giovedì 6 giugno 2019

Fasci italiani del lavoro: non illeciti, ma neanche elettoralmente legittimi?

Tra i comuni chiamati al voto quest'anno, c'era anche quello mantovano di Sermide e Felonica, finito al centro delle cronache quando, nel 2017, alle prime elezioni del comune frutto di fusione, si era presentata una lista dei Fasci italiani del lavoro ed era riuscita a eleggere in consiglio la candidata sindaca, Fiamma Negrini, dopo che nelle tre consultazioni elettorali precedenti relative al solo comune di Sermide (2002, 2007 e 2012) la stessa lista, con identico emblema e guidata dal padre Claudio Negrini, era stata regolarmente ammessa, anche se non aveva ottenuto nemmeno un seggio (come pure alle comunali di Castelbelforte, Felonica e Pieve di Coriano nel 2004). 
Come sa chi segue questo sito, una sentenza emessa dal Consiglio di Stato a maggio dello scorso anno aveva annullato le elezioni del 2017, ritenendo che la lista dei Fasci non dovesse partecipare alla competizione e che la sua presenza avesse inevitabilmente alterato l'intero evento elettorale (mentre il Tar, mesi prima, si era limitato a dire che la lista non avrebbe dovuto correre e aveva assegnato il seggio conquistato all'altra lista di opposizione). Contemporaneamente al contenzioso amministrativo sulla vicenda elettorale, peraltro, si era aperto il fronte penale della stessa vicenda, con le indagini iniziate a luglio 2018 dalla procura di Mantova, concluse mesi dopo con la richiesta di rinvio a giudizio per nove persone, sette delle quali - compresi Claudio e Fiamma Negrini - avevano chiesto il giudizio abbreviato: nella seconda metà di marzo era arrivata la sentenza di assoluzione da parte del gip (e il non luogo a procedere per le altre due persone coinvolte), ma soltanto ora è possibile ragionare sulle motivazioni depositate a metà aprile dal giudice Gilberto Casari.


Le accuse e i fatti

Le persone sottoposte a processo erano imputate a vario titolo in concorso (e con l'aggravante dell'essere più di cinque persone) dei reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e apologia del fascismo. Va ricordato che, per la legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba"), riorganizzare il disciolto partito fascista significa perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"; fare apologia del fascismo, invece, per la stessa legge significa fare propaganda "per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità" di riorganizzazione del partito fascista.
Le condotte riguardavano, come detto, il partito noto come Movimento Fasci italiani del lavoro, fondato con atto notarile il 25 maggio 2000, il cui simbolo originario - piuttosto simile a quello attuale, ma non proprio uguale - era così descritto nello statuto: "formato da una ruota dentata che rispecchia il simbolo del lavoro, di colore nero, sovrapposta da fascio rosso con a capo una punta di alabarda che rispecchia la Repubblica romana di Giuseppe Mazzini, il tutto in campo bianco racchiuso da un cerchio nero, nel quale, alla sua circonferenza interna, vi è posta la scritta che va da sinistra a destra 'MFL. Fasci italiani del lavoro' mentre alla base del fascio è posta una striscia tricolore a bande verticali riproducente la bandiera italiana che segue l'andamento del cerchio alla sua base al cui interno vi è la sigla M.F.L.".
Vari punti dello statuto - prodotto dal pubblico ministero - sono stati tacciati di apologia di fascismo e di propaganda razzista, considerando anche il riferimento al Manifesto di Verona del 1943, nel quale si legge tra l'altro che "gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". In più, sul piano dei comportamenti, oltre alla denigrazione della democrazia, dei suoi valori e di quelli della Resistenza, sono stati contestati alle persone incriminate l'esaltazione di "esponenti, principi, fatti e metodi propri" del disciolto partito fascista, nonché il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista (in manifestazioni pubbliche e con pubblicazioni cartacee e online), la propaganda del partito (tramite il sito e la pagina Facebook).


Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il gip ha colto subito la cornice normativa e fattuale della vicenda: correttamente ha notato che la XII disposizione finale della Costituzione ("È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") è una norma eccezionale rispetto all'art. 18 (libertà di associazione), all'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e all'art. 49 (diritto di associarsi in partiti): con riguardo a quest'ultima disposizione, il magistrato ha sottolineato che per i costituenti non è importante il fine ultimo della formazione politica, "qualora non penalmente rilevante". La stessa Assemblea costituente, che allora faceva le veci del Parlamento, aveva scritto nella legge n. 1546/1947 ("Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico") che integra l'ipotesi prevista dalla XII disposizione "qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista": ciò, per il giudice, "ammette implicitamente la possibilità di perseguire mediante il metodo democratico" obiettivi che non rientrano nell'orizzonte della costituzione (come, purché non fosse violento, non era illegittimo un partito monarchico, anche se l'art. 139 non ammette la revisione costituzionale sulla forma di governo repubblicana), quindi per loro non era punibile l'uso di mezzi non violenti per fare propaganda del partito fascista. 
Basandosi sia sul dibattito alla Costituente su quella che poi sarebbe diventata la XII disposizione finale (in questo sito se n'è ampiamente parlato nell'articolo sul partito Nsab, nel paragrafo La questione del "disciolto") sia sulla giurisprudenza costituzionale in materia (il giudice cita per esempio le sentenze nn. 1/1957, 74/1958, 15/1973, 254/1974), il giudice sottolinea come il divieto colpisca esclusivamente "forze neofasciste, che contemplino tra i loro obiettivi quelle specifiche finalità antidemocratiche proprie di quella determinata esperienza storica, che si avvalgono del metodo della violenza del movimento fascista e che propugnino i principi di quel partito". Il che significa, come si è già visto in passato, che è proibito soltanto voler ricostruire proprio quel partito fascista, con quegli stessi modi e fini, senza per questo trasformare l'Italia in una democrazia "protetta", da salvaguardare "dalle forze politiche che non ne condividono finalità e metodi, ponendole ai margini o fuori dal sistema democratico". 
Le sentenze già citate, peraltro, hanno escluso che le norme di legge attuative della XII disposizione - dunque la "legge Scelba" - fossero incostituzionali, confermando però che la loro lettura e applicazione doveva essere necessariamente restrittiva, proprio perché a monte c'era una disposizione eccezionale e derogatoria: per questo, secondo il giudice occorre sempre verificare "l'idoneità e l'efficacia dei mezzi posti in essere dal movimento incriminato rispetto al pericolo di ricostituzione del partito fascista". Come dire che, se il movimento non è effettivamente in grado di ricostituire il Pnf (quindi non c'è un pericolo concreto), non si può punire la sola idea. La stessa posizione della Corte costituzionale è stata tenuta dalla Corte di cassazione (in particolare, rileva la sentenza n. 7560/1982, emessa dalla sezione II penale). La stessa lettura decisamente materiale e concreta delle disposizioni incriminatrici è stata seguita dal Gup di Castrovillari nella sentenza del 6 aprile 2005 - citata nella sentenza sui Fasci - pronunciata relativamente alle condotte di vari esponenti di Forza Nuova: occorreva insomma che certi atti ed eventi dimostrassero univocamente la loro "preordinazione alla costituzione di un'organizzazione partitica volta a riaffermare, nel panorama politico-istituzionale odierno, il disciolto partito fascista" e a perseguire in concreto le pratiche antidemocratiche, violente e liberticide.


Il giudizio sul caso

Il gip chiamato a pronunciarsi, in piena adesione alla realtà, riconosce dal principio che il movimento dei Fasci italiani del lavoro è "di ispirazione palesemente e dichiaratamente fascista", come dimostrano il nome utilizzato, il fascio repubblicano "che nel comune cittadino evoca immediatamente Mussolini, e non Mazzini" e l'evocazione del corporativismo "quale opzione politica, economica e sociale preferita" rispetto a quelle marxiste e liberali. Per il giudice, tuttavia, non basta essere di ispirazione fascista per dire che si è ricostituito il disciolto partito fascista e, dunque, essere di fronte a una condotta penalmente rilevante.
Quanto allo statuto, tacciato - come si è visto - in vari punti di essere apologetico del fascismo e funzionale alla ricostituzione del disciolto partito fascista, il giudice nega che possa avere questo valore. Nel negare che la maggior parte degli italiani fossero estranei al fascismo, che questo sia stato "frutto della sola violenza esercitata contro il popolo italiano da una minoranza sopraffattrice" e che il regime sia rimasto in carica solo a seguito della corruzione dello spirito delle persone e della negazione dei diritti, coloro che hanno scritto lo statuto avrebbero dato "un giudizio storico sul peso del consenso popolare in relazione all'ascesa del fascismo e al consolidarsi del regime", tema su cui gli storici non hanno idee concordanti (e sul ruolo del consenso si cita anche l'opera di Renzo De Felice). 
Non sarebbe nemmeno illecito negare l'impossibilità per il fascismo di evolvere "verso l'acquisizione piena e totale della forma democratica, elettiva e pluralista", ritenere l'8 settembre 1943 "un tradimento consumato contro la Nazione", affermare il ruolo determinante del "peso militare delle armate anglo-americane d'invasione" per la fine della successiva Repubblica sociale italiana (non ammettendo che essa si sia conclusa per "una sollevazione popolare e unitaria di massa") o pensare che la "democrazia dei partiti" sia in realtà a sovranità nazionale limitata dalle potenze occupanti, foriera dell'attuale "degrado non più sopportabile della Nazione": si tratterebbe in tutti i casi di giudizi, che di nuovo vedono uno schieramento non compatto degli storici o, per quanto opinabili, sono comunque legittimi (anzi, il giudizio sui partiti ricorderebbe la polemica antipartitocratica degli anni '70, portata avanti da Pannella, Berlinguer e Almirante).
I riferimenti nello statuto originale al programma di San Sepolcro del 1919 (quello dei Fasci di combattimento), al di là del ribadire l'ispirazione fascista del partito, "non appare particolarmente significativo, nemmeno in astratto", sul piano della ricostituzione del partito fascista; il rinvio - nello statuto online - al Manifesto di Verona del 1943 rimanderebbe invece alla concezione corporativa, mentre l'accusa di propaganda razzista sarebbe da escludere per l'indicazione statutaria che esclude "ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando il rispetto di ogni etnia" (così come altri documenti condannano gli attacchi agli immigrati stranieri). Ci sarebbe sì una contraddizione tra un'affermazione contenuta in un volume che raccoglie la dottrina dei fasci, in base alla quale riconoscere in modo incondizionato i diritti a tutti sarebbe "un'ingiustizia concreta", e l'articolo 2 della Costituzione (per il quale i diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti e garantiti), ma lo stesso statuto del partito riconosce il metodo democratico e la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali.
Sulla base di tutto questo, il giudice Casari nega che l'attività compiuta dagli incriminati come Fasci italiani del lavoro "abbia la capacità di mettere concretamente in pericolo l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale", considerando che la stessa Corte di cassazione - sent. n. 1564/1980, della II sezione penale - non aveva ritenuto illegittimi "movimenti che facciano propria non la intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso". In concreto, insomma, né lo statuto - che ha accettato pienamente il metodo democratico - né il "credo" del partito, né l'azione dei suoi aderenti avrebbero potuto mettere in pericolo lo stato democratico (si precisa che non risultano atti violenti, razzisti, xenofobi o "attività politica clandestina, fuori dai canali istituzionali"; non è privo di rilievo anche il bassissimo numero di aderenti al partito e la mancanza di "capacità penetrativa [...] nelle diverse regioni italiane", posto che ancora la Suprema Corte aveva richiesto, nella citata sentenza n. 7560/1982, l'idoneità a riorganizzare il disciolto partito fascista su base nazionale).


Applicare la legge Scelba estensivamente? No, perché...

Un punto particolarmente interessante è il seguito del ragionamento del giudice sull'applicazione della "legge Scelba". Merita di essere ripreso parola per parola per la riflessione che contiene (e che dovrebbe essere letta soprattutto dai non addetti ai lavori, che troppo facilmente rischiano di ragionare "in buona sostanza", senza prendere sul serio le disposizioni esistenti):
Non si tratta di reprimere solo le condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, ma di seguire un'interpretazione rigorosamente restrittiva delle disposizioni della legge Scelba (vista la loro natura di norme eccezionali), in ossequio all'insegnamento della Corte costituzionale e della Cassazione, verificando l'effettiva lesione dell'interesse protetto dalla legge. 
Del resto, si pensi ai risultati paradossali che potrebbe comportare un'interpretazione estensiva dell'art. 1 l. 645/52. 
Per integrare il reato basterebbe che un gruppo, anche se innocuo, di almeno cinque persone (magari tutte con la foto di Mussolini nel portafogli e il busto del Duce in sala da pranzo) fondasse un'associazione per ricordare, con toni altamente elogiativi, la figura e l'opera di Alfredo Rocco, o di Giovanni Gentile, o di Italo Balbo. Non si tratterebbe forse di gruppo che rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti propri del disciolto partito fascista? 
Idem per un'associazione, anche la più scalcinata e inoffensiva, fondata per ricordare, con accenti celebrativi, la marcia su Roma o la conquista dell'Etiopia. Anche in tal caso, seguendo un'interpretazione estensiva, vi sarebbe ricostituzione del disciolto partito fascista, in quanto gruppo che rivolge la sua attività alla esaltazione di un fatto proprio del predetto partito.
Correttamente il giudice ha ravvisato vari profili di somiglianza della vicenda dei Fasci italiani del lavoro con quella del Movimento Fascismo e libertà fondato da Giorgio Pisanò (il simbolo dei Fasci - come ricordato in passato - è praticamente uguale a quello depositato dal Mfl al Viminale per le elezioni europee del 2004, con l'aggiunta della ruota dentata e il nome diverso; in più alcuni aderenti ai Fasci - compreso lo stesso Negrini - avevano militato in precedenza nel soggetto politico di Pisanò, salvo poi decidere di lasciarlo per varare un progetto ritenuto più confacente). Quel soggetto politico e giuridico, sorto nel 1991, è puntualmente finito al centro di indagini e procedimenti legali, nessuno dei quali si è concluso con una qualche condanna: al di là dei richiami al fascismo storico, statuto e programmi erano (e sono) compatibili "con la piena accettazione delle istituzioni di democrazia rappresentativa e con il mantenimento delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti". Proprio come per Fascismo e libertà, dunque, qui il giudice ha escluso che fossero stati integrati i reati di ricostruzione del partito fascista e di apologia di fascismo.


Niente reato, ma anche niente elezioni?

Con la sua sentenza, dunque, il giudice dell'udienza preliminare ha assolto i sette imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato: ora che si conoscono le motivazioni, si può capire perché è arrivata l'assoluzione e, per chi scrive, la scelta è stata assolutamente corretta. Norme eccezionali come quelle che rilevano in questo caso devono essere prese sul serio: pure se non si condivide un'idea politica e la si ritiene pericolosa, non si può solo per questo ritenerla fuorilegge.
Il problema, però, non si esaurisce così facilmente. Perché, già all'indomani della lettura del dispositivo di assoluzione, qualcuno si è subito interrogato sulla possibilità di utilizzare di nuovo in seguito il simbolo che ha scatenato la vicenda giudiziaria amministrativa e penale analizzata fin qui, visto che il gup ha ritenuto penalmente non rilevante un comportamento che per i giudici amministrativi era invece inaccettabile (al punto da arrivare ad annullare la consultazione elettorale del 2017).
Nell'immediato il problema non si è posto e non si porrà: alle elezioni del 26 maggio 2019, il gruppo legato ai Fasci ha utilizzato il contrassegno di Italia agli italiani tanto alle elezioni comunali di Sermide e Felonica, quanto a quelle per la sola municipalità di Sermide. E se alle comunali la lista - con Paola Quaglia come candidata sindaca - ha ottenuto il 7,87%, non sufficiente per ottenere un seggio (secondo Claudio Negrini sarebbe bastata una ventina di voti in più rispetto ai 315 ottenuti), un seggio alla lista è arrivato alle elezioni municipali, nelle quali Italia agli italiani ha ottenuto 527 voti (il 19,23%). Non è proprio la stessa cosa, ma è pur sempre un seggio che in parte restituisce al gruppo una forma di rappresentanza: ciò, tuttavia, avviene con un simbolo diverso rispetto a quello usato due anni fa (e, senza particolari contestazioni, anche nelle tre consultazioni precedenti sermidiane).
Non sarà proprio semplice per Negrini utilizzare di nuovo l'emblema del partito che ha fondato. Si è già ricordato che nel suo parere del 1994 il Consiglio di Stato, pur ammettendo che un partito potesse utilizzare il simbolo del fascio repubblicano romano, se disgiunto dalla parola "fascismo", aveva ritenuto inconcepibile "che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche". Un giudizio evidentemente distinto da quello penale e, come si vede, più severo, pur in assenza di norme esplicitamente dettate per l'ambito elettorale (non è mai entrato in vigore il noto "ddl Fiano" e non possono fungere da norma elettorale primaria le Istruzioni ministeriali): probabilmente, più che tutelare il diritto a candidarsi con la formazione preferita, si è preferito proteggere il meccanismo elettorale stesso da elementi che, anche solo sulla carta, potrebbero turbarlo
Si può comprendere questo scopo e al limite anche condividerlo, ma giuridicamente non può non avvertirsi la mancanza di disposizioni chiare che perseguano quello scopo e che, eventualmente, possano essere sottoposte alla Corte costituzionale per verificarne la legittimità. Un controllo che potrebbe essere condotto sulla base della lettura "materiale" che si è sempre data - almeno in chiave penalistica - della XII disposizione finale e delle sue disposizioni attuative o che, al contrario, potrebbe ritenere opportuno dare una diversa interpretazione di quel testo, più lontana dalle intenzioni dei costituenti: la Consulta ha l'autorità e l'autorevolezza per farlo, ma fino a quando non lo farà i dubbi sulla correttezza di letture restrittive rimarranno tutti. Al momento, chi ha fondato i Fasci italiani del lavoro e chi vi ha militato si è visto riconoscere che quel partito non poteva comportare ricostituzione del partito fascista o apologia di fascismo, ma paradossalmente non può partecipare alle elezioni, forse proprio per evitare che quei reati possano arrivare a compiersi (come se l'ordinamento, in versione un po' paternalista, dicesse "non lo faccio per me, lo faccio per te, perché tu non ti metta nei guai"). C'è qualcosa che non va in questo discorso: anche chi non condivide le idee di quel partito non può non comprenderlo. 

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