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venerdì 29 luglio 2022

Fasci italiani del lavoro, fondatori assolti anche dopo la Cassazione

L'avvicinarsi delle elezioni, con tutto il loro speciale carico di simboli, non può far dimenticare altre vicende "simbolicamente" rilevanti, soprattutto se su queste pagine si sono seguite le loro puntate precedenti. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione (n. 28565/2022) che ha chiuso definitivamente il processo relativo ai Fasci italiani del lavoro, respingendo il ricorso presentato dal procuratore generale della Corte d'appello di Brescia contro la sentenza che aveva assolto anche in secondo grado i fondatori del partito che nel 2017 era stato al centro del "caso Sermide", scoppiato dopo che la lista era riuscita a ottenere una consigliera al comune di Sermide e Felonica, dopo aver partecipato per vari anni alle elezioni amministrative in vari comuni mantovani - spesso candidando uno dei fondatori, Claudio Negrini - senza risultati significativi, ma anche senza interessamenti della magistratura. Vale la pena ripercorrere le tappe precedenti, per capire meglio questa decisione.

L'annullamento delle elezioni del 2017

Come si ricorderà, dopo l'elezione in consiglio comunale della candidata sindaca, fu impugnata la proclamazione degli eletti e della questione si occuparono i giudici amministrativi. In primo grado il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sede di Brescia, competente per la provincia di Mantova) aveva ritenuto che la lista fosse stata illegittimamente ammessa alle elezioni, ma che la sua presenza non avesse influenzato l'intero esito elettorale: si era dunque limitato a espungere ex post i Fasci da quella competizione, assegnando il seggio all'altra lista di opposizione.
I ricorrenti, però, volevano proprio ottenere l'annullamento totale delle elezioni, per cui si rivolsero al Consiglio di Stato e, in seconda battuta, lo ottennero (era ormai la fine di maggio del 2018): per il nuovo collegio, infatti, la lista dei Fasci aveva ottenuto più della differenza delle altre due liste in gioco (su un numero limitato di votanti), quindi aveva alterato "in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione", senza che si potesse escludere con certezza che tutti coloro che avevano votato per loro avrebbero scelto - in loro assenza - la lista non vincitrice. In seguito a quell'annullamento, è scattato il commissariamento per il comune di Sermide e Felonica e nuove elezioni si sono tenute nella primavera del 2019.

Il processo penale

Si è già ricordato in passato come, subito dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato le elezioni, la Procura della Repubblica di Mantova avesse iniziato a indagare, chiedendo per nove persone il rinvio a giudizio per i reati di riorganizzazione del partito fascista e apologia di fascismo (in particolare per vari passaggi dello statuto, risalente al 25 maggio 2000, per alcune manifestazioni pubbliche e pubblicazioni cartacee, nonché online). A metà aprile del 2019, tuttavia, in sede di giudizio abbreviato, il Tribunale di Mantova aveva assolto gli imputati (disponendo il non luogo a procedere per coloro che non avevano abbandonato il rito ordinario)
Il giudice di primo grado, in particolare, aveva riconosciuto come i Fasci italiani del lavoro fossero "di ispirazione palesemente e dichiaratamente fascista" (e lo stesso simbolo scelto lo dimostrava chiaramente), ma questo non era sufficiente per integrare una condotta penalmente rilevante, in particolare per parlarsi di riorganizzazione del partito fascista, non potendosi applicare in via estensiva norme eccezionali come la XII disposizione finale della Costituzione e gli articoli della "legge Scelba". Lo statuto conteneva, secondo la sentenza, giudizi storici su determinati fatti, vicende e fenomeni della storia italiana (dal ruolo del consenso nell'ascesa del fascismo alle possibili evoluzioni di quel regime, dal valore da attribuire all'8 settembre 1943 e al peso degli interventi armati stranieri nella conclusione della Repubblica sociale italiana, fino alla "democrazia dei partiti") sui quali non c'è concordanza tra gli studiosi (o nelle stesse aule parlamentari) o che comunque non possono ritenersi illegittimi. Non sono stati considerati illeciti nemmeno i riferimenti al programma di San Sepolcro del 1919 (denotavano l'ispirazione fascista, ma nessun "passo riorganizzativo") o al Manifesto di Verona del 1943 (il corporativismo in sé non integrava alcun reato), senza contare che era lo stesso statuto del partito a escludere "ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando il rispetto di ogni etnia" e riconoscendo il valore del metodo democratico e la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali. Non era stato dunque riconosciuto alcun potenziale rischio per l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale legato all'attività delle persone incriminate, tanto con riguardo ai documenti prodotti, quanto con riferimento alle concrete azioni compiute (peraltro da un gruppo ristretto e poco organizzato di soggetti).
Insoddisfatta della decisione, la Procura della Repubblica impugnò la sentenza (lamentando una motivazione "contraddittoria e palesemente illogica, non potendo andare esenti da sanzione penale quei comportamenti assolutamente ambigui di soggetti e associazioni politiche che si insinuavano nell'ordinamento democratico [...] per inserirsi con le proprie regole e i propri cardini ispirati alle ideologie contrastanti con i principi democratici"): della vicenda si occupò la Corte d'assise d'appello di Brescia, che però il 26 giugno 2020 (in una sentenza depositata il 24 agosto) confermò l'assoluzione per le persone imputate. Posto che i giudici hanno subito rilevato "la peculiarità e difficoltà dell'indagine demandata oggi all'interprete" nel definire l'ambito applicativo delle norme penali", poiché l'interpretazione degli articoli della "legge Scelba" comporta "la rivisitazione di concetti che possono involgere spazi solitamente percorsi dallo storico, piuttosto che dal giurista", si è ribadito che la riorganizzazione del "disciolto partito fascista" aveva rilievo penale solo la riorganizzazione "del partito fascista, così come storicamente conosciuto, ovvero quel partito che ebbe ad agire e poi dominare la vita sociale, politica ed economica dello Stato italiano dal 1919 al 1943", ribadendo l'eccezionalità della norma (come la XII disposizione finale della Costituzione deroga agli artt. 18 e 49); si è poi confermato che la riorganizzazione del partito fascista è un "reato di pericolo concreto", per rispettare il principio di offensività. Si è in particolare richiamata la Corte di cassazione, per cui il pericolo che le condotte possano ricostituire le organizzazioni fasciste va valutato "in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi" (pur senza pretendere che il reato si abbia solo in presenza di condizioni identiche a quelle che avevano permesso il sorgere del partito fascista e l'instaurazione del fascismo). 
L'esigenza di tutelare le istituzioni democratiche dal pericolo del ritorno del fascismo, dunque, era stata ritenuta ancora attuale a distanza di vari anni - come testimoniato, del resto, dall'approvazione della "legge Mancino" nel 1993 - ma certamente occorreva che le condotte relative al partito fascista avessero la "capacità di influenzare gli orientamenti intellettuali e psicologici delle masse"; non era stata riconosciuta - in particolare con riferimento al Movimento fascismo e libertà, ma non solo - la concreta offensività di "quei gesti (quali l'adozione del fascio littorio) consistenti in un mero richiamo a una simbologia" fascista, non più influente sulla popolazione italiana. In concreto, benché secondo i giudici l'intento di raccontare ed elogiare il pensiero e l'ideologia fascista "trabocc[hi] da quasi tutti i documenti sequestrati", nel contenuto del "programma" perseguito dai Fasci italiani del lavoro per la corte non poteva "ravvisarsi, con tranquillizzante certezza, ovvero al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della condotta delittuosa ascritta agli imputati". 
Per il collegio - e, trattandosi di Corte d'assise d'appello, c'era pure la giuria popolare - il ragionamento del primo giudice sull'insussistenza della riorganizzazione del partito fascista mediante perseguimento di "finalità antidemocratiche" ed "esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito" era corretto e condivisibile. Quanto al programma desumibile dallo statuto - senza dare "rilevanza a ciò che programma non è", cioè alle valutazioni (pur ritenute faziose e "contrastanti con la prevalente critica storiografica") sull'origine e sull'evoluzione del partito fascista, sui motivi della sua caduta e sulla "democrazia dei partiti" - gli obiettivi del partito avrebbero contenuto "segnali contraddittori, che non consentono di chiaramente apprezzare se effettivamente il movimento intendesse organizzarsi al fine, davvero, di mettere nuovamente in pratica la dottrina fascista". Ad esempio, il riferimento alla democrazia corporativa e al fascismo come "grande rivoluzione ancora incompiuta [...], che garantisce la rappresentatività dei variegati interessi dei corpi sociali e delle correnti politiche" non implicava per forza l'approdo alla soppressione de facto della libertà sindacale; in generale, lo statuto dei Fasci italiani del lavoro, a fronte di passaggi assimilabili a una concezione - e teoricamente forieri di una deriva - autoritaria, ne avrebbe contenuti "altri, e peraltro, ben più consistenti, diretti ad esaltare il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali" (come i riferimenti alla salvaguardia delle libertà di stampa, associazione, espressione e religione, al rifiuto di ogni discriminazione razziale, alla Camera come luogo espressione dei partiti, pur avendo auspicato il superamento di questi). 
Se lo statuto e il programma non si riferivano alle pagine più buie del fascismo, nell'azione concreta non sono emerse condotte univocamente volte a "perseguire realmente l'abolizione del pluralismo etnico, culturale e religioso, nonché l'instaurazione di un sistema politico antidemocratico" (anzi, gli scritti e i testi presenti sul sito conterrebbero varie affermazioni contrarie al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo, inconciliabili con i contenuti del Manifesto di Verona del 1943), mentre i post e i link provocatori o "pesanti" verso certi personaggi pubblici, "non avendo ad oggetto il programma politico dell'associazione, non consentono di dimostrare l'avvenuta riorganizzazione del disciolto partito fascista". Quanto alla partecipazione elettorale a Sermide, Felonica e Castelbelforte, questa non solo avrebbe dimostrato l'accettazione da parte del movimento "del metodo democratico e del pluralismo partitico" (così aveva argomentato la sentenza di primo grado), ma non era penalmente rilevante, mancando un programma univocamente antidemocratico. Le sentenze amministrative che avevano ritenuto illegittima la partecipazione alle elezioni amministrative di Sermide e Felonica nel 2017, infatti, rilevavano solo sul piano elettorale e non su quello penale; in ogni caso, si erano incentrate soprattutto sull'uso del fascio littorio all'interno del contrassegno di lista, già ritenuto irrilevante nella vicenda penale del Movimento Fascismo e libertà. Mancando la prova univoca che le persone imputate avessero perseguito fini antidemocratici propri del partito fascista (posto che condividere certi punti programmatici del fascismo, specie se non antidemocratici, non ha di per sé rilievo penale) e che "l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri" del partito fascista avesse raggiunto livelli tali da prefigurare un "pericolo concreto" di riorganizzazione del partito, era inevitabile assolvere gli imputati, sia pure per prova insufficiente o contraddittoria.

La sentenza della Corte di cassazione 

Non condividendo nemmeno la decisione di secondo grado, la procura generale di Brescia ha presentato ricorso alla fine del 2020, chiedendo l'annullamento con rinvio della pronuncia di seconde cure. La sentenza della Corte di cassazione citata all'inizio dell'articolo - pronunciata dopo l'udienza del 15 marzo 2022, ma depositata soltanto il 20 luglio scorso - ha però respinto il ricorso del pubblico ministero, per cui ora l'assoluzione delle persone imputate risulta definitiva e non più soggetta a impugnazioni. 
Secondo la Procura generale della Corte d'appello di Brescia, in particolare, era stata violata la legge penale (in particolare gli artt. 1, 2 e 4 della "legge Scelba"), perché questa avrebbe sanzionato "un'associazione politica che abbia finalità di ricostituzione in qualsiasi forma del partito fascista" anche qualora questa non avesse condiviso tutti i fini del programma del partito fascista. Per il pubblico ministero era un errore distinguere tra "associazione fascista penalmente rilevante" e "partito politico di ispirazione fascista che si muove in democrazia" sulla base della coesistenza, per quest'ultimo, di punti programmatici di matrice fascista e altri "asettici o ambigui" (così come non sarebbe stato consentito "bilanciare" condotte ritenute vietate ai sensi dell'art. 1 della "legge Scelba" con la partecipazione al voto amministrativo come accettazione del cimento democratico, con l'esiguo numero di persone aderenti o simpatizzanti): il semplice costituire un'associazione con atto notarile, il darsi uno statuto e un sito, il creare schede di iscrizione, pubblicare libri e concorrere ad elezioni (arrivando a eleggere una persona in consiglio comunale) avrebbero costituito per il Pm un complesso di "condotte concretamente idonee a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologie fasciste che i Padri costituenti hanno ritenuto fossero inammissibili con l'assetto costituzionale democratico". Lo stesso ricorso aveva lamentato anche la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, nel senso che il collegio di secondo grado non avrebbe motivato circa la contestazione di aver compiuto manifestazioni esteriori di carattere fascista, ritenuta dalla Corte d'assise d'appello descritta nel capo d'imputazione, ma "non addebitata".
Quest'ultimo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile dalla prima sezione penale della Cassazione, che lo ha ritenuto generico (perché le manifestazioni pubbliche non sono state indicate e descritte in concreto) e, se riferito alle manifestazioni sulla rete Internet e sui social network, non in grado di aggiungere profili ulteriori rispetto alle condotte di "propaganda" che la Corte d'assise d'appello ha ritenuto penalmente non rilevanti. Ci si è dunque concentrati solo sulla lamentela circa la supposta violazione degli articoli della "legge Scelba", ritenuta genericamente ammissibile anche a norma dell'art. 608, comma 1-bis del c.p.p. (introdotto nel 2017), in base al quale a seguito di un'assoluzione delle persone imputate tanto in primo quanto in secondo grado non era possibile per il pubblico ministero presentare ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva (a dispetto della richiesta del Pm in dibattimento) o per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; era ed è invece possibile contestare sia l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (cioè la sua inosservanza), sia l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (perché il fatto è stato qualificato giuridicamente in modo sbagliato o inquadrato in una fattispecie non idonea).
La Corte ha ricostruito in breve i principi - "per lo più risalenti, ma tuttora validi e condivisibili" - che si sono consolidati nella giurisprudenza sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista. In particolare, ai fini di quel delitto, ci si riferisce al fondamento ideologico del partito "storico" e al metodo di lotta da questo praticato (per cui non si colpisce l'associazione, ma il suo modo di operare), ma la condotta è censurata se ritenuta concretamente idonea a determinare il risultato (creando dunque una situazione di "pericolo concreto", in cui per esperienza è probabile che si verifichi un evento dannoso per il bene tutelato); non si punisce la manifestazione del pensiero fascista in sé, a meno che non implichi il pericolo di una possibile ricostituzione di un partito che abbia gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo; non è vietato costituire movimenti - e operare con questi - che aderiscano solo ad alcuni punti di programma del disciolto partito fascista; il ristretto numero di persone che aderiscono a un progetto di natura fascista non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale delle loro condotte.
Sulla base di questi principi, per la Corte "non può, in alcun modo, ritenersi fondata la censura [...] circa l'inosservanza della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte d'assise d'appello di Brescia" nel confermare l'assoluzione per le persone imputate. E il motivo principale per escludere il reato sarebbe la compresenza - nei documenti fondativi dei Fasci italiani del lavoro e nei loro documenti e pubblicazioni, cioè i mezzi con i quali il partito mirava a farsi conoscere e ad attirare consensi e adesioni - di obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina fascista (come il corporativismo) e di un modello di Stato e di principi ben lontani dal concreto svolgimento del regime fascista per come lo si è conosciuto. Allo stesso modo, per il Supremo collegio non è viziato neanche il ragionamento in base al quale i testi che esaltavano esponenti, principi, fatti e metodi fascisti non hanno mai raggiunto livelli tali da creare le condizioni di un "pericolo concreto" di riorganizzazione del disciolto partito fascista, non essendosi abbinata all'esaltazione "difensiva" del fascismo l'indicazione di obiettivi programmatici coerenti con l'esperienza storica del fascismo. Quanto all'esiguità di membri del gruppo e di simpatizzanti e alla ridotta scala locala dell'attività, non sono - come si è visto - argomenti che di per sé escludono il rilievo penale, ma hanno certamente concorso a una valutazione complessiva di mancato "pericolo concreto". 
Sarebbe invece "in contrasto con la cornice legislativa e giurisprudenziale esaminata" la lettura proposta dal pubblico ministero, perché avrebbe proposto "elementi spuri di valutazione che né il legislatore, né questa Corte di legittimità o la Corte costituzionale hanno mai apprezzato quali presupposti sufficienti per l'integrazione del reato". In particolare, i giudici non avrebbero mai "bilanciato" elementi "fascisti" e non fascisti nello statuto e nei programmi, ma soltanto rilevato "una palese contraddizione fra elementi, ostativa, proprio per tale obiettivo contrasto, alla individuazione lineare di un programma politico univocamente preordinato alla ricostituzione del partito fascista"; allo stesso modo, la Corte d'assise d'appello aveva correttamente ritenuto ininfluenti le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che avevano ritenuto illegittima la partecipazione dei Fasci italiani del lavoro alle elezioni amministrative del 2017, "trattandosi di decisioni afferenti esclusivamente a quella competizione elettorale e sfornite di più specifiche verifiche sul programma politico dell'associazione (invece, effettuate in sede penale)". Tutto questo è bastato alla Corte di cassazione per respingere il ricorso del Pm, confermando nella sostanza le assoluzioni.
 

Qualche riflessione finale

Sulla base di questa decisione, che chiude definitivamente la vicenda processuale per quei fatti, è il caso di proporre qualche riflessione conclusiva. Per la terza volta, dunque, il movimento Fasci italiani del lavoro non è stato ritenuto dai giudici una riorganizzazione del partito fascista. Esattamente come in innumerevoli casi si è ritenuto di non poter procedere allo scioglimento del Movimento Fascismo e libertà o anche solo alla condanna dei suoi promotori o esponenti per reati di apologia di fascismo o manifestazioni fasciste. A fronte di queste decisioni, peraltro, è noto che nel corso del tempo si è riscontrato un giudizio sempre più severo in materia di contrassegni elettorali: pur essendo stato sempre piuttosto rigido alle elezioni politiche, con riguardo alle amministrative nei primi tempi si era più spesso tollerata la presenza del fascio repubblicana (purché, come sottolineato dal Consiglio di Stato, fosse disgiunto dalla parola "Fascismo"), accompagnato ad altri elementi o da solo, mentre negli ultimi anni non si è più accettato nemmeno quello (e hanno creato problemi anche soluzioni alternative, come ad esempio l'aquila ad ali spiegate, specie se abbinata a determinati elementi testuali). Le stesse liste, però, si sono potute presentare quando hanno sostituito i simboli "incriminati" con altri più innocui - pur nettamente polemici, come quello della lista Censurati - senza che naturalmente sia cambiato assolutamente nulla nelle idee delle persone candidate e nei loro programmi.
Ora, per chi studia il diritto costituzionale è noto che l'Italia non si fa rientrare tra le cosiddette "democrazie protette" o "militanti", che approntano determinati strumenti per difendersi (tra l'altro) da chi abusa di determinati diritti o degli strumenti democratici per scardinarle: in Italia, in particolare, non è previsto in Costituzione che un partito possa essere sciolto in determinate condizioni (prevedendo anche per questo un procedimento con particolari tutele). In Germania, dove invece è previsto (all'art. 21 della Legge fondamentale), il Tribunale costituzionale tedesco nel 2017 ha deciso di non sciogliere il partito Npd pur giudicandolo "anticostituzionale" (dunque un passo più indietro rispetto all'incostituzionalità, non essendo stata iniziata alcuna opera di "distruzione" dell'ordinamento): ha ritenuto infatti che la situazione di pericolo legata a quella forza politica fosse limitata, anche per la limitata azione territoriale, il numero di iscritti contenuto e lo scarso peso del partito a livello federale, statale locale, come se il sistema avesse gli "anticorpi" per contenere o fronteggiare quel pericolo; è pur vero che, dopo quella storica sentenza del 2017, si è scelto di modificare in fretta la Costituzione, introducendo l'ipotesi dell'anticostituzionalità dei partiti e prevedendo come sanzione il venir meno del finanziamento pubblico, ma questo non agiva e non agisce sulla possibilità di partecipare alle elezioni, che resta libera.
Oggettivamente colpisce vedere che un paese a "democrazia protetta" (la Germania) sceglie di non proteggersi pur riconoscendo sulla carta il potenziale pericoloso di un soggetto politico e consente a questo di continuare a partecipare alle elezioni senza cambiare nome e logo (pur precludendo l'accesso ai finanziamenti pubblici, ma comunque dopo lo stesso iter garantista davanti al Tribunale costituzionale federale dettato per lo scioglimento), mentre un altro paese a democrazia non militante (l'Italia) non scioglie un partito, ma gli vieta di partecipare al voto con certi nomi e simboli - e via via gliene vieta sempre di più, per giunta senza avere scritto regole specifiche in materia - accettando però che partecipi con altre insegne che di certo non implicano un cambio di idee (né lo si potrebbe pretendere o verificare). In Germania, è vero, non è comunque possibile impiegare la svastica in politica o comunque mostrarla in manifestazioni pubbliche, perché una legge lo vieta; in Italia una norma analoga non c'è (del resto non si è portata a termine nemmeno l'approvazione del "ddl Fiano" che prevedeva qualcosa di simile), ma da vari anni di fatto i fasci sono ugualmente banditi. Si può censurare il fatto che a determinati partiti riconosciuti "non illeciti" e comunque non pericolosi non sia poi consentito agire politicamente e alle elezioni - il momento più importante della politica - con le loro insegne, così come qualcuno potrebbe pensare che quei partiti non siano pericolosi proprio perché non si consente loro di partecipare con quei fregi (e comunque non ci sarebbe ugualmente da stare tranquilli). In ogni caso, sul tema si dovrà riflettere ancora. 

giovedì 6 giugno 2019

Fasci italiani del lavoro: non illeciti, ma neanche elettoralmente legittimi?

Tra i comuni chiamati al voto quest'anno, c'era anche quello mantovano di Sermide e Felonica, finito al centro delle cronache quando, nel 2017, alle prime elezioni del comune frutto di fusione, si era presentata una lista dei Fasci italiani del lavoro ed era riuscita a eleggere in consiglio la candidata sindaca, Fiamma Negrini, dopo che nelle tre consultazioni elettorali precedenti relative al solo comune di Sermide (2002, 2007 e 2012) la stessa lista, con identico emblema e guidata dal padre Claudio Negrini, era stata regolarmente ammessa, anche se non aveva ottenuto nemmeno un seggio (come pure alle comunali di Castelbelforte, Felonica e Pieve di Coriano nel 2004). 
Come sa chi segue questo sito, una sentenza emessa dal Consiglio di Stato a maggio dello scorso anno aveva annullato le elezioni del 2017, ritenendo che la lista dei Fasci non dovesse partecipare alla competizione e che la sua presenza avesse inevitabilmente alterato l'intero evento elettorale (mentre il Tar, mesi prima, si era limitato a dire che la lista non avrebbe dovuto correre e aveva assegnato il seggio conquistato all'altra lista di opposizione). Contemporaneamente al contenzioso amministrativo sulla vicenda elettorale, peraltro, si era aperto il fronte penale della stessa vicenda, con le indagini iniziate a luglio 2018 dalla procura di Mantova, concluse mesi dopo con la richiesta di rinvio a giudizio per nove persone, sette delle quali - compresi Claudio e Fiamma Negrini - avevano chiesto il giudizio abbreviato: nella seconda metà di marzo era arrivata la sentenza di assoluzione da parte del gip (e il non luogo a procedere per le altre due persone coinvolte), ma soltanto ora è possibile ragionare sulle motivazioni depositate a metà aprile dal giudice Gilberto Casari.


Le accuse e i fatti

Le persone sottoposte a processo erano imputate a vario titolo in concorso (e con l'aggravante dell'essere più di cinque persone) dei reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e apologia del fascismo. Va ricordato che, per la legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba"), riorganizzare il disciolto partito fascista significa perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"; fare apologia del fascismo, invece, per la stessa legge significa fare propaganda "per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità" di riorganizzazione del partito fascista.
Le condotte riguardavano, come detto, il partito noto come Movimento Fasci italiani del lavoro, fondato con atto notarile il 25 maggio 2000, il cui simbolo originario - piuttosto simile a quello attuale, ma non proprio uguale - era così descritto nello statuto: "formato da una ruota dentata che rispecchia il simbolo del lavoro, di colore nero, sovrapposta da fascio rosso con a capo una punta di alabarda che rispecchia la Repubblica romana di Giuseppe Mazzini, il tutto in campo bianco racchiuso da un cerchio nero, nel quale, alla sua circonferenza interna, vi è posta la scritta che va da sinistra a destra 'MFL. Fasci italiani del lavoro' mentre alla base del fascio è posta una striscia tricolore a bande verticali riproducente la bandiera italiana che segue l'andamento del cerchio alla sua base al cui interno vi è la sigla M.F.L.".
Vari punti dello statuto - prodotto dal pubblico ministero - sono stati tacciati di apologia di fascismo e di propaganda razzista, considerando anche il riferimento al Manifesto di Verona del 1943, nel quale si legge tra l'altro che "gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". In più, sul piano dei comportamenti, oltre alla denigrazione della democrazia, dei suoi valori e di quelli della Resistenza, sono stati contestati alle persone incriminate l'esaltazione di "esponenti, principi, fatti e metodi propri" del disciolto partito fascista, nonché il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista (in manifestazioni pubbliche e con pubblicazioni cartacee e online), la propaganda del partito (tramite il sito e la pagina Facebook).


Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il gip ha colto subito la cornice normativa e fattuale della vicenda: correttamente ha notato che la XII disposizione finale della Costituzione ("È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") è una norma eccezionale rispetto all'art. 18 (libertà di associazione), all'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e all'art. 49 (diritto di associarsi in partiti): con riguardo a quest'ultima disposizione, il magistrato ha sottolineato che per i costituenti non è importante il fine ultimo della formazione politica, "qualora non penalmente rilevante". La stessa Assemblea costituente, che allora faceva le veci del Parlamento, aveva scritto nella legge n. 1546/1947 ("Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico") che integra l'ipotesi prevista dalla XII disposizione "qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista": ciò, per il giudice, "ammette implicitamente la possibilità di perseguire mediante il metodo democratico" obiettivi che non rientrano nell'orizzonte della costituzione (come, purché non fosse violento, non era illegittimo un partito monarchico, anche se l'art. 139 non ammette la revisione costituzionale sulla forma di governo repubblicana), quindi per loro non era punibile l'uso di mezzi non violenti per fare propaganda del partito fascista. 
Basandosi sia sul dibattito alla Costituente su quella che poi sarebbe diventata la XII disposizione finale (in questo sito se n'è ampiamente parlato nell'articolo sul partito Nsab, nel paragrafo La questione del "disciolto") sia sulla giurisprudenza costituzionale in materia (il giudice cita per esempio le sentenze nn. 1/1957, 74/1958, 15/1973, 254/1974), il giudice sottolinea come il divieto colpisca esclusivamente "forze neofasciste, che contemplino tra i loro obiettivi quelle specifiche finalità antidemocratiche proprie di quella determinata esperienza storica, che si avvalgono del metodo della violenza del movimento fascista e che propugnino i principi di quel partito". Il che significa, come si è già visto in passato, che è proibito soltanto voler ricostruire proprio quel partito fascista, con quegli stessi modi e fini, senza per questo trasformare l'Italia in una democrazia "protetta", da salvaguardare "dalle forze politiche che non ne condividono finalità e metodi, ponendole ai margini o fuori dal sistema democratico". 
Le sentenze già citate, peraltro, hanno escluso che le norme di legge attuative della XII disposizione - dunque la "legge Scelba" - fossero incostituzionali, confermando però che la loro lettura e applicazione doveva essere necessariamente restrittiva, proprio perché a monte c'era una disposizione eccezionale e derogatoria: per questo, secondo il giudice occorre sempre verificare "l'idoneità e l'efficacia dei mezzi posti in essere dal movimento incriminato rispetto al pericolo di ricostituzione del partito fascista". Come dire che, se il movimento non è effettivamente in grado di ricostituire il Pnf (quindi non c'è un pericolo concreto), non si può punire la sola idea. La stessa posizione della Corte costituzionale è stata tenuta dalla Corte di cassazione (in particolare, rileva la sentenza n. 7560/1982, emessa dalla sezione II penale). La stessa lettura decisamente materiale e concreta delle disposizioni incriminatrici è stata seguita dal Gup di Castrovillari nella sentenza del 6 aprile 2005 - citata nella sentenza sui Fasci - pronunciata relativamente alle condotte di vari esponenti di Forza Nuova: occorreva insomma che certi atti ed eventi dimostrassero univocamente la loro "preordinazione alla costituzione di un'organizzazione partitica volta a riaffermare, nel panorama politico-istituzionale odierno, il disciolto partito fascista" e a perseguire in concreto le pratiche antidemocratiche, violente e liberticide.


Il giudizio sul caso

Il gip chiamato a pronunciarsi, in piena adesione alla realtà, riconosce dal principio che il movimento dei Fasci italiani del lavoro è "di ispirazione palesemente e dichiaratamente fascista", come dimostrano il nome utilizzato, il fascio repubblicano "che nel comune cittadino evoca immediatamente Mussolini, e non Mazzini" e l'evocazione del corporativismo "quale opzione politica, economica e sociale preferita" rispetto a quelle marxiste e liberali. Per il giudice, tuttavia, non basta essere di ispirazione fascista per dire che si è ricostituito il disciolto partito fascista e, dunque, essere di fronte a una condotta penalmente rilevante.
Quanto allo statuto, tacciato - come si è visto - in vari punti di essere apologetico del fascismo e funzionale alla ricostituzione del disciolto partito fascista, il giudice nega che possa avere questo valore. Nel negare che la maggior parte degli italiani fossero estranei al fascismo, che questo sia stato "frutto della sola violenza esercitata contro il popolo italiano da una minoranza sopraffattrice" e che il regime sia rimasto in carica solo a seguito della corruzione dello spirito delle persone e della negazione dei diritti, coloro che hanno scritto lo statuto avrebbero dato "un giudizio storico sul peso del consenso popolare in relazione all'ascesa del fascismo e al consolidarsi del regime", tema su cui gli storici non hanno idee concordanti (e sul ruolo del consenso si cita anche l'opera di Renzo De Felice). 
Non sarebbe nemmeno illecito negare l'impossibilità per il fascismo di evolvere "verso l'acquisizione piena e totale della forma democratica, elettiva e pluralista", ritenere l'8 settembre 1943 "un tradimento consumato contro la Nazione", affermare il ruolo determinante del "peso militare delle armate anglo-americane d'invasione" per la fine della successiva Repubblica sociale italiana (non ammettendo che essa si sia conclusa per "una sollevazione popolare e unitaria di massa") o pensare che la "democrazia dei partiti" sia in realtà a sovranità nazionale limitata dalle potenze occupanti, foriera dell'attuale "degrado non più sopportabile della Nazione": si tratterebbe in tutti i casi di giudizi, che di nuovo vedono uno schieramento non compatto degli storici o, per quanto opinabili, sono comunque legittimi (anzi, il giudizio sui partiti ricorderebbe la polemica antipartitocratica degli anni '70, portata avanti da Pannella, Berlinguer e Almirante).
I riferimenti nello statuto originale al programma di San Sepolcro del 1919 (quello dei Fasci di combattimento), al di là del ribadire l'ispirazione fascista del partito, "non appare particolarmente significativo, nemmeno in astratto", sul piano della ricostituzione del partito fascista; il rinvio - nello statuto online - al Manifesto di Verona del 1943 rimanderebbe invece alla concezione corporativa, mentre l'accusa di propaganda razzista sarebbe da escludere per l'indicazione statutaria che esclude "ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando il rispetto di ogni etnia" (così come altri documenti condannano gli attacchi agli immigrati stranieri). Ci sarebbe sì una contraddizione tra un'affermazione contenuta in un volume che raccoglie la dottrina dei fasci, in base alla quale riconoscere in modo incondizionato i diritti a tutti sarebbe "un'ingiustizia concreta", e l'articolo 2 della Costituzione (per il quale i diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti e garantiti), ma lo stesso statuto del partito riconosce il metodo democratico e la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali.
Sulla base di tutto questo, il giudice Casari nega che l'attività compiuta dagli incriminati come Fasci italiani del lavoro "abbia la capacità di mettere concretamente in pericolo l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale", considerando che la stessa Corte di cassazione - sent. n. 1564/1980, della II sezione penale - non aveva ritenuto illegittimi "movimenti che facciano propria non la intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso". In concreto, insomma, né lo statuto - che ha accettato pienamente il metodo democratico - né il "credo" del partito, né l'azione dei suoi aderenti avrebbero potuto mettere in pericolo lo stato democratico (si precisa che non risultano atti violenti, razzisti, xenofobi o "attività politica clandestina, fuori dai canali istituzionali"; non è privo di rilievo anche il bassissimo numero di aderenti al partito e la mancanza di "capacità penetrativa [...] nelle diverse regioni italiane", posto che ancora la Suprema Corte aveva richiesto, nella citata sentenza n. 7560/1982, l'idoneità a riorganizzare il disciolto partito fascista su base nazionale).


Applicare la legge Scelba estensivamente? No, perché...

Un punto particolarmente interessante è il seguito del ragionamento del giudice sull'applicazione della "legge Scelba". Merita di essere ripreso parola per parola per la riflessione che contiene (e che dovrebbe essere letta soprattutto dai non addetti ai lavori, che troppo facilmente rischiano di ragionare "in buona sostanza", senza prendere sul serio le disposizioni esistenti):
Non si tratta di reprimere solo le condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, ma di seguire un'interpretazione rigorosamente restrittiva delle disposizioni della legge Scelba (vista la loro natura di norme eccezionali), in ossequio all'insegnamento della Corte costituzionale e della Cassazione, verificando l'effettiva lesione dell'interesse protetto dalla legge. 
Del resto, si pensi ai risultati paradossali che potrebbe comportare un'interpretazione estensiva dell'art. 1 l. 645/52. 
Per integrare il reato basterebbe che un gruppo, anche se innocuo, di almeno cinque persone (magari tutte con la foto di Mussolini nel portafogli e il busto del Duce in sala da pranzo) fondasse un'associazione per ricordare, con toni altamente elogiativi, la figura e l'opera di Alfredo Rocco, o di Giovanni Gentile, o di Italo Balbo. Non si tratterebbe forse di gruppo che rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti propri del disciolto partito fascista? 
Idem per un'associazione, anche la più scalcinata e inoffensiva, fondata per ricordare, con accenti celebrativi, la marcia su Roma o la conquista dell'Etiopia. Anche in tal caso, seguendo un'interpretazione estensiva, vi sarebbe ricostituzione del disciolto partito fascista, in quanto gruppo che rivolge la sua attività alla esaltazione di un fatto proprio del predetto partito.
Correttamente il giudice ha ravvisato vari profili di somiglianza della vicenda dei Fasci italiani del lavoro con quella del Movimento Fascismo e libertà fondato da Giorgio Pisanò (il simbolo dei Fasci - come ricordato in passato - è praticamente uguale a quello depositato dal Mfl al Viminale per le elezioni europee del 2004, con l'aggiunta della ruota dentata e il nome diverso; in più alcuni aderenti ai Fasci - compreso lo stesso Negrini - avevano militato in precedenza nel soggetto politico di Pisanò, salvo poi decidere di lasciarlo per varare un progetto ritenuto più confacente). Quel soggetto politico e giuridico, sorto nel 1991, è puntualmente finito al centro di indagini e procedimenti legali, nessuno dei quali si è concluso con una qualche condanna: al di là dei richiami al fascismo storico, statuto e programmi erano (e sono) compatibili "con la piena accettazione delle istituzioni di democrazia rappresentativa e con il mantenimento delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti". Proprio come per Fascismo e libertà, dunque, qui il giudice ha escluso che fossero stati integrati i reati di ricostruzione del partito fascista e di apologia di fascismo.


Niente reato, ma anche niente elezioni?

Con la sua sentenza, dunque, il giudice dell'udienza preliminare ha assolto i sette imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato: ora che si conoscono le motivazioni, si può capire perché è arrivata l'assoluzione e, per chi scrive, la scelta è stata assolutamente corretta. Norme eccezionali come quelle che rilevano in questo caso devono essere prese sul serio: pure se non si condivide un'idea politica e la si ritiene pericolosa, non si può solo per questo ritenerla fuorilegge.
Il problema, però, non si esaurisce così facilmente. Perché, già all'indomani della lettura del dispositivo di assoluzione, qualcuno si è subito interrogato sulla possibilità di utilizzare di nuovo in seguito il simbolo che ha scatenato la vicenda giudiziaria amministrativa e penale analizzata fin qui, visto che il gup ha ritenuto penalmente non rilevante un comportamento che per i giudici amministrativi era invece inaccettabile (al punto da arrivare ad annullare la consultazione elettorale del 2017).
Nell'immediato il problema non si è posto e non si porrà: alle elezioni del 26 maggio 2019, il gruppo legato ai Fasci ha utilizzato il contrassegno di Italia agli italiani tanto alle elezioni comunali di Sermide e Felonica, quanto a quelle per la sola municipalità di Sermide. E se alle comunali la lista - con Paola Quaglia come candidata sindaca - ha ottenuto il 7,87%, non sufficiente per ottenere un seggio (secondo Claudio Negrini sarebbe bastata una ventina di voti in più rispetto ai 315 ottenuti), un seggio alla lista è arrivato alle elezioni municipali, nelle quali Italia agli italiani ha ottenuto 527 voti (il 19,23%). Non è proprio la stessa cosa, ma è pur sempre un seggio che in parte restituisce al gruppo una forma di rappresentanza: ciò, tuttavia, avviene con un simbolo diverso rispetto a quello usato due anni fa (e, senza particolari contestazioni, anche nelle tre consultazioni precedenti sermidiane).
Non sarà proprio semplice per Negrini utilizzare di nuovo l'emblema del partito che ha fondato. Si è già ricordato che nel suo parere del 1994 il Consiglio di Stato, pur ammettendo che un partito potesse utilizzare il simbolo del fascio repubblicano romano, se disgiunto dalla parola "fascismo", aveva ritenuto inconcepibile "che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche". Un giudizio evidentemente distinto da quello penale e, come si vede, più severo, pur in assenza di norme esplicitamente dettate per l'ambito elettorale (non è mai entrato in vigore il noto "ddl Fiano" e non possono fungere da norma elettorale primaria le Istruzioni ministeriali): probabilmente, più che tutelare il diritto a candidarsi con la formazione preferita, si è preferito proteggere il meccanismo elettorale stesso da elementi che, anche solo sulla carta, potrebbero turbarlo
Si può comprendere questo scopo e al limite anche condividerlo, ma giuridicamente non può non avvertirsi la mancanza di disposizioni chiare che perseguano quello scopo e che, eventualmente, possano essere sottoposte alla Corte costituzionale per verificarne la legittimità. Un controllo che potrebbe essere condotto sulla base della lettura "materiale" che si è sempre data - almeno in chiave penalistica - della XII disposizione finale e delle sue disposizioni attuative o che, al contrario, potrebbe ritenere opportuno dare una diversa interpretazione di quel testo, più lontana dalle intenzioni dei costituenti: la Consulta ha l'autorità e l'autorevolezza per farlo, ma fino a quando non lo farà i dubbi sulla correttezza di letture restrittive rimarranno tutti. Al momento, chi ha fondato i Fasci italiani del lavoro e chi vi ha militato si è visto riconoscere che quel partito non poteva comportare ricostituzione del partito fascista o apologia di fascismo, ma paradossalmente non può partecipare alle elezioni, forse proprio per evitare che quei reati possano arrivare a compiersi (come se l'ordinamento, in versione un po' paternalista, dicesse "non lo faccio per me, lo faccio per te, perché tu non ti metta nei guai"). C'è qualcosa che non va in questo discorso: anche chi non condivide le idee di quel partito non può non comprenderlo. 

sabato 23 marzo 2019

Fasci italiani del lavoro non illegittimi, ma il simbolo non torna sulle schede

Il simbolo del partito
Ha avuto una certa risonanza - e la cosa era inevitabile, visto il rilievo che dal 2017 era stato dato al risvolto elettorale della vicenda - la sentenza di assoluzione pronunciata ieri dal Tribunale di Mantova nei confronti di Claudio Negrini, della figlia Fiamma e di altri fondatori dei Fasci italiani del lavoro, nonché di persone che avevano collaborato alla propaganda in rete del partito. Al momento non è possibile ragionare su un testo, perché della decisione del giudice per l'udienza preliminare Gilberto Casari si conosce soltanto il dispositivo (vale a dire l'assoluzione per i sette imputati che avevano scelto il giudizio abbreviato, mentre per i due che avevano optato per il rito ordinario si è disposto il non luogo a procedere) e le motivazioni verranno depositate entro trenta giorni: certamente quando il testo della decisione sarà reso noto si dedicherà un articolo specifico all'argomento, ma alcune riflessioni è il caso di anticiparle già ora.


La vicenda

Il simbolo finito sulle schede
Innanzitutto, un minimo di ricostruzione della vicenda giuridica. Ben noto è come tutto sia iniziato non (tanto) con l'ammissione della lista dei Fasci italiani del lavoro alle elezioni comunali di Sermide e Felonica nel 2017 - in fondo lo stesso emblema aveva già partecipato alle elezioni del solo comune di Sermide, non ancora fuso, nel 2002, nel 2007 e nel 2012 - quanto piuttosto con l'elezione in consiglio comunale della candidata sindaca Fiamma Negrini: non era certo la prima volta che un simbolo con un fascio riusciva a ottenere eletti, ma era la prima volta in cui ciò succedeva in un comune medio-piccolo, in cui l'elezione non spettava di diritto ai rappresentanti della lista col fascio (di solito il Movimento Fascismo e libertà) perché era l'unica altra presentata oltre alla formazione risultata vincitrice, ma era stata ottenuta grazie al raggiungimento della quota di consenso necessaria a ottenere un consigliere di minoranza. Solo così può spiegarsi il clamore ottenuto dalla notizia a livello nazionale, al punto tale da scatenare la reazione dei media e quelle conseguenti dell'allora presidente della Camera Laura Boldrini e del ministro dell'interno in quel momento in carica, Marco Minniti (cosa che provocò la sostituzione dei componenti della Sottocommissione elettorale circondariale competente, sebbene costoro avessero valutato la situazione con lo stesso metro delle tre tornate amministrative precedenti, nelle quali non c'erano state rimostranze). 
Le proteste e polemiche registrate nel 2017 avevano generato, tra l'altro, l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'esito delle elezioni di quell'anno (promossa dal deputato M5S Alberto Zolezzi, rieletto in questa legislatura), procedimento che ha visto a gennaio del 2018 la semplice esclusione dell'eletta dei Fasci dal consiglio comunale (in quanto la lista non avrebbe dovuto essere ammessa) da parte del Tar di Brescia, poi (a maggio) la decisione più pesante del Consiglio di Stato che riteneva si dovesse ripetere l'intera consultazione elettorale, viziata da quell'indebita ammissione di una lista il cui simbolo avrebbe violato tanto la XII disposizione finale della Costituzione, quanto la "legge Scelba" del 1952.  
Nel frattempo, però, si era sviluppato anche il filone penale della vicenda: la Procura della Repubblica di Mantova, infatti, a luglio del 2017 aveva iniziato a indagare Claudio e Fiamma Negrini, assieme ad altre sette persone, per il reato di ricostituzione del partito fascista (art. 1, legge n. 645/1952), ritenendo che nello statuto della forza politica fondata nel 2000, così come in altri atti compiuti nel corso del tempo, ci fossero elementi per ritenere integrato il reato. A febbraio dello scorso anno la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio dei nove indagati e, dopo che sette di loro avevano ottenuto il rito abbreviato (dunque affidando al giudice per l'udienza preliminare la decisione sulla loro innocenza o colpevolezza), per costoro a dicembre l'accusa aveva richiesto pene per un totale di vent'anni. 


La decisione e le conseguenze

Giusto ieri è arrivata la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", dunque con formula piena (il giudice non ha ritenuto che il fatto non costituisse reato: per lui non c'era proprio). Nessuna ricostituzione del disciolto partito fascista, dunque: si dovrà attendere di leggere le motivazioni redatte dal gup per capire come ha ragionato (e, sulla base di questo, la Procura della Repubblica deciderà se impugnare o no la sentenza). 
Nel frattempo, Claudio Negrini alla Voce di Mantova ha espresso soddisfazione per una sentenza "che fa crollare un castello accusatorio assurdo e una campagna di odio inaudita nei nostri confronti": dice di volersi rivalere su chi "ha alimentato un campagna di odio nei nostri confronti", valutando eventuali azioni legali contro Boldrini e il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi (il primo a sollevare il "caso Fasci" a livello nazionale), anche se resta il rammarico per il seggio conquistato due anni fa "legittimamente [...] e che invece è stato tolto con un’azione che ha condannato Sermide e Felonica a un commissariamento dannoso su tutti i fronti".
Anche per questo, essendo chiamato il comune di Sermide e Felonica a rivotare il 26 maggio, Claudio Negrini ha annunciato che il suo gruppo si ripresenterà alle urne "nella speranza di recuperare, magari con gli interessi, ciò che ci è stato sottratto". Non lo farà però con il simbolo dei Fasci italiani del lavoro, per non rischiare di incorrere di nuovo in grane pre o post-elettorali: questa volta utilizzerà l'emblema di Italia agli italiani, il cartello elettorale inaugurato da Forza Nuova e Fiamma tricolore alle ultime elezioni politiche, al quale hanno aderito anche altri movimenti di area destra (tra cui Movimento Italia sociale, Fiamme nere - Italia libera, Movimento nazionale italiano, Azione sociale e Il Fronte dei Popoli, ma non CasaPound). 
Cambierà anche la candidata sindaca, già identificata in Paola Quaglia, che già nel 2012 si era candidata alla guida del comune di Sermide, alla pari di Negrini: lei aveva ottenuto il 12,32% con la lista Cittadini per Sermide (lui aveva sfiorato il 3% con i Fasci), ma visto il minor numero di consiglieri di opposizione che aveva allora Sermide non era riuscita ad accedere al consiglio (mentre a Fiamma Negrini era bastato il 10,4%, ma allora le liste di opposizione erano solo due, mentre nel 2012 le formazioni di minoranza erano quattro e la lista più votata tra queste si era accaparrata tutti i seggi perché aveva preso quasi i due terzi dei voti non andati alla maggioranza). Anche se le liste non sono ancora state rese note, peraltro, pare che quasi tutti coloro che saranno candidati con Italia agli italiani risulteranno legati al gruppo dei Fasci italiani del lavoro.

Due piani distinti

Sarà legittimo che gli stessi candidati dei Fasci si ripresentino alle elezioni? Ovviamente sì. La decisione presa ieri dal tribunale mantovano, in attesa delle motivazioni da leggere, ricorda che è assolutamente necessario distinguere il piano penalistico da quello elettorale. Il primo esige una lettura tassativa e garantista delle disposizioni penali, per cui perché si sia di fronte al reato di ricostituzione del partito fascista è necessario che un gruppo di almeno cinque persone persegua "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" e non deve farlo in modo teorico o astratto, ma concretamente. Evidentemente il giudice non ha rinvenuto, nei comportamenti degli indagati-imputati, i caratteri dell'idoneità concreta a perseguire quelle finalità antidemocratiche proprie del "disciolto partito fascista". E non deve aver trovato offensivo - in senso penalistico - nemmeno il contenuto dello statuto dei Fasci: pur dando una lettura differente - e, naturalmente, non per forza condivisibile - degli eventi qualificati come fascismo e immaginando che quel regime sarebbe potuto arrivare all'acquisizione "piena e totale della forma democratica, elettiva e pluralista", al suo interno è propugnato comunque un modello di società democratico e partecipativo, pur se differente da quello attuale. Basta questo, evidentemente, a non poter parlare di finalità antidemocratiche e, comunque, non riconducibili al "disciolto partito fascista": il fatto che più persone possano avere un'opinione tutt'altro che negativa sul fascismo, per non condivisibile che sia, non costituisce reato.
Il metro utilizzato in sede penale, tuttavia, non può essere riportato tal quale in ambito elettorale. Il Consiglio di Stato, nel parere reso nel 1994 sulla vicenda di Fascismo e libertà, era stato chiaro nel ritenere inconcepibile "che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche", senza che però questo potesse in qualunque modo avere rilievo sul piano penale, in un giudizio sulla ricostituzione del partito fascista. 
Ora, è vero che in teoria anche la normativa elettorale dovrebbe essere letta alla luce del favor partecipationis, rendendo tassative e di stretta interpretazione le ipotesi di esclusione delle candidature; evidentemente, però, si è ritenuto che l'ambito elettorale possa essere meno garantista nei confronti di chi intende sottoporsi al voto dei cittadini, giudicando più importante tutelare il meccanismo elettorale stesso da elementi che, anche solo sulla carta, potrebbero turbarlo. Niente fascio sui contrassegni destinati alle schede, dunque, specie se abbinato alla parola "Fascismo" o al concetto dei "fasci", come nel caso di Sermide; quanto alla presenza del solo fascio, le decisioni sono state piuttosto ballerine, con una recente, decisa prevalenza che vuole tenere quel simbolo lontano dalle schede elettorali.
Chi scrive comprende le ragioni di questa posizione, ma non le condivide fino in fondo, se non altro perché passano pur sempre attraverso la deduzione di norme che si allontanano dal tenore delle disposizioni scritte, perdendo in tassatività e anticipando fin troppo la tutela dell'ordinamento rispetto a minacce che di concreto hanno poco. A chi replicasse "allora dobbiamo aspettare che quelle minacce concrete arrivino, per poi scoprire che è troppo tardi per fare qualcosa?", rispondo preventivamente che comprendo quella posizione, ma da giurista non posso dimenticare che sanzionare il sospetto, il pensiero o l'intenzione non è in sintonia con la nostra concezione del diritto: è più che legittimo voler arginare o contrastare certe idee, ma lo si deve fare prima di tutto sul piano dell'educazione. Aver bisogno di vietare d'imperio un'idea più che un'azione, come una sorta di riedizione del chiasmo manzoniano del Conte zio ("sopire, troncare [...] troncare, sopire"), suona come una sconfitta, pure piuttosto dolorosa, della società e dell'intero ordinamento.

mercoledì 30 maggio 2018

No definitivo ai Fasci italiani del lavoro, a Sermide si deve rivotare

Alla fine la giustizia amministrativa ha deciso una volta per tutte: nel comune di Sermide e Felonica si deve rivotare, perché le elezioni del 2017 sono state viziate dall'indebita ammissione della lista Fasci italiani del lavoro, che ha partecipato alla consultazione e ha ottenuto una consigliera pur sfoggiando un simbolo che richiamava l'esperienza del partito fascista. 
A stabilirlo è una sentenza - pubblicata ieri - dalla terza sezione del Consiglio di Stato (precisamente la n. 3208/2018), con cui è stato respinto il ricorso della candidata sindaca e consigliera eletta Fiamma Negrini contro la sentenza n. 105/2018 del Tar Lombardia (sezione staccata di Brescia) con cui era stato accolto il ricorso di un gruppo di cittadini elettori che chiedevano la ripetizione delle elezioni. In quella decisione, peraltro, il giudice amministrativo di prime cure si era limitato a disporre la correzione del risultato elettorale (escludendo la lista dei Fasci italiani del lavoro e facendo sostituire la sua unica consigliera con il primo dei non eletti), ritenendo che i voti ottenuti da quella lista non fossero in quantità tale da alterare in modo decisivo il risultato del voto: per questo, i ricorrenti originali avevano chiesto di nuovo al Consiglio di Stato di annullare le elezioni del 2017.
La ricorrente, in particolare, negava che la lista si fosse mai proposta o avesse avuto come finalità "il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, la propaganda del razzismo, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza", così come il programma della lista stessa era riferito a questioni locali e di certo non legate a una "possibile ricostituzione del partito fascista". Per i giudici di Palazzo Spada, tuttavia, questo non ha rilievo, poiché la lista Fasci italiani del lavoro, "fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all'ideologia fascista" e "non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche" (citando le parole di vari precedenti, anche se non sempre del tutto a proposito).
Il problema, dunque, sarebbe stato creato dall'uso della parola "Fasci" e del "fascio repubblicano" (così era descritto anche nei documenti di presentazione della lista, con evidente riferimento alla Repubblica romana di Mazzini), nonché dal "richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto". Si tratterebbe, per il Consiglio di Stato, di "elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952".
La mancanza di riferimenti concreti ed espliciti a un programma e a un'azione fascista, per i magistrati, non ha rilievo perché "un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata [...], ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952". I riferimenti al miglioramento della vita della comunità locale non possono "certo oscurare, o far trascurare, la cornice ideologica entro il quale si iscrive, nel caso di specie, come si è detto, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale".
I giudici amministrativi di secondo grado, in compenso, hanno ritenuto che il Tar avesse sbagliato a limitarsi a correggere il risultato elettorale, mentre avrebbe dovuto annullare la consultazione. I 334 voti dei Fasci italiani del lavoro erano infatti "oltre il 10% dei voti validi espressi" e, in ogni caso, tra la lista vincitrice e la seconda più votata la differenza era di soli 286 voti: in questo senso, secondo i giudici di Palazzo Spada, "un effetto integralmente invalidante deve essere riconosciuto, in concreto, quando i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa [...] superino largamente questo scarto differenziale, come qui è avvenuto, così da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione" e il "largo" superamento va rapportato "al numero complessivo dei votanti [...] delle singole realtà elettorali, su base locale". La presenza di quella terza lista messa in dubbio, con i voti che effettivamente ha ottenuto, renderebbe dunque "impossibile determinare con attendibilità, in seguito ad una ipotetica eliminazione dei voti dati alla lista illegittimamente esclusa, a quali forze politiche essi sarebbero stati attribuiti dall'elettorato" (mentre ritenere, come ha fatto il Tar, che non per forza tutti gli elettori della lista da escludere avrebbero votato per la seconda lista più votata avrebbe "un effetto inammissibilmente sostitutivo della volontà popolare", non potendosi nemmeno escludere che effettivamente gran parte degli elettori dei Fasci avrebbero votato l'altra lista non vincitrice).

* * *

Se il cittadino antifascista potrebbe ritenersi soddisfatto (è importante evitare anche solo il rischio che qualcosa di simile a ciò che è accaduto in Italia nella prima metà del '900), il giurista attento qualche perplessità tuttavia la mantiene ed è giusto che distingua con nettezza i piani della questione. L'antifascista non può che essere contento di sapere che alle elezioni democratiche non è consentito partecipare chi si ispira al "disciolto partito fascista", magari anche senza volerlo riorganizzare; non può però dimenticare che le disposizioni scritte non sono un'opinione e che la loro interpretazione (sempre necessaria) non può sganciarsi dal testo scritto.
Così, ripetendo in buona sostanza quanto già si era detto in occasione della sentenza di primo grado, bisogna ricordare che la XII disposizione finale della Costituzione - come del resto ho già avuto modo di ricordare parlando del partito Nsab, ripercorrendo nei dettagli la genesi di quel testo - è espressamente e tassativamente rivolta alla sola riorganizzazione del "disciolto partito fascista": proprio perché, come detto dai giudici amministrativi, la disposizione in questione è "tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche", non è corretto interpretare in modo estensivo la deroga alla libertà di associazione in partiti e alla loro eguale possibilità di concorrere alle elezioni, mentre non è proprio possibile applicare la norma a casi analoghi
La sentenza, sul punto, appare francamente sbrigativa, quasi apodittica: non c'è una sola parola, per esempio, sul fatto che nelle tre elezioni precedenti quel simbolo sia stato ammesso pacificamente. Il Tar aveva detto che questo non poteva essere "un vincolo per il collegio giudicante" (anche solo per il fatto che, non avendo mai la lista ottenuto consiglieri, nessuno aveva mai sentito bisogno di presentare ricorsi che, peraltro, non sarebbero stati accolti); quella circostanza, tuttavia, pur non costituendo un vincolo insuperabile, doveva almeno essere motivo di un serio aggravio di motivazione e non pare, in tutta onestà, che dal Consiglio di Stato (e, in realtà, nemmeno dal Tar) siano arrivate spiegazioni particolarmente convincenti sul cambio di punto di vista da avere sulla questione del fascio (che alle commissioni elettorali composte dalla Prefettura di Mantova era ben nota da oltre dieci anni). L'unica citazione del parere n. 173/94 del Consiglio di Stato sull'uso del fascio romano, tra l'altro, è stata fatta per negare la partecipazione elettorale a liste con contrassegni di stampo fascista, senza rendersi conto che qui si va a pescare anche il contenuto dello statuto, con un giudizio ideologico che sembra del tutto precluso in sede elettorale e anche di contenzioso relativo alle elezioni. 
Il simbolo sostitutivo
per le elezioni del 2017
Resta il fatto che ora la sentenza c'è, è definitiva e non riguarda solo il caso noto di Fascismo e libertà, ma anche questo diverso emblema. Avere deciso di ripetere le elezioni porterà il comune di Sermide e Felonica a votare - dopo un periodo di gestione commissariale - l'anno prossimo, all'interno del turno più nutrito di elezioni amministrative. Dovendosi votare di nuovo, potranno presentarsi le stesse liste che avevano concorso o, ovviamente, anche formazioni nuove. E, altrettanto ovviamente, potrà ripresentarsi anche Fiamma Negrini, così come il padre Claudio Negrini, già candidato sindaco dei Fasci italiani del lavoro nelle tre consultazioni precedenti di Sermide. Unico punto fermo: visto il contenuto della sentenza, criticabile da più punti di vista ma a questo punto ormai cristallizzato, una loro eventuale lista dovrà necessariamente evitare simboli di stampo fascista o autoritario. Ogni altro simbolo (purché non confondibile con gli altri) potrà andare bene, anche quello sostitutivo che i Fasci italiani del lavoro avevano preparato in vista delle amministrative del 2017 e che era rimasto inutilizzato, visto che nessuno aveva bocciato quello che, invece, per i giudici amministrativi non potrà più apparire sulle schede. 

giovedì 1 febbraio 2018

Fasci italiani del lavoro: illegittimi per il Tar, ma è bene rifletterci sopra

Le vicende simboliche nazionali e le questioni legate alle candidature politiche e regionali hanno tolto risalto alla sentenza del Tar della Lombardia (sezione di Brescia) con cui una settimana fa, il 25 gennaio, la lista dei Fasci italiani del lavoro è stata esclusa ex post dalle elezioni amministrative del comune di Sermide e Felonica, alle quali aveva conquistato una consigliera. Il problema, com'è noto, era dato dal simbolo usato, ritenuto contrario alla legge. La sentenza n. 105/2018 discende dal ricorso dei cittadini elettori Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini - assistiti da avvocati individuati dal deputato del MoVimento 5 Stelle Alberto Zolezzi, il primo a suggerire un'azione giudiziaria - seguito alle polemiche dovute, più che alla partecipazione alle elezioni di una lista che aveva il fascio romano in evidenza (era capitato varie volte in passato), all'elezione di una rappresentante in consiglio (fatto raro, ma non nuovo) e dal clamore seguito all'inchiesta della Repubblica relativo alla vicenda (l'attenzione dei media nazionali è la vera novità). 
Ai giudici si chiedeva di decidere se il nome e il contrassegno della lista - "Cerchio a sfondo bianco con all'interno ruota dentata di colore rame sovrapposta da un fascio repubblicano rosso, nella parte inferiore e centrale della circonferenza interna vi è posto il tricolore italiano e la scritta che va da sinistra a destra 'Fasci italiani del lavoro'" - avessero richiamato "espressamente i segni di riconoscimento del partito fascista"; i ricorrenti avevano aggiunto che lo statuto del partito prevedeva "continui richiami al fascismo, fino a ritenerlo l'unica soluzione politica allo scontro ed alla crisi 'delle due concezioni politico-economico-sociale marxista e liberalcapitalista'", rilevando continuità tra il partito fascista e i Fasci italiani del lavoro e stigmatizzando il fatto che il capolista Claudio Negrini, già candidato in passato con lo stesso simbolo, "non ha mai nascosto l’intento del partito dei Fasci Italiani del Lavoro di ricollegarsi al disciolto partito fascista". Si lamentava pure il mancato rispetto delle Istruzioni per la presentazione delle candidature compilate dal Ministero dell'interno, che vietavano "contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie".


La sentenza

Al di là dei profili processuali (il comune aveva lamentato la mancata notifica del ricorso alla Prefettura e alla commissione elettorale che aveva ammesso il contrassegno, ma per i giudici è ormai consolidato che l'atto debba essere notificato solo alle parti che subirebbero effetti dalla decisione e al Comune interessato), la sentenza ha innanzitutto richiamato la XII disposizione finale della Costituzione ("E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") e l'art. 1 della legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba") che individua la riorganizzazione del disciolto partito fascista "quando un’associazione, un movimento [...] persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".