Chi segue le vicende della cosiddetta "Seconda Repubblica" sa fin troppo bene che nessuno dei simboli dei principali partiti che avevano animato l'Italia nel cinquantennio precedente si è salvato da dispute sulla titolarità, schermaglie sull'uso e contenziosi nelle aule giudiziarie, in vista delle elezioni ma non solo. Se in questo sito si è parlato moltissimo dello scudo crociato (se non altro per la quantità di episodi che si sono accumulati; il conteggio, peraltro, non sembra finito), si sa che la tendenza non ha risparmiato il garofano socialista, la fiamma tricolore, il tricolore di area liberale, l'edera repubblicana e, per certi versi, nemmeno falce e martello (sia pure, in quest'ultimo caso, soprattutto con riferimento all'uso elettorale).
Non può dirsi immune da liti e contese, tuttavia, nemmeno il sole nascente, vale a dire il simbolo storico del Partito socialista democratico italiano: martedì un'ordinanza cautelare del tribunale di Milano si è pronunciata sull'ultima disputa (o, almeno, su un suo fronte) circa la titolarità e la legittimazione all'uso del nome e del fregio del partito fondato nel 1947 con la scissione di Palazzo Barberini, riconoscendo legittima la segreteria di Paolo Preti. La decisione è provvisoriamente esecutiva e, anche se quasi certamente sarà impugnata e il tribunale dovrà di nuovo pronunciarsi in sede di reclamo, merita di essere commentata.
Non si tratta certamente - va ricordato - della prima lite giudiziaria sviluppatasi intorno al sole nascente dal mare: le prime di cui si ha memoria, in effetti, sorsero nel 1995 tra Enrico Ferri (che del Psdi era stato segretario fino all'inizio di quell'anno, quando aveva scelto di schierarsi con il centrodestra) e Gianfranco Schietroma, eletto segretario proprio alla fine di gennaio del 1995 e vittorioso davanti al tribunale di Roma (anche allora in sede cautelare); quella stessa disputa si riaccese, sia pure per poco tempo, subito prima e subito dopo le elezioni europee del 1999. In questo sito si era già ricordato in passato, poi, il contenzioso sorto nel 2005, quando il nuovo segretario Psdi, Giorgio Carta, presentò un ricorso contro il Partito socialdemocratico (fondato da Luigi Preti e Vittorino Navarra nel 2001) e, sempre in sede cautelare, ottenne ragione presso il tribunale di Roma (mentre Preti riadottò, modificandolo lievemente, il simbolo utilizzato in precedenza dal 1996, Rinascita socialdemocratica; lo stesso gruppo avrebbe continuato a utilizzarlo, salvo che nella breve parentesi - tra il 2006 e il 2007 - del tentativo di dar vita al Partito dei socialdemocratici con il gruppo di Franco Nicolazzi). Alla fine del 2006 scoppiò una nuova querelle all'interno del partito, che vide arrivare alla segreteria Renato D'Andria: in sede cautelare la sua elezione venne sospesa con due pronunce nel 2007 (estensore della prima fu Francesco Manzo, lo stesso incontrato nella vicenda contenziosa della Dc), poi nel 2011 fu confermata dalla sentenza di primo grado (la prima decisione a cognizione piena sul caso) e Mimmo Magistro, che dal 2007 fino ad allora aveva guidato il partito, preferì dimettersi dalla segreteria invece che "intraprendere nuove e costose contrapposizioni giudiziarie". L'attività del Psdi guidato da D'Andria fu piuttosto ridotta negli anni a venire - tra le attività svolte rientrarono i depositi del simbolo alle politiche del 2013 e del 2018 - e si riprese a parlarne di più nel 2022, quando D'Andria rassegnò le dimissioni.
In qualche modo la contesa attuale si ricollega a quel punto: prima delle elezioni politiche del 2022, infatti, si era data notizia dell'assemblea di maggio in cui, al posto di D'Andria fu eletto l'ex ministro Carlo Vizzini, poi passato alla presidenza, mentre segretario è divenuto Paolo Preti. Sempre prima delle politiche, però, si era appreso dell'esistenza di un'associazione denominata Proposta Socialista Democratica Innovativa - P.S.D.I., presieduta da Mario Calì: il suo sito era www.psdi.it e il simbolo era quasi uguale a quello del Psdi, fatta eccezione per l'inserimento dei puntini della sigla e per la sostituzione della parola "Socialdemocrazia" con "Socialismo democratico". Quella associazione inserì candidati all'interno delle liste di Impegno civico, ma già a partire dal 2023 Calì e gli altri associati si presentarono come rappresentanti del Psdi, rivendicando di essere legittimamente titolari e fruitori del nome e del simbolo storici del partito e diffondendo, tra l'altro, una lettera di gennaio del 2013 in cui l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ringraziava dell'invito a partecipare alla celebrazione dell'anniversario della scissione di Palazzo Barberini (tutto risalirebbe, a quanto pare di capire, ai mesi successivi alla ricordata sentenza del 2011 del tribunale di Roma: dopo le dimissioni di Magistro - che diede vita a I SocialDemocratici - Calì avrebbe assunto la reggenza per continuare il percorso del Psdi).
Il simbolo dell'associazione P.S.D.I. era stato presentato a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Drago a Catania nel 2023, ma la commissione elettorale circondariale - dopo un esposto di Dino Madaudo di SocialDemocrazia - aveva chiesto di sostituire il contrassegno). In seguito anche i puntini sono spariti dalla sigla Psdi, rendendo il simbolo nuovo ancora più simile a quello del passato (fatta eccezione per la dicitura "Socialismo democratico"); nel frattempo, Mario Calì nel sito è indicato come segretario del Psdi, mentre Magistro sarebbe rientrato come presidente dell'Assemblea Nazionale.
Di fatto, dunque, in questi mesi hanno agito due Psdi; più correttamente, due gruppi di persone avrebbero agito in nome dello stesso soggetto, con due simboli lievemente diversi. Era sostanzialmente inevitabile che la situazione arrivasse a una collisione: da un lato, sul sito www.psdi.it si può leggere da mesi una "denuncia querela" di Mario Calì, che lamentava come la creazione del sito www.psdi-nazionale.it e l'indicazione di Paolo Preti come segretario in concreto producessero l'usurpazione di nome, simbolo e cariche associative, nonché altri reati. Il 25 marzo, per parte sua, il Psdi guidato da Preti ha depositato presso il tribunale civile di Milano - attraverso l'avvocata Sabrina Lardieri, che ha seguito la procedura insieme a Marika Forense, responsabile nazionale giustizia del Psdi-Preti - un ricorso a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile contro Mario Calì, lamentando come questi, senza essere iscritto al partito (né ricoprendo cariche al suo interno), continuasse ad attuare "condotte gravemente lesive dell’identità del Psdi e dei suoi segni distintivi", utilizzando senza autorizzazione il nome, la sigla e il simbolo del partito, nonché spendendo la qualifica di segretario nazionale e rappresentante legale dello stesso (all'interno di siti, canali social e attività politica): ciò avrebbe gravemente pregiudicato il Psdi stesso, compromettendo l'identità politica e la riconoscibilità del partito, presso elettori e iscritti, anche attraverso la divulgazione dei media. Per questo, il Psdi-Preti aveva chiesto che fosse accertato l'uso illegittimo dei segni distintivi del Psdi e della qualifica di segretario o di legale rappresentante da parte di Calì, che si ordinasse la cessazione di ogni ulteriore comportamento simile e la rimozione degli usi tuttora in corso, prevedendo anche una astreinte, cioè una penale - regolata dall'art. 614-bis del codice di rito civile - per ogni nuova violazione o per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine del giudice.
Chiaramente diversa era la posizione di Mario Calì (difeso da Salvatore Frisenda): questi - in base a quanto si può capire leggendo l'ordinanza di martedì, non essendo in possesso dell'atto di costituzione, come del resto del ricorso introduttivo - avrebbe sostenuto che il Psdi-Preti non avrebbe precisato "in quale occasione ovvero evento politico si fossero determinate le condotte lesive attribuite" a lui; soprattutto, però, per Calì il Psdi-Preti sarebbe "una associazione non riconosciuta di recente costituzione", diversamente dal partito fondato - come Psli - l'11 gennaio 1947 e di cui lo stesso Calì si qualifica come segretario nazionale.
La giudice Stefania Novelli ha innanzitutto ricordato che anche nel campo dei partiti politici, rientranti tra le associazioni non riconosciute, è possibile utilizzare lo strumento del ricorso ex art. 700 c.p.c. (mezzo, peraltro, già incontrato più volte su queste pagine) per garantire i titolari di un diritto da pregiudizi imminenti e irreparabili, sia perché non esistono altri strumenti previsti dall'ordinamento per chiedere, "in campo associativo, la tutela del nome e, quindi, [la] protezione dell’identità del partito", sia perché come alle associazioni può aspettare una tutela risarcitoria in caso di violazioni. Dopo avere ricordato il filone giurisprudenziale, assai praticato già dagli anni '90, che applica anche ai partiti (come alle associazioni) il "diritto al nome" (previsto per le persone dall'art. 7 del codice civile), come pure quello all'immagine e all'identità personale, l'ordinanza ha innanzitutto valutato - sia pure non in modo approfondito, perché così funziona nel processo cautelare - la legittimazione di Paolo Preti come segretario del Psdi. La continuità rispetto al partito storico sarebbe data, oltre che dalla già citata sentenza del 2011 del tribunale di Roma, dal "verbale all’assemblea del 09.05.2022 dove, a seguito delle dimissioni di D’Andria, venne eletto, come Segretario Nazionale, Carlo Vizzini" e dal successivo "verbale del congresso nazionale del 24.05.2025, nel quale fu eletto, per acclamazione degli aventi diritto, Paolo Preti, come" segretario nazionale del Psdi. Mancherebbero invece prove circa la qualità di segretario del Psdi in capo a Calì: non sono state ritenute adeguate "la schermata dell'Agenzia delle Entrate denominata 'Dati Anagrafici del ricorrente'" o l'invito a Calì affinché partecipasse "alla Cerimonia celebrativa dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente" (al più, si intende leggendo l'ordinanza, si intuisce che c'è chi ritiene Calì segretario, ma ciò non prova che lo sia).
Secondo la giudice, poi, è verosimile che Calì abbia tenuto una "condotta usurpativa", in particolare impiegando i segni distintivi del partito e spendendo il titolo di segretario del Psdi sui social network (anche attraverso la pubblicazione di filmati in cui spende quella carica); in più da altri documenti risulterebbero giudizi pesanti di Calì su Preti e sui dirigenti del partito nominati sotto la sua guida, "prima diffidati e successivamente denunciati".
Se gli elementi precedenti per la giudice integrano il fumus boni iuris, quindi il sospetto che il ricorrente possa avere ragione, è stato ritenuto esistente anche il cosiddetto periculum in mora (cioè la considerazione per cui il pregiudizio subito diventerebbe irreparabile se non si intervenisse subito): si legge che "i danni prodotti dalla alterazione della dialettica democratica sono in buona parte non riparabili" e che "tale alterazione continuerebbe a prodursi nel tempo necessario alla definizione di un giudizio di merito, con conseguenze non prevedibili quanto alla adesione di nuovi adepti, alla identificazione degli autori di singoli momenti di azione politica di parte del pubblico, nonché al possibile sviamento nell'ambito delle future competizioni elettorali". Ciò accadrebbe perché il Psdi-Calì "si pone in competizione" con il Psdi-Preti, "rivolgendosi idealmente al medesimo pubblico o, meglio, al medesimo elettorato dell'odierno ricorrente", per cui usare un nome e un simbolo uguali (in effetti quasi uguali) per rivolgersi agli stessi elettori "può ritenersi di per sé sufficiente a creare confusione con le iniziative e l'attività svolte dal ricorrente, con evidenti ricadute sul piano dell'immagine". Ricorda utilmente la giudice che il vero scopo della tutela dei segni d'identificazione per evitare la confondibilità è diverso da quello della tutela dei marchi (che riguarda la "garanzia di interessi economici"), perché serve "a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva", azione costituzionalmente fondata (artt. 2, 21 e 49 Cost., ma si potrebbe aggiungere anche il 18).
Per tutte queste ragioni, secondo la giudice la richiesta di tutela doveva essere accolta inibendo a Calì l'uso dei segni distintivi del Psdi e la spendita della qualifica di segretario, nonché ordinando allo stesso di "rimuovere dai social media i messaggi da lui pubblicati, nei quali utilizzò il nome, il simbolo e ogni altro segno distintivo" del Psdi. La giudice non ha ritenuto invece che si potesse applicare l'astreinte, misura che riguarderebbe solo il "processo di esecuzione di provvedimenti di condanna", non le decisioni legate al procedimento cautelare; ciò non ha peraltro impedito di applicare la soccombenza per le spese, per cui Calì è stato condannato a rifondere al Psdi-Preti le spese per il procedimento cautelare di prime cure.
L'ordinanza, provvedimento per sua natura provvisorio, è comunque esecutiva, dunque il dispositivo dovrebbe essere già ottemperato dalla parte soccombente. Mentre si scrive, in realtà, il sito www.psdi.it e i post sui rispettivi canali social sono ancora intatti; è però molto probabile - considerando anche la comune dinamica in questi casi - che Calì interponga reclamo contro l'ordinanza cautelare emessa martedì (sottoponendo la questione, sempre in sede cautelare, a un collegio di tre giudici) e magari chieda anche la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza emessa. Come è noto, in passato ci sono stati casi in cui l'ordinanza di reclamo ha confermato il verdetto di prime cure, altri in cui lo ha ribaltato (si pensi alla querelle interna al Nuovo Psi, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006) e altri ancora in cui è stata la sentenza di primo grado a decidere diversamente dalle ordinanze cautelari (com'è accaduto proprio nel 2011 con la sentenza del tribunale di Roma che aveva ristabilito di fatto D'Andria alla segreteria del Psdi).
L'ordinanza emessa martedì, dunque, non chiude affatto i contenziosi sulla titolarità di nome e simbolo, anche perché lo stesso Psdi-Preti in un comunicato ha sottolineato che si attendono i "riscontri dei due procedimenti penali instaurati presso le Procure di Nuoro e Milano, nonché gli esiti del ricorso pendente a Roma". Certamente l'avvicinarsi di un nuovo periodo elettorale nel 2027, connotato anche dalle elezioni politiche, carica il contenzioso di ancora maggiore importanza. Il sole nascente tornerà sulle schede, anche solo all'interno di altri contrassegni, senza ulteriori dispute?



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