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sabato 25 marzo 2023

Voto nei comuni piccoli, le Camere ci riprovano (con liti sul ballottaggio)

Le elezioni regionali in Lombardia e Lazio celebrate il 12-13 febbraio, quelle in Friuli Venezia Giulia fissate per il 2-3 aprile e le amministrative che si terranno nelle altre regioni il 14-15 maggio hanno posto parzialmente in ombra - ma nemmeno troppo - il percorso parlamentare di un disegno di legge di una certa rilevanza, volto a intervenire sulle norme che regolano le elezioni amministrative nei comuni fino a 15milabitanti. Chi segue con attenzione questo sito dovrebbe avere una sensazione di déjà vu (e, volendo, di déjà entendu): nella scorsa legislatura si erano infatti già discussi alcuni testi in materia. 
Il disegno di legge in questione riprende il testo che era già stato approvato dal Senato nel 2021 e che si era impantanato alla Camera senza concludere il suo iter parlamentare; la proposta, tuttavia, era finita per qualche manciata di ore nell'occhio del ciclone perché a Palazzo Madama era stato presentato (prima in commissione e poi in aula) un emendamento che puntava a modificare sensibilmente il sistema elettorale dettato per i comuni superiori, assegnando la vittoria già al primo turno alla persona candidata che avesse raggiunto almeno il 40% dei voti validi (estendendo, dunque, il "rito siciliano" a tutta l'Italia a statuto ordinario). Gli emendamenti sono stari ritirati, il progetto di legge è stato approvato a Palazzo Madama così com'era e ora toccherà alla Camera esprimersi, ma è molto probabile che la questione torni in discussione presto: sembra dunque il caso di parlare in modo ampio dei testi e delle proposte in discussione, 

Piccoli comuni, dove eravamo rimasti: quorum di validità...

Occorre innanzitutto fare un passo indietro e capire di quale progetto di legge si stia parlando. Ci si riferisce, in particolare, al disegno di legge n. 379, rubricato "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni" e presentato il 28 novembre 2022 da 22 tra senatrici e senatori della Lega per Salvini premier: prima firmataria risulta essere Daisy Pirovano.
Il fatto che la proposta risulti "monocolore", tuttavia, non deve trarre in inganno. Il testo del ddl, infatti, è esattamente identico a quello che l'aula di Palazzo Madama aveva approvato il 26 maggio del 2021, con un voto pressoché unanime: questo sito se n'era occupato a fondo, sia all'indomani dell'esame al Senato, sia nei primi mesi in cui il testo era rimasto impantanato alla Camera, completando il passaggio in commissione ma di fatto senza arrivare all'esame dell'aula di Montecitorio. Pure in quell'occasione il proponente, Luigi Augussori, era leghista, ma tutti i membri della commissione Affari costituzionali furono adeguatamente sensibilizzati sui problemi elettorali legati ai piccoli comuni (del resto nella discussione era confluito anche un ddl del Pd) e si era trovato un accordo più che ragionevole. In questa legislatura Augussori non è tornato in Parlamento (peraltro era stato candidato alla Camera), ma considerando che Daisy Pirovano nel 2021 era stata relatrice del testo a Palazzo Madama, sembra naturale che proprio lei - che tra l'altro è tuttora sindaca di Misano di Gera d'Adda - abbia ripresentato il disegno di legge. Proprio l'approvazione da parte del Senato nella legislatura precedente, tra l'altro, ha consentito di invocare l'art. 81 del regolamento senatoriale: il 23 febbraio, infatti, l'aula di Palazzo Madama ha votato a favore della dichiarazione d'urgenza per quel ddl, aprendo la strada alla procedura abbreviata, conclusasi in effetti il 1° marzo. Va segnalato che la procedura d'urgenza ha avuto anche l'appoggio del MoVimento 5 Stelle e del Partito democratico: non a caso per il Pd è intervenuto in commissione e in aula Dario Parrini, che nella scorsa legislatura era stato presidente della commissione Affari costituzionali e da quella posizione aveva accompagnato l'iter del disegno di legge (e, tra l'altro, aveva accettato insieme ad Augussori di rispondere per I simboli della discordia ad alcune domande, per commentare le norme che si volevano introdurre: chi scrive è grato a entrambi).   
In questa legislatura come nella precedente, l'attenzione si è concentrata soprattutto sul destino delle elezioni amministrative nei comuni fino a 15mila abitanti in base all'affluenza e alla composizione del corpo elettorale. In particolare, l'idea era di rendere stabili le misure eccezionali introdotte nel 2021 e nel 2022 con i rispettivi "decreti elezioni", prevedendo che qualora alle elezioni in un comune "inferiore" concorra una sola lista (perché ne è stata presentata e ammessa una sola o perché solo una di quelle presentate è stata ritenuta ammissibile), i suoi candidati siano tutti eletti in consiglio comunale purché i votanti siano pari almeno al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; il calcolo, peraltro, va fatto togliendo dal corpo elettorale da considerare gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato in quell'occasione. Entrambe le misure prendono atto di alcuni fenomeni che affliggono da tempo i comuni più piccoli (e anche alcuni medio-piccoli). 
In quei luoghi, innanzitutto, oltre a un astensionismo crescente - che, com'è noto, colpisce tutta l'Italia - si registra una sempre minore disponibilità di persone a candidarsi e ad assumere responsabilità amministrative: sempre più di frequente, dunque, si creano le condizioni per avere competizioni con una sola lista, nelle quali il rischio che l'affluenza restasse anche di poco sotto il 50% renderebbe più che probabile - con le norme "ordinarie", al di là delle eccezioni degli ultimi due anni - il commissariamento dei comuni stessi. Quel rischio sarebbe ancor più a portata di mano nei comuni piccoli che hanno tra i loro cittadini un alto numero di persone che risiedono all'estero e ben difficilmente tornerebbero nel luogo di residenza per votare: non a caso, il ddl Augussori originario si era occupato innanzitutto della situazione degli iscritti Aire, ovviamente conservando loro il diritto di voto, ma ritenendo ragionevole non considerarli nel corpo elettorale "concreto" ai fini della determinazione del quorum.
Per le elezioni del 2023 queste norme varranno in forza di un nuovo intervento una tantum, inserito questa volta nel "decreto milleproroghe" (d.l. n. 198/2022, come convertito e modificato dalla legge n. 14/2023), precisamente all'art. 2, comma 7-ter. Per il futuro, tuttavia, sarebbe davvero importante che la norma venisse modificata una volta per tutte, tenendo conto delle situazioni concrete che si affrontano nei comuni, soprattutto quelli piccoli o medio-piccoli. Ne è sembrata consapevole - anche per la sua contemporanea vita da sindaca - Daisy Pirovano, che all'aula del Senato ha proposto uno spunto di riflessione: "interroghiamoci se noi, come classe politica, abbiamo qualche responsabilità in più rispetto ai nostri amministratori locali, che lavorano in condizioni veramente critiche e con sempre più difficoltà. Mi riferisco a responsabilità per il fatto che i cittadini si stiano allontanando sempre di più dalla politica anche sui territori. Sempre meno cittadini, infatti, si rendono disponibili a ricoprire il ruolo di sindaco; se così non fosse, il provvedimento cui facciamo riferimento non sarebbe necessario, perché vorrebbe dire che non c'è una lista unica che si candida alle elezioni comunali. È diventato necessario e urgente, infatti, risolvere i problemi degli enti locali e noi non siamo ancora riusciti a farlo in tutti gli aspetti della problematica".
 

... e ritorno delle firme "sotto i mille"

Oltre alla norma che dovrebbe mitigare il quorum di validità delle elezioni nei comuni inferiori (e prevenire un discreto numero di commissariamenti per affluenza inevitabilmente molto bassa), il disegno di legge intende modificare un dettaglio specifico delle norme relative alle elezioni amministrative nei microcomuni, in particolari quelli fino a mille abitanti. Come sa molto bene chi segue con attenzione questo sito, in particolare la rubrica "Sotto i mille" curata da Massimo Bosso, a partire dal 1993 in quei comuni le liste si presentano senza necessità di essere sottoscritte dal corpo elettorale. Lo si fece allora per non ingessare la competizione in comunità piccolissime (e per evitare al loro interno situazioni sgradevoli); di certo non si immaginava che la possibilità di presentare liste senza firme avrebbe attirato in comuni piccolissimi e ignoti ai più prima forze politiche in cerca di radicamento, poi gruppi di candidati del tutto estranei a quei paesini e, non di rado, con interessi ben diversi dal concorrere per sperare di amministrare i comuni.
La discussione avviata nella scorsa legislatura aveva individuato come soluzione a questo problema (emerso nella sua gravità dopo i casi limite emersi negli ultimi anni, in particolare quello di Carbone nel 2020) la richiesta di un numero minimo e contenuto di firme pure in quei comuni: non meno di 15 e non oltre 30 nei comuni con popolazione 751 e 1000 abitanti; non meno di 10 e non più di 20 nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti; non meno di 5 e da non più di 10 sottoscrizioni, infine, nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti. Pur trattandosi di un numero oggettivamente limitato di sottoscrizioni (al fine di evitare un aggravio eccessivo del procedimento preparatorio e di scongiurare ulteriori rischi di presentazioni di un'unica lista), la necessità di raccoglierle in loco (e la difficoltà di farlo su un numero così ridotto di abitanti) dovrebbe essere sufficiente a scoraggiare l'azione di chi, completamente estraneo al paese, volesse presentare comunque una lista di extra muros.
Questo fenomeno, come si sa, riguarda solo i comuni piccolissimi, presenti in tutte le regioni ma concentrati soprattutto in alcune di esse, così come il fenomeno si presenta in particolare in alcune zone d'Italia (tra l'altro con accenti diversi a seconda del territorio, non sempre compresi da chiunque). Ciò spiega, probabilmente, perché anche in quest'occasione nel dibattito pubblico questo punto sia stato considerato con meno attenzione rispetto alle istanze relative al quorum di validità delle elezioni. La questione, tuttavia, ha una sua rilevanza e, a differenza delle misure per salvare la validità delle elezioni in presenza di una sola lista, non è stata anticipata - correttamente - da nessun altro intervento normativo, dunque occorre necessariamente l'approvazione del disegno di legge anche alla Camera perché le norme possano entrare in vigore. Essendo assai improbabile che a Montecitorio il procedimento si chiuda nei prossimi giorni, ciò significa che le elezioni "sotto i mille" che si svolgeranno il 14-15 maggio 2023 potrebbero essere le ultime senza la raccolta firme, di fatto chiudendo un trentennio che ha portato un gran numero di casi di studio interessanti per i #drogatidipolitica (soprattutto in Piemonte, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata), ma anche significative storture che è giusto che trovino una fine.

Vincere al primo turno con il 40%? E con quanti simboli?

Proprio oggi, trent'anni fa, veniva approvata definitivamente la legge n. 81/1993, che introdusse il sistema maggioritario in tutte le elezioni amministrative, prevedendo il ballottaggio - oltre che per le province - per i comuni sopra i 15mila abitanti (l'approvazione, tra l'altro, intervenne in tempo utile per evitare che si svolgesse uno dei referendum presentati dal Comitato per la riforma elettorale nel 1991). D'improvviso, tuttavia, nei giorni scorsi si era materializzata per due volte, nel giro di poche ore, la possibilità che quel trentennio si concludesse a breve. 
Dopo che il 28 febbraio la relatrice del disegno di legge - la leghista Nicoletta Spelgatti - aveva ottenuto che il termine per depositare gli emendamenti in commissione Affari costituzionali fosse molto ravvicinato (scadeva alle 18 di quello stesso giorno), le proposte di modifica sono state infatti solo due: una del leghista Paolo Tosato, volta a prevedere per le elezioni nei comuni "inferiori" l'invio di comunicazioni - tramite messaggi sui cellulari, sulla posta elettronica o sull'app IO - per informare "sulla data di svolgimento delle consultazioni e sulla durata delle operazioni di voto" (valutando poi l'estensione alle altre consultazioni elettorali e referendarie); l'altra presentata da Licia Ronzulli, Mario Occhiuto, Adriano Paroli e Daniela Ternullo, tutte e tutti di Forza Italia. Proprio questo è stato il primo "emendamento della discordia", essendo espressamente volto a intervenire sull'elezione del sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti (modificando l'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): l'idea era di prevedere, al posto della vittoria al primo turno per il candidato sindaco che ottenga almeno il 50% dei voti validi, la proclamazione del "candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età". Si tratta del medesimo testo dell'art. 3, comma 4 della legge regionale siciliana 15 settembre 1997, n. 35, così come modificata dalla legge regionale n. 17/2016, che ha appunto introdotto la possibilità di evitare il ballottaggio qualora almeno un aspirante sindaco abbia ottenuto il 40% dei voti; non a caso, tra l'altro, una delle proponenti - Daniela Ternullo - è siciliana.
In commissione, a quel punto, il clima si è decisamente arroventato, in un modo che probabilmente non traspare del tutto dal resoconto sommario. Se l'emendamento Tosato è stato ritirato dopo che la sottosegretaria all'interno Wanda Ferro (Fdi) ha fatto notare che "sarebbe impossibile organizzare in breve tempo, e senza ulteriori oneri per il bilancio statale, il sistema di messaggistica per le informazioni sulle operazioni di voto" (in compenso il senatore leghista ha rielaborato il testo trasformandolo in un ordine del giorno presentato in assemblea e poi accolto dal governo), le vere tensioni si sono registrate sull'emendamento forzista. Molto duro è stato il commento di Dario Parrini (Pd): a suo dire, infatti, l'emendamento avrebbe inciso "in modo significativo sul sistema di elezione dei sindaci, modificando surrettiziamente un disegno di legge di portata circoscritta, su cui è stata deliberata la procedura d'urgenza anche con il contributo dell'opposizione". Come dire: non solo questo intervento non c'entra nulla con il testo del disegno di legge (al punto che non dovrebbe essere ammesso), ma Pd e M5S non accetteranno mai che una modifica così rilevante abbia di fatto una "corsia preferenziale" grazie alla procedura d'urgenza che quelle stesse opposizioni hanno appoggiato, evidentemente solo con riguardo al tema originario del disegno di legge. 
Sembra poi opportuno non trascurare un passaggio dell'intervento della sottosegretaria Ferro: lei infatti, pur rimettendosi alle scelte della commissione, riteneva necessario "un ulteriore approfondimento, in quanto la norma potrebbe risultare in contrasto con la disposizione del testo unico sugli enti locali sull'attribuzione del premio di maggioranza". Il riferimento è all'art. 73, comma 10 del Tuel, per cui in caso di sindaco eletto al primo turno, "alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi": è probabile che Ferro, verosimilmente su indicazione del Viminale, abbia segnalato il fatto che un candidato sindaco può ben ottenere un consenso maggiore della sua coalizione, per cui se un aspirante sindaco ottenesse il 40,5% dei voti ma la sua coalizione ottenesse meno del 40% il premio non scatterebbe. Da una parte questo sarebbe ragionevole, per non distorcere eccessivamente l'esito del voto con l'attribuzione del premio; dall'altra, sarebbe inevitabile il livello assai minore di stabilità della nuova amministrazione comunale in quelle condizioni. L'osservazione offerta da Ferro, poi, deriva forse anche dal fatto che la legge elettorale siciliana per le elezioni comunali prevede comunque l'assegnazione del 60% dei seggi alla lista/coalizione legata al nuovo sindaco, senza richiedere che - in caso di vittoria al primo turno - la lista o la coalizione abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti (nemmeno in Sicilia, invece, il premio scatta se un'altra lista o coalizione ha ottenuto almeno il 50% dei voti).  
Si è registrato l'intervento del presidente della I commissione, Alberto Balboni (Fdi), il quale sosteneva che l'emendamento forzista fosse proponibile "in base a valutazioni strettamente giuridiche, in quanto il disegno di legge apporta modifiche anche all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, con riferimento al numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni di tutti i Comuni e non solo di quelli di piccole dimensioni" e interviene, con l'art. 1, sul testo unico sugli enti locali. Se quest'ultima affermazione è vera (ma la rubrica del disegno di legge era ben delimitata e non pare del tutto ragionevole considerarla superabile con un semplice emendamento, tra l'altro in un procedimento accelerato), appare del tutto fuori luogo il primo argomento speso dal presidente: è vero che l'art. 2 sostituisce l'intera disposizione che stabilisce le varie "forchette" di firme richieste a seconda della popolazione dei comuni, ma basta confrontare il testo vigente dell'art. 3, comma 1 della legge n. 81/1993 e il testo proposto dal ddl Pirovano per rendersi conto che, al di là dell'aggiunta delle firme nei comuni fino a mille abitanti, le altre "forchette" sono assolutamente identiche.
La senatrice Ternullo ha comunque scelto di ritirare l'emendamento, pur condividendo - com'era inevitabile attendersi - le tesi di Balboni sulla sua proponibilità e facendo notare che la norma proposta è già applicata ai comuni "superiori" della Sicilia (anche se, come si è già detto, la lista/coalizione legata al nuovo sindaco otterrebbe comunque il 60% dei seggi, pur avendo ottenuto meno del 40%). Parrini ha apprezzato, anche per la necessità di inquadrare le modifiche alla disciplina elettorale (e non solo) degli enti locali in una riforma complessiva del Tuel, valutando con cura l'impatto di ogni modifica proposta.
Se la mattina del 1° marzo il ddl ha terminato il suo percorso in commissione, alle 13 scadeva il termine per presentare gli emendamenti in assemblea: proprio in quella sede, l'emendamento ritirato in commissione è stato riproposto, con due differenze non trascurabili. La prima consisteva nella precisazione che alla lista/coalizione legata al sindaco eletto a primo turno spettava comunque il 60% dei seggi: un tentativo di intervenire sul profilo critico segnalato da Wanda Ferro, ma forse non nel modo migliore (l'emendamento non interveniva per abrogare l'art. 73, comma 10 del Tuel, in contrasto con il contenuto della proposta di modifica). La seconda novità riguardava i firmatari: oltre al forzista Paroli, c'erano il leghista Tosato e Marco Lisei di Fratelli d'Italia, come a dire che in questo caso erano tutti e tre i partiti principali della coalizione di centrodestra a farsi carico di una proposta che all'inizio era essenzialmente di Forza Italia. Non si trattava di esponenti di primo piano (quindi l'esposizione non era eccessiva), ma il dato non era irrilevante.
Su queste basi, la polemica dev'essere stata notevole: nel suo articolo del 2 marzo per il manifesto sulla questione, Andrea Fabozzi ha segnalato che Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e M5S si sono rivolti al presidente del Senato Ignazio La Russa, "avvertendo che se questa grave scorrettezza fosse passata 'non concederemo mai più una procedura di emergenza'", citando le parole di Parrini. Di fatto, quando dopo le 18 in aula a Palazzo Madama è iniziata la discussione sul ddl, l'emendamento era già stato ritirato. 
"Il buonsenso e il senso del pudore sono diffusi anche nella maggioranza", ha commentato in aula la senatrice M5S Barbara Floridia, confermando con le sue parole che in commissione e nei corridoi del Senato la discussione doveva essere stata molto più accesa di quanto poteva trasparire dai resoconti: "Dopo un'attenta e appassionata opposizione in Commissione, dove con un blitz stava per essere presentato un emendamento vergogna, per fortuna in maniera corretta - come correttamente si era mossa e si è mossa oggi l'opposizione - la maggioranza ha ritirato un emendamento che, a nostro avviso, era inopportuno presentare a questo provvedimento". 
Non ha condiviso la definizione di "emendamento vergogna" (probabilmente - ci si permette di dire - dettata non tanto dal contenuto, ma dal modo e dalle circostanze in cui era stato presentato) Massimiliano Romeo (Lega): "Per una volta che un leghista prende ad esempio la Sicilia, ci saremmo aspettati almeno un minimo di riconoscenza". Il capogruppo della Lega ha segnalato l'emendamento è stato ritirato nella consapevolezza "del fatto che la procedura d'urgenza su questo provvedimento è stata votata anche dall'opposizione e in segno di rispetto per un accordo che era stato preso da tutti" e non era il caso di forzare la mano. Ha però anche ribadito che la maggioranza vuole arrivare all'elezione del sindaco al primo turno con il 40% nei comuni "superiori": non a caso, proprio Romeo è primo firmatario di una proposta che, nell'intervenire sulle elezioni provinciali, prevede proprio l'elezione al primo turno del sindaco con almeno il 40%; la stessa idea è contenuta in un altro ddl a prima firma, guarda caso, di Licia Ronzulli. Per Romeo si tratta di una riforma importante perché può "aiutare a risparmiare risorse e a dare maggiore certezza, anche in vista della partecipazione dei cittadini alle elezioni, che sappiamo in molti casi al secondo turno essere assolutamente minimale".
Il ritiro del secondo emendamento, però, non ha chiuso la polemica in materia. Per Ivan Scalfarotto (Italia viva) la maggioranza aveva tentato un "colpo di mano [...] con un emendamento agganciato a un provvedimento completamente diverso [...]. Approfittando della procedura accelerata per recuperare un vecchio disegno di legge, infila all'interno di questo piccolo disegno di legge un carico da 90, una norma grandissima, che va addirittura a modificare la legge elettorale per i sindaci: una vera e propria riforma istituzionale fatta attraverso l'uso surrettizio e fraudolento di una procedura semplificata accordata da tutti", senza la proclamata ampia condivisione in materia di riforme.
"Chi si definisce terzo polo non può che essere preoccupato del fatto che potrebbe non esserci un ballottaggio nelle elezioni dei Comuni" ha ribattuto a Scalfarotto il forzista Adriano Paroli, ricordando il dibattito già iniziato in I commissione sui disegni di legge Romeo e Ronzulli (con varie audizioni di esperti) e la pratica della vittoria al primo turno con il 40% già "rodata" in Sicilia, "dove non mi sembra che nessuno faccia le barricate, che nessuno la ritenga incostituzionale e [...] una legge vergogna". Paroli ha riconosciuto i meriti della legge del 1993, ma "un tagliando bisogna farlo": "ci troviamo, sempre più spesso, ad avere il candidato sindaco eletto al ballottaggio con meno voti di quelli ottenuti da un altro candidato sindaco al primo turno. È un'anomalia che non può lasciarci indifferenti. Così come non può lasciarci indifferenti il fatto che l'astensionismo, soprattutto nel secondo turno, sta aumentando continuamente. È necessario dare più importanza al primo turno, ma senza eliminare il ballottaggio", disinnescando "chi si candida in mezzo, pensando di arrivare al ballottaggio e di vendere i propri voti - lo dico chiaramente - al miglior offerente o a chi ha più possibilità di vincere"; più avanti ha precisato di fare riferimento non tanto a partiti presenti in aula, ma "a tante liste civiche inventate, dove i candidati prendono il 6 per cento e poi lo vendono al ballottaggio". L'intervento di Paroli - sindaco di Brescia dal 2008 al 2013, sconfitto al ballottaggio alla sua seconda candidatura - è stato significativo, anche perché ha messo in luce che il primo emendamento (a prima firma di Ronzulli) era stato ritirato "poiché il Governo aveva chiesto una riformulazione": la richiesta in effetti era stata di un approfondimento, ma dovevano esserci stati altri contatti per precisare meglio i dubbi dell'esecutivo (ed forse alcuni dubbi erano rimasti, visto che per il senatore forzista era stata chiesta, anche se ciò non emerge dai resoconti, "anche rispetto all'emendamento presentato per l'Aula, una ulteriore riformulazione, sollevando delle preoccupazioni che [...] meritavano una risposta". Il ritiro del secondo emendamento sarebbe invece derivato dalla reazione delle opposizioni che, sempre secondo le parole dell'esponente di Forza Italia, avevano "ritenuto che vi fosse reato di lesa maestà". I toni non nascondono una certa antipatia, oltre che della persona che li ha usati, dell'intera coalizione per il meccanismo del ballottaggio: al di là di alcuni casi in cui il centrodestra è stato prevalente (a partire da Bologna 1999 con la vittoria di Giorgio Guazzaloca) o determinante (per fare perdere il centrosinistra, di solito contro il M5S, come a Parma nel 2012), sono stati molto più frequenti i casi in cui il centrodestra è uscito male dal ballottaggio (per una sua scarsa capacità di richiamare i propri elettori al ballottaggio o per accordi intervenuti nel frattempo tra centrosinistra e forze escluse).
Per la senatrice Ada Lopreiato (M5S), in ogni caso, quegli emendamenti non erano "un'espressione della democrazia", essendo volti "a farsi bastare i pochi cittadini pronti a votare". Nel suo intervento in aula, il dem Dario Parrini ha ribadito di considerare il doppio emendamento "un tentativo di colpo di mano davvero pessimo", a dispetto dei "ravvedimenti postprandiali": si è provato a "sfruttare la procedura d'urgenza data all'unanimità per un provvedimento di piccola portata, da tutti condiviso, per far passare una riforma elettorale del sistema di elezione dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, che è una cosa [...] iperdivisiva e di portata molto grande". Ha poi contestato la tesi del centrodestra, in base alla quale l'affluenza ai ballottaggi è sempre minore rispetto al primo turno (poi il senatore di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta ha ricordato che "De Magistris fu eletto con il 25 per cento dei voti al ballottaggio", in realtà però nel 2011 ebbe il 27,5% al primo turno e una quota maggiore, anche rapportata ai voti del primo turno, al ballottaggio; al più si può dire che nel secondo turno l'affluenza è calata parecchio), ha ritenuto comunque sbagliata la scelta siciliana di accontentarsi del 40% al primo turno (scelta tra l'altro "provata in una Regione a statuto speciale, che non per caso è a statuto speciale"). Ha peraltro sottolineato un altro carattere fondamentale della riforma maggioritaria del 1993, messo in luce lo stesso giorno dal costituzional-comparatista ed ex parlamentare Stefano Ceccanti con queste parole: "La legge elettorale sui comuni è datata 25 marzo 1993. [...] Fu approvata a larghissima maggioranza. In questi tre decenni è rimasta sostanzialmente invariata. Ha consentito pacifiche alternanze tra le più varie maggioranze locali. Quando si è sentita la necessità di qualche variazione, ad esempio nella durata del mandato da 4 a 5 anni, si è sempre proceduto per larghissimo consenso. Mentre, purtroppo, per la legge elettorale nazionale si sono avute approvazioni a consenso ristretto e per fini di parte da parte delle maggioranze pro tempore, fin qui la legge comunale è sempre stata al riparo di queste forzature. Sarebbe bene per tutti che restasse così. Festeggiamo consensualmente il trentesimo compleanno mantenendo la differenza tra conflitto sulle politiche e consenso sulle regole: è utile a tutti anche per avviare il dialogo su altre riforme. Bene quindi il ritiro dell’emendamento che voleva limitare il ballottaggio e bene, soprattutto, che simili tentazioni siano accantonate per sempre".
Il fatto che buona parte del dibattito si sia svolto sulla questione del ballottaggio nei comuni "superiori" non poteva soddisfare la proponente del disegno di legge in questa legislatura, la leghista Daisy Pirovano: "Purtroppo anche oggi, per motivi diversi, i grandi Comuni hanno cercato di oscurare i piccoli. [...] Vi ricordo che i piccoli Comuni [...] sono il 54% del territorio del Paese - con riferimento ai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti [...] - e rappresentano il 70% dei Comuni italiani. Stiamo parlando di una buona parte del territorio che merita la dovuta attenzione. [...] più il Comune è piccolo, più un amministratore locale (sindaco, assessore o consigliere) deve occuparsi di ogni genere di cosa: dal netturbino alle piccole e grandi manutenzioni; se non ci sono i soldi per gli eventi bisogna trovare il volontariato e sono i primi che devono dare il buon esempio. [...] Quindi, fare l'amministratore in un piccolo Comune è anche un grande peso e una grande responsabilità e lascia poco tempo alla vita privata. Siccome i cittadini vedono i loro amministratori, quando vi dicevo che l'affluenza al voto è inversamente proporzionale al numero degli abitanti, parlando delle comunali, ma poi passando alle politiche, è anche perché - come ben sappiamo - nelle comunali, soprattutto nei piccoli centri, c'è un rapporto diretto: i cittadini conoscono il loro sindaco, conoscono l'assessore e il consigliere e c'è uno scambio diretto. C'è un programma che i cittadini votano e non solo; in base alla legge che qui è stata approvata, i Comuni devono anche fare il rendiconto di fine mandato, che è un obbligo; e nel rendiconto di fine mandato bisogna dire ai cittadini che cosa è stato fatto nei cinque anni di amministrazione e poi i cittadini decideranno [...] se rivotare o meno i loro amministratori, in base a quello che hanno dimostrato di aver fatto rispetto alle promesse [...]. Questo impegno viene assunto in condizioni spesso critiche, perché i soldi sono sempre meno e le emergenze si susseguono [...]. Quindi, un cittadino ci pensa due volte prima di buttarsi nell'avventura, che pure è straordinaria, di fare il sindaco. Noi dobbiamo aiutare i Comuni per aiutare la gente a riavvicinarsi ai Comuni stessi".
Quanto alla questione della raccolta firme, Pirovano ha chiarito - per chi non avesse ancora compreso il senso della modifica normativa proposta - che la reintroduzione delle sottoscrizioni è stata chiesta "per evitare che ci siano liste cosiddette farlocche e, quindi, con candidati che non hanno niente a che vedere con la vita del Comune, che non abitano nel Comune e non hanno nemmeno in esso legami perché è lecito e capita che si candidino nelle liste persone di Comuni vicini, fra l'altro anche come sindaco; magari sono nati lì o lì hanno degli interessi. Però, purtroppo, è capitato e capita ancora che ci si approfitti del fatto che nei Comuni sotto i mille abitanti non ci sia una raccolta firme per candidarsi e a volte ci si candidi solo per avere dei permessi retribuiti, a volte semplicemente per mettere una bandierina in quel Comune, magari andare a fare un'opposizione, più o meno litigiosa, comunque per creare un po' di scompiglio o magari per un tornaconto personale. Quindi, il numero di firme è ridotto [...], ma almeno c'è qualcuno residente nel Comune che mette la propria firma per dire che una determinata lista è bene che si presenti".
Queste cose, come altre, sono ben note a chi segue questo sito e altri spazi simili. Non ci si sente dunque in colpa per aver dedicato un certo spazio alla questione dell'elezione al primo turno con il 40% dei voti, cosa che - tra l'altro - potrebbe aumentare i simboli o comunque non farli diminuire: un alto numero di liste civiche, paraciviche o personali potrebbe servire a tentare di raggiungere la soglia del 40% (in fondo non c'è la clausola di sterilizzazione per le liste che non partecipano al riparto dei seggi), anche se magari i seggi toccherebbero solo alle liste maggiori. Una scelta simile certamente non sarebbe di poco conto e dovrebbe essere il più possibile condivisa (e in modo palese, non come questa volta), oltre che frutto di discussioni approfondite. Restano però valide, per i comuni "inferiori", le considerazioni fatte in chiusura da Pirovano, che ci si sente di sottoscrivere: "sono tanti i motivi per cui bisogna ancora crederci, avere la voglia di fare l'amministratore in un piccolo Comune e fare il sindaco. La prima cosa, che abbiamo ancora da imparare dai nostri amministratori locali, è l'amore e il rispetto per la propria gente. Meno gioco politico, più fatti, più dialogo, più condivisione, per guardare quali sono veramente i problemi della nostra gente e perdere meno tempo, perché da casa certi spettacoli vi assicuro che anche dai sindaci non sono ben visti. Questo perché noi in Comune - dico noi per deformazione professionale - abbiamo poco tempo per litigare perché abbiamo tanti problemi da risolvere, fin quando non sarà il Parlamento e il Governo a risolverli per noi".

lunedì 1 novembre 2021

Le norme su simboli, liste, firme e quorum all'esame del Parlamento

Passato circa un mese dal voto del 3-4 ottobre (e a due settimane dai ballottaggi), è tempo di parlare di nuovo di norme elettorali. Non si pensi, però, a discussioni sul sistema elettorale in senso stretto, che pure servirebbero (anche pensando alla prossima applicazione del taglio dei parlamentari). In questo periodo, infatti, le Camere sono chiamate innanzitutto a lavorare su norme relative alle elezioni che non riguardano la trasformazione dei voti in seggi, ma non sono meno importanti; anzi, per chi aderisce alla cerchia dei #drogatidielezioni - sottoinsieme dell'eletta schiera dei #drogatidipolitica - si tratta di regole fondamentali, anche solo per gli effetti che potrebbero avere sul funzionamento dei prossimi turni di voto.
Il Senato ora si occupa dell'iter preparatorio alle elezioni politiche, con la previsione di un procedimento ad hoc per impugnare davanti al giudice amministrativo le decisioni in materia di simboli e candidature (possibilità finora non regolata e di fatto sempre negata). Palazzo Madama ha invece già approvato un testo per abbassare stabilmente il quorum delle elezioni comunali con una sola lista e, soprattutto, per introdurre l'obbligo di presentare le liste raccogliendo le firme anche nei comuni "sotto i mille": ora toccherà alla Camera esprimersi su disposizioni solo in apparenza minori, ma molto rilevanti per chi vive o si candida in quei comuni, nonché per chi studia quelle elezioni. Questo sito si è già occupato più volte di entrambi i temi; ora è bene fare il punto, anche offrendo il punto di vista di alcuni parlamentari coinvolti nelle discussioni e interpellati proprio per questo scritto.

Perché cambiare l'iter preparatorio alle elezioni politiche  

Conviene partire dall'ultimo tema venuto all'attenzione del Parlamento e che, in fondo, lo riguarda direttamente, essendo legato al procedimento preparatorio alle elezioni politiche. La questione nasce dalla sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale, che rigettò varie questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal tribunale di Roma in un processo avviato da un ricorso di Riccardo Magi e di +Europa - sulle disposizioni in materia di raccolta firme a sostegno delle liste da presentare alle elezioni politiche e di esenzione dalla stessa. 
Quando qui si è analizzata la sentenza, si è ritenuto importante che la Corte avesse creduto di potersi esprimere sulle questioni di legittimità, giudicandole rilevanti (anche se poi le ha respinte). Per Palazzo della Consulta il tribunale civile aveva giurisdizione sulla materia, soprattutto perché i comizi elettorali non erano stati convocati: in momenti lontani dalle elezioni c'erano le condizioni e il tempo per accertare se il diritto di elettorato passivo risultasse leso da alcune norme dettate per il procedimento elettorale (ciò, di fatto, ha aperto la via della sindacabilità davanti alla Corte di ogni norma elettorale politica, anche non relativa al diritto di voto com'era stato nelle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017). La Corte costituzionale, però, aveva ammesso le questioni anche perché mancava - e ancora manca - un'effettiva tutela davanti a un giudice per chi si ritenesse leso da atti preparatori alle elezioni politiche relativi all'ammissione di simboli, liste e candidature. Per anni, in base al testo di alcune disposizioni costituzionali e di legge, si è assistito a un "conflitto negativo di giurisdizione" (in pratica: un gioco a scaricabarile) tra i giudici, da un lato, e le Giunte elettorali delle Camere, dall'altro: i giudici - quelli civili, ma anche buona parte di quelli amministrativi - ritenevano di non poter decidere i ricorsi contro le "bocciature" di contrassegni, liste e candidature, credendo che dovesse occuparsene il Parlamento (anche per salvaguardare la sua indipendenza); gli organi parlamentari, invece, negli ultimi trent'anni hanno escluso che toccasse a loro farlo, perché le lamentele arrivavano da soggetti che non avevano partecipato alle elezioni e non c'erano legami con la valutazione dei titoli dei membri del Parlamento.
In passato (l'ultima volta nel 2009) la Corte costituzionale aveva sostenuto che non ci fosse un vuoto di tutela, almeno "sulla carta" (la Cassazione aveva stabilito che quelle vicende non fossero materia dei giudici e il fatto che le Camere la pensassero diversamente era un problema da non risolvere dichiarando incostituzionali alcune norme), ma aveva ricordato che il Governo era stato delegato (dalla legge n. 69/2009) a introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sugli atti del procedimento preparatorio alle elezioni politiche, per uniformare quell'iter a quello delle altre elezioni (comunali, regionali e - dal 2012 - anche europee). Si è già ricordato però che la delega sul punto non è stata esercitata (sul tema si tornerà più in là) e nessun intervento normativo successivo si è occupato del tema: visto che questioni relative all'ammissione o alla bocciatura delle candidature (e, a monte, dei simboli con cui dovrebbero distinguersi) riguardano un diritto fondamentale e inviolabile, tutelato da norme costituzionali, per la Corte un giudice era ed è necessario. Ferma restando la giurisdizione "naturale" del giudice civile in materia di diritti, per la Corte era ed è assolutamente necessario prevedere "un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva", anche davanti al giudice amministrativo ove il legislatore - cioè il Parlamento - ritenga che questo sia opportuno.
Sulla base della sentenza della Corte costituzionale, il 19 aprile il senatore Dario Parrini (Pd), presidente della I Commissione (Affari costituzionali) di Palazzo Madama, ha chiesto alla presidente del Senato di assegnare alla sua commissione l'esame della decisione della Corte: il regolamento del Senato prevede l'assegnazione d'ufficio solo in caso di sentenza che ha dichiarato illegittime una o più norme), ma per Parrini la materia era comunque rilevante e la decisione conteneva un monito inequivocabile, quindi era bene discuterne. L'affare in effetti è stato assegnato: il 28 aprile Parrini ha proposto in commissione un ciclo di audizioni di persone esperte, svoltosi tra maggio e giugno, suggerendo dopo l'approfondimento di arrivare a passi concreti, "sul presupposto che un intervento del legislatore non sia rinviabile e che il vuoto di tutela rilevato dalla Corte costituzionale vada colmato prima delle prossime elezioni politiche" (così si legge nel resoconto della seduta dell'8 giugno).
"Sulla base della sentenza della Corte, che segnalava questo problema rimasto aperto, il presidente Parrini ha costituito un gruppo di lavoro ristretto in seno alla commissione, con un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare rappresentato in commissione: lì si è scelto di predisporre un unico disegno di legge, sottoscritto appunto dai membri del gruppo di lavoro, anche perché se le forze politiche avessero presentato più testi, poi da congiungere e magari fondere, avrebbe fatto perdere tempo". A parlare qui è Luigi Augussori, senatore della Lega, componente della commissione e del gruppo di lavoro. Il frutto di quell'opera comune è stato appunto il disegno di legge n. 2390, presentato il 17 settembre e decisamente pluripartisan: se la prima firma è quella di Parrini, alla sua seguono quelle di Gianclaudio Bressa (Pd ma iscritto al gruppo Per le Autonomie), di Maria Laura Mantovani (M5S), del citato Augussori (Lega), Valeria Valente (Pd), Nazario Pagano (Forza Italia), Lucio Malan (all'inizio dei lavori del comitato aderiva a Forza Italia, a luglio è passato a Fratelli d'Italia), Loredana De Petris (Liberi e Uguali - Sinistra italiana) e Leonardo Grimani (Italia viva). 
Nel gruppo di lavoro c'erano idee diverse o gradi di consapevolezza diversi sul tema? "La necessità di dare una risposta legislativamente virtuosa al monito della Corte Costituzionale mi è parsa ben presente a tutti da subito, a dire il vero" spiega Parrini, che - come si è detto - ha spinto perché l'affare fosse assegnato alla commissione. "Evidentemente in questi casi è inevitabile che vi sia un ruolo trainante del presidente di commissione, ma in nessuno dei componenti ho percepito disattenzione alla questione o sottovalutazione di essa". Si tratta, in effetti, di una buona notizia, soprattutto per chi studia da anni queste questioni: ci si augura che questo sia il presupposto perché una lacuna normativa (e una carenza di tutela per chi intende candidarsi) sia finalmente colmata, peraltro in modo ragionevole.

Un discorso ripreso oltre dieci anni dopo

Esaurite le premesse, è venuto il momento di capire cosa propone quel disegno di legge, già esaminato dalla commissione Affari costituzionali e - dopo alcune modifiche - pronto per essere discusso dall'aula di Palazzo Madama. Il testo di fatto ha assunto come base gli articoli in tema di giudizio sugli "atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti" della bozza di codice del processo amministrativo licenziata l'11 febbraio 2010 da una commissione speciale del Consiglio di Stato (presieduta dall'allora presidente del Consiglio di Stato, Paolo Salvatore, e coordinata da Pasquale De Lise, all'epoca presidente aggiunto del Consiglio di Stato, in seguito presidente): il testo era stato predisposto su incarico del Governo, delegato dal Parlamento a emanare un decreto legislativo per il riassetto del processo amministrativo (e, in quella sede, si collocava la ricordata delega sul contenzioso pre-elettorale politico). Quelle disposizioni (artt. 143-146) prevedevano, in breve, la possibilità di ricorrere al Tar del Lazio contro l'esclusione di un contrassegno, di una lista o di una candidatura alle elezioni politiche entro 48 ore dalla pubblicazione degli atti impugnati; il ricorso sarebbe stato discusso molto in fretta - entro un giorno dal deposito per i contrassegni, entro due giorni per le candidature - e deciso con sentenza semplificata lo stesso giorno dell'udienza; si poteva poi ricorrere entro due giorni al Consiglio di Stato, con udienza da tenersi il giorno dopo il deposito e con sentenza semplificata da emettere nello stesso giorno.
A dispetto della previsione nella bozza originaria, quelle disposizioni non entrarono nel testo sottoposto dal Governo alle commissioni parlamentari competenti, né nel codice del processo amministrativo. L'esecutivo non volle inserire quegli articoli nel testo, non esercitando la delega sul contenzioso pre-elettorale politico: nella relazione si scrisse che "[i] tempi serrati di tale fase preparatoria - insuperabili per il vincolo posto dall’art. 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche nei 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere [...] - hanno sconsigliato il Governo dall’intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione ipotizzata dalla commissione redigente". La relazione al disegno di legge ora in esame cita quella spiegazione (e ammette che il mancato esercizio della delega "ha determinato il permanere di una situazione asimmetrica e del rilevato vuoto di tutela"), ma forse le ragioni non erano state solo tecniche. Nel Comitato per la legislazione (chiamato a dare un parere sul codice), Anna Maria Bernini (Pdl) disse che "ragioni di discrezionalità politica [avevano] indotto il Governo a non intervenire", dunque a non esercitare la delega sul contenzioso elettorale. Nel cercare di intuire queste ragioni di "discrezionalità politica", si nota che tra la fine dei lavori della "commissione De Lise" (8 febbraio 2010) e la deliberazione dello schema di decreto da parte del Governo (il 16 aprile 2010) si era consumata la vicenda della lista del Pdl esclusa dalle elezioni regionali in Lazio, perché presentata in ritardo. Il Tar Lazio e il Consiglio di Stato avevano confermato la bocciatura in quei giorni (il 16 e il 20 marzo): ciò contribuì a determinare la scelta di non affidare ai giudici amministrativi il contenzioso pre-elettorale politico? 
"Sicuramente all'epoca ci furono anche valutazioni politiche sull'opportunità di affidare al giudice amministrativo il potere di decidere su una materia così delicata come le elezioni di Camera e Senato - riflette ora il senatore Parrini -. Non si capisce però come mai, proprio per quelle competizioni elettorali che sono più diretta manifestazione della sovranità popolare, si sia preferito evitare di introdurre una tutela giurisdizionale di qualunque forma, in palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che prevede il diritto di tutti di agire in giudizio. Tra l'altro, all'epoca, la Corte si era già espressa, con la sentenza n. 259 del 2009, attendendosi che il vuoto di tutela venisse colmato dall'esercizio della delega sul codice del processo amministrativo. Ciò che invece non fu fatto, nonostante, peraltro, non vi fossero elezioni politiche in vista. Di fronte al secondo e più pressante invito rivolto dalla Consulta al Parlamento pochi mesi fa, non non si poteva rimanere inerti. Peraltro, l'accentramento in capo al giudice amministrativo di questi ricorsi ha portato ormai a una giurisprudenza consolidata che sembra allontanare molti dei timori, compresi quelli sui tempi, visto che nella pratica sono rispettati. Infine una notazione: nella vicenda del 2010 che ha evocato, che cosa si sarebbe detto se non ci fosse stato alcun giudice cui rivolgersi [per le elezioni regionali, ndb]? Non sarebbe stato infinitamente più grave?"

Ricorsi ai giudici amministrativi, grazie a pochi giorni in più

Chiunque legga può rispondere come crede a questa domanda formulata da Parrini, come a quella prima offerta da chi scrive. Nel frattempo, si può notare che, rispetto al testo elaborato nel 2010, le modifiche non sono moltissime (anche se alcune si notano) e gli interventi riguardano soprattutto i tempi del procedimento elettorale preparatorio, leggermente allungati per consentire a chi si ritiene leso di rivolgersi ai giudici amministrativi senza ridurre ancora di più tempi già stringatissimi. "Rispetto al testo del 2010 - chiarisce il senatore - ci sono state innovazioni redazionali, prevedendo un unico articolo per i due gradi di giudizio invece che due, e sui tempi: in quella sede erano previsti termini più brevi per i ricorsi sui contrassegni, che invece abbiamo uniformato. È stato poi affrontato e risolto, tramite un serrato confronto con il ministero dell’interno, il problema della compatibilità dei nuovi ricorsi con i tempi serrati previsti per la circoscrizione Estero: ricordo che la legge prevede che il ministero dell’interno invii alle ambasciate e i consolati le liste e le schede, per la stampa, 26 giorni prima delle elezioni. È poi stata fatta un’opera di coordinamento, per uniformare i termini previsti dai vari ricorsi, e sono state apportate alcune innovazioni di ammodernamento, in particolare eliminando il riferimento allo strumento desueto del fax".
Per vedere le ricadute pratiche delle modifiche proposte, vanno ricordate le norme in vigore. Oggi i contrassegni per le elezioni politiche si presentano al Ministero dell'interno dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno che precede il voto; entro le ore 24 del 40° giorno il Viminale valuta se ammettere i simboli, invitare a sostituirli o ritenerli non in grado di consentire la presentazione di liste (per mancato deposito dei nomi dei delegati a presentare le liste, del programma, dello statuto o - al suo posto - della dichiarazione di trasparenza) o, ancora, se chiedere un'integrazione della dichiarazione di trasparenza; entro 48 ore dalla comunicazione della decisione del ministero è possibile presentare opposizione all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, che deciderà a sua volta entro 48 ore dalla ricezione (il che vuol dire, in base alla prassi corrente, che le decisioni arrivano entro il 36° giorno precedente l'apertura dei seggi). Le candidature, poi, devono essere depositate presso ogni Ufficio centrale circoscrizionale, tra le ore 8 del 35° giorno e le ore 20 del 34° giorno precedente il voto; entro il 33° giorno ogni ufficio elettorale decide se accettare, ricusare o correggere le candidature (ed entro il giorno dopo decide se ammettere eventuali integrazioni documentali), essendo prevista la possibilità di ricorrere contro gli atti di esclusione di liste o singole candidature entro 48 ore (dunque entro il 31-30° giorno prima delle elezioni) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che deve a sua volta decidere entro due giorni. Il quadro delle candidature, insomma, è definitivo allo scadere del 29°-28° giorno (a seconda che si voglia considerare o meno la mezza giornata in più concessa per valutare le eventuali integrazioni documentali in sede di candidature).
In base a quanto è previsto dal disegno di legge in discussione al Senato (guardando solo ai termini che interessano chi deve presentare candidature), il decreto di convocazione dei comizi elettorali dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (oggi non si deve superare il 45° giorno). I contrassegni elettorali dovrebbero essere depositati al Viminale tra le ore 8 del 49° giorno e le ore 16 del 47° giorno prima del voto (con un anticipo di cinque giorni rispetto a oggi); le candidature invece si presenterebbero tra il 40° e il 39° giorno prima del voto (conservando l'anticipo di cinque giorni; le nuove date valgono espressamente anche per il collegio della Valle d'Aosta), riducendo poi da 48 a 24 ore il tempo per presentare eventualmente ricorso all'Ufficio elettorale centrale nazionale. I nuovi termini consentirebbero - mantenendo ferma anche la possibilità di rivolgersi all'Ufficio centrale nazionale presso la Cassazione - di ricorrere al Tar del Lazio contro le decisioni in materia di contrassegni, liste, candidature e collegamenti, "inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità", entro due giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione (se prevista) degli atti da impugnare (nello stesso termine il ricorso dovrebbe essere notificato, personalmente o via Pec, al Ministero dell'interno, all'eventuale altro ufficio che ha emanato l'atto e agli eventuali controinteressati); entro due giorni si dovrebbe tenere l'udienza di discussione e nella stessa giornata dovrebbe essere pubblicata la sentenza in forma semplificata (la cui motivazione "può consistere anche in un ero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie"). Sarebbe ulteriormente prevista la possibilità di ricorrere entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tar Lazio al Consiglio di Stato, con una nuova udienza e relativa sentenza entro i due giorni successivi.
In concreto, posto che la decisione del Viminale sui simboli arriverebbero entro il 45° giorno prima del voto e le eventuali decisioni dei magistrati di Cassazione si avrebbero entro il 41° giorno, i ricorsi al Tar Lazio contro l'esclusione di un contrassegno dovrebbero essere presentati dalle persone interessate entro il 39° giorno e le decisioni arriverebbero entro il 37° giorno; si potrebbe eventualmente ricorrere al Consiglio di Stato entro il 35° giorno, avendo la sentenza entro il 33° giorno. Quanto alle candidature - posto che le decisioni degli uffici elettorali arriverebbero tra il 38° e il 37° giorno prima del voto e gli esiti degli eventuali ricorsi all'Ufficio elettorale centrale nazionale sarebbero noti tra il 35° e il 34° giorno antecedente le elezioni - i ricorsi al Tar Lazio su candidati e liste dovrebbero essere presentati al più tardi entro il 32° giorno, con emissione della sentenza entro il 30° giorno (mentre i ricorsi al Consiglio di Stato, presentati entro il 28° giorno, sarebbero comunque decisi entro il 26° giorno prima del voto). Rispetto al testo originario del disegno di legge pluripartisan, un procedimento speciale acceleratorio sarebbe previsto con riferimento al procedimento elettorale preparatorio riferito alla circoscrizione Estero: i tempi per impugnare gli atti davanti al Tar Lazio e al Consiglio di Stato (e per eseguire le notifiche) sarebbero dimezzati da 48 a 24 ore, stesso taglio applicato ai tempi per reagire, in precedenza, ai provvedimenti amministrativi in materia di contrassegni e candidature. In tutti questi passaggi, in ogni caso, sarebbe assicurata la pubblicità tanto dei ricorsi, quanto delle decisioni, come già si fa per i processi relativi agli atti preparatori delle elezioni comunali, regionali ed europee (anzi, il disegno di legge si propone di ridurre i tempi previsti per il processo amministrativo pre-elettorale relativo a queste consultazioni).     
Si tratta di soluzioni soddisfacenti o qualche problema rischia di rimanere aperto? "La soluzione è equilibrata - dichiara Dario Parrini - perché modella il nuovo ricorso su quelli già previsti per le altre elezioni e perciò in grado, di per sé, di colmare il vuoto di tutela senza creare ulteriori problemi. L'impostazione è stata quella di inserirsi nell'ordinamento riconoscendo il diritto a un giudice laddove non c'era, senza cedere alla tentazione di andare oltre quanto necessario o di introdurre asimmetrie. La stessa scelta della giurisdizione  amministrativa va letta in quest'ottica." "Credo che il testo licenziato dalla I Commissione risponda al compito che abbiamo scelto di autoassegnarci, proprio perché avevamo ben presente il problema - aggiunge Augussori -. Il testo elaborato da noi dà all'elettore più certezza di apprestarsi a votare su un quadro elettorale il più possibile corretto e completo; si tratta comunque di allungare il procedimento solo di cinque giorni, un tempo ridotto, a fronte dei vantaggi che porta. Il Parlamento ovviamente potrà intervenire sul testo, ma ci pare che il nostro sani il vulnus evidenziato, poi sarà l'applicazione pratica a dirci se i problemi in effetti si risolveranno oppure no." In effetti in passato il procedimento elettorale preparatorio durava ben di più: prima che, nel 1976, si arrivasse ai tempi oggi previsti, i contrassegni si depositavano presso il Viminale tra il 68° e il 62° giorno prima del voto, mentre le liste si presentavano tra il 55° e il 45° giorno prima del voto. 
Anche per questo, non sarebbe stato inutile prendersi almeno un paio di giorni in più, anticipando ulteriormente i soli tempi di deposito dei contrassegni. I motivi sono sostanzialmente due. Innanzitutto si avrebbe avuta la certezza di concludere il primo grado del processo amministrativo sui contrassegni entro il termine per depositare le candidature (e i relativi documenti necessari), mentre questo in base al testo in esame non accadrebbe (immaginando che gli opponenti/ricorrenti, l'Ufficio elettorale centrale nazionale e il Tar Lazio usassero tutto il tempo loro concesso rispettivamente per presentare le impugnazioni e per deciderle); la situazione sarebbe peggiore in caso di ricorso al Consiglio di Stato, che ove fosse accolto dovrebbe mettere chi avesse comunque raccolto le firme nei tempi stabiliti dalla legge nella condizione di veder accolte le proprie candidature con il contrassegno riammesso il 32° giorno, cioè una settimana dopo la scadenza dei termini per il deposito (se vigessero le norme previste dal disegno di legge in esame, gli interessati farebbero bene a presentare comunque, per precauzione, tutti i documenti richiesti per le candidature e a esperire tutti i ricorsi previsti contro i provvedimenti di ricusazione che si vedrebbero opporre, sperando di ottenere nel frattempo una sentenza favorevole del Tar Lazio o del Consiglio di Stato). Secondariamente, qualche giorno in più collocato tra la presentazione dei contrassegni e quella delle candidature potrebbe essere decisamente utile ai fini della raccolta delle firme: del resto, proprio la sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale aveva riconosciuto che i tempi per ottenere le sottoscrizioni erano molto stretti, dunque riconoscere qualche giorno in più per definire la prima fase sarebbe stato apprezzabile. Sarebbe utile che l'aula del Senato si confrontasse anche su questo, ovviamente quando la discussione del progetto di legge sarà calendarizzata. Ma il fatto stesso che finalmente si voglia attivare il canale di tutela giurisdizionale in materia di simboli e liste per le elezioni politiche - e i parlamentari abbiano scelto di fare seri sforzi per questo - rappresenta una novità da apprezzare in pieno.

Firme "sotto i mille" e quorum facilitato con una sola lista

Il 26 maggio scorso, invece, proprio l'assemblea di Palazzo Madama aveva già approvato un testo del disegno di legge in materia di elezioni comunali, relativo agli enti più piccoli. Questo disegno di legge - di cui ci si è già occupati - è intervenuto sul quorum di validità delle elezioni comunali ove sia stata presentata una sola lista (richiedendo che l'affluenza sia almeno pari al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non tenendo conto - solo ai fini di quel computo - "degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato") e ha previsto la reintroduzione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle liste anche nei comuni fino a mille abitanti (eliminata nel 1993): in particolare, se il disegno di legge completasse il suo percorso, servirebbero tra 15 e 30 firme nei comuni con popolazione "legale" tra 751 e 1000 abitanti, tra 10 e 20 firme nei comuni che hanno tra 501 e 750 abitanti, mentre ne basterebbero 5 (fino a un massimo di 10) nei comuni fino a 500 abitanti.
La prima innovazione era già stata introdotta una tantum per le elezioni amministrative del 2021 in sede di conversione del decreto di rinvio di quello stesso voto: ciò è stato possibile grazie a due diversi emendamenti, formulati in aula dalla Commissione Affari costituzionali, a partire da due proposte della Lega Nord a prima firma del senatore Luigi Augussori (firma seguita da quella di Roberto Calderoli e di altre tre persone elette). Proprio Augussori aveva presentato già nel 2019 un disegno di legge - alla base del testo approvato a maggio - che si era proposto di affrontare il problema, limitandosi in quella sede a non conteggiare ai fini del quorum i non votanti iscritti all'Aire.
"Mi sento di dire che abbassare e ricalcolare il quorum è stato utile - ci spiega Augussori - visto che al turno elettorale appena celebrato ho contato 62 comuni che, senza la norma che abbiamo introdotto nel convertire il decreto 'rinvia elezioni', sarebbero andati incontro al commissariamento, essendosi presentata una lista sola e essendosi registrata un'affluenza sotto il 50%. Naturalmente il dato va preso con cautela: senza il quorum ribassato probabilmente ci sarebbe stato un appello al voto più vigoroso, così come non escludo che in qualcuno di quei comuni ci si sarebbe organizzati diversamente, magari con la presentazione di una seconda lista; l'effetto, in ogni caso, mi pare positivo." 
Quella adottata era l'unica soluzione possibile, per evitare il commissariamento dei piccoli comuni? "Io in effetti nel mio disegno di legge avevo solo previsto, per calcolare l'affluenza ai fini della validità dell'elezione, di scomputare le persone iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e non votanti dal numero degli aventi diritto: occorre tenere presente che in alcuni comuni gli iscritti Aire sono talmente numerosi da rendere inutile qualunque abbassamento ragionevole del quorum, pensi che in alcune località gli iscritti Aire arrivano al 70% del corpo elettorale... In un secondo momento, in ogni caso, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha chiesto espressamente anche di abbassare il quorum: in effetti, con il trend delle affluenze sempre in calo, questo è parso come un intervento ragionevole. Questa prima applicazione è stata giustificata sulla base dell'emergenza Covid-19, immaginando che questa situazione avrebbe portato più persone a non votare: non so però dire se la pandemia abbia avuto davvero effetti tangibili sull'affluenza ai seggi, senza contare che quest'anno e nel 2020 nel turno ordinario si è votato anche il lunedì."
Dopo l'applicazione una tantum per quest'anno, la norma potrebbe stabilizzarsi se il disegno di legge approvato a fine maggio a Palazzo Madama completasse il suo percorso parlamentare. Quel testo, tuttavia, è molto importante anche perché reintroduce la necessità di raccogliere le firme nei comuni fino a mille abitanti: quell'onere è stato tolto nel 1993 e, se questo ha sicuramente semplificato il rito elettorale per le poche persone del luogo interessate a partecipare all'amministrazione del comune, senza alcun dubbio ha consentito di candidarsi con enorme facilità anche a persone prive di ogni legame con il territorio, a volte semplicemente per cercare di far radicare un progetto politico esterno, altre volte per fini assai meno lodevoli. Tutti fenomeni che in questo sito sono stati puntualmente raccontati da Massimo Bosso nei suoi articoli dedicati ogni anno ai comuni "sotto i mille" dell'intera Italia e che sempre Bosso, insieme a chi scrive, ha illustrato in un viaggio lungo un quarto di secolo nei microcomuni del Piemonte, nel libro M'imbuco a Sambuco!
 "Ora l'iter del progetto di legge che abbiamo approvato a maggio - continua Augussori - è nelle mani del presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. Il giorno in cui si deciderà di mettere all'ordine del giorno la discussione di quel testo, si potrà capire se il 2021 è stato l'ultimo anno in cui le firme non erano necessarie". In effetti i lavori al Senato erano stati piuttosto rapidi, dando l'impressione che si volesse arrivare all'entrata in vigore delle norme già prima del voto di quest'autunno, ma così non è stato: è segno di qualche difficoltà o di disinteresse? "Probabilmente alla Commissione Affari costituzionali della Camera erano intasati di lavoro e capirei una situazione simile - continua il senatore leghista - ma mi sembrerebbe inopportuno 'arrivare lunghi' con i lavori parlamentari anche la prossima volta e mancare la scadenza del turno ordinario delle elezioni amministrative del 2022, visto che anche quest'anno episodi anomali si sono registrati."
La questione dei comuni "sotto i mille" sembra stare molto a cuore ad Augussori, in virtù tanto dei suoi interessi per la materia elettorale (ha partecipato, tra l'altro, a varie missioni di osservazione elettorale Osce), quanto della sua esperienza passata di consigliere comunale: non a caso, la presentazione del disegno di legge che chiedeva la reintroduzione delle firme - sia pure in misura diversa rispetto all'accordo poi trovato a Palazzo Madama - ha preceduto i casi incredibili del 2020 che hanno attirato l'attenzione di Striscia la notizia e di molte testate. "Personalmente - precisa - non ho mai avvertito che, anche in realtà comunali piccole, firmare per una o per l'altra lista per alcune persone potesse rappresentare un problema, anche se non escludo che in certe realtà questo possa accadere. In ogni caso, le soglie che abbiamo proposto sono davvero ridotte e non si va certo a ledere la segretezza del voto. Di certo il clamore sollevato dalle inchieste di Striscia la notizia ha aiutato a far conoscere situazioni di questo tipo, anche se a colpire è stata soprattutto la candidatura di appartenenti alle forze di polizia, legata alle previsioni sull'aspettativa retribuita concessa loro; il fatto che, ad esempio, la presentazione di liste senza firme potesse agevolare tanto chi intendeva candidarsi anche senza avere legami con il paese, quanto chi voleva mettere in piedi una seconda lista per evitare l'ostacolo del quorum era una finezza che non molti avevano colto. Una volta spiegata l'importanza del problema, la questione è stata compresa e per questo l'iter ha avuto successo, almeno in questa prima parte del lavoro". 
Su ciò che accade nei comuni più piccoli anche il senatore Dario Parrini - anch'egli da sempre attento ai temi elettorali, dopo la laurea in Scienze politiche a Firenze, e a quelli amministrativi, per la sua lunga esperienza di consigliere, assessore e sindaco a Vinci - ha le idee molto chiare: "I diritti politici, quale è quello di elettorato passivo, non possono essere utilizzati per scopi impropri come quello di fruire di congedi retribuiti, e neppure per conquistare il diritto di rappresentare l’opposizione in un comune senza aver alcun legame con il territorio e voti reali. Ne va della dignità della rappresentanza politica in quanto tale, a partire dal livello più vicino ai cittadini: del resto è lo stesso principio che ispira le iniziative assunte dalla nostra commissione in materia di indennità e responsabilità dei sindaci. Erano state proposte altre soluzioni, quale quella di vincolare la candidatura alla residenza o di uniformare le disposizioni sul congedo elettorale di militari e poliziotti a quelle vigenti per gli altri dipendenti pubblici; in entrambi i casi però la soluzione di un problema specifico avrebbe portato alla modifica di norme che comunque hanno una loro ratio e aperto inevitabilmente altri problemi. L’anomalia è invece quella per cui nei piccolissimi comuni non sia richiesto un numero di firme, ancorché quasi simbolico, per presentarsi alle elezioni: un granello di sabbia nell'ingranaggio necessario e sufficiente a prevenire gli abusi. Sull'abbassamento del quorum e sullo scomputo dei residenti all'estero per i comuni con una sola lista siamo invece già intervenuti, per le elezioni amministrative appena celebrate,  con un emendamento al decreto-legge n. 25/2021, che ha consentito a numerosi comuni di non essere commissariati e avere un sindaco eletto. Purtroppo si trattava di una norma derogatoria solo per queste elezioni: poiché il disegno di legge S. 1196 di cui parla, oltre alla norma sulle firme, contiene proprio quest'altra disposizione mettendola a regime, anche solo per questo sarebbe necessario che la Camera lo approvasse definitivamente prima delle prossime elezioni amministrative".
Se il percorso del disegno di legge di cui si parla si completasse, dunque, per i piccoli comuni si compirebbe una svolta: molte amministrazioni locali vivrebbero con maggiore serenità il momento elettorale, non dovendosi più preoccupare di temere troppo la scarsa affluenza (o magari di preparare una seconda lista in fretta e furia) e assistendo a una riduzione significativa delle presenze nelle competizioni elettorali di soggetti del tutto esterni al paese. Probabilmente - bisogna ammetterlo - il mondo delle elezioni "sotto i mille", nel normalizzarsi, finirebbe per perdere un po' di fascino e di mistero, senza offrire più fasci di episodi improbabili, che ogni anno qui si sono raccontati con dovizia di dettagli (anche se probabilmente non sparirebbero simboli dalla grafica - diciamo - opinabile). Vale però quello che ha ricordato prima il senatore Parrini: la rappresentanza merita di essere rispettata nella sua dignità e, per quanto la democrazia sia un gioco, questo va preso dannatamente sul serio.