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venerdì 11 settembre 2026

Lotta sul sole nascente: dal tribunale di Roma nuova ordinanza sul Psdi

Si era avvertito, qualche settimana fa, che la disputa sul "sole nascente" non era affatto terminata. Non solo perché l'ordinanza emessa alla fine di luglio dal tribunale di Milano su ricorso del Partito socialista democratico italiano che si riconosce nella segreteria di Paolo Preti, pronuncia che aveva accolto le richieste del ricorrente di inibire l'uso dei segni distintivi del Psdi e la spendita del titolo di segretario dello stesso a Mario Calì - era una decisione per sua natura provvisoria, che poteva essere oggetto di reclamo (come pare in effetti che sia avvenuto) e che comunque attendeva una successiva sentenza. Ma anche perché c'era almeno un altro processo cautelare in corso, di cui era opportuno attendere l'esito: si trattava, in particolare, del processo cautelare iniziato a metà luglio davanti al tribunale di Roma con un ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, presentato dal Psdi che si riconosce nella segreteria di Calì direttamente contro Preti, con cui dovrebbe essere stata chiesta - si suppone, non avendo a disposizione l'atto introduttivo - tutela del "diritto al nome" del partito attraverso l'inibitoria all'uso dei segni distintivi del Psdi. La decisione, dopo l'udienza del 20 agosto, è arrivata il 7 settembre: la giudice Maria Pia De Lorenzo ha respinto le domande del Psdi-Calì, con tanto di condanna alle spese (comprensive di una condanna per "lite temeraria").
Vale innanzitutto la pena rilevare che, leggendo in maniera sistematica questa ordinanza e quella precedente (relative di fatto agli stessi soggetti, sia pure a parti invertite; a Milano il Psdi-Preti contro Calì, a Roma il Psdi-Calì contro Preti), si è di fronte a un contenzioso che ricade in pieno nel "diritto dei partiti", a fronte peraltro non di un conflitto su chi, all'interno della medesima associazione, possa dirsi legittimamente titolato a rappresentare un partito, ma di un conflitto tra due diverse associazioni che hanno nomi identici e simboli simili, pur intendendo riferirsi alla medesima storia politica e, in parte, giuridica. Si propone questa ricostruzione se non altro sulla base dell'esistenza di due diversi codici fiscali (80204410585 per il Psdi-Calì, 13654040966 per il Psdi-Preti), anche se - va riconosciuto - detti codici non sono di per sé prova di autonoma e distinta soggettività giuridica, ma solo di autonoma soggettività fiscale. In ogni caso, i simboli delle due distinte associazioni sono sovrapponibili per oltre tre quarti, accendo identica l'immagine del sole stilizzato che sorge dal mare mosso, entrambi rossi su fondo bianco, con la sigla non puntata collocata nella parte inferiore; a cambiare è soltanto l'elemento testuale disposto ad arco nella parte superiore del fregio ("Socialismo democratico" per il Psdi-Calì, "Socialdemocrazia" - come il Psdi storico dal 1992 in poi - per il Psdi-Preti).
 

Le posizioni a confronto

Leggendo l'ordinanza, emerge che il Psdi guidato da Mario Calì, nel suo ricorso, aveva rivendicato la titolarità esclusiva del nome del Psdi e del suo simbolo del sole nascente e, per questo motivo, aveva ritenuto che le condotte di Preti - la spendita online e nell'attività politica della carica di segretario e l'uso non autorizzato di nome, fregio e sigla del partito - avessero leso il proprio "diritto al nome e al segno distintivo" (invocando tanto l'art. 7 del codice civile, quanto gli articoli del codice della proprietà industriale in materia di segni distintivi, nonché l'art. 2598 c.c. che individua la "fattispecie di concorrenza sleale", ritenendo che potesse rientrare in quest'ipotesi la "confusione nell'opinione pubblica e nel corpo elettorale"); la richiesta di tutela cautelare era fondata, tra l'altro, sull'esistenza di un pericolo imminente e irreparabile "di confusione tra gli elettori, di sviamento di consenso politico, di danno all’immagine e alla credibilità del Psdi". 
Preti, contro cui il ricorso era rivolto a titolo personale - ovviamente, essendo dal ricorrente disconosciuta la sua rappresentanza di un qualunque soggetto legittimamente denominato Psdi - aveva a sua volta sollevato alcune eccezioni formali (da un lato, la stessa causa sarebbe stata, a suo dire, già pendente presso il tribunale di Milano; dall'altro, non sarebbe stato competente né il tribunale di Roma - essendo Preti residente a Novara - né la sezione specializzata in materia di imprese, visto che delle controversie sul diritto al nome dovrebbe occuparsi la sezione civile ordinaria); aveva, però, soprattutto contestato la tesi del Psdi-Calì, ritenendo che il tribunale di Milano avesse già rilevato che lo stesso Calì non appariva essere segretario del partito (e, come tale, titolato a impiegarne nome e simbolo) e che, comunque non ci fossero prove adeguate per dimostrare che lo stesso fosse titolato ad agire come segretario e a usare i segni distintivi del Psdi.
Sembra di poter dire, in buona sostanza, che le due parti hanno riprodotto a Roma argomenti pressoché identici a quelli già visti a Milano; per giunta, erano sicuramente identici i difensori (Salvatore Frisenda per il Psdi-Calì, Sabrina Lardieri per Preti).  
 

La decisione

La giudice ha innanzitutto rigettato le eccezioni in rito di Paolo Preti. Da un lato, i due procedimenti non erano pendenti nello stesso grado (evidentemente perché a Milano si era già in fase di reclamo) e, anche se non espressamente richiesto dalle disposizioni in materia, secondo la Corte di Cassazione, in caso di gradi differenti non è possibile far valere la litispendenza (cioè ottenere la cancellazione di un processo le cui parti e il cui oggetto siano uguali a quelli di un altro processo in corso davanti a un diverso giudice); in questo caso, evidentemente, si è ritenuto che i gradi fossero diversi pur essendo entrambe le cause davanti a tribunali, credendosi sufficiente distinguere tra trattazione di prime cure e trattazione in sede di reclamo. Dall'altro lato, per la giudice non era errata né la sede del ricorso (perché Preti non avrebbe provato "di aver fissato la propria residenza in Novara" o nei dintorni, né avrebbe potuto invocare la competenza di Milano perché parte resistente era lui e non l'associazione da lui guidata), né la scelta della sezione specializzata in materia di imprese: "il nome e il simbolo di un soggetto, indipendentemente dalla sua natura giuridica e perciò dalla sua collocazione all’interno o all’esterno di un mercato, costituiscono segni di identificazione del soggetto [...] - si legge nell'ordinanza - e, dunque, la paventata violazione del diritto esclusivo all'uso del simbolo (il sole nascente) e della denominazione 'Partito socialista democratico italiano' o del suo acronimo 'PSDI' [...] allude a una condotta usurpativa di segni distintivi che fa scattare la speciale tutela prevista in materia dall’art. 20 c.p.i."; si rispetta la posizione della giudice, ma colpisce pensare all'applicazione a un partito di una disposizione in base alla quale "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio" e "Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica" segni identici per beni/servizi identivi, segni anche simili per prodotti/servizi anche affini (se ciò crea rischi di confusione per il pubblico) o anche per prodotti/servizi non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza e l'uso altrui crea indebiti vantaggi a chi lo usa o pregiudizi ai titolari.
Queste valutazioni non hanno però impedito alla giudice di negare che il Psdi-Calì sembri avere ragione; la valutazione prescinde dalle considerazioni fatte già dal tribunale di Milano, ma si basa - se ben si è compreso - sugli elementi introdotti nel solo procedimento romano. In particolare, finora Mario Calì non sarebbe "riuscito a dimostrare la propria legittimazione a spendere pubblicamente il nome del partito politico [...], a utilizzarne lo storico simbolo identificativo nonché a ostentare presso l'opinione pubblica, davanti al corpo elettorale e nei rapporti con le altre forze politiche la qualità di Segretario Generale". In particolare, il solo elemento offerto - o, probabilmente, ritenuto di qualche valore da chi ha redatto l'ordinanza - per dare prova della titolarità del partito e dei suoi segni distintivi sarebbero i "dati anagrafici estratti dall'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate", per cui Calì risulta legale rappresentante dell'associazione "Partito socialista democratico italiano" con codice fiscale 80204410585: si tratta di un elemento già incontrato anche nell'analisi della decisione di Milano (insieme a un invito a partecipare a una cerimonia quale segretario del partito), offerto da Calì nella veste di resistente; era lecito immaginare che in un procedimento in cui lo stesso Calì vestiva i panni del ricorrente potesse offrire argomenti ulteriori per suffragare in modo consistente le proprie domande.
Secondo la giudice, però, da un lato l'estratto dall'anagrafe tributaria impedisce di far coincidere l'associazione di cui Calì è legale rappresentante con "il partito di antica memoria fondato l'11 gennaio 1947 a Palazzo Barberini": quei dati anagrafici farebbero iniziare l'attività politica "a decorrere dal 31/12/2021", una data che non collimerebbe con "la notoria storicità" del Psdi di Giuseppe Saragat. Dall'altro lato - ed è il solo realmente da considerare in questa sede - rileva il fatto che le informazioni anagrafiche contenute nel database dell'Agenzia delle entrate "sono unilateralmente comunicate dal contribuente all’agenzia fiscale, la quale si limita a recepirle senza neppure svolgere alcuna indagine, quantomeno preventiva, finalizzata a verificarne la veridicità: non si potrebbe quindi attribuire a queste un valore probatorio superiore a "quello di una semplice presunzione", che cederebbe di fronte a circostanze di segno opposto.
In concreto, la difesa di Preti avrebbe ripetuto a Roma da resistente ciò che aveva già affermato a Milano da ricorrente (meglio: da rappresentante del ricorrente): Preti, nello specifico, sarebbe stato confermato come segretario da un congresso nazionale il 24 maggio 2025 dopo essere stato eletto in quel ruolo in un'assemblea il 14 dicembre 2023, al posto di Carlo Vizzini eletto da un'analoga assemblea il 9 maggio 2022; Vizzini, a sua volta, sarebbe stato eletto a seguito delle dimissioni di Renato D'Andria, riconosciuto segretario del partito dalla sentenza n. 13540/2011 del tribunale di Roma (la cui "inconferenza" sarebbe stata lamentata durante il procedimento - visto che quella decisione non aveva riconosciuto genuini gli atti che avevano portato D'Andria alla segreteria nel 2006, ma aveva solo respinto le domande di chi non aveva titolo per invalidarle - ma quella stessa sentenza non è stata impugnata e quindi la nomina di D'Andria a segretario ha continuato a produrre effetti, fino alle sue dimissioni e alla successione sopra ricordata (in più, l'elezione di Vizzini prima e di Preti poi non sarebbe stata impugnata).
Tanto è bastato alla giudice De Lorenzo per ritenere "prima facie sussistenti [...] la carenza di legittimazione in capo a Mario Calì" all'uso dei segni distintivi del Psdi e alla spendita della carica di segretario e la legittimazione invece di Paolo Preti. Il Psdi-Calì, in quanto totalmente soccombente, è stato condannato a rifondere le spede del giudizio cautelare, ma anche - come la difesa di Preti aveva chiesto - a pagare al resistente vittorioso un'ulteriore somma a norma dell'art. 96, comma 3 del codice di procedura penale, c.p.c., disposizione introdotta nel 2009 per "sanzionare l'abuso dello strumento processuale a tutela della funzionalità della giurisdizione e del principio di ragionevole durata del processo": per la giudice, infatti, il ricorso del Psdi-Calì è parso volto "al palese ed elusivo tentativo di superare per via obliqua le statuizioni già adottate dal Tribunale di Milano" riproponendo a Roma "istanze ed esiti già vagliati ed esclusi" dall'altro giudice, al punto da far qualificare l'iniziativa giudiziaria come "pretestuosa e temeraria".
 

Qualche riflessione

Il verdetto romano, dunque, è sostanzialmente sovrapponibile a quello milanese (anche se si avverte nella decisione sopra ripercorsa una mano più pesante, legata alla condanna per lite temeraria). Ovviamente, come si è detto con riferimento alla prima ordinanza, la decisione della giudice del tribunale di Roma è per sua natura provvisoria, anche perché questa quasi certamente sarà oggetto di reclamo, come lo è stata - lo si è visto - l'ordinanza di prime cure emessa a Milano a fine luglio.
Nel frattempo, peraltro, il 1° settembre l'ufficio stampa del Psdi-Calì aveva diffuso una nota in cui si dava contro, tra l'altro, dell'avvio "della fase per la celebrazione del XXX Congresso Nazionale del PSDI nell'ottantesimo anniversario della fondazione a Palazzo Barberini", ricordando che il precedente - il XXIX - si sarebbe svolto il 4 maggio 2023 a Catania. Nella stessa nota si citava una "lunga battaglia conclusa il 31 dicembre del 2021 con il riconoscimento ufficiale della titolarità politica e legale di Mario Calì alla guida della storica formazione nata a Palazzo Barberini in conformità con la sua designazione a Segretario Nazionale facente funzioni", precisando subito dopo che l'arrivo alla segreteria di Calì sarebbe stato "riconosciuto già il 17 novembre 2012 da parte del Consiglio Nazionale del Psdi presieduto dal prof. Angelo Scavone dopo delle dimissioni di Magistro, del quale Calì era Vice Segretario Vicario eletto durante il XXVIII Congresso Nazionale di Barletta": questo - ricostruendo con le informazioni in possesso di chi scrive - si sarebbe svolto dal 22 al 24 ottobre 2010, con la conferma alla segreteria di Mimmo Magistro, eletto a sua volta il 7 ottobre 2007, ultimo giorno del XXVII congresso a Bellaria. Entrambi questi appuntamenti congressuali (come pure quelli successivi), tuttavia, dovrebbero considerarsi "rimossi" sulla base della precedente e già citata sentenza n. 13540/2011 del tribunale di Roma, che peraltro aveva demolito anche la validità del XXVII congresso già svolto dal 26 al 28 gennaio 2007 (e che aveva confermato alla segreteria D'Andria); si ricordi pure che Magistro, quando aveva scelto di lasciare il partito - costituendo I Socialdemocratici - lo aveva fatto dopo la sentenza del 2011 che di fatto aveva ristabilito D'Andria come segretario, quindi in effetti sembra difficile immaginare lo spazio per immaginare la nomina di un "segretario facente funzione" dopo l'abbandono di Magistro.
In seguito, ove se ne abbia notizia, si darà conto dell'esito del procedimento di reclamo di Milano, come pure dell'eventuale gravame relativo all'ordinanza appena emessa a Roma (e dell'ulteriore procedimento in corso in Calabria); nel frattempo, il Psdi-Calì sembra voler continuare il suo corso verso il "suo" XXX congresso e il Psdi-Preti seguita il dialogo con Spazio pubblico, Europeisti e altre forze politiche (inclusa Azione) per costruire una nuova area riformista. Nel frattempo, è probabile che le dispute sul sole nascente - magari sormontato da scritte diverse - non si fermino, almeno per un po'.