sabato 30 dicembre 2017

Il "nuovo" M5S: la terza associazione, con simbolo in prestito

La marcia del MoVimento 5 Stelle verso le elezioni politiche del 2013, in realtà, era iniziata il 14 dicembre 2012, quando Beppe Grillo, assieme al nipote Enrico Grillo e a Enrico Maria Nadasi, nella sua casa di Genova aveva sottoscritto con l'assistenza di un notaio l'atto costitutivo dell'associazione "Movimento 5 Stelle": partecipare alle elezioni era la prima sfida seria per il movimento e non era il caso di rischiare di scontrarsi contro uffici e funzionari, che avrebbero potuto bloccare il cammino elettorale di una "non associazione".
A distanza di cinque anni, dev'essersi ripetuta una scena simile: giusto oggi, nel primo pomeriggio, il sito www.beppegrillo.it ha reso noto - oltre che il regolamento per le prossime Parlamentarie - un nuovo statuto di una nuova associazione, denominata sempre MoVimento 5 Stelle e costituita nei giorni scorsi - non è stato diffuso il contenuto dell'atto costitutivo, ma la data dovrebbe essere il 20 dicembre 2017 - dallo stesso Grillo, da Luigi Di Maio e da Davide Casaleggio, come era stato anticipato dai media nelle scorse ore.
Si tratta, dunque, di un terzo soggetto giuridico denominato "MoVimento 5 Stelle" (per convenzione M5S-3), distinto tanto dalla "non associazione" omonima (per convenzione M5S-1), nata come ente di fatto alla fine del 2009, quanto dall'associazione omonima (per convenzione M5S-2) costituita nel 2012. Il M5S-3 sembra essere stato costituito allo stesso scopo del secondo: "Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico", si legge nel post firmato da Di Maio, che del nuovo soggetto giuridico riveste il duplice ruolo di Capo politico e di Tesoriere. In realtà, probabilmente, sarebbe bastato - e, in altre circostanze, sarebbe stato logico - utilizzare l'associazione fondata cinque anni fa, con il nuovo testo dello statuto adottato alla fine del 2015: finora è stato il M5S-2 a depositare le candidature alle elezioni del 2013 e alle europee del 2014, nonché a presentare i documenti di bilancio richiesti dalla legge n. 96/2012 e di problemi, da quel punto di vista, non ne aveva mai avuti.
Partendo da quest'osservazione, per il tecnico è naturale pensare che le ragioni che hanno suggerito di fondare un'altra associazione siano diversi (senza ovviamente evocare complotti o macchinazioni). Vale allora la pena di leggere le undici pagine che riproducono in pdf e in carta libera il contenuto dello statuto sottoscritto davanti al notaio. Alcune delle informazioni più importanti si trovano, come è normale, all'inizio, già all'articolo 1: la sede del M5S-3 è a Roma, in via Nomentana 257 (diversa da quella del M5S-1, cioè l'indirizzo www.movimento5stelle.it, e da quella del M5S-2, cioè via Roccatagliata Ceccardi,  1/14, residenza genovese di Enrico Grillo). Un indirizzo, peraltro, non casuale: si tratta della sede dello studio di Andrea Ciannavei, avvocato di Beppe Grillo. Quanto al simbolo, questo resta di proprietà del M5S-2, che alla nuova associazione si limita a concedere l'uso: non si tratta naturalmente di una novità (basti pensare al "simbolo in affitto" - parole di Enrico Boselli - della Rosa nel Pugno utilizzato dal cartello di socialisti e radicali alle politiche del 2006, oppure al simbolo di Alleanza nazionale concesso dalla Fondazione An a Fratelli d'Italia), ma è inevitabile che desti un minimo di curiosità sapere che un'associazione (di cui è legale rappresentante Beppe Grillo) abbia concesso in uso il proprio segno distintivo a un'associazione omonima, di cui lo stesso Grillo fa parte senza esserne però il rappresentante.
L'articolo 3 è dedicato agli iscritti, con il M5S-3 che è aperto a tutti gli italiani maggiorenni non "aderenti o comunque esponenti di altri partiti politici" - e qui viene da sorridere un po': "altri partiti" significa ammettere, anche solo implicitamente, che il M5S-3 è un partito, cosa che per i giuristi era ovvia e che i giudici avevano sempre sostenuto con riguardo alle altre due realtà omonime - "e/o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli dell’Associazione", ma non possono aderirvi gli espulsi o coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari o siano in causa (avendola promossa o avendola subita) "con qualsivoglia realtà associativa che agisca od abbia agito sotto il simbolo MoVimento 5 Stelle"; l'iscrizione resta gratuita, annuale e da effettuare online.
Lo stesso articolo contiene alcune indicazioni fondamentali di "democrazia interna", in particolare i diritti degli iscritti (compresa l'autocandidatura a candidarsi, a patto che non si sia sottoposti a procedimento disciplinare o non si sia stati oggetto di sospensione, anche cautelare), così come i loro doveri. Vi si formalizza anche l'obbligo per gli eletti a rinunciare al titolo di "onorevole" in favore di "cittadina/o" e a rinunciare a parte della remunerazione per la loro carica (ma finalmente - e correttamente - si mette per iscritto un particolare  che tra i detrattori e i sostenitore del MoVimento aveva suscitato polemiche, ossia il "diritto a trattenere ogni voce di rimborso prevista dai regolamenti dell’assemblea elettiva di appartenenza", naturalmente purché le spese siano "dettagliatamente rendicontate" come da Regolamento, prevedendo che "eventuali spese non adeguatamente rendicontate e/o non giustificate non potranno essere rimborsate e l’eventuale somma erogata dall'assemblea elettiva di appartenenza dovrà essere restituita alla collettività").
Un'innovazione di rilievo rispetto al M5S-2 è la restituzione di poteri agli attiVisti: i militanti (del M5S-1) votanti e abilitati al voto per le "parlamentarie", infatti, erano considerati solo "soci sostenitori" e, dopo le modifiche statutarie del 2015, non avevano alcun diritto di voto in assemblea, per cui non facevano parte di nessun organo dell'associazione. Ora, invece, da statuto competono agli iscritti varie decisioni, dall'elezione dei vari organi (Capo Politico, Garante, Comitato di Garanzia, Collegio dei Probiviri) alla scelta dei candidati e all'approvazione del programma da presentare alle elezioni, fino all'approvazione delle proposte di legge formate dagli iscritti e all'atto più grave, la sfiducia al Capo Politico o l'approvazione della mozione di sfiducia al Capo Politico su proposta del Garante. Nell'articolo, tra l'altro, si rende indifferente la consistenza della partecipazione al voto ("le decisioni rimesse agli iscritti s’intendono approvate qualunque sia il numero di partecipanti") e si prevede la possibilità per il Garante e per il Capo Politico di chiedere di ripetere la votazione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati (confermati se parteciperà al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto).
Dall'art. 5 in poi si definiscono gli organi del M5S-3. L'assemblea, formata "da tutti gli iscritti con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione", si convoca almeno una volta l'anno anche su piattaforma informatica (e la convoca il Capo Politico o, se lui non lo fa, il Presidente del Comitato di garanzia o un terzo degli iscritti). Il Capo Politico è indicato quale rappresentante legale del M5S-3 e, come tale, assomma le vesti di capo della forza politica (che oggi, dopo l'approvazione della nuova legge elettorale a prevalenza proporzionale, è ancora più scorretto chiamare "candidato premier", anche se per una forza che non pratica coalizioni come il MoVimento verrebbe naturale identificarlo così); spetta a lui o a lei l'ordinaria amministrazione (per quella straordinaria occorre il consenso o la ratifica del Comitato di garanzia), è eletto con consultazione online, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile solo un'altra volta consecutivamente. 
Risulta per la prima volta elettivo anche il ruolo del Garante, "custode dei valori fondamentali dell’azione politica dell’Associazione", cui è attribuito tra l'altro "il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto": l'elezione avviene in una rosa di almeno 3 candidati proposti dal Comitato di garanzia come "figure che si siano distinte per il determinante contributo alla storia ed all'azione politica del MoVimento 5 Stelle e dunque per la loro rappresentatività e statura morale", ma a differenza del Capo politico la carica è a tempo indeterminato (anche se è introdotta la possibilità di revocarlo). Lo statuto prevede anche due organi di garanzia, il Collegio dei Probiviri (art. 10) e il Comitato di garanzia (art. 9), evoluzione del Comitato d'appello previsto finora: per entrambi gli organi - gli unici collegiali, oltre all'assemblea - è per la prima volta precisato che la rosa dei nomi tra cui scegliere i componenti dev'essere proposta dal garante "nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere". Non è prevista la candidatura o l'autocandidatura, ma è interessante il riferimento alla tutela delle minoranze, un concetto che finora non sembrava poter essere legato al M5S.
Si precisa poi, all'art. 11, la conformazione del procedimento per irrogare le sanzioni disciplinari: tocca al Collegio dei Probiviri decidere se avviare l'iter sanzionatorio ("a fronte della denuncia da parte del Garante, del Comitato di Garanzia, del Capo Politico e/o di qualunque iscritto"), la persona sub judice ha 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio per presentare le proprie difese e l'organo ha 90 giorni per archiviare, decidere o chiedere altri chiarimenti. Le decisioni sono impugnabili davanti al Comitato di garanzia, ma entro 5 giorni "il Garante può indire una consultazione in Rete per sottoporre agli iscritti la proposta di annullamento o riforma della decisione": in mancanza di altre indicazioni, il Garante potrebbe anche chiedere agli iscritti di pronunciarsi contro una decisione di archiviazione o di sostenere una decisione peggiorativa per la persona sottoposta a procedimento (non ci sono tracce di divieti di reformatio in peius). 
Lascia perplessi, peraltro, la proposizione secondo cui "l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle disposta in conformità con le procedure del presente Statuto comporta l’espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare; analogamente, l’espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare, disposta in conformità con le procedure dei rispettivi regolamenti, comporta l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle": se la prima frase è comprensibile, lo è molto meno la seconda, visto che possono sussistere ragioni di frizione con il gruppo parlamentare che non hanno diretta attinenza con una "corretta" militanza nel M5S-3 (tanto più perché si legge che "[c]ostituiscono gravi violazioni suscettibili di determinare l’espulsione dal Gruppo Parlamentare e/o Consiliare, tra l’altro: violazioni dello Statuto e del Codice Etico ancorché non sfociate in un procedimento disciplinare a norma di Statuto": c'è da sperare che almeno il regolamento dei gruppi preveda un procedimento di garanzia, perché altrimenti qui si avrebbe un'espulsione senza possibilità di difesa).
Interessante, poi, è la parte relativa all'espulsione dal M5S-3 di un eletto, quale che sia l'organo di cui fa parte: lo statuto, all'art. 11, lettera n) prevede che l'espulso debba "corrispondere, entro 10 giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari al 50% degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica ricoperta a seguito dell’elezione". Non è la multa di 100mila euro di cui parla Di Maio per chi dovesse abbandonare il gruppo M5S (prevista invece nel Codice etico, ma lì qualificata come "indennizzo" dovuto al MoVimento - tra l'altro entro dieci giorni dall'espulsione, dalle dimissioni o dall'abbandono del gruppo - a ristoro delle spese "per l’attività politica e le campagne elettorali" di cui si è fatto carico il M5S: in pratica figurerebbe come una sorta di liquidazione del denaro che il M5S si sarebbe aspettato di ricevere come contributo in corso di legislatura dal parlamentare, ciò che in altri partiti veniva anticipato per la candidatura nelle posizioni "eleggibili"), ma è interessante chiedersi se, per un eletto, sia sufficiente dimettersi per tempo per evitare di dover pagare l'equivalente della metà degli emolumenti.
Lo statuto si chiude con la ratifica degli incarichi affidati in sede di costituzione del M5S-3 (Grillo come Garante e Di Maio come tesoriere e Capo Politico), nonché di quelli che erano già stati affidati con votazioni negli anni scorsi per gli organi collegiali (Nunzia Catalfo, Paola Carinelli e Riccardo Fraccaro nel Collegio dei Probiviri; Roberta Lombardi, Giancarlo Cancelleri e Vito Crimi per il Comitato di garanzia). 
Perché, allora, lo statuto e l'associazione nuovi? Certamente, come si diceva, ci sono le elezioni da preparare: la legge elettorale, del resto, chiede a chi non è iscritto al Registro dei partiti politici (cosa che il M5S non intende fare, non volendo fruire delle risorse pubbliche) di depositare, assieme al simbolo, un documento che contenga, come elementi minimi di trasparenza, "1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni". Al di là di questo, però, pare che lo statuto del M5S-3 sia maggiormente ispirato a criteri di democraticità, almeno sotto alcuni punti (su altri, obiettivamente, le riserve rimangono): è lecito allora pensare che si sia voluto approntare uno strumento politico, giuridico ed elettorale nuovo, sperando magari che questo eviti altre cause e serva a risolvere quelle - molto spinose - ancora in corso. L'intento, se è questo, è legittimo; se questo sarà sufficiente, lo dirà la cronaca delle prossime settimane.

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