mercoledì 28 settembre 2016

M5S: si cambiano le regole (forse), ma basterà?

E' iniziata ieri, dopo molte settimane di attesa, la votazione tra gli iscritti al MoVimento 5 Stelle sulle proposte di modifica dei documenti fondativi della forza politica, cioè il "non statuto" e il regolamento. Il voto si chiuderà il 26 ottobre: gli aderenti potranno scegliere se accettare quelle modifiche e - nel caso del regolamento - se accogliere le modifiche che prevedono il mantenimento dell'espulsione come sanzione più grave oppure quelle che cancellano quella sanzione dal regolamento stesso.
Preciso fin dall'inizio che nessuna delle modifiche proposte tocca alcuna delle disposizioni non-statutarie o regolamentari legate all'uso del simbolo del M5S (che dal 2016 come marchio è nella titolarità esclusiva non più di Beppe Grillo, ma dell'associazione): gli iscritti continuano a non poterlo usare "per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali"; la scelta dei programmi e dei candidati da associare al simbolo spetta sempre all'assemblea degli iscritti che vota in Rete. Il tema, tuttavia, merita di essere ugualmente trattato qui: da una parte, si tratta di una questione di "diritto dei partiti" da trattare con la massima attenzione; dall'altra, l'uso del simbolo da parte degli eletti dipenderà pur sempre (anche) dal loro rispetto delle nuove regole interne che il MoVimento vorrà eventualmente darsi.

Le modifiche di minor rilievo, in un certo senso, riguardano il "non statuto", poiché si limitano a mettere in chiaro come le disposizioni in esso contenute siano da integrare con quelle del regolamento (art. 8, aggiunto appositamente), cosa che vale soprattutto per le cause di cancellazione dal M5S (art. 5, ultimo periodo aggiunto).
Vale dunque la pena porre maggiore attenzione all'altro documento di cui si propone la modifica, cioè il regolamento. Un documento - va detto - che all'esterno del MoVimento è assai meno noto, essendosene parlato molto meno rispetto al "non statuto" (forse perché il titolo non è formulato in forma negativa: si fosse chiamato "non regolamento" avrebbe destato maggiore attenzione, ma forse per qualcuno era più importante far passare il messaggio che le regole da rispettare c'erano, eccome). Non è sbagliato, dunque, cercare di metterne a fuoco il contenuto, oltre che le modifiche proposte.
Il punto 1 riguarda l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle, nonché i diritti e doveri degli iscritti.La prima modifica, soprattutto formale, si inserisce nel solco di quanto iniziato pochi mesi fa col cambio del simbolo: nella parte in cui si parla della procedura di identificazione ed accettazione degli aspiranti iscritti sparisce il riferimento al blog www.beppegrillo.it, mentre si parla genericamente di "sito", con riferimento al dominio www.movimento5stelle.it (mentre prima le pagine erano comunque interne al sito di Grillo), la cui gestione continua a spettare a un soggetto "incaricato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle" (la Casaleggio associati?). 
Se nulla cambia sul piano dei diritti, si aggrava leggermente il capitolo dei doveri o, per aderenza allo scritto, degli "oneri". Da una parte, il rispetto delle decisioni assunte "con le votazioni in rete" viene meglio precisato riferendolo alle decisioni "dall’assemblea degli iscritti con le votazioni in rete, nonché le decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle" (ossia il capo politico e i nuovi organi di "garanzia" interni). Dall'altra, si chiede espressamente agli iscritti tanto "di astenersi da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti" (come a dire che condotta e dichiarazioni devono essere tenuti sotto controllo), quanto "di attenersi a lealtà e correttezza nei confronti degli altri iscritti e portavoce": il riferimento, non certo nuovo all'interno degli statuti dei partiti, può essere letto (ad esempio) tanto in riferimento alla creazione di gruppi segreti di dissenso, quando a dichiarazioni pubbliche "negative" circa l'attività del M5S e dei suoi eletti.  
Si aggiunge poi un punto 1-bis, che aggiunge agli organi esistenti - l'assemblea degli iscritti e il capo politico - due ulteriori organi collegiali, "senza alcuna funzione direttiva o rappresentativa": si tratta del collegio dei probiviri e del comitato di appello. Si tratta, all'evidenza, di organi di "garanzia", chiamati a intervenire in sede di applicazione delle sanzioni agli iscritti: fino ad ora non erano chiaramente identificati come organi (il collegio dei probiviri non esisteva) ed è probabile che l'introduzione serva a regolarizzare una situazione fino a questo momento problematica (si vedrà poi perché).
Altre modifiche riguardano il punto 2, relativo agli argomenti su cui delibera l'assemblea degli iscritti. Si precisa che spetta all'organo assembleare pronunciarsi, oltre che sulle modifiche al regolamento, anche a quelle sul "non statuto", precisando che le proposte possono arrivare dal capo politico o da almeno un quinto degli iscritti (il rinvio contenuto nel testo, che indica la procedura da seguire, sembra peraltro mettere una scadenza al 30 novembre 2016, per cui non è chiaro se sia possibile proporre modifiche fino ad allora oppure se fino ad allora valga il quorum di 3mila iscritti espressamente richiesto nella nota). Si precisa poi che spetta all'assemblea nominare i probiviri e decidere sulle sanzioni disciplinari, mentre prima si parlava soltanto di espulsioni (sul punto si tornerà dopo).
Nello stesso punto si precisa che "Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle, d’intesa con il comitato d’appello, in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell’esperienza che verrà maturata nel tempo. Laddove il comitato d’appello non abbia espresso parere favorevole, le regole dovranno essere approvate dall'assemblea degli iscritti con votazione in rete": si evidenzia dunque una posizione rafforzata del capo politico, quanto alle procedure di scelta delle candidature e alla valorizzazione dell'esperienza che gli eletti M5S avranno maturato (rientrerebbe qui, tra l'altro, il nodo relativo al limite dei due mandati, che nei prossimi anni diventerà attuale in alcune realtà locali).
Ancora nel punto 2, si precisa la deroga al principio in base al quale le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti: la possibilità per il capo politico e per almeno un quinto degli iscritti di chiedere di ripetere il voto qualora non si sia raggiunto il quorum di almeno un terzo degli iscritti vale per le votazioni su modifiche al "non statuto" od al testo del regolamento, mentre prima valeva per il regolamento e per il programma (che sparisce dal testo).
Ulteriori modifiche si hanno al punto 3, dedicato all'indizione dell'assemblea con votazione in rete (sempre di competenza del capo politico del M5S). Tra i motivi di convocazione si aggiunge la nomina del collegio probivirale e non si parla più di espulsioni, bensì di sanzioni disciplinari, "ove il capo politico del MoVimento 5 Stelle intenda discostarsi da una decisione del collegio dei probiviri o del comitato d’appello" (mentre prima occorreva un parere contrario del solo comitato d'appello: la formulazione sembra più garantista). Nella procedura si "legittima" poi uno spazio di discussione sul tema del voto: gli iscritti potranno utilizzare allo scopo lo spazio dei commenti nel post che avvisa dell'indizione della votazione.

Il punto 4, il più corposo, finora dedicato alle espulsioni, ora parla più genericamente di sanzioni disciplinari (il testo, però, continua a dire che gli iscritti al M5S "sono passabili" di sanzioni, invece che "passibili": non era bene correggere l'errore?). Qui il regime viene aggravato (verosimilmente per l'introduzione di sanzioni più lievi, che si possono irrogare anche in caso di condotte meno gravi, prima non punite): tra gli eletti, oltre che le violazioni degli obblighi assunti all'accettazione della candidatura, sono sanzionabili pure la mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e portavoce, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative, dei programmi e il perseguimento dell'azione del M5S (i "cani sciolti" o dediti a iniziative personali sono avvertiti); si introducono poi fattispecie relative ai candidati, sanzionabili anche in caso di violazione delle regole e procedure per la presentazione e selezione delle candidature, promozione, organizzazione o partecipazione a cordate o gruppi riservati di iscritti (chiaro riferimento a "fronde", cordate interne o gruppi segreti di attiVisti, anche su Facebook, com'era accaduto a Napoli al gruppo di iscritti la cui espulsione è stata sospesa dal tribunale), nonché per compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati.
Il nuovo testo prevede l'introduzione di sanzioni più lievi, cioè il richiamo (che in caso di circostanze attenuanti può sostituire sanzioni più gravi) e la sospensione, irrogata da uno a dodici mesi in caso di "mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all'immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica". Gli iscritti, peraltro, potranno votare sul mantenimento all'interno dello statuto dell'espulsione come sanzione più grave (finora l'unica prevista): se dovesse rimanere, ai motivi già noti (perdita dei requisiti di iscrizione al M5S, gravi violazioni dei doveri previsti dal regolamento - e non più dal solo punto 1 - e, per gli eletti, gravi violazioni degli impegni presi all'atto della candidatura), si aggiungerebbero - per i candidati - la violazione delle regole per la presentazione e selezione delle candidature e, per chi è sottoposto a procedimento disciplinare, il rilascio di dichiarazioni pubbliche relative a quell'iter. Qualora la maggioranza degli iscritti scegliesse di eliminare la sanzione dell'espulsione, essa si tramuterebbe in una sospensione "a tempo indeterminato" in caso di perdita dei requisiti di iscrizione, in una sospensione fino a 24 mesi in tutti gli altri casi. 
Altre modifiche riguardano le fasi del procedimento disciplinare, che sarebbe avviato dal gestore del sito (incaricato dal capo politico) e non più formalmente dal capo politico, che dunque - tra l'altro - non sarebbe più chiamato a rispondere anche economicamente in caso di provvedimenti ritenuti illegittimi dai tribunali. A parte il caso della perdita dei requisiti di iscrizione, alle segnalazioni si dovrebbe dar corso solo se non manifestamente infondate. La sospensione del sottoposto a procedimento disciplinare, poi, non è più automatica, ma può essere disposta dal collegio dei probiviri, lo stesso organo che è chiamato a ricevere le controdeduzioni dell'interessato e a decidere sull'irrogazione della sanzione (potere che prima era nelle mani del capo politico, dunque di Beppe Grillo, e ora passa in mani terze); in caso di decisione sfavorevole, è stata mantenuta la possibilità di rivolgersi al comitato d'appello (che può confermare, alleviare o annullare la sanzione, mentre prima l'unica alternativa alla conferma dell'espulsione era un "parere motivato al capo politico", dunque non una vera decisione). Resta però ferma la facoltà del capo politico, ove sia in disaccordo con una decisione dei due organi di garanzia, di annullarla o alleviare la sanzione, oppure (immaginando che ciò valga soprattutto in caso di "proscioglimento") di rimettere la scelta all'assemblea degli iscritti, la cui decisione è "definitiva ed inappellabile, anche se intervenuta su decisione del collegio dei probiviri".   
Si introduce poi una sorta di "prescrizione" (che scatta a un anno dalla commissione del fatto o dalla sua scoperta) e di termine di ragionevole durata del procedimento (deve concludersi entro 180 giorni dall'invio della contestazione). Si precisa poi che i parlamentari che siano espulsi dal loro gruppo subiranno l'espulsione (o la sospensione a tempo indeterminato) dal M5S e che la procedura prima descritta - più garantista di quella in vigore ora - vale anche per i procedimenti in corso, a meno che l’espulsione sia già stata disposta.
Le modifiche proposte si chiudono con le disposizioni sulla formazione del collegio dei probiviri, organo composto di tre membri, nominati dall'assemblea ma proposti dal capo politico M5S e scelti tra i componenti dei gruppi parlamentari del MoVimento (mentre il comitato d'appello rimane composto da tre iscritti, due eletti dall'assemblea in una rosa di 5 proposta dal direttivo dell'associazione e uno eletto direttamente dal direttivo): l'incarico durerebbe tre anni, sarebbe non rinnovabile e incompatibile con incarichi governativi.

Sulla sospensione a tempo indeterminato, sulle sanzioni in caso di dichiarazioni pubbliche del sottoposto a procedimento disciplinare (impossibile non pensare al caso di Federico Pizzarotti) o di comportamenti che abbiano rischiato di ledere l'immagine o i consensi del M5S, nonché sui poteri in ambito disciplinare tuttora nelle mani del capo politico è probabile che si concentrino le perplessità - anche giuridiche - di molti. 
Le modifiche, in ogni caso, oltre che per il duplice scopo interno di rendere meno incentrato il MoVimento sulla figura del capo e di introdurre qualche garanzia in più per gli iscritti, potrebbero forse essere state elaborate con l'idea che, in futuro, anche il M5S sia chiamato a rispettare nei suoi documenti fondanti un contenuto minimo, secondo quanto oggi è indicato dal decreto legge n. 149/2013 (convertito e modificato dalla legge n. 13/2014). E' vero, l'articolo 4 del "non statuto" dice e continuerà a dire che "Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro"; eppure, nei mesi scorsi, si è rischiata l'approvazione di un disegno di legge che impediva la partecipazione alle elezioni dei partiti politici che non si fossero registrati a norma di quel decreto del 2013, cosa che finora era necessaria solo per ottenere le provvidenze pubbliche (cosa che il M5S non ha mai voluto). Il rischio di essere esclusi dalle elezioni forse era troppo grande da non suggerire qualche modifica alle regole interne. In più, le ordinanze dei tribunali di Roma e Napoli hanno comunque considerato il MoVimento alla stregua di un partito, quindi tanto valeva - forse - cautelarsi un po'.
Certo è che, se le modifiche fossero queste - anche immaginando che siano fissate in un documento con la forma dell'atto pubblico - non sarebbero sufficienti per ottenere l'eventuale inserimento del M5S nel registro. Mancano l'indicazione della sede legale (immaginando che non possa indicarla un sito web), del soggetto rappresentante legale, la cadenza delle assemblee congressuali, norme sulla promozione delle minoranze e dell'obiettivo della parità dei sessi negli organi collegiali e nelle cariche elettive; non si dice nulla sullo scioglimento delle articolazioni territoriali, su chi sia responsabile della parte finanziaria e chi debba approvare il bilancio.
Certo, può essere che il contenuto di "non statuto" e regolamento venga poi trasfuso in un atto notarile (serve la forma dell'atto pubblico), simile a quello emerso a gennaio del 2013, con tanto di integrazione di ciò che tuttora manca. Del resto, Lettera43 - in un articolo di Francesca Buonfiglioli - ha segnalato, mediante un'intervista all'avvocato Lorenzo Borré, che ha seguito i casi delle espulsioni di Roma e Napoli ottenendo provvedimenti cautelari favorevoli ai suoi assistiti, che nel 2015 lo statuto dell'associazione MoVimento 5 Stelle è stato modificato con un atto pubblico (senza alcuna procedura online ovviamente) e il tutto meriterà di essere trattato in un articolo a parte: è proprio questo, infatti, lo statuto che eventualmente verrebbe presentato alla commissione competente per la registrazione. 
Al momento, tuttavia, è presto per dare qualsiasi giudizio, al di là dello sguardo sommario dato alle norme e alle modifiche proposte. Di certo, qualche garanzia procedurale in più con il nuovo testo verrebbe introdotta; si vedrà se per gli iscritti questo sarà sufficiente o se prevarrà un giudizio negativo su certi inasprimenti previsti.

Nessun commento:

Posta un commento