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venerdì 10 maggio 2024

Stati Uniti d'Europa, resta ammesso il simbolo della Lista Pannella. Ricorso del Viminale irricevibile (pur ponendo questioni non irrilevanti)

Salvo sorprese al momento non prevedibili, è praticamente giunto alla conclusione il contenzioso sui contrassegni presentati in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Questa mattina, infatti, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile - per il suo deposito tardivo al Tar - il ricorso del Ministero dell'interno contro la sentenza del Tar Lazio che pochi giorni fa aveva riammesso il contrassegno depositato per conto della Lista Marco Pannella, quello con la rosa nel pugno su fondo giallo sormontata dalla dicitura "Stati Uniti d'Europa".
Il processo è stato dunque deciso da una questione "di rito", senza che si entrasse nel merito delle questioni sollevate dal Viminale nel suo ricorso. Questioni che, peraltro, riguardavano punti non secondari, rilevanti soprattutto in vista delle consultazioni future: per questo meritano di ricevere adeguata attenzione in quest'articolo.
 

Il ricorso del Viminale e la tesi della lista Pannella

Leggendo il ricorso redatto per il Ministero dell'interno dall'Avvocatura generale dello Stato emergevano con nettezza i due punti della sentenza del Tar che la Direzione centrale per i servizi elettorali aveva ritenuto più critici, al punto da farle ritenere "errata" la decisione. Le due censure mosse dalla difesa erariale riguardavano certamente il caso specifico di cui ci si sta occupando (per cui, come si è visto e come si vedrà, il Viminale ritiene comunque che il contrassegno riammesso dal Tar sia confondibile con quello che riunisce +Europa, Italia viva, Psi, Radicali italiani, Libdem europei e L'Italia c'è, a causa dell'identità del nome e del suo rilievo grafico in entrambi i fregi); la lettura del ricorso, tuttavia, fa capire che il Ministero dell'interno aveva scelto di impugnare la decisione del collegio di primo grado soprattutto per evitare alcuni effetti ritenuti rischiosi per le future consultazioni elettorali, quelle di livello locale e regionale ma soprattutto quelle nazionali (politiche e ovviamente europee).
Richiamato il contenuto della decisione dell'Ufficio elettorale nazionale (conforme alla valutazione di confondibilità emessa dalla Direzione centrale per i servizi elettorali) e il passaggio centrale della sentenza del Tar Lazio (che invece ha optato per la non confondibilità, a dispetto dell'identità dell'elemento testuale-denominativo), il ricorso contestava innanzitutto l'idea che si potesse far "prevalere una valutazione 'estetica' nella comparazione dei due contrassegni, sottolineando le differenze di tipo grafico e cromatiche, idonee [...] a superare la 'funzione individuante' della identica denominazione 'Stati Uniti d’Europa'", che per il Ministero dell'interno restava comunque dominante e, dunque, poteva da sola essere un elemento di confondibilità.
Con riguardo all'argomento della potenziale confondibilità legata ai nomi impiegati, però, il ricorso introduceva subito una riflessione che andava ben oltre il singolo caso controverso e la procedura elettorale in corso. Vale la pena riportare il testo per intero, anche perché riguarda un passaggio della sentenza del Tar che aveva attirato l'attenzione di chi scrive pochi giorni fa:
Peraltro, se prevalesse l'argomento sostenuto dal Tar del Lazio secondo cui "le modalità di comunicazione politica attualmente prevalenti (imperniate su modelli digitali di fruizione…) sembrano prefigurare (…) l'avvento di una rinnovata prevalenza degli elementi simbolici a discapito di quelli letterali" si aprirebbe la strada all'ipotetica coesistenza sulla scheda elettorale di 'n' contrassegni con la medesima denominazione purché di differente composizione grafica e cromatica. È evidente come una tale interpretazione della normativa in oggetto non possa essere accolta, pena un evidente vulnus della genuinità delle competizioni elettorali. Trattasi, tra l'altro, di una lettura della disposizione di cui all'art. 14 cit., che condurrebbe ad un totale svuotamento del dato testuale, in quanto, nella valutazione dei contrassegni, sposterebbe la predetta valutazione solo sull'elemento simbolico, tralasciando il fatto che la norma in questione pone sullo stesso piano gli aspetti grafici, cromatici e testuali.
Il Viminale, insomma, aveva fatto capire di voler evitare soprattutto che l'eventuale conferma dell'ammissibilità del contrassegno depositato in nome e per conto della Lista Pannella (a dispetto dell'identità del nome e dell'unica parte testuale rispetto a un emblema depositato in precedenza nella stessa tornata elettorale) facesse ritenere legittimo - e dunque potenzialmente non censurabile - presentare contrassegni contenenti nomi volutamente uguali a quelli usati da altre formazioni politiche che avevano annunciato la loro partecipazione a quella competizione elettorale, a patto di avere l'accortezza di proporre una grafica e un uso dei colori sensibilmente diverso. Si tratta, per chi scrive, di uno scenario possibile, anche se non sarebbe affatto scontato l'arrivo sulle schede di quei simboli: si dovrebbero comunque raccogliere le firme (il che rappresenta, soprattutto in certi tipo di elezioni, un ostacolo rilevante, come si è visto), benché in linea teorica qualche forza politica tra quelle esenti da quell'onere possa scegliere di "duplicare" i nomi altrui (una simile mossa, peraltro, sembrerebbe più di interesse di chi cerca di affermarsi per la prima volta - e dunque ha bisogno di firme - rispetto a chi ha già ottenuto una rappresentanza qualificata con un certo nome e un certo simbolo e dovrebbe puntare a usare quelle insegne, non altre).
Sempre circa la confondibilità, il Ministero non condivideva la tesi della Lista Pannella, in parte ripresa dal Tar, in base al quale la componente grafica può risultare del tutto prevalente rispetto al nome della lista riportato nel contrassegno e come tale essere avvertita dal corpo elettorale: "Seguendo un ragionamento di tal fatta [...] la denominazione della lista, così come riportata sullo stesso contrassegno, non assumerebbe alcuna valenza identificativa della stessa lista. E allora, non può non evidenziarsi la contraddittorietà della stessa affermazione avversaria, tenuto conto che il Ministero appellante ha [...] invitato le odierne parti appellate a rimuovere e/o modificare l’espressione letterale riportata nel contrassegno. Ma se - come dedotto da controparte - la stessa dicitura non costituiva elemento individuante la lista [...], non è dato comprendere quale pregiudizio sarebbe derivato a controparte dalla sua rimozione". Al di là del discorso "di logica" sul valore individuante della dicitura "Stati Uniti d'Europa" (se non era identificativa, perché rifiutarne la sostituzione?), emerge chiaro il rifiuto dell'idea di fondare l'esame della confondibilità dei contrassegni essenzialmente sulla grafica e quasi per nulla sugli elementi testuali-nominali: lo dimostrerebbe, per il Viminale, il fatto che l'art. 14, comma 4 del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico per l'elezione della Camera) precisi che gli elementi di confondibilità - incluse "le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche" - si considerano "congiuntamente od isolatamente", senza far prevalere una valutazione solo complessiva (sennò "non avrebbe alcuna valenza l’utilizzo nella disposizione in oggetto della congiunzione 'od'") o dare più peso agli elementi grafici rispetto a quelli testuali (per la difesa erariale "costituisce argomento logico, ancor prima che giuridico, quello per cui due identiche denominazioni, a prescindere dagli ulteriori elementi caratterizzanti i contrassegni, possono indurre in confusione l'elettore medio al momento della scelta"). Si dovrebbe insomma fare "riferimento al caso concreto sottoposto all'Amministrazione, dovendosi sempre prendere quale riferimento principe il concreto rischio che i contrassegni inducano in errore l’elettorato".
Al di là della questione del contrassegno, il ricorso del Ministero dell'interno si era concentrato anche sulla parte della sentenza del Tar Lazio che cita il dovere dell'amministrazione dell’Interno "di ammettere alla competizione elettorale indetta per l'8 ed il 9 maggio 2024 [...] anche il contrassegno presentato dall’associazione ricorrente": aveva sottolineato come l'Amministrazione dell'interno (intesa dal ricorrente in senso stretto, riferita solo alla Direzione centrale per i servizi elettorali e non anche, come l'espressione sembra fare, alle Prefetture) fosse competente solo sull'esame dei contrassegni, non anche sui passaggi successivi, a partire dalla presentazione delle candidature presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, il cui termine era però scaduto già da alcuni giorni. A tale proposito, nel ricorso si sottolineava sia la mancanza di "meccanismi di 'riapertura' della fase di deposito delle liste" (spiegandone l'assenza pure sulla base della successiva serie di "concatenati adempimenti amministrativi ed organizzativi, in parte riguardanti l’organizzazione del voto all’estero [...]"), sia l'impossibilità - nel caso specifico e, in generale, con riguardo alle elezioni europee - di concepire un ipotetico rinvio del voto, visto che le date entro le quali le operazioni elettorali devono svolgersi su tutto il territorio dell'Unione Europea sono determinate da fonti eurounitarie (dunque l'ordinamento italiano non potrebbe discostarsene). Un passaggio del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, peraltro, risultava molto interessante nel sottolineare che "L'associazione 'Lista Marco Pannella' avrebbe ben potuto, in pendenza del giudizio dinanzi al Tar del Lazio, chiedere agli Uffici elettorali circoscrizionali l'ammissione con riserva delle liste di candidati": lo stesso Ministero dell'interno sembra dunque ritenere che una lista che abbia preparato le sue candidature ma abbia ancora in corso un contenzioso sul contrassegno possa comunque presentare le liste che, in presenza di tutti gli altri requisiti (a partire da quello delle firme raccolte o dell'esenzione da tale onere), dovrebbero essere ammesse con riserva, per venire definitivamente ammesse in caso di "ripescaggio" del contrassegno (o escluse in caso di conferma della ricusazione del simbolo).
 
Alle censure del Viminale aveva replicato la Lista Pannella, facendo valere argomenti di rito e di merito: ora ci si sofferma solo su questi ultimi. In primo luogo si era rifiutata l'idea che il Tar Lazio avesse adottato una "valutazione 'estetica' nella comparazione dei due contrassegni", con le differenze grafico-cromatiche prevalenti sul valore individuante del nome: per il soggetto politico la tesi del collegio di primo grado era innanzitutto fondata su varie decisioni dei Tar e dello stesso Consiglio di Stato, in base alle quali la comparazione tra due contrassegni "deve avvenire sia complessivamente, sia con riguardo ai singoli elementi 'primariamente i simboli e le parti di cui si compongono, che assumano una funzione individuante'", ritenendo che quest'ultima nel contrassegno della Lista Pannella spettasse - per storia e per rilievo grafico - alla rosa nel pugno e non alla dicitura "Stati Uniti d'Europa". Le considerazioni della difesa erariale sulla necessità di un esame basato sul "concreto rischio che i contrassegni inducano in errore l'elettorato" e sul valore identificante delle espressioni letterali pari a quello dei simboli, secondo la Lista Pannella, non erano in grado di ribaltare la decisione del Tar Lazio: dire che le parole non hanno "una valenza meno pregnante rispetto ai simboli riprodotti" non impedisce "che da una lettura complessiva della parte simbolica e letterale emerga una prevalenza della prima sulla seconda", potendo gli elementi letterali essere meno efficaci "rispetto ad immagini e simboli che, come nel caso di specie, prevalgono e catturano, nel loro significato profondo ed emotivo, la sensibilità dell'elettore medio" (ribadendo così il carattere individuante della rosa nel pugno - col quale, secondo la forza politica, il Viminale non si sarebbe confrontato - assai maggiore rispetto a quello della denominazione, nonché il carattere distintivo degli altri elementi visivi del fregio della futura lista Stati Uniti d'Europa, rilevante in un giudizio comparativo complessivo).
Per il soggetto politico guidato da Maurizio Turco, la tesi del Viminale in base alla quale una potenziale "rinnovata prevalenza degli elementi simbolici a discapito di quelli letterali" potrebbe fondare una proliferazione di contrassegni con lo stesso contenuto letterale in diverse soluzioni grafiche sarebbe "diretta a ritenere prevalente il solo elemento letterale del contrassegno senza comprendere, come motivato dal Tar, che il giudizio deve tenere conto di tutta una serie di elementi capaci di avere nel contrassegno un significato ed una pregnanza prevalenti e tra questi certamente la parte simbolica e figurativa". Né si potrebbe dire che, secondo il Tar, la denominazione di una lista riportata nel contrassegno non avrebbe alcun valore identificativo, al punto tale da non giustificarsi la scelta della Lista Pannella di non voler rinunciare alla dicitura o modificarla: per il gruppo politico, semplicemente la denominazione non era prevalente nel contrassegno quindi, non risultando disorientante per il corpo elettorale, non c'era motivo di rinunciarvi.
Quanto alla seconda censura mossa dal Ministero dell'interno, a proposito dell'inesistenza di strumenti per (ri)ammettere la Lista Pannella alle elezioni europee con il simbolo contestato, per la forza politica era innanzitutto inammissibile (perché formulata solo in secondo grado, senza che il Viminale si fosse costituito davanti al Tar), in più non avrebbe tenuto conto di un superiore "diritto a partecipare al procedimento elettorale" che meriterebbe una tutela effettiva. Le controdeduzioni, poi, sono state l'occasione per ribadire quanto già sostenuto davanti all'Ufficio elettorale nazionale e al Tar circa il significato da dare all'espressione "contrassegni presentati in precedenza", se dunque ci si dovesse riferirsi all'ordine di presentazione in quella particolare procedura elettorale (tesi del Viminale e dell'Uen) o anche a eventuali preusi (tesi della Lista Pannella, che in mancanza di tutela in tal senso aveva paventato una "corsa al deposito" di vecchi simboli senza alcuna protezione per chi li aveva usati in precedenza).

La decisione (in rito) e le questioni aperte

Come si è detto, il Consiglio di Stato oggi ha deciso sul ricorso dell'Avvocatura dello Stato, ma lo ha fatto senza entrare nel merito delle questioni poste: lo ha infatti dichiarato irricevibile, sulla base di un'eccezione procedurale - sollevata dalla Lista Pannella - che, come tale, in base al codice del processo amministrativo dev'essere esaminata per prima (evidentemente per ragioni di economia processuale: se il ricorso presenta difetti formali, non si passa nemmeno a esaminare le censura di merito che contiene).
In particolare, la difesa della Lista Pannella aveva eccepito il mancato rispetto della disposizione che richiede che il ricorso al Consiglio di Stato debba essere notificato ai soggetti indicati dalla disposizione, depositato presso il Tar del processo di primo grado e presso la segreteria del Consiglio di Stato "nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza", termine tassativo - vista l'importanza delle cause legate ai procedimenti elettorali - che dunque vale per tutti e tre gli adempimenti. La sentenza del Tar Lazio è stata pubblicata il 6 maggio 2024, quindi il termine per le notifiche e i depositi del ricorso è scaduto l'8 maggio 2024; secondo la Lista Pannella le notifiche sarebbero regolarmente arrivate l'8 maggio, come pure il deposito presso il Consiglio di Stato, mentre il deposito presso il Tar Lazio sarebbe avvenuto solo ieri.
Lo stesso collegio di seconde cure ha riconosciuto che "dagli atti del giudizio risulta che l’appello sia stato [...] depositato al TAR solo il 9 maggio": tanto è bastato ai giudici per ritenere che il ricorso fosse irricevibile (pur ritenendo che la questione processuale sia stata peculiare al punto da giustificare la compensazione delle spese del secondo grado). Qualcosa di strano, peraltro, sembra essere accaduto: l'8 maggio, infatti, il ricorso del Ministero dell'interno risultava depositato sia al Tar Lazio sia al Consiglio di Stato, tant'è che proprio ieri il collegio di primo grado ha emesso una sentenza a seguito di quel ricorso, sostenendo che "il deposito del ricorso di cui trattasi presso questo Tribunale costituisce, a tutta evidenza, conseguenza di un errore materiale commesso dalla parte ricorrente la quale, pertanto, non può vantare interesse alcuno alla proposizione del medesimo, come confermato dall’istanza di cancellazione del ricorso presentata, in data odierna, dalla difesa erariale con la quale si esplicita come l’intendimento della medesima consistesse nell’effettuare il deposito 'in adempimento di quanto prescritto dall'art. 129, comma 8, cod. proc. amm. ai fini dell'affissione del ricorso in appello in spazi aperti al pubblico nel diverso giudizio recante r.g. n. 4834/2024'". Al di là della sentenza di inammissibilità pronunciata ieri dal Tar, sembra di poter dire che il deposito del ricorso, che doveva servire ai fini del giudizio presso Palazzo Spada, potrebbe per errore essere stato effettuato nelle forme dell'impugnazione della pronuncia del Tar... presso lo stesso ufficio, mentre l'istanza dell'Avvocatura dello Stato di ieri potrebbe essere stata contestuale al nuovo deposito nelle forme corrette e ai fini del giudizio d'appello, ma - evidentemente - tardivo.
La sentenza di oggi del Consiglio di Stato, per quanto emessa soltanto su una questione di rito, consolida l'ammissione del contrassegno della Lista Marco Pannella, che dunque per la seconda elezione europea consecutiva presenta il simbolo della rosa nel pugno abbinato alla dicitura "Stati Uniti d'Europa". Trattandosi di una pronuncia in rito, però, restano irrisolti i dubbi che sono stati sollevati dal Viminale nel suo ricorso, come pure quelli inseriti dalla Lista Pannella nel suo ricorso al Tar e non trattati dal collegio di primo grado nella sua sentenza. In particolare, sarebbe stato interessante conoscere l'opinione dei giudici di Palazzo Spada sul modo di contemperare il riconoscimento dell'ordine di deposito dei contrassegni (che richiede comunque lo sforzo di mettersi in fila prima degli altri) e la tutela o - almeno - il riconoscimento del preuso che una forza politica può avere maturato nel frattempo (non per forza con la presentazione di candidature): il primo elemento è rilevante perché di fatto è il modo più facile per misurare il concetto di "arrivare prima" (non tutti i preusi hanno la stessa visibilità, lo stesso peso, lo stesso valore), il secondo merita di trovare qualche forma di riconoscimento, senza che ogni volta si debba necessariamente azzerare tutto, consentendo a chi si mette in fila per primo - e magari conta su maggiore attenzione dei media - di riutilizzare simboli o nomi già utilizzati da altre forze politiche in precedenza (evitando dunque di legittimare le "corse al simbolo" paventate dalla Lista Pannella).
Allo stesso tempo, non sarebbe positivo se in futuro qualcuno si sentisse e fosse legittimato a utilizzare (senza averlo fatto prima in modo ragionevolmente percettibile) un nome di cui è già noto l'impiego da parte di altre forze politiche, limitandosi a proporre una grafica molto diversa. Come si è detto sopra, lo scenario paventato dal Viminale nel suo ricorso sarebbe naturalmente ridimensionato dalla necessità di raccogliere le sottoscrizioni, ma teoricamente una "clonazione dei nomi" sarebbe possibile e, specie in certe condizioni, non sarebbe meno dannosa della citata "corsa al simbolo". Entrambe le fattispecie, poi, sarebbero particolarmente delicate se calate in un contesto locale, a fronte di firme raccolte alla base delle liste, con la necessità di decidere luogo per luogo e caso per caso l'ammissibilità dei fregi con nomi simili, recuperati o clonati.
Questi dubbi restano senza soluzione, così come resta problematica la scansione temporale del procedimento preparatorio delle elezioni europee, soprattutto con riferimento alla tempestività degli strumenti di tutela per chi si sente leso nelle sue aspettative di partecipare alle elezioni. Vero è, come ha segnalato il Viminale nel ricorso, che non è prevista la possibilità di rimettere una forza politica nei termini per depositare una lista (a prescindere dal fatto che la Lista Pannella questa volta probabilmente non l'avrebbe presentata). Altrettanto vero è che non è ufficialmente previsto che una lista distinta da un contrassegno non ammesso alle europee e su cui sia in atto un contenzioso amministrativo possa veder ammessa "con riserva" le proprie candidature: il Viminale lo ha significativamente prospettato nel suo ricorso, ma non è (e soprattutto non era) scontato che la stessa posizione sia (e fosse) condivisa dagli Uffici elettorali, in mancanza di un'espressa previsione. Di questo e di altri temi converrà continuare a parlare, anche una volta finito questo rito elettorale.

lunedì 6 maggio 2024

Europee, riammesso il simbolo di Stati Uniti d'Europa (Lista Pannella). Ovvero, dell'auspicato ritorno alla prevalenza dei simboli sulle parole

Era oggettivamente piuttosto contenuto il numero dei contrassegni ricusati in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024, solo 3 su 42 (cui aggiungere i 6 che, per difetti nei documenti presentati, non avrebbero consentito la presentazione di liste); da poche ore, però, i simboli bocciati sono soltanto 2. Proprio quest'oggi, infatti, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha riammesso il contrassegno Stati Uniti d'Europa, depositato il 21 aprile per conto dell'Associazione Lista Marco Pannella
Com'è noto, la Direzione centrale per i servizi elettorali ne aveva chiesto la sostituzione, visto che l'unica espressione letterale contenuta (coincidente con la denominazione del contrassegno) era identica al nome scelto dalla lista cui concorrono +Europa, Italia viva, Psi, Radicali italiani, Libdem europei e L'Italia c'è, il cui emblema era stato presentato prima e avrebbe rischiato di essere confuso con quello "omonimo", abbinato al simbolo della rosa nel pugno: il Ministero dell'interno aveva mostrato di sapere che il contrassegno contestato era già stato depositato (da Maurizio Turco) e ammesso in occasione delle elezioni europee del 2019, ma - oltre a rilevare l'identità del nome e della parte letterale - aveva ritenuto che la Lista Pannella non avesse "fatto notoriamente uso del contrassegno", non avendo presentato liste da esso contrassegnate nel 2019 e avendo presentato un emblema diverso per le elezioni politiche del 2022 (sempre senza candidature). Il depositante, Diego Sabatinelli, si era opposto all'invito a sostituire il simbolo e si era rivolto all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, ma il collegio aveva confermato l'esclusione, a dispetto della grafica del tutto diversa: la confusione poteva essere data anche dalla componente testuale, specie se questa è l'unica e ha particolare evidenza, dunque doveva applicarsi la regola della precedenza nel deposito in vista di questa tornata elettorale, non rilevando il preciso come titolo preferenziale.
Non condividendo il verdetto dell'Ufficio, Diego Sabatinelli e Maurizio Turco il 30 aprile hanno presentato - come previsto dall'art. 129 del codice del processo amministrativo - ricorso al Tar del Lazio (difesi dagli avvocati Gianpaolo Catanzariti e Fabio Federico), chiedendo l'annullamento dell'invito a sostituire il contrassegno e della decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Costoro avevano riaffermato, nello specifico, innanzitutto la non confondibilità dei due fregi elettorali (visti i tanti elementi di distinzione sul piano visivo e, in particolare, simbolico, da considerare più rilevante di quello testuale), come pure la necessità di dare importanza al preuso (da intendere come "uso pubblico del contrassegno già precedentemente effettuato dall’associazione o dal partito politico") maturato negli anni precedenti più che all'ordine di precedenza relativo alla singola competizione elettorale. 

La decisione

Posto che non hanno partecipato al giudizio né il Ministero dell'interno, né l'Ufficio elettorale nazionale (al pari della Prefettura di Roma, ugualmente indicata come controparte), ma nemmeno la lista Stati Uniti d'Europa, indicata come controinteressata (anche se, non essendone stata chiesta l'esclusione, è da intendersi piuttosto come "interessata"), il Tar ha creduto di non doversi occupare del significato da dare alla nozione di "precedenza" nel deposito, se dunque debba riferirsi al mero ordine di presentazione al Viminale in vista della singola competizione oppure se debbano considerarsi anche gli usi precedenti, includendo tra questi anche i depositi compiuti presso il Viminale in passato. La questione sarebbe stata certamente interessante (soprattutto per la soluzione che avrebbe dato al bilanciamento tra l'attenzione alla singola procedura elettorale e l'opportunità di non trascurare totalmente i preusi per non svalutarli del tutto); non è stata però trattata perché, secondo il collegio, il problema di sciogliere il dubbio sulla "precedenza" in caso di confondibilità non si pone perché, a monte, a mancare sarebbe proprio la confondibilità, dunque non ci sarebbe (stato) motivo per escludere il contrassegno oggetto del ricorso.
Ricordate le disposizioni da considerare con riguardo alla vicenda (i commi 3, 4 e - sia pure in misura minore - 5 dell'art. 14 del d.P.R. n. 361/1957) e l'evoluzione dei loro testi, il collegio del Tar romano ha ripercorso la giurisprudenza amministrativa - di primo e di secondo grado - in materia di confondibilità (relativa, secondo i giudici, a "loghi tra di loro uguali in ogni particolare e, quindi, identici", anche se in effetti si considerano molto più spesso casi di somiglianze, visto che l'identità è una fattispecie distinta, pur se sanzionata dall'ordinamento con la ricusazione al pari della confondibilità per somiglianza) e di decettività (situazione che concerne "quei contrassegni che riproducono simboli, o elementi caratterizzanti di simboli, di contrassegni usati da altri partiti o gruppi politici e, per questo motivo, atti ad indurre in errore l'elettore sull'identità del partito o raggruppamento politico dal quale promana la lista"): la sentenza precisa che il giudizio sulla confondibilità o sulla decettività, comunque, richiede a monte che i simboli in questione siano messi a confronto, "ciascuno considerato nel suo complesso ed in ogni sua parte, ma anche negli elementi che, per una qualsiasi ragione, assumono funzione individuante". Il Tar, tra l'altro, cita come precedente la sentenza emessa nel 2019 a fronte del ricorso della Democrazia cristiana allora guidata da Renato Grassi per essere riammessa alle elezioni europee: allora sostenne che "era necessario scongiurare un utilizzo dei contrassegni di lista tale da trarre in errore l'elettore e da pregiudicarne, in tal modo, la libertà di scelta politica; rischio, questo, reso evidente nei casi in cui [...] i contrassegni recano elementi consistenti di assoluta identità", pertanto occorreva la citata valutazione comparativa dei contrassegni, "sia complessivamente considerati sia con riguardo a singoli elementi, primariamente i simboli e le parti di cui si compongono, che assumano una funzione individuante".
I giudici riconoscono che entrambi i contrassegni contengono la stessa dicitura "Stati Uniti d'Europa" (pur riprodotta con posizioni, dimensioni, composizioni, caratteri e colori differenti), ma ritengono che la comparazione tra i due contrassegni non faccia ritenere il fregio depositato per conto della Lista Pannella come confusorio o decettivo rispetto a quello della lista Stati Uniti d'Europa che si presenterà alle elezioni europee di giugno. Se si adotta uno sguardo complessivo dei due emblemi, in particolare, per il Tar "la funzione individuante della dicitura 'STATI UNITI d’EUROPA' risulta, nell'economia complessiva del contrassegno n. 20, ben inferiore rispetto a quella assolta dalla 'rosa nel pugno', simbolo tradizionalmente appartenente all'iconografia del movimento radicale italiano ed internazionale, e dallo sfondo cromatico giallo sul quale tanto la scritta quanto il simbolo in questione si stagliano", mentre nell'emblema depositato al secondo posto si ritrovano "ulteriori elementi grafici distintivi ben chiaramente evincibili e non confondibili con quelli raffigurati nel contrassegno n. 20", a partire dalla bandiera dell’Unione Europea e dalle miniature dei simboli delle sei formazioni aderenti alla lista, riprodotti su sfondo bianco. Il citato sguardo complessivo sui due contrassegni, dunque, farebbe emergere "la funzione personalizzante assolta, nel caso del contrassegno n. 20, dal simbolo della 'rosa nel pugno' e dallo sfondo giallo sul quale tale elemento è raffigurato e, nel caso del contrassegno n. 2, dalla bandiera dell'Unione Europea" e dai microsimboli delle forze politiche partecipanti alla lista": basterebbe questo, per il collegio, per non ritenere configurabile il rischio di confondibilità per il corpo elettorale legato al nome identico riportato in tutti e due i fregi.
La sentenza cita il principio, riaffermato più volte dalla giurisprudenza, del favor partecipationis ("in materia di competizioni elettorali, rileva il principio della massima partecipazione degli attori dell’agone politico alle operazioni elettorali, dovendo il principio in questione trovare un contemperamento solo con il principio della par condicio tra tutti i partecipanti alle elezioni"): se quel principio spesso è stato impiegato per attenuare un metro di giudizio troppo severo circa gli adempimenti del procedimento elettorale preparatorio (come i ritardi senza colpa nella presentazione delle liste o nell'ottenimento e deposito dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali), in questo caso i giudici lo hanno impiegato anche per alleviare almeno in parte, di fatto, il rigore dell'esame di ammissibilità dei contrassegni, privilegiando - rispetto alle identità di alcuni elementi contenuti dei fregi - le differenze emergenti dallo sguardo complessivo, magari anche grazie al peso di altri elementi. 
A quest'ultimo proposito, il collegio giudicante mostra di aver considerato (e condiviso) anche la parte delle argomentazioni dei ricorrenti relativa alla comunicazione politica, alle sue prassi e al loro interagire con i procedimenti elettorali. Merita di essere riportato innanzitutto il passaggio del ricorso su questo punto:
l'apprezzamento in merito alla confondibilità ovvero alla decettività dei contrassegni postulano una comparazione degli stessi, sia complessivamente considerati, sia con riguardo a singoli elementi, «primariamente i simboli» e le parti di cui si compongono, «che assumano una funzione individuante» [...]. Da tale orientamento ne deriva che in un contrassegno la parte simbolica è quella che incide e prevale in modo pregnante sulla percezione dell'elettore medio. [...] D'altronde, la diffusione dell’utilizzo dei social network, ha in concreto trasformato la comunicazione facendo prevalere alla messagistica testuale quella rappresentata da simboli ed immagini. Immagine e simboli sono oramai entrati di fatto nella comunicazione quotidiana stante la capacità di stimolare e strutturare il ricordo degli utenti. Infatti, i più diffusi social network quale "Instagram", "Whatsapp" ecc. basano ormai i contenuti dei contatti essenzialmente sulla riproduzione di immagini e simboli e la parte testuale è del tutto marginale. In altri termini è decisamente improbabile che nel caso di specie la denominazione contenuta nei contrassegni, una volta posti a confronto, possa minimamente disorientare un utente medio ormai abituato a una costante stimolazione collegata a contenuti simbolici più che testuali.
Di seguito, invece, si cita la parte di sentenza in cui si è affrontato il tema:
le modalità di comunicazione politica attualmente prevalenti (imperniate su modelli digitali di fruizione quali quelli sviluppati dalle piattaforme di social networking) sembrano prefigurare, quasi come in un vichiano ricorso della Storia, l’avvento di una rinnovata prevalenza degli elementi simbolici a discapito di quelli letterali, in analogia con le ragioni che spinsero il legislatore italiano (e non solo), all’avvento del suffragio universale, ad imporre, a tutti i partiti e movimenti politici concorrenti alle elezioni, di contraddistinguersi mediante simboli grafici, al fine di rendere sé stessi riconoscibili anche da grandi masse di elettori incapaci di leggere e scrivere.
Chi appartiene alla categoria dei #drogatidipolitica non può restare insensibile al riferimento alla ratio che portò a introdurre l'obbligo di utilizzare i simboli e la prognosi in base alla quale potrebbero di nuovo prevalere gli elementi simbolici su quelli letterali: sa bene che nella politica italiana, in effetti, non è così da tempo (visto che i simboli - salvo quelli storici cui certe forze non vogliono rinunciare, al punto da litigarseli talvolta - sono sempre meno, mentre parole e nomi si moltiplicano), ma spera nel profondo che l'auspicio della "rinnovata prevalenza degli elementi simbolici a discapito di quelli letterali" possa avverarsi.
Al di là di questo, per il giudice rileva che le considerazioni fatte portino all'accoglimento del ricorso e alla necessità di annullare il provvedimento di invio a sostituire il contrassegno e pure la decisione dell'Ufficio elettorale nazionale che ha respinto l'opposizione presentata in nome e per conto della Lista Pannella. Effetto diretto della sentenza (oltre alla condanna del Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali, compensate con riguardo alle altre parti evocate) è il prodursi di "ogni conseguenza in ordine al dovere dell’amministrazione dell’interno di ammettere alla competizione elettorale indetta per l’8 ed il 9 maggio 2024 per il rinnovo dei componenti del parlamento europeo [...] anche il contrassegno presentato dall’associazione ricorrente ed avente numero d’ordine 20" (con il rituale ordine all'autorità amministrativa a eseguire la sentenza pronunciata).

Gli effetti (sulla vicenda e in futuro)

Ripercorso il contenuto della sentenza, vale la pena proporre qualche riflessione sugli effetti di questa decisione.
Sul piano dell'esame dei contrassegni, in linea teorica quanto deciso dal Tar Lazio potrebbe indurre a configurare i prossimi esami dei simboli con uno sguardo che, al fine di valutare l'eventuale confondibilità o decettività, dia maggiormente peso alla visione complessiva dei fregi elettorali, piuttosto che all'uguaglianza o somiglianza di singoli elementi grafici o testuali. Questo spesso in parte già avviene nelle elezioni locali, soprattutto per motivi contingenti (ci si concentra di meno sul contenuto dei simboli, visto che in poche ore la commissione elettorale deve vagliare i documenti presentati da molte liste, firme incluse, visto che non è prevista alcuna ipotesi di esenzione); potrebbe esserci più spazio per questa riconsiderazione in sede di esame degli emblemi da parte della Direzione centrale per i servizi elettorali, che nel corso del tempo spesso (ma oggettivamente non sempre) ha mostrato di applicare un metro di giudizio un po' più severo, meno disposto ad accettare certe somiglianze (ma spesso confermato in sede di riesame da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione). Non si dimentichi, tra l'altro, che la stessa lista Stati Uniti d'Europa, in sede di esame dell'opposizione a sostituire il contrassegno, era intervenuta per dichiarare di non avere nulla in contrario alla riammissione del fregio con la rosa nel pugno, a dispetto del nome uguale.
Molto più delicate sono le considerazioni legate al procedimento previsto per il contenzioso elettorale. Come si è visto, è la stessa sentenza a indicare, nella parte finale della motivazione, che dall'accoglimento del ricorso dovrà derivare "ogni conseguenza in ordine al dovere dell’amministrazione dell’interno di ammettere alla competizione elettorale [...] anche il contrassegno" in un primo tempo escluso. Nell'immediato questo significa, per prima cosa, riammettere il contrassegno, ma non si può non considerare che, di norma, al deposito del fregio segue la presentazione delle candidature (liste, in questo caso); la decisione del Tar, tuttavia, arriva quando i termini per presentare le liste sono ormai scaduti da tempo. Si è già notato, con riguardo a questo caso, che la Lista Pannella con tutta probabilità avrebbe semplicemente voluto riaffermare il suo diritto all'uso del simbolo presentato cinque anni fa, senza l'idea di presentare le liste (e raccogliere le firme a sostegno): il problema, in questo caso, sembra piuttosto limitato. 
Potrebbe però accadere, con riferimento alle sole elezioni europee (che prevedono il deposito preventivo dei contrassegni) che una forza politica fosse seriamente intenzionata a partecipare, avendo magari raccolto le firme, ma fosse invitata a sostituire il contrassegno per la confondibilità di parte del suo contenuto. Una scelta prudente e "concreta" potrebbe suggerire di modificare il contrassegno per evitare di mettere a rischio l'impegno profuso per partecipare a quelle elezioni, ma quella forza politica potrebbe essere convinta di avere diritto a utilizzare il contrassegno così come lo ha presentato, al punto da voler insistere nell'uso. Se dunque si opponesse alla sostituzione e la sua opposizione fosse respinta dall'Ufficio elettorale nazionale, per rientrare in gioco dovrebbe fare ricorso al Tar Lazio e, in caso di sentenza sfavorevole, al Consiglio di Stato; già prima della decisione di primo grado, però, sarebbe scaduto il termine per presentare le liste. Per non compromettere troppo la propria posizione (pur volendo insistere nel non cambiare il simbolo), quella forza politica dovrebbe comunque presentare le liste, sapendo che gli Uffici elettorali circoscrizionali gliele bocceranno senza nemmeno esaminare la completezza e correttezza dei documenti (essendo stato ricusato il contrassegno), che dovrà dunque ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale - lo stesso, anche se forse in diversa composizione, che ha già dato torto alla stessa forza politica sull'ammissibilità dell'emblema - e, magari, prepararsi a ricorrere di nuovo ai giudici amministrativi. Tutto ciò, ovviamente, nella speranza che il Tar Lazio o, alla peggio, il Consiglio di Stato, nel frattempo riammettano il contrassegno presentato e, in seguito, rendano possibile la riammissione delle liste (che, comunque, dovrebbero essere esaminate) e senza lasciarsi sfiorare dal timore che quei collegi giudicanti possano decidere di bocciare i ricorsi per evitare che sorgano problemi delicatissimi legati alle conseguenze della riammissione del fregio elettorale. In particolare: se per caso quella forza politica non ha presentato le liste per non farsele ricusare, una volta riammesso l'emblema può essere rimessa in termini per depositarle? Soprattutto, visto che l'eventuale riammissione di simbolo e liste arriverebbe a procedimento elettorale inoltrato, il partito o il movimento dovrebbe entrare semplicemente "in corsa" o avrebbe diritto allo stesso numero di giorni di campagna elettorale degli altri soggetti politici? In quest'ultima ipotesi, come sarebbe possibile rinviare il voto, prevedendo giorni diversi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo?
Per il futuro, l'unico strumento per evitare alcuni di questi problemi sarebbe allungare leggermente il procedimento elettorale preparatorio, anticipando la presentazione dei contrassegni in modo che l'eventuale contenzioso davanti al giudice amministrativo possa concludersi prima della presentazione delle liste (un po' come si è pensato di fare con il disegno di legge - discusso nella scorsa legislatura ma non approvato definitivamente, ripresentato nel 2022 al Senato senza che sia iniziata la discussione - volto ad assegnare al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva dei contenziosi anche per il procedimento preparatorio alle elezioni politiche). Diversamente si rischia di restaurare il "diritto al simbolo" senza effetti concreti (volendo escludere l'ipotesi peggiore per cui un collegio di giudici potrebbe preferire negare il "diritto al simbolo" per non creare il problema degli effetti del ripristino di quel diritto). Resta, nel frattempo, la soddisfazione per chi appartiene ai #drogatidipolitica di vedere "riabilitato" un contrassegno contenente un simbolo dalla storia importante, in Europa (legato alla famiglia socialista, vista l'origine francese) e in Italia (legato ai radicali)
 

Nel frattempo, riammessa Pace Terra Dignità nelle Isole

Nello stesso giorno in cui il Tar Lazio ha riammesso il simbolo Stati Uniti d'Europa della Lista Pannella (anche se la decisione potrebbe essere impugnata), sono stati depositati alcuni ricorsi da Partito animalista - Italexit per l'Italia contro i verdetti dell'Ufficio elettorale nazionale che hanno confermato l'esclusione delle liste; ieri altrettanto ha fatto Democrazia sovrana popolare (per la sola circoscrizione Sud), mentre oggi anche Pace Terra Dignità ha presentato un ricorso (di ben 33 pagine) contro la non ammissione della lista nella circoscrizione Nord-Ovest, sperando che il Tar possa ritenere che la mancata indicazione della qualifica dell'autenticatrice in Valle d'Aosta sia una carenza solo formale o comunque rimediabile, per vedere riammessa la lista e poter concorrere in tutte le circoscrizioni.
Già, perché sempre oggi l'Ufficio elettorale nazionale ha accolto il ricorso di Pace Terra Dignità contro l'esclusione della lista nella circoscrizione Isole, dopo che l'ufficio circoscrizionale aveva rilevato come 156 firme non fossero regolarmente autenticate (perché anche qui mancava la qualifica del soggetto autenticatore) e, soprattutto, solo 14621 sottoscrizioni fossero corredate dal relativo certificato di iscrizione alle liste elettorali. Sabato mattina, tuttavia, un delegato della lista si è recato presso la Corte d'appello di Palermo per l'accesso agli atti e depositare entro il termine previsto per legge (appunto le ore 12 di sabato) altri 524 certificati, relativi a firme già ritenute valide e richiesti tempestivamente ma - a quanto si apprende - rilasciati dai rispettivi comuni in tempo non utile per la consegna entro le ore 20 del 1° maggio; contestualmente è stato presentato ricorso all'Ufficio elettorale nazionale proprio per far valere l'integrazione documentale e chiedere di considerare valide anche le firme autenticate senza l'indicazione della qualifica del soggetto autenticatore (anche se, a quanto si apprende, in uno degli atti separati contestati era presente almeno il timbro di un servizio del comune di Sassari).
Il collegio di magistrati di Cassazione, pur respingendo quest'ultima richiesta (confermando dunque che l'indicazione espressa della qualifica di chi autentica le firme, che sia un autenticatore professionale o di natura politico-amministrativa, è assolutamente necessaria per la validità dell'autenticazione e delle rispettive sottoscrizioni), ha rapidamente accolto il motivo di ricorso legato all'integrazione delle firme. Lo ha fatto basandosi sulle controdeduzioni dell'ufficio elettorale dell'Italia Insulare (che ha riconosciuto il deposito degli ulteriori certificati, la loro corrispondenza ad altrettante sottoscrizioni riconosciute valide e il conseguente superamento della soglia minima di 15000 firme; in Corte d'appello, tra l'altro, sono stati depositati anche i file a testimonianza della richiesta tempestiva dei certificati e dell'avvenuto ricevimento da parte degli uffici comunali) e su una decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 32/1999) relativa a un caso affine in materia di elezioni amministrative: 
Il presentatore della lista, qualora non sia in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di elettori iscritti nelle liste del Comune; nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione circondariale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perchè particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l’ammissione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perchè vi sia il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione); qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista.
Ora, dunque, Pace Terra Dignità sa di poter essere presente in quattro circoscrizioni su cinque; resta la speranza - di difficile praticabilità - di rientrare in corsa anche nella circoscrizione Nord-Ovest, per non rendere ancora più difficile il percorso verso la soglia del 4%.

sabato 4 maggio 2024

Europee, solo Alternativa popolare ripescata, taglio alle esenzioni ridotto - Il quadro completo delle liste presentate e ammesse

In fondo all'articolo si trova l'elenco delle liste depositate e ammesse nelle varie circoscrizioni.

Insieme alla composizione delle liste principali per le prossime elezioni europee fissate per l'8 e il 9 giugno prossimi, la comunità dei #drogatidipolitica (e non solo) attendeva di conoscere soprattutto l'esito dei ricorsi di Alternativa popolare e del Partito animalista - Italexit per l'Italia, che avevano visto bocciare la loro tesi di esenzione dalla raccolta delle firme in virtù dell'adesione a un partito politico europeo rappresentato a Strasburgo (o almeno della connessione con un partito di un paese europeo in quella stessa condizione) in quattro circoscrizioni su cinque, a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme più severe sugli esoneri, mentre la loro posizione era stata accolta in Italia meridionale. Ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata una vera e propria sorpresa dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione: la lista di Alternativa popolare, infatti, è stata riammessa nella circoscrizione Centro, ma è probabile che questo accada a breve anche con riferimento agli altri territori (e, nell'ipotesi più "generosa", a beneficio di altre liste), se si considera il ragionamento operato dal collegio.
La decisione n. 3 dell'Ufficio elettorale nazionale, depositata ieri alle 17.05, è lunga ben dieci pagine, cosa che alle europee non risulta sia mai capitata. Le premesse in effetti occupano quasi sei pagine, ma le altre quattro dedicate a motivare la scelta della riammissione già fanno pensare che il collegio abbia ritenuto opportuno sostenere in modo più solido il proprio ragionamento, anche se poi nessuno avrebbe poi potuto metterlo concretamente in discussione: come si è già detto, quando una lista viene ammessa (dagli uffici elettorali circoscrizionali o, in seconda battuta, da quello nazionale) non ci sono più strumenti per chiederne la ricusazione.
Il testo ripercorre le argomentazioni dell'Ufficio elettorale della circoscrizione Centro (presieduto da Tommaso Picazio, magistrato impegnato nelle operazioni di ricezione e vaglio delle candidature anche alle ultime due elezioni politiche), secondo le quali dopo l'entrata in vigore della legge n. 38/2024 - che ha convertito, modificandolo, il decreto-legge n. 7/2024 - non era più sufficiente "la mera affiliazione o il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare", visto che le nuove norme erano state introdotte tra l'altro per "superare precedenti ambiguità interpretative". Per la depositante di Alternativa popolare, Raffaella Del Santo, le norme introdotte durante la conversione del "decreto elezioni 2024" violano invece vari articoli del Trattato sull'Unione europea e la raccomandazione della Commissione n. 2023/2829 (specie il richiamo al Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che chiede di non modificare gli elementi fondamentali della legge elettorale a meno di un anno dal voto), limitando i diritti politici ed elettorali del partito, "direttamente vantati in relazione alla propria qualità di membro del Partito popolare europeo". Secondo la depositante, alcuni documenti relativi all'iter legislativo (in particolare un dossier sul disegno di legge in questione) dimostravano - citando le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale - un approccio delle Camere opposto rispetto a una lettura che restringa gli spazi per candidarsi senza sottoscrizioni; lo stesso Manuale elettorale 2024 redatto dalla Camera, peraltro, tra le ipotesi di esenzione indicava quella riguardante i partiti "che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un seggio e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi", senza specificare che il seggio dev'essere stato ottenuto in Italia. 
La difesa di Alternativa popolare ha poi rilevato come le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 che aprirono la strada all'esenzione "per via europea" precedessero l'entrata in vigore del regolamento n. 1141/2014 sui partiti europei (che, tra l'altro, ha istituito l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e, secondo Ap, imporrebbe "una lettura costituzionalmente orientata e conforme alla normativa" europea "tale da non comprimere o limitare l'autonoma rappresentanza politica dei partiti europei e di coloro che ne sono formalmente membri") e pure l'emanazione della citata raccomandazione della Commissione n. 2023/2829. In definitiva, l'adesione di Alternativa popolare come member party al Partito popolare europeo, che nel 2019 ha ottenuto seggi al Parlamento europeo (per giunta - si aggiunge qui - anche in Italia, sia pure attraverso altri membri, cioè Forza Italia e la Svp) e si è costituito in gruppo, e l'inserimento esplicito del logo del Ppe nel contrassegno elettorale dovrebbero bastare a garantire l'esenzione: in particolare si era sostenuto che la rappresentanza parlamentare richiesta dalla nuova norma doveva essere "riferita al Parlamento europeo e ai partiti europei in quanto tali, avendo questi ultimi autonoma e distinta soggettività [...] che, da sola, consente l'applicazione della previsione di esenzione [...] in quanto, come rilevato nella comunicazione inviata dal Ministero dell'interno in data 29/4/2024 [...] è il partito politico europeo che deve aver ottenuto un seggio al Parlamento europeo, non quello nazionale, tanto che il partito nazionale che eventualmente lo abbia ottenuto, ma non aderisca ad un gruppo politico o partito europeo, non può beneficiare dell'esenzione dalla raccolta firme". In via subordinata, il ricorso sottolineava pure come lo stesso Partito popolare europeo si sarebbe potuto considerare come presente al Parlamento italiano grazie ai gruppi parlamentari di Forza Italia contenenti nella denominazione il riferimento al Ppe.
L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, per prima cosa, ha chiarito come quella da esso svolta sia "una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale" (citando a sostegno le sentenze della Corte costituzionale n. 259/2009 e n. 48/2021, quella relativa alle disposizioni in materia di raccolta firme ed esenzione da questa per le elezioni politiche): per questo motivo il collegio non poteva sollevare questioni di legittimità costituzionale o attivare la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non potendo nemmeno disapplicare la norma nazionale ritenuta "chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE [...]". Il riferimento immediato all'approvazione della "norma taglia esenzioni" "nella pendenza del termine di 180 gg. prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni" - si ricordi che l'art. 14 della legge n. 53/1990 dispone che le sottoscrizioni delle candidature e le relative autenticazioni "sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature" - non lascia però dubbi sull'idea che il collegio ha di quell'intervento normativo, così come non ne lascia il riferimento alla necessità di interpretare la disposizione di nuovo conio anche alla luce dei principi costituzionali e della "pur non vincolante" raccomandazione della Commissione n. 2023/2829. 
Quella necessità di interpretazione sorge perché, si legge nella decisione (con una prosa imperdibile), l'esegesi del nuovo comma 4 dell'art. 12 della legge n. 18/1979 "non appare dar luogo a un sicuro approdo", emergendo invece "potenziali antinomie" (dunque contraddizioni) nel confronto con gli altri commi dello stesso articolo. Da una parte i membri dell'Ufficio (e in particolare la relatrice) rilevano che il comma 3, "esentando dalla sottoscrizione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non richiede affiliazione di sorta" e non si capisce perché questa sia invece richiesta per i partiti che abbiano eletto rappresentanti al Parlamento europeo. La lettura del passaggio virgolettato fa sorgere, a dire il vero, qualche perplessità in chi scrive ora: la titolarità di almeno un gruppo parlamentare o l'ottenimento di almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale, infatti, sono due criteri distinti tra loro, pur fondandosi entrambi sulla rappresentanza parlamentare; non è dunque chiarissimo perché siano stati abbinati (se una forza politica ha un gruppo, di solito ha eletto più parlamentari; se ne ha eletto solo uno in un collegio uninominale, in base alla norma vigente ha l'esenzione anche se non ha costituito un suo gruppo), mentre ha più senso leggere quest'argomentazione limitandosi all'ultima parte, per cui l'Ufficio rileva che il partito che ha eletto un numero di parlamentari non sufficiente a formare un proprio gruppo ottiene comunque l'esenzione (anche se gli eletti aderiscono al gruppo misto), mentre quest'onere verrebbe richiesto ai partiti che hanno eletto almeno un europarlamentare
Dall'altra parte, il collegio rileva come il comma 4 (quello dell'esenzione "europea") continui affermando che "l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno, nel quale sia contenuto quello di un partito o di un gruppo politico esente da tale onere". Qui è giusto il caso di osservare che l'esenzione per i contrassegni compositi riguarda ovviamente tutte le ipotesi, non solo quella dell'esenzione per via europea: l'esonero, cioè, scatta purché un contrassegno contenga almeno il simbolo o di un partito costituito in gruppo parlamentare, o di un partito che abbia concorso alle ultime elezioni politiche e abbia eletto - anche in un collegio uninominale - almeno un parlamentare, o di un partito che abbia ottenuto nelle circoscrizioni italiane almeno un europarlamentare; sembra di poter affermare che per l'Ufficio dire che "l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno" significhi non che è "necessario", ma che è "sufficiente" che il contrassegno abbia natura composita.
In ogni caso, sulla base delle due considerazioni sopra riportate, l'Ufficio elettorale nazionale ritiene che esistano "due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili": una richiede sia il conseguimento (in Italia) del seggio al Parlamento europeo sia l'affiliazione certificata a un gruppo costituito in quell'assemblea; l'altra, "in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12 cit., e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti [di] questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti". Se evidentemente l'Ufficio elettorale circoscrizionale per il Centro ha scelto la prima opzione interpretativa (comunque, come si è detto, ritenuta plausibile), l'Ufficio elettorale nazionale "ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1/2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829". Se i "drogati di politica" con formazione costituzionalistica non restano certo indifferenti di fronte alla sentenza n. 1/2014, con cui erano stati colpiti due punti fondamentali della "legge Calderoli" del 2005 (i principi cui fa riferimento l'Ufficio sono probabilmente quello di uguaglianza del voto e i più generici principi di proporzionalità e ragionevolezza), merita di essere riportato per intero il "considerando n. 10" della più volte citata Raccomandazione della Commissione Ue 2023/2829:
La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l’integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all’appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale.
Soprattutto sulla base del testo appena riportato, l'Ufficio elettorale nazionale ritiene "improbabile [...] che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresent[at]i nel Parlamento europeo, e prescindendone, invece, per quelli già rappresentati in una delle due Camere del Parlamento italiano". Leggendo questo passaggio sembra di capire - anche se qualche dubbio interpretativo non si dissolve - che si ritenga incoerente richiedere contemporaneamente l'elezione di europarlamentari in Italia e l'affiliazione del partito italiano a quello europeo, mentre per i partiti che eleggono deputati o senatori non è richiesta per la partecipazione senza firme nessuna affiliazione al partito politico europeo (diversamente non si spiegherebbe quale altra "affiliazione" potrebbe essere richiesta al soggetto italiano, essendo quel termine poco adatto per riferirsi all'adesione a un gruppo parlamentare). 
Sembra invece difficile da smentire un giudizio piuttosto severo sull'operato del legislatore (e, indirettamente, su quello di chi ha proposto e promosso l'emendamento "tagliaesenzioni") che ha introdotto una disciplina restrittiva nel pieno dei sei mesi previsti per la raccolta delle firme; ciò appare più verosimile considerando le dichiarazioni del primo firmatario delle versioni dell'emendamento in questione, Marco Lisei, rilasciate a metà febbraio ad Ansa ("I maggiori partiti sono esentati perché il fatto stesso che abbiano rappresentanti eletti nelle Camera dimostra de ipso che abbiano una rappresentanza reale. Esentarli significa eliminare burocrazia e contenziosi sull’accertamento delle firme. I piccoli partiti invece è giusto che raccolgano le firme perché devono così dimostrare un minimo di radicamento. Anche perché il numero delle firme non è così alto") e le parole del senatore Costanzo Della Porta (anch'egli di Fratelli d'Italia, anch'egli firmatario), che il 13 marzo nell'aula di Palazzo Madama si è espresso così: "con il decreto-legge in esame poniamo anche un freno alle cosiddette liste fasulle. [...] alle scorse elezioni europee si presentarono 18 liste, dieci delle quali hanno preso meno dell'1% e sette di queste dieci hanno preso meno dello 0,5%. Pertanto, nessuno vuole vietare la libera partecipazione alle consultazioni elettorali, però non dobbiamo neanche alterare le regole del gioco; [...] restringere l'ambito di chi può partecipare non avendo consenso ci sembra un fatto piuttosto naturale". Leggere che per l'Ufficio elettorale nazionale è "improbabile che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni" suona, oltre che come una conferma delle proprie posizioni precedenti (del 2014, seguite anche da vari Uffici elettorali circoscrizionali nel 2019), come una critica all'operato della maggioranza parlamentare celata in una trama di eleganza, rispetto istituzionale e ironia. 
L'incoerenza evidenziata, in ogni caso, per il collegio si può superare ritenendo sufficiente l'affiliazione certificata a un partito politico europeo costituito in gruppo al Parlamento europeo. (e il riferimento ai 180 giorni per la raccolta firme non rende assurdo pensare che quella proposta sia una lettura una tantum, necessaria questa volta per poi lasciare spazio al criterio più severo che emerge dalle nuove disposizioni; alcune delle contraddizioni rilevate dall'Ufficio però rimarrebbero, quindi ci si dovranno aspettare altri contenziosi, se le norme non saranno modificate). Nell'ultima pagina della decisione si cita l'affiliazione - idoneamente certificata - di Alternativa popolare al Ppe, "costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso" (sulla base della dichiarazione di costituzione in gruppo, altrettanto autenticata dall'autorità consolare italiana a Bruxelles) e si evidenzia la presenza del riferimento al Ppe nel contrassegno elettorale: su tali basi "la lista Alternativa popolare soddisfa il requisito della certificata affiliazione a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo [...] e dev'essere ammessa alla partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Non sfugge che nella motivazione della decisione manca qualunque riferimento alla comunicazione del Ministero dell'interno del 29 aprile scorso (il che fa pensare che questa non fosse particolarmente utile ai fini del ragionamento che ha portato alla riammissione, nel senso che - senza minare ovviamente il valore dell'operato del Viminale - forse il suo contenuto non si adattava particolarmente alla situazione). 
In ogni caso, la lista di Alternativa popolare è stata riammessa nella circoscrizione Centro
 (con grande soddisfazione del coordinatore Stefano Bandecchi, che ha subito diffuso la notizia) ed è probabile che nelle prossime ore altrettanto avvenga con riferimento alle altre circoscrizioni. C'è attesa a questo punto per scoprire come si esprimerà l'Ufficio elettorale nazionale sui ricorsi relativi alla lista di Partito animalista - Italexit per l'Italia: proprio questa mattina è previsto un presidio di queste forze politiche davanti alla Corte di cassazione, dove dovrebbero essere in decisione i ricorsi relativi alle circoscrizioni diverse da quella del Sud. Occorre dire però che, sulla base della decisione appena commentata, il ricorso potrebbe non essere accolto, non risultando al Parlamento europeo un gruppo di Animal Politics Eu, il soggetto politico europeo (pur non riconosciuto come partito) cui il Partito animalista aderisce.
Si può invece immaginare con ragionevole certezza che la decisione presa ieri dall'Ufficio elettorale nazionale produca una profonda insoddisfazione per la lista Pace Terra Dignità e, ancora di più, nelle forze politiche che avrebbero voluto presentare liste con il simbolo Patto autonomie ambiente. In entrambi i casi, infatti, le due liste avrebbero goduto del sostegno di un partito politico europeo con proprio gruppo al Parlamento europeo (Partito della Sinistra europea - tramite Rifondazione comunista - per Pace Terra Dignità, Alleanza libera europea [Efa, formante gruppo con i Verdi europei] - tramite il Patto per l'autonomia - per Patto autonomie ambiente) e, secondo la lettura avallata dall'Ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione, avrebbero avuto diritto a presentarsi senza raccogliere le firme. 
Com'è noto, il Patto autonomie ambiente ha rinunciato all'idea di presentare liste (impegnandosi soprattutto nel comitato Referendum per la rappresentanza "Io voglio scegliere", promotore di vari quesiti referendari in materia elettorale), ma certamente sapere che avrebbe potuto presentare le liste secondo l'interpretazione appena fornita dai magistrati di Cassazione sarà una ben magra consolazione rispetto ai progetti non andati in porto (al di là della candidatura individuale nella lista di Azione - Siamo Europei nel Nord-Est di Giovanni Poggiali, espressione di Romagna Unita, gruppo parte del Patto autonomie ambiente). Pace Terra Dignità ha invece scelto di raccogliere le firme e depositare comunque le liste, ma senza inserire riferimenti alla Sinistra europea: al momento le liste sono state accolte nelle circoscrizioni Nord-Est, Centro e Sud, mentre è stata ricusata quella del Nord-Ovest (perché, a quanto si apprende, alcune autenticazioni senza indicare la qualifica avrebbero reso insufficienti le firme raccolte in Valle d'Aosta) e per il momento non è stata ammessa quella nelle Isole (perché, pur essendo sufficienti le firme raccolte, non ci sarebbero tutti i certificati, ma oggi - considerato che il verdetto dell'Ufficio circoscrizionale è arrivato tardi - un rappresentante della lista consegnerà i certificati mancanti e ottenuti oltre il termine dai comuni). Il quadro delle liste, insomma, non è ancora completo: occorrerà attendere almeno qualche altra manciata di ore.

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AGGIORNAMENTO DEL 4-5 MAGGIO 2024
: L'Ufficio elettorale nazionale ha respinto i ricorsi presentati dalla lista Partito animalista - Italexit per l'Italia (anche se manca ancora la decisione sulla circoscrizione Isole).
I collegi di magistrati che si sono espressi hanno espressamente seguito lo stesso ragionamento che si ritrova nelle decisioni che hanno riguardato Alternativa popolare (a conferma del giudizio non positivo sull'innovazione normativa), ma l'esito è stato diverso. Questo perché l'ipotesi della affiliazione al partito politico europeo avrebbe richiesto che quel legame fosse "certificato" con una dichiarazione del presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da notaio o da un'autorità diplomatico-consolare italiana. In sede di deposito delle candidature, invece, sono stati presentati gli stessi documenti che nel 2019 avevano portato all'ammissione della lista: evidentemente in quell'occasione non era stata prodotta una simile dichiarazione. Si rileva poi che non risulta, dai documenti presentati, che i soggetti politici i cui simboli sono stati inseriti nel contrassegno siano forze esenti in grado di assicurare l'esonero alla lista: in una delle decisioni si precisa che "la nozione di 'gruppo politico' diverge da quella di 'gruppo parlamentare'", altro motivo che probabilmente non ha consentito di riconoscere l'esenzione (peraltro nelle decisioni si fa riferimento anche al simbolo del gruppo GUE, l'onda rossa-verde, che sinceramente chi scrive non era riuscito a ritrovare nel contrassegno... fino al momento in cui ha allargato l'immagine del simbolo e ha notato il piccolo fregio all'interno della pulce di Animal Politics EU!). Cristiano Ceriello, leader del Partito animalista, ha comunque già annunciato il ricorso al Tar per fare valere le sue ragioni (incluso il rinvio alla prossima tornata elettorale delle innovazioni normative adottate troppo a ridosso del voto, il che avrebbe dovuto consentire l'ammissione senza firme alle stesse condizioni di cinque anni fa).
Anche le liste dei Pirati, presentate nelle circoscrizioni Nord-Ovest e Centro, non sono state riammesse dal collegio di magistrati di Cassazione; una delle loro decisioni, tra l'altro, è stata registrata con il numero 1 (è stata depositata in segreteria venerdì 3 maggio alle 16 e 54, mentre la prima relativa ad Alternativa popolare è stata depositata lo stesso giorno alle 17 e 05), quindi dimostra in qualche modo che il collegio - identico a quello che ha deciso su Ap, anche se il relatore è differente - ha tenuto lo stesso metro di giudizio "meno severo", almeno con riguardo alla possibilità di ottenere l'esenzione grazie al solo collegamento con un partito europeo esonerante, anche senza eletti in Italia cinque anni prima.
In particolare, già in questa sede l'Ufficio ha rilevato l'impossibilità - da parte di un organo che esercita una "funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale" - di attivare gli strumenti della questione di legittimità costituzionale o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, sottolineando però la necessità di interpretare le disposizioni di nuova introduzione anche alla luce dei principi costituzionali e della Raccomandazione della Commissione UE n. 2023/2829. Risulta pressoché identica a quanto già visto per Ap la parte del ragionamento sull'opportunità di considerare di fatto alternativi i criteri indicati per l'esenzione "per via europea" (dunque l'affiliazione certificata a un partito europeo costituito in gruppo a Strasburgo come fattore esonerante di per sé, anche senza l'ottenimento di un seggio europeo in Italia cinque anni prima), incluso il giudizio sulla scelta (valutata come "improbabile") di cambiare profondamente le regole sull'esenzione a meno di sei mesi dal termine di presentazione delle candidature. In questo caso, però, se non si è eccepito nulla sulla natura dell'affiliazione al Partito pirata europeo, presente con propri eletti al Parlamento europeo (in effetti la dichiarazione di collegamento, debitamente autenticata, c'era), il collegio ha comunque rilevato che quel partito europeo non è costituito in gruppo parlamentare a Strasburgo e che la stessa dichiarazione di affiliazione ai Pirati europei non proviene dal "presidente del gruppo parlamentare" (che non può esservi, visto che non esiste): quell'elemento, infatti, dopo la modifica normativa ora è qualificato come "indispensabile condizione" per ottenere l'esonero dalla raccolta firme, anche volendo perseguire la lettura alternativa dei criteri di esenzione "europea" praticata dai magistrati di Cassazione.
Mentre si scrive si apprende anche che non hanno avuto successo nemmeno i ricorsi presentati da Forza Nuova, che - com'è noto - nel 2019 era riuscita a presentare le proprie liste in tutte le circoscrizioni, anche grazie alla registrazione come partito politico europeo dell'Alleanza per la pace e la libertà (Apf) nel 2018, benché pochi mesi dopo il partito fosse stato cancellato dal registro perché - in base ai nuovi criteri di registrazione introdotti sempre nel 2018 (il partito europeo o i partiti membri dovevano avere, in almeno un quarto degli Stati membri, eletto o acquisito deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, alle assemblee regionali, oppure dovevano avere ricevuto almeno il 3% alle ultime europee in almeno un quarto degli Stati membri) - la sua condizione non soddisfaceva più i requisiti fissati; la domanda di iscrizione al registro, reiterata dall'associazione politica nel 2020, è stata comunque respinta perché la presenza qualificata era riferita solo a 3 Stati (Germania, Spagna e Grecia) quando, per raggiungere il quarto dei membri indicato dal regolamento, ne sarebbero serviti almeno 7. 
Bocciate le liste da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali, sono stati presentati i ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale. Ci si poteva aspettare che, a dispetto della lettura meno rigida delle disposizioni di nuovo conio in materia di esenzione, sia stata contestata la mancata costituzione in gruppo parlamentare e, dunque, l'assenza di una dichiarazione certificata di affiliazione da parte di un presidente di gruppo parlamentare al Parlamento europeo. Nell'unica decisione che si è potuto consultare (quella relativa alla circoscrizione Centro), tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si sarebbe concentrato solo sulla denuncia della ritenuta incostituzionalità dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 7/2024 (la disposizione che di fatto ha reso quasi impraticabile l'esenzione "per via europea"), con riferimento agli artt. 3 e 10: il collegio, senza alcuna valutazione di merito, si è limitato così a rilevare che non rientra nelle sue facoltà sottoporre alla Corte costituzionale la norma indubbiata. Forza Nuova ha comunque scelto di rivolgersi al Tar, per contestare anche nel merito le esclusioni delle liste.
L'Ufficio elettorale nazionale ha respinto anche il ricorso di Pace Terra Dignità al Nord-Ovest, ritenendo che la mancata indicazione della qualifica di un'autenticatrice in Valle d'Aosta, traducendosi nell'assenza dell'elemento che consente di verificare la legittimazione ad autenticare, causi la nullità insanabile dell'autenticazione e delle sottoscrizioni contenute in quei moduli (né si è ritenuto applicabile il c.d. "soccorso istruttorio" per sanare la carenza): tutto questo ha causato il mancato raggiungimento del numero necessario di firme in Valle d'Aosta e la conseguente bocciatura della lista. La decisione è ritenuta discutibile dai promotori della lista, inclusa Rifondazione comunista (specie a fronte del metro meno rigido emerso dalle decisioni su Alternativa popolare, che le firme non le ha raccolte), per cui è stato annunciato il ricorso al Tar del Lazio.
 
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Il quadro completo delle liste, circoscrizione per circoscrizione

Nord-Ovest: 11 liste ammesse, 8 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Rassemblement Valdotain.
Liste e candidature non ammesse: Pace Terra Dignità, Democrazia sovrana popolare, Forza Nuova, Partito animalista - Italexit per l'Italia, Pirati, Italia dei diritti, Pensioni & Lavoro - Risveglio europeo, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).
 
Nord-Est: 12 liste ammesse, 5 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Südtiroler Volkspartei, Pace Terra Dignità.
Liste non ammesse: Forza Nuova, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Democrazia sovrana popolare, Partito animalista - Italexit per l'Italia.

Centro: 12 liste ammesse, 7 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità, Democrazia sovrana popolare.
Liste e candidature non ammesse: Forza Nuova, Pirati, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Partito animalista - Italexit per l'Italia, Pensioni & Lavoro - Risveglio europeo, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).

Sud: 12 liste ammesse, 5 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità, Partito animalista - Italexit per l'Italia.
Liste e candidature non ammesse: Forza Nuova, Democrazia sovrana popolare, Italia dei diritti, Unione cattolica italiana, Parlamentare indipendente (Lamberto Roberti).

Isole: 11 liste ammesse, 3 non ammesse
Liste ammesse: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia - Noi moderati, Alternativa popolare, Partito democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione - Siamo europei, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Libertà, Pace Terra Dignità (riammessa dopo integrazione certificati di iscrizione dei sottoscrittori).
Liste non ammesse: Forza Nuova, Democrazia sovrana popolare, Partito animalista - Italexit per l'Italia.

mercoledì 1 maggio 2024

Europee, il quadro delle liste tra incertezze e "valutazioni variabili"

Alle ore 20, come da legge, si sono chiusi i cancelli delle corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, sede dei cinque uffici centrali circoscrizionali per le rispettive circoscrizioni delle elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno prossimi. Non si conosce ancora il quadro completo delle ammissioni, ma una delle poche certezze è che nei cinque territori in cui è divisa l'Italia le schede saranno diverse per i simboli che conterranno (oltre che, ovviamente, per ordine dei contrassegni stessi, dipendente dal rispettivo sorteggio). Tra i motivi alla base della differenza, ce n'è almeno uno giuridicamente discutibile, cioè la diversa valutazione dei presupposti dell'esenzione dalla raccolta firme, per cui la medesima situazione è stata considerata diversamente a seconda delle circoscrizioni.

Le liste delle minoranze linguistiche

La diversa composizione delle schede elettorali dipende innanzitutto dal fatto che certe liste saranno inevitabilmente presenti nell'unica circoscrizione in cui possono correre, essendo quelle espressione di minoranza linguistica presente solo in quell'area. Il discorso vale certamente per la Südtiroler Volkspartei, presente - com'è ovvio - nel solo Nord-Est e sicuramente esente dalla raccolta firme grazie, tra l'altro, all'elezione di un rappresentante nel 2019 (Herbert Dorfmann, che siede al Parlamento europeo ben dal 2009; alla base c'è ovviamente anche l'elezione di almeno un parlamentare in un collegio uninominale). 
Nel Nord-Ovest, invece, ha scelto di non presentarsi Orgeuil Valdôtain - Federalismo & Autonomie di Laurent Viérin, poiché non si sono raggiunti accordi per l'apparentamento con una lista nazionale (richiesta dalla legge n. 18/1979 per consentire il cumulo dei voti e, qualora siano superati i 500mila consensi, fare scattare il seggio): "Malgrado i numerosi colloqui e incontri avvenuti con alcune forze politiche nazionali - si legge in una nota - la mancanza di piena condivisione sui contenuti progettuali della nostra proposta, per noi assolutamente irrinunciabili, non ha reso possibile questa formalizzazione, e crediamo opportuno oggi fermare questo percorso, coerenti con le nostre idee. Malgrado il superamento di tutte le formalità da parte nostra, con il deposito del simbolo, riconosciuto dal Viminale, e la costituzione della lista che prevedeva una candidatura valdostana, due figure piemontesi e una lombarda, tra cui 2 donne, oggi il percorso si interrompe, ma il progetto di Federalismo & Autonomie prosegue nel voler essere un punto di rifermento in Valle d'Aosta e fuori dai nostri confini sul tema delle minoranze linguistiche, della Montagna e dell'identità alpina". 
AGGIORNAMENTO DEL 2 MAGGIO 2024: Si è appreso oggi invece che è stata ammessa nella circoscrizione Nord-Ovest la lista di Rassemblement Valdôtain, annunciata in apparentamento a Libertà e regolarmente depositata dal suo leader, Davide Bionaz. Come si ricorderà, la lista riteneva di non aver bisogno di raccogliere le firme in quanto rappresentativa di minoranza linguistica (invocando a proprio favore anche un precedente che ci sarebbe stato nel 2004), anche se in apparenza l'ipotesi non era espressamente regolata dalla legge. L'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Milano, tuttavia, ha ammesso la lista precisando semplicemente che "non sussiste l'obbligo della sottoscrizione [...] trattandosi di partito o gruppo politico espresso dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta collegato, agli effetti dell'assegnazione dei seggi [...] con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno". Questa decisione contribuisce a fare luce su una questione non regolata espressamente e, salvo nuove decisioni future, sarà rilevante anche per le nuove consultazioni elettorali europee: in qualche modo infatti il provvedimento certifica che, anche in mancanza di esenzioni esplicite (cosa che si era notata dall'inizio), sembra tuttavia irragionevole chiedere a una lista che intende rappresentare una minoranza dichiarata il sostegno di 30000 (in questo caso 15000) persone o anche solo di 3000 (stavolta 1500) della singola regione interessata.

Le liste che devono raccogliere le firme (e il taglio sfumato) 

Sulla composizione delle schede hanno poi effetti le differenze tra circoscrizioni dovute alla capacità di centrare o meno l'obiettivo della raccolta firme per le liste certamente non esenti da quell'onere (per l'occasione 15mila firme nella singola circoscrizione e almeno 1500 firme per ciascuna regione). La lista Pace Terra Dignità guidata da Michele Santoro, Raniero La Valle e Benedetta Sabene aveva annunciato di essere riuscita a ottenere tutte le sottoscrizioni necessarie e, finora, le notizie pervenute dagli uffici elettorali sembrano confermare buona parte dk quanto era stato riferito ai media nelle scorse ore; la lista sarebbe stata però esclusa a Nord-Ovest. 
Democrazia sovrana popolare
ritiene invece di essere riuscita a raggiungere la quota richiesta nelle circoscrizioni Centro e Sud, mentre nelle altre ha annunciato il ricorso (comunque a fronte della presentazione di un numero insufficiente di sottoscrizioni) per contestare il cambio "in corsa" delle norme sulle esenzioni. A questo proposito, bisogna dare conto di come due giorni fa Marco Rizzo e Francesco Toscano avessero incontrato Giorgia Meloni e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari per chiedere un ulteriore taglio delle firme necessarie, dopo la riduzione una tantum inserita durante la conversione in legge del "decreto elezioni 2024" a fronte della norma "strozza esenzioni" introdotta nello stesso percorso e della quale si è abbondantemente parlato su questo sito. "Abbiamo fatto riferimento - ha scritto Rizzo sui suoi canali social - a una riduzione delle firme a un quarto, che già per le elezioni politiche del 2018 era stata eccezionalmente introdotta in quanto la legge elettorale all’epoca fu modificata negli ultimi sei mesi prima delle elezioni. Abbiamo chiesto un pronunciamento con decreto legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che costituirebbe un atto di grande democraticità e garantirebbe comunque la rappresentatività della lista, considerando che si tratterebbe comunque di una cifra considerevole di sottoscrizioni, pari a 37.500 in tutta Italia. Cifra comunque superiore alle recenti elezioni politiche del 2022. In un momento così complicato per la democrazia, favorire l’accesso alle elezioni a forze rappresentative di una parte non irrilevante del Paese, sarebbe un segnale estremamente positivo. In tal senso ci riteniamo soddisfatti e fiduciosi".
Com'è noto, l'auspicata ulteriore riduzione non c'è stata: "Rizzo - hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi - è stato ascoltato senza alcuna preclusione, c'era da parte del governo la disponibilità a venire incontro alla richiesta avanzata che appare in ogni caso ragionevole. Ciò con spirito collaborativo per favorire la partecipazione alla competizione elettorale e con l’aspettativa che la richiesta sarebbe stata condivisa in modo trasversale da tutte le forze politiche senza generare polemiche. A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine, l'esecutivo ha valutato opportuno non accogliere la richiesta". Marco Rizzo, che si era visto sfumare l'esenzione per via europea (che, come dichiarato ieri a Stefano Mentana di TPI in un'improvvisata conferenza stampa in Piazza Colonna, sarebbe potuta arrivare - stando esclusivamente alle dichiarazioni di Rizzo, in mancanza di riscontro in tal senso dalle forze politiche interessate - dal partito slovacco Smer, del primo ministro Robert Fico, e da Bündnis Sahra Wagenknecht, essendo però questa una formazione di nuovo conio fondata appunto da Wagenknecht, fuoriuscita da Die Linke), dopo il mancato accoglimento della sua richiesta ritiene che non sia stata rispettata la democrazia.
Sulla vicenda occorre spendere qualche riga. In condizioni normali un taglio delle firme sarebbe stato accolto con favore da chi scrive: abbassare l'asticella per l'accesso alle elezioni è pur sempre un gesto di apertura, potenzialmente in grado di ampliare il ventaglio delle forze in campo. In questo caso, però, l'eventuale taglio sarebbe stato in apparenza un gesto democratico, ma in concreto avrebbe prodotto profonde ingiustizie (e, se fosse stato praticato, sarebbe stato criticato con cortese fermezza su queste pagine). Va dato atto a Democrazia sovrana popolare di essersi impegnata a raccogliere le firme e di esserci riuscita in almeno due circoscrizioni; se però il decreto-legge richiesto fosse stato emesso ieri, questo avrebbe giovato solo al partito di Rizzo e Toscano, mentre non ne avrebbero potuto beneficiare tutte le altre forze politiche che, nelle settimane precedenti, avevano valutato che le 15mila firme richieste in ogni circoscrizione fossero, nonostante il dimezzamento, un obiettivo non alla loro portata. Il taglio chiesto da Dsp, infatti, sarebbe arrivato a una manciata di ore dalla scadenza dei termini per presentare le liste, quando ormai non si potevano più raccogliere firme (non essendo immaginabile ottenere nell'immediato nuovi certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori coinvolti "in zona Cesarini"). 
Varie forze politiche - da Volt al Patto autonomie e ambiente, legato al partito europeo Efa - avevano manifestato l'idea di partecipare alle elezioni grazie all'esenzione per via europea (la stessa rivendicata da Rizzo) ma, venuta meno quell'esenzione, avevano poi rinunciato alla ricerca dei sottoscrittori: si potrebbe dire che non hanno saputo osare, ma in realtà hanno solo "preso sul serio" la nuova norma che esige, per chi rivendicava l'adesione a un partito politico europeo, l'aver eletto europarlamentari in Italia cinque anni prima. Se, a 24 ore dalla consegna delle liste, le firme necessarie fossero passate improvvisamente da 75000 a 37500, questi soggetti politici si sarebbero - a ragione - sentiti due volte buggerati (assai più della lista promossa da Cateno De Luca, che aveva subito reagito con durezza, parlando di "norma ad personam" e di "atto antidemocratico"); il governo, per parte sua, avrebbe dato la sgradevolissima impressione - di certo non rispondente al vero, ma in certi casi l'apparenza rischia di avere più peso della realtà - di voler "scegliere" quali competitori aggiungere alle elezioni, dopo che il partito di maggioranza relativa aveva aggiunto alcuni sbarramenti (solo in parte mitigati dal dimezzamento una tantum delle firme). 

Le esenzioni sperate e il "metro variabile" degli uffici elettorali

Se, al di là della composizione delle liste, il dubbio maggiore dei media riguardava la capacità delle liste guidate da Santoro - La Valle e Rizzo-Toscano di raccogliere le firme richieste dalla legge, la comunità dei #drogatidipolitica era ancora più curiosa di scoprire il destino delle formazioni politiche che ritenevano di poter presentare candidature senza sottoscrizioni, in ragione della loro adesione (o almeno del collegamento) a un partito politico europeo, nonostante la norma nel frattempo approvata dal Parlamento. Nei giorni scorsi, in particolare, avevano annunciato con certezza la presentazione delle liste Alternativa popolare (Ppe), Partito animalista - Italexit per l'Italia (Animal Politics EU - Partei Mensch Umwelt Tierschutz) e Forza Nuova (Apf); di altre liste - come Italia reale (Aemn) e Pirati (Pirati europei) - era comunque probabile l'arrivo nelle sedi di alcune delle corti d'appello interessate.
In base alle notizie fin qui pervenute, si può affermare che la nuova norma che ha di fatto sterilizzato l'esenzione per via europea non ha avuto un'applicazione uniforme. Risulta, infatti, che almeno Alternativa popolare e Partito animalista - Italexit per l'Italia, respinte nelle circoscrizioni Nord-Est e Centro (da Nord-Ovest e Isole ancora non si hanno notizie), siano invece state ammesse nella circoscrizione Sud. "L'Italia - si legge in un argutissimo lancio di Agi, purtroppo firmato solo "redazione" visto lo stato di agitazione dei giornalisti - sta per restaurare i cippi confinari che sull'Appennino dividono lo Stato Pontificio dal Regno delle Due Sicilie: da una parte le chiavi di San Pietro incrociate, dall'altra il Giglio dei Borboni; le rispettive guardie di frontiera stanno già dislocando i loro uomini. Tutto avviene, all'insaputa degli italiani, nel piovoso Primo Maggio dell'anno del Signore 2024".
In particolare, l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Roma ha rilevato che l'art. 12 della legge n. 18/1979 "prevede, oggi, che un partito o gruppo politico possa essere esonerato dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, al fine di presentare una lista di candidati per le prossime elezioni al Parlamento europeo, tra l'altro, quando abbia presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane alle precedenti elezioni per il medesimo Parlamento europeo", non bastando più "la mera affiliazione o il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare, come in precedenza ritenuto da alcune decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale". "La nuova disposizione normativa - si legge sempre nella decisione dell'ufficio elettorale romano, che si è potuta visionare - è chiara e deve ritenersi adottata proprio al fine di superare le ambiguità interpretative che, in precedenza, avevano determinato l'emissione delle decisioni richiamate, oggi non più pertinenti proprio in virtù della volontà legislativa". Com'è noto, Alternativa popolare nel 2019 aveva presentato la lista insieme al Popolo della famiglia (senza firme, proprio in virtù dell'appartenenza al Ppe) e non aveva ottenuto eletti, per cui secondo i giudici del collegio non c'erano i presupposti per la valida presentazione della lista.
Circa nelle stesse ore, tuttavia, l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Napoli ha ammesso la lista di Ap: nell'atto di ammissione - che, come il precedente, è stato visionato - si dà atto che tale lista "ha diritto all'esonero ai sensi dell'art. 12, quarto comma della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, come riformulato dall'art. 4-bis del d.l. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2024, giusta comunicazione inviata dal Ministero dell'interno pervenuta in data 29/04/2024 in base alla quale la lista in esame riguarda il Gruppo politico PPE che nell'ultima elezione ha presentato candidature con proprio contrassegno ed ha ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che è affiliata a un partito politico europeo costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del Gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o un'autorità diplomatica o consolare italiana".
Lo stesso Stefano Bandecchi ha dato la notizia dell'ammissione napoletana e della bocciatura romana, contro la quale peraltro sarebbe già stato presentato ricorso all'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione: al suo interno si darebbe conto sia della dichiarazione del segretario generale del Ppe Thanasis Bakolas circa l'iscrizione al Ppe e la conseguente autorizzazione a partecipare alle elezioni senza firme (oltre che a usare il simbolo del partito europeo), sia della raccomandazione n. 2829 del 12 dicembre 2023 della Commissione europea (in cui si rimarca il ruolo dei partiti politici europei e si criticano le modifiche alla legge elettorale vicine al voto, anche sulla base del Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia); la richiesta di ammissione si baserebbe anche sulle parti delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature in cui si fa tuttora riferimento all'esenzione attraverso i partiti europei rappresentati a Strasburgo (sia pure con la precisazione "prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 7/2024, convertito [...]), ritenendo che questo dovesse far pensare alla perdurante attualità di quell'ipotesi (ma si proverebbe a sostenere che lo stesso Ppe è rappresentato al Parlamento italiano attraverso i gruppi di Forza Italia). 
Non è possibile avere contezza della comunicazione del Viminale datata 29 aprile, alla base della decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale napoletano; ci si sente di escludere che questo possa coincidere con la circolare n. 39 pubblicata sempre il 29 aprile ed emessa dalla Direzione centrale per i servizi elettorali, nella quale sono sì indicati -  tra l'altro - i partiti che hanno eletto almeno un rappresentante al Parlamento europeo, ma tra questi non figura in alcun modo Ap (mentre il Ppe è citato solo nei gruppi parlamentari di Fi). In compenso si sa già che anche la lista del Partito animalista - Italexit per l'Italia, non ammessa dagli uffici elettorali di Venezia e Roma, è invece passata a Napoli: per quanto si sa, il provvedimento di ammissione si limita a rilevare che, sulla base dei documenti ricevuti, la lista "nell'ultima elezione [ha] presentato candidature con proprio contrassegno [e ha] ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo" (il che, in effetti, non pare proprio) e risulta affiliata a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo (vale la stessa considerazione anche qui).
Dal momento che non è possibile - per nessuna forza politica e nemmeno per il Viminale - impugnare l'ammissione di una lista, ciò significa che nella circoscrizione Sud conviveranno sulla scheda Italexit per l'Italia e il Movimento per l'Italexit che aderisce alla lista Libertà; Cristiano Ceriello, leader del Partito animalista, ha già annunciato ricorsi nelle altre circoscrizioni. Presenteranno ricorsi anche Forza Nuova e Pensioni & Lavoro - Risveglio europeo; lo faranno anche i Pirati, ai quali non è stata riconosciuta l'esenzione tramite i Pirati europei nelle circoscrizioni Nord-Ovest e Centro, mentre non ci saranno ricorsi nella circoscrizione Sud semplicemente perché lì la lista (come pure nel Nord-Est e nelle Isole) non è stata presentata.
In attesa delle successive puntate contenziose, non può non colpire come una norma di nuovissimo conio, approvata espressamente (come in qualche modo ammesso ex post da uno dei proponenti) per non consentire le esenzioni praticate con larghezza nel 2019, abbia comunque trovato un'applicazione a dir poco singolare (una quasi-disapplicazione, per la verità) da parte di un ufficio elettorale, situazione peraltro in nessun modo rimediabile. Chi legge questo sito sa bene quanto chi scrive abbia contestato la scelta di strozzare le esenzioni per via europea (nel merito e soprattutto nei tempi), ma si resta dell'idea che una norma, finché c'è, debba essere rispettata anche quando è criticabile (e, se si ritiene di non rispettarla perché viola diritti ed è ingiusta, lo si dichiari in modo netto, assumendosene la responsabilità). È questa, in fondo, la base della certezza del diritto (insieme all'idea di prenderlo sul serio, come si è detto prima).