Visualizzazione post con etichetta esenzioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta esenzioni. Mostra tutti i post

martedì 30 giugno 2026

Sottoscrivere digitalmente le candidature: altra occasione persa, per ora (e intanto si litiga ancora sull'esenzione dalla raccolta firme)

Il cuore di un sistema elettorale, com'è noto, è la formula di trasformazione dei voti in seggi ed è quasi sempre il punto principale del contendere quando si dibatte o ci si scontra con riferimento alle riforme elettorali. Oltre che sul tipo di sistema (maggioritario, proporzionale, misto...), ovviamente, ci si divide spesso su altre questioni per nulla trascurabili, dalla forma e grandezza dei collegi all'entità delle eventuali soglie (di sbarramento, di accesso al secondo turno, di scatto del premio), dalla possibilità di esprimere preferenze (e, magari, quante e in che modo) fino alle norme che regolano la distribuzione territoriale dei seggi ottenuti dalle varie forze politiche. Sempre più spesso, tuttavia, le discussioni, anche piuttosto accese, finiscono per riguardare lo strumento di accesso alla competizione elettorale previsto in Italia, vale a dire la raccolta delle firme: in questi giorni in cui la Camera - dopo l'esame in commissione Affari costituzionali - sta iniziando l'esame della riforma elettorale voluta dal centrodestra, è divampata la polemica tanto sulle forme in cui la sottoscrizione delle candidature deve (o non può) avvenire, quanto sulle ipotesi in cui una forza politica può considerarsi esonerata dalla raccolta stessa.
Non si tratta certo di un argomento nuovo per chi frequenta questo sito: ne abbiamo parlato con una certa consistenza tanto prima delle elezioni politiche del 2022 (per la norma ad hoc che aveva ampliato le esenzioni e per i dubbi sul fatto che Azione non potesse ritenersi esonerata dalla raccolta, ma soprattutto per il tentativo della lista Referendum e Democrazia di raccogliere le firme in forma digitale, molto coraggioso ma non accolto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale), quanto prima delle elezioni europee del 2024 (a causa della "norma strozzaesenzioni", aggiunta con un emendamento del centrodestra, riformulato e "mitigato" in corso d'opera, ma che ha pur sempre reso molto più complicata la "via europea all'esenzione", anche se l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo ha riletto la nuova norma in senso meno restrittivo). Diventa per lo meno opportuno tornare sull'argomento perché alcuni emendamenti al testo della riforma elettorale - il nuovo testo della proposta di legge Camera n. 2822, a prima firma del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, adottato come testo base - si occupano del tema e, tanto nelle modifiche non accolte (almeno per ora), quanto in quelle accolte (sempre per ora), meritano un'analisi più approfondita. 

La sottoscrizione in forma digitale: proposte sfidanti, risposte non convincenti

Lo spazio maggiore lo merita una proposta che finora non ha trovato accoglimento nel corso del passaggio in commissione Affari costituzionali della Camera, ma che a breve sarà riportata all'attenzione dell'assemblea di Montecitorio. Ci si riferisce al nuovo tentativo di prevedere la possibilità di sottoscrivere le candidature (delle liste da presentare nei collegi plurinominali) anche in forma digitale. Anche in questo caso non si tratta del primo tentativo di ottenere questo risultato: a dicembre del 2021 la commissione Bilancio della Camera aveva respinto - per parità tra voti favorevoli e contrari - un emendamento di Riccardo Magi, deputato di +Europa, e concepito da Mario Staderini, volto a prevedere proprio la raccolta firme in forma digitale, pensato per consentire anche per le candidature ciò che era stato già reso possibile per le richieste di referendum e per le proposte di legge d'iniziativa popolare (fattispecie per le quali ora è in funzione un'apposita piattaforma del Ministero della giustizia).
Tra le oltre 50 proposte emendative presentate da Magi - come unico o primo firmatario in quest'occasione ce ne sono varie relative (unicamente o anche) alla raccolta firme in forma digitale (una - la 1.133 - è stata presentata dai deputati della componente di Futuro nazionale, con Edoardo Ziello come primo firmatario). Tra le proposte, l'emendamento 1.111 sostanzialmente riproduce una proposta di legge presentata dallo stesso Magi in materia: si tratta di una regolazione piuttosto dettagliata e consistente, per cui si ritiene opportuno riportare il testo per intero. 
Al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell’interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l’indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.” ». 
Conseguentemente, dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: « Art. 5-bis. (Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali). – 1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall’articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l’elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'Interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.  
2. Ove l’attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l’obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all’autenticazione prevista dal comma 1 dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe. 
3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell’indicazione relativa all’attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. 
4. Il Ministero della Giustizia assicura l’operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.  
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall’articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».
Accantonati in un primo momento su indicazione dei relatori (perché caratterizzati "da un certo grado di complessità", richiedente "una valutazione che riguardi non soltanto il merito ma anche le difficoltà di natura tecnica"), il 24 giugno quegli emendamenti hanno ricevuto il parere contrario degli stessi relatori e del governo, con evidente insoddisfazione dei proponenti. Merita un'attenzione particolare il resoconto sommario del dibattito in commissione, per comprendere meglio le posizioni a confronto.  
Magi, in particolare, ha ricordato (col sostegno pure di Federico Fornaro, del Pd, che ha sottoscritto la proposta emendativa) come durante le audizioni di costituzionalisti e politologi sarebbe arrivata un'apertura generale verso la raccolta in forma digitale - come innovazione che avrebbe effetti positivi sulla trasparenza, legittimità e certezza delle procedure elettorali - ritenendo che la contrarietà del governo e della maggioranza si fondi su "valutazioni di ordine prettamente politico".
La prima valutazione contraria è stata espressa dalla ministra Maria Elisabetta Alberti, che in seguito è tornata sull'argomento con i giornalisti. A suo dire il governo non sarebbe pregiudizialmente contrario all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, ma ha ritenuto che la proposta di Magi - pur dettagliata ed esaustiva - avrebbe incrementato "il rischio di abusi e rappresenterebbe un vulnus alle garanzie di correttezza del procedimento elettorale". La ministra ha poi citato la sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali le norme che, negando l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale ai procedimenti elettorali, non prevedevano che potesse sottoscrivere digitalmente una candidatura a una persona affetta da grave impedimento fisico o nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare; il successivo "decreto elezioni 2025" ha di fatto esteso l'efficacia della pronuncia (relativa alle elezioni regionali) a tutti i tipi di elezioni. Secondo Alberti, tuttavia, quella sentenza, nel ribadire come lo scopo della raccolta delle firme sia "evitare il rischio di una eccessiva 'dispersione di voti', dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una 'seria consistenza' e un 'minimo di consenso'", avrebbe richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni". Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, la ministra avrebbe sostenuto che per la stessa Corte un "eventuale generalizzato superamento" della non applicabilità del codice dell'amministrazione digitale alle elezioni richiederebbe "che il legislatore bilanci le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole. Quindi la Corte ha invitato alla cautela".
Un'opinione simile è venuta da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia: a suo dire, raccogliere le firme "con modalità digitali potrebbe compromettere la tutela della democraticità della competizione elettorale, anche alla luce delle recenti evoluzioni della società nel mondo informatico e dei social network, che consentono potenzialmente a chiunque di poter raccogliere, in poco tempo e con relativa facilità, un numero consistente di adesioni intorno alle iniziative di più vario genere". La posizione di Donzelli, specie il riferimento agli influencer e ai loro effetti, ha indotto a replicare Magi (per il quale la firma in formato digitale sarebbe andata incontro alle esigenze "dei cittadini con difficoltà di movimento, quali i cittadini con disabilità e i cittadini che vivono in aree interne del Paese", più che a quella dei partiti; non è mancato il rilievo secondo cui, pur essendo possibile la firma digitale - anche nella forma più semplice attraverso lo Spid, "sistema elaborato e altamente procedimentalizzato, e il semplice like sui un post pubblicato sui social network" - alcune richieste referendarie presentate non hanno raggiunto la quota di sottoscrizioni richiesta dalla Costituzione e, in ogni caso, non si è verificato "il tanto paventato afflusso di referendum"), Fornaro (che ritenga bastino "requisiti più stringenti per la sottoscrizione digitale, per esempio con riguardo alla tempistica della presentazione delle liste" per "evitare indebite intromissioni, tra l'altro, da parte degli influencer"), Filiberto Zaratti (Avs, convinto che, al di là di timori comprensibili sugli influencer, che vanno ben oltre le questioni legate alle procedure elettorali, "un sistema di sottoscrizione digitale [...] garantisc[a] la trasparenza del consenso del cittadino, a fronte dell'assetto attuale che lascia spazio ad anomalie ed abusi, alcuni dei quali penalmente rilevanti") e l'ex ministro dem Enzo Amendola (che, oltre a sottolineare la diffusione quotidiana dell'uso dello Spid nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha rilevato come l'influencer Rita De Crescenzo, "capace sì di condurre migliaia di persone sulle piste di Roccaraso, poco tempo dopo è intervenuta nella campagna elettorale per le elezioni regionali, schierandosi apertamente per un candidato che poi non è risultato eletto").
Sembra rilevante, per capire meglio la posizione della maggioranza, anche l'intervento - sull'emendamento Magi 1.112, meno dettagliato - del relatore Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia. Non sorprende chi scrive che il parlamentare di Fdi abbia "studiato con attenzione" le ipotesi alla base degli emendamenti, sostenendo di "comprendere le ragioni del proponente" (un apprezzamento per l'impegno di Magi è stato espresso, oltre che da Fornaro - attento osservatore delle procedure elettorali - "per la coerenza e per l'impegno costruttivo", avendo il collega "affrontato in modo puntuale e approfondito le questioni oggetto del provvedimento, a testimonianza di un lavoro sviluppato nel tempo", anche dal presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano): non sfugge il ruolo di responsabile del dipartimento elezioni che Rossi ha nel suo partito. Pur confermando la presenza, nelle proposte di Magi, di "alcuni elementi su cui è possibile manifestare favore, quali le finalità di semplificazione e di trasparenza" e nel riconoscere "l'efficacia di sistemi digitali [...] nell'assolvere a funzioni di certificazione", per Rossi sono prevalsi i motivi di contrarietà alla proposta: questi sembrano doversi individuare innanzitutto nelle "le peculiarità e [...] delicatezza del procedimento elettorale che, in quanto tale, ha regole ben diverse dall'ordinario procedimento amministrativo, soprattutto per quanto attiene alle certificazioni", peculiarità riscontrabili anche nel confronto con i procedimenti relativi ai referendum. Non può sfuggire a chi scrive il riferimento, inserito subito dopo l'evocazione dei profili "tali da giustificare il parere contrario", al primo atto a rilevanza pubblica del procedimento elettorale preparatorio, cioè "la peculiare fase della presentazione dei contrassegni, che giungono in gran numero e con le più disparate rappresentazioni grafiche, tanto che la stampa puntualmente vi dedica articoli di costume", momento che Rossi ben conosce (avendo egli depositato il contrassegno per Fdi nel 2022 e nel 2024): la questione non è stata esplicitata nel sommario, ma l'impressione è che si tema che proprio la possibilità di raccogliere digitalmente le firme permetta a molti dei simboli presentati al Viminale (inclusi quelli potenzialmente decettivi) di finire sulle schede, rendendole affollate come mai prima. 
A nulla, almeno in commissione, sono valse le posizioni di Amendola, altra persona esperta di presentazione di liste, per cui non si poteva negare "il carattere strettamente burocratico di alcuni sotto-procedimenti, tra cui la sottoscrizione delle liste", mentre era opportuno sottolineare i benefici del voto elettronico per il voto degli italiani all'estero ("con l'eliminazione dell'invio di schede cartacee è oggi meno espost[o] ad abusi e anomalie") e dello stesso Magi. Questi - oltre a ricordare come lo Spid sia un mezzo di vasto utilizzo nei rapporti con la Pubblica amministrazione e a segnalare la vetustà dei procedimenti attuali di sottoscrizione delle liste - ha segnalato che l'emendamento "maggiore" da lui presentato, oltre a permettere la sottoscrizione delle liste con documento informatico (in modo simile a quanto è avvenuto dall'inizio del 2022 con i referendum), prevederebbe l'implementazione della piattaforma del Ministero della giustizia attiva da circa due anni per la raccolta delle sottoscrizioni per i referendum e le proposte di legge d'iniziativa popolare ed è integrata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente: ciò, come segnalato da Magi, consente di verificare in modo automatico il "possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori, escludendo ad esempio i soggetti privi dei diritti politici", ma permette anche di indirizzare direttamente la sottoscrizione alla lista relativa ai comuni di effettiva residenza del firmatario (senza più la necessità di coinvolgere gli uffici dei rispettivi comuni di residenza). Pure Fornaro ha ricordato che i dubbi sulla sicurezza e sull'integrità dei procedimenti erano emersi anche al tempo dell'introduzione della sottoscrizione digitale dei referendum, ma erano stati superati "grazie a una precisa scelta di indirizzo politico" e altrettanto si sarebbe potuto fare nella nuova occasione, consentendo di impiegare "strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella gestione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione" ed evitando che "un approccio eccessivamente prudenziale" in materia elettorale sia incoerente "con il processo di progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici già in atto".
Nonostante questi argomenti, la commissione ha respinto tutti gli emendamenti a firma Magi in materia di sottoscrizione in forma digitale, incluso quello - più generico, che avrebbe consentito di acquisire le firme "con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale" - sottoscritto pure dai capigruppo in commissione di Pd (Simona Bonafè), Avs (Zaratti) e M5S (Alfonso Colucci), così come ha bocciato la proposta Ziello, che avrebbe permesso la firma "attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate" (col Ministero dell'interno che, entro 60 giorni dall'entrata in vitore della legge, avrebbe dovuto adottare un regolamento tecnico di attuazione).
Oggi nell'aula di Montecitorio sarebbe dovuta riprendere la discussione generale sulla riforma elettorale e Magi ha ripresentato e segnalato l'emendamento 1.111. È assai probabile (e - ci si permette di aggiungere - auspicabile), dunque, che la questione della sottoscrizione in forma digitale delle candidature nei prossimi giorni costituisca oggetto di confronto, insieme alle questioni che hanno avuto maggiore attenzione da parte dei media a partire dall'introduzione delle preferenze, profondamente voluta da Fratelli d'Italia e Noi moderati, apertamente avversata dalla Lega e non condivisa nemmeno da Forza Italia (che pure sarebbe disposta a valutare una soluzione intermedia, come il capolista bloccato previsto ai tempi del mai applicato Italicum e comunque sopravvissuto, in quella forma, allo scrutinio della Corte costituzionale operato con la sentenza n. 35/2017).
Chi scrive è esplicitamente favorevole alla possibilità di sottoscrivere anche digitalmente le candidature: questo non soltanto per un generico - e comunque dignitoso - intento di facilitare la partecipazione, tanto degli elettori anche in veste di sottoscrittori di liste quanto dei potenziali candidati. Occorre infatti prendere atto delle condizioni in cui si effettua la raccolta firme oggi, che sono quasi le stesse delle prime elezioni repubblicane (fatta eccezione per alcuni particolari, di certo rilevanti ma solo in parte). Bisogna preparare dei moduli (o avvalersi dei modelli predisposti dal Viminale) e lasciarli in comune perché chi intende sottoscrivere le liste possa farlo davanti a una persona abilitata all'autenticazione delle firme in base all'art. 12 della legge n. 53/1990; in alternativa si può allestire un banchetto in un luogo pubblico - rispettando le norme locali in materia - per sperare d'intercettare potenziali sottoscrittori, a patto che al tavolo ci sia un soggetto autenticatore che rimanga per tutto il tempo; si possono far firmare le liste anche "casa per casa", ma solo se l'autenticatore accompagna in ogni tappa del viaggio chi cerca le sottoscrizioni. Una volta riempiti, quei moduli servono per ottenere dagli uffici comunali i certificati d'iscrizione alle liste elettorali dei singoli sottoscrittori, che oggi possono essere chiesti e rilasciati in forma digitale. 
Altra novità rispetto ai primi anni della Repubblica è l'aumento rilevante del numero degli autenticatori, vale a dire dei soggetti incaricati di certificare che le firme sono state apposte in loro presenza dalle persone cui si riferiscono i documenti: nel 1948 erano titolati solo i notai o i cancellieri di pretura (con la previsione di un compenso); la legge n. 53/1990 ha ampliato di molto le figure cui ci si può rivolgere, prevedendo, oltre alle figure professionali (notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri), quelle politico-istituzionali (sindaci, assessori delegati, presidenti di circoscrizione) e istituzionali (segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci) e l'elenco è stato via via aggiornato (per esempio sostituendo i giudici conciliatori con i giudici di pace) e allargato, specie per quanto riguarda gli autenticatori politico-istituzionali. Sono stati aggiunti nel 1998 i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali senza necessità di delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i vicepresidenti dei consigli circocrizionali e i funzionari provinciali; nel 1999 i consiglieri comunali e provinciali che avessero comunicato la propria disponibilità; nel 2020 i parlamentari e gli avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità, nel 2021 tutti i consiglieri comunali, provinciali e metropolitani senza necessità di comunicazioni (mentre si è introdotto l'obbligo di pubblicazione degli elenchi provinciali degli avvocati disponibili).
A dispetto dell'aumento degli autenticatori, tuttora può accadere che nei centri medio-piccoli chi vuole raccogliere le firme non trovi persone disposte ad autenticarle (sarebbe difficile immaginare di costringere qualcuno a svolgere quel ruolo) e in qualche caso - soprattutto prima che il potere di autentica fosse esteso agli avvocati - la disponibilità degli autenticatori sul territorio è risultata legata a valutazioni politiche. Sono stati tutto meno che rari, poi, i casi in cui gli autenticatori hanno agito al di fuori del loro territorio di competenza (i consiglieri comunali e provinciali, ma anche i pubblici ufficiali) o senza aver comunicato o debitamente rinnovato la loro disponibilità, per cui le firme autenticate "senza titolo" non sono state utilizzabili. Non si possono non considerare, infine, i numerosi casi - documentati dalle cronache giudiziarie - di firme raccolte senza gli autenticatori presenti e con l'autenticazione apposta in seguito da autenticatori compiacenti (il che costituisce un reato di falso ideologico, emerso magari perché qualcuno non ha visto autenticatori al banchetto oppure perché - è capitato - l'autenticatore ha firmato e datato il foglio riempito nel corso di vari giorni e nel frattempo uno dei sottoscrittori è deceduto), di firme di elettori o persino di autenticatori falsificate oppure di sottoscrizioni vere "estorte" a chi - senz'altro con inaccortezza - ha firmato moduli che non aveva letto (magari credendo che fossero petizioni contro i parcheggi a pagamento o a favore della sicurezza sul territorio).
Sapendo tutto questo, riesce certamente difficile pensare che il sistema attuale offra maggiore sicurezza e garanzie di integrità del procedimento elettorale rispetto all'introduzione della sottoscrizione in forma digitale, che per sua natura non necessita di autenticazione. Quanto alla trasparenza, occorre anche segnalare che la firma digitale - che avvenga su un documento informatico predisposto dalle singole forze politiche oppure attraverso la piattaforma "ufficiale" - verrebbe apposta su un documento immodificabile, provvisto del simbolo della lista e di tutti i dati delle candidature: ciò garantirebbe all'elettore tanto la conoscibilità di tutti i candidati (per valutare l'opportunità di sostenerli), quanto la certezza di non vedere modificate le liste dopo la sottoscrizione (cosa che, purtroppo, non sempre è garantita con i metodi attuali di raccolta delle firme, essendo possibile scrivere i dati dei candidati a mano sui vari fogli e potendo anche succedere che chi sottoscrive lo faccia per conoscenza dei promotori, senza soffermarsi sulla composizione delle liste e senza notare se qualche nome è stato apposto successivamente o modificato). In più, l'uso della piattaforma collegata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente consentirebbe a chi sceglie di sottoscrivere la lista di firmare quella del suo collegio di residenza e non altre (o, nel caso di documento informatico predisposto dalle forze politiche con l'intero quadro delle candidature, di far ritenere valida la firma solo per quel collegio), evitando così di escludere in un secondo momento dal computo le firme di chi ha sottoscritto candidature senza titolo, risiedendo in un altro collegio.
Resta un'ultima riflessione da fare, a proposto della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale citata dalla ministra Alberti. A suo dire, lo si ripete, la sentenza avrebbe ricordato gli scopi della raccolta firme (garantire la consistenza e serietà delle candidature) e richiamato pure la necessità di "evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni", invitando il legislatore "alla cautela" nel superare l'attuale sistema "cartaceo", bilanciando "le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può in ipotesi comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole". Fermo restando il rispetto dovuto, ci si permette di dire che la sentenza - letta nel suo complesso - sembra dire tutt'altro. Appare ovvio e coerente che la Corte abbia ricostruito lo scopo alla base della previsione della sottoscrizione delle candidature (evitare il moltiplicarsi della candidature, magari con poca consistenza, e di conseguenza il disperdersi dei voti, ma anche gli aggravi per l'amministrazione pubblica), sottolineando peraltro che "l'utilizzo della firma digitale [...] non porta, di per sé, a contraddire l'esigenza di tutelare il principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità evitando "un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato". La stessa sentenza, in modo altrettanto condivisibile, ricorda che la "materia elettorale" è "per sua natura [...] caratterizzata da un alto tasso di politicità", per cui la Corte ha sempre riconsociuto al legislatore "una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza". 
(Solo) in questo senso, la sentenza dice che "i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6 CAD [per cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale "non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ... consultazioni elettorali, ndb] rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore [...] chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può [...] comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di 'liturgia repubblicana'". La Corte ha forse invitato il Parlamento alla cautela in materia di modernizzazione? Assolutamente no. Si è limitata a dichiarare una cosa ovvia, per chi studia il diritto costituzionale: in determinate materie "caratterizzate da un alto tasso di politicità", le scelte non solo spettano alle Camere, ma possono essere messe in discussione solo ove appaiano del tutto irragionevoli. La Corte forse non avrebbe potuto mettere direttamente in discussione l'inapplicabilità generale del codice dell'amministrazione digitale alla materia elettorale, ma ha ritenuto incostituzionale l'irragionevolezza di negare - attraverso detta inapplicabilità - a una persona vulnerabile la partecipazione a un processo politico e l'esercizio di un diritto. 
La scelta spetta dunque al legislatore, che inevitabilmente deciderà in base a valutazioni politiche (in senso più o meno nobile), dovendo solo evitare di compiere scelte completamente illogiche: certamente è importante che tenga conto dei moniti elevati dalla Corte costituzionale, ma non certo di quelli che questa non ha lanciato. Nel commentare la sentenza n. 3/2025 sull'Unità, il costituzionalista Andrea Pugiotto aveva scritto: "Tocca al legislatore generalizzarne l’uso [della firma digitale, ndb], mettendola al riparo da rischi e abusi potenziali. Sapendo però che la firma digitale è parte della soluzione del problema, non il problema da risolvere". Peraltro, che il "giudice delle leggi" non abbia "invitato alla cautela" sulla sottoscrizione digitale delle liste, come sostenuto dalla ministra Alberti, dovrebbe emergere dal fatto che, richiamato il bilanciamento tra modernizzazione e necessità di evitare rischi e partecipazioni poco consapevoli, proprio la Corte ha ritenuto "significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall’applicazione della tecnologia digitale [stiano] progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali". Tale riferimento, invece che scoraggiare l'uso della tecnologia nell'ambito delle procedure democratiche, avrebbe dovuto suonare come un incoraggiamento o, almeno, come un "via libera": sorprende, e almeno in parte scoraggia, rilevare che una giurista che ricopre la carica di ministro veda un limite e un avvertimento che non ci sono. Ciò concorre a spiegare perché Amendola abbia avanzato il sospetto che esistano "difficoltà tecniche in seno al Ministero dell'interno non rese note" e Magi abbia letto la contrarietà del governo come sintomo di dubbi sulla "sicurezza stessa dell'infrastruttura informatica della pubblica amministrazione italiana" e dei dati caricati dai cittadini stessi.
Il punto d'osservazione che inevitabilmente questo spazio web offre, peraltro, permette di cogliere un'altra questione. Se davvero il timore principale della maggioranza, intuibile dall'intervento del correlatore Angelo Rossi, è che molti dei simboli che finiscono nelle bacheche del Viminale - tutti, sia quelli con "le più disparate rappresentazioni grafiche" sia quelli con "acronimo di goccia tricolore" o altri emblemi che possono ricordare quelli dei partiti maggiori - possano arrivare anche sulle schede, dando corpo alle famose "schede lenzuolo", viene da pensare che tanto l'amministrazione quanto la maggioranza possano prendere in considerazione l'apertura alla firma digitale delle liste solo se abbinata a un considerevole aumento delle sottoscrizioni necessarie per presentare le liste, cosa di cui nessun emendamento si occupava. Lo stesso problema, del resto, era stato sollevato da più parti dopo l'introduzione della raccolta firme digitale per i referendum, per evitare sia di "intasare" la Corte costituzionale con i quesiti da valutare, sia di snaturare ulteriormente lo strumento referendario. Posto che all'allarme si potrebbe rispondere di nuovo con le parole di Pugiotto, per il quale semplicemente "una crescita esponenziale di liste elettorali, parcellizzando il consenso al momento del voto, ne allontanerebbe il successo" (non prima di aver mandato in estasi nemmeno troppo segreta i #drogatidipolitica per la valanga di simboli e candidature), la questione non è del tutto irragionevole (ma richiederebbe una riflessione congiunta anche sull'esonero dalla raccolta firme, di cui si dirà dopo). Certo, suona decisamente sgradevole l'idea di pensare a un innalzamento del numero di sottoscrizioni perché "così è troppo facile" (come se parlare in modo sprezzante di "facilità" per l'accesso a una competizione elettorale potesse essere qualcosa di giusto), ma è ragionevole domandarsi se il numero di sottoscrittori richiesto sarebbe ancora adeguato anche dopo l'introduzione delle firme digitali. I dubbi sul punto, del resto, sono pur sempre più fondati rispetto a quelli sulla consapevolezza di chi firmasse senza le forme di "liturgia repubblicana" dei banchetti: a chi dovesse sentire lesa la dignità del procedimento elettorale preparatorio nel rendersi conto che un elettore potrebbe sottoscrivere una lista mentre si trova a "riflettere" tra piastrelle, ceramiche e specchi (cioè, molto più prosaicamente, seduto sulla tazza del wc), verrebbe da chiedere quanto quella stessa dignità sia stata rispettata dai numerosi episodi di firme false o dai tentativi più disparati prima, talvolta persino ingegnosi, di evitare la raccolta firme a forze politiche di consistenza per lo meno dubbia (a dispetto della presenza parlamentare, frutto però di scissioni maturate in aula o a margine di essa e non del risultato elettorale). 

Esonero dalla raccolta firme, norme a regime e transitorie

Oltre alla questione legata alla sottoscrizione in forma digitale delle liste, in commissione Affari costituzionali della Camera si è affrontato anche il nodo perenne dell'esenzione dalla raccolta delle firme. Vale la pena di ricordare che, se l'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera prevede che in ogni collegio plurinominale ogni lista debba essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori residenti in un comune di quel territorio, il secondo comma di quell'articolo esenta da quell'onere (oltre che le formazioni politiche espressione di minoranze linguistiche che abbiano eletto almeno un parlamentare) le liste espressione di "partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi".
Il requisito del doppio gruppo parlamentare, introdotto alla fine del 2005 con il Porcellum e rimasto in seguito come unica ipotesi "a regime" di esonero, era ed è inevitabilmente piuttosto restrittivo, soprattutto in queste legislatura, perché richiede di avere raggiunto risultati tali da eleggere un numero di deputati e senatori sufficiente, in base ai rispettivi regolamenti parlamentari, per formare un gruppo, anche "in deroga", o almeno avvicinarsi a quel numero e potere contare su uno o più "prestiti" da forze politiche alleate (alla Camera il regolamento è stato adeguato al taglio dei parlamentari, ma la consistenza minima di gruppi e componenti è stata ridotta solo dalla prossima legislatura). Considerando che possono contare di un doppio gruppo fin dall'inizio della legislatura solo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, era inevitabile che altre forze politiche cercassero di rendere meno esclusivo il beneficio dell'esenzione. Tra gli emendamenti, dunque, non pochi proponevano ampliamenti dei soggetti beneficiari dell'esenzione e meritano di essere analizzati anche considerando la situazione dei proponenti. 
Vari emendamenti avevano la firma di Riccardo Magi, a nome di +Europa: servivano a esonerare dalla raccolta firme partiti o gruppi "che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni",  con un risultato - a seconda dei testi - di almeno 500mila, 600mila o 700mila voti (la lista Stati Uniti d'Europa ottenne 883914 voti alle europee del 2024, mentre +Europa ne ebbe 796057 alle politiche del 2022; la soglia minima di 500mila, combinata col mancato requisito di elezione di almeno un parlamentare con quel simbolo, avrebbe rimesso in corsa anche ItalExit e Pace Terra Dignità). C'erano poi le proposte di Azione, a prima firma di Matteo Richetti: una era volta a esigere un solo gruppo parlamentare e a eliminare il requisito per la sua esistenza dall'inizio della legislatura, risultando sufficiente la sua creazione in un momento successivo; un'altra si accontentava sempre di un solo gruppo ma chiedeva che questo fosse stato costituito "entro i sei mesi precedenti alla convocazione dei comizi"; una terza faceva scattare l'esonero in presenza di almeno un gruppo parlamentare costituito all'inizio della legislatura (il che avrebbe messo comunque in sicurezza Azione, dal momento che il gruppo esistente alla Camera - l'unico - è nato all'inizio della legislatura con la presenza anche di Italia viva, che poi ha formato un proprio gruppo autonomo a novembre del 2023). Aveva formulato proposte anche Luigi Marattin, a nome del Partito liberaldemocratico: i suoi emendamenti avrebbero esonerato i partiti "iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici" previsto dal decreto n. 149/2013, purché questi, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, fossero risultati "rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo" (condizione che ovviamente il Pld di Marattin integra, essendo formalmente l'evoluzione statutaria del partito Liberali democratici europei, già presente nel registro); sarebbero rimasti esclusi da questo beneficio i partiti iscritti al registro ma privi di qualunque rappresentanza parlamentare, anche ottenuta semplicemente con la dichiarazione di un parlamentare poco prima della fine, anche anticipata, della legislatura.
A onore del vero, occorre riconoscere che in due emendamenti presentati da Magi era stata coraggioramente e meritoriamente proposta anche l'abolizione del meccanismo dell'esenzione dalla raccolta firme, per cui tutti i partiti avrebbero dovuto procurarsi i sottoscrittori richiesti dalla legge: la proposta di mettere pari all'ingresso tutti i potenziali concorrenti faceva probabilmente il paio con la proposta della raccolta firme in forma digitale, per cui tutti avrebbero potuto farsi sostenere nel nuovo modo, senza esenzioni che avrebbero facilitato alcuni e non altri (senza contare gli effetti che le liste rimaste sotto la soglia di sbarramento provocano: ove si tratti di liste coalizzate, producono voti per le altre liste che hanno superato lo sbarramento stesso).
Sempre durante la seduta del 24 giugno della commissione Affari costituzionali, dopo l'accantonamento il co-relatore Angelo Rossi ha espresso parere favorevole a vari emendamenti in materia di esonero dalla sottoscrizione delle liste, purché fossero tutti riformulati sia prevedendo l'esenzione per i partiti "costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi" (l'ultima parte del testo vigente, infatti, non era stata cancellata o sostituita), sia aggiungendo una disposizione transitoria (del tutto assente tra quelle presentate), in base alla quale "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025". La combinazione delle due disposizioni all'esonero già previsto per Fdi, Lega, Fi, Noi moderati, Pd e M5S aggiungerebbe quello per le formazioni aventi un gruppo parlamentare continuativamente esistente dall'inizio della legislatura alla fine del 2025: il beneficio, dunque, si estenderebbe ad Azione ed Alleanza Verdi e Sinistra (costituiti in gruppo solo alla Camera) e a Italia viva (il cui gruppo esiste fin dall'inizio della legislatura in Senato ed è rimasto in vita anche dopo l'abbandono da parte dei senatori di Azione), oltre a confermarsi per Noi moderati (il gruppo alla Camera non era nato proprio subito, essendo sorto prima come componente). Niente da fare, invece, per i partiti titolari di una componente alla Camera (+Europa o Futuro nazionale - Free) o comunque rappresentati nelle aule ma privi di gruppo (come il Partito liberaldemocratico).
A prima lettura è difficile capire il senso dell'aggiunta della disposizione transitoria: le forze politiche citate sopra sono esattamente le stesse titolari di almeno un gruppo parlamentare sorto all'inizio della legislatura e non ci sono stati gruppi costituiti subito, ma scioltisi prima del 31 dicembre 2025 (in mancanza di quell'indicazione, quel gruppo avrebbe potuto esentare qualcuno). Si è parlato subito di "norma anti-Vannacci", perché anche nell'eventualità in cui Futuro nazionale riuscisse a raccogliere altri deputati sufficienti per arrivare a 20 persone per poter formare un gruppo, ciò avverrebbe dopo il 31 dicembre 2025 e quindi l'esenzione non varrebbe per Fn; in realtà, il partito guidato da Roberto Vannacci non potrebbe comunque accedere all'esenzione, perché mancherebbe il requisito della formazione del gruppo all'inizio della legislatura. Una ragione, tuttavia, si può rinvenire in un episodio della scorsa legislatura: poco prima dello scioglimento delle Camere, infatti, il gruppo di Liberi e Uguali cambiò nome in Liberi e Uguali - Articolo Uno - Sinistra italiana (grazie, con tutta probabilità, all'assenso di Federico Fornaro) e questo consentì ad Avs di correre senza bisogno di raccogliere le firme grazie all'emendamento Magi-Costa al "decreto elezioni 2022" (e altrettanto sarebbe accaduto a L'Italia c'è se avesse presentato le liste dopo l'inclusione del nome nei gruppi di Italia viva); è probabile che il centrodestra abbia voluto cautelarsi, evitando che qualche partito con due gruppi parlamentari scegliesse di modificare la denominazione nelle prossime settimane per consentire a qualche altra forza politica un lasciapassare.
In ogni caso, la riformulazione del governo non è affatto piaciuta alle forze di opposizione: Ziello (Fnv) ha parlato apertamente di "marchetta" a favore di una forza politica - Azione - "che ha sempre dimostrato di essere alternativa al centrodestra", a fronte di una strada sbarrata "a nuovi eventuali gruppi parlamentari che potrebbero costituirsi prossimamente, come quello di Futuro nazionale" (Richetti però ha bollato come "del tutto inappropriate" le parole di Ziello - incluse le allusioni relative a possibili accordi di Azione col centrodestra - ritenendo che "almeno quattro gruppi parlamentari, appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione" beneficino dell'emendamento riformulato dalla maggioranza - il quarto è quello di Noi moderati, in base a quanto si è detto - e notando che gli emendamenti di Azione erano la sostanziale riproposta dell'emendamento Magi-Costa citato prima). Magi ha sostenuto di "provare vergogna per il contenuto delle riformulazioni" e parlato ore rotundo di "alternativa schifosa" proposta dai relatori, fatta senza "rispetto della decenza e di un criterio di equità": ha segnalato, in particolare, la differenza di trattamento tra +Europa, che nel 2022 aveva sfiorato gli 800mila voti col 2,9% alla Camera, ma nei collegi uninominali aveva ottenuto solo due eletti (ed è riuscita a formare una componente grazie all'adesione di un terzo deputato) e Noi moderati, che alle ultime politiche - come cartello elettorale prese 254mila voti e lo 0,9%, ma grazie agli eletti nei collegi uninominali e all'approdo di altri deputati e senatori (anche da Fratelli d'Italia) è riuscita a formare il gruppo in entrambe le Camere, venendo dunque ammessa al beneficio e ha proposto di riformulare di nuovo il testo con "un criterio basato sui voti ottenuti dalle liste nelle precedenti elezioni in termini assoluti". Fornaro ha proposto - in considerazione del diverso funzionamento, rilevato pure da Magi delle leggi elettorali e dei regolamenti parlamentari nelle due Camere - di estendere l'esonero dalla raccolta firme anche ai partiti costituiti in componente al gruppo misto (magari fissando un numero minimo di voti da ottenere alle ultime elezioni politiche). 
Ha mostrato di non condividere le tesi di Magi e Fornaro Alessandro Colucci di Noi moderati (anch'egli correlatore), sottolineando che l'Ufficio di Presidenza della Camera avrebbe autorizzato della costituzione del gruppo "in deroga" alla Camera con un'interpretazione regolamentare rientrante "pienamente nell'ambito di discrezionalità dell'organo parlamentare competente a decidere su tali questioni" e che sembra inopportuno fondare valutazioni di disparità di trattamento su "dati elettorali risalenti a 4 anni fa, [...] lasso di tempo potenzialmente corrispondente a un'era geologica dal punto di vista politico". E se Zaratti (Avs) ha proposto di adottare per l'esonero dalla raccolta firme "un'interpretazione estensiva volta a permettere la più ampia partecipazione democratica delle forze politiche alle consultazioni elettorali" (oltre che introducendo le sottoscrizioni in formato digitale), il correlatore Rossi si è limitato a presentare una seconda riformulazione dell'emendamento "resasi necessaria alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici", che nella sostanza però non ha cambiato nulla ("Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025"). 
Solo Richetti, per Azione, ha accettato la riformulazione della sua proposta e il testo è stato approvato. Ogni altra proposta non è stata accolta: per il correlatore Rossi "si è cercato di individuare un punto di equilibrio il più possibile oggettivo tra le diverse soluzioni prospettate" e, se il riferimento alle componenti politiche del Gruppo misto o il minimo di 500mila voti alle ultime elezioni era interessante ma presentava "profili di variabilità e di differente stabilità applicativa" (il deputato di Fdi si è chiesto "chi sia titolato a decidere se 600 mila voti costituiscano o meno un dato oggettivo" oppure un favore a questa o a quella forza politica), prendere come parametro la costituzione di un gruppo parlamentare era stato "ritenuto maggiormente idoneo a garantire un criterio di oggettività e una maggiore certezza applicativa" (e non è mancata una risposta a chi aveva criticato i "prestiti" di parlamentari per la costituzione dei gruppi, ritenendo che siano "brutti" anche quando riguardano le componenti del gruppo misto, riferendosi probabilmente alla presenza di Luca Pastorino di èViva nell'articolazione di +Europa). Richetti, dal canto suo, ha spiegato di avere accolto la riformulazione del suo emendamento riconoscendo "l'esigenza di fissare comunque un termine alla norma transitoria" e rilevando "che sempre, quando si fissa un termine temporale, qualcuno ne beneficerà e qualcun altro no" (e così si fece anche nel 2022, quando Azione di fatto non poté beneficiare dell'esenzione).
Appare molto probabile che anche la questione delle esenzioni ritorni all'attenzione dell'aula di Montecitorio (insieme ad altre, inclusa quella del voto ai fuori sede, che nemmeno in questo caso è riuscita a trovare sufficiente attenzione e spazio). Il punto, naturalmente, è tutto meno che irrilevante, soprattutto per le forze politiche medio-piccole, ma anche per quelle maggiori: le liste esonerate dalla raccolta firme (ci si riferisce, dunque, soprattutto ad Azione, Italia viva, Noi moderati e Alleanza Verdi e Sinistra), infatti, si candidano a essere centrali nella costruzione di eventuali coalizioni e potrebbero risultare determinanti per l'eventuale conquistata del premio di governabilità; proprio per il loro ruolo chiave, peraltro, con le stesse liste potrebbero divenire contenitori per altre formazioni politiche che diversamente avrebbero dovuto raccogliere le sottoscrizioni, portando inevitabilmente alla nascita di simboli compositi.
Nel frattempo, occorre segnalare che il testo base arrivato in aula indica, con riferimento ai candidati circoscrizionali che ciascuna lista o coalizione deve presentare per concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, che "[i]n caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate [...] che si siano presentate nella circoscrizione". Il fatto che non si indichi espressamente che le firme dei sottoscrittori debbano riguardare anche quelle candidature e che non debbano stare sullo stesso modulo (nel 2017 il "Rosatum-bis" prescrisse che la sottoscrizione dovesse riguardare "[l]a dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale") potrebbe bastare a consentire alle liste non esonerate dalla raccolta firme la ricerca dei sottoscrittori anche senza conoscere i nomi dei candidati circoscrizionali delle liste esenti con cui intendono coalizzarsi. Non si ripeterebbe, dunque, la situazione che nel 2018 mise enormemente in difficoltà +Europa (almeno fino a quando Bruno Tabacci non apportò l'esenzione spettante a Centro democratico). 

mercoledì 6 marzo 2024

Europee 2024, primo sì per il taglio alle esenzioni dalla raccolta firme

Ci è voluto più tempo del previsto, ma - con quasi due settimane di ritardo rispetto alla prima tabella di marcia - ieri sera la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento alla legge di conversione del decreto-legge n. 7/2024 ("decreto elezioni 2024") che riduce sensibilmente le ipotesi di esenzione dalla raccolta delle firme per presentare le liste alle elezioni europee (a partire dalle prossime, previste per l'8 e il 9 giugno). Il testo, prima riformulato (e alleggerito) e poi accantonato, stavolta ha ottenuto il consenso della maggioranza dei membri dell'organo. Il cammino in commissione della legge di conversione non è ancora finito, potenzialmente è ancora possibile intervenire in aula; se però nulla cambierà, di fatto all'appuntamento elettorale di giugno - ma anche alle successive elezioni europee, ammesso che le norme non cambino di nuovo, magari a ridosso della presentazione delle candidature - non sarà più possibile evitare la raccolta delle sottoscrizioni grazie alla semplice adesione a un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo

Emendamento riformulato, ma accantonato

Due settimane fa si era dato conto di come l'emendamento originario presentato da quattro senatrici e senatori di Fratelli d'Italia (primo firmatario Marco Lisei) fosse stato riformulato. Vale la pena ricordare che il primo testo presentato avrebbe esentato dalla gravosa raccolta delle sottoscrizioni richiesta per le elezioni europee - dalle 30mila alle 35mila per ogni circoscrizione e, comunque, almeno 3mila in ciascuna regione della circoscrizione - solo i partiti con almeno un gruppo parlamentare, quelli che alle ultime elezioni politiche avevano eletto deputati o senatori "in ragione proporzionale" e quelli che, essendo affiliati a un partito europeo dotato di gruppo a Strasburgo, avevano eletto almeno un europarlamentare in Italia (sapendo che, però, nel 2019 avevano avuto eletti solo forze che oggi hanno un gruppo parlamentare).
Il nuovo testo, reso noto il 20 febbraio, ha ampliato l'esenzione alle forze politiche che, essendosi presentate alle ultime elezioni politiche con proprie liste, avevano ottenuto almeno un eletto anche solo nei collegi uninominali. In questo modo, ai partiti esentati dalla prima versione (Fdi, Lega, Fi, Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia viva, Azione e Noi Moderati, grazie al gruppo; il Maie, grazie all'elezione di parlamentari in ragione proporzionale) si aggiungerebbero +Europa, Sud chiama Nord, Centro democratico, nonché Union Valdôtaine, Svp e quasi certamente il trentino Campobase (mentre solo un'interpretazione molto benevola potrebbe includere tra gli esonerati Italia al centro, Coraggio Italia e Udc).
Pure in quel modo, però, rimarrebbe sostanzialmente sbarrata la "via europea" all'esenzione, per come era stata aperta dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo nel 2014, con la sua decisione sulla lista Verdi europei. In quel caso, infatti, il collegio di giudici della Corte di cassazione aveva accolto un'interpretazione estensiva dell'art. 12 della legge n. 18/1979 (che non prevedeva formalmente, pur dandolo probabilmente per scontato, che l'eurodeputato esentante fosse stato eletto in Italia): secondo quella nuova lettura, un partito italiano avrebbe potuto ottenere l'esonero quale affiliato a un partito politico europeo che alle precedenti elezioni europee avesse ottenuto almeno un eletto (anzi, fosse rappresentato al Parlamento europeo) in uno dei Paesi dell'Unione, purché si presentasse "un simbolo congiunto" del partito italiano e di quello europeo (e possibilmente si allegasse la dichiarazione del segretario del partito europeo che attestava l'affiliazione del soggetto politico nazionale). Com'è noto, nel 2019 quella via era stata percorsa da molte sigle, a volte perfino con qualche eccesso - esenzione ottenuta grazie a partiti europei non inseriti nel relativo registro, semplici associazioni politiche transeuropee o partiti di altri paesi che avevano eletto europarlamentari - non respinto però dagli Uffici centrali circoscrizionali
In sede di illustrazione degli emendamenti, se ci si basa sul resoconto sommario di commissione, non risulta vi fosse stata alcuna spiegazione dell'emendamento strozza-esenzioni (né della sua riformulazione). Giunto il momento del voto, però, in commissione si erano manifestati essenzialmente giudizi negativi, a partire da quello di Italia viva, che con la senatrice Dafne Musolino aveva tenuto a precisare che Iv non aveva partecipato alla scrittura dell'emendamento in oggetto e non si era mai prestata "a predisporre normative tese ad impedire o a rendere più difficoltosa la presentazione di liste alle consultazioni elettorali", peraltro volte "a modificare le regole del gioco a pochi mesi di distanza dalle elezioni europee, con la conseguenza di penalizzare soprattutto i partiti più piccoli"; questo non avrebbe impedito un voto favorevole, essenzialmente sulla scorta del riconoscimento dell'esenzione alle forze politiche che avevano ottenuto eletti alle Camere nei collegi uninominali (mentre in origine, come si è visto, si era proposto di riservare l'esonero ai partiti dotati di gruppo parlamentare - come Italia viva - o che avevano ottenuto eletti in ragione proporzionale, ottenendo dunque risultati più consistenti).
Più severo era stato il giudizio di Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi e Sinistra, che aveva giustificato il voto contrario richiamando le fonti europee - in particolare, si segnala qui, il Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto ("Commissione di Venezia"), al punto 65, ma anche la Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, al punto 3 - che invitavano alla stabilità del diritto elettorale, specialmente nell'ultimo anno prima del voto; allo stesso tempo, era stato stigmatizzato il venir meno dell'esenzione dalla raccolta firme dei "movimenti affiliati a un partito politico europeo costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo, anche in considerazione della complessità della raccolta di firme per le elezioni europee".
Perplessità erano state espresse anche da un partito della maggioranza, cioè dalla Lega, tramite Paolo Tosato: questi aveva rilevato una certa incoerenza - non sono parole sue, ma di chi scrive - nell'esonerare dalla ricerca di sottoscrittori un partito che alle ultime elezioni europee abbia ottenuto almeno un seggio e aderisca a un partito politico europeo, negano invece la stessa esenzione a chi abbia ottenuto eletti, ma non sia affiliato a un partito europeo. Sulla base di quest'osservazione, Tosato aveva chiesto di eliminare il passaggio legato all'affiliazione al partito (e al gruppo parlamentare?) europeo o, in alternativa, di accantonare lo stesso emendamento. Proprio questa era stata la soluzione adottata dal presidente di commissione Alberto Balboni (Fdi), a fronte della disponibilità "ad un approfondimento istruttorio" della sottosegretaria all'interno Wanda Ferro. 
Su tali basi, il confronto sull'emendamento tagliaesenzioni era stato rinviato - si riteneva - alla settimana successiva, lasciando spazio a ulteriori riflessioni e, magari, a nuove riformulazioni del testo, anche con il contributo dei partiti di minoranza. Da una parte, era da apprezzare il riferimento di alcune forze politiche ai principi europei che richiedevano di non modificare le norme elettorali a ridosso del voto, alla gravosità della raccolta firme per le elezioni europee e all'inopportunità di ostacolare l'esonero attraverso la rappresentanza al Parlamento europeo (tra l'altro, l'intervento di Avs risultava ancora più significativo, considerando che l'eventuale presentazione di una lista attraverso il Partito della sinistra europea, se resa di nuovo possibile, potrebbe sottrarle più di qualche voto); colpiva un po' di più che un partito come Italia viva, aderente al Partito democratico europeo e al gruppo parlamentare europeo Renew Europe, non abbia detto nulla - a giudicare da quanto riportato dal resoconto sommario - sul sostanziale blocco, almeno per questa volta, delle esenzioni per i partiti nazionali affiliati a partiti europei anche senza propri eurodeputati. Allo stesso tempo, si poteva condividere il rilievo di incoerenza mosso dalla Lega circa la negazione dell'esonero al partito nazionale con eurodeputati, in caso di mancata appartenenza a un partito e gruppo europeo; non sfuggiva peraltro come il partito guidato da Matteo Salvini non avesse fatto alcuna esplicita apertura ai partiti nazionali membri di partiti europei ma privi di eletti al Parlamento europeo, che per la Lega sarebbe stata potenzialmente svantaggiosa (perché avrebbe aperto la strada alla lista presentata dal Patto autonomie e ambiente, sotto l'egida dell'Efa - Alleanza libera europea). 

Gli altri emendamenti di due settimane fa

Le votazioni, iniziate la mattina di giovedì 22 febbraio, avevano peraltro visto il ritiro di non pochi emendamenti, incluso quello della Lega sull'elevazione del limite di mandati consecutivi a tre per tutti i comuni sopra i 5mila abitanti; il partito guidato da Salvini - sempre attraverso Paolo Tosato - aveva annunciato la non partecipazione al voto sugli altri emendamenti in materia di limiti ai mandati dei sindaci. Non era però stata ritirata la proposta di modificare la "legge cornice" sulle elezioni regionali prevedendo il limite massimo di tre mandati per i presidenti: per Tosato si erano fatte troppe modifiche disordinate in tema di mandati elettivi, per cui valeva la pena lasciare scegliere al corpo elettorale se confermare o no un presidente di Regione con due mandati pieni all'attivo. Se il governo alla fine si era rimesso alla commissione, il presidente Alberto Balboni aveva confermato parere contrario (pur non accogliendo le richieste di dichiarare l'emendamento improponibile, benché il decreto contenga un riferimento alle elezioni regionali): a suo dire, era giusto prevedere un limite ai mandati consecutivi di tutti gli organi monocratici (anche se sul numero si poteva discutere) e, anzi, gli era parso inopportuno eliminare ogni limite alla ricandidatura in tutti i comuni fino a 5mila abitanti (col rischio di fossilizzare "situazioni poco trasparenti e poco compatibili con il ricambio democratico"), quando sarebbe stato meglio limitare l'intervento ai comuni più piccoli. Avevano avversato l'emendamento anche Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre Azione non aveva partecipato al voto; oltre che dalla Lega, il voto favorevole era arrivato da Italia viva, ma l'emendamento era stato comunque respinto.
Era stato invece approvato un emendamento di Michaela Biancofiore (Coraggio Italia) volto a introdurre il principio in materia elettorale regionale dell'esonero dalla raccolta firme per le liste "che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento" (ipotesi più ristretta rispetto alle esenzioni previste da molte norme regionali: si tratta di capire se queste potranno essere ancora legittime, visto che la "legge cornice" non richiede formalmente di limitare le fattispecie di esonero a questa, o dovranno uniformarsi all'emendamento appena approvato).
Quanto ad altre proposte messe in votazione, si era uniformato l'orario di votazione della giornata di sabato dalle ore 15 alle 23 (invece che dalle ore 14 alle 22) seguendo, a quanto si è detto nel dibattito, una sollecitazione delle prefetture; si era approvato l'aumento una tantum dei compensi - proposto dal M5S - per i seggi in cui si svolgeranno più consultazioni elettorali (dunque con almeno un altro voto oltre a quello europeo); si era posticipato al 29 settembre il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste quest'anno, ma - si è precisato - relativamente alle sole province "tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale" (lo ha proposto il centrodestra, ma anche il Pd ha aderito). Con riguardo al voto dei "fuori sede", era stato approvato un emendamento riformulato di Fratelli d'Italia che prevedeva la sperimentazione del voto, ma solo per le europee di quest'anno e solo per coloro che studiano in una regione diversa: la proposta aveva avuto il favore anche delle opposizioni, che però avevano lamentato un compromesso al ribasso (la contestuale proposta dell'estensione del voto ai "fuori sede" pure ai referendum e non solo per motivi di studio, ma anche di salute o di lavoro, avanzata dal M5S e sottoscritta anche da altri esponenti dell'opposizione, era stata respinta, con tanto di parere negativo del governo generato dalla "attuale mancanza di strumenti tecnici adeguati a garantire la sicurezza nell'esercizio del voto"). 
Si è votato anche sull'emendamento di Fratelli d'Italia in materia di simboli politici registrati come marchi: tanto il governo quanto il relatore avevano espresso parere favorevole, purché il testo fosse riformulato in modo tale da non comprendere più la seconda parte della proposta, cioè quella che avrebbe finito per eliminare il parere obbligatorio e vincolante all'amministrazione interessata - in questo caso il Ministero dell'interno - circa la registrazione come marchio di segni distintivi contenenti parole, figure o segni "con significazione politica". L'emendamento è stato dunque riformulato e approvato: se il disegno di legge di conversione completerà il suo iter in tempo, entrerà in vigore la modifica al codice della proprietà industriale, in base alla quale "[l]a registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale". Ciò significherebbe evitare esplicitamente la possibilità che sorgano diritti o prelazioni con il deposito e l'eventuale registrazione come marchio di emblemi politici - per cui, per essere chiari, il simbolo del Movimento sociale Fiamma tricolore che il segretario nazionale Daniele Cerbella ha depositato il 26 ottobre scorso potrebbe non evitare al partito contestazioni di confondibilità con l'emblema di Fdi - e non dovrebbe nemmeno consentire rischiose confusioni di discipline (non permettendo, per esempio, a chi avesse depositato un simbolo come marchio di usarlo come tale e invocare le norme dei segni distintivi, al fine di aggirare i limiti posti dalle disposizioni sulle campagne elettorali).
Non erano stati invece approvati invece gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle volti a introdurre di fatto il principio dell'accorpamento delle consultazioni elettorali (riproponendo tra l'altro il secondo turno ordinario di votazione per le elezioni amministrative) e a vietare l'assunzione di personale dipendente da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica regionale o locale nei due mesi precedenti e nei due mesi successivi al voto nei territori interessati, così come quello (sostenuto anche da Avs e Pd, con l'astensione del presidente Fdi Balboni) volto a eliminare l'innalzamento del limite ai mandati successivi ai comuni tra 5mila e 15mila abitanti.
Si era invece scelta la via dell'accantonamento, come per la proposta tagliaesenzioni, per l'emendamento di Forza Italia volto a limitare l'ineleggibilità a consigliere regionale ai soli dipendenti della Regione che svolgano funzioni e attività amministrative: il testo, riformulato per due volte (l'ultima per fare salve le altre ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali), aveva però incontrato la contrarietà netta di Pd (attraverso Dario Parrini), M5S (con Alessandra Maiorino) e Italia viva (con Dafne Musolino), ritenendo che quella proposta di modifica potesse - essendo qualificata come norma di interpretazione autentica - "sanare evidentemente situazioni di consiglieri regionali che temono di essere dichiarati decaduti" (parole attribuite a Parrini). Benché il senatore forzista Mario Occhiuto avesse segnalato che si voleva soltanto circoscrivere le cause di ineleggibilità, ritenendo che i dipendenti regionali con mansioni solo esecutive non avrebbero potuto "utilizzare la propria posizione per acquisire un tornaconto o un vantaggio in sede di presentazione della candidatura" e non sarebbe stato ragionevole impedire loro di candidarsi, Lega e Fratelli d'Italia avevano suggerito un approfondimento istruttorio, accantonando l'emendamento e così il presidente Balboni aveva scelto di fare.

Il taglio delle esenzioni approvato

L'accantonamento dell'emendamento di Fdi volto a restringere le esenzioni e la disponibilità del governo a un approfondimento istruttorio, come si è detto, avevano fatto pensare a possibili, ulteriori mutamenti della proposta, già modificata due settimane fa, magari dando più attenzione ai partiti nazionali iscritti a partiti politici europei, anche se privi di propri eletti.
In questo senso, sono trapelate notizie di contatti - con membri della I commissione e con la sua presidenza - di alcune formazioni italiane effettivamente aderenti a partiti politici europei per ottenere una formulazione ancora più aperta dell'emendamento, restituendo la possibilità - attualmente prevista grazie all'intervento dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 e alle decisioni successive degli uffici circoscrizionali - di godere l'esenzione dalla raccolta firme alle formazioni aderenti a partiti europei registrati e rappresentati al Parlamento europeo (da persone elette negli altri Paesi), purché l'affiliazione fosse certificata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante del partito politico europeo e debitamente autenticata; da parte di alcuni soggetti la richiesta era più ampia, onde estendere l'esonero anche a soggetti non ancora inseriti nel registro dei partiti europei, ma che avessero fatto domanda di iscrizione. Per non far proliferare i casi di esenzione e contenere gli eccessi dell'ultima tornata, in ogni caso, le richieste si erano orientate verso l'esclusione dal beneficio per le formazioni italiane che vantavano collegamenti con semplici partiti di Paesi europei (e non veri partiti transnazionali) e, soprattutto, c'è chi aveva chiesto di precisare che ciascun partito politico europeo avrebbe potuto esentare una sola lista a livello nazionale, non permettendo più a ciascuna sigla aderente di presentare una propria lista senza firme (magari per consentire ad altri soggetti un accesso facilitato alle schede) e, possibilmente, favorendo l'aggregazione di tutte le formazioni nazionali aderenti al singolo partito europeo in un'unica lista. 
Le indiscrezioni - circolate prima delle elezioni regionali sarde - non avevano escluso un'apertura di alcune forze di maggioranza a una riformulazione meno severa del testo, ma non erano mancate riserve di altri soggetti politici, probabilmente più interessati a evitare il sorgere di liste in grado di attirare voti di bacini elettorali almeno in parte coincidenti. Nel frattempo, l'esame degli emendamenti accantonati era slittato di una settimana: il 28 febbraio, in effetti, si è saputo - per bocca del senatore di Fdi Marco Lisei, vale a dire il primo firmatario dell'emendamento sulle esenzioni - che l'esame del disegno di legge di conversione del "decreto elezioni 2024" sarebbe comunque passato alla settimana successiva "in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati".
Il tempo di esaminare gli emendamenti accantonati, tuttavia, è arrivato ieri sera, nella seduta "notturna" della I commissione, svoltasi tra le 20 e 10 e le 21 e 20. L'emendamento che vuole restringere le esenzioni per le elezioni europee è stato approvato, mentre è stato di nuovo accantonato quello che punta a limitare l'ineleggibilità a consigliere regionale per i dipendenti regionali con funzioni e attività amministrative (la sottosegretaria Ferro aveva chiesto di specificare che la più ristretta condizione di ineleggibilità al consiglio regionale troverà applicazione solo pro futuro e il dem Andrea Giorgis ha chiesto di esplicitare questo effetto, mentre il M5S ha contestato l'opportunità dell'uso dell'interpretazione autentica, per natura retroattiva, mentre sarebbe stato meglio - come sottolineato pure da Italia viva - modificare la disposizione; per i proponenti però la precisazione sull'efficacia solo per il futuro snaturava lo spirito interpretativo ed era necessario approfondire il significato del testo proposto). 
Tornando all'emendamento tagliaesenzioni, si è innanzitutto registrato un fatto nuovo, cioè l’annuncio di voto favorevole da parte del senatore leghista Tosato: questi ha dichiarato di mantenere le sue riserve (probabilmente legate innanzitutto all’incoerenza relativa all’esenzione riconosciuta al partito con eletti a Strasburgo e aderente a un partito europeo, ma negata in assenza di affiliazione), ma di fatto in questo modo è venuta meno l’unica riserva esplicita proveniente dalla maggioranza di governo.
La sola critica esplicita è rimasta quella di De Cristofaro (Avs): questi ha ammesso che occorrevano chiarimenti sulla materia delle esenzioni, "considerato che nelle scorse elezioni europee si era dovuto intervenire in via giudiziaria per decidere sull’ammissibilità delle liste" (in realtà la frase riportata dal resoconto è solo in parte vera: dopo l’episodio pilota del 2014 dei Verdi europei, infatti, il contenzioso in materia nel 2019 è stato molto ridotto e ha riguardato - per l’esenzione di matrice europea - solo le liste che il Movimento Gilet arancioni aveva tentato di presentare), ma lui rimaneva contrario "per motivi di metodo e di merito". Sul piano del metodo, De Cristofaro ha ribadito come sia "decisamente inopportuno modificare le norme elettorali poco prima del voto" (richiamando la raccomandazione 2023/2829 della Commissione europea citata sopra); quanto al merito, ha segnalato il potenziale restrittivo di una modifica che interviene a fronte di un "elevato numero di sottoscrizioni da raccogliere per le elezioni europee", quando piuttosto "in un contesto di forte astensionismo e crisi della democrazia, sarebbe preferibile incoraggiare la partecipazione alla competizione elettorale". Si tratta certamente di ragioni fondate, ma non sfugge come in questo caso non sia stato speso alcun argomento legato all’opportunità di considerare serie (e dunque di non richiedere le firme) candidature promosse da partiti nazionali affiliati a partiti europei presenti a Strasburgo, ma senza eletti conseguiti in Italia. In sede di votazione, in ogni caso, l’emendamento è stato approvato (il resoconto sommario non consente di conoscere i numeri dei voti favorevoli o contrari e delle astensioni). 
Si può poi segnalare l'accoglimento di alcuni ordini del giorno, frutto di emendamenti che erano stati presentati e poi ritirati. Tra questi, due ordini del giorni di Forza Italia: uno con l'intento di "far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali" disciplinato dal Tuel (abbandonando di fatto la "legge Delrio" del 2014, la cui riforma organica sarebbe "ormai non più rinviabile"), l'altro espressamente teso a impegnare il Governo "a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale", facendo sì che "la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno". Ora è dunque più chiaro cosa avesse inteso Forza Italia con l'emendamento che puntava a non applicare le disposizioni in tema di tessera elettorale.
Niente da fare invece per l'ordine del giorno di Luis Durnwalder (Svp), volto a impegnare il Governo, "in sede di esame della riforma del TUEL, a valutare la possibilità di innalzare a tre il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti", in modo che solo i cittadini valutino se confermare o no un sindaco già rieletto e non ci siano discriminazioni tra comuni in ragione della popolazione.

Partita chiusa?

L'approvazione da parte della I commissione del Senato dell'emendamento Lisei - sia pure nella sua versione più leggera - è un segnale serissimo per le liste che erano convinte di avere diritto di presentarsi senza dover raccogliere le firme in virtù dell'appartenenza (loro o di un partito vicino alla lista) a un partito politico europeo rappresentato a Strasburgo. Vale innanzitutto per la citata lista Pace Terra Dignità, che da ieri sera sa di doversi muovere con estremo urgenza per raccogliere più di 30mila firme in ogni circoscrizione, delle quali almeno 3mila in ogni regione (con tutta la difficoltà che si può immaginare in Valle D'Aosta, Molise e Basilicata); di più, considerando che le liste dovranno essere presentate nelle corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo tra il 30 aprile e il 1° maggio e che nel frattempo occorrerà dotarsi di tutti i certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle rispettive liste elettorali comunali, la raccolta dovrà essere completata in poco più di 50 giorni. Un compito oggettivamente difficile, anche per un partito con una storia significativa - come il Prc, potenziale latore dell'esenzione che tuttora gli spetterebbe in virtù dell’affiliazione al Partito della Sinistra europea, da esso cofondato - ma con un'organizzazione territoriale non efficace e diffusa come un tempo.
La situazione non sembra migliore per Volt, che tra l'altro non è nemmeno ufficialmente un partito politico europeo a ogni effetto, pur essendo un'organizzazione politica paneuropea e transnazionale. Per quella forza politica, in alternativa all’ardua ricerca dei sottoscrittori, resterebbe aperta solo la possibilità di concorrere a una delle liste certamente esenti dalla raccolta firme (come avvenne nel 2022, quando partecipò alle elezioni politiche all’interno della lista del Partito democratico - Italia democratica e progressista): potrebbe concorrere a migliorare il risultato della lista, se si federasse a partiti medio-piccoli potrebbe anche essere determinante per raggiungere la soglia di sbarramento del 4%, ma in ogni caso avrebbe molta meno visibilità.
Lo stesso Patto autonomie ambiente, progetto-sorellanza legato al partito europeo Efa - alleanza libera Europea (grazie a varie forze politiche che ne fanno parte, a partire dal Patto per l'autonomia del Friuli-Venezia Giulia), non potrebbe più evitare la raccolta firme, a meno di unirsi anche "simbolicamente" - per mantenere una certa omogeneità sul piano dell'autonomismo - a un altro partito aderente all'Efa, cioè l’Union valdôtaine. Svanirebbero anche, allo stesso tempo, le speranze di chi contava su altri partiti iscritti a soggetti politici europei rappresentati a Strasburgo per presentare le proprie liste, come avevano fatto il Popolo della Famiglia (grazie ad Alternativa popolare) e i Popolari per l'Italia - entrambi i membri del Ppe - nel 2019.
In una nota, Rifondazione Comunista ha parlato di "vergognoso blitz antidemocratico" che "cambia le regole del gioco a partita iniziata”, sottolineando che "questo scippo può essere fermato alla Camera" e chiedendo che si intervenga lì con un emendamento. in realtà, la vera e ultima sede per intervenire sembra essere soltanto l'aula di Palazzo Madama: una volta arrivato a Montecitorio, infatti, è molto probabile che il testo venga "blindato" anche perché è già passato più di un mese dalla sua presentazione, dunque è trascorso oltre metà del tempo per la sua conversione. Ci si permette di sperare che qualche forza politica presente in Senato per esempio un emendamento per codificare l'esenzione legata all'appartenenza a un partito politico europeo rappresentato a Strasburgo (così da ritornare almeno alla condizione prospettata nel 2019 dalla guida del Viminale): in questo modo il dibattito avverrebbe in aula, dunque con una pubblicità decisamente Maggiore fino a quella avuta sinora, cosa che richiederebbe maggiore responsabilità alle forze parlamentari. Tutte.

martedì 20 febbraio 2024

Elezioni europee, la stretta sulle esenzioni si allenta (ma solo un poco)

Non è passato inosservato l'emendamento "strozza esenzioni" presentato nei giorni scorsi da quattro senatrici e senatori di Fratelli d'Italia in I commissione (Affari costituzionali), nel percorso di conversione del "decreto elezioni 2024": i media hanno dato conto delle proteste di varie forze politiche che in caso di approvazione della modifica sarebbero costrette a raccogliere le firme, a partire da +Europa e Sud chiama Nord (che con le norme attuali sarebbero esonerate dalla ricerca dei sottoscrittori), fino ad Alternativa popolare, Volt e i gruppi legati al partito europeo Efa (tutti partiti che punterebbero all'esonero seguendo la strada tracciata nel 2014, su istanza dei Verdi Europei, dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo). Oggi il sito del Senato ha pubblicato un nuovo testo dell'emendamento 4.0.7 presentato nelle scorse ore da Marco Lisei, Costanzo Della Porta, Andrea De Priamo e Domenica Spinelli, che evidentemente risente di alcune delle polemiche sollevate e degli appelli lanciati nei giorni scorsi. Ecco di seguito l'emendamento riformulato. 
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Le parole sottolineate sono state aggiunte rispetto alla prima versione dell'emendamento: si tratta dell'unico intervento operato sul testo. La riformulazione, dunque, interviene soltanto sull'esenzione dalla raccolta delle firme legata al risultato delle ultime elezioni politiche: oltre alle forze politiche dotate di almeno un gruppo parlamentare al momento dell'indizione delle elezioni (Fdi, Lega, Fi, Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia viva, Azione, Noi Moderati) e a quelle che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% (ottenendo seggi "in ragione proporzionale": è il caso, oltre che di quasi tutti i partiti indicati prima, del Movimento associativo italiani all'estero), quindi, l'emendamento concede l'esonero dalla raccolta firme alle forze politiche che, avendo partecipato alle ultime elezioni politiche "con proprio contrassegno", hanno eletto almeno una persona nei collegi uninominali
La nuova formulazione consente innanzitutto di dare più senso all'espressione "ottenuto almeno un seggio", perché è chiaro che essere ammessi al riparto proporzionale, grazie al superamento della soglia di sbarramento, porta inevitabilmente a ottenere più eletti (con la significativa eccezione della circoscrizione Estero, in cui è possibile ottenere anche un solo seggio in ragione proporzionale, com'è accaduto in questa legislatura al Maie). Ora, quindi, è certamente sufficiente che un partito abbia presentato proprie liste e che, pur non avendo superato il 3%, abbia ottenuto almeno un o una parlamentare nei collegi uninominali: in questo modo, sarebbero esenti dalla raccolta firme anche +Europa e Sud chiama Nord, come pure Centro democratico (che ha eletto Bruno Tabacci alla Camera nel collegio Milano - Loreto), ma anche l'Union Valdôtaine, la Südtiroler Volkspartei (Svp) e con ogni probabilità anche il Campobase (che ha eletto il senatore Pietro Patton a Trento): per queste ultime tre forze politiche, infatti, prima non era del tutto certo che potessero essere tutte esenti (c'era un gruppo di minoranze linguistiche e uno di autonomie). La nuova formulazione consente anche di rimediare alla stortura iniziale in base alla quale +Europa che aveva sfiorato il 3% (dunque l'ottenimento di seggi nella quota proporzionale) avrebbe improvvisamente dovuto raccogliere un gran numero di firme, mentre lo stesso onere sarebbe stato risparmiato a Noi moderati, che ha potuto formare un gruppo alla Camera (grazie ad alcuni "prestiti" di deputati) pur avendo ottenuto meno dell'1%. Molto più difficile sarebbe sostenere il diritto di evitare la raccolta firme per quelle forze politiche che hanno partecipato alle elezioni ma senza "proprio contrassegno", pur avendo ottenuto eletti: è il caso per esempio, dei partiti inseriti nel cartello Noi moderati, come Italia al centro (che ha eletto alla Camera Ilaria Cavo e Pino Bicchielli), Coraggio Italia (che conta su Martina Semenzato alla Camera e Michaela Biancofiore al Senato) e l'Unione di centro - Udc (che ha eletto Lorenzo Cesa alla Camera e Antonio De Poli al Senato), visto che il mandante al deposito era il solo Maurizio Lupi e non anche i rispettivi leader politici.
Il nuovo testo dell'emendamento, invece, lascia sostanzialmente chiusa la porta dell'esenzione "per via europea": diventerebbe sempre necessario - quest'anno e in prospettiva - avere partecipato con una lista alle elezioni europee precedenti, avere eletto almeno un europarlamentare in Italia (il che comporta superare il 4%) e, per giunta, essere affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo al Parlamento europeo, con tanto di dichiarazione autenticata del presidente del gruppo stesso. Dovrebbero dunque raccogliere le firme le liste promosse da partiti italiani affiliati a partiti politici europei (rappresentati a Strasburgo) ma privi di eletti in Italia, come Alternativa popolare e Popolari per l'Italia (Ppe), Psi (Pse - S&D), Radicali italiani, Team K e LibDem (Alde - Renew Europe), L'Italia c'è e Tempi nuovi - Popolari Uniti (Pde - Renew Europe), Rifondazione comunista (Partito della sinistra europea), Patto per l'Autonomia, Siciliani Liberi, Süd-Tiroler Freiheit (Efa), Fiamma tricolore e Destre unite / Nuova Italia unita (Aemn - senza proprio gruppo) e Forza Nuova (AFP - senza proprio gruppo); stesso destino avrebbero i partiti italiani affiliati a soggetti politici transeuropei non presenti nel registro europeo dei partiti (come il Partito pirata o Volt) e, a maggior ragione, i partiti italiani che nel 2019 avevano trovato sponda in partiti politici di un altro paese europeo che avevano eletto europarlamentari (allora ci era riuscito il Partito animalista).
L'emendamento riformulato, dunque, allenterebbe un po' la stretta sulle esenzioni, consentendo a un maggior numero di soggetti di presentare liste (o esentare formazioni che vogliano presentarle) ed eliminando alcune vistose disparità che si sarebbero create con la prima versione; la stretta però rimarrebbe e, in caso di approvazione, sarebbe significativa sia perché riguarderebbe la via europea di accesso alle schede elettorali (facendo segnare una battuta d'arresto del rilievo dato ai partiti politici europei, a partire da quelli inseriti nel relativo registro), sia per il tempo in cui l'intervento restrittivo avverrebbe. Oggi, infatti, mancano 70 giorni al termine per presentare le liste, poco più di un terzo del tempo concesso dalle norme sulla validità delle autenticazioni: chi faceva legittimo affidamento sull'esenzione grazie all'adesione al partito politico europeo - sulla base dell'interpretazione "vivente" delle norme in vigore, data nel 2019 dagli uffici elettorali - si troverebbe quasi all'improvviso a dover raccogliere in poche settimane almeno 30mila firme di elettrici o elettori in ognuna delle cinque circoscrizioni (e a procurarsi i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali), avendo cura di raccoglierne almeno 3mila in ciascuna Regione (con tutte le difficoltà legate a centrare l'obiettivo in regioni come la Valle d'Aosta, il Molise o la Basilicata). L'alternativa, ovviamente, sarebbe concorrere ad altre liste, magari esenti a loro volta dall'onere della raccolta.
Chi sostiene che l'obiettivo di raccogliere almeno 150mila firme (nel modo in cui si è detto e - ammesso che serva precisarlo - solo in forma cartacea, non essendo ammessa la firma con lo Spid o altri sistemi affini) sarebbe accessibile perché "il numero [...] non è così alto" forse lo fa pensando che l'asticella delle 150mila sottoscrizioni era allo stesso livello anche nel 1979, quando il corpo elettorale era composto da 42,2 milioni di persone, mentre nel 2019 erano quasi 51 milioni e nel frattempo è aumentato il numero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme. Non si può però non sottolineare che alle elezioni politiche negli ultimi anni la soglia di sottoscrizioni da raggiungere è decisamente più bassa: nel 2018 per partecipare alle elezioni della Camera sarebbero state necessarie 94500 firme (e divennero 23625 grazie a una modifica una tantum, analoga a quella che ridusse le sottoscrizioni necessarie a un quarto del minimo previsto nel 2013, "sconto" di cui beneficiarono - per fare due esempi - il MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia); nel 2022 ne sarebbero servite 73500 (ridotte a 36750 trattandosi di voto anticipato). Di fronte a questi dati, ferma restando l'opportunità che una forza politica dimostri di avere un minimo di consistenza già prima del voto, sembra più difficile parlare di numero "non così alto", specie se "imposto" a circa 70 giorni dal voto: poco da obiettare se le stesse regole fossero previste per le elezioni del 2029, mentre qualche rilievo (almeno) di opportunità sorge nel voler applicare queste regole già ora (un pensiero che si potrebbe estendere, retroattivamente, all'introduzione dello sbarramento del 4% avvenuta nel 2009, ma almeno allora la discussione in Parlamento iniziò prima).
Resta dunque da vedere come si svolgerà il dibattito, quale sarà il parere del Governo e l'esito del voto sul punto, così come su altre questioni rilevanti, in particolare il limite ai mandati dei sindaci. Restando in tema di elezioni comunali, però, vale la pena segnalare che oggi pomeriggio alla Camera in commissione Affari costituzionali è ripresa la discussione del "ddl Pirovano - ex Augussori" già approvato dal Senato circa un anno fa, volto a rendere stabile la riduzione del quorum di validità delle elezioni amministrative nei comuni fino a 15mila abitanti in caso di presentazione di una sola lista (passando al 50% al 40%, scomputando a tale fine gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano votato), prevista una tantum anche dal "decreto elezioni 2024", ma anche a reintrodurre la raccolta firme nei comuni "sotto i mille" (da 5 a 10 nei comuni fino a 500 abitanti, da 10 a 20 nei comuni fino a 750 abitanti, da 15 a 30 nei comuni fino a 1000 abitanti). Se la commissione approvasse il testo in breve e il testo approdasse in aula in tempi ragionevoli, le norme potrebbero entrare in vigore già per queste elezioni comunali (il deposito delle liste è previsto tra il 10 e l'11 maggio). Pure qui si tratterebbe di norme che diverrebbero efficaci a ridosso del voto, ma il Parlamento ne discute da tempo (fin dalla scorsa legislatura) e oggettivamente limiterebbero assai poco l'accesso al meccanismo elettorale, ponendo in compenso un argine ragionevole alle iniziative degli extra muros che in più casi - a seguito di comportamenti poco commendevoli - hanno inciso negativamente sulla genuinità dell'esito elettorale e sul funzionamento delle istituzioni.