo sono spuntati periodicamente nuovi soggetti che si ritenevano legittimi continuatori della Dc, in virtù di ricostruzioni diverse o di percorsi in parte da rifare: è sufficiente che uno o più soggetti - già noti o non ancora emersi - non accettino di partecipare al progetto comune e dicano con forza "la vera Dc sono io" per rischiare di aprire nuove pagine giudiziarie. Dall'altra parte, anche nella poco probabile ipotesi in tutti i partiti e gruppi politici potenzialmente interessati all'operazione accettassero di prendervi parte, si aprirebbe subito il problema del futuro di quel partito chiamato Democrazia cristiana e distinto dallo scudo crociato: un futuro fatto anche (se non innanzitutto) di persone, di ruoli e di numeri. Rotondi ha ricordato di aver messo a disposizione il nome della Dc a lui concesso in uso nel 2004; considerando però che lo scudo crociato attualmente è utilizzato anche dall'Udc, rappresentata in entrambi i rami del Parlamento (Lorenzo Cesa alla Camera, Antonio De Poli al Senato), si potrebbe realisticamente pensare che quel partito accetterebbe di partecipare al progetto politico comune senza assumerne la guida? E, al contrario, i gruppi democristiani più o meno piccoli, dopo essersi scagliati per anni contro le "rendite di posizione" di chi aveva nel frattempo ottenuto candidature e seggi usando il nome della Dc o lo scudo crociato e contestandoli agli altri, sarebbero disposti ad accettare un nuovo soggetto politico guidato di fatto dall'Udc? Questi dubbi, come si diceva, sono più che legittimi, ma la realtà potrebbe riservare sorprese: se ci saranno, ovviamente, verranno raccontate. E la storia dello scudo crociato, dentro o fuori dai tribunali, continuerà.

mercoledì 15 maggio 2024

Dc, niente tutela su nome e simbolo per Luciani (almeno per ora)

Il periodo "molto elettorale" (vista la concentrazione, l'8 e il 9 giugno, del voto europeo e, nei territori interessati, regionale e soprattutto amministrativo) non può far dimenticare i temi classici, di cui questo sito si è sempre occupato, cercando di dare conto delle loro evoluzioni. Qualche giorno fa, in particolare, trattando delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo sui contrassegni depositati, si era anticipato che alcune settimane prima la Democrazia cristiana, rappresentata da Nino Luciani come segretario politico e da Carlo Leonetti come segretario amministrativo e legale rappresentante, aveva instaurato un'azione civile presso il tribunale di Roma: lo avevano fatto per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo (chiedendo a monte di accertare la continuità giuridica con la Dc "storica") e citando molti di coloro che utilizzano (Unione di centro - Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e il suo fondatore Gianfranco Rotondi) o hanno utilizzato quei segni distintivi (Noi Moderati e il suo presidente, Maurizio Lupi), nonché di coloro che a loro volta e a vario titolo si ritengono continuatori della Dc (Salvatore "Totò" Cuffaro, Antonio Cirillo, Angelo Sandri, Raffaele Cerenza, Franco De Simoni, Mario De Benedittis, Emilio Cugliari, Lupo Rosario Salvatore Migliaccio) perché si ordinasse loro di smettere di usare la denominazione e il fregio democristiani, prevedendo anche l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
L'atto di citazione conteneva anche un'istanza cautelare, con cui si chiedeva al giudice di pronunciarsi tempestivamente e di valutare misure di tutela anticipata, poiché la Dc-Luciani temeva di non poter partecipare alle elezioni di giugno con le proprie insegne, a fronte del rischio che altri soggetti continuassero a fare uso del nome e del simbolo rivendicati. La discussione delle domande cautelari era stata fissata per ieri, 14 maggio: in effetti, ieri sera il giudice Corrado Bile - che, salvo errore, per la prima volta si è trovato a decidere su vicende democristiane - ha depositato l'ordinanza, che ha respinto le domande
 

Le tesi della Dc-Luciani

Nel loro atto di citazione, Nino Luciani e Carlo Leonetti hanno spiegato di aver agito per "accertare definitivamente l'identità e la continuità politico-storica con la Democrazia Cristiana [...] 'storica' con la conseguente azione di rivendicazione e tutela ai sensi degli artt. 6 e 7 c.c. nei confronti di tutti coloro che, a decorrere dall'anno 1994 e sino ad oggi hanno utilizzato illegittimamente la denominazione ed il simbolo del partito fondato da Alcide De Gasperi nel 19 marzo 1943".
Nella "premessa storica" si è passato in rassegna, come tante volte si è fatto nelle cause precedenti che hanno riguardato il destino giuridico della Dc o i suoi segni distintivi, il percorso snodatosi a partire dalla trasformazione della Democrazia cristiana in Partito popolare italiano (che in questa citazione è indicato come "un nuovo partito" nato il 18 gennaio 1994, anche se poco oltre si parla correttamente di "cambio di denominazione") e dalla coeva nascita per scissione/recesso del Ccd ad opera di "alcuni esponenti provenienti soprattutto dalla destra forlaniana-dorotea, favorevoli all'entrata nella coalizione di centro-destra" (preceduta dalla scissione dei Cristiano sociali avvenuta qualche mese prima). Tra i passaggi successivi si sono citati il dissidio del 1995, con la nascita del Cdu seguita ai c.d. "accordi di Cannes" - con i quali le due parti in lite del Ppi sostanzialmente si divisero l'uso dei segni distintivi del partito (lo scudo crociato ai sostenitori di Rocco Buttoglione, futuro segretario del Cdu, e il nome "Partito popolare italiano" alla parte vicina a Gerardo Bianco) e si accordarono per non utilizzare il nome "Democrazia cristiana" - e la nascita dell'Udc nel 2002 (grazie all'apporto di Ccd, Cdu - che ha apportato lo scudo crociato - e Democrazia europea). Si sono ricordati pure i tentativi intrapresi da alcuni iscritti alla Dc per opporsi (già nel 1994, si legge) "alla fine dell'esperienza del partito e [...] di riportare in vita lo storico partito ritenendo che i partiti PPI e CDU non fossero titolari della denominazione «Democrazia cristiana» – stante il loro accordo sul suo perpetuo non uso [...] – ma, prima ancora, [...] che non sussistessero le prove della successione tra la D.C. e il P.P.I., poiché sarebbero state violate [...] le prescrizioni di legge e dello statuto del partito nel corso del procedimento che ha portato al cambio di nome; per cui quegli atti risulterebbero nulli o, per lo meno, inopponibili a terzi" e la Dc, mai sciolta, sarebbe rimasta in vita come soggetto distinto dal Ppi. 
Sono stati inseriti in quel contesto i contenziosi sorti nel corso degli anni che hanno portato, tra l'altro, alle sentenze della Corte d'appello di Roma del 2009 (n. 1305) e delle sezioni unite civili della Corte di cassazione del 2010 (n. 25999), sulla base delle quali la deliberazione sul cambio di nome da Dc a Ppi sarebbe stata inesistente "poiché assunta da un organo incompetente in violazione dell'art. 16 cc e degli artt. 79 e 135 dello Statuto" della Dc e gli "accordi di Cannes" avrebbero avuto un valore politico, senza essere "idonei a trasferire l'uso di un segno distintivo". La citazione ha richiamato il primo tentativo, dopo queste pronunce, di riattivare la Democrazia cristiana operato nel 2012 sotto la guida di Gianni Fontana (tentativo dichiarato nullo sempre dal Tribunale di Roma tra il 2014 e il 2015), per soffermarsi sul percorso intrapreso nel 2016 da Nino Luciani, Alberto Alessi e altri, volto a ottenere (ancora una volta) dal Tribunale civile di Roma la convocazione dell'assemblea degli iscritti su richiesta del 10% degli associati in base all'ultimo elenco disponibile (ex art. 20 del codice civile): si è richiamata dunque l'assemblea svoltasi all'hotel Ergife a Roma il 26 febbraio 2017 che elesse Fontana alla presidenza dell'associazione (quegli atti, pur oggetto di un altro contenzioso, non sono stati invalidati), sulla successiva presa d'atto delle dimissioni di Fontana nel 2020 - senza fare menzione del congresso del 2018, "revocato" per rilevate irregolarità un anno dopo - e del successivo (nuovo) XIX congresso svoltosi online il 24 ottobre 2020, che avrebbe eletto alla segreteria proprio Luciani (la convocazione di quel congresso sarebbe stata oggetto un'ulteriore azione legale, iniziata da chi si riconosceva nel congresso "revocato" del 2018, ma l'esito sarebbe stato negativo)
Altri passaggi ritenuti utili dagli attori sarebbero la "Notifica di avvenuta ripresa della attività politica del partito della Democrazia cristiana in Italia" depositata da Nino Luciani il 19 aprile 2021 presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale (per avvalorare la tesi della continuità giuridica tra la Dc "storica" e la Dc-Luciani, anche se l'Ufficio ha dichiarato l'istanza inammissibile, essendo stata presentata al di fuori di procedure elettorali nazionali) e l'ottenimento - il 6 aprile 2022 - da parte dell'Agenzia delle Entrate del codice fiscale assegnato nel 1980 alla Dc "storica". Ciò non ha impedito che nel 2022 il Viminale invitasse la Dc-Luciani a sostituire il contrassegno perché confondibile - a causa dell'uso dello scudo crociato - con quello di Noi moderati (che conteneva l'Udc) e - a causa del nome - con quello della Dc guidata allora da Renato Grassi (e oggi da Totò Cuffaro): l'opposizione presentata all'Ufficio elettorale centrale nazionale, con cui Luciani rivendicò la titolarità del nome e del simbolo, non ebbe successo, ma lo stesso Luciani contestò (e contesta ancora) come l'Udc risulti avere eletto rappresentanti in Parlamento solo dal 2006 e comunque non li avrebbe più ottenuti col proprio simbolo dal 2018, mentre la Dc "mai sciolta" - che si è rivolta per chiedere giustizia anche alla Giunta per le elezioni della Camera, che però si è dichiarata incompetente - sarebbe stata in Parlamento molto più a lungo. 
Sulla base delle premesse svolte, secondo Luciani e Leonetti è "incontestato e pacifico che la Dc storica non si sia estinta il 18.01.1994, pertanto la costituzione del PPI e di tutti i partiti politici derivati dal suo frazionamento [...] non possono e non devono essere considerati successori a titolo universale e/o particolare della Dc storica" (a tale proposito in premessa si citava la sentenza n. 6393/1998 della sezione lavoro della Cassazione, anche se questa non ha mai detto che il Ppi era soggetto diverso dalla Dc); se così è, dovrebbero ritenersi nulli gli "accordi di Cannes" o altri patti sull'uso del nome o del simbolo successivi al mese di gennaio del 1994. In più, la Dc-Luciani (fino al 2020 Dc-Fontana) rivendica per se il titolo di "unica associazione in continuazione politica-giuridica con la DC storica, sussistendo un'identità tra i propri iscritti e quelli costituenti l'originario partito nell'anno 1993", grazie al rispetto delle norme del codice civile e dello statuto della Dc.
Richiamato il valore identitario del simbolo in ambito politico-elettorale (cioè riassume "in sé [...]un “mondo” di idee, convinzioni, proposte e progetti in cui iscritti e simpatizzanti possano identificarsi": un'affermazione che chi scrive ha come l'impressione di avere già letto da qualche parte, anzi, di averla già scritta dodici anni fa...), la citazione ricorda come la giurisprudenza abbia in sostanza riconosciuto come anche alle associazioni non riconosciute spetti la tutela del "diritto al nome" sulla base degli artt. 6 e 7 del codice civile, estendendo la stessa protezione anche al simbolo. Secondo gli attori, poi, se ci si basa sulle norme dettate in materia di contrassegni elettorali (art. 14, d.P.R. n. 361/1957), "a decorrere dal gennaio 1994 sino ad oggi, le formazioni politiche che hanno utilizzato il simbolo dello scudo crociato con la scritta Libertas contravvenivano ai criteri di novità ed originalità": l'Udc (e prima ancora il Cdu), in particolare, usando lo scudo crociato avrebbe usurpato "un simbolo di un partito non estinto violando le norme interne e statutarie della Dc Storica", non potendo dimostrare continuità giuridica rispetto alla Dc operante sino al 1994. Si richiamano poi i citati criteri di novità (divieto di usare contrassegni identici a quelli presentati in precedenza o a quelli usati tradizionalmente da altri partiti) e originalità (divieto di usare contrassegni confondibili con quelli presentati in precedenza o a quelli usati tradizionalmente da altri partiti, con tutela rafforzata per i contrassegni rappresentati in Parlamento): anche qui, chi legge la citazione potrebbe avere la sensazione di avere già letto quelle parole (e chi scrive ora... ha la certezza di averle già scritte nel 2011); in ogni caso quelle norme e quei criteri sono usati per sostenere "che l'unico partito che abbia rispettato le norme interne allo statuto della DC storica, sia la DC odierna attrice che merita pertanto di esercitare, nell’utilizzo del simbolo e del nome rivendicato il diritto del prior in tempore, potior in iure nei confronti di ogni altro soggetto politico". Contemporaneamente, l'atto introduttivo del giudizio sostiene come "il simbolo dello scudo crociato [sia] inscindibile dalla denominazione della Democrazia Cristiana storica quale unica titolare del contrassegno scudo crociato, con la conseguente illegittimità dell’utilizzo" compiuto dall'Udc (che ha usato solo lo scudo senza il nome, almeno prima delle liste presentate con la Dc-Rotondi), fermo restando che la Dc "mai sciolta" avrebbe utilizzato il simbolo ben prima dell'Udc.
Sulla base di tutto questo, la Dc-Luciani ha chiesto che si accertasse la propria "continuità giuridica soggettiva con il Partito della Democrazia Cristiana fondato nell’anno 1943" e, sulla base di questo, la titolarità esclusiva della denominazione e del simbolo, così da ottenere che il giudice ordini a chi usa indebitamente quei segni distintivi la cessazione dell'uso e preveda una penale per ogni ulteriore impiego (unitamente alla quantificazione degli eventuali danni da risarcire).
 

L'ordinanza del Tribunale di Roma

Come si è detto, con l'atto di citazione è stata chiesta anche una pronuncia del giudice in sede cautelare, per evitare alla Dc-Luciani di subire danni in vista delle elezioni previste a giugno: se l'udienza per discutere i profili di merito della causa è prevista per il 25 novembre prossimo, i profili cautelari sono stati oggetto di questa prima fase contenziosa, conclusa con l'ordinanza emessa ieri dal giudice Bile.
Il magistrato si è pronunciato innanzitutto su alcune questioni preliminari poste dalle parti citate da Luciani e Leonetti. Totò Cuffaro, per esempio, ha ricordato di avere a sua volta agito contro vari soggetti (incluso Luciani) per rivendicare l'uso del nome "Democrazia cristiana" (la "sua" non usa lo scudo crociato), promuovendo un giudizio presso il Tribunale di Avellino, quindi - ritenendo che il giudizio abbia lo stesso oggetto - si sarebbe dovuta dichiarare la litispendenza e cancellare il giudizio; per il giudice, però, il carattere di urgenza dell'azione cautelare prevale e occorre decidere comunque, ma nel giudizio di merito si potrà valutare se il processo dovrà essere cancellato o no. L'essere ancora in sede cautelare e non di merito non ha consentito nemmeno di ritenere "in astratto estranei al giudizio" Maurizio Lupi (che, essendo stato coinvolto come leader del partito che, alle elezioni del 2022, era ancora una federazione di cui faceva parte anche l'Udc, riteneva di non avere alcuna legittimazione passiva) e Antonio Cirillo (il quale ha detto di essere "solo" il segretario della "sua" Dc, mentre avrebbe dovuto stare in giudizio il segretario amministrativo, Sabatino Esposito, che peraltro ha rivendicato la titolarità degli stessi segni distintivi).
La Democrazia cristiana con Rotondi, poi, aveva eccepito come delle questioni sollevate da Luciani e Leonetti si sarebbe dovuto piuttosto occupare il giudice amministrativo, visto che nella parte dell'atto di citazione in cui si chiede la tutela cautelare si fa riferimento alla partecipazione alle elezioni europee e regionali; il codice del processo amministrativo, però, affida ai Tar (e al Consiglio di Stato), come si è visto in questi giorni, il compito di decidere solo sui provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare a singoli procedimenti elettorali, mentre questa controversia riguarda l'accertamento del diritto a usare il nome e il simbolo della Dc e non l'accesso a una determinata procedura elettorale.
Chiarite queste e altre questioni, il giudice Bile ha considerato le osservazioni svolte dalla difesa di Franco De Simoni (segretario della "sua" Dc) e di Emilio Cugliari (presidente "facente funzione" della "sua" Dc), secondo i quali, essendo scaduto il termine per il deposito dei contrassegni per le elezioni europee (e anche per le altre elezioni, insieme agli altri documenti), è venuto meno il rischio di un pregiudizio irreparabile da evitare con l'adozione di tempestivi provvedimenti di tutela (il famoso periculum in mora). Il giudice ha concordato con questa tesi, precisando che, visto che la tutela cautelare si può concedere solo in presenza di entrambe le condizioni richieste dalla legge, "la mancanza del requisito del periculum in mora rende superflua la verifica in ordine al requisito del fumus boni iuris".
In teoria, dunque, questo ragionamento sarebbe sufficiente per respingere le richieste degli attori-ricorrenti. L'appartenente alla schiera dei #drogatidipolitica che avesse già iniziato a dare sfogo a una certa delusione, per avere perso l'occasione di sentir argomentare una volta di più sulla storia della Dc (dando materia per una nuova potenziale puntata della saga dello "Scudo (in)crociato" - titolo scelto, non a caso, per distinguere il racconto dei democristiani dopo la Dc in forma di podcast) o almeno sul valore dei simboli politici deve però ricredersi: una parte non irrilevante dell'ordinanza, infatti, è dedicata anche all'esame del fumus boni iuris (dunque il sospetto di fondatezza), secondo il giudice ugualmente inesistente. Questo era già piuttosto chiaro qualche riga prima dell'analisi sul punto, quando l'ordinanza aveva definito la domanda degli attori-ricorrenti come "inerente ad una annosa questione che da tempo viene ciclicamente riproposta in termini sostanzialmente analoghi": la frase forse è comprensibile per un magistrato del tribunale romano, che si è visto sottoporre molte cause in materia, ma è pur sempre di un certo effetto per chi la legge. 
Il giudice Bile, in ogni caso, ha rimarcato - anche alla luce dell'art. 2-bis del d.l. n. 7/2024 ("decreto elezioni 2024") - la distinzione tra la disciplina dei marchi (anche politici) e quella dei contrassegni elettorali (anche se qui nessuno ha parlato di registrazione di marchi), poi ha citato le disposizioni in materia di contrassegni del testo unico per l'elezione della Camera. Se "i segni distintivi costituiscono l’insieme di elementi grafici essenziali in cui si riassume la configurazione identitaria del partito, nonché la sua capacità di rendersi riconoscibile agli elettori", se ne riconosce ormai la tutelabilità a norma dell'art. 7 del codice civile (al di là della pratica affermatasi di richiederne la registrazione come marchi in base al codice della proprietà industriale), occorre distinguere la titolarità privatistica da quella elettorale, fermo restando che comunque si vuole "scongiurare il rischio di confusione sugli elementi caratterizzanti le diverse formazioni politiche, quali soggetti cui possono imputarsi concezioni, valori, idee e azioni". Si precisa che "la distinguibilità del nome e del segno distintivo nel caso di soggetti collettivi che non svolgono attività di mercato, è funzionale alla salvaguardia della identità collettiva del gruppo, e con riferimento specifico alle organizzazioni politiche, rende riconoscibili e nel contempo protegge sul piano identitario il complesso dei valori, delle idealità e degli scopi perseguiti" e "soccorre ad evitare equivoci e fraintendimenti nella dialettica democratica a tutela dell’elettorato, quale espressione della sovranità popolare, costituzionalmente riconosciuta". 
Fatte queste premesse, il giudice è partito dall'osservazione di Luciani e Leonetti, in base alla quale la Democrazia cristiana (guardando ai soli risultati elettorali) avrebbe usato alle elezioni, ottenendo sempre parlamentari, il proprio nome e il suo simbolo dal 1948 al 1992, mentre l'Udc avrebbe ottenuto eletti solo dal 2006 al 2013, ma l'uso sarebbe iniziato dal 2002 e continuerebbe tuttora. Nell'ordinanza questo non viene impiegato per parlare di un preuso, ma per rilevare un uso successivo anche elettorale da parte dell'Udc "nel corso di un arco temporale di circa trent'anni, ottenendo un consenso che le ha consentito la presenza in Parlamento". Per il giudice, "[i]l fatto che tale situazione si sia protratta così a lungo non può considerarsi irrilevante ai fini di stabilire la consistenza del carattere identitario del simbolo e la relativa spettanza": si legge che "l'utilizzo protratto del simbolo che ha caratterizzato un partito politico rimasto sostanzialmente inattivo per moltissimi anni [ha] determinato in capo all'utilizzatore il formarsi di una identità riconoscibile da parte dell’elettorato che, nel tempo, ha avuto modo di esprimersi con il voto facendo riferimento all'UDC e ai relativi segni distintivi"; anche per questo, per il magistrato si può escludere che, dopo l'uso prolungato da parte dell'Udc, lo scudo crociato "abbia mantenuto intatte le proprietà originarie che ne determinavano la riferibilità esclusiva ad una forza politica attiva eminentemente nel secolo scorso"
Considerando lo stesso, travagliato percorso tra il 1994 (anno della trasformazione della Dc in Ppi) e il biennio 2009-2010 (gli anni delle sentenze che avrebbero accertato - sia pure solo incidentalmente - che il cambio di nome era avvenuto in modo scorretto), il giudice nota che "[d]urante i numerosi anni trascorsi fino alla citata pronuncia delle sezioni unite, anche l'elettorato è stato esposto al diffuso convincimento di un avvenuto mutamento di denominazione e, dunque, ne ha preso atto, maturando una nuova e diversa consapevolezza circa l'identità delle formazioni politiche in campo e circa la riconducibilità dei segni distintivi a questo o a quel partito"; se la legge tutela l'elettorato perché non cada in errore di fronte all'uso di simboli "usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento", essa per il giudice "tutela un interesse che oggi non può più riconoscersi come radicato in modo prevalente in capo alla Democrazia Cristiana storica", nel senso che "[l]’uso tradizionale non è più un connotato esclusivo di tale partito, ma deve riconoscersi in capo ad altri che ne hanno fatto uso per anni". E, a proposito di anni, per il giudice non è nemmeno giusto tradurre il riferimento normativo alla presenza in Parlamento nella valutazione "attraverso un’operazione aritmetica consistente nella mera comparazione della diversa durata, senza tenere conto del momento storico in cui tale presenza si è manifestata, di quanto accaduto nel tempo e delle conseguenze che l'articolarsi delle vicende ha determinato". Questo basta, per il tribunale monocratico, a respingere le richieste di tutela avanzate da Nino Luciani e Carlo Leonetti.
Se Gianfranco Rotondi - il primo a dare notizia della decisione - ha espresso soddisfazione per l'ordinanza emessa ieri, non si può dire altrettanto di Luciani. In un post su Facebook ha parlato di "amara sconfitta per la Dc", ma gli pare che il pronunciamento sia "specularmente contrario" rispetto a quanto deciso dalla Corte d'appello di Cagliari prima delle elezioni sarde di quest'anno e da altri uffici giudiziari in materia di nomi e simboli di soggetti collettivi e non manca di ripetere quanto già detto in sede di contenzioso elettorale (cioè che l'Udc, pur avendo ottenuto l'ammissione del proprio contrassegno per le elezioni europee, non l'ha presentato in alcuna circoscrizione). Lo stesso Luciani nel post giudica come "inevitabile l'intervento della Dc contro questo giudice", lasciando intendere che il giudizio continuerà nel merito (e forse, già ora, sarà proposto reclamo). Di certo, la saga dello scudo (in)crociato non sembra voler conoscere fine...

domenica 28 marzo 2021

La Dc mai morta e i documenti mai letti abbastanza

Appare davvero infinita, la saga della Democrazia cristiana e dello scudo crociato: alle volte ad alimentarla sono le stesse persone che cercano di raccontarla, quando la incontrano sulla loro strada per caso o per scelta. Non è certo una novità, succede ormai da tanto tempo: quando, alla fine di novembre del 2005, Sebastiano Messina volle far vivere plasticamente ai lettori della Repubblica il disorientamento che si poteva provare tra un numero già allora imprecisato di democrazie cristiane e affini, gli bastò fare una passeggiata a piazza del Gesù e un po' di scale in un Palazzo Cenci Bolognetti piuttosto buio e in ristrutturazione. Lo mise per iscritto e ne uscì un passaggio intermedio memorabile, all'interno di un articolo intitolato Sta in un codicillo nascosto il destino elettorale della Dc che merita di essere riletto oggi, immaginando di stare davanti a quel palazzo (che oggi di democristiano non ha più nulla) con l'idea di cercare la Democrazia cristiana (per le autonomie) di Gianfranco Rotondi:
Sulla facciata, una sola targa: "Partito dei democratici cristiani". Sarà questo? Saliamo al secondo piano, dove una volta c'era lo studio del segretario, e bussiamo. Scusi, è qui il partito di Rotondi? "No, questo è il partito di Prandini". Torniamo indietro e troviamo, sulla scala di fronte, il vecchio, inconfondibile scudo crociato. "Democrazia Cristiana". Dev'essere qui. E invece no. "Questa è la Dc, certo, ma non è il partito di Rotondi" spiega un po' seccato il professor Giuseppe Pizza, consegnandomi un biglietto da visita sul quale c'è scritto: "Segretario della Democrazia Cristiana". Siamo in quello che fu, subito dopo la guerra, l'appartamento di De Gasperi: oggi è la sede di una delle tre Democrazie Cristiane.
Magari fossero state solo tre, allora e in seguito: sarebbe stato più facile capirci qualcosa. Ora sarebbero invece otto secondo 
Nino Luciani, 83 anni, un nome che i frequentatori di questo sito e gli appassionati delle vicende democristiane (o ri-democristiane) conoscono bene. Ieri mattina il Corriere della Sera gli ha dedicato l'intera pagina 25, occupata da un'intervista di Stefano Lorenzetto (sotto la rubrica Confessioni): del "neosegretario della 'vera' Dc" (così lo chiama il giornalista) si ripercorre la storia personale e politica, cercando di capire come sia arrivato a ricoprire quel ruolo e chiedendogli anche qualche commento sulla politica di oggi (potrebbe forse esimersi un segretario della Dc?). Tempo qualche mezz'ora e il traffico si è fatto rovente tra i telefoni e le e-mail dei "democristiani non pentiti": sono più di quelli che si potrebbe immaginare, spesso hanno molta voglia di parlare, puntualizzare e scrivono, parlano e postano. Per esempio, sul sito della Democrazia cristiana (il cui segretario politico è Renato Grassi) c'è un espresso invito al Corriere perché rettifichi, firmato da Grassi e dal segretario amministrativo e legale rappresentante Mauro Carmagnola; Alberto Alessi (già parlamentare Dc, figlio di Giuseppe, nel cui studio nacque il simbolo del partito storico, e tra le figure apicali del partito ora guidato da Grassi) ha mandato ai suoi contatti un giudizio severo sul contenuto dell'intervista; uno status Facebook di Emilio Cugliari, che della Dc si qualifica come "presidente facente funzione", inizia con "Ogni tanto qualcuno si sveglia al mattino e dice di essere Napoleone" (il resto ognuno può leggerlo da sé). Lo stesso Luciani, invece, nel diffondere il contenuto della medesima "ai Membri del CN della DC; agli On.li Parlamentari; ai Vescovi italiani" ha tenuto a precisare che "La credibilità e il risultato raggiunto è merito del duro lavoro e sacrificio di tanti, dentro e fuori".
La Dc, insomma, fa ancora notizia, eccome, a oltre ventisette anni da quel gennaio 1994 che ne sancì la fine politica. Solo politica, naturalmente: sul piano giuridico continuava a esistere. Lo sostiene da anni chiunque si proclami segretario, presidente, coordinatore, legale rappresentante del partito che fu di Alcide De Gasperi. In effetti non è per nulla sbagliato sostenerlo, ma se si chiede a queste persone cosa questo significhi davvero e chi rappresenti ora la Dc, il coro si sfrangia in coretti, a volte può persino trasformarsi in un'unione di solisti. Ognuno dei quali canta una melodia democratica e cristiana leggermente diversa, che finisce quasi sempre in "io"; altre volte in "noi", ma in ottave diverse (nel senso che il "noi" di una persona non coincide con quello detto da un'altra, anche se magari c'è chi è passato da un "noi" all'altro nel corso degli anni, a seconda del tentativo che sembrava più prossimo alla riuscita, causando inevitabilmente l'aumento della confusione).
Per cercare di capire qualcosa di questo coro a molte voci (non proprio armoniche), è bene cogliere anche occasioni come questa, per capire se effettivamente si apprende qualcosa di nuovo rispetto a quello che si sa, qualche tassello in più che può rendere il quadro più completo, avendo magari l'accortezza di non prendere per oro colato ogni informazione e dettaglio, se non altro perché provengono da una persona che è naturalmente "parte in causa". Un'operazione che - a scanso di equivoci - dovrebbe essere fatta qualunque fosse l'interlocutore, concedendogli peraltro sempre la buona fede: tra i molti, Renato Grassi (e i suoi, come Alessi e Carmagnola), Emilio Cugliari, Angelo Sandri, Publio Fiori, Giuseppe Pizza, Pierluigi Castagnetti, Alessandro Duce, Mario Tassone, Gianni Fontana, Franco De Simoni, Raffaele Cerenza, Raffaele Lisi e ovviamente Gianfranco Rotondi. Era stato proprio lui, del resto, di fronte al sottoscritto che gli aveva chiesto se fosse più grave credere o non credere a un politico, a rispondere "Bisogna avere il coraggio di credergli, ma anche la prudenza di dubitare. Non prendere per oro colato tutto quello che dice, fare qualche verifica ed essere anche un po' tolleranti".
Che ha detto dunque nell'intervista Luciani? Ha iniziato ricordando che la Dc non è mai morta: "Martinazzoli il 21 gennaio 1994 convocò a piazza del Gesù il consiglio nazionale. Con lui, erano in 27. [...] Deliberarono all'unanimità che la Dc assumesse la denominazione di Partito popolare italiano, mantenendo il simbolo dello scudocrociato. Ma non potevano farlo [...] La Cassazione ha sancito che lo scioglimento doveva essere decretato dall'assemblea dei soci, non dal consiglio nazionale. Pertanto sono da considerarsi nulli tutti i successivi tentativi di autoconvocazione di altri consessi decisionali e dei congressi. Infatti tali richieste andavano rivolte al consiglio nazionale. Che però nel frattempo era decaduto".
L'ultimo simbolo della Dc
Già qui è il caso di fermarsi un momento. Che la Dc non sia mai morta è vero, ma semplicemente perché nessuno l'ha mai sciolta. Mai. In quella seduta di consiglio nazionale (tenuto al centro studi De Gasperi alla Camilluccia il 29 gennaio 1994, non il 21, giorno in cui invece si tenne la direzione nazionale della Dc) non si decise alcuno scioglimento, ma "soltanto" il cambio di nome da Dc a Ppi, già dichiarato nell'assemblea fondativa del 18 gennaio presso l'Istituto Sturzo. Del cambio di nome in effetti ha parlato anche Luciani e ha ragione quando dice che quel passaggio - anche se non si trattò di scioglimento - non poteva spettare al consiglio nazionale: spettava infatti al congresso (si deve intendere così l'assemblea dei soci), se non altro perché il nome faceva parte dello statuto e le modifiche statutarie toccavano - appunto per statuto - al congresso. 
Questa cosa, in effetti, non l'ha detta direttamente la Corte di cassazione, bensì la Corte d'appello nel 2009, in una corposa sentenza (n. 1305) in cui, in effetti, si è detto pure che l'atto di cambio di nome ad opera dal consiglio nazionale era così viziato (essendo stato compiuto da organo incompetente) da essere "inesistente". La sentenza di Cassazione cui fa riferimento Luciani (la n. 25999/2010) in effetti si è limitata a respingere tutti i ricorsi delle varie parti, ritenendoli inammissibili o infondati. Ovviamente, fino ad allora, per la maggior parte delle persone comuni e per molti di coloro che erano stati democristiani la Dc era morta e sepolta; qualcuno ha anche agito sul suo patrimonio, ma questa è un'altra storia (talmente complicata e delicata che l'emicrania potrebbe sembrare poca cosa; peraltro, lo stesso Luciani dice che per la "sua" Dc il patrimonio "non è un problema attuale").
Dopo la sentenza della Cassazione, in ogni caso, c'era stato almeno un tentativo reso noto dalle cronache di rifare la Dc partendo dal consiglio nazionale, cercando di riconvocarlo a norma di statuto, per poi svolgere un congresso, il tutto nel 2012: l'anno dopo quei passaggi furono sospesi dal tribunale di Roma e in seguito dichiarati nulli, per il mancato rispetto delle forme prescritte (dalla legge o dallo statuto).
Il simbolo usato ora da varie Dc
Finito nel nulla quel tentativo, Luciani tentò di seguire un'altra strada, suggerita probabilmente dai suoi "amici dell’Università di Bologna, giuristi di razza che discendono dagli antichi glossatori dell'Alma Mater Studiorum": quella di agire non attraverso lo statuto, ma mediante il codice civile, unica via potenzialmente praticabile visto il decorso del tempo che aveva fatto decadere le cariche ("
I partiti sono associazioni: articolo 36 del codice civile. Quando manca l’amministratore, nel caso della Dc il presidente, il segretario o il consiglio, per le convocazioni ci si deve rivolgere al tribunale: articolo 20. Ho seguito la via maestra"). Il primo tentativo - di cui non c'è traccia nell'intervista, ma non era fondamentale dirlo - era datato 2014, ma non andò a buon fine perché a chiedere la convocazione dell'assemblea degli associati della Democrazia cristiana erano state solo tre persone, con Luciani primo firmatario; due anni dopo, invece, il tentativo venne ripetuto su scala decisamente più ampia. Quella richiesta di convocare l'assemblea fu presentata al presidente del tribunale di Roma; il 14 dicembre 2016, in effetti, un giudice di quel tribunale (Guido Romano) dispose la convocazione di quell'assemblea nelle date e nel luogo indicato dai richiedenti (Hotel Ergife, 25-26 febbraio 2017), designando Luciani - primo firmatario della richiesta - convocatore e presidente di quella riunione di soci. Riunione che in effetti, in una giornata a dir poco tumultuosa, elesse presidente Gianni Fontana (già indicato come segretario dal congresso del 2012 dichiarato nullo).
Doveva essere un "nuovo inizio", che però ha continuato a essere accidentato, tra ricorsi, un nuovo XIX congresso contestato (nel 2018 e, secondo Luciani, poi "revocato") e purtroppo pure la malattia che ha colpito Fontana. Questi si sarebbe dimesso dal suo ruolo di presidente e per opera di Luciani si sarebbe rimessa in moto la "macchina congressuale" (sia pure su scala ridotta), che avrebbe celebrato (via Skype) un nuovo XIX congresso il 24 ottobre 2020 che avrebbe eletto lo stesso Luciani segretario politico.
Quest'esito, in realtà, non è esattamente incontestato: il gruppo che fa capo a Renato Grassi (eletto segretario nel XIX congresso del 2018, quello che per Luciani è stato "revocato") rivendica come pienamente legittimo il proprio percorso, contestato invece da altri soggetti, ad esempio da Raffaele Cerenza e Franco De Simoni (che hanno impugnato gli atti del 2017 e del 2018 e, nel frattempo, avrebbero provveduto a un'autoconvocazione degli iscritti Dc che avrebbe portato a riattivare per altra via il partito); altri ancora contestano proprio gli ultimi passaggi che avrebbero portato Luciani alla segreteria (come Emilio Cugliari, che come detto si proclama presidente facente funzione della stessa Dc dallo scorso 1° luglio). Erano e sono tuttora in piedi varie cause: alcune si trascinano da anni, relative a eventi che in certi casi hanno perso del tutto valore anche per chi vi ha partecipato. Altre sono molto più recenti come quella iniziata da Mauro Carmagnola come segretario amministrativo e rappresentante legale della Dc contro Nino Luciani, per tentare di bloccare il XIX congresso telematico che avrebbe eletto lo stesso Luciani: in effetti il tribunale di Roma (di nuovo nella persona del giudice Romano) il 25 gennaio ha rigettato la domanda, come dice Luciani, ma in effetti si trattava solo di un procedimento cautelare, nel quale non sono stati riconosciuti gli estremi del "pregiudizio grave e irreparabile" nella celebrazione di quel "congresso" (che tra l'altro nel frattempo si era già svolto). Va detto anche che in effetti - e salvo errore - è ancora sotto giudizio l'assemblea del 2017 convocata da Luciani su disposizione del tribunale di Roma, così come finora manca un provvedimento giudiziario che abbia dichiarato nullo, annullato o sospeso il congresso del 2018 che aveva eletto Grassi (non lo ha impugnato nemmeno Luciani e probabilmente direbbe che non ce n'è nemmeno bisogno, ritenendo lui di averlo "revocato" già nel 2019.
In effetti Luciani cita altre decisioni contrarie a Grassi: in particolare, quelle relative alla bocciatura del contrassegno contenente lo scudo crociato presentato in occasione delle elezioni europee del 2019. Il Viminale in effetti ne chiese la sostituzione, sia per la presenza dello scudo crociato, sia per l'uso senza autorizzazione della grafica del Ppe (al quale la Dc-Grassi non è affiliata) e, quando i delegati della Dc si opposero rivolgendosi all'Ufficio elettorale nazionale, si videro bocciata la loro opposizione; non ebbero miglior esito i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, presentati per cercare di vedersi riconosciuto l'uso legittimo del simbolo. Va detto però, per correttezza, che il problema del simbolo era legato soprattutto al contemporaneo deposito del simbolo da parte dell'Udc (presente in Parlamento), anche se in effetti le decisioni parlavano della cessata attività della Dc dal 1993, notando che non si era fatta valere alcuna continuità giuridica rispetto a quell'esperienza (altrove Luciani aveva notato che ciò sarebbe stato possibile, esistendo almeno il verbale dell'assemblea del 2017 e quello del congresso del 2018 - allora non ancora "revocato" - ma forse quei documenti non furono prodotti).
Nell'articolo c'è poi un interessante campionario di nomi che non lascia indifferenti i "malati di politica": Giuseppe Pizza, abilissimo nel far e lasciar credere di essere diventato titolare legittimo ed esclusivo dello scudo crociato (ma da tempo scomparso dai riflettori); Angelo Sandri, infaticabile segretario della "sua" Dc da molti anni (almeno dal 2004 in modo ininterrotto), per qualcuno privo di ogni legittimità, per altri colui che negli anni ha presentato più liste con lo scudo crociato in molte parti d'Italia (e Luciani gli riconosce "il merito di averla tenuta in piedi con orgoglio"); Gianfranco Rotondi, cui Luciani attribuisce Rivoluzione cristiana (che certamente esiste ancora, non risultando sciolta, ma probabilmente è "in sonno", ad aspettare tempi migliori); Publio Fiori, tra i primi a far valere - già nel 1994 - l'argomento della mancanza di un congresso e in seguito fondatore di Rifondazione Dc (poi Rinascita popolare). L'elenco potrebbe continuare, nella consapevolezza che "s’è provato di tutto per metterli d’accordo, ma non c’è stato verso. Vogliono comandare. Benedetta gente! Non è meglio essere primi in provincia che secondi a Roma?".
Sicuramente è vero che la sede di Piazza del Gesù (cioè Palazzo Cenci-Bolognetti) è "dei suoi proprietari" (cioè l'istituto Pasteur - Fondazione Cenci-Bolognetti) e che all'interno non c'è più nessun partito che si richiama alla Dc ("Fontana la affittò per tre anni, ma costava troppo"). Luciani ha parlato anche di "Dc regionali" in via di organizzazione, mail spedite con "reazioni entusiastiche" (si noti che dalle parti della Dc-Grassi si parla da settimane, mesi di adesioni di decine di sindaci e consiglieri, con l'organizzazione in Sicilia affidata a Totò Cuffaro). E se anche ora non ci sono notabili tra i soci, per Luciani "sono dietro le quinte. Mario Segni è informato. Nel 2002 combattei con lui per la politica pulita. Al momento giusto penso che si farà vivo anche Rotondi". Cioè giusto in tempo per le elezioni politiche del 2023 da affrontare "da soli, secondo la linea di Fontana. Niente pastette con Forza Italia o Udc. Siamo un partito di centro che guarda a sinistra, come sosteneva Alcide De Gasperi".
Nell'intervista c'è ancora spazio per qualche microstoria notevole di un "democristiano da sempre" ("Dal 1975 al 1980 fui consigliere a Comacchio. La maggioranza Pci-Psi sollecitava il dialogo, ma non ci ascoltava. Così il pittore Remo Brindisi, con me all’opposizione, durante le sedute disegnava per noia pecorelle e pastori e mi regalava i dipinti con le dediche"), che rivendica il merito di aver trasformato "Giorgio Guazzaloca da macellaio in sindaco" e che vorrebbe avere "altri due anni di vita solo per vederla correre, la mia Dc. Sapesse quante sofferenze m’è costata! Ma ho fiducia. Altrimenti non avrei cominciato".
In tutta la chiacchierata, peraltro, mancano due particolari importanti, ben noti a chi frequenta questo sito. Innanzitutto, il fondamento del ruolo che oggi Nino Luciani rivendica è rappresentato dal decreto del giudice Romano del 14 dicembre 2016 che dispone la convocazione dell'assemblea dei soci della Democrazia cristiana del 25-26 febbraio 2017, affidandone la materiale organizzazione allo stesso Luciani. Per poter ottenere quel risultato, tuttavia, occorreva - ex art. 20, comma 2 del codice civile - il 10% degli associati alla Dc. La richiesta per il giudice risultava "legittimamente formulata" perché era stata superata quella quota del 10% degli iscritti "risultante dall'ultimo elenco disponibile". Un elenco che però era stato "ricostruito per autodichiarazione [...] dei soci che erano stati iscritti negli anni 1992 o dintorni [...] e che, nel 2012, hanno rinnovato la condivisione delle finalità, dei valori di riferimento della Democrazia cristiana ai fini della celebrazione al XIX Congresso, in Roma 11-12 novembre 2012". Quell'ultimo elenco dei soci, dunque, era stato ricostruito nel periodo tra il consiglio nazionale della Dc riconvocato il 30 marzo 2012 e il congresso di novembre: gli atti del primo e del secondo, tuttavia, sono stati prima sospesi e poi dichiarati nulli e a demolire gli effetti del consiglio nazionale del 2012 (dunque l'atto in base al quale si è potuta effettuare la ricognizione dei soci) era stato proprio il giudice Romano. Lui, peraltro, alla fine del 2016 non aveva approvato espressamente l'elenco degli iscritti: si era limitato a dire che l'istanza "appar[iva] legittimamente formulata", ma in seguito sarebbe stato possibile far valere ogni altra questione "in via contenziosa". E in effetti - salvo errore - gli atti dell'assemblea disposta dal giudice Romano e convocata da Luciani sarebbero ancora al centro di una causa civile, andata decisamente per le lunghe.
Naturalmente è possibile che quella causa si estingua o che si concluda a favore di Luciani. Resterebbe però la questione legata al valore delle sentenze del 2009 e del 2010, soprattutto nei confronti del Partito popolare italiano (ancora esistente sul piano giuridico, pur inattivo da molti anni). Perché quelle due pronunce dicono anche, a volerle leggere bene, che gli atti che hanno trasformato la Dc in Ppi erano viziati, ma non sono stati dichiarati nulli, anche perché il Ppi non era parte del processo in cui i giudici hanno rilevato quei vizi, quindi non si era nemmeno potuto difendere. Questo significa che i giudici hanno notato che quegli atti del 1994 erano viziati come passaggio intermedio per poter dire che nessuno tra i litiganti di quei processi (Cdu, Udc, Dc-Pizza, Dc-Sandri e altri) aveva titolo per dirsi titolare esclusivo del nome e del simbolo della Dc, ma quegli stessi atti sono ancora pienamente validi per il Ppi. Se volesse, dunque, il Ppi potrebbe ancora agire per difendere la titolarità di nome e simbolo. Lo farà? E, nel caso, a chi toccherà raccontarlo?