Alla fine la decisione del tribunale di Genova è arrivata e ora si aprono scenari ancora più delicati in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo ligure, per capire chi userà effettivamente il simbolo del MoVimento 5 Stelle.
Poche ore fa, infatti, il giudice Roberto Braccialini ha sospeso in via cautelare la decisione di Beppe Grillo di escludere la lista di Marika Cassimatis - uscita vincitrice dalle "comunarie" - e la conseguente deliberazione che, in alternativa alla non partecipazione alle elezioni, ha scelto di presentare la lista guidata da Luca Pirondini. Forse la partita giudiziaria non è chiusa, ma intanto una prima decisione c'è e non è delle più leggere.
Le posizioni a confronto
Per Cassimatis e altri dieci ricorrenti - assistiti dall'avvocato Lorenzo Borrè, lo stesso che aveva ottenuto le ordinanze favorevoli agli espulsi di Roma e Napoli - quelle decisioni di Grillo erano illegittime sotto tre profili. La prima votazione (14 marzo) sarebbe stata annullata in violazione del regolamento, perché Grillo l'aveva fatto quale "Garante del Movimento", carica non prevista dal non-statuto o dal Regolamento integrativo (si prevede solo il capo politico); al contrario la votazione in rete espressa dall'assemblea sui candidati da presentare alle elezioni è tra le decisioni "vincolanti per il capo politico del MoVimento 5 Stelle e gli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle" (art. 2, ultimo comma del regolamento) e tutte le persone in lista sarebbero state candidabili in base alle regole interne.
Non sarebbero stati poi dimostrati (e contestati in precedenza) i "comportamenti non consoni ai principi del Movimento" di alcuni componenti della lista. Il secondo voto (del 17 marzo), infine, non sarebbe avvenuto secondo quanto previsto dal Regolamento (cioè con avviso sul portale del MoVimento 5 Stelle e con e-mail inviata agli iscritti interessati dalla votazione, con preavviso di almeno 24 ore), senza contare che avrebbero dovuto rivotare solo gli iscritti certificati del territorio e non l'intera platea nazionale degli aderenti (né il capo politico, secondo l'art. 2, comma 5 del Regolamento, avrebbe potuto proporre un voto per decidere se presentare la lista seconda classificata alle "comunarie").
Alle lamentele dei ricorrenti il M5S ha ovviamente controbattuto, su profili procedurali (ma non secondari) e di merito. Innanzitutto i legali del MoVimento hanno segnalato che il 6 aprile (il giorno prima dell'udienza) erano intervenute due novità importanti. Innanzitutto il collegio dei probiviri ha cautelativamente sospeso Cassimatis e due aspiranti consiglieri (Loredana Massone e Cristina Camisasso) "per comportamenti che avevano compromesso l’immagine e l’azione politica": ciò avrebbe privato i tre dei requisiti di candidabilità richiesti dai documenti interni, dunque non si sarebbe potuta ripetere la votazione (e per Cassimatis non ci sarebbe stato spazio). In più la stessa consultazione online che aveva premiato la lista Cassimatis è stata annullata "per mancato rispetto dei termini di preavviso": non ci sarebbe stata alcuna votazione da far rivivere, essendo presentabile solo la lista Pirondini.
Per la difesa del M5S, poi, "la figura del Garante [...] è collegata indissolubilmente al Grillo, quale co-fondatore del Movimento stesso" e prevista dal Codice etico; in quel documento si chiederebbe ai portavoce di astenersi "da comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine e l'azione politica del Movimento 5 Stelle" e lo stesso garante sarebbe autorizzato a escludere dalla candidatura "in ogni momento fino alla presentazione della lista presso gli uffici del Comune di Genova, soggetti che non siano ritenuti in grado di rappresentare i valori del Movimento". Altre regole interne - art. 7 del "non-statuto", art. 2 del regolamento - permettono che le norme sulle candidature siano "meglio determinate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle, d’intesa con il comitato d’appello, in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell’esperienza che verrà maturata nel tempo": sarebbe stato legittimo che Grillo, come capo politico, non concedesse l'uso del simbolo (scelta che non integrava un provvedimento disciplinare, ma un "pieno diritto" del garante, esercitato a fronte di "comunicazioni di appartenenti alla lista Cassimatis di denigrazione dei rappresentanti del Movimento" e di una querela dell'aspirante sindaca contro Grillo e Alessandro Di Battista). Da ultimo, non si sarebbero dovute applicare le regole sulle votazioni per le candidature per decidere se non concorrere alle elezioni o farlo col secondo classificato; una scelta che avrebbe avuto portata nazionale, vista l'importanza di Genova.
La decisione del giudice
I confini dell'ordinanza
Dall'inizio il giudice ha messo dei paletti ben precisi, che - lo si vedrà - avranno effetti di rilievo. Oggetto dell'ordinanza emessa oggi sono solo la decisione di Grillo di escludere la lista Cassimatis e il voto che ha deciso di presentare la lista Pirondini: il pronunciamento del tribunale, insomma, non tocca l'efficacia delle sospensioni di Cassimatis (e delle due aspiranti consigliere) e dell'annullamento della votazione, comunicati da Grillo il 6 aprile.
Sul punto, in realtà, il magistrato si è espresso solo "di striscio": è vero che alle tre persone sospese è stato comunicato il provvedimento, ma trattandosi di atti "emessi immediatamente a ridosso dell’udienza", c'è tutto il tempo per le parti di impugnarli davanti agli organi interni o davanti al giudice civile. Sempre il giudice Braccialini esprime dubbi sull'autoannullamento da parte di Grillo - che non dichiarava in quale ruolo operava - della votazione che aveva premiato Cassimatis: all'annullamento avrebbe dovuto provvedere lo stesso organo che aveva investito la lista Cassimatis (cioè l'assemblea locale), non un organo "più elevato". Per il giudice, insomma, non sembra che gli ultimi atti comunicati da Grillo faccia venir meno il motivo del contenzioso sull'esclusione della lista Cassimatis e sul nuovo voto; le osservazioni fatte prima, peraltro, non fanno venir meno per ora l'operatività dell'annullamento della prima votazione e delle sospensioni (ma le persone sospese, per il giudice, hanno tutti i titoli per chiedere al giudice di esprimersi sulla legittimità del voto con cui è stata scelta la lista concorrente).
I poteri del garante e del capo politico; il procedimento delle "comunarie"
Quanto alle lamentele dei ricorrenti, il giudice ammette che ricostruire le regole organizzative e sulle candidature del M5S, disseminate in più documenti (non-statuto, regolamento e codice etico) non è "particolarmente agevole". In particolare, la figura del "garante" in effetti c'è nel codice etico, ma quel documento non estende ai candidati le regole di comportamento che vincolano gli eletti e non contempla "alcun potere di intervento del Garante nel procedimento di selezione delle candidature locali".
Quanto al procedimento delle "comunarie", per il giudice la scelta dei candidati alle elezioni tocca sì agli iscritti in rete, ma "alla votazione per argomenti di interesse locale sono ammessi solo gli iscritti residenti nell'ambito territoriale interessato": al più, c'è la possibilità che a convalidare le loro decisioni siano tutti gli iscritti certificati ove lo richiedano il capo politico o un quinto degli iscritti (art. 2, comma 5); gli esiti, comunque, sono vincolanti anche per il capo politico. Le votazioni sui candidati devono poi essere indette dal capo politico con un preavviso di almeno 24 ore e la comunicazione via e-mail ai candidati.
Se queste regole fanno dire al giudice che "la cifra democratica" del M5S è il "punto di equilibrio tra il momento assemblear/movimentista [...] e l'istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe Grillo, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di capo politico [...] e di Garante", vanno tratte alcune conseguenze. In particolare, il capo politico non può tramutare il suo "ruolo di indirizzo e impulso" nel "diritto di ultima parola" in tema di selezione delle candidature, materia su cui si devono esprimere le assemblee telematiche (visto anche il ruolo "di governo e indirizzo" che il non-statuto riconosce agli utenti della Rete). Ne consegue che "ogni determinazione di annullamento, autoannullamento, esclusione di una lista già vincitrice della competizione locale può essere assunta solo nella competente sede assembleare".
Da un parte, invece, l'esclusione della lista Cassimatis - decisione che "non si trova riprodotta in un testo prossimo ad un 'classico' provvedimento scritto dell'organo di vertice [...], ma è ricavabile dal tenore della comunicazione del 17 marzo che indiceva la votazione in rete di tutti gli iscritti" - non appare come una semplice inibitoria dell'uso del simbolo alla lista: per il giudice "ben più radicalmente è stato compresso e annullato il diritto dei ricorrenti a concorrere nel procedimento di selezione dei candidati per le elezioni comunali genovesi".
Dall'altra parte, sul secondo voto del 17 marzo - per cui tutti gli iscritti erano chiamati a esprimersi immediatamente in rete sulla presentazione della lista Pirondini, in alternativa alla non presentazione di liste - il giudice rileva l'elusione del preavviso minimo di 24 ore previsto dal regolamento, che doveva applicarsi visto che comunque la decisione da prendere riguardava le candidature. Anche volendo far rientrare la scelta di far votare l'intera assemblea degli iscritti nell'ipotesi della convalida prevista dal regolamento, poi, il secondo voto avrebbe dovuto avere esattamente lo stesso oggetto del primo (lista Cassimatis o lista Pirondini?), non l'alternativa tra lista Pirondini e nessuna lista: così si è tolto il diritto della lista Cassimatis a sottoporsi al voto del plenum degli iscritti e a candidarsi e si è privata di valore la decisione dell'assemblea locale (impedendo a quella nazionale di optare per una delle due liste).
Quanto alla facoltà del garante del M5S di escludere fino all'ultimo momento dalle candidature soggetti ritenuti "non in grado di rappresentare i valori del MoVimento", essa sarebbe prevista solo dal modulo stampato di accettazione della candidatura per le "comunarie" genovesi: per il giudice, questo potere "non compare nelle regole statutarie del raggruppamento politico" (il codice etico parla solo di vicende giudiziarie) e, anche se la questione andrà analizzata meglio in sede di merito, la possibilità che quel passaggio del form di candidatura comporti un "potere di veto da parte del Garante di una lista di candidati già votata dall'assemblea d’ambito territoriale" sembra tradursi in un potere non previsto dai documenti associativi. Più precisamente, per il giudice non è impossibile che, su impulso del capo politico, si decida di non candidare la lista che ha vinto alle "comunarie" (o in una consultazione nazionale), ma le decisioni delle assemblee possono essere riviste e modificate solo dalle stesse assemblee e con le procedure definite dai documenti associativi (non-statuto e regolamento).
Quali scenari per l'immediato?
Sospesa l'esclusione della lista Cassimatis (anche se il M5S insiste nel parlare della non concessione del simbolo alla lista) e la successiva opzione per la lista Pirondini, che succederà dopo l'ordinanza di oggi?
A dar retta alla voce ufficiale del MoVimento 5 Stelle, ossia il Blog delle Stelle, non è cambiato assolutamente nulla, come appare chiaro dal titolo del post pubblicato poche ore fa: "Marika Cassimatis non è e non sarà la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle a Genova". Non è dato sapere se il M5S proporrà reclamo - può farlo entro 15 giorni - contro l'ordinanza del giudice (si legge solo la classica formula "Rispettiamo la sentenza (sic!) [...] riservandoci, però, di tutelare in ogni sede le nostre ragioni"); di certo la difesa di Grillo e del MoVimento sottolineano come "in nessun passo della predetta sentenza (sic!) si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle [...]. Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno".
Ora, di certo il tribunale non poteva dire che Cassimatis è la candidata sindaca per il M5S, visto che non è ancora tempo di depositare le liste e si discuteva di tutt'altro. Certo, non sfugge il finale dell'ordinanza, in cui il giudice si augura - non senza ironia - che "di fronte al firmamento delle opzioni politiche che si possono delineare dopo il voto locale delle “comunarie” e le sospensive disposte, [...] le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate [...] vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese".
Per il M5S quel passaggio della decisione riconosce "la validità e la legittimità del Regolamento del MoVimento 5 Stelle" (anche se nei prossimi mesi il tribunale di Roma dovrà pronunciarsi proprio su un ricorso, sempre opera di Lorenzo Borrè, relativo alla legittimità del regolamento); in realtà, con quelle parole il giudice Roberto Braccialini voleva semplicemente invitare il MoVimento 5 Stelle per intero a rispettare le regole che ha scelto di darsi, perché la vicenda genovese non produca nuove questioni destinate a finire in tribunale.
E in tribunale, in ogni caso, potrebbe tornarci comunque: da una parte, infatti, il M5S potrebbe presentare reclamo contro l'ordinanza emessa oggi; dall'altra, Cassimatis e le altre due candidate potrebbero impugnare in qualche modo i provvedimenti di sospensione che le riguardano. Questo, a ben guardare, è il punto più delicato: la scelta dei probiviri di sospendere le aspiranti candidate alla vigilia dell'udienza in tribunale, infatti, "spunta" decisamente l'ordinanza di oggi, riducendo di molto i suoi effetti: solo rimuovendo i provvedimenti di sospensione, infatti, Cassimatis potrebbe a pieno titolo candidarsi con il simbolo del M5S, anche se in quel caso non è improbabile che la sua candidatura sarebbe comunque contestata dal MoVimento in sede elettorale.
Al momento, invece, l'unica certezza è che la lista Pirondini non sarebbe legittimata all'uso del simbolo, essendo stata annullata ogni votazione relativa a Genova. Se nulla cambiasse (e se, ad esempio, non si procedesse in tempi rapidissimi a nuove "comunarie"), il contrassegno del M5S non comparirebbe sulle schede delle elezioni amministrative di Genova. Cassimatis ovviamente potrebbe candidarsi ma, in mancanza della delega del capo politico all'uso dell'emblema M5S, potrebbe facilmente essere costretta a usare un altro logo (e di certo più di qualcuno vigilerebbe sulla sua potenziale confondibilità con quello del MoVimento). Una situazione, come si vede, decisamente complessa: un pasticciaccio brutto o, se si preferisce, un bailamme brutto sotto la Lanterna.
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