Ogni tappa di una disputa politica che assuma forme o canali giuridici finisce inevitabilmente per ricevere non poca attenzione sui media e costituisce, per chi è protagonista e la rende nota, un'occasione rilevante di visibilità per sé, per le proprie tesi e, contestualmente, per i propri progetti. Ciò può dirsi, per esempio, anche per una notizia diffusasi questa mattina: ci si riferisce all'annuncio, dato dall'associazione e think tank Nazione Futura, della dichiarazione di ammissibilità da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) dell'atto di opposizione presentato mesi fa - più esattamente a febbraio - dall'associazione stessa contro la registrazione come marchio europeo della prima versione di quello che sarebbe poi diventato il simbolo di Futuro nazionale, il partito promosso e guidato da Roberto Vannacci.
L'agenzia Adnkronos ha registrato la dichiarazione di Francesco Giubilei e Ferrante De Benedictis, rispettivamente presidente e vicepresidente di Nazione Futura: "Accogliamo positivamente la decisione dell’Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale che dimostra il fondamento giuridico della nostra opposizione al marchio 'Futuro Nazionale', che riprende palesemente quello di Nazione Futura. Vannacci dovrebbe cambiare il nome al proprio partito e prendere atto che la vera destra è quella dei conservatori. Nonostante il suo tentativo di utilizzare un nome tratto da quello della nostra associazione, attiva dal 2017, da febbraio a oggi siamo cresciuti ulteriormente superando i 100 circoli territoriali in tutta Italia. Inoltre a ottobre inizieremo un tour su tutto il territorio nazionale per promuovere valori e proposte di una destra credibile senza slogan o idee campate per aria e del tutto irrealizzabili". La stessa agenzia, peraltro, ha dato pure conto della replica dello stesso Vannacci, altrettanto riportata di seguito: "Giubilei festeggia troppo presto e, francamente, penso abbia seri problemi cognitivi. Forse non ha letto bene ciò che gli ha scritto l’Euipo; forse era distratto tra un'adulazione, una lusinga ed una piaggeria a questo governo. [...] La realtà, come al solito, è ben diversa. L'Ufficio non ha accolto la sua opposizione, l'ha semplicemente dichiarata ammissibile. Ora dovrà ancora dimostrare di avere un diritto anteriore su 'Nazione Futura'. Dire che io debba cambiare nome non corrisponde a quanto stabilito dall’Euipo. Nel frattempo 'Futuro nazionale' è già un marchio denominativo regolarmente registrato dall’Euipo a mio nome. Quindi, ad oggi, nessuno mi ha intimato di cambiare nome. Inoltre, il simbolo di Futuro Nazionale è stato ammesso e utilizzato nella competizione elettorale suppletiva di Reggio Calabria; la Prefettura ha pubblicato manifesto dei candidati e fac-simile ufficiale della scheda. Questo non decide la controversia Euipo, ma conferma l’uso pubblico e ufficiale del simbolo nella competizione elettorale".
Fin qui le dichiarazioni di entrambe le parti, doverosamente riportate pressoché nella loro interezza, almeno con riferimento ai contenuti qui rilevanti. Viene a questo punto inevitabile domandarsi come stiano le cose. A venire in aiuto è lo stesso sito dell'Euipo, innanzitutto con le pagine dedicate alle linee guida, cioè alle "istruzioni" in materia di marchi: vi si legge, in primis, che "L'atto di opposizione deve pervenire all'Ufficio per iscritto entro il termine previsto per l’opposizione, ossia entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di MUE [marchio dell'Unione europea] contestata nel bollettino MUE, parte A"; secondariamente, si precisa che, "una volta scaduto il termine di opposizione, l'Ufficio esamina l’ammissibilità di tutte le opposizioni ricevute", un esame che deve verificare che in ciascuna opposizione siano indicati tutti i "requisiti assoluti" (il numero di fascicolo della domanda oggetto di opposizione, il nome di chi ha presentato la domanda di marchio, una "chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione" e, in questo caso - con tutta probabilità - l'indicazione dello Stato membro "in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio", come pure "i motivi su cui si basa l'opposizione", indicando nel dettaglio per esempio su che cosa si ritiene fondato e consolidato il proprio titolo e gli elementi in grado di creare una somiglianza sfociante nel rischio di confondibilità) e quelli "relativi" (rimediabili cioè in caso di mancanza, su segnalazione dell'Euipo). Sono le stesse linee guida a precisare ancora che "quando l'opposizione è giudicata ammissibile" - il che suggerirebbe una valutazione circa l'esistenza, all'interno dell'opposizione presentata, dei requisiti prescritti dalle norme -"l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole in tal senso e che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo la ricezione della notifica": quei due mesi servono "come periodo cosiddetto di 'riflessione' prima dell’avvio della fase di contraddittorio del procedimento. Durante questo periodo, le parti sono incoraggiate a negoziare un accordo al fine di giungere a una composizione amichevole dell'opposizione".
In queste condizioni, l'esame di ammissibilità dell'opposizione sembra di natura soprattutto formale, volto quindi a verificare se nell'atto presentato e negli altri documenti prodotti dall'opponente sono presenti tutti gli elementi richiesti dalle norme in vigore. Non sembra invece di poter dire che un giudizio di ammissibilità sia anche una sorta di giudizio anticipato sul merito, come ha voler riconoscere una sorta di fumus boni iuris (valutato invece in sede di processo cautelare): questo giudizio sul merito arriverebbe soltanto se, in mancanza di un accordo entro il periodo di riflessione, si aprisse effettivamente la fase del contraddittorio, in cui le parti sarebbero invitate ad argomentare più a fondo le loro posizioni (anche con la produzione di documenti), fino all'eventuale decisione del merito, sempre naturalmente che nel frattempo le parti non si accordino per altri tipi di soluzione. Per essere più chiari, può accadere che un'opposizione sia ammessa, ma non accolta, così come può avvenire che invece trovi accoglimento oppure che ci sia un reciproca, parziale soccombenza.
L'atto di opposizione presentato a febbraio dall’associazione Nazione Futura aveva rappresentato - come si legge nella notizia riportata da Adnkronos - "l'elevato rischio di confusione e di somiglianza" tra il segno identificativo e distintivo di Fn e quelli di Nazione Futura, sui quali si sarebbe consolidato un diritto anteriore in seguito all'uso "effettivo e continuativo del proprio nome e segno distintivo", tale da poter "impedire la registrazione di un marchio sostanzialmente identico, soprattutto in presenza di ambiti di attività sovrapponibili". Senza dubbio Nazione Futura, come espressione cultural-politica di una destra che si riconosce nella coalizione attualmente al governo (e in particolare, ma non solo, in Fratelli d'Italia), ha tutto l'interesse a utilizzare a proprio favore la notizia diffusa oggi, ribadendo la ritenuta bontà della propria posizione e approfittando dell'occasione per parlare della crescita dei proprio aderenti e per annunciare propri progetti futuri. È comprensibile che, al medesimo fine, l'associazione interpreti l'ammissibilità della propria opposizione, oltre che come un giudizio positivo sulla completezza della propria istanza (considerando anche la registrazione, a maggio, del proprio marchio europeo), come un passo verso un contraddittorio il cui esito potrebbe anche portare a una decisione contraria alla registrazione del fregio depositato per conto di Roberto Vannacci come marchio europeo. Non è però fondato sostenere che l'ammissibilità dell'opposizione di Nazione Futura "dimostr[i] il fondamento giuridico" della stessa, riconoscendo dunque la somiglianza e confondibilità dei due segni distintivi; men che meno si può già sostenere con certezza che l'esito di un eventuale giudizio sarà sfavorevole a Vannacci e che Futuro nazionale dovrà cambiare nome (anche se, in effetti, Giubilei e De Benedictis hanno detto più correttamente che Vannacci "dovrebbe cambiare il nome al proprio partito", esprimendo non una prognosi - anche se qualcuno potrebbe leggerla così - ma un auspicio, sia per un diverso posizionamento politico, sia per evitare che si debba procedere con il contraddittorio).
Intanto bisogna rilevare - semplicemente guardando il contenuto della banca dati dell'Euipo - che, come rilevato dallo stesso Vannacci, l'espressione "Futuro nazionale" è stata regolarmente registrata come marchio europeo, visto che non risulta presentata alcuna opposizione in tempo utile: l'opposizione di Nazione Futura, infatti, era ed è relativa al solo marchio figurativo, senza che si possa mettere in discussione quello denominativo. Tutt'al più, dunque, ammesso che si arrivi al contraddittorio e che questo sia sfavorevole a Vannacci, potrebbe essere in discussione solo il simbolo, non certo il nome del partito. Secondariamente, è vero che il contrassegno di Futuro nazionale è stato ammesso alle suppletive di Reggio Calabria, tra l'altro come relativo a una forza politica presente in Parlamento (e, come tale, meritevole di tutela in caso di presentazione di fregi potenzialmente confondibili, qualora ce ne fossero stati) e costituisce la prima partecipazione elettorale ufficiale del partito, peraltro in un contesto di elezioni politiche. Come ricordato correttamente da Roberto Vannacci, questo elemento non è decisivo per la controversia sul marchio europeo, ma mette la prima pietra per fondare e poi consolidare l'uso elettorale del fregio (oltre che, ovviamente, del nome), quindi per la trasformazione del simbolo partitico in contrassegno elettorale.
Questa situazione dimostra, una volta di più, che i piani del marchio, del simbolo di partito e del contrassegno elettorale sono distinti tra loro: Vannacci ha ritenuto di cercare di proteggersi, all'inizio, registrando il nome e il simbolo come marchi europei, incappando subito su quel terreno tanto nelle proteste - con relative azioni - di Nazione futura, quanto nell'emersione del marchio verbale italiano "Futuro nazionale", registrato nel 2011 come marchio verbale dal futuro consigliere regionale M5S abruzzese Riccardo Mercante, peraltro ormai scaduto e non rinnovato. Ovviamente nessuno può garantire che, se Vannacci si fosse limitato a fondare il suo partito descrivendo il simbolo nell'atto costitutivo e nello statuto, con tanto di allegato grafico, e a usarlo nelle sue iniziative non ci sarebbero state azioni volte a far cessare il suo uso: magari Nazione Futura avrebbe potuto rivolgersi ai giudici civili, rivendicando il proprio preuso e l'impiego di colori simili per un'associazione comunque di ambito politico. Di certo, però, avere tentato di ottenere protezione introducendo anche il piano del marchio oltre a quelli del simbolo e del contrassegno ha finito per complicare una volta di più la situazione (per cui non ci si stancherà mai di dire che sarebbe il caso di non provare più a registrare come marchi - nazionali o europei - simboli di partito attuali, passati o potenziali). Nel frattempo, in ogni caso, a fine mese il simbolo di Fnv arriverà sulle schede di un'elezione politica, sia pure su un territorio limitato, e - prima ancora che si arrivi alle nuove elezioni, con l'obbligo di raccogliere le firme - la presenza parlamentare acquisita potrebbe già nel breve consentire l'inserimento nel Registro dei partiti politici (qualora l'apposita commissione ritenesse lo statuto conforme alle norme del decreto-legge n. 149/2013) e, in quel modo, di avere accesso alle provvidenze pubbliche, incluso il 2 per mille del gettito Irpef. Tutto questo, proprio grazie al nome e al simbolo contestati.

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