Le Istruzioni, un po' personalizzate |
La marcia verso le elezioni europee procede: mancano poco più di due mesi al 26 maggio - data fissata, oltre che per le elezioni europee, per il turno più nutrito di elezioni comunali e anche per le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Camera di Trento e Pergine Valsugana, a seguito delle dimissioni di Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli - e il Ministero dell'interno ha pubblicato sui propri siti le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, tanto con riguardo al rinnovo del Parlamento europeo, quanto per il voto amministrativo.
La questione ovviamente interessa innanzitutto coloro che intendono presentare liste al prossimo turno elettorale, per adempiere correttamente a ciò che viene richiesto dalla legge o da coloro che dovranno applicarla; è opportuno, tuttavia, che anche gli studiosi guardino con attenzione alle novità relative alla presentazione di contrassegni e candidature contenute nelle Istruzioni ministeriali, per avere piena conoscenza del funzionamento del sistema.
Vediamo dunque cosa prevede di nuovo, rispetto soprattutto all'edizione del 2014, la guida predisposta dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Viminale.
La presentazione dei simboli
Si parte ovviamente dal primo atto visibile, ossia la presentazione dei contrassegni elettorali per le elezioni europee, prevista al Ministero dell'interno - come si era anticipato da tempo - dalle ore 8 alle ore 20 del 49º giorno (domenica 7 aprile) e dalle ore 8 alle ore 16 del 48º giorno (lunedì 8 aprile) precedente quello della votazione.
Con riguardo a questo adempimento, in realtà, non cambia molto rispetto al passato, anche se vengono ufficialmente estesi alle elezioni europee i nuovi adempimenti in materia di trasparenza introdotti prima con l'ultima legge elettorale politica e con l'ultimo intervento normativo sulle elezioni trasparenti (di questo però si darà conto nel paragrafo successivo).
Parlando soltanto del deposito dei contrassegni, si ribadiscono le regole valide per le elezioni politiche - l'art. 51 della legge elettorale per il Parlamento europeo, la l. n. 18/1979, dispone espressamente che "salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati" - che dunque valgono anche per le norme relative al contenuto degli emblemi. Si ribadiscono dunque l'obbligo all'uso del simbolo notoriamente usato da una forza politica (anche se ovviamente questa prescrizione è più blanda qualora si modifichi un fregio appositamente in vista delle elezioni, purché non sia troppo simile ad altri in gioco; dall'obbligo sono poi esentati i gruppi politici, vale a dire "formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale", con riferimento dunque ai cartelli elettorali) e la possibilità per più partiti o gruppi di presentare un contrassegno composito "che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi".
Si conferma ovviamente - per chi non ha simboli tradizionali - il divieto di presentare contrassegni identici o confondibili "con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore" (il tutto a tutela, più che dei partiti consolidati, dei loro elettori); eventuali somiglianze tra emblemi nuovi si risolvono a favore di chi ha depositato il contrassegno per primo (prior in tempore potior in iure). La confondibilità sarà valutata, come sempre, con riguardo a parametri predefiniti, "congiuntamente o isolatamente considerati": la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole o le effigi "costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica" (norma che fu introdotta a tutela della Lega e anche un po' dei Verdi, ma che non ha funzionato sempre). Un'ipotesi affine alla confondibilità riguarda l'applicazione (anche) alle elezioni europee del divieto di presentazione di contrassegni "effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l’uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo": vietato quindi "clonare" emblemi nuovi, già noti pur non essendo rappresentati in Parlamento, giusto per mettere i bastoni tra le ruote a chi li ha creati.
Al divieto, previsto per legge, di riprodurre nel contrassegno immagini o soggetti religiosi le Istruzioni consolidano l'aggiunta del disco rosso - già in atto almeno dal 2015, con riguardo alle elezioni amministrative - per ipotesi non previste espressamente: si tratta dell'impiego di "contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società, con firma del rappresentante legale autenticata" (il famoso "comma Di Nunzio", aggiunto dopo il caso di Forza Juve - Bunga Bunga delle europee 2014) e dell'uso di "parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie" (tra cui le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, "nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie"), in ritenuta applicazione della XII disposizione finale della Costituzione e dalla legge n. 645/1952, secondo quanto già deciso dal Consiglio di Stato nel 2013 con riferimento al caso di Fascismo e libertà escluso dalle elezioni di Montelapiano del 2012. Punto sul quale occorrerà ritornare, anche a partire da quanto è accaduto oggi con riguardo al caso dei Fasci italiani del lavoro.
Con il deposito del contrassegno dovrà ovviamente indicarsi il nome del partito o del gruppo politico; il depositante dovrà avere regolare mandato del presidente/segretario della forza politica (o di tutti i soggetti politici rappresentati nel contrassegno), autenticato da notaio, oppure dovrà provvedere il capo della forza politica di persona; nessuno può depositare più di un simbolo, né delegare più persone a depositare. Se il contrassegno contiene uno o più nomi di persone diverse dal mandante o dal depositante, assieme al contrassegno si dovrà presentare un espresso consenso all'uso di quei nomi da parte degli interessati (in questo caso basta l'autenticazione di una delle figure previste dalla l. n. 53/1990): si vuole rispettare la privacy e, contemporaneamente, evitare che qualcuno sfrutti nomi altrui per trarne vantaggio. Sul piano pratico, al solito occorre depositare tre esemplari del contrassegno (possibilmente nella doppia misura - ovviamente di identico contenuto - di 10 e di 3 centimetri di diametro, rispettivamente per i manifesti e le schede), racchiudendo nel cerchio del contrassegno "tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno stesso" (niente forme strane che fuoriescono dall'armatura circolare) e magari fornendo anche il materiale in formato jpg o pdf.
Entro le 24 del 10 aprile ai depositanti saranno comunicate le decisioni di ammissione o gli inviti a sostituire gli emblemi, con la possibilità di provvedere entro 48 ore dalla notifica dell'avviso, oppure di opporsi (nello stesso termine) alla sostituzione, lasciando l'ultima parola sull'ammissibilità all'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (possono rivolgersi al collegio anche altri depositanti che ritengano un emblema ammesso troppo simile al loro), con la decisione che arriverà nelle 48 ore successive. La mancata designazione dei rappresentanti delegati al deposito delle liste negli uffici elettorali circoscrizionali, come pure la mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (punto su cui si dovrà subito tornare) non consentirà la presentazione di liste: il contrassegno, come si è detto in passato, risulterà dunque senza effetti.
Nuovi adempimenti in materia di trasparenza (liste e candidati)
A queste elezioni europee si applicano per la prima volta varie disposizioni recenti o recentissime in materia di "elezioni trasparenti": alcune sono state dettate poco prima delle ultime politiche, altre sono entrate in vigore poche settimane fa.Innanzitutto, si estende alle elezioni europee l'onere, per chi presenta il contrassegno di una lista legata a uno o più partiti iscritti al registro previsto dal decreto-legge n. 149/2013, di depositare anche lo statuto (che a monte è stato riconosciuto regolare dall'apposita Commissione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale); per i soggetti politici non iscritti, c'è invece l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata da notaio (non può essere un altro soggetto a provvedere, anche quando la dichiarazione è presentata dal leader della forza politica) in cui siano indicati gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge. In particolare, nel documento - che va depositato anche in formato Pdf/A per la pubblicazione, comprensivo della firma autenticata - si chiede di indicare il legale rappresentante del partito o gruppo politico, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno, la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito o del gruppo politico, la loro composizione e le rispettive attribuzioni (da esplicitare con chiarezza per ciascun organo). Se il contrassegno è composito, dunque ospita più simboli di partiti, occorre che la dichiarazione di trasparenza sia firmata da tutti i legali rappresentanti dei rispettivi partiti, oppure che ciascuna forza politica presenti una propria distinta dichiarazione.
La fila "scarsa" delle Europee 2014 |
Queste elezioni europee sono anche il banco di prova per le nuove disposizioni di trasparenza dettate dalla l. n. 3/2019 e rese operative dal decreto del Ministro dell’interno 20 marzo 2019. In particolare, chi deposita il contrassegno deve pure rilasciare una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali, indicando chi - tra il presidente o il segretario o il rappresentante della lista - sarà incaricato di effettuare, per ciascun candidato, la comunicazione del curriculum vitae e del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale (la persona designata dovrà fornire la propria casella di posta elettronica certificata o ordinaria): tutto quel materiale sarà pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, nella sezione denominata "Elezioni trasparenti", oltre che sul sito del singolo partito. La pubblicazione sarà possibile grazie al caricamento dei documenti sulla piattaforma informatica "Trasparenza", per la quale ogni forza politica riceverà le credenziali d'accesso (il materiale dovrà essere fornito entro il decimo giorno prima del voto, in formato Pdf/A, leggibile con Ocr, senza link esterni e password).
Collegamenti tra partiti/gruppi politici europei e nazionali: simboli e liste
La novità più significativa delle Istruzioni preparate per queste elezioni europee, probabilmente, riguarda i rapporti tra partiti politici europei e nazionali e le ricadute in termini di contrassegni e (soprattutto) esenzione dalla raccolta di firme: è dunque di grande interesse vedere la posizione "ufficiale" del Viminale, dopo che nel 2014 l'Ufficio elettorale nazionale aveva consentito di correre senza firme a partiti nazionali dichiaratamente affiliati a partiti europei rappresentati a Bruxelles.
La guida ministeriale si diffonde inizialmente sulle disposizioni europee che avevano invitato a rendere palese per i cittadini l'affiliazione delle forze politiche nazionali ai partiti europei (e a informare sul candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ogni partito): si è dunque ritenuto opportuno precisare che tali indicazioni, che hanno piena cittadinanza in tutto il materiale prodotto per la campagna elettorale, possono riguardare anche la scheda elettorale (accogliendo gli inviti delle istituzioni europee), per cui è "pienamente legittimo l’inserimento del nome completo o dell’acronimo o anche del simbolo del partito politico europeo all'interno del contrassegno depositato da ogni partito o movimento politico nazionale, anche nell'ipotesi di contrassegni compositi".
Quelle indicazioni grafiche, in effetti, non sono certo una novità per il nostro paese: sulle schede, infatti, sono apparse per la prima volta nel 1994 (il nome dell'Eldr sul simbolo del Pri) e in modo più diffuso nel 1999 (il nome o il simbolo del Ppe per Ccd, Cdu, Fi, Rinnovamento italiano e Udeur, il nome e la sigla del Pse per i Ds, il simbolo dell'Eldr per il cartello Pri-Fld), ma finora non si era sentito il bisogno di indicare nulla di particolare all'interno delle Istruzioni: la scelta sull'informazione circa la propria collocazione politica europea, insomma, era lasciata alla sensibilità di ciascun partito o cartello elettorale, che non di rado ha scelto di non inserire alcun elemento.
La recente Raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2018/234/UE) ha però invitato gli Stati membri a "promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l’indicazione dell’affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali" (e l'atto sull'elezione dei parlamentari europei, dopo la decisione 2018/1994 del Consiglio del 13 luglio 2018, è ora previsto che gli Stati membri possano "consentire l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato".
La guida ministeriale si diffonde inizialmente sulle disposizioni europee che avevano invitato a rendere palese per i cittadini l'affiliazione delle forze politiche nazionali ai partiti europei (e a informare sul candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ogni partito): si è dunque ritenuto opportuno precisare che tali indicazioni, che hanno piena cittadinanza in tutto il materiale prodotto per la campagna elettorale, possono riguardare anche la scheda elettorale (accogliendo gli inviti delle istituzioni europee), per cui è "pienamente legittimo l’inserimento del nome completo o dell’acronimo o anche del simbolo del partito politico europeo all'interno del contrassegno depositato da ogni partito o movimento politico nazionale, anche nell'ipotesi di contrassegni compositi".
Quelle indicazioni grafiche, in effetti, non sono certo una novità per il nostro paese: sulle schede, infatti, sono apparse per la prima volta nel 1994 (il nome dell'Eldr sul simbolo del Pri) e in modo più diffuso nel 1999 (il nome o il simbolo del Ppe per Ccd, Cdu, Fi, Rinnovamento italiano e Udeur, il nome e la sigla del Pse per i Ds, il simbolo dell'Eldr per il cartello Pri-Fld), ma finora non si era sentito il bisogno di indicare nulla di particolare all'interno delle Istruzioni: la scelta sull'informazione circa la propria collocazione politica europea, insomma, era lasciata alla sensibilità di ciascun partito o cartello elettorale, che non di rado ha scelto di non inserire alcun elemento.
La recente Raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2018/234/UE) ha però invitato gli Stati membri a "promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l’indicazione dell’affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali" (e l'atto sull'elezione dei parlamentari europei, dopo la decisione 2018/1994 del Consiglio del 13 luglio 2018, è ora previsto che gli Stati membri possano "consentire l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato".
Di certo, i partiti o gruppi politici che inseriranno nel contrassegno "simboli e/o denominazioni di partiti europei" saranno chiamati a dare prova della legittimazione a usare quei riferimenti, producendo "l'attestazione / dichiarazione del presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento" (dichiarazione con firma autenticata da una delle figure previste dalla l. n. 53/1990) che affermi l'esistenza di un "collegamento" (o affiliazione / associazione) con il partito nazionale tale da consentire a questo l'uso legittimo del simbolo o del nome "del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il medesimo partito nazionale deposita al Ministero dell’interno". Si potrà anche inserire nel contrassegno "il nome del proprio candidato alla carica di presidente della Commissione europea", naturalmente allegando il consenso della persona interessata (sempre con firma autenticata da uno dei soggetti indicati dalla legge n. 53 /1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana); i riferimenti al candidato alla presidenza della Commissione o all'eventuale partito europeo di affiliazione non sono ovviamente obbligatori.
Quanto alla questione dell'esenzione dalle firme, ricordate le previsioni di legge in materia, le Istruzioni citano le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 che hanno consentito alla lista Verdi europei di correre senza firme, ammettendo l'esonero per "i partiti o gruppi politici nazionali per i quali risulti dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare", per poi indicare le condizioni che devono sussistere tutte insieme per il beneficio dell'esenzione. Già dalla formulazione di questa prima parte appare chiaro l'orientamento restrittivo del Viminale, nel tentativo di ridurre il più possibile la "breccia" aperta nel 2014.
In particolare, occorre che il contrassegno depositato dal partito o gruppo politico nazionale contenga al suo interno, per evidenziare il collegamento o l’affiliazione concordati, tanto "la denominazione del partito o gruppo politico europeo che sia rappresentato al Parlamento europeo", quanto "il simbolo utilizzato dal partito europeo"; si dovrà poi produrre ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali, in sede di deposito delle liste, "una dichiarazione a firma del segretario o del legale rappresentante del partito o gruppo politico europeo che attesti l’esistenza di un collegamento o di un’affiliazione con il partito o gruppo politico nazionale, debitamente autenticata", nonché "la documentazione attestante il pagamento, da parte della forza politica nazionale, delle quote associative al partito o gruppo politico europeo". La richiesta di presentazione delle liste dovrà essere firmata dal segretario/presidente della forza politica o dai soggetti espressamente delegati dai leader dei partiti nazionali (con mandato autenticato da notaio; il mandato può essere rilasciato anche al rappresentante delegato a depositare le liste, purché ciò sia espressamente precisato) e la firma dovrà essere autenticata da una figura indicata dalla l. n. 53/1990.
La guida del Viminale scioglie alcuni dubbi sollevati nei giorni scorsi, mentre ne lascia aperti altri. Innanzitutto il testo parla di partiti o gruppi politici europei, dunque teoricamente ci sarebbe lo spazio per partiti politici europei che non risultino ufficialmente riconosciuti in base al regolamento del 2014 (anche se ciò che si dice dopo rende particolarmente problematico riferirsi a soggetti diversi); secondariamente si parla di rappresentazione al Parlamento europeo, ma in un passaggio la guida cita espressamente l'esistenza di "un proprio gruppo parlamentare", quindi occorrerebbe chiedersi cosa accadrebbe in caso di gruppo parlamentare formato da due partiti europei distinti (l'esenzione, cioè, è una sola o varrebbe per entrambe le forze europee?). In mancanza di altre indicazioni, peraltro, sembra legittimo configurare un'eventuale esenzione multipla da parte di un partito europeo, perché non è scritto da nessuna parte che quest'ultimo possa dichiarare l'affiliazione - e concedere il beneficio dell'esenzione - a uno solo tra i più partiti nazionali eventualmente affiliati; l'osservazione è piuttosto rilevante, anche se si è visto che di solito, se i partiti affiliati sono vari, almeno uno di questi può contare sull'esonero legato alla propria presenza nelle Camere o all'elezione alle precedenti europee.
Si è chiarito, in compenso, che per avere l'esenzione occorre - a monte - la contemporanea presenza del simbolo del partito europeo esonerante e del suo nome (com'era avvenuto con la lista Verdi europei, provvista di nome ed emblema del Partito verde europeo), mentre non si parla di simbolo del gruppo parlamentare europeo, ove questo sia diverso da quello del partito europeo (è il caso della Gue); quanto al simbolo del partito italiano affiliato, si dice che il soggetto politico conserva il diritto all'esenzione "anche se apporta modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato", cosa che peraltro sembra comunque richiedere che il simbolo originario sia ugualmente riconoscibile, se non altro per rendere comprensibile quale sia il partito italiano che ha portato in dote l'esenzione, specie in caso di contrassegno composito (il simbolo dei Verdi europei, pur non comprendendo la "pulce" integrale della Federazione dei Verdi, riportava ben riconoscibile il sole che ride). Tutto questo fa sospettare che, se i partiti maggiori - non interessati all'esonero per la loro autonoma rappresentanza parlamentare - potranno semplicemente indicare l'acronimo del partito europeo di riferimento, le forze politiche che vorranno avvalersi dell'esenzione "europea" vedranno affollarsi e "complicarsi" di molto il loro contrassegno, visto il numero di elementi necessari per ritenere legittimo il loro beneficio.
Le prossime settimane renderanno più chiaro il modo in cui le singole forze politiche vorranno affrontare questo passaggio, nel tentativo di partecipare alle elezioni: le decisioni del Viminale (per i contrassegni) e degli uffici elettorali (per le firme) renderanno più chiare le regole per il futuro. Sempre che qualcuno, ovviamente, non le cambi.
Quanto alla questione dell'esenzione dalle firme, ricordate le previsioni di legge in materia, le Istruzioni citano le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 che hanno consentito alla lista Verdi europei di correre senza firme, ammettendo l'esonero per "i partiti o gruppi politici nazionali per i quali risulti dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare", per poi indicare le condizioni che devono sussistere tutte insieme per il beneficio dell'esenzione. Già dalla formulazione di questa prima parte appare chiaro l'orientamento restrittivo del Viminale, nel tentativo di ridurre il più possibile la "breccia" aperta nel 2014.
In particolare, occorre che il contrassegno depositato dal partito o gruppo politico nazionale contenga al suo interno, per evidenziare il collegamento o l’affiliazione concordati, tanto "la denominazione del partito o gruppo politico europeo che sia rappresentato al Parlamento europeo", quanto "il simbolo utilizzato dal partito europeo"; si dovrà poi produrre ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali, in sede di deposito delle liste, "una dichiarazione a firma del segretario o del legale rappresentante del partito o gruppo politico europeo che attesti l’esistenza di un collegamento o di un’affiliazione con il partito o gruppo politico nazionale, debitamente autenticata", nonché "la documentazione attestante il pagamento, da parte della forza politica nazionale, delle quote associative al partito o gruppo politico europeo". La richiesta di presentazione delle liste dovrà essere firmata dal segretario/presidente della forza politica o dai soggetti espressamente delegati dai leader dei partiti nazionali (con mandato autenticato da notaio; il mandato può essere rilasciato anche al rappresentante delegato a depositare le liste, purché ciò sia espressamente precisato) e la firma dovrà essere autenticata da una figura indicata dalla l. n. 53/1990.
La guida del Viminale scioglie alcuni dubbi sollevati nei giorni scorsi, mentre ne lascia aperti altri. Innanzitutto il testo parla di partiti o gruppi politici europei, dunque teoricamente ci sarebbe lo spazio per partiti politici europei che non risultino ufficialmente riconosciuti in base al regolamento del 2014 (anche se ciò che si dice dopo rende particolarmente problematico riferirsi a soggetti diversi); secondariamente si parla di rappresentazione al Parlamento europeo, ma in un passaggio la guida cita espressamente l'esistenza di "un proprio gruppo parlamentare", quindi occorrerebbe chiedersi cosa accadrebbe in caso di gruppo parlamentare formato da due partiti europei distinti (l'esenzione, cioè, è una sola o varrebbe per entrambe le forze europee?). In mancanza di altre indicazioni, peraltro, sembra legittimo configurare un'eventuale esenzione multipla da parte di un partito europeo, perché non è scritto da nessuna parte che quest'ultimo possa dichiarare l'affiliazione - e concedere il beneficio dell'esenzione - a uno solo tra i più partiti nazionali eventualmente affiliati; l'osservazione è piuttosto rilevante, anche se si è visto che di solito, se i partiti affiliati sono vari, almeno uno di questi può contare sull'esonero legato alla propria presenza nelle Camere o all'elezione alle precedenti europee.
Si è chiarito, in compenso, che per avere l'esenzione occorre - a monte - la contemporanea presenza del simbolo del partito europeo esonerante e del suo nome (com'era avvenuto con la lista Verdi europei, provvista di nome ed emblema del Partito verde europeo), mentre non si parla di simbolo del gruppo parlamentare europeo, ove questo sia diverso da quello del partito europeo (è il caso della Gue); quanto al simbolo del partito italiano affiliato, si dice che il soggetto politico conserva il diritto all'esenzione "anche se apporta modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato", cosa che peraltro sembra comunque richiedere che il simbolo originario sia ugualmente riconoscibile, se non altro per rendere comprensibile quale sia il partito italiano che ha portato in dote l'esenzione, specie in caso di contrassegno composito (il simbolo dei Verdi europei, pur non comprendendo la "pulce" integrale della Federazione dei Verdi, riportava ben riconoscibile il sole che ride). Tutto questo fa sospettare che, se i partiti maggiori - non interessati all'esonero per la loro autonoma rappresentanza parlamentare - potranno semplicemente indicare l'acronimo del partito europeo di riferimento, le forze politiche che vorranno avvalersi dell'esenzione "europea" vedranno affollarsi e "complicarsi" di molto il loro contrassegno, visto il numero di elementi necessari per ritenere legittimo il loro beneficio.
Le prossime settimane renderanno più chiaro il modo in cui le singole forze politiche vorranno affrontare questo passaggio, nel tentativo di partecipare alle elezioni: le decisioni del Viminale (per i contrassegni) e degli uffici elettorali (per le firme) renderanno più chiare le regole per il futuro. Sempre che qualcuno, ovviamente, non le cambi.
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