Visualizzazione post con etichetta Mario calì. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Mario calì. Mostra tutti i post

venerdì 11 settembre 2026

Lotta sul sole nascente: dal tribunale di Roma nuova ordinanza sul Psdi

Si era avvertito, qualche settimana fa, che la disputa sul "sole nascente" non era affatto terminata. Non solo perché l'ordinanza emessa alla fine di luglio dal tribunale di Milano su ricorso del Partito socialista democratico italiano che si riconosce nella segreteria di Paolo Preti, pronuncia che aveva accolto le richieste del ricorrente di inibire l'uso dei segni distintivi del Psdi e la spendita del titolo di segretario dello stesso a Mario Calì - era una decisione per sua natura provvisoria, che poteva essere oggetto di reclamo (come pare in effetti che sia avvenuto) e che comunque attendeva una successiva sentenza. Ma anche perché c'era almeno un altro processo cautelare in corso, di cui era opportuno attendere l'esito: si trattava, in particolare, del processo cautelare iniziato a metà luglio davanti al tribunale di Roma con un ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, presentato dal Psdi che si riconosce nella segreteria di Calì direttamente contro Preti, con cui dovrebbe essere stata chiesta - si suppone, non avendo a disposizione l'atto introduttivo - tutela del "diritto al nome" del partito attraverso l'inibitoria all'uso dei segni distintivi del Psdi. La decisione, dopo l'udienza del 20 agosto, è arrivata il 7 settembre: la giudice Maria Pia De Lorenzo ha respinto le domande del Psdi-Calì, con tanto di condanna alle spese (comprensive di una condanna per "lite temeraria").
Vale innanzitutto la pena rilevare che, leggendo in maniera sistematica questa ordinanza e quella precedente (relative di fatto agli stessi soggetti, sia pure a parti invertite; a Milano il Psdi-Preti contro Calì, a Roma il Psdi-Calì contro Preti), si è di fronte a un contenzioso che ricade in pieno nel "diritto dei partiti", a fronte peraltro non di un conflitto su chi, all'interno della medesima associazione, possa dirsi legittimamente titolato a rappresentare un partito, ma di un conflitto tra due diverse associazioni che hanno nomi identici e simboli simili, pur intendendo riferirsi alla medesima storia politica e, in parte, giuridica. Si propone questa ricostruzione se non altro sulla base dell'esistenza di due diversi codici fiscali (80204410585 per il Psdi-Calì, 13654040966 per il Psdi-Preti), anche se - va riconosciuto - detti codici non sono di per sé prova di autonoma e distinta soggettività giuridica, ma solo di autonoma soggettività fiscale. In ogni caso, i simboli delle due distinte associazioni sono sovrapponibili per oltre tre quarti, accendo identica l'immagine del sole stilizzato che sorge dal mare mosso, entrambi rossi su fondo bianco, con la sigla non puntata collocata nella parte inferiore; a cambiare è soltanto l'elemento testuale disposto ad arco nella parte superiore del fregio ("Socialismo democratico" per il Psdi-Calì, "Socialdemocrazia" - come il Psdi storico dal 1992 in poi - per il Psdi-Preti).
 

Le posizioni a confronto

Leggendo l'ordinanza, emerge che il Psdi guidato da Mario Calì, nel suo ricorso, aveva rivendicato la titolarità esclusiva del nome del Psdi e del suo simbolo del sole nascente e, per questo motivo, aveva ritenuto che le condotte di Preti - la spendita online e nell'attività politica della carica di segretario e l'uso non autorizzato di nome, fregio e sigla del partito - avessero leso il proprio "diritto al nome e al segno distintivo" (invocando tanto l'art. 7 del codice civile, quanto gli articoli del codice della proprietà industriale in materia di segni distintivi, nonché l'art. 2598 c.c. che individua la "fattispecie di concorrenza sleale", ritenendo che potesse rientrare in quest'ipotesi la "confusione nell'opinione pubblica e nel corpo elettorale"); la richiesta di tutela cautelare era fondata, tra l'altro, sull'esistenza di un pericolo imminente e irreparabile "di confusione tra gli elettori, di sviamento di consenso politico, di danno all’immagine e alla credibilità del Psdi". 
Preti, contro cui il ricorso era rivolto a titolo personale - ovviamente, essendo dal ricorrente disconosciuta la sua rappresentanza di un qualunque soggetto legittimamente denominato Psdi - aveva a sua volta sollevato alcune eccezioni formali (da un lato, la stessa causa sarebbe stata, a suo dire, già pendente presso il tribunale di Milano; dall'altro, non sarebbe stato competente né il tribunale di Roma - essendo Preti residente a Novara - né la sezione specializzata in materia di imprese, visto che delle controversie sul diritto al nome dovrebbe occuparsi la sezione civile ordinaria); aveva, però, soprattutto contestato la tesi del Psdi-Calì, ritenendo che il tribunale di Milano avesse già rilevato che lo stesso Calì non appariva essere segretario del partito (e, come tale, titolato a impiegarne nome e simbolo) e che, comunque non ci fossero prove adeguate per dimostrare che lo stesso fosse titolato ad agire come segretario e a usare i segni distintivi del Psdi.
Sembra di poter dire, in buona sostanza, che le due parti hanno riprodotto a Roma argomenti pressoché identici a quelli già visti a Milano; per giunta, erano sicuramente identici i difensori (Salvatore Frisenda per il Psdi-Calì, Sabrina Lardieri per Preti).  
 

La decisione

La giudice ha innanzitutto rigettato le eccezioni in rito di Paolo Preti. Da un lato, i due procedimenti non erano pendenti nello stesso grado (evidentemente perché a Milano si era già in fase di reclamo) e, anche se non espressamente richiesto dalle disposizioni in materia, secondo la Corte di Cassazione, in caso di gradi differenti non è possibile far valere la litispendenza (cioè ottenere la cancellazione di un processo le cui parti e il cui oggetto siano uguali a quelli di un altro processo in corso davanti a un diverso giudice); in questo caso, evidentemente, si è ritenuto che i gradi fossero diversi pur essendo entrambe le cause davanti a tribunali, credendosi sufficiente distinguere tra trattazione di prime cure e trattazione in sede di reclamo. Dall'altro lato, per la giudice non era errata né la sede del ricorso (perché Preti non avrebbe provato "di aver fissato la propria residenza in Novara" o nei dintorni, né avrebbe potuto invocare la competenza di Milano perché parte resistente era lui e non l'associazione da lui guidata), né la scelta della sezione specializzata in materia di imprese: "il nome e il simbolo di un soggetto, indipendentemente dalla sua natura giuridica e perciò dalla sua collocazione all’interno o all’esterno di un mercato, costituiscono segni di identificazione del soggetto [...] - si legge nell'ordinanza - e, dunque, la paventata violazione del diritto esclusivo all'uso del simbolo (il sole nascente) e della denominazione 'Partito socialista democratico italiano' o del suo acronimo 'PSDI' [...] allude a una condotta usurpativa di segni distintivi che fa scattare la speciale tutela prevista in materia dall’art. 20 c.p.i."; si rispetta la posizione della giudice, ma colpisce pensare all'applicazione a un partito di una disposizione in base alla quale "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio" e "Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica" segni identici per beni/servizi identivi, segni anche simili per prodotti/servizi anche affini (se ciò crea rischi di confusione per il pubblico) o anche per prodotti/servizi non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza e l'uso altrui crea indebiti vantaggi a chi lo usa o pregiudizi ai titolari.
Queste valutazioni non hanno però impedito alla giudice di negare che il Psdi-Calì sembri avere ragione; la valutazione prescinde dalle considerazioni fatte già dal tribunale di Milano, ma si basa - se ben si è compreso - sugli elementi introdotti nel solo procedimento romano. In particolare, finora Mario Calì non sarebbe "riuscito a dimostrare la propria legittimazione a spendere pubblicamente il nome del partito politico [...], a utilizzarne lo storico simbolo identificativo nonché a ostentare presso l'opinione pubblica, davanti al corpo elettorale e nei rapporti con le altre forze politiche la qualità di Segretario Generale". In particolare, il solo elemento offerto - o, probabilmente, ritenuto di qualche valore da chi ha redatto l'ordinanza - per dare prova della titolarità del partito e dei suoi segni distintivi sarebbero i "dati anagrafici estratti dall'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate", per cui Calì risulta legale rappresentante dell'associazione "Partito socialista democratico italiano" con codice fiscale 80204410585: si tratta di un elemento già incontrato anche nell'analisi della decisione di Milano (insieme a un invito a partecipare a una cerimonia quale segretario del partito), offerto da Calì nella veste di resistente; era lecito immaginare che in un procedimento in cui lo stesso Calì vestiva i panni del ricorrente potesse offrire argomenti ulteriori per suffragare in modo consistente le proprie domande.
Secondo la giudice, però, da un lato l'estratto dall'anagrafe tributaria impedisce di far coincidere l'associazione di cui Calì è legale rappresentante con "il partito di antica memoria fondato l'11 gennaio 1947 a Palazzo Barberini": quei dati anagrafici farebbero iniziare l'attività politica "a decorrere dal 31/12/2021", una data che non collimerebbe con "la notoria storicità" del Psdi di Giuseppe Saragat. Dall'altro lato - ed è il solo realmente da considerare in questa sede - rileva il fatto che le informazioni anagrafiche contenute nel database dell'Agenzia delle entrate "sono unilateralmente comunicate dal contribuente all’agenzia fiscale, la quale si limita a recepirle senza neppure svolgere alcuna indagine, quantomeno preventiva, finalizzata a verificarne la veridicità: non si potrebbe quindi attribuire a queste un valore probatorio superiore a "quello di una semplice presunzione", che cederebbe di fronte a circostanze di segno opposto.
In concreto, la difesa di Preti avrebbe ripetuto a Roma da resistente ciò che aveva già affermato a Milano da ricorrente (meglio: da rappresentante del ricorrente): Preti, nello specifico, sarebbe stato confermato come segretario da un congresso nazionale il 24 maggio 2025 dopo essere stato eletto in quel ruolo in un'assemblea il 14 dicembre 2023, al posto di Carlo Vizzini eletto da un'analoga assemblea il 9 maggio 2022; Vizzini, a sua volta, sarebbe stato eletto a seguito delle dimissioni di Renato D'Andria, riconosciuto segretario del partito dalla sentenza n. 13540/2011 del tribunale di Roma (la cui "inconferenza" sarebbe stata lamentata durante il procedimento - visto che quella decisione non aveva riconosciuto genuini gli atti che avevano portato D'Andria alla segreteria nel 2006, ma aveva solo respinto le domande di chi non aveva titolo per invalidarle - ma quella stessa sentenza non è stata impugnata e quindi la nomina di D'Andria a segretario ha continuato a produrre effetti, fino alle sue dimissioni e alla successione sopra ricordata (in più, l'elezione di Vizzini prima e di Preti poi non sarebbe stata impugnata).
Tanto è bastato alla giudice De Lorenzo per ritenere "prima facie sussistenti [...] la carenza di legittimazione in capo a Mario Calì" all'uso dei segni distintivi del Psdi e alla spendita della carica di segretario e la legittimazione invece di Paolo Preti. Il Psdi-Calì, in quanto totalmente soccombente, è stato condannato a rifondere le spede del giudizio cautelare, ma anche - come la difesa di Preti aveva chiesto - a pagare al resistente vittorioso un'ulteriore somma a norma dell'art. 96, comma 3 del codice di procedura penale, c.p.c., disposizione introdotta nel 2009 per "sanzionare l'abuso dello strumento processuale a tutela della funzionalità della giurisdizione e del principio di ragionevole durata del processo": per la giudice, infatti, il ricorso del Psdi-Calì è parso volto "al palese ed elusivo tentativo di superare per via obliqua le statuizioni già adottate dal Tribunale di Milano" riproponendo a Roma "istanze ed esiti già vagliati ed esclusi" dall'altro giudice, al punto da far qualificare l'iniziativa giudiziaria come "pretestuosa e temeraria".
 

Qualche riflessione

Il verdetto romano, dunque, è sostanzialmente sovrapponibile a quello milanese (anche se si avverte nella decisione sopra ripercorsa una mano più pesante, legata alla condanna per lite temeraria). Ovviamente, come si è detto con riferimento alla prima ordinanza, la decisione della giudice del tribunale di Roma è per sua natura provvisoria, anche perché questa quasi certamente sarà oggetto di reclamo, come lo è stata - lo si è visto - l'ordinanza di prime cure emessa a Milano a fine luglio.
Nel frattempo, peraltro, il 1° settembre l'ufficio stampa del Psdi-Calì aveva diffuso una nota in cui si dava contro, tra l'altro, dell'avvio "della fase per la celebrazione del XXX Congresso Nazionale del PSDI nell'ottantesimo anniversario della fondazione a Palazzo Barberini", ricordando che il precedente - il XXIX - si sarebbe svolto il 4 maggio 2023 a Catania. Nella stessa nota si citava una "lunga battaglia conclusa il 31 dicembre del 2021 con il riconoscimento ufficiale della titolarità politica e legale di Mario Calì alla guida della storica formazione nata a Palazzo Barberini in conformità con la sua designazione a Segretario Nazionale facente funzioni", precisando subito dopo che l'arrivo alla segreteria di Calì sarebbe stato "riconosciuto già il 17 novembre 2012 da parte del Consiglio Nazionale del Psdi presieduto dal prof. Angelo Scavone dopo delle dimissioni di Magistro, del quale Calì era Vice Segretario Vicario eletto durante il XXVIII Congresso Nazionale di Barletta": questo - ricostruendo con le informazioni in possesso di chi scrive - si sarebbe svolto dal 22 al 24 ottobre 2010, con la conferma alla segreteria di Mimmo Magistro, eletto a sua volta il 7 ottobre 2007, ultimo giorno del XXVII congresso a Bellaria. Entrambi questi appuntamenti congressuali (come pure quelli successivi), tuttavia, dovrebbero considerarsi "rimossi" sulla base della precedente e già citata sentenza n. 13540/2011 del tribunale di Roma, che peraltro aveva demolito anche la validità del XXVII congresso già svolto dal 26 al 28 gennaio 2007 (e che aveva confermato alla segreteria D'Andria); si ricordi pure che Magistro, quando aveva scelto di lasciare il partito - costituendo I Socialdemocratici - lo aveva fatto dopo la sentenza del 2011 che di fatto aveva ristabilito D'Andria come segretario, quindi in effetti sembra difficile immaginare lo spazio per immaginare la nomina di un "segretario facente funzione" dopo l'abbandono di Magistro.
In seguito, ove se ne abbia notizia, si darà conto dell'esito del procedimento di reclamo di Milano, come pure dell'eventuale gravame relativo all'ordinanza appena emessa a Roma (e dell'ulteriore procedimento in corso in Calabria); nel frattempo, il Psdi-Calì sembra voler continuare il suo corso verso il "suo" XXX congresso e il Psdi-Preti seguita il dialogo con Spazio pubblico, Europeisti e altre forze politiche (inclusa Azione) per costruire una nuova area riformista. Nel frattempo, è probabile che le dispute sul sole nascente - magari sormontato da scritte diverse - non si fermino, almeno per un po'.

giovedì 30 luglio 2026

Psdi, (prima) ordinanza del tribunale di Milano sull'uso di nome e simbolo

Chi segue le vicende della cosiddetta "Seconda Repubblica" sa fin troppo bene che nessuno dei simboli dei principali partiti che avevano animato l'Italia nel cinquantennio precedente si è salvato da dispute sulla titolarità, schermaglie sull'uso e contenziosi nelle aule giudiziarie, in vista delle elezioni ma non solo. Se in questo sito si è parlato moltissimo dello scudo crociato (se non altro per la quantità di episodi che si sono accumulati; il conteggio, peraltro, non sembra finito), si sa che la tendenza non ha risparmiato il garofano socialista, la fiamma tricolore, il tricolore di area liberale, l'edera repubblicana e, per certi versi, nemmeno falce e martello (sia pure, in quest'ultimo caso, soprattutto con riferimento all'uso elettorale). 
Non può dirsi immune da liti e contese, tuttavia, nemmeno il sole nascente, vale a dire il simbolo storico del Partito socialista democratico italiano: martedì un'ordinanza cautelare del tribunale di Milano si è pronunciata sull'ultima disputa (o, almeno, su un suo fronte) circa la titolarità e la legittimazione all'uso del nome e del fregio del partito fondato nel 1947 con la scissione di Palazzo Barberini, riconoscendo legittima la segreteria di Paolo Preti. La decisione è provvisoriamente esecutiva e, anche se quasi certamente sarà impugnata e il tribunale dovrà di nuovo pronunciarsi in sede di reclamo, merita di essere commentata.
Non si tratta certamente - va ricordato - della prima lite giudiziaria sviluppatasi intorno al sole nascente dal mare: le prime di cui si ha memoria, in effetti, sorsero nel 1995 tra Enrico Ferri (che del Psdi era stato segretario fino all'inizio di quell'anno, quando aveva scelto di schierarsi con il centrodestra) e Gianfranco Schietroma, eletto segretario proprio alla fine di gennaio del 1995 e vittorioso davanti al tribunale di Roma (anche allora in sede cautelare); quella stessa disputa si riaccese, sia pure per poco tempo, subito prima e subito dopo le elezioni europee del 1999. In questo sito si era già ricordato in passato, poi, il contenzioso sorto nel 2005, quando il nuovo segretario Psdi, Giorgio Carta, presentò un ricorso contro il Partito socialdemocratico (fondato da Luigi Preti e Vittorino Navarra nel 2001) e, sempre in sede cautelare, ottenne ragione presso il tribunale di Roma (mentre Preti riadottò, modificandolo lievemente, il simbolo utilizzato in precedenza dal 1996, Rinascita socialdemocratica; lo stesso gruppo avrebbe continuato a utilizzarlo, salvo che nella breve parentesi - tra il 2006 e il 2007 - del tentativo di dar vita al Partito dei socialdemocratici con il gruppo di Franco Nicolazzi). Alla fine del 2006 scoppiò una nuova querelle all'interno del partito, che vide arrivare alla segreteria Renato D'Andria: in sede cautelare la sua elezione venne sospesa con due pronunce nel 2007 (estensore della prima fu Francesco Manzo, lo stesso incontrato nella vicenda contenziosa della Dc), poi nel 2011 fu confermata dalla sentenza di primo grado (la prima decisione a cognizione piena sul caso) e Mimmo Magistro, che dal 2007 fino ad allora aveva guidato il partito, preferì dimettersi dalla segreteria invece che "intraprendere nuove e costose contrapposizioni giudiziarie". L'attività del Psdi guidato da D'Andria fu piuttosto ridotta negli anni a venire - tra le attività svolte rientrarono i depositi del simbolo alle politiche del 2013 e del 2018 - e si riprese a parlarne di più nel 2022, quando D'Andria rassegnò le dimissioni. 
In qualche modo la contesa attuale si ricollega a quel punto: prima delle elezioni politiche del 2022, infatti, si era data notizia dell'assemblea di maggio in cui, al posto di D'Andria fu eletto l'ex ministro Carlo Vizzini, poi passato alla presidenza, mentre segretario è divenuto Paolo Preti. Sempre prima delle politiche, però, si era appreso dell'esistenza di un'associazione denominata Proposta Socialista Democratica Innovativa - P.S.D.I., presieduta da Mario Calì: il suo sito era www.psdi.it e il simbolo era quasi uguale a quello del Psdi, fatta eccezione per l'inserimento dei puntini della sigla e per la sostituzione della parola "Socialdemocrazia" con "Socialismo democratico". Quella associazione inserì candidati all'interno delle liste di Impegno civico, ma già a partire dal 2023 Calì e gli altri associati si presentarono come rappresentanti del Psdi, rivendicando di essere legittimamente titolari e fruitori del nome e del simbolo storici del partito e diffondendo, tra l'altro, una lettera di gennaio del 2013 in cui l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ringraziava dell'invito a partecipare alla celebrazione dell'anniversario della scissione di Palazzo Barberini (tutto risalirebbe, a quanto pare di capire leggendo vecchie pagine web, ai mesi successivi alla ricordata sentenza del 2011 del tribunale di Roma: dopo le dimissioni di Magistro - che diede vita a I SocialDemocratici - Calì avrebbe assunto la reggenza per continuare il  percorso del Psdi). 
Il simbolo dell'associazione P.S.D.I. era stato presentato a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Drago a Catania nel 2023, ma la commissione elettorale circondariale - dopo un esposto di Dino Madaudo di SocialDemocrazia - aveva chiesto di sostituire il contrassegno). In seguito anche i puntini sono spariti dalla sigla Psdi, rendendo il simbolo nuovo ancora più simile a quello del passato (fatta eccezione per la dicitura "Socialismo democratico"); nel frattempo, Mario Calì nel sito è indicato come segretario del Psdi, mentre  Magistro sarebbe rientrato come presidente dell'Assemblea Nazionale.
Di fatto, dunque, in questi mesi hanno agito due Psdi; più correttamente, due gruppi di persone avrebbero agito in nome dello stesso soggetto, con due simboli lievemente diversi. Era sostanzialmente inevitabile che la situazione arrivasse a una collisione: da un lato, sul sito www.psdi.it si può leggere da mesi una "denuncia querela" di Mario Calì, che lamentava come la creazione del sito www.psdi-nazionale.it e l'indicazione di Paolo Preti come segretario in concreto producessero l'usurpazione di nome, simbolo e cariche associative, nonché altri reati. Il 25 marzo, per parte sua, il Psdi guidato da Preti ha depositato presso il tribunale civile di Milano - attraverso l'avvocata Sabrina Lardieri, che ha seguito la procedura insieme a Marika Forense, responsabile nazionale giustizia del Psdi-Preti - un ricorso a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile contro Mario Calì, lamentando come questi, senza essere iscritto al partito (né ricoprendo cariche al suo interno), continuasse ad attuare "condotte gravemente lesive dell’identità del Psdi e dei suoi segni distintivi", utilizzando senza autorizzazione il nome, la sigla e il simbolo del partito, nonché spendendo la qualifica di segretario nazionale e rappresentante legale dello stesso (all'interno di siti, canali social e attività politica): ciò avrebbe gravemente pregiudicato il Psdi stesso, compromettendo l'identità politica e la riconoscibilità del partito, presso elettori e iscritti, anche attraverso la divulgazione dei media. Per questo, il Psdi-Preti aveva chiesto che fosse accertato l'uso illegittimo dei segni distintivi del Psdi e della qualifica di segretario o di legale rappresentante da parte di Calì, che si ordinasse la cessazione di ogni ulteriore comportamento simile e la rimozione degli usi tuttora in corso, prevedendo anche una astreinte, cioè una penale - regolata dall'art. 614-bis del codice di rito civile - per ogni nuova violazione o per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine del giudice.
Chiaramente diversa era la posizione di Mario Calì (difeso da Salvatore Frisenda): questi - in base a quanto si può capire leggendo l'ordinanza di martedì, non essendo in possesso dell'atto di costituzione, come del resto del ricorso introduttivo - avrebbe sostenuto che il Psdi-Preti non avrebbe precisato "in quale occasione ovvero evento politico si fossero determinate le condotte lesive attribuite" a lui; soprattutto, però, per Calì il Psdi-Preti sarebbe "una associazione non riconosciuta di recente costituzione", diversamente dal partito fondato - come Psli - l'11 gennaio 1947 e di cui lo stesso Calì si qualifica come segretario nazionale. 
La giudice Stefania Novelli ha innanzitutto ricordato che anche nel campo dei partiti politici, rientranti tra le associazioni non riconosciute, è possibile utilizzare lo strumento del ricorso ex art. 700 c.p.c. (mezzo, peraltro, già incontrato più volte su queste pagine) per garantire i titolari di un diritto da pregiudizi imminenti e irreparabili, sia perché non esistono altri strumenti previsti dall'ordinamento per chiedere, "in campo associativo, la tutela del nome e, quindi, [la] protezione dell’identità del partito", sia perché come alle associazioni può aspettare una tutela risarcitoria in caso di violazioni. Dopo avere ricordato il filone giurisprudenziale, assai praticato già dagli anni '90, che applica anche ai partiti (come alle associazioni) il "diritto al nome" (previsto per le persone dall'art. 7 del codice civile), come pure quello all'immagine e all'identità personale, l'ordinanza ha innanzitutto valutato - sia pure non in modo approfondito, perché così funziona nel processo cautelare - la legittimazione di Paolo Preti come segretario del Psdi. La continuità rispetto al partito storico sarebbe data, oltre che dalla già citata sentenza del 2011 del tribunale di Roma, dal "verbale all’assemblea del 09.05.2022 dove, a seguito delle dimissioni di D’Andria, venne eletto, come Segretario Nazionale, Carlo Vizzini" e dal successivo "verbale del congresso nazionale del 24.05.2025, nel quale fu eletto, per acclamazione degli aventi diritto, Paolo Preti, come" segretario nazionale del Psdi. Mancherebbero invece prove circa la qualità di segretario del Psdi in capo a Calì: non sono state ritenute adeguate "la schermata dell'Agenzia delle Entrate denominata 'Dati Anagrafici del ricorrente'" o l'invito a Calì affinché partecipasse "alla Cerimonia celebrativa dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente" (al più, si intende leggendo l'ordinanza, si intuisce che c'è chi ritiene Calì segretario, ma ciò non prova che lo sia).
Secondo la giudice, poi, è verosimile che Calì abbia tenuto una "condotta usurpativa", in particolare impiegando i segni distintivi del partito e spendendo il titolo di segretario del Psdi sui social network (anche attraverso la pubblicazione di filmati in cui spende quella carica); in più da altri documenti risulterebbero giudizi pesanti di Calì su Preti e sui dirigenti del partito nominati sotto la sua guida, "prima diffidati e successivamente denunciati". 
Se gli elementi precedenti per la giudice integrano il fumus boni iuris, quindi il sospetto che il ricorrente possa avere ragione, è stato ritenuto esistente anche il cosiddetto periculum in mora (cioè la considerazione per cui il pregiudizio subito diventerebbe irreparabile se non si intervenisse subito): si legge che "i danni prodotti dalla alterazione della dialettica democratica sono in buona parte non riparabili" e che "tale alterazione continuerebbe a prodursi nel tempo necessario alla definizione di un giudizio di merito, con conseguenze non prevedibili quanto alla adesione di nuovi adepti, alla identificazione degli autori di singoli momenti di azione politica di parte del pubblico, nonché al possibile sviamento nell'ambito delle future competizioni elettorali". Ciò accadrebbe perché il Psdi-Calì "si pone in competizione" con il Psdi-Preti, "rivolgendosi idealmente al medesimo pubblico o, meglio, al medesimo elettorato dell'odierno ricorrente", per cui usare un nome e un simbolo uguali (in effetti quasi uguali) per rivolgersi agli stessi elettori "può ritenersi di per sé sufficiente a creare confusione con le iniziative e l'attività svolte dal ricorrente, con evidenti ricadute sul piano dell'immagine". Ricorda utilmente la giudice che il vero scopo della tutela dei segni d'identificazione per evitare la confondibilità è diverso da quello della tutela dei marchi (che riguarda la "garanzia di interessi economici"), perché serve "a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva", azione costituzionalmente fondata (artt. 2, 21 e 49 Cost., ma si potrebbe aggiungere anche il 18).
Per tutte queste ragioni, secondo la giudice la richiesta di tutela doveva essere accolta inibendo a Calì l'uso dei segni distintivi del Psdi e la spendita della qualifica di segretario, nonché ordinando allo stesso di "rimuovere dai social media i messaggi da lui pubblicati, nei quali utilizzò il nome, il simbolo e ogni altro segno distintivo" del Psdi. La giudice non ha ritenuto invece che si potesse applicare l'astreinte, misura che riguarderebbe solo il "processo di esecuzione di provvedimenti di condanna", non le decisioni legate al procedimento cautelare; ciò non ha peraltro impedito di applicare la soccombenza per le spese, per cui Calì è stato condannato a rifondere al Psdi-Preti le spese per il procedimento cautelare di prime cure.
L'ordinanza, provvedimento per sua natura provvisorio, è comunque esecutiva, dunque il dispositivo dovrebbe essere già ottemperato dalla parte soccombente. Mentre si scrive, in realtà, il sito www.psdi.it e i post sui rispettivi canali social sono ancora intatti; è però molto probabile - considerando anche la comune dinamica in questi casi - che Calì interponga reclamo contro l'ordinanza cautelare emessa martedì (sottoponendo la questione, sempre in sede cautelare, a un collegio di tre giudici) e magari chieda anche la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza emessa. Come è noto, in passato ci sono stati casi in cui l'ordinanza di reclamo ha confermato il verdetto di prime cure, altri in cui lo ha ribaltato (si pensi alla querelle interna al Nuovo Psi, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006) e altri ancora in cui è stata la sentenza di primo grado a decidere diversamente dalle ordinanze cautelari (com'è accaduto proprio nel 2011 con la sentenza del tribunale di Roma che aveva ristabilito di fatto D'Andria alla segreteria del Psdi).
L'ordinanza emessa martedì, dunque, non chiude affatto i contenziosi sulla titolarità di nome e simbolo, anche perché lo stesso Psdi-Preti in un comunicato ha sottolineato che si attendono i "riscontri dei due procedimenti penali instaurati presso le Procure di Nuoro e Milano, nonché gli esiti del ricorso pendente a Roma". Certamente l'avvicinarsi di un nuovo periodo elettorale nel 2027, connotato anche dalle elezioni politiche, carica il contenzioso di ancora maggiore importanza. Il sole nascente tornerà sulle schede, anche solo all'interno di altri contrassegni, senza ulteriori dispute?