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mercoledì 27 novembre 2024

MoVimento 5 Stelle: riflessioni tra statuto in evoluzione, voti da ripetere e dubbi sul simbolo

"L'amore della degenerazione [...] prelud[e] a un capovolgimento. [...] Il capovolgimento, che è fatale, e spesso avviene per una progressione quasi insensibile, produce l’avanguardia, conclusione di un romanticismo che abbia esaurito le sue carte." Non è dato sapere se Beppe Grillo o Giuseppe Conte - e, per estensione, le persone che li seguono - conoscano questa frase del filosofo Elémire Zolla (tanto caro a Filippo Ceccarelli, che lo ha citato spesso); certo è che i concetti di "degenerazione", da una parte, e di "progressione" e "avanguardia", dall'altra sembrano riassumere proprio la visione che il fondatore e (abrogando) garante del MoVimento 5 Stelle e il suo attuale presidente hanno di questo soggetto politico nella condizione attuale.
Se considerazioni teoriche e filosofiche, non interessano a un pubblico particolarmente ampio, magari per l'idea che in fondo abbiano poche ricadute pratiche, potrebbe dirsi lo stesso con riguardo alle dispute giuridiche: discutere di codici, statuti, articoli, commi e via controvertendo, dopo tutto, può sembrare ancora più arido rispetto ai discorsi sulla teoria. In questo caso, però, gli effetti pratici ci sono eccome: il messaggio di posta elettronica certificata con cui Grillo, quale garante ex art. 12 dello statuto del M5S (fondato nel 2017), ha chiesto di ripetere le votazioni sulle modificazioni statutarie effettuate tra il 21 e il 24 novembre scorsi (in base a quanto previsto dall'art. 10, lett. i dello stesso statuto) costituiscono un modo plastico di rappresentare il dissenso sul destino politico e organizzativo di quel soggetto/progetto politico.
Prima ancora che il nuovo voto - previsto tra il 5 e l'8 dicembre prossimi - abbia luogo, peraltro, si sono già fatte strada alcune ipotesi di scenario in caso di nuovo esito favorevole alle modifiche proposte dal gruppo dirigente del M5S e sfavorevoli alla posizione di Beppe Grillo. Inclusa la possibilità che Grillo rivendichi in qualche modo la titolarità del simbolo originario del MoVimento, così da rendere potenzialmente più difficile - ma non necessariamente impossibile - l'uso del fregio politico da parte dell'associazione-partito che ha Giuseppe Conte come presidente e legale rappresentante.
Si tratta di questioni tanto delicate quanto complesse, che meritano di essere analizzate con attenzione, per lo meno nei loro aspetti principali. E la questione del simbolo, certo da non trascurare, dev'essere considerata solo in seconda battuta.
 

Le modifiche allo statuto proposte

Occorre partire, infatti, dalle proposte di modifica dello statuto sottoposte alle iscritte e agli iscritti del MoVimento 5 Stelle nei giorni scorsi e che saranno nuovamente offerte loro a dicembre, vista la richiesta di Beppe Grillo di ripetere le prime votazioni.
In effetti, la consultazione online ha riguardato innanzitutto alcune proposte tematiche, con più domande relative a vari soggetti (Riforma del Sistema sanitario e tutela della persona; Crescita economica inclusiva e lavoro dignitoso; Contrasto all’evasione fiscale ed etica nell’impresa; Politica di pace ed Europa; La centralità della giustizia nella politica del M5S; Transizione ecologica e patrimonio naturale per un'ecologia integrale; Informazione libera e sovvenzioni alla cultura; Riforma della scuola primaria e secondaria; Riforme per un maggior equilibrio territoriale; Università e ricerca scientifica). Si tratta senza dubbio di questioni politicamente rilevanti: la discussione su proposte per decidere la linea di un soggetto politico dovrebbe essere sempre benvenuta. Bisogna ammettere però che l'attenzione dei media (e non solo la loro) si è appuntata soprattutto sui quesiti di natura organizzativa e, in particolare, su quelli riguardanti la "democrazia interna" del MoVimento.
Pure in questa sede, infatti, ci si concentra sui quesiti in grado di modificare lo statuto del M5S, non prima di avere ricordato che, in base all'art. 10, lett. b., punto 6 dello statuto vigente la modifica dello statuto spetta all'assemblea (cui partecipano tutti coloro che sono iscritti da almeno sei mesi, al di fuori di chi è sospeso o escluso dall'associazione), con votazioni indette con un preavviso di almeno 8 giorni; a differenza degli altri quesiti, di natura organizzativa, per le proposte di modifica dello statuto è l'art. 10, lett. e a precisare che il voto è valido in prima istanza purché partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto (non essendoci alcun quorum costitutivo per la seconda votazione). Sembra opportuno ricordare anche che alcune questioni sottoposte al voto delle persone iscritte, pur cruciali, non sono contenute nello statuto (come quella relativa al limite al numero di mandati elettivi che possono essere svolti, regolata invece dal codice etico); allo stesso modo, altre proposte non meno rilevanti non sono state formulate, almeno per ora, in termini di modifiche statutarie dirette (come per esempio la previsione dell'assenza di iscrizioni ad altri partiti politici nei dieci anni precedenti come requisito per la candidatura a presidente - accolta nel primo voto - o l'incompatibilità tra la carica di presidente e quelle di ministro, Presidente del Consiglio, della Camera o del Senato - invece non accolta).
Ciò detto, alcune proposte riguardano la composizione e i poteri del consiglio nazionale, pensato nello statuto del 2021-2022 come organo volto a coadiuvare il presidente "nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del MoVimento" (art. 13, lett. a). Una punta ad aumentare da 4 a 8 "il numero dei componenti del Consiglio nazionale eletti direttamente dagli iscritti in rappresentanza delle Circoscrizioni territoriali" (per cui le iscritte e gli iscritti del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole eleggerebbero due persone per circoscrizione, con necessario rispetto della parità di genere). Un'altra proposta mira a sottoporre la designazione e la revoca dei coordinatori territoriali - di spettanza del presidente - all'approvazione del consiglio nazionale, "previa consultazione dei rappresentanti dei Gruppi territoriali": questo per creare un sistema "più rispondente al principio di sussidiarietà". Lo stesso consiglio nazionale otterrebbe un peso maggiore in caso di approvazione della modifica volta a trasferire dal presidente all'organo collegiale l'autorizzazione di "eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici" (il testo dei quesiti precisa che quest'autorizzazione dev'essere concessa anche - e forse soprattutto - se sui territori i candidati del M5S intendono allearsi con "partiti o movimenti politici non coalizzati, non federati o non alleati con il MoVimento 5 Stelle a livello nazionale").
Il punto più delicato e che ha ricevuto più attenzione da parte dei media è senz'altro quello relativo all'eliminazione o trasformazione del ruolo del garante, cui oggi l'art. 12 dello statuto affida il compito di "custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle" (esercitando "con imparzialità, indipendenza e autorevolezza" i poteri indicati dallo statuto) e di interprete autentico e "non sindacabile" delle disposizioni statutarie. Iscritte e iscritti possono optare per l'eliminazione di quel ruolo (opzione scelta, secondo i risultati del primo voto diffusi sul sito del M5S, da 34438 votanti) o per la sua conservazione; in caso di eliminazione, si può scegliere se affidare le sue funzioni a "un organo collegiale appositamente eletto" (così hanno preferito 21293 persone), all'esistente comitato di garanzia (eventualità scelta da 20401 votanti) o non riassegnarle più (l'opzione meno scelta, da sole 8068 persone). Pure in caso di mantenimento del ruolo del garante, tuttavia, questo potrebbe essere depotenziato, eliminando il potere d'interpretazione autentica dello statuto, introducendo una durata definita del mandato (4 anni rinnovabili una sola volta consecutivamente) o trasformando la carica in chiave meramente consultiva e onorifica (privando le esternazioni del garante di ogni effetto pratico); va detto che il primo voto, pur favorevole - come si è visto - all'abrogazione del ruolo del garante, ha mostrato una spiccata tendenza a limitarne comunque i poteri in caso di conservazione (tutti e tre i quesiti in tal senso hanno visto prevalere il sì, con un margine minore per lo "svuotamento" del ruolo). Nello stesso senso può leggersi la proposta volta a eliminare la possibilità, per il garante, di chiedere la ripetizione delle votazioni in materia di modifica dello statuto (abrogando l'art. 10, lett. i poi fatto valere da Grillo).
Con riguardo al collegio dei probiviri e al comitato di garanzia - quindi gli organi collegiali di primo e secondo grado in materia di provvedimenti disciplinari per iscritte e iscritti - vengono sottoposte al voto modifiche illustrate come volte a rafforzare per quei collegi "l'indipendenza e l'efficacia dell'azione": se una delle proposte prevede l'aumento del numero dei probiviri da 3 a 5 (con la rosa degli eleggibili che passerebbe da 6 a 10), un'altra toglierebbe al garante - qualora fosse mantenuto - il potere di proporre la lista dei nomi delle persone tra cui scegliere i membri dei due collegi disciplinari, affidando la compilazione della rosa al consiglio nazionale.
Una modifica statutaria riguarderebbe anche la procedura di modifica del simbolo: la possibilità di modificarlo - con riguardo a entrambi i contrassegni descritti dallo statuto e a questo allegati - spetterebbe ancora al consiglio nazionale, ma la proposta potrebbe arrivare indifferentemente dal presidente o dal garante (se mantenuto: non ci sarebbe più, dunque, l'obbligo di concerto tra presidente e garante); di più, l'eventuale modifica dello statuto che accogliesse la modifica dovrebbe essere sottoposta all'assemblea degli iscritti. Il presidente, dunque, vedrebbe rafforzato il suo potere di proposta, ma si preciserebbe la necessità di ottenere l'avallo della base, chiamata a esprimersi sull'eventuale cambio di simbolo tradotto in modifica statutaria.
Come si è detto prima, Beppe Grillo ha chiesto di ripetere la votazione in base all'art. 10, lett. i (entro i 5 giorni previsti dallo statuto): ciò comporta soprattutto la previsione di un quorum strutturale per tutte le votazioni - anche per quelle non relative allo statuto - essendo richiesta la partecipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto: ecco perché non sono mancati appelli al non voto da parte di chi era contrario alla linea proposta da Conte e risultata prevalente nella prima consultazione.

Il dilemma del simbolo

Fissate le date per la ripetizione del voto, dunque con una nuova convocazione dell'assemblea online con votazione aperta per quattro giorni, c'è chi immagina già cosa potrebbe accadere qualora il quorum strutturale sia raggiunto (dunque ove esprimano un voto oltre la metà più uno degli aventi diritto) e il nuovo esito confermi l'eliminazione della figura del garante, dunque in sostanza estrometta Beppe Grillo da ogni decisione relativa al M5S. 
In questo senso, non è passata inosservata una dichiarazione rilasciata dall'ex ministro e deputato Danilo Toninelli all'interno del programma di Radio Cusano Campus Controinformazione, nella puntata del 25 novembre. Toninelli, oltre a esprimere dubbi sulla correttezza del voto (lamentando riduzioni sensibili degli aventi diritto in grado di influire sul quorum e la formulazione di alcuni quesiti - a quanto si può intuire dalle sue parole - in modo gradito a chi li ha posti), ha anticipato la scelta di chiedere il nuovo voto, ma ha pure annunciato che il leone ferito (Grillo) ha ancora "molte, molte altre zampate da dare". E tra le zampate potrebbe essercene una tanto "simbolica" quanto concreta: "Il proprietario del simbolo - ha detto Toninelli - è Beppe Grillo. Punto. Quindi Beppe quasi certamente (non penso che sia talmente stonato, scoraggiato da non farlo) impugnerà, farà un'azione legale, verrà sospeso tutto quanto e di conseguenza Conte sarà costretto finalmente a fare anche, diciamo, come nome, il suo partito [...] e quindi potrà seppellire in maniera dignitosa una storia gloriosa che invece è stata infangata dall'infamia umana".
Sulla gloria e sull'infamia, com'è giusto e quasi scontato, non ci si esprime. Seppellire i morti è, per chi si proclama cattolico, una delle opere di misericordia corporale (parce sepulto, si potrebbe dire in aggiunta), ma - come si è accennato prima - qui a mancare è soprattutto l'accordo sull'accertamento della morte: quella valutazione, peraltro, richiede necessariamente un giudizio di natura politica che, ancora una volta, non può essere dato su queste pagine. Sul punto si tornerà comunque più tardi (per un profilo non irrilevante da queste parti), ma la questione del simbolo è, ovviamente, tutt'altro che secondaria. Così com'è tutt'altro che pacifica e - ti pareva! - non controversa. 
Lo scorso 23 agosto, per dire, il deputato M5S e notaio Alfonso Colucci, ha dichiarato ad Adnkronos: "Sia il nome, sia il simbolo risultano intestati all’Associazione attuale. E Beppe Grillo in forza di specifici obblighi contrattuali - coperti da riservatezza [...] - ha espressamente rinunciato a ogni contestazione relativa all’utilizzo sia del nome e sia del simbolo del M5S, come modificati o modificabili in futuro dall'Associazione medesima". Quelle parole erano una risposta per nulla indiretta a un'intervista rilasciata a Guido Ucciero dall'avvocato Lorenzo Borrè (avvocato di molti attiVisti che hanno contestato decisioni prese dal M5S - anzi, dai vari M5S che si sono succeduti - nel corso degli anni) e pubblicata quel giorno stesso dalla Repubblica: "Il simbolo originario è di Grillo, che è anche l'unico titolare del diritto di utilizzo del nome 'Movimento 5 Stelle': lo dice una sentenza della Corte d’appello di Genova del 2021. Il logo attuale appartiene all’associazione dell'ex premier, ma è una derivazione diretta di quello di Beppe". Colucci ha poi aggiunto che quella sentenza genovese - di cui si è già parlato e si dovrà riparlare - non era stata resa nei confronti del M5S guidato da Conte, ma di quella guidata da Grillo.

Non un MoVimento, ma tre 

Già, perché occorre sempre ricordare che non c'è un solo MoVimento 5 Stelle, ma ben tre. Il primo (per comodità M5S-1) fu di fatto costituito nel 2009, si qualificava come "non-associazione" retta da un "non-statuto", in cui si indicava la natura di "piattaforma" e "veicolo di confronto e di consultazione" avente origine ed epicentro nel blog www.beppegrillo.it, individuato anche come sede del MoVimento. Quel M5S prevedeva l'adesione senza richiedere "formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet", ma poco si conciliava con gli adempimenti tendenzialmente richiesti per partecipare alle elezioni (per cui esistono documenti da presentare, spese da rendicontare e, prima di tutto, occorre dimostrare di "esistere" e di rappresentare correttamente un soggetto collettivo). 
Se in vista delle elezioni locali (soprattutto regionali) erano spesso state costituite associazioni apposite, l'avvicinarsi del voto politico nazionale del 2013 doveva avere consigliato di muoversi con ulteriore prudenza. Fu così che il 14 dicembre 2012, a Genova, davanti al notaio Filippo D'Amore si trovarono Beppe Grillo, il nipote Enrico Grillo e il commercialista Enrico Maria Nadasi, costituendo l'associazione Movimento 5 Stelle (M5S-2): l'atto costitutivo e lo statuto precisavano che la nuova associazione, nel condividere di fatto gli obiettivi del M5S-1, si sarebbe occupata "dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle". Il MoVimento del 2012 (di cui Grillo risulta tuttora presidente), dunque, era nato come "strumento di servizio" per garantire l'operatività elettorale - e non solo - del MoVimento del 2009. Com'è noto, tanto il M5S-1 (nel 2014 e nel 2016) quanto il M5S-2 (nel 2015, col cambio di denominazione da Movimento a MoVimento) hanno con il tempo cambiato le loro regole interne, rimanendo sempre distinti tra loro. Nel frattempo, tuttavia, sono iniziate - vari anni dopo le prime polemiche legate alle espulsioni dal M5S, concretizzatesi con il ritiro dell'uso del simbolo - anche le azioni legali avviate da vari attiVisti (per contestare la loro espulsione, l'annullamento di consultazioni locali che li avevano visti prevalere o la loro esclusione da queste, oppure ancora le modifiche delle norme interne avvenute - secondo chi ha intentato le cause - senza il rispetto delle disposizioni del codice civile applicabili alle associazioni). Non pochi procedimenti si sono conclusi con ordinanze o sentenze favorevoli agli attori/ricorrenti e, decisione dopo decisione, doveva essersi concretizzato il pensiero che la costruzione originaria (e originale) del M5S del 2009, con le sue integrazioni successive, avesse più di qualche falla giuridica e fosse più opportuno ripartire da zero, trasferendo tutti gli iscritti in un soggetto giuridico nuovo.
Così in effetti è avvenuto, alla vigilia della presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2018: il 20 dicembre 2017, nello studio del notaio Valerio Tacchini, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio hanno costituito un'ulteriore associazione denominata MoVimento 5 Stelle (M5S-3), che ha agito da allora in avanti sul piano politico, elettorale e burocratico. E sempre la stessa associazione (dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico e la guida ad interim da parte di Vito Crimi), tra luglio e agosto del 2021, ha subito una metamorfosi politica e statutaria notevole, con la presidenza di Giuseppe Conte. Pure in questo caso sono state intentate cause, che in un primo tempo avevano visto sospendere le modifiche statutarie e la stessa nomina di Conte, poi - dopo un nuovo voto - non avevano ottenuto la sospensione o l'invalidazione delle nuove norme statutarie, tuttora in vigore. Tutto ciò senza che il M5S-1 (2009) o il M5S-2 (2012) possano considerarsi non più esistenti.

Scartabellando tra le domande di marchio

Se la situazione dal punto di vista dei soggetti giuridici denominati MoVimento 5 Stelle può apparire complicata, non è da meno il panorama "simbolico". E non solo o non tanto per le modifiche che questo ha subito nel corso del tempo (operazioni che non sono certo un'eccezione), quanto piuttosto per una delicata e potenzialmente problematica confusione tra i livelli normativi dei segni d'identificazione (nomi e simboli), dei segni distintivi (marchi) e dei contrassegni elettorali. Una confusione che non permette di rispondere con facilità alla domanda "Ma, insomma, di chi è il simbolo del M5S?".
Già, perché il simbolo del MoVimento 5 Stelle nasce come marchio, per l'esattezza come marchio europeo. Scartabellando nella banca dati dell'Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione europea, infatti, si trova il primo simbolo del M5S (in bianco e nero, con l'indirizzo del sito Beppegrillo.it), depositato per conto dello stesso Beppe Grillo il 30 settembre 2009 e registrato il 26 luglio 2010; risale a un tempo ancora precedente - il 14 novembre 2008, con registrazione effettiva il 21 luglio 2009 - il deposito del fregio che nel 2009 venne messo a disposizione delle Liste civiche a 5 stelle (e che in quell'occasione presentarono diverse varianti grafiche). Entrambi quei marchi, in ogni caso, sono scaduti e non risultano rinnovati. 
Il simbolo del M5S è stato depositato come marchio anche in Italia, esattamente il 20 marzo 2012: il richiedente era di nuovo Beppe Grillo, la mandataria era Margherita Raimondi, dello stesso studio di consulenza tecnica e legale per marchi e brevetti di colui che aveva curato i depositi come marchio europeo, Alfredo Raimondi. Pure qui il deposito era stato effettuato senza rivendicazioni sul colore, ma in questo caso mancava il riferimento al sito/blog di Grillo, essendo presenti soltanto - oltre alla circonferenza esterna - gli elementi che di fatto costituivano e costituiscono la rappresentazione grafica del nome del M5S.
Il database dei marchi europei contiene anche altre due domande di marchio, in realtà riferite allo stesso simbolo, nella duplice versione bianco/nero e (per la prima volta) a colori. Sul piano grafico, l'unica differenza rispetto ai fregi precedenti era la sostituzione del sito Beppegrillo.it con il nuovo indirizzo Movimento5stelle.it. Entrambe risultano depositate il 18 novembre 2015 (vale a dire il giorno dopo rispetto alle votazioni sul sito del M5S con cui si sarebbe dovuto scegliere tra inserire il nuovo indirizzo o lasciare lo spazio vuoto), stavolta non su mandato di Grillo, ma dell'associazione MoVimento 5 Stelle: l'indirizzo indicato sulla banca dati - Via Roccatagliata Ceccardi, 1/14, a Genova - fa capire che si tratta dell'associazione fondata alla fine del 2012 (M5S-2). La procedura di deposito, curata sempre da Alfredo Raimondi, si è conclusa con la registrazione il 21 luglio 2016. Da ciò scaturiscono due riflessioni: innanzitutto, se la registrazione è andata a buon fine a dispetto dell'esistenza del marchio precedente, si deve presumere che in qualche modo Grillo abbia consentito alla registrazione stessa (o, per lo meno, non vi si sia opposto), non potendosi escludere che abbia ceduto il marchio all'associazione da lui stesso presieduta; secondariamente, vista la data di deposito, il marchio sarà valido fino al 18 novembre 2025, dunque la protezione è tuttora efficace.
Non risultano altri marchi rilevanti nel database europeo, mentre ce ne sono altri due in quello italiano. Il primo porta come data di presentazione il 19 gennaio 2018 (vale a dire il giorno in cui il simbolo è stato depositato come contrassegno elettorale per le elezioni politiche) e di deposito il 22 gennaio, mentre la registrazione è avvenuta il 30 novembre dello stesso anno: la tutela del segno distintivo, dunque, scadrà nel 2028. Il sito riportato nel fregio, questa volta, è Ilblogdellestelle.it, nuovo indirizzo impiegato dal MoVimento 5 Stelle fondato nel 2017 (e gestito dalla Casaleggio associati) per diffondere notizie. In effetti a richiedere la registrazione è stato proprio il M5S-3 e come rappresentante è indicato il nome di Andrea Ciannavei, che era stato avvocato del M5S in alcune cause (e presso il cui studio era stata inizialmente fissata la sede del M5S-3 del 2017), anche se era domiciliato presso l'indirizzo dell'allora capo politico Luigi Di Maio. 
L'ultima domanda da considerare risale al 19 luglio 2021 e riguarda il simbolo attualmente impiegato dal M5S-3 (e presente nello statuto al pari di quello appena citato), cioè con il riferimento al 2050 come anno della neutralità climatica: pure in questo caso il soggetto richiedente è proprio l'associazione fondata nel 2017, pur essendosi profondamente trasformata nel frattempo (non a caso, la data di deposito segue di due giorni la diffusione del nuovo statuto). Diversamente da quella precedente, tuttavia, questa domanda è stata rifiutata. Ne aveva dato notizia ex post l'11 novembre un lancio dell'agenzia Adnkronos (firmato, come quasi sempre accade in materia di M5S, da Antonio Atte), spiegando che il 1° agosto 2023 l'Ufficio italiano brevetti e marchi avrebbe respinto la domanda di marchio, fondandosi su un parere richiesto al ministero dell'interno e risultato di segno negativo. 
Quella descritta ora è però una situazione già trattata su queste pagine per altri marchi politici: per l'art. 8, comma 3 del codice della proprietà industriale, "Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi [...] i segni usati in campo [...] politico", ma è altrettanto vero che, secondo l'art. 10, comma 2, "Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica [...], l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio [...] alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso" e, per il comma 4, in caso di avviso contrario, la domanda va respinta. Quando il ministero dell'interno ha emesso il parere richiesto, questo è stato negativo: lo scopo è "evitare che lo strumento giuridico del marchio di impresa si trasformi in una modalità per eludere le disposizioni speciali di carattere elettorale contenute in vari atti normativi che disciplinano i vari tipi di consultazioni e [...] gli adempimenti preliminari puntuali da perfezionare per mezzo di una documentazione sottoposta a tempi e forme ben precise", vagliata da uffici fissati dalle norme elettorali e con la previsione di speciali forme di ricorso. Il Viminale teme che un marchio identico o molto simile a un contrassegno elettorale possa confondere gli elettori, poiché l'ammissibilità di un marchio si valuta sulla base di criteri diversi rispetto a quelli previsti per le elezioni (quanto alla parte nominale e a quella grafica, al soggetto titolato a usare quel segno o alle persone legittimate a impiegare il fregio per conto del relativo partito). In più per il ministero è molto delicato il tema della propaganda elettorale, per il quale sono previsti limiti precisi: si vuole evitare, per esempio, che nei trenta giorni che precedono il voto qualcuno eluda il divieto di "propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico", giustificandosi dicendo che non espone un contrassegno elettorale, ma un marchio registrato. Per questo, il Viminale ha giudicato non registrabili marchi politici di forma circolare ("la quale, da decenni, è una caratteristica particolare dei contrassegni delle formazioni politiche") e che riproducano "troppo fedelmente i simboli di partiti e altri soggetti politici"; gli stessi segni notori sarebbero registrabili "a condizione che essi non possano essere caratterizzati, tecnicamente, come contrassegni i quali [...] sono contraddistinti dalla caratteristica forma circolare". Riesce difficile capire come mai siano stati registrati come marchio i segni depositati nel 2012 e nel 2018 e non quello presentato nel 2021, ma si prende semplicemente atto della situazione.

La confusione tra associazioni, simboli, marchi ed elezioni

Ricapitolando, esistono due marchi scaduti (uno europeo e uno italiano) registrati da Beppe Grillo, uno europeo efficace a nome del M5S-2 (presieduto da Grillo) e uno italiano efficace a nome del M5S-3 (presieduto da Conte). Questo quadro dev'essere necessariamente unito a quello dei tre diversi MoVimenti esistenti, da considerare insieme alle loro regole interne. 
In particolare, il "non statuto" del MoVimento sorto nel 2009 (M5S-1), all'art. 3, prevedeva che il nome del M5S fosse "abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei diritti d'uso dello stesso": il marchio registrato era depositato nel 2009 a livello europeo. L'atto costitutivo e lo statuto del M5S fondato nel 2012 ribadivano che titolare esclusivo di quel contrassegno era Grillo, che lo metteva a disposizione - insieme alla pagina web - dell'associazione (M5S-2) pur spettando a lui "titolarità, gestione e tutela del contrassegno"; nel 2015, con la modifica dello statuto di quest'associazione, quel documento contiene la descrizione del marchio europeo del 2015 e precisa che la titolarità esclusiva di quel simbolo spetta al M5S-2 (presieduto da Grillo, che appunto come presidente ha tra i suoi compiti l'adozione di iniziative a tutela dell'associazione, del suo sito e del suo simbolo). Nel 2017, con la fondazione del M5S-3, lo statuto precisa all'art. 1, lett. b che "Alla denominazione del 'MoVimento 5 Stelle' potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell'omonima associazione 'MoVimento 5 Stelle' con sede in Genova, concesso in uso dalla medesima": l'associazione del 2012 ha dunque "concesso in uso" il proprio simbolo a quella omonima del 2017, che poco dopo la nascita ne ha usato una parte per il suo nuovo emblema (sostituendo l'indirizzo web riportato nella parte inferiore, senza però modificare lo statuto). Nel 2021, dopo la rivoluzione statutaria del MoVimento, nello statuto sono stati indicati come "utilizzabili autonomamente" i due simboli depositati come marchi dal M5S-3 (quello presentato nel 2018, registrato, e quello depositato nel 2021, la cui domanda è stata rigettata), senza più alcun riferimento formale al simbolo concesso dall'associazione del 2012 (M5S-2). 
Già con quello che si è detto fin qui potrebbe sorgere facilmente almeno un principio di emicrania, tra marchi scaduti e rifiutati, marchi validi decisamente simili tra loro (uno per il M5S-2 guidato da Grillo e uno per il M5S-3 guidato da Conte) e statuti in cui la "concessione in uso" del simbolo appare e scompare. Emerge un'indubbia confusione dei piani tra segni d'identificazione di un soggetto collettivo (il simbolo) e segni distintivi (il marchio), due realtà che hanno scopi alla radice molto differenti: in una delle prime ordinanze emesse nell'intricata vicenda relativa ai tentativi di far tornare in campo una Democrazia cristiana (per l'esattezza quella guidata da Flaminio Piccoli, nel 1999) si legge che "Gli scopi che il legislatore si è prefisso al momento di dettare le norme destinate a regolare i rapporti tra gli imprenditori in funzione di un più rigoglioso sviluppo dell'economia nazionale non sono coerenti con la natura giuridica dei partiti politici così come delineata dalla Carta costituzionale". Se non ci si vuole occupare della Dc, si può ripescare una sentenza della Cassazione civile del 1997, sui rapporti tra sigla e marchio, un passaggio della quale merita di essere ripreso (anche se era riferito ad altre disposizioni in vigore in materia di marchi, ma il successivo codice della proprietà industriale non ha cambiato particolarmente le norme): 
la sigla, quando è l'equivalente del nome dell'individuo o della società, gode della stessa tutela del nome, diversa da quella accordata alla ditta ed al marchio in quanto segni commerciali. La contiguità delle tutele in questione dipende dal fatto che tutte riguardano segni di identificazione comunque risalenti ad un soggetto [...]. Nondimeno la distinzione di ambito tra le medesime è evidente. Il nome della persona, fisica e giuridica, equiparandosi a quest'ultima l'associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell'art. 7 c.c. che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente dalla natura del soggetto e dunque dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo principium individuationis. Le norme della legge speciale quindi, in coerenza con quella codicistica, ma in vista delle ulteriori e distinte esigenze dell'uso corretto del segno commerciale, vietano che questo possa avere come proprio contenuto il logo che individua un soggetto in quanto tale: il nome, appunto, oppure il suo equivalente. Tale divieto è stato completato con la previsione della irrilevanza, al fine di superarlo, della sua inclusione in un marchio. La legge dunque, dentro il corpus delle norme di diritto industriale, laddove ha delimitato il confine esterno del marchio, e dunque prima di stabilire i criteri di soluzione dei conflitti tra marchi, ha escluso che esso possa avere come proprio contenuto il nome altrui. Pertanto, non è possibile superare questa proibizione allegando proprio una inclusione della sigla nel marchio e la brevettazione del medesimo.
Già queste riflessioni sconsiglierebbero di sovrapporre i piani del simbolo e del marchio, ma ovviamente occorre prendere atto che tale sovrapposizione è avvenuta e avviene ormai da tempo, vista la tendenza - esecrabile, ma esistente - a chiedere la registrazione come marchio dei simboli politici e il fatto incontrovertibile dell'accoglimento di alcune di quelle domande di marchio. Naturalmente, nel caso che ci occupa, è più difficile parlare di un marchio che abbia "come proprio contenuto il nome altrui", visto che nella successione di atti emerge come il nome e il simbolo dell'associazione M5S-2012 siano stati messi a disposizione dell'associazione M5S-2017 che ne ha fruito e ne fruisce, in tutto (nome) o in parte (simbolo): da un certo punto di vista può dirsi che, se confusione c'è, è stata voluta - o per lo meno non evitata o non ritenuta da evitare - dalle parti in campo.
In qualche modo sembra confermare ciò anche la citata sentenza n. 1178/2021 emessa dalla corte d'appello di Genova a conclusione del processo di secondo grado sulla titolarità del nome e del simbolo del M5S, dopo che - sorto il M5S-3 alla fine del 2017 - il tribunale di Genova aveva accolto la richiesta di nominare un curatore speciale per il M5S-1 (la "non associazione" del 2009) per ovviare al conflitto dei ruoli di Beppe Grillo nei tre soggetti giuridici e questo curatore speciale aveva deciso di agire a tutela dei propri segni identificativi e dell'operatività della "non associazione" (ottenendo dai giudici, in sede di reclamo e di sentenza di primo grado, la consegna dei dati degli iscritti); per l'esattezza, occorrerebbe leggere insieme la sentenza di primo grado e quella d'appello. In entrambe le decisioni si dice che il M5S-1 (in persona del suo curatore speciale) non aveva dimostrato di avere "l'esclusività dell'utilizzo del nome e del simbolo descritto nel proprio 'non statuto', non essendo mai stato contestato dalle controparti il suo diritto all'uso". Per i giudici di seconde cure era fondamentale la lettura del "non statuto" (almeno della sua prima versione), nella parte in cui si parlava di Grillo come "unico titolare dei diritti d'uso" del contrassegno/marchio (e, di fatto, anche del nome, non potendosi secondo i giudici scindere gli usi dei due segni di identificazione), come sarebbe stato dimostrato anche - secondo la giudice di prime cure - dalle procedure di concessione o ritiro dell'uso del simbolo alle persone candidate o elette con il M5S. Si è detto sopra che il marchio - europeo e italiano - registrato da Grillo è scaduto; è invece ancora efficace il marchio europeo registrato dal MoVimento 5 Stelle del 2012 (evidentemente con il consenso di Grillo, visto che i due simboli erano pressoché identici), marchio concesso in uso prima al M5S-1, poi al M5S-3. Tanto più che nell'ultimo rendiconto - quello del 2023 - presentato a giugno dal M5S-2 alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, nella relazione al rendiconto stesso si legge (alla voce "Evoluzione prevedibile della gestione") che "si prevede la continuità della presente Associazione detentrice dei simboli MoVimento 5 Stelle, e dei domini www.beppegrillo.it e www.movimento5stelle.it".
Vero è che, come si è visto, il M5S-3 nel 2018 ha ottenuto la registrazione di un proprio marchio (con Ilblogdellestelle.it) e dal 2021 impiega un secondo segno (con 2050, la cui registrazione come marchio è stata rifiutata). Vero è anche, tuttavia, che entrambi i fregi sono pressoché identici, nella loro parte identificativa ("Movimento", V di fantasia e le cinque stelle), tanto al simbolo registrato come marchio da Grillo, quanto all'emblema registrato come marchio europeo dal M5S-2 nel 2015: in qualche misura anche la registrazione del marchio del 2018 da parte del M5S-3  dev'essere stata possibile con il consenso dell'associazione M5S-2 e, a monte, anche col consenso di Grillo (in fondo nel 2018 i "suoi" due marchi non erano ancora scaduti). Sarebbe dunque corretto chiedersi cosa accadrebbe se, a differenza di quanto accaduto finora, il MoVimento 5 Stelle fondato nel 2012 e presieduto da Beppe Grillo decidesse di revocare l'uso del proprio simbolo registrato come marchio (non ancora scaduto) al MoVimento 5 Stelle fondato nel 2017 e attualmente presieduto da Giuseppe Conte, che usa una grafica in gran parte sovrapponibile, Il problema non sarebbe di poco conto, anche perché - come ormai accade sempre più spesso - il simbolo non è più rappresentato da un pittogramma o da un'immagine ben identificabile, ma è costituito essenzialmente dalla resa visiva del nome del soggetto politico, quindi ritirare l'uso del simbolo significherebbe teoricamente pregiudicare anche l'uso del nome, vale a dire uno scenario molto problematico (che metterebbe in seria difficoltà un giudice che dovesse decidere su una simile domanda).
Si è potuto sperimentare, del resto, che persone che nel M5S avevano un certo seguito o almeno una notorietà non trascurabile (anche solo a livello locale), dopo la loro fuoriuscita dal MoVimento - per espulsione o per abbandono - candidandosi sotto simboli diversi quasi sempre hanno ottenuto assai meno successo rispetto a chi era rimasto nel M5S: ciò spiega perché, al di là della convinzione di essere dalla parte della ragione (quale titolare di nome e simbolo), il MoVimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte potrebbe non voler rinunciare a un fregio che oggi raccoglie meno voti rispetto a qualche tempo fa, ma ha spesso dimostrato di ottenere consensi tutt'altro che irrilevanti, a volte perfino a prescindere dalle persone candidate. 
Beppe Grillo, del resto, non sembra avere interesse a revocare l'uso del simbolo per impiegarlo a sua volta per rimettere in campo il MoVimento 5 Stelle presieduto da lui. Il 26 ottobre, per dire, in un video ha dichiarato: "da creatore del MoVimento, rivendico il mio diritto all'estinzione del MoVimento. [...] Lo sappiamo tutti, il MoVimento non c'è più: è evaporato, però [...] poi magari quest'evaporazione si trasforma in un ciclone, una tromba d'aria, non so..." Finora in politica era noto il concetto di "biodegradabilità" dei soggetti politico/elettorali e dei loro simboli, perseguito dai radicali, per cui la partecipazione a una consultazione elettorale con una lista e il suo contrassegno era vista soprattutto come strumento di lotta e battaglia sui temi, per poi esaurire il suo compito una volta terminato lo spoglio, spettando agli eventuali eletti continuare quelle battaglie in aula e fuori, insieme ai militanti. Beppe Grillo preferisce il concetto di "compostabilità", spiegandolo nello stesso video: "Non è biodegradabile il MoVimento, è compostabile: contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine, ci sono ancora dentro, è molto moderno [...] ci sono ancora idee meravigliose, anche su come ripensare il mondo".
Compostabilità a parte, c'è anche un altro motivo per cui difficilmente Grillo potrebbe voler rivendicare il simbolo del M5S per usarlo legato a proprie liste: un motivo che sta nelle leggi elettorali. Già, perché se il piano dei simboli come segni di identificazione e quello dei marchi sono diversi, un livello ancora diverso è rappresentato dai contrassegni elettorali le cui norme regolatrici, come "legge speciale", finiscono per prevalere. Non si può assolutamente trascurare, infatti, che tutte le leggi elettorali non ammettono "la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore". Non si può certo negare che tra il 2013 e il 2018 alla Camera e al Senato era presente il M5S-2 (fondato nel 2012), ma è comunque innegabile che dal 2018 fino a ora è il M5S-3 (fondato nel 2017) ad avere mandato in Parlamento i suoi esponenti - in parte già eletti con il M5S-2 - e dunque sarebbe l'associazione guidata da Conte a essere tutelata in sede elettorale, anche a danno del M5S-2 guidato da Grillo che decidesse di presentare liste. 
In un quadro simile, in cui ciascuna delle due parti ha qualche elemento a proprio favore (anche se gli elementi non sembrano avere lo stesso peso) senza avere la certezza assoluta di poter ottenere ragione dai giudici, probabilmente la soluzione migliore è cercare un accordo: un accomodamento, quindi, che permetta a chi sente di avere ragioni più forti di sentirsi vincitore senza stravincere e a chi fa il passo indietro più marcato di vivere la rinuncia senza sentirsi umiliato. Forse è questo il modo per scrivere una nuova pagina politica (scegliendo se chiudere la storia o farla solo evolvere) in maniera dignitosa. 

giovedì 22 febbraio 2024

M5S originario, regolamenti del 2014 e del 2016 invalidati. E ora?

Davvero il tempo è la migliore medicina? Di certo lo scorrere del tempo non aggiusta, non sana tutto, anche in ambito giuridico; esiste, è vero, l'istituto della prescrizione (per cui lo Stato, trascorso un certo tempo, accetta che chi ha commesso un determinato reato non venga punito o che un determinato diritto non possa più essere esercitato in caso di inerzia del titolare), ma non per questo è sufficiente lasciar passare il tempo per rendere un problema o una potenziale violazione del diritto meno attuale. 
Sembra dimostrare la validità di quest'osservazione anche nell'ambito del "diritto dei partiti" una recente ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione (la n. 3575/2024) emessa a seguito di un ricorso del MoVimento 5 Stelle, a conclusione di un contenzioso avviato all'inizio del 2017 da alcuni iscritti a quello che da alcuni veniva già chiamato M5S-1 (quello che era stato fondato nel 2009 e si qualificava come "non associazione" regolata da un "non statuto", con sede presso l'indirizzo www.movimento5stelle.it), per distinguerlo dall'associazione omonima con sede a Genova (M5S-2) fondata nel 2012 per facilitare la presentazione di candidature alle elezioni nazionali.
La causa contro il M5S-1 era nata per invalidare le votazioni online con cui si erano approvati qualche emendamento al "non statuto" e un nuovo regolamento per la "non associazione", colpendo di conseguenza la validità di quegli stessi atti. Se in primo grado - e si era già arrivati al mese di aprile del 2020 - le domande erano state tutte rigettate dal tribunale civile di Roma (con loro condanna alle spese), nel 2023 la corte d'appello di Roma aveva ribaltato il verdetto, dichiarando invalido il voto del 2016 e, a monte, pure il precedente regolamento pubblicato alla fine del 2014 (dichiarando interamente soccombente il M5S). La Cassazione, respingendo il ricorso del M5S, ha confermato il contenuto della sentenza di secondo grado, dando quindi ragione ai ricorrenti. Vale però la pena ripercorrere le tappe della vicenda per poterla capire meglio.

Le votazioni su "non statuto" e regolamento e l'atto di citazione

Nei primi giorni del 2017 era stato notificato al MoVimento 5 Stelle un atto di citazione, con cui cinque attiVisti della "non associazione" del 2009 (M5S-1) avevano chiesto al tribunale di Roma di dichiarare inesistenti o nulle (o comunque di annullare) le votazioni svoltesi sul sito del MoVimento tra il 27 settembre 2016 e il 26 ottobre 2016 sull'accoglimento di alcune proposte di modifica del "non statuto" e del regolamento, fino a quel momento meno noto (scegliendo, tra l'altro, se mantenere o eliminare la sanzione dell'espulsione); in via cautelare, poi, era stata chiesta la sospensione dell'efficacia dei voti espressi, perché non fosse pregiudicata la vita regolare del MoVimento 5 Stelle. 
Le votazioni sulle modifiche - cui avrebbero partecipato 87.213 iscritti dei 135.023 abilitati a partecipare al voto (quali iscritti entro il 1° gennaio 2016), con una maggioranza schiacciante a favore delle modifiche al "non statuto" e al regolamento e con una netta preferenza per la versione di quest'ultimo con le espulsioni - erano state attivate poco dopo l'emissione di due ordinanze da parte dei tribunali civili di Roma e di Napoli che avevano sospeso in via cautelare varie espulsioni di attiVisti pronunciate sulla base di un primo regolamento prodotto dallo staff di Beppe Grillo e dal contenuto difforme rispetto al "non statuto", anche con riferimento alle norme in materia di espulsione. L'ordinanza di reclamo del tribunale di Napoli, tra l'altro, aveva precisato che, "nonostante il Movimento 5 Stelle nel suo statuto ('Non-statuto') non si definisca 'partito politico', ed anzi escluda di esserlo, di fatto ogni associazione con articolazioni sul territorio che abbia come fine quello di concorrere alla determinazione della politica nazionale si può definire 'partito'" e aveva chiarito che [l]e norme contenute nel Regolamento pubblicato sul portale del leader politico del Movimento non possono disciplinare le materie, come quella dell'esclusione degli associati, riservate dalla legge alla competenza assembleare, in mancanza di una disposizione in tal senso dello statuto; né quel Regolamento può essere inteso come fonte idonea a modificare le norme dello statuto, in quanto le modificazioni dello statuto sono soggette ad un procedimento assembleare 'rinforzato'". 
Per gli associati che avevano impugnato l'approvazione del (nuovo) regolamento e le modifiche al "non statuto" (sostanzialmente volte, queste ultime, a integrare il documento con il citato regolamento), i vizi da far valere erano vari. Innanzitutto, a loro dire, era stato violato l'art. 36 del codice civile (in base al quale "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati", per cui - in assenza di norme statutarie differenti - il "non statuto" doveva essere modificato all'unanimità) o comunque dell'art. 21, comma 2 c.c. (per cui "[p]er modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"): avrebbe partecipato al voto meno del 70% degli iscritti, per giunta senza possibilità di discussione collegiale - che permettesse di parlare di una vera e propria "assemblea" - ma con la sola opzione tra alternative secche. Altro motivo di invalidità delle votazioni (e dei documenti che si volevano approvare con questi) sarebbe stato aver escluso dall'elettorato attivo le persone iscritte al MoVimento 5 Stelle a partire dal 1° gennaio 2016: nessuna norma (non) statutaria prevedeva limiti minimi di anzianità di iscrizione per esercitare il diritto di voto - come accade con molti statuti di partiti - né esistevano altre forme di accordi tra gli associati sul punto; l'esclusione di quei soci, in più, avrebbe abbassato scorrettamente il quorum di validità del voto (che, per gli attori, si sarebbe dovuto calcolare sul totale dei soci, senza esclusioni).
Volendo considerare quella in cui si è votato un'assemblea (pur se svolta online e senza compresenza), doveva ritenersi illegittimo anche il mezzo di convocazione perché, in assenza di specifiche disposizioni nel "non statuto", si sarebbe dovuto usare un avviso personale, cui non può essere assimilato un messaggio di posta elettronica ordinaria (non in grado di dare certezza del recapito o di consentire la verifica della regolarità della convocazione). Uno degli attori, poi, lamentava la mancata ricezione dell'avviso di convocazione/votazione, essendo il suo account per accedere al portale "immotivatamente disabilitato": egli riteneva che ciò bastasse a rendere annullabili le deliberazioni.
Circa l'oggetto delle votazioni, per i soci impugnanti non risultava innanzitutto chiaro, poiché si era votato su tre quesiti contestuali, "quale fosse il testo del regolamento che avrebbe dovuto integrare lo Statuto" (quello diffuso nel 2014, di cui i giudici di Napoli avevano messo in luce alcuni difetti, o una delle due versioni proposte dal terzo quesito), così si era di fronte a una delibera con oggetto indeterminabile, dunque annullabile. Altre contestazioni erano rivolte a singole previsioni regolamentari: tra queste, quelle che, dando al Capo politico e al Comitato d'appello "poteri decisionali superiori a quelli del singolo associato" (sulle votazioni su modifiche al "non statuto" o al regolamento), avrebbero violato "il principio paritario dell'uno vale uno"; quelle che rendevano la richiesta di un'assemblea più ardua rispetto a quanto previsto dal codice civile (art. 20), che parevano non garantire i diritti di informazione e partecipazione informata di ogni associato (convocazioni di assemblee con 24 ore di anticipo via posta elettronica ordinaria) o i crismi tipici di una seduta (voto online senza verifiche sulla corretta formazione dell'assemblea e senza discussioni o proposte), che delegavano "la verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti" a un "organismo tecnico indipendente, nominato [...] dal consiglio direttivo dell'associazione" (immaginando che il direttivo fosse quello del M5S-2 fondato nel 2012, non quello della "non associazione" fondata nel 2009), quelle volte a sanzionare la "promozione, organizzazione o partecipazione a cordate o gruppi riservati di iscritti", il "compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati", la "violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura” o l'essere incorsi in "mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle" o nel rilascio di dichiarazioni su procedimenti disciplinari in corso (si era lamentata l'indeterminatezza di alcune condotte o la possibilità che le sanzioni violassero la tutela delle minoranze, il metodo democratico o la libertà di mandato).

La sentenza di primo grado (2020) a favore del M5S

Il MoVimento 5 Stelle aveva risposto alle contestazioni che erano state mosse, allegando innanzitutto di essere una "non associazione", negando che fossero a esso applicabili le norme sulle associazioni non riconosciute (incluse quelle sulla convocazione delle assemblee e sulle modifiche statutarie) e rivendicando comunque le peculiarità di un'operatività "in rete". Aveva pure notato che nessuno aveva formalmente impugnato il regolamento del 2014 - comunque accettato "per fatti concludenti" da chi, attori inclusi, aveva partecipato a varie votazioni online - che prevedeva l’assemblea degli iscritti, le forme di voto (online), il quorum deliberativo (un terzo degli iscritti) e le procedure di modifica del regolamento stesso. La possibilità di discutere, prima e durante il voto, attraverso il blog del M5S avrebbe garantito il diritto alla partecipazione informata; l’aggiornamento del sito con cadenza annuale (a fine anno), previsto dal regolamento, avrebbe dovuto far cadere le lamentele per l'esclusione dal voto degli iscritti dopo il 1° gennaio 2016, in più gli iscritti che non si erano espressi si sarebbero dovuti considerare semplicemente astenuti. Quanto alle altre contestazioni, per il MoVimento erano infondate: la persona che aveva lamentato la sua impossibilità di partecipare al voto (per account disabilitato) sarebbe stata sospesa da oltre un anno "per l'indebito uso del nome e del marchio del MoVimento" (senza che fosse impugnata quella sanzione); varie delle disposizioni del nuovo regolamento contestate riproducevano testi già presenti nel documento del 2014 (e le sanzioni lamentate erano congrue perché erano volte a reagire a "gravi motivi ostativi alla permanenza del rapporto associativo").
Tra un rinvio e l'altro (ma dopo che era stata negata la tutela cautelare chiesta dagli attori), la precisazione delle conclusioni del processo di primo grado davanti al giudice monocratico del tribunale civile di Roma era arrivata alla fine del 2019, mentre il 20 dicembre 2017 Davide Casaleggio e Luigi Di Maio avevano costituito con atto notarile la terza associazione denominata MoVimento 5 Stelle (il M5S-3), con sede a Roma - presso lo studio legale di Andrea Ciannavei, avvocato del M5S anche nel processo di primo grado che si sta considerando - e con il simbolo ottenuto in semplice uso dal M5S-2 fondato nel 2012. Com'è noto, è stato il M5S-3 - con Beppe Grillo come garante - a partecipare alle elezioni politiche del 2018 e alle europee del 2019 (fino alle ulteriori modifiche statutarie subite dal 2021 in avanti) e a operare, grazie agli iscritti alla "non associazione" che si tesseravano all'associazione fondata nel 2017 e ai nuovi associati, aggiuntisi in seguito: dopo altre pronunce non favorevoli al M5S-1 (in particolare l'ordinanza del tribunale di Genova che ad aprile del 2017 aveva sospeso l'esclusione dalle "comunarie" genovesi dell'aspirante lista legata a Marika Cassimatis) si era probabilmente ritenuto più opportuno e "sicuro" mettere in campo un soggetto politico e giuridico nuovo, non colpito dalle contestazioni precedenti, "rottamando" di fatto per svuotamento la "non associazione" del 2009. Queste novità, però, non avevano fatto venire meno l'interesse a definire la causa avviata all'inizio del 2017.
La sentenza di prime cure era stata emessa alla fine di aprile del 2020 dal giudice Aldo Ruggiero (XVI sezione civile) del tribunale di Roma: il MoVimento 5 Stelle era risultato vincitore e i cinque soci del "vecchio" M5S del 2009 che avevano impugnato le votazioni del 2016 erano stati condannati al pagamento delle spese.
Il giudice aveva innanzitutto confermato che anche la "non associazione" MoVimento 5 Stelle doveva inquadrarsi come associazione non riconosciuta, perché si trattava pur sempre di "un'aggregazione di persone diretta a perseguire determinate finalità nell'ambito di un confronto interno", dunque si era di fronte a un "fenomeno associativo" a dispetto dei nomi utilizzati. Già in quella sede, però, la sentenza riconosceva che chi aderiva all'associazione così configurata manifestava "una adesione di natura contrattuale alla associazione ed al regolamento che vengono proposti", con tanto di "accettazione informata e volontaria del contenuto del regolamento a cui si aderisce": gli stessi attori non avrebbero rilevato "vizi nella loro manifestazione di volontà", per cui si doveva presumere che si fosse formata "in modo pienamente consapevole ed informato delle modalità operative dell’Associazione convenuta e dei suoi principi ispiratori, con tutte le peculiarità che la connotano".
Questa premessa serve al giudice per rilevare che "ogni associazione [...], in virtù delle regole che si è data (e che sono state accettate dagli associati) può anche limitare, nell'ambito dei diritti disponibili [...], le facoltà e gli oneri dei soci, attribuendo loro posizioni disomogenee", purché questo sia accettato da ogni socio e purché l'associazione segua effettivamente "le regole che gli stessi associati si sono date": quelle regole interne che derogano ai principi generali potrebbero essere anche state adottate in modo illegittimo, ma se nessuno impugna gli atti che hanno introdotto quelle regole, quelle regole sopravvivono e i soci che non le hanno impugnate devono adeguarvisi. E i cinque attori non avevano impugnato il regolamento del 2014, né è stato dichiarato illegittimo in altri processi: considerando che proprio quel vecchio regolamento conteneva sia molte delle disposizioni contestate del nuovo regolamento, sia alcune regole derogatorie alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni (incluse quelle che disciplinavano la procedura di modifica del documento fondativo, la forma delle convocazioni, il quorum di validità e la maggioranza necessaria), per il giudice di primo grado non c'erano profili di illegittimità, anche perché il regolamento - vecchio e nuovo - non pregiudicava alcun diritto indisponibile. Quanto all'attore escluso dal voto, questi - secondo il giudice di prime cure - "avrebbe dovuto far valere tale posizione al momento della sua sospensione ed al momento della disattivazione del suo account"; in più, sempre secondo il magistrato, l'attore "era perfettamente a conoscenza della sua posizione e della sua impossibilità a votare, come da regolamento 2014, nel quale è espressamente prevista la disattivazione dell’account".

La sentenza di secondo grado (2023) a favore degli attori

La decisione del tribunale di Roma aveva evidentemente scontentato i cinque attori: questi avevano dunque presentato appello - attraverso l'avvocato Lorenzo Borrè, che li ha difesi in tutti i gradi di giudizio - riproponendo e argomentando più a fondo molte delle censure contenute nell'atto di citazione, ma mettendo in luce soprattutto alcuni punti, relativi in particolare alla situazione dell'attore cui era stato disattivato l'account e - questione strettamente collegata - a quella del regolamento del 2014. Proprio questi elementi hanno convinto la Corte d'appello di Roma - seconda sezione specializzata in materia d'impresa - a riformare in modo consistente la prima sentenza alla fine di febbraio del 2023, dichiarando l'invalidità sia del regolamento pubblicato nel 2014, sia delle successive votazioni del 2016 sul "non statuto" e sul regolamento. Nel frattempo, peraltro, il M5S-3 fondato alla fine del 2017 aveva cambiato ulteriormente pelle, passando sotto la guida di Giuseppe Conte (dopo la fine delle sue due esperienze di governo) e subendo due modifiche statutarie tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 (legate all'iscrizione del soggetto politico al registro dei partiti). Nemmeno queste ulteriori vicende, però, avevano suggerito agli attori di non insistere nella causa; del resto, solo un anno dopo l'atto d'appello, cioè nel giugno 2021, il tribunale di Palermo avrebbe dichiarato per primo l'invalidità del regolamento del 2014 e le delibere del 2016, nel processo che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di sospensione comminati nel 2017 all'allora deputato Riccardo Nuti.
Il collegio di seconde cure aveva confermato - visto che, sul punto, già la sentenza di primo grado era stata netta e il M5S non aveva impugnato quelle parti, sulle quali dunque si era formato il giudicato - che al MoVimento 5 Stelle dovevano applicarsi le norme in materia di associazioni non riconosciute. Questo profilo era rilevante già per la prima questione da affrontare, quella dell'attore escluso dal voto del 2016: i giudici, infatti, avevano rilevato che l'account era stato disabilitato già dal 10 dicembre 2014, vale a dire prima della pubblicazione del regolamento, avvenuta il 23 dicembre 2014. Non si potevano applicare retroattivamente le regole sul procedimento sanzionatorio contenute in un regolamento non ancora "adottato": non essendo in quel momento stato codificato alcun iter disciplinare (che permettesse di conoscere le contestazioni e di instaurare un contraddittorio), dunque, non poteva parlarsi di alcuna interruzione o sospensione del rapporto associativo (e non si poteva dedurre alcuna acquiescenza alla disabilitazione dell'account) e l'associato avrebbe dovuto poter partecipare alle deliberazioni del 2016. Nei suoi confronti, quindi, le delibere del 2016 risultavano nulle e gli altri soci avrebbero potuto chiedere di invalidarle per la mancata partecipazione di un avente diritto; quel risultato sarebbe stato comunque ottenuto, ma puntando l'attenzione sul regolamento del 2014.
I giudici partono dalla ricostruzione delle norme che regolavano il MoVimento 5 Stelle, riconoscendo correttamente come prima fonte il "non statuto" del 2009, sostenendo che a questo "ha fatto seguito l'atto costitutivo dell'associazione in data 14.12.12", con tanto di statuto aggiornato a quella data: in quella situazione sarebbe stato pubblicato, alla fine del 2014, il regolamento di cui si è detto poco fa, modificato nel 2016 con le votazioni di cui si è contestata la validità. Si tratta di una ricostruzione che sembra non condividere l'esistenza di due diverse, omonime associazioni (M5S-1 2009, M5S-2 2012), ma in sostanza propone l'idea - non corretta, secondo chi scrive - che vi fosse un solo soggetto giuridico che alla fine del 2012 ha innovato i propri documenti fondativi.
I dubbi su questo passaggio non infirmano però il seguito del ragionamento. Per il collegio, infatti, non poteva dirsi che gli attori non avessero contestato la validità del regolamento del 2014: la richiesta di invalidarlo non era stata espressamente evidenziata nelle conclusioni, ma in vari punti dell'atto di citazione era emersa una critica serrata a quel regolamento, soprattutto perché il documento era stato pubblicato e "imposto" dal vertice del MoVimento senza essere mai votato in alcun modo dall'assemblea degli attiVisti. Per il M5S gli iscritti avevano tacitamente accettato quelle regole come parte del rapporto associativo, ma il collegio era stato di diverso avviso. Nessun voto precedente alla fine del 2014 poteva avere valore ai fini dell'accettazione del regolamento, così come nessun voto successivo aveva riguardato tutti gli attori; comunque, ci sarebbero volute condotte "incompatibili con la volontà di rifiutare quelle regole e di dimostrare - in modo inequivocabile - il loro gradimento". Considerando che "la consultazione on line lanciata al riguardo nel luglio e poi nel settembre 2016 usa espressamente il termine 'modifica'" con riguardo al regolamento (oltre che al "non statuto"), "non è possibile ritenere sussistente, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, in capo ai singoli votanti una consapevole adesione a quella disciplina [del regolamento del 2014], mai deliberata". Se non si può dire che i soci avevano accettato quel primo regolamento, occorre applicare la disciplina dettata dal codice (art. 21, comma 2): considerando che il regolamento del 2014 "è intervento quanto meno ad integrare e in certi passaggi anche a modificare quanto previsto nello statuto e nell'atto costitutivo dell’associazione" (ma l'osservazione può valere anche se non si considera l'atto costitutivo del 2012, continuando a seguire la tesi delle due associazioni distinte), per adottare il regolamento si sarebbe dovuto seguire il procedimento codicistico per la modifica dello statuto, dunque il voto con il quorum di validità del 75% dei soci e il favore della maggioranza dei presenti. Ciò non si è avuto, dunque questo è bastato ai giudici per accertare l'invalidità del regolamento del 2014 (nella sentenza si parla di annullabilità) e, poiché si era basata su questo documento, anche delle votazioni del 2016. Il verdetto opposto rispetto a quello del 2020 ha portato il collegio a dichiarare il M5S soccombente, con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio (con la cifra, già consistente in prime cure, più che raddoppiata).

La conferma in Cassazione

Insoddisfatta dell'esito del giudizio di secondo grado, la "non associazione" del 2009 aveva scelto di impugnare in Corte di cassazione la pronuncia della corte d'appello di Roma; dopo meno di un anno è arrivata l'ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso (con ulteriore condanna alle spese). Si tratta proprio della pronuncia cui si faceva riferimento all'inizio dell'articolo e che merita di essere considerata con attenzione, come ultimo passo di questa vicenda giuridica.
Per prime sono state affrontate le lamentele circa la disabilitazione dell'account di uno degli attori e i suoi effetti. Secondo il M5S l'atto di citazione aveva solo negato che la convocazione del voto del 2016 su "non statuto" e regolamento fosse stata fatta per avviso personale e che l'attore in questione l'avesse ricevuto, senza contestare la sanzione di esclusione avvenuta nel 2014; per i giudici, però, la corte d'appello si era limitata a notare che, mancando allora norme statutarie o regolamentari sui procedimenti disciplinari e non essendovi stato recesso dell'associato o delibera assembleare di esclusione - uniche ipotesi che, per il codice civile, fanno venire meno l'adesione - il socio era ancora parte dell'associazione e aveva diritto di parteciparvi senza bisogno di contestare nulla, per cui "la sua esclusione dal procedimento di votazione rendeva illegittimo il deliberato per assenza di un avente diritto". Non è poi stato condiviso il ragionamento in base al quale, se per il "non statuto" "l'adesione al MoVimento 5 Stelle non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito internet", la stessa espulsione o esclusione dal M5S non avrebbe richiesto altro che la disabilitazione dell'account dell'attiVista ad opera del soggetto gestore della piattaforma.
La Corte di cassazione si è poi occupata delle censure sull'annullamento del regolamento del 2014. Per la difesa del MoVimento 5 Stelle, gli attori non avevano impugnato quel regolamento, così la corte d'appello non si sarebbe dovuta esprimere sulla sua validità; secondo il Supremo collegio, invece, i giudici di secondo grado non erano andati oltre le richieste degli attori, perché avevano "dato rilievo, nell'individuare quale fosse l'oggetto del giudizio, al tenore complessivo dell'atto di citazione e non alle sole conclusioni ivi formulate". La citazione, infatti, aveva lamentato l'invalidità sia di disposizioni del regolamento presenti anche nel testo del 2016 (e non modificate), sia dell'intero regolamento innovato, illegittimo perché frutto di modifiche di un testo originario su cui l'assemblea dei soci non aveva mai votato. Quella lamentata dal M5S con il ricorso, più che la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sarebbe una scorretta interpretazione della domanda, ma per la Cassazione questo richiederebbe "un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto" (e qui la motivazione era stata fornita).
Il M5S aveva infine insistito sul fatto che, in realtà, gli associati (inclusi gli attori) avrebbero accettato "per fatti concludenti" (dunque in concreto) il regolamento del 2014 - al punto tale da rendere irrilevante la mancata approvazione del testo da parte dell'assemblea - mentre la corte d'appello avrebbe valutato diversamente i fatti. Il collegio di legittimità, invece, ha rilevato come i giudici di secondo grado avessero accertato "l'assenza di una condotta di accettazione del regolamento pubblicato a dicembre 2014" da parte degli attori (non solo di quelli che non avevano votato); ha poi confermato che, essendo integrativo e modificativo delle norme (non) statutarie del M5S, il regolamento avrebbe dovuto essere deliberato dall'assemblea del MoVimento con almeno il 75% dei soci presenti e la maggioranza dei partecipanti al voto (non contenendo il "non statuto" norme ad hoc per la sua modifica). Considerato "il ruolo cardine dell’assemblea anche nelle associazioni non riconosciute, [...] [n]on si può affermare che l’associato, che non aveva votato alcuna delibera (quanto alle modifiche del Regolamento del dicembre del 2014 soltanto pubblicate sul sito), non potesse impugnare per invalidità tali modifiche e, di riflesso, quelle adottate nel 2016, in difetto di un comportamento di tacita accettazione, che deve essere inequivocamente rivelatore di un determinato volere con un preciso contenuto sostanziale [...] e, nella specie, del proposito di non contrastare gli effetti delle modifiche statutarie così da risultare sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di impugnarle".

Quali effetti dell'invalidità (anche sul simbolo)?

Ora che la vicenda processuale del regolamento del "primo" MoVimento 5 Stelle si è conclusa, viene spontaneo domandarsi quali possano essere le conseguenze, se si considera che la "non associazione" fondata nel 2009 (M5S-1) di fatto non opera più politicamente dalla fine del 2017 e ha vissuto essenzialmente nelle aule di tribunale, viste le varie cause in cui è stato coinvolto sin qui.
In teoria, dunque, l'annullamento del regolamento del 2014 e delle modifiche di due anni dopo allo stesso regolamento e al "non statuto" ha riportato il MoVimento 5 Stelle al suo stadio iniziale... o quasi: lo stesso "non statuto" ha due versioni, una del 10 dicembre 2009 (ancora legata al simbolo iniziale, con in basso il sito Beppegrillo.it e registrato come marchio a nome di quest'ultimo) e una del 15 febbraio 2016 (che segue alla modifica dell'emblema, ritoccato con il sito Movimento5stelle.it sulla base dell'esito di una consultazione online e registrato come marchio a nome dell'associazione fondata nel 2012); non è dato sapere con quale procedimento siano state apportate le modifiche, ma in mancanza di altre decisioni dei giudici deve considerarsi vigente il "non statuto" aggiornato al 15 febbraio 2016 (che, come il precedente, prevede anche l'espressa autorizzazione "di volta in volta e per iscritto" all'uso del nome e del marchio del M5S alle persone candidate).
Il venir meno del regolamento, peraltro, fa "decadere" le sue disposizioni che citano proprio il simbolo. Oltre a quelle che citavano le persone da candidare, candidate o elette "sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle", non è più formalmente previsto che "Gli iscritti al MoVimento 5 stelle non possono né rappresentare il MoVimento 5 Stelle, né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali". Il "non statuto", però, continua a mettere il simbolo adottato ufficialmente nel 2016 nelle mani del M5S-2 (2012), associazione "unica titolare dei diritti d'uso dello stesso": difficile dunque immaginare una qualche apertura nel regime di concessione del fregio.
Non si può poi ovviamente trascurare come ogni riflessione debba tenere conto del fatto che dalla fine del 2017, come si diceva, a operare giuridicamente e politicamente è un'altra associazione denominata MoVimento 5 Stelle (M5S-3), che ha conosciuto varie evoluzioni (anche statutarie, oltre che di vertice) e che ha via via ritoccato anche il simbolo (provando, tra l'altro, a registrarlo come marchio nel 2021, ma la domanda è stata rifiutata). La somiglianza con gli emblemi precedenti, con riguardo alla parte centrale del simbolo, renderebbe pressoché impossibile un uso del simbolo del 2009 o del 2016 in concorrenza con quello del M5S(-3), anche a non voler pensare che entrambi i fregi son stati depositati come marchi (da Grillo e dal M5S-2).
La sentenza della Cassazione da poco emessa, come pure altre pronunce che in passato hanno riguardato il M5S-1, si pone comunque come invito a "prendere sul serio" le norme che costituiscono il "diritto dei partiti": vale per quelle dettate dallo Stato - per i partiti o, più in generale, per le associazioni - e per quelle che ogni singola forza politica sceglie di darsi. Le regole, insomma, vanno create o modificate "secondo le regole" (si perdoni il gioco di parole) e, una volta poste e finché sono in vigore, vanno rispettate. Di sicuro avere fondato una nuova associazione, con un nuovo statuto che dall'inizio contemplava regole per la sua modifica e per le procedure decisionali (e disciplinari), è stata una scelta più efficace rispetto al tentare di "emendare" la prima "non associazione" (che peraltro aveva già subito varie sconfitte nelle aule giudiziarie).
Sarebbe altrettanto importante tenere a mente un altro principio stabilito altrove dalla Cassazione (e ricordato da Borrè in un articolo scritto poche ore fa per laCostituzione.info): “il principio di maggioranza - secondo cui le delibere societarie prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti - trova il suo contrappeso e la sua legittimazione nel metodo assembleare. Quest'ultimo opera come strumento di protezione delle minoranze, permettendo loro di essere previamente informate dell’oggetto della deliberazione e di partecipare, prima della votazione, a una discussione nel corso della quale ciascun partecipante ha la possibilità di esporre e di difendere, in contraddittorio con gli altri intervenuti, il proprio punto di vista" (Cass., sez. I civ., 30 maggio 2008, n. 14554). Nessun partito dovrebbe dimenticarlo, né dovrebbe farsi convincere dalla tentazione di far decidere iscritte e iscritti solo tra "sì" e "no" o tra ipotesi preconfezionate, senza dare il giusto spazio al confronto e alla discussione.