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mercoledì 30 maggio 2018

No definitivo ai Fasci italiani del lavoro, a Sermide si deve rivotare

Alla fine la giustizia amministrativa ha deciso una volta per tutte: nel comune di Sermide e Felonica si deve rivotare, perché le elezioni del 2017 sono state viziate dall'indebita ammissione della lista Fasci italiani del lavoro, che ha partecipato alla consultazione e ha ottenuto una consigliera pur sfoggiando un simbolo che richiamava l'esperienza del partito fascista. 
A stabilirlo è una sentenza - pubblicata ieri - dalla terza sezione del Consiglio di Stato (precisamente la n. 3208/2018), con cui è stato respinto il ricorso della candidata sindaca e consigliera eletta Fiamma Negrini contro la sentenza n. 105/2018 del Tar Lombardia (sezione staccata di Brescia) con cui era stato accolto il ricorso di un gruppo di cittadini elettori che chiedevano la ripetizione delle elezioni. In quella decisione, peraltro, il giudice amministrativo di prime cure si era limitato a disporre la correzione del risultato elettorale (escludendo la lista dei Fasci italiani del lavoro e facendo sostituire la sua unica consigliera con il primo dei non eletti), ritenendo che i voti ottenuti da quella lista non fossero in quantità tale da alterare in modo decisivo il risultato del voto: per questo, i ricorrenti originali avevano chiesto di nuovo al Consiglio di Stato di annullare le elezioni del 2017.
La ricorrente, in particolare, negava che la lista si fosse mai proposta o avesse avuto come finalità "il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, la propaganda del razzismo, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza", così come il programma della lista stessa era riferito a questioni locali e di certo non legate a una "possibile ricostituzione del partito fascista". Per i giudici di Palazzo Spada, tuttavia, questo non ha rilievo, poiché la lista Fasci italiani del lavoro, "fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all'ideologia fascista" e "non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche" (citando le parole di vari precedenti, anche se non sempre del tutto a proposito).
Il problema, dunque, sarebbe stato creato dall'uso della parola "Fasci" e del "fascio repubblicano" (così era descritto anche nei documenti di presentazione della lista, con evidente riferimento alla Repubblica romana di Mazzini), nonché dal "richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto". Si tratterebbe, per il Consiglio di Stato, di "elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952".
La mancanza di riferimenti concreti ed espliciti a un programma e a un'azione fascista, per i magistrati, non ha rilievo perché "un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata [...], ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952". I riferimenti al miglioramento della vita della comunità locale non possono "certo oscurare, o far trascurare, la cornice ideologica entro il quale si iscrive, nel caso di specie, come si è detto, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale".
I giudici amministrativi di secondo grado, in compenso, hanno ritenuto che il Tar avesse sbagliato a limitarsi a correggere il risultato elettorale, mentre avrebbe dovuto annullare la consultazione. I 334 voti dei Fasci italiani del lavoro erano infatti "oltre il 10% dei voti validi espressi" e, in ogni caso, tra la lista vincitrice e la seconda più votata la differenza era di soli 286 voti: in questo senso, secondo i giudici di Palazzo Spada, "un effetto integralmente invalidante deve essere riconosciuto, in concreto, quando i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa [...] superino largamente questo scarto differenziale, come qui è avvenuto, così da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione" e il "largo" superamento va rapportato "al numero complessivo dei votanti [...] delle singole realtà elettorali, su base locale". La presenza di quella terza lista messa in dubbio, con i voti che effettivamente ha ottenuto, renderebbe dunque "impossibile determinare con attendibilità, in seguito ad una ipotetica eliminazione dei voti dati alla lista illegittimamente esclusa, a quali forze politiche essi sarebbero stati attribuiti dall'elettorato" (mentre ritenere, come ha fatto il Tar, che non per forza tutti gli elettori della lista da escludere avrebbero votato per la seconda lista più votata avrebbe "un effetto inammissibilmente sostitutivo della volontà popolare", non potendosi nemmeno escludere che effettivamente gran parte degli elettori dei Fasci avrebbero votato l'altra lista non vincitrice).

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Se il cittadino antifascista potrebbe ritenersi soddisfatto (è importante evitare anche solo il rischio che qualcosa di simile a ciò che è accaduto in Italia nella prima metà del '900), il giurista attento qualche perplessità tuttavia la mantiene ed è giusto che distingua con nettezza i piani della questione. L'antifascista non può che essere contento di sapere che alle elezioni democratiche non è consentito partecipare chi si ispira al "disciolto partito fascista", magari anche senza volerlo riorganizzare; non può però dimenticare che le disposizioni scritte non sono un'opinione e che la loro interpretazione (sempre necessaria) non può sganciarsi dal testo scritto.
Così, ripetendo in buona sostanza quanto già si era detto in occasione della sentenza di primo grado, bisogna ricordare che la XII disposizione finale della Costituzione - come del resto ho già avuto modo di ricordare parlando del partito Nsab, ripercorrendo nei dettagli la genesi di quel testo - è espressamente e tassativamente rivolta alla sola riorganizzazione del "disciolto partito fascista": proprio perché, come detto dai giudici amministrativi, la disposizione in questione è "tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche", non è corretto interpretare in modo estensivo la deroga alla libertà di associazione in partiti e alla loro eguale possibilità di concorrere alle elezioni, mentre non è proprio possibile applicare la norma a casi analoghi
La sentenza, sul punto, appare francamente sbrigativa, quasi apodittica: non c'è una sola parola, per esempio, sul fatto che nelle tre elezioni precedenti quel simbolo sia stato ammesso pacificamente. Il Tar aveva detto che questo non poteva essere "un vincolo per il collegio giudicante" (anche solo per il fatto che, non avendo mai la lista ottenuto consiglieri, nessuno aveva mai sentito bisogno di presentare ricorsi che, peraltro, non sarebbero stati accolti); quella circostanza, tuttavia, pur non costituendo un vincolo insuperabile, doveva almeno essere motivo di un serio aggravio di motivazione e non pare, in tutta onestà, che dal Consiglio di Stato (e, in realtà, nemmeno dal Tar) siano arrivate spiegazioni particolarmente convincenti sul cambio di punto di vista da avere sulla questione del fascio (che alle commissioni elettorali composte dalla Prefettura di Mantova era ben nota da oltre dieci anni). L'unica citazione del parere n. 173/94 del Consiglio di Stato sull'uso del fascio romano, tra l'altro, è stata fatta per negare la partecipazione elettorale a liste con contrassegni di stampo fascista, senza rendersi conto che qui si va a pescare anche il contenuto dello statuto, con un giudizio ideologico che sembra del tutto precluso in sede elettorale e anche di contenzioso relativo alle elezioni. 
Il simbolo sostitutivo
per le elezioni del 2017
Resta il fatto che ora la sentenza c'è, è definitiva e non riguarda solo il caso noto di Fascismo e libertà, ma anche questo diverso emblema. Avere deciso di ripetere le elezioni porterà il comune di Sermide e Felonica a votare - dopo un periodo di gestione commissariale - l'anno prossimo, all'interno del turno più nutrito di elezioni amministrative. Dovendosi votare di nuovo, potranno presentarsi le stesse liste che avevano concorso o, ovviamente, anche formazioni nuove. E, altrettanto ovviamente, potrà ripresentarsi anche Fiamma Negrini, così come il padre Claudio Negrini, già candidato sindaco dei Fasci italiani del lavoro nelle tre consultazioni precedenti di Sermide. Unico punto fermo: visto il contenuto della sentenza, criticabile da più punti di vista ma a questo punto ormai cristallizzato, una loro eventuale lista dovrà necessariamente evitare simboli di stampo fascista o autoritario. Ogni altro simbolo (purché non confondibile con gli altri) potrà andare bene, anche quello sostitutivo che i Fasci italiani del lavoro avevano preparato in vista delle amministrative del 2017 e che era rimasto inutilizzato, visto che nessuno aveva bocciato quello che, invece, per i giudici amministrativi non potrà più apparire sulle schede. 

giovedì 1 febbraio 2018

Fasci italiani del lavoro: illegittimi per il Tar, ma è bene rifletterci sopra

Le vicende simboliche nazionali e le questioni legate alle candidature politiche e regionali hanno tolto risalto alla sentenza del Tar della Lombardia (sezione di Brescia) con cui una settimana fa, il 25 gennaio, la lista dei Fasci italiani del lavoro è stata esclusa ex post dalle elezioni amministrative del comune di Sermide e Felonica, alle quali aveva conquistato una consigliera. Il problema, com'è noto, era dato dal simbolo usato, ritenuto contrario alla legge. La sentenza n. 105/2018 discende dal ricorso dei cittadini elettori Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini - assistiti da avvocati individuati dal deputato del MoVimento 5 Stelle Alberto Zolezzi, il primo a suggerire un'azione giudiziaria - seguito alle polemiche dovute, più che alla partecipazione alle elezioni di una lista che aveva il fascio romano in evidenza (era capitato varie volte in passato), all'elezione di una rappresentante in consiglio (fatto raro, ma non nuovo) e dal clamore seguito all'inchiesta della Repubblica relativo alla vicenda (l'attenzione dei media nazionali è la vera novità). 
Ai giudici si chiedeva di decidere se il nome e il contrassegno della lista - "Cerchio a sfondo bianco con all'interno ruota dentata di colore rame sovrapposta da un fascio repubblicano rosso, nella parte inferiore e centrale della circonferenza interna vi è posto il tricolore italiano e la scritta che va da sinistra a destra 'Fasci italiani del lavoro'" - avessero richiamato "espressamente i segni di riconoscimento del partito fascista"; i ricorrenti avevano aggiunto che lo statuto del partito prevedeva "continui richiami al fascismo, fino a ritenerlo l'unica soluzione politica allo scontro ed alla crisi 'delle due concezioni politico-economico-sociale marxista e liberalcapitalista'", rilevando continuità tra il partito fascista e i Fasci italiani del lavoro e stigmatizzando il fatto che il capolista Claudio Negrini, già candidato in passato con lo stesso simbolo, "non ha mai nascosto l’intento del partito dei Fasci Italiani del Lavoro di ricollegarsi al disciolto partito fascista". Si lamentava pure il mancato rispetto delle Istruzioni per la presentazione delle candidature compilate dal Ministero dell'interno, che vietavano "contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie".


La sentenza

Al di là dei profili processuali (il comune aveva lamentato la mancata notifica del ricorso alla Prefettura e alla commissione elettorale che aveva ammesso il contrassegno, ma per i giudici è ormai consolidato che l'atto debba essere notificato solo alle parti che subirebbero effetti dalla decisione e al Comune interessato), la sentenza ha innanzitutto richiamato la XII disposizione finale della Costituzione ("E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") e l'art. 1 della legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba") che individua la riorganizzazione del disciolto partito fascista "quando un’associazione, un movimento [...] persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".

mercoledì 17 gennaio 2018

Quell'aggiunta nelle Istruzioni sui simboli di stampo fascista

Un simbolo alternativo
di Fascismo e libertà
Tra i profili di sicuro interesse del procedimento elettorale preparatorio che inizierà venerdì con l'apertura del deposito dei contrassegni al Ministero dell'interno, uno riguarderà gli spazi concessi agli emblemi di liste e formazioni che si richiamano, in un modo o nell'altro, all'esperienza o alla simbologia fascista. Uno spazio che, in queste elezioni politiche, sembra essere ancora più ridotto rispetto al solito. 
A indicarlo sono soprattutto le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, messe a punto dalla Direzione centrale dei Servizi elettorali del Viminale e divulgate nei giorni scorsi. Quelle istruzioni, ovviamente, non hanno valore di legge, ma sono compilate tenendo conto sia delle fonti normative, sia dei casi che si sono presentati via via all'attenzione dello stesso ministero, degli uffici elettorali periferici e della magistratura: anche per questo, il contenuto del documento è in evoluzione tra un elezione e l'altra e ogni nuova edizione aggiornata comprende sempre nuovi aggiustamenti. 
Rispetto all'edizione del 2013, in particolare, spicca l'inserimento di un paragrafo intitolato Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista. Così si legge nella guida ministeriale:
Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. 
L'aggiunta, con tutta probabilità, è stata decisa dopo il clamore suscitato lo scorso anno dal caso del comune mantovano di Felonica e Sermide, in cui la lista Fasci italiani del lavoro (dopo essersi presentata dal 2002 sempre a Sermide con lo stesso simbolo senza avere eletti) nel 2017 è riuscita ad avere una propria rappresentante in consiglio comunale, attirando su di sé l'attenzione dei media e di alcune forze politiche. In realtà, anche se le guide ministeriali non ne parlavano, la Direzione centrale dei servizi elettorali si è dimostrata piuttosto severa in materia - e di fatto ha mostrato di non aver mai cambiato idea - fin dal 1992
In quell'anno, infatti, bocciò il simbolo del Movimento fascismo e libertà - fondato l'anno prima da Giorgio Pisanòpur in mancanza di norme espresse, ma rifacendosi proprio alla XII disposizione finale della Costituzione e alla "legge Scelba"; la bocciatura si sarebbe ripetuta tutte le altre volte in cui la formazione tentò di presentare il simbolo a livello nazionale, tranne che nel 2006, anno in cui fu accettato un emblema in cui erano coperti la parola fascismo e buona parte del disegno del fascio.
Quasi dall'inizio, però, si è verificata a livello locale una minore rigidità nella valutazione degli emblemi: il problema, in fondo, è stato creato sempre dalla parola "Fascismo", quasi mai ammessa, mentre è capitato in varie altre occasioni che contrassegni contenenti solo il fascio o con riferimenti testuali non direttamente riconducibili al fascismo fossero ammessi, se non altro perché - come detto dal Consiglio di Stato in un parere del 1994 - il fascio come simbolo non è univocamente legato al fascismo, ma esisteva ben prima. Nel tempo è capitato in vari comuni - di solito piuttosto piccoli, in cui magari non c'era bisogno di raccogliere le firme - che il fascio finisse sulla scheda, generalmente con protesta di alcuni elettori e interrogazioni rivolte ai ministri, ma senza che le conseguenze andassero oltre. A livello locale, dunque, gli emblemi con il fascio - purché non ci fosse la parola "fascismo" - hanno avuto un certo spazio, mentre a livello nazionale non ne hanno avuto quasi nessuno.

lunedì 7 gennaio 2013

Fascio sì, fascio no?


Quando è stato depositato per la prima volta alle elezioni politiche, nel 1992, probabilmente i funzionari del Ministero dell’interno non avranno tradito nessuna emozione particolare, ma certamente deve aver fatto loro impressione vedere, per la prima volta nella storia repubblicana, un simbolo con un fascio in bella vista. Per giunta, con la parola «Fascismo» altrettanto evidente nell’emblema, scritta col normografo o qualcosa di simile. Si trattava del «Movimento fascismo e libertà», che Giorgio Pisanò aveva fondato a luglio dell’anno prima: nel preambolo dello statuto si legge che il soggetto politico «si rifà solo e semplicemente al fascismo, quel Fascismo che nacque come Terza Via fra socialismo e destra liberale, e che seppe conciliare, grazie alla genialità del Duce, una pluralità di uomini provenienti dalle esperienze politiche e sociali più disparate».
Lo stesso Viminale, in realtà, conosceva già il movimento di Pisanò, se non altro per le denunce che in poco tempo ha accumulato dopo la sua costituzione (e, almeno in un caso, anche prima), con l’accusa di aver ricostituito il “disciolto partito fascista” o di aver fatto apologia di fascismo. Tutti i giudici intervenuti fino ad allora, tuttavia (come pure quelli chiamati a giudicare in seguito) hanno sempre archiviato le accuse o assolto Pisanò e gli altri: per la legge Scelba (n. 645/1952, attuativa della XII disposizione finale della Costituzione) sono punibili l’esaltazione o l’uso della violenza, la soppressione delle libertà democratiche o la denigrazione della democrazia, se presenti nel programma del partito o nella condotta dei suoi aderenti. Così non è per Fascismo e libertà, che nello statuto esclude espressamente ogni tipo di violenza e inquadra le sue azioni in un contesto pienamente democratico.
Per il Ministero, tuttavia, questo non basta: il simbolo, così com’è, non va per niente bene e deve cambiare. Pur di partecipare alle elezioni, Pisanò accetta di modificare l’emblema: dell’originale, però, resta ben poco. Via il fascio, via la parola «fascismo»: resta giusto la parola «libertà», scritta a mano e inserita in due circonferenze concentriche (una rossa e una verde). Il nome sulla bacheca è rimasto lo stesso, ma il marchio politico è del tutto irriconoscibile e non aiuta a raccogliere voti: alla Camera il partito prende lo 0,01%, al Senato poco di più. Pisanò, comunque, non si arrende e continua a partecipare ad altre elezioni, soprattutto a livello locale. O, per lo meno, ci prova. 
Già, perché quasi sempre le commissioni elettorali si mettono di traverso: non accade quasi mai che l'emblema sia accettato così com'è, qualche volta il contrassegno viene del tutto bocciato, più spesso se ne chiede solo la modifica. Alle elezioni comunali di Roma del 1993 (quelle da cui esce sindaco Francesco Rutelli), per dire, per la commissione il fascio può restare, ma la parola «fascismo» dev'essere sostituita e al suo posto c'è l'espressione «democrazia corporativa», che invece sembra non creare problemi. Altrove i tagli sono peggiori (riguardando sia il fascio, sia il riferimento al fascismo) e a volte il movimento non riesce nemmeno a presentare la propria lista. 
Alle elezioni politiche del 1994, per dire, Pisanò ci riprova, presentando una versione del contrassegno più curata graficamente. Il Viminale, tanto per cambiare, dà pollice verso, ma stavolta il Mfl si oppone: vuole usare il proprio simbolo integrale e si rivolge all'Ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione. I giudici riconoscono che l'emblema non viola nessuna delle regole tassative previste per i contrassegni, ma per loro «la denominazione "fascismo" e il simbolo del fascio littorio, ponendosi in contrasto con la disposizione finale XII della Costituzione, giustificano e rendono dovuta l’esclusione del contrassegno dalle competizioni elettorali». Esclusione definitiva e niente da fare; ad altre elezioni amministrative, in cui le commissioni bocciano anche versioni sprovviste della parola «fascismo», il simbolo "depurato" viene invece riammessso dal Tar.
A questo punto il Viminale, per sicurezza, chiede un parere sull'ammissibilità anche al Consiglio di Stato, che si esprime sulla questione il 23 febbraio 1994. Anche per i giudici di Palazzo Spada «non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione»; non è nemmeno accettabile, per questo, che nello stesso emblema siano contenuti contemporaneamente il fascio e la parola «fascismo». Se invece c'è solo il fascio, il discorso cambia. «Il fascio, usato nell’antica Roma come insegna dei magistrati elettivi dotati di potere di comando (imperium) - scrivono i giudici - ha assunto nel tempo il valore di simbolo della forma repubblicana dello Stato, e in particolare di una repubblica non oligarchica né aristocratica, ma retta dalla volontà popolare espressa mediante libere elezioni». Non a caso l'emblema (che pure in origine non è romano, come sostengono i magistrati, ma è etrusco) è stato adottato, tra l'altro, dalla Rivoluzione francese e dalla Repubblica romana: lo statuto del Mfl, del resto, parla di «fascio repubblicano di Mazzini»
Sanno bene, i giudici, che del fascio si è appropriato anche il Duce (come se il regime mussoliniano fosse davvero il continuatore della Roma repubblicana ed imperiale) e a chi vede il fascio viene in mente essenzialmente quel precedente, ma questo non basta a dare al segno un significato univoco. Morale, per i giudici del Consiglio di Stato, se il fascio romano è «disgiunto dalla parola "fascismo"», può stare su un contrassegno elettorale.
Da allora, in effetti, il Movimento fascismo e libertà riesce a partecipare più spesso alle elezioni, qualche volta addirittura col suo simbolo integrale, più spesso con la sua variante che agli elementi testuali sostituisce la sigla del partito (nera o a tinte tricolori) o quella del Partito socialista nazionale (altra parte della sigla), nei casi in cui persino la lettera "F" è considerata pari al termine "incriminato"; altre volte chi presenta gli emblemi copre con una "mascherina" grigia la parola «fascismo», magari scrivendo sopra «Censurato» in segno di protesta, oppure toglie ogni riferimento testuale, lasciando il solo fascio. Di solito, quei contrassegni vengono ammessi, per lo meno in seconda battuta, alle consultazioni locali.
Alle elezioni nazonali, invece, le cose continuano ad andare piuttosto male: il Viminale, infatti, continua a bocciare gli emblemi, sia pure presentati in modi e forme diverse, magari prive della parola «fascismo»: per loro, è lo stesso fascio ad essere impresentabile, nonostante il parere molto chiaro del Consiglio di Stato in senso opposto. L'unica volta in cui il deposito va a buon fine (e dopo la ricusazione del contrassegno con la sigla tricolore) è alle elezioni politiche del 2006, quando due mascherine grigie coprono non solo la parola già nota, ma anche buona parte del fascio, pur lasciando visibile (e riconoscibile) la lama dell'ascia. 
Da allora, tuttavia, Carlo Gariglio (segretario del movimento dal 2001) lamenta come in più casi le prefetture avrebbero ricevuto comunicazioni dal Ministero dell'interno, con allegato proprio il simbolo ammesso nel 2006, chiedendo che fosse utilizzato quello e non altri, magari col fascio in evidenza; dal Viminale, tuttavia, hanno sempre e prontamente smentito l'invio di qualunque comunicazione. Comunque siano andate le cose, sarebbe bene che chiunque, d'ora in poi, si uniformasse a quanto suggerito autorevolmente dal Consiglio di Stato: il fascio, se utilizzato da solo, non è illegittimo. Può non piacere e, in alcune persone, suscita sentimenti di disapprovazione comprensibili, ma non per questo si può ritenere scorretto ciò che, in base alle regole vigenti, non lo è. Se ne terrà conto, nei prossimi giorni?