Visualizzazione post con etichetta marco cappato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta marco cappato. Mostra tutti i post

mercoledì 27 settembre 2023

Suppletive a Monza, simboli e candidature sulla scheda

Concluse le procedure di presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni suppletive per il Senato relative al collegio uninominale n. 6 (Monza-Brianza), fissate per i giorni 22 e 23 ottobre, vale la pena dare uno sguardo complessivo all'offerta elettorale che si troverà davanti chi parteciperà al voto e riceverà la scheda, al di là del clamore suscitato in queste settimane da singole persone candidate.
Si può dire innanzitutto che quest'elezione ha stabilito ed eguagliato un primato: con le sue otto candidature, infatti, è la suppletiva più affollata da quando vige la "legge Rosato-bis" che ha reintrodotto le suppletive (il precedente record di quel periodo - 7 concorrenti - si era registrato nel 2021, con le suppletive nel collegio di Siena per la Camera, elezioni vinte da Enrico Letta); lo stesso numero era però stato raggiunto nel 2004, alle suppletive - sempre per la Camera - tenutesi nel collegio Lombardia 1 - 3 (comprendente parte del territorio di Milano) svoltesi per sostituire Umberto Bossi (dopo la sua opzione per il Parlamento Europeo) e che elessero Roberto Zaccaria. Solo per completezza, si può aggiungere che non appartiene a queste elezioni il record di contrassegni sulla scheda nelle suppletive, raggiunto invece in occasione del voto svoltosi nel 1998 nel collegio camerale Lombardia 1 - 6 (sempre relativo a parte del comune di Milano): allora si confrontarono sette concorrenti - incluso il vincitore, Gaetano Pecorella, che sostituì Achille Serra dopo le sue dimissioni - ma sulla scheda i contrassegni erano 11, visto che la legge consentiva a ogni persona candidata di essere sostenuta da un massimo di cinque contrassegni (oggi invece è possibile presentare un solo emblema che, come si è già visto e si vedrà, può ovviamente essere composito).
Non risulta che siano state escluse candidature per difetto di documentazione, dunque le otto persone che si contenderanno il seggio conquistato il 25 settembre 2022 da Silvio Berlusconi coincidono in pieno con le candidature presentate. Ecco dunque l'analisi dell'offerta elettorale, ovviamente con particolare attenzione per i simboli, presentati in ordine di sorteggio.

Lillo Massimiliano Musso - Forza del Popolo

L'estrazione delle candidature ha collocato al primo posto Lillo Massimiliano Musso, avvocato cassazionista e amministrativista, nato a Tagliacozzo (nell'aquilano) e operante a Ravanusa (Ag), fondatore tra l'altro di Mille avvocati per la Costituzione (collegio attivo contro le "misure radicali di imposizione di trattamenti sanitari legati all'emergenza Covid-19"). Musso è il segretario di Forza del Popolo, "laboratorio democratico per il miglioramento delle condizioni umane, sociali ed economiche, attraverso la progressiva destrutturazione del 'potere dello stato' e la contestuale ricostruzione del sistema istituzionale in 'organi a servizio del cittadino'", diventato partito dal 12 agosto 2021 per riaffermare il "primato della coscienza personale, della sovranità popolare e della sovranità monetaria, il federalismo nazionale e l’autonomia dei Comuni, la concezione universalistica dei diritti dell’Uomo e il diritto di autodeterminazione dei popoli". Il contrassegno è lo stesso visto nelle bacheche del Viminale e in qualche scheda elettorale nel 2022: arco tricolore e nome nella parte superiore, insieme al logotipo blu e rosso centrale (con la sigla del partito); segmento blu nella parte inferiore con la dicitura "Musso premier" (sulla scorta del simbolo salviniano, ma non solo), sormontato dalla dicitura "con amore e libertà". 
 

Marco Cappato - Con Cappato

La seconda posizione sulla scheda è stata attribuita alla candidatura di Marco Cappato, tra i primi ad annunciare l'intenzione di partecipare alla competizione monzese. Il co-presidente di Eumans! e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni (nato a Milano e cresciuto a Vedano al Lambro, comune compreso nel collegio chiamato al voto) imposta la sua campagna "per i diritti, per l'ambiente, per la partecipazione e la democrazia e lo fa - unico in questa competizione - senza alcun simbolo di partito, pur potendo contare sul sostegno, oltre che di Radicali italiani e +Europa (cioè delle forze più vicine alla lunga militanza in area radicale), di Azione, Alleanza Verdi e Sinistra, Psi, Volt, Libdem europei (il movimento di Andrea Marcucci), Possibile, nonché M5S e Partito democratico (a dispetto dei malumori espressi da vari dirigenti e amministratori locali del Pd per la mancanza di un candidato dem legato al territorio). Il contrassegno presentato da Cappato è il più semplice e diretto di questa competizione, con il nome scritto in blu e rosso in carattere bastoni e un po' stondato (e con la forma che ricorda un megafono rovesciato: una delle prime grafiche di propaganda riportava anche la mano che impugnava il manico); al di sotto si legge anche la dicitura "Senato 2023" (queste, del resto, con molta probabilità saranno le uniche suppletive di quest'anno). Vista l'assenza di simboli di partito con doppio gruppo nel contrassegno, anche la candidatura di Cappato ha avuto bisogno delle sottoscrizioni.
  

Giovanna Capelli - Unione popolare

La terza candidatura sorteggiata è quella di Giovanna Capelli, 78 anni, già preside e dirigente scolastica, soprattutto ex senatrice nella XV legislatura, eletta con Rifondazione comunista (e segretaria regionale del Prc dal 2012 al 2014). Dopo le candidature alle elezioni del 2013 con Rivoluzione civile e del 2018 con Potere al Popolo!, si ripresenta questa volta con Unione popolare, dunque il cartello di forze della sinistra creato in vista delle scorse elezioni politiche. Il contrassegno presentato riproduce in pieno la prima versione del simbolo della lista, con il nome bianco scritto in carattere bastoni (Futura?) e un arcobaleno orizzontale degradante, entrambi su fondo sfumato rosso-viola (in questo caso, dunque, non è stato inserito il riferimento a Luigi De Magistris, inserito in seconda battuta l'anno scorso). 
 

Andrea Brenna - Democrazia e sussidiarietà

Quarto aspirante senatore nella competizione che si sta analizzando è Andrea Brenna, già segretario del Popolo della Famiglia, vicesindaco di Grandate (Co) e soprattutto portavoce nazionale di Democrazia e sussidiarietà, partito fondato da lui un anno e mezzo fa (proprio dopo l'abbandono del Pdf). Si tratta di una forza politica ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa e all'impegno popolare cristiano in politica. Il simbolo - identico a quello visto l'anno scorso a Lodi - ha il fondo color carta da zucchero (più chiaro di quelli del Popolo della Famiglia e di Alternativa popolare), che in basso ha un doppio cuore (blu e giallo) in alto contiene un sottile archetto tricolore; il contrassegno, oltre al nome, propone anche alcune parole chiave (Vita, famiglia, lavoro, solidarietà e popolo).
 

Adriano Galliani - Fdi - Fi - Noi moderati - Lega

Si trova al quinto posto la prima candidatura di cui si è parlato, quella di Adriano Galliani, senatore di Forza Italia nella XVIII legislatura, dal 2018 amministratore delegato del Monza di proprietà Fininvest (dopo essere stato ad del Milan berlusconiano), nonché unico candidato nato a Monza. Il contrassegno depositato, molto simile a quelli visti in passato per i candidati unitari del centrodestra, contiene in miniatura i quattro simboli delle forze principali della coalizione, disposti a quadrato a 45 gradi: in alto Fratelli d'Italia (con il nome di Meloni), in mezzo Lega (con la dicitura "Salvini premier" e senza la "pulce" della Lega Lombarda, benché l'elezione si svolga solo in quel territorio) e Forza Italia (stesso simbolo visto alle elezioni politiche, con il riferimento al Ppe e il cognome di Silvio Berlusconi ancora presente), in basso Noi moderati (che in questa forma, come evoluzione del partito Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, appare per la prima volta alle elezioni politiche). Vista la presenza di ben tre simboli dotati di doppio gruppo parlamentare, Galliani è il solo candidato a non avere dovuto raccogliere firme.
 

Domenico Di Modugno - Partito comunista italiano

La rassegna delle candidature in ordine di sorteggio continua con Domenico Di Modugno, lavoratore autonomo nel settore alimentare, impegnato nel sociale nel territorio interessato dal voto. Di Modugno si candida con il simbolo del Partito comunista italiano,  dunque con la doppia bandiera leggermente mossa dal vento e ad aste blu, con falce, martello e stella su fondo rosso sovrapposte al tricolore e la sigla PCI senza punti. Il partito guidato da Mauro Alboresi ha partecipato alle ultime elezioni politiche, ma non ha avuto eletti: anche per questo è stata necessaria la raccolta firme.
 

Daniele Giovanardi - Democrazia sovrana popolare

Tra le candidature annunciate da forze politiche di livello nazionale c'era anche quella di Daniele Giovanardi, medico, già direttore del pronto soccorso del policlinico di Modena (è fratello dell'ex parlamentare Carlo Amedeo) e contraddittore di varie scelte adottate in tempo di pandemia Covid-19. Giovanardi è stato presentato da Democrazia sovrana popolare, la formazione costituita e guidata da Marco Rizzo e Francesco Toscano per proseguire l'esperienza della lista elettorale Italia sovrana e popolare insieme ad altri gruppi (anche se parte di coloro che avevano concorso a quella formazione elettorale hanno nel frattempo preso altre strade). Del simbolo coniato lo scorso anno è conservata la stellina rossa (usata come "puntino sulla i" prima su "Italia", ora su "Democrazia"), l'uso di una parte manoscritta in rosso (prima "e popolare", ora "sovrana") e il tricolore: nel nuovo contrassegno - che approda per la prima volta a una competizione di livello nazionale - sembra facile riconoscere le tracce di pastello inventate da Bruno Magno per i Progressisti nel 1994.
 

Cateno De Luca - Sud con Nord

Chiude l'offerta elettorale di queste suppletive monzesi-brianzole, come ultima candidatura sorteggiata, quella di Cateno De Luca, sindaco di Taormina (dopo esserlo stato di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina) e fondatore del partito Sud chiama Nord, in quest'occasione ritoccato in Sud con Nord. Pur avendo eletto due parlamentari nei collegi uninominali, quella forza politica non dispone di un gruppo in ciascuna Camera, quindi è stata necessaria la raccolta firme; il simbolo, in ogni caso, è uno dei tre (insieme a quelli di Musso e Cappato) a contenere il nome della persona candidata, anche se qui è poco visibile (nella fascetta rossa) rispetto al rilievo del nome nero-rosso della formazione elettorale (con freccia incorporata) collocato nella parte superiore su fondo giallo.

sabato 24 settembre 2022

Lista Referendum e Democrazia, il ricorso respinto e altri problemi

Si era già scritto, commentando le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sui ricorsi relativi all'esclusione di liste, che la vicenda più meritevole di attenzione era quella legata alla ricusazione delle candidature della Lista Referendum e Democrazia, promossa dal movimento paneuropeo Eumans, co-presieduto da Virginia Fiume e Marco Cappato: com'è noto, gli uffici elettorali circoscrizionali e regionali non hanno riconosciuto validità alla raccolta di sottoscrizioni in forma digitale (praticata per cercare di 'svecchiare' il procedimento elettorale preparatorio, pur in assenza di modifiche alle disposizioni in vigore) e i magistrati della Corte di cassazione hanno confermato il verdetto. 
Nello stesso articolo si era anticipata la decisione dei promotori della lista di presentare un ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile presso il Tribunale di Milano, con l'assistenza legale di Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto costituzionale a Tor Vergata (e la collaborazione di Giuseppe Corasaniti, docente di Diritto dell'amministrazione digitale alla Luiss e già sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione). Nel primo pomeriggio di martedì 20 settembre, tuttavia, è stata resa nota l'ordinanza con cui la prima sezione civile del Tribunale di Milano, nella persona del giudice designato Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante dell'associazione Referendum e Democrazia Marco Perduca e da alcuni candidati al Senato in Lombardia (tra cui Alessandro Ciofini, già candidato con il Partito pirata, e soprattutto Emilio De Capitani, direttore esecutivo del Fundamental Rights European Experts Group e a lungo segretario della Commissione Libertà civili del Parlamento. Europeo); alla decisione di segno negativo si è accompagnata la condanna alle spese del procedimento cautelare (5mila euro, con in più gli "accessori di legge").

Il ricorso

I ricorrenti in sede cautelare avevano chiesto che la Lista Referendum e Democrazia fosse ritenuta ammissibile alle elezioni politiche del 25 settembre (quanto alle candidature presentate al Senato in Lombardia), ordinando all'Ufficio elettorale lombardo (superando la sua decisione del 23-24 agosto e quella dell'Ufficio elettorale centrale nazionale) di riammettere la lista, eliminando con appositi atti urgenti ogni pregiudizio alla partecipazione al voto. In alternativa (o soprattutto) si puntava a ottenere lo stesso risultato dopo aver interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea o la Corte costituzionale, perché valutassero se l'art. 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera (che impone di fatto la raccolta cartacea delle firme) e l'art. 2, comma 6 del Codice dell'amministrazione digitale (a norma del quale le disposizioni del codice "non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni [...] di consultazioni elettorali") fossero compatibili col quadro normativo europeo o con la Costituzione. La Corte di Lussemburgo avrebbe dovuto interpretare l'art. 25, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ("una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa"), valutando se con tale disposizione contrastassero quelle italiane sulla raccolta firme a sostegno delle liste; la Corte costituzionale, invece, avrebbe dovuto valutare la costituzionalità delle norme citate "nella parte in cui non consentono la sottoscrizione in formato digitale della presentazione di liste, dell'accettazione delle medesime e del deposito digitale delle stesse presso gli uffici elettorali competenti", prendendo come parametri gli artt. 2, 3, 48, 49, 51, 57, 58 e 117 Cost. (l'ultimo guardando all'art. 3 del I Protocollo addizionale alla Cedu, all'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'Onu e al citato art. 25, par. 2 del Regolamento UE n. 910/2014).
Il contenzioso, comunque, si presentava fin dall'inizio proiettato anche dopo il voto, pure nell'eventualità che le richieste non fossero state accolte: i ricorrenti, infatti, avevano annunciato di voler instaurare un giudizio di merito, in cui chiedere al giudice di accertare il loro diritto a presentare liste (e vedere accettate le proprie candidature) "anche mediante documento informatico sottoscritto mediante firma elettronica qualificata a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi depositato tramite supporto elettronico (pen-drive) quale duplicato informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. i-quinquies) del Codice dell’amministrazione digitale e con accompagnamento delle sottoscrizioni con duplicato informatico [...] dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali"; se fosse stato accertato quel diritto, si sarebbe chiesta la condanna delle amministrazioni resistenti (Presidenza del Consiglio, ministeri dell'interno e della giustizia) a risarcire i danni subiti a causa della lesione del loro diritto. L'impostazione della causa di merito secondo i canoni dell'azione di accertamento e dichiarativa segue la strada già percorsa da vari anni dai giudizi intrapresi per sottoporre le norme elettorali politiche a giudizio di costituzionalità (a partire dalla causa aperta dagli avvocati Aldo Bozzi, Claudio Tani e Felice Besostri, alla base di Corte cost., sent. n. 1/2014) e che era stata ritenuta valida dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 48/2021 - anche con riferimento alle presunte lesioni del diritto di elettorato passivo, legate tra l'altro alle norme sulla raccolta firme (sul punto, però, bisognerà tornare più avanti).
Non disponendo del testo del ricorso, per il contenuto occorre rifarsi all'intervento di Giovanni Guzzetta alla conferenza stampa dell'associazione Referendum e Democrazia successiva al deposito dell'atto presso il Tribunale di Milano. Per dimostrare che c'era almeno il sospetto che il ricorso fosse fondato (il cosiddetto fumus boni iuris), il ricorso ha innanzitutto sostenuto che già ora le sottoscrizioni raccolte digitalmente dovrebbero essere una valida forma di sostegno alle candidature da presentare: per Guzzetta e per i ricorrenti, non c'è "una ragione [...] per ritenere che non ci siano norme nel nostro ordinamento in grado di consentire la presentazione delle firme [...] in forma elettronica", si dovrebbe solo applicare il Codice dell'amministrazione digitale. I ricorrenti contestano la tesi degli uffici elettorali, basata sull'art. 2, comma 6 di tale codice, per cui quella fonte non si applica "limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni [...] di consultazioni elettorali", espressione per Guzzetta "grammaticalmente quasi incomprensibile"; in ogni caso, l'interpretazione alla base della ricusazione "dà per scontato [...] che 'consultazioni elettorali” significhi tutto ciò che riguarda la attività che conduce alle elezioni", dalla convocazione dei comizi agli atti post-scrutinio (escludendo che la sottoscrizione di una lista sia un'attività o una funzione pubblica). Per i ricorrenti, invece, "la consultazione elettorale è il momento in cui si svolgono le operazioni di voto", cioè le elezioni propriamente dette (che iniziano con la preparazione dei seggi e cui si applica la giurisdizione delle Camere, mentre per gli atti precedenti il giudice è quello ordinario, secondo Corte cost. n. 48/2021). Voler leggere, come gli uffici elettorali, in modo estensivo l'espressione, includendovi pure gli atti preparatori alle elezioni, limiterebbe i diritti delle persone (qui, il diritto di elettorato passivo) e andrebbe contro il principio generale per cui, se una disposizione limita un diritto fondamentale, va letta in senso restrittivo (per contenere quella limitazione). 
L'esistenza del Regolamento UE n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, poi, per Guzzetta e per i ricorrenti dovrebbe "riavvicinare le legislazioni, proprio in tema di identità digitale, e [...] creare un quadro normativo unitario, quindi un'armonizzazione proprio in tema di firme elettroniche", soprattutto grazie all'art. 25. paragrafo 2, in base al quale "una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa". Secondo loro non si poteva opporre, come hanno fatto gli uffici elettorali, che il regolamento riguarda in realtà le "transazioni elettroniche" e non può estendersi anche a ogni altro settore in cui è richiesta una firma. Il regolamento (noto come "regolamento eIDAS"), oltre a essere direttamente applicabile, porrebbe dunque un principio generale in materia di validità della firma elettronica qualificata: su quella base, ogni norma interna in contrasto dovrebbe essere disapplicata direttamente da ogni pubblica autorità, inclusi ovviamente gli organi incaricati di vagliare le liste e i giudici.
Quanto alla possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale - in sede di ricorso d'urgenza o di giudizio di merito - per vagliare la legittimità delle norme in materia di raccolta firme (e di non applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale alle "consultazioni elettorali"), l'argomento più forte era l'irragionevole disparità di trattamento tra le firme volte alla presentazione delle liste (ancora "costrette" all'analogico-autografo) e quelle a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum, dal 2021 possibili anche in formato digitale. Per Guzzetta si è di fronte a "una violazione [...] flagrante dell'art. 3 della Costituzione, e per giunta paradossale, perché, mentre le norme sulla raccolta delle firme o sull’esistenza necessaria di un certo numero di firme sono norme di rango legislativo, benché [...] finalizzate ad assicurare la genuinità della firma che si presenta, le norme che invece prevedono la raccolta di firme per i referendum e per le iniziative popolari sono norme previste direttamente dalla Costituzione": non avrebbe senso consentire la raccolta firme in formato digitale per un procedimento previsto in Costituzione e non permetterlo per un iter regolato solo con legge (il legislatore avrebbe potuto scegliere soluzioni diverse dalla raccolta delle sottoscrizioni, a partire dalla cauzione). Si sono indicate poi altre norme costituzionali ritenute violate dall'attuale sistema per dimostrare la serietà delle candidature: gli stessi parametri erano stati impiegati nel ricorso presentato nel 2019 da +Europa per poter indubbiare la costituzionalità della raccolta firme (sotto altri aspetti), ricorso che portò alla citata sentenza n. 48/2021. Il tutto mentre è scaduto invano il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della "legge Rosato" entro il quale un decreto del Viminale avrebbe dovuto definire "le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali", anche con l'uso della firma digitale o elettronica qualificata.

L'ordinanza (e un dubbio che pesa)

Si è già anticipato che contro la posizione dei ricorrenti si sono schierati con nettezza la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e quello della giustizia: il 15 settembre, infatti, si sono costituiti, chiedendo - in vista dell'udienza del 19 settembre - il rigetto del ricorso. Ci sarà tempo e un altro spazio per approfondire in seguito (non disponendo, anche in questo caso, degli atti di parte) le questioni legate al merito contenute nella memoria; i promotori della lista hanno peraltro fatto sapere che, tra gli argomenti spesi dall'Avvocatura dello Stato, c'era anche quello in base al quale "le elezioni sono un complesso procedimento, con rigorose scansioni temporali che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero completamente stravolte al punto da imporre di fissare una nuova data per la convocazione dei comizi elettorali. […] Di fatto il provvedimento cautelare auspicato dai ricorrenti imporrebbe di differire lo svolgimento delle elezioni". Ai veri #drogatidipolitica, tra l'altro, è sembrato di tornare indietro di quattordici anni e mezzo, quando il Consiglio di Stato aveva riammesso la Dc-Pizza (con una decisione discussa e discutibile, oltre che assai stringata) alle elezioni politiche del 2008 e il Ministero dell'interno si rivolse alla Corte di cassazione con regolamento di giurisdizione, visto che l'eventuale rinvio delle elezioni per "restituire" un mese intero di campagna elettorale al partito prima escluso avrebbe messo a rischio il rispetto dell'art. 61 Cost., a norma del quale "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti". In quel caso il Viminale si vide riconoscere che non spettava al giudice amministrativo pronunciarsi sui ricorsi in materia di contenzioso pre-elettorale politico: in quel modo si sventò il rischio di rinvio del voto.
Anche nel 2022 il rischio di rinviare le elezioni politiche sembra tramontato, ma per ragioni diverse. Se i ricorrenti rivendicavano di aver corredato le liste con "un sufficiente numero di sottoscrizioni" e di aver ottenuto che ogni firmatario usasse "una firma elettronica qualificata e una marca temporale qualificata, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, del DPCM 22 febbraio 2013, del Regolamento eIDAS 910/2014 e dei relativi standard ETSI, nonché delle circolari AgiD", l'Avvocatura dello Stato non si è limitata a ritenere le "sottoscrizioni non analogiche" non idonee alla valida presentazione di liste elettorali. La stessa ordinanza del giudice designato del Tribunale civile di Milano, infatti, spiega come la difesa erariale abbia eccepito anche il "difetto di prova circa la sussistenza e validità delle sottoscrizioni prescritte anche eventualmente in formato digitale", aggiungendo che il giudice civile in sede cautelare non avrebbe potuto riammettere la lista "senza preventivo accertamento della regolarità della presentazione quanto meno secondo le modalità astrattamente delineate nel ricorso introduttivo". Secondo il giudice, quel riferimento bastava a far ritenere controversa la stessa "presentazione agli Uffici elettorali regionale e centrale, da parte dei ricorrenti, di sottoscrizioni digitali regolari e in numero sufficiente"; a suo dire sarebbe toccato proprio ai ricorrenti dimostrare tale presentazione di firme digitali regolari e in numero congruo, visto che ciò "costituisce il presupposto di fatto che [...] legittimerebbe la pronuncia dei provvedimenti richiesti". Il giudice non ha creduto di essere stato "posto in condizione di verificare la sussistenza" della presentazione di un numero sufficiente di firme digitali/elettroniche regolari e questo è stato per lui sufficiente a ritenere che non ci fosse alcun elemento per credere minimamente fondata la richiesta della lista Referendum e Democrazia di essere riammessa.
Chi scrive ora dubitava che si sarebbe arrivati a un accoglimento della domanda. Un'ordinanza di riammissione della lista, inevitabilmente basata sul riconoscimento - sia pure in sede cautelare - della validità della raccolta delle sottoscrizioni in formato digitale, avrebbe di fatto spalancato la porta "per via giudiziaria" alla presentazione di liste in quel modo, alle prossime elezioni politiche e anche alle altre scadenze elettorali, cambiando profondamente l'orizzonte del voto in Italia: lo scenario al sottoscritto sarebbe certamente garbato (per il poco che possono valere le opinioni personali), ma difficilmente sarebbe stato accettabile in presenza non di un silenzio del Parlamento in materia, ma di un voto della commissione Bilancio della Camera a metà dicembre 2021 in cui i voti favorevoli all'emendamento - a prima firma di Riccardo Magi, concepito da Mario Staderini - con cui si voleva introdurre la firma in formato digitale anche per la presentazione delle liste per le elezioni politiche erano stati pari a quelli contrari (con molte assenze significative) e dunque l'emendamento era stato respinto. La posizione tenuta dal giudice designato ha permesso a costui di non pronunciarsi su una materia scivolosa, con potenziali effetti che sarebbero andati ben oltre la singola vicenda (e, anzi, la stessa ordinanza si premura di precisare che "non spetta certo al Tribunale esprimere in astratto principi giuridici, bensì risolvere concrete controversie"); le argomentazioni usate per 'sbarazzarsi' della questione, tuttavia, non soddisfano affatto.
In poche righe, in sostanza, il giudice ha detto che toccava alla lista Referendum e Democrazia dimostrare che davvero le firme erano state raccolte in numero sufficiente e che erano valide (provenendo da elettori non candidati di quei collegi e senza essere doppie): in mancanza di quella prova, non si poteva nemmeno discutere sul valore delle firme e sulla riammissione della lista. Carmelo Palma ha illustrato così il ragionamento su Public Policy: "Nella sostanza l’argomento circolare del giudice è il seguente: l'Ufficio centrale regionale non ha contato e verificato le firme depositate, ritenendo inammissibile la modalità di raccolta (firme digitali e non autografe), e dunque manca la prova che esse, nel loro numero, fossero pari o superiori a quelle previste dalla legge e fossero tutte di cittadini elettori della circoscrizione regionale; visto che però il presupposto del ricorso della lista 'Referendum e Democrazia' circa la validità delle firme digitali è che le firme fossero valide e sufficienti e l’Ufficio elettorale non le ha contate e verificate proprio perché erano digitali manca il presupposto del ricorso!". Non si vede in effetti come i ricorrenti avrebbero potuto dare la dimostrazione richiesta, visto che questa era stata consegnata su supporto informatico, cioè una pen drive, una "chiavetta Usb": ricorda Palma che "nulla avrebbe impedito al giudice di pronunciarsi sul punto dell'ammissione della lista", cosa che avrebbe potuto fare chiedendo all'Ufficio elettorale regionale di consegnare il supporto con le firme elettroniche qualificate (e, pur non avendo letto il ricorso o gli altri atti della Lista Referendum e Democrazia, ci si rifiuta di credere che in quei documenti non sia mai stata chiesta l'esibizione dei file delle firme conservate in Corte d'appello a Milano). 
Al ragionamento di Carmelo Palma si aggiunge un altro punto: la lista avrebbe forse potuto dimostrare l'esistenza e congruità delle firme esibendo una copia informatica delle firme stesse, fornita magari su un'altra chiavetta Usb. Non può sfuggire, però, che solo pochi mesi fa, a marzo, il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso un parere piuttosto critico sullo schema di d.P.C.M. sulla disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare: in quella sede si legge, tra l'altro, che "i dati dei sottoscrittori di una proposta di referendum o di progetto di legge vanno inquadrati nell'ambito delle particolari categorie di dati personali di cui
all’art. 9, par. 1, del Regolamento [generale sulla protezione dei dati ,il famigerato GDPR, ndb] in quanto rivelano - ancor più del dato relativo alla mera partecipazione alla consultazione referendaria - le opinioni o la posizione politica del sottoscrittore" e, come tali, erano meritevoli di particolare protezione. Considerando questo, è probabile che se i promotori o i candidati della lista avessero conservato copia delle sottoscrizioni e dei dati personali a queste connessi, sarebbe stata rilevata una violazione delle norme in materia di privacy: questo avrebbe avuto conseguenze pesanti e magari il giudice si sarebbe rifiutato di considerare valido questo modo di dimostrare l'esistenza e regolarità delle sottoscrizioni.
 

Il reclamo e altri problemi all'orizzonte

Com'era prevedibile, i ricorrenti hanno deciso di presentare reclamo contro la prima decisione del Tribunale di Milano, per loro decisamente insoddisfacente. Era altrettanto prevedibile che l'udienza per trattare il reclamo - presentato il 21 settembre - fosse fissata a rito elettorale già compiuto, col serio rischio che quel passaggio si riveli del tutto inconsistente e improduttivo di effetti (essendosi ormai svolte le elezioni). Diverso si presenta il discorso per il giudizio di merito da instaurare in seguito: lì, proprio com'è avvenuto dopo il ricorso di +Europa presentato nel 2019 (a 'bocce elettorali ferme'), potrebbe esserci più facilmente lo spazio per valutare la situazione 'a cognizione piena' e per sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni in materia di raccolta firme, stavolta con riguardo alla validità delle sottoscrizioni ottenute in forma digitale.
Proprio questa vicenda, peraltro, sembra dimostrare in modo concreto che la strada tracciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48/2021, per cercare di 'dare comunque un giudice'  ai contenziosi sui diritti eventualmente lesi nel procedimento pre-elettorale politico, è fondamentale ma non è sufficiente. L'udienza fissata presso il Tribunale di Milano in sede cautelare è arrivata solo sei giorni prima delle elezioni (un tempo in cui è anche solo difficile immaginare che un giudice si prenda la responsabilità di bloccare la 'macchina elettorale' e mandare al macero le schede già stampate), il reclamo addirittura dopo il voto: difficile immaginare che un sistema simile possa garantire una qualche forma di tutela giurisdizionale a chi si sente leso nel proprio diritto di elettorato passivo. Queste osservazioni sembrano ancora più calzanti con riguardo a casi come questo, nei quali non si discute tanto su una 'ingiustizia del caso singolo' (errato conteggio delle firme, validità di singole sottoscrizioni o delle loro autenticazioni...), ma sulla legittimità delle norme che regolano il procedimento, magari con la necessità di rivolgersi alla Corte costituzionale: se 'a bocce elettorali ferme' (si sarebbe tentati di dire 'in tempo di pace') questo è concepibile ed è accaduto, in prossimità delle elezioni (dunque 'in tempo di guerra') è ben difficile che qualcuno si prenda la responsabilità di una scelta che potrebbe bloccare il cammino verso il voto a poca distanza dall'apertura delle urne o, comunque, rischiare seriamente di delegittimare il voto stesso (se il giudice avesse scelto di sollevare la questione di costituzionalità, si sarebbe votato comunque, ma con una rilevante spada di Damocle sul valore e sulla serietà di queste elezioni).
La situazione, in realtà, è ancora più complicata di così, come dimostra (almeno) una coppia di casi decisi stavolta dal giudice amministrativo: due giorni fa, infatti, il Tar Roma (sezione II-bis) ha emesso due sentenze che meritano di essere prese in considerazione. La prima è stata pronunciata sul ricorso di Impegno civico, l'associazione legata all'ex consigliere regionale del Lazio Fabio Desideri, con cui si era impugnata l'ammissione del contrassegno della lista Impegno civico - Centro democratico, chiedendo pure di ritirare schede e manifesti elettorali già stampati contenenti quel nome e quel simbolo; la seconda segue invece a una delle bocciature delle liste di noi Di Centro - Europeisti (in particolare in Puglia), con le ricorrenti che chiedevano la riammissione della lista. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione: questo non stupisce, visto che Corte cost. n. 48/2021 aveva individuato per gli atti preparatori alle elezioni la giurisdizione del giudice civile; sono però alcune riflessioni del Tar - quasi identiche nelle due pronunce - a risultare significative e non proprio soddisfacenti.
Nessun dubbio sul fatto che le disposizioni in vigore affidino al giudice amministrativo solo la giurisdizione sul contenzioso per le elezioni amministrative, regionali ed europee. I giudici però insistono nel dire che il contenzioso sulle elezioni politiche è "ripartito tra l'Ufficio centrale nazionale - competente per [...] le controversie relative alla esclusione di liste e candidature - e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio"; a loro sostegno citano la sentenza n. 9151/2008 delle sezioni unite civili di Cassazione (che disse l'ultima parola sul 'caso Pizza') e la n. 259/2009 della Corte costituzionale (che aveva affidato al Parlamento la cognizione dei ricorsi, individuando gli strumenti del conflitto di giurisdizione o del conflitto di attribuzioni per reagire al continuo sottrarsi delle stesse Camere alle decisioni in materia), ricordando pure che il governo non aveva esercitato la delega a introdurre la giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sull'iter preparatorio alle elezioni politiche. Per il Tar, però, non cambia nulla neanche dopo la sentenza costituzionale n. 48/2021: "ciò - si legge nelle sentenze - non autorizza a ritenere tout court che la presente controversia possa essere devoluta, illico et immediate, alla cognizione del giudice ordinario", poiché "in un quadro in cui è la stessa Costituzione a disporre termini stringenti per il completamento del procedimento per l'elezione delle Camere" (il termine di 70 giorni dallo scioglimento), "la semplice devoluzione della controversia al giudice ordinario, in assenza della previsione di un rito ad hoc esperibile dinanzi a quel plesso giurisdizionale, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva, si tradurrebbe, di fatto, in una forma di tutela che interviene ad elezioni concluse, precludendo così la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti".
Per il Tar Roma, dunque, il giudice civile è sì il giudice del procedimento pre-elettorale politico, ma di fatto ora questo può procedere solo all'accertamento, almeno fino a un intervento del legislatore che preveda un rito di cognizione piena ma "compatibile con le esigenze di certezza e celerità" legate all'iter elettorale. Quell'intervento, com'è noto, non c'è stato, né per regolare il procedimento davanti al giudice civile, né per prevederlo davanti al giudice amministrativo: si è ricordato che il progetto di legge in materia, approvato in Senato proprio dopo la sentenza n. 48/2021, non ha poi terminato il suo percorso alla Camera. Ora, non è dato sapere se la posizione del Tar romano sia diffusa anche altrove, ma chi studia il diritto costituzionale ed elettorale non può essere soddisfatto: se anche dopo la sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale si pensa che il giudice civile, non avendo adeguati strumenti per farlo, non possa comunque occuparsi pienamente del contenzioso pre-elettorale politico, ciò comporta che quelle situazioni sarebbero ancora una volta prive di giudice, almeno finché permane l'inerzia del Parlamento. Inerzia che si somma all'inerzia di Parlamento e Governo in materia di raccolta firme in forma digitale: una somma che purtroppo incide - e pesantemente - su un diritto assolutamente rilevante, parte fondamentale della nostra democrazia. 

venerdì 29 luglio 2022

Referendum e Democrazia, il simbolo per la raccolta digitale delle firme

AGGIORNAMENTO DELL’11 AGOSTO 2022:
Piccolo ritocco al simbolo della Lista Referendum e Democrazia, divulgato Il giorno prima dell’apertura del deposito dei contrassegni elettorali. Il nome corretto della forza politica lo conosceremo nelle prossime ore, visto che ora l'emblema, pur avendo mantenuto la stessa struttura compositiva e cromatica, si è arricchito di alcuni elementi testuali. 
In particolare, la parola "Referendum" nella parte superiore è stata disposta ad arco, per fare spazio subito sotto alle parole "eutanasia" e "cannabis": si tratta di un ovvio riferimento ai due quesiti referendari per i quali erano state raccolte moltissime firme (anche grazie alla novità della sottoscrizione in forma digitale, ottenuta grazie all’emendamento a prima firma di Riccardo Magi), ma che la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili, un verdetto ritenuto sbagliato e inaccettabile dai soggetti promotori.
Al centro è sparita la "e" e con questa, anche la curva della parte rosa, che questa volta risulta leggermente ampliata: è questa in fondo la modifica grafica di maggior rilievo. La parte inferiore resta dominata dalla parola "Democrazia", ma subito sotto è stato aggiunto il riferimento a Marco Cappato, principale volto di questo progetto politico-elettorale di testimonianza insieme a Virginia Fiume.
Sicuramente la nuova versione del simbolo è più completa, perché identifica le principali battaglie per cui i promotori della lista si sono battuti e si battono tuttora: forse la raccolta firme non riuscirà, ma questo periodo - è l'aspetto più rilevante - sarà servito di certo a rendere più persone informate su alcuni temi che necessitano di mobilitazione, per sottolineare il deficit di democrazia che l’Italia sta vivendo nelle sue procedure di partecipazione fondamentali (con riferimento, dunque, anche alla raccolta delle sottoscrizioni in forma digitale anche per le elezioni politiche). La completezza del messaggio ha purtroppo anche risvolti negativi: il simbolo ora risulta molto più pieno di prima, al punto tale che l’armonia e il risultato complessivo estetico non ne hanno tratto giovamento. In questo caso, però, è più importante che passi il messaggio, con la necessità di fare qualcosa per la salute della democrazia. Anche attraverso un simbolo di una lista che vuole spiegare e mobilitare, prima che candidare e concorrere.

* * *

Non è dato sapere, al momento, se riuscirà a finire sulle schede elettorali, ma la Lista per i Referendum e la Democrazia, il cui simbolo è stato presentato in una conferenza stampa su YouTube da Marco Cappato e Virginia Fiume, co-presidenti di Eumans! (movimento paneuropeo di iniziativa popolare e nonviolenta), ha scelto di trasformare il periodo di pre-campagna elettorale in un terreno di lotta politica "per riconquistare il diritto al referendum, alla democrazia e alla partecipazione democratica" (come detto da Cappato in uno dei suoi interventi), innanzitutto attraverso la richiesta di consentire almeno la raccolta delle firme a sostegno delle liste, oltre che in forma cartacea con autenticazione - l'unico mezzo previsto dalla legge e accettato al momento - anche in forma digitale, per esempio mediante lo Spid, come si è consentito da qualche manciata di mesi per i quesiti referendari.

La lettera-appello e lo sciopero della fame

Lunedì, in particolare, Fiume e Cappato (insieme a Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, e Marco Perduca, coordinatore di Science for Democracy) hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi e, per conoscenza, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segnalando la necessità di intervenire "con urgenza per consentire la sottoscrizione attraverso firma digitale o firma con Spid per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche", poiché lo scioglimento anticipato, i tempi stretti previsti dalle norme elettorali e le forme di presentazione delle candidature da queste previste creerebbero - e già creano - ostacoli "al limite dell'impossibilità materiale" alla raccolta firme e, soprattutto, "una palese discriminazione tra i partiti dotati di esenzione, che possono fino all'ultimo momento utile modificare simboli, candidati e apparentamenti, e partiti non esentati, i quali invece si vedono preclusa la possibilità di ricerca di candidati e di eventuali trattative con altre forze politiche". Tali condizioni provocherebbero "l'esclusione dalla prossima competizione elettorale di partiti potenzialmente rappresentativi, ma discriminati in base alle attuali modalità di presentazione": ciò potrebbe essere evitato con un intervento del governo volto a "sventare il compimento di tale violazione dei diritti civili e politici", o attraverso un intervento in attuazione della delega ricevuta già nel 2017 "per la sperimentazione della sottoscrizione elettronica per la presentazione di liste di candidati alle elezioni". La lettera-appello era stata rivolta a Draghi - presidente del consiglio dimissionario, ma tuttora in carica per il disbrigo degli affari correnti - perché intervenisse per affrontare "questa discriminazione nei confronti della partecipazione elettorale in un momento in cui sempre meno persone si recano alle urne" e lo facesse in fretta, per evitare di frustrare gli spazi per presentare le liste in quel momento ancora esistenti.
"In fondo - ha spiegato Fiume durante la conferenza stampa - a Draghi avevamo chiesto solo che la strada che era già stata seguita nei mesi scorsi per consentire la raccolta delle firme in forma digitale per i referendum fosse estesa anche alla presentazione delle liste per le elezioni. Per noi il momento elettorale è una chiave per la protezione della democrazia e una democrazia inaccessibile non è democrazia. Considerando che è quasi impossibile mettere in atto in modo regolare tutte le formalità previste in materia di presentazione delle candidature già in tempi normali, in condizioni di fretta come queste è persino difficile decidere le candidature in modo razionale e ragionato: l'accesso alla raccolta firme digitale era quindi secondo noi un elemento essenziale per consentire alle forze politiche di partecipare comunque al gioco democratico presentando liste anche in condizioni particolari come queste, un punto di partenza necessario per noi. Non abbiamo però ricevuto alcuna risposta, nemmeno dopo che mercoledì ho comunicato al presidente Draghi la mia scelta di intraprendere lo sciopero della fame, scelta cui in queste ore hanno scelto di aggregarsi altre persone. Ho scelto di scrivere anche a Giorgia Meloni, che è lontanissima dalle mie idee, ma essendo lei rappresentante del partito che in base ai sondaggi è in maggioranza e potrebbe prevalere al prossimo voto le ho chiesto di essere uniti almeno sulla democrazia e sulla sua tutela". 

Diritti di partecipazione violati, strumenti vanificati

L'impossibilità, a normativa vigente, di raccogliere in forma digitale le sottoscrizioni per partecipare alle elezioni (di ogni livello, non solo le politiche) sarebbe peraltro solo uno dei vulnera alla democrazia e alla partecipazione politica delle cittadine e dei cittadini. Sul punto ha insistito particolarmente Marco Cappato nei suoi interventi, pensando anche ad altre esperienze legate alla legislatura ormai in conclusione.
"Crediamo - ha spiegato - che la democrazia in Italia, il diritto dei cittadini a partecipare alla vita democratica sia violato, con un attacco sistematico ai loro diritti civili e politici. In questa legislatura, infatti, è stato vanificato lo strumento delle proposte di legge di iniziativa popolare: penso al nostro testo sull'eutanasia legale, depositato nove anni fa e mai discusso dal Parlamento, per cui con le norme attuali dopo la seconda legislatura la proposta decade; un destino simile avrà il nostro testo relativo alla cannabis. E se cittadine e cittadini hanno visto frustrato il loro sostegno alle proposte di legge di iniziativa popolare, non si sono nemmeno potuti esprimere sui referendum in materia di eutanasia e cannabis che avevamo elaborato e presentato, perché gli è stato impedito 'contro Costituzione' dalla sentenza della Corte costituzionale presieduta da Giuliano Amato" (e non è mancato il riferimento polemico alle bocciature - effettuate con sentenze nn. 50 e 51 - corredata "con falsità che abbiamo documentato"). A questa situazione, già compromessa, si aggiunge ora l'ulteriore difficoltà connessa alla raccolta delle firme in queste condizioni, che si tradurrebbe, secondo Cappato, nella sostanziale "negazione del diritto di sottoporsi al giudizio elettorale a realtà sociali significative". Per il co-presidente di Eumans!, consentire la raccolta digitale delle sottoscrizioni non risolverebbe tutti i problemi in materia di accesso alle procedure elettorali e non eliminerebbe le discriminazioni presenti, ma permetterebbe di ridurne l'impatto per il futuro, facendo funzionare meglio la democrazia: "Senza il funzionamento della democrazia, inevitabilmente le soluzioni alle grandi questioni del nostro tempo potranno essere solo soluzioni tecnocratiche, populistico-demagogiche o un mix delle due cose". 

Un simbolo elettorale (e una lista) per una campagna politica

Se lavorare per il futuro venturo della democrazia è sempre lodevole, il futuro prossimo appare decisamente più a rischio, in mancanza di un intervento immediato (ammesso che non sia già troppo tardi), dal momento che mancano poco più di tre settimane alla consegna delle liste (che devono essere presentate agli Uffici elettorali circoscrizionali presso le rispettive Corti d'appello tra il 21 e il 22 agosto). Questo sito si è già diffuso più volte, in passato e soprattutto negli ultimi giorni, sui problemi connessi alle forme di raccolta delle sottoscrizioni e al sistema delle esenzioni che consente ad alcune delle forze politiche presenti in Parlamento di non passare attraverso l'adempimento delle sottoscrizioni. Chi frequenta questo sito, dunque, non faticherà a orientarsi tra i problemi messi in luce dai promotori della campagna volta a consentire subito la raccolta digitale delle firme anche per le candidature alle elezioni (chi scrive, poi, incidentalmente è stato felice oggi di accorgersi che nella pagina del sito dell'Associazione Luca Coscioni che contiene l'appello a cittadine e cittadini, per illustrare i problemi legati alla raccolta firme cartacea e al sistema delle esenzioni, sono stati citati due suoi scritti, uno ospitato su questo sito e uno precedente, pubblicato dalla rivista Aic - Osservatorio costituzionale a commento della sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale).
Tra i problemi sottolineati da Cappato, in questo sito non si può non sottolineare quello già denunciato prima della campagna elettorale del 2018 da +Europa e che anche in seguito questo sito ha rimarcato: si tratta del cortocircuito che segue alla necessità, con le norme elettorali attuali, per chi deve raccogliere le firme per le proprie liste di indicare sui fogli sottoposti ai sottoscrittori non solo i nomi delle persone candidate in lista, ma anche i nomi delle persone candidate nei collegi uninominali. In sé, come si è ricordato in passato, questa richiesta non sarebbe ingiusta (se la sottoscrizione indica il consenso di chi firma affinché la forza politica si presenti, è giusto che detto consenso possa riguardare il complesso delle candidature sostenute dalla forza politica); i problemi e le effettive disparità nascono dall'esistenza del meccanismo delle esenzioni dalla raccolta firme, che consente alle forze esenti di modificare fino all'ultimo minuto tanto le proprie candidature di lista, quanto quelle nei collegi uninominali che possono essere comuni alle forze unite in coalizione, mentre le forze non esonerate devono fissare le candidature prima di cercare le sottoscrizioni. "Di fatto - ha precisato Cappato - questo impedisce a qualunque lista che debba raccogliere le firme ogni scelta su eventuali ingressi in coalizione, costringendo a un corsa solitaria. Imporre una prova di esistenza, attraverso la raccolta firme, ai soggetti fuori dal Parlamento secondo me è già una discriminazione, perché chi sta dentro il Parlamento avrebbe semplicemente più mezzi per dimostrare la sua esistenza. Tuttavia impedire a chi deve raccogliere le firme anche di stringere alleanze secondo noi è completamente contro la Costituzione". 
La raccolta delle sottoscrizioni in forma digitale permetterebbe, se non altro, di ridurre i tempi da dedicare alla presentazione delle liste e di avere più spazio per valutare la composizione delle liste ed eventuali alleanze (da tradurre anche nella determinazione delle candidature comuni nei collegi uninominali), riducendo il disagio per le liste non esonerate. "Per questo - ha concluso Cappato - abbiamo deciso di denunciare la violazione patente dei diritti civili e politici dei cittadini anche grazie alla presentazione di questa lista e alla richiesta di ottenere la raccolta digitale della firme, anche se potrebbe essere già tardi pur intervenendo ora sul punto". "Nessuno di noi, fino a due settimane fa, pensava di partecipare a queste elezioni - ha aggiunto Marco Perduca, in questo caso in veste di presidente del comitato promotore del quesito referendario sulla cannabis - ma poi abbiamo deciso di farlo per sollevare un problema politico, di rispetto dei diritti civili e politici, che non si traduce solo nel mancato rispetto degli articoli della nostra Costituzione, ma anche di disposizioni di diritto internazionale. E se il presidente Amato ha chiamato in causa gli obblighi internazionali per censurare il nostro referendum sulla cannabis, ci siamo detti che in occasione delle elezioni politiche non possiamo non prendere in considerazione la necessità di garantire la parità di accesso alle competizioni elettorali, altrettanto previsto a livello internazionale. Grazie all'introduzione del nuovo strumento della raccolta digitale delle sottoscrizioni, del resto, siamo riusciti a raccogliere molte più firme del necessario e in breve tempo, anche se poi alle cittadine e ai cittadini non è stato consentito di votare su quei due nostri quesiti".
Perduca appare ben consapevole del fatto che i tempi a disposizione per la presentazione della lista potrebbero non bastare: lui stesso ha riconosciuto che quella messa in campo, più che una campagna elettorale, è una campagna politica. Nonostante questo, l'iniziativa elettorale viene comunque disposta: le persone interessate a candidarsi per la battaglia a favore della democrazia e dell'agibilità degli strumenti elettorali e referendari possono dare la loro disponibilità attraverso il form accessibile a questa pagina. Chi sarà candidato lo farà sotto il simbolo della Lista per i Referendum e la Democrazia, che tiene insieme i due temi fondamentali della campagna politico-elettorale: il contrassegno, semplice e diretto - anche a costo di essere assai meno creativo e "bello" di quelli che siamo stati abituati a incontrare nella storia dell'impegno di area radicale - contiene il testo di colore bianco (scritto in carattere Impact) collocato in un cerchio diviso a metà in orizzontale, la parte superiore di colore blu (con "Referendum") e quella inferiore di colore rosa (con "Democrazia"; le tinte riprendono in buona sostanza quelle della campagna "Eutanasia legale"), con il diametro che gira intorno alla "e" del nome per ricomprenderla nel semicerchio inferiore.

Una battaglia, tante battaglie 

La battaglia per ottenere la raccolta in formato elettronico delle sottoscrizioni anche per le liste nei vari ordini di elezioni ha certamente un peso per il futuro, ma la campagna punta a ottenerla già in queste elezioni: questo permetterebbe assai più facilmente di essere in condizione di partecipare al cimento elettorale ovviamente alla lista Referendum e Democrazia, ma anche a forze politiche consolidate, come ad esempio Possibile (iscritta al registro dei partiti). "Pensavamo di avere tempo per organizzarci - ha detto la segretaria Beatrice Brignone - e avevamo fatto i nostri programmi guardando alla scadenza naturale della legislatura, ma con questo scioglimento anticipato e i tempi così stretti non ci sono le condizioni neanche per noi. Ottenere la raccolta firme in formato digitale sarebbe davvero il minimo sindacale". Non è detto che ci sia la volontà politica di arrivare a questo risultato - anche perché il numero di firme raccolte digitalmente per le ultime proposte di referendum aveva destato malumori in chi, come ricordato da Antonella Soldo (Meglio Legale), aveva ritenuto che presentare richieste di quesiti fosse diventato troppo facile -  ma è davvero importante farlo, anche per rispetto a chi non avrebbe la possibilità di partecipare alle forme "tradizionali" di partecipazione popolare (durante la conferenza è stata molto toccante la testimonianza di Laura Santi, giornalista affetta da sclerosi multipla da 26 anni, che si è sentita "scippata" del diritto di vedere discusse le proposte di legge popolari che aveva sostenuto e di votare i referendum per cui si era battuta, quindi ora si batte per avere la possibilità di sostenere una lista in forma digitale e magari poter accedere al voto elettronico). 
Gli strumenti per agire, comunque, ci sarebbero, insieme a qualche "appiglio" precedente. Già nel 2017 - ha ricordato Filomena Gallo - il governo era stato delegato a regolare la raccolta digitale delle firme per le candidature elettorali, dunque il governo può ancora intervenire in quel modo, oltre che per decreto, per ridurre il deficit democratico di queste procedure elettorali e le discriminazioni tra forze politiche". In effetti, in base all'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 165/2017 - vale a dire la "legge Rosato" - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, avrebbe dovuto definire "le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata" e sul testo si sarebbero dovute esprimere le competenti commissioni parlamentari entro 45 giorni. Il termine è scaduto da molto tempo e non risulta che il decreto ministeriale sia mai stato emesso; visto però che non si dice da nessuna parte, nemmeno nell'art. 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera (che regola la raccolta delle sottoscrizioni), che le sottoscrizioni debbano essere raccolte su documenti cartacei, si potrebbe intervenire con una fonte subprimaria. Resterebbe, in realtà, il problema delle autenticazioni, visto che per le firme per i referendum raccolte in formato elettronico si era specificato che non dovevano essere autenticate, ma la questione sarebbe risolvibile ed è importante risolverla perché il procedimento elettorale, usando le parole del deputato Alessandro Fusacchia (eletto all'estero con +Europa, ora nel gruppo misto), non resti "ancora nel cartaceo in un mondo completamente digitale o almeno ibrido".
Certamente l'apertura alle sottoscrizioni raccolte in formato digitale richiederà attenzione a varie altre questioni, incluso il modo in cui le firme vanno conservate e presentate agli uffici indicati dalla legge: lo ha fatto notare Tony Curcio, presidente del Comitato antispecista difesa animali protezione ambiente - Cadapa, ricordando che quando era stata presentata l'ultima richiesta di referendum sulla caccia, varie sottoscrizioni da loro raccolte in formato digitale non erano state riconosciute come valide dalla Corte di cassazione e la situazione sarà difficile soprattutto fino a quando non sarà attivata la piattaforma pubblica - e gratuita - promessa per la raccolta firme (un'esigenza sottolineata pure da Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani, che ha lamentato come le istanze di Ri al presidente della Camera Fico siano rimaste in questo inascoltate: "Dopo il 26 settembre, se non ci sarà la piattaforma pubblica di raccolta, il problema si riproporrà e raccoglieranno le firme in formato digitale solo coloro che avranno le risorse per poterlo fare").
I problemi della raccolta firme, peraltro, superano anche i confini nazionali: lo ha spiegato bene Silvia Panini di Volt Italia, intenta con quel soggetto politico transnazionale a raccogliere le sottoscrizioni per presentare le liste nella circoscrizione Estero: "I limiti che incontriamo sono spaventosi, perché le liste possono essere sottoscritte solo andando in un consolato: il diritto di sostenere una lista dunque è precluso a chiunque non possa recarvisi per qualunque ragione, dalla disabilità alle difficoltà a spostarsi, fino alle più banali ristrettezze economiche che non consentano spostamenti. Questa non è assolutamente democrazia: si dice spesso che ci sono troppe forze politiche e occorre stabilità, ma questa dev'essere un effetto del voto, non la si può ottenere impedendo l'accesso alle elezioni alle forze politiche".
Il simbolo della lista Referendum e Democrazia finirà dunque nelle bacheche del Viminale; più difficile è dire se finirà sulle schede (e, se sarà così, non sarà apparentato con altre liste, per i problemi già visti). La battaglia, in ogni caso, si concentra su un problema reale, che merita di non essere considerato come minore. Sarà pure vero, come diceva Thoreau, che il destino della nazione "non dipende dal voto che si inserisce nell'urna elettorale una volta all'anno, ma dal tipo di persona che si fa uscire in strada dalla propria stanza ogni mattina"; se però sulla scheda dell'urna elettorale non si riesce nemmeno ad arrivare, incidere sul destino della nazione è davvero impossibile.

sabato 2 aprile 2016

Radicali, una scelta grafica riconoscibile

Mentre ci si avvicina alla presentazione delle liste - ma c'è ancora un certo tempo per prepararle e raccogliere le firme - sul tavolo delle elezioni amministrative c'è una certezza in più: nelle grandi città sulla scheda gli elettori troveranno un simbolo radicale. Sicuramente ci sarà a Milano e a Roma, mentre a Napoli si sta verificando la possibilità di formare una lista. Ovviamente l'emblema non poteva essere quello dei Radicali italiani, se non altro perché all'articolo 1 dello statuto si legge chiaramente che "Radicali italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a competizioni elettorali": per la campagna denominata "Il cambiamento radicale", in realtà, il cambiamento radicale è iniziato proprio dal contrassegno, decisamente nuovo rispetto a quelli delle liste presentate negli ultimi vent'anni. 
Il simbolo presentato ieri in conferenza stampa, nella sede di via di Torre Argentina, è infatti questo: una circonferenza gialla, fondo bianco con al centro la parola 'radicali' scritta in nero e sottolineata a pennellate in blu, rosso, giallo e verde; nella parte inferiore si leggono in blu le parole "Federalisti Laici Ecologisti". Niente fondo giallo, niente fascia blu con le stelle europee per evocare gli Stati Uniti d'Europa, niente simbolo della pace o riproduzioni piccole o grandi della rosa (con o senza pugno). Si è fatta la scelta di non inserire simboli identitari, ma di puntare tutto sul brand "radicali", sottolineandolo in vari colori, un po' come una bandiera della pace o quella LGBT: alla fine, il risultato grafico è buono, senza affollamenti poco gradevoli o scritte troppo pesanti (quello che era accaduto, al contrario, con la lista Amnistia giustizia libertà nel 2013). 
E' stato del resto lo stesso segretario dei Radicali italiani, Riccardo Magi, a spiegare come la scelta sia caduta su un simbolo "semplice e riconoscibile", scandito dai colori primari, in gran parte spiegati: il blu "corrisponde ai movimenti liberali", il giallo "è il colore storico che abbiamo usato negli ultimi vent'anni" e il verde è il colore dell'ecologismo. Gli stessi aggettivi adagiati sul fondo della circonferenza, "fanno tutti parte della storia Radicale, ma rappresentano anche un'apertura ad altri soggetti: alla società civile e a personalità che possano partecipare". Per Magi occorre (e c'è spazio per creare) un movimento che sia "insieme radicale nei diritti civili, quindi laico, e anche federalista europeo, cioè che creda che vadano trovate delle soluzioni per rilanciare il progetto di Europa unita: gli Stati Uniti d'Europa", unica via contro la scelta di affrontare le emergenze ognuno per sé; gli stessi radicali si dicono "ecologisti convinti", senza dire "no a tutto" (ricordando le iniziative referendarie sulla mobilità sostenibile messe in piedi a Roma e a Milano negli ultimi anni). 
L'emblema avrà una collocazione variabile: a Milano servirà a sostenere la candidatura a sindaco di Marco Cappato, consigliere comunale uscente; a Roma, invece, la lista radicale farà parte della coalizione di Roberto Giachetti, che risulta tuttora iscritto al Partito radicale transnazionale e al quale vengono proposti i dodici punti del programma "Il Cambiamento radicale, una scelta per Roma". Se dalle urne uscirà un buon risultato, probabilmente il simbolo concepito per queste elezioni avrà vita lunga: le premesse per una buona riconoscibilità ci sono tutte.