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venerdì 7 settembre 2018

Il simbolo elettorale della Lega salverà i fondi dal sequestro?

La decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda processuale relativa alla Lega Nord, scaturita dalla sentenza di primo grado del 24 luglio 2017 che aveva visto la condanna per truffa aggravata di Umberto Bossi, Francesco Belsito e alcuni ex revisori del partito (per l'iscrizione nel rendiconto di "false informazioni circa la destinazione delle spese sostenute", i cui fini erano estranei agli interessi del partito) e aveva disposto la confisca di 49 milioni di euro quale "profitto del reato", è arrivata ieri e non è certo stata favorevole a ciò che resta del Carroccio. In un'ordinanza di sette pagine, il collegio ha disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo" emesso dal tribunale a settembre, "fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617".

L'ordinanza e i suoi precedenti

La decisione, ovviamente, non è stata presa "a caso", ma si è dovuta adeguare a quanto aveva già stabilito nei mesi scorsi la Corte di cassazione, cui si era rivolta la Procura della Repubblica di Genova. Questa era contraria alla tesi iniziale del Tribunale del Riesame in base alla quale - com'era scritto nella precedente ordinanza del 20 ottobre 2017 - il sequestro finalizzato alla confisca poteva riguardare solo le somme che erano state trovate sui conti della Lega Nord al momento dell'accesso della Guardia di finanza e non anche quelle che vi sarebbero state versate in seguito, a qualunque titolo, ritenendo che con ciò si sarebbe avuta una "estensione del sequestro cautelare a tempo indeterminato": per i giudici occorreva "un nesso di pertinenzialità" tra i reati e le somme da sequestrare, per cui una volta effettuato il sequestro la partita era chiusa.
La Cassazione, invece, accogliendo i rilievi della Procura, ritenne - con la sentenza n. 29923/2018, depositata il 20 giugno ma con la decisione formata in udienza già il 12 aprile - che l'avvenuto sequestro non avesse esaurito l'efficacia del decreto originario che lo aveva disposto (e che la Lega Nord non aveva contestato), poiché alla base c'era sempre l'accrescimento dei fondi a disposizione della Lega Nord in seguito al "profitto del reato" (e il denaro, una volta illegittimamente percepito, si era confuso con le risorse legittime, dunque si poteva sequestrare qualunque somma fosse stata nella disponibilità del partito): ciò legittimava "la confisca diretta del relativo importo, ovunque e presso chiunque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all'esecuzione del provvedimento genetico". Annullata con rinvio l'ultima ordinanza (del 16 novembre scorso) del Tribunale del Riesame di Genova, il nuovo esame da parte dello stesso organo doveva seguire per forza il principio di diritto indicato dalla Cassazione, per cui era difficile aspettarsi un esito diverso da quello che effettivamente si è avuto.
Sulla base di questo, è stato inutile per la Lega cercare di dimostrare che le somme attualmente presenti sui suoi conti (dopo il primo sequestro) erano di provenienza lecita: come già espresso in più occasioni dalla Cassazione, "poiché il fine del sequestro consiste nel ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla condotta illecita", "l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto in quanto il denaro deve solo equivalere all'importo che corrisponde al profitto del reato". E poiché nel caso di truffa aggravata il sequestro preventivo è un atto obbligatorio e non a discrezione dei magistrati e che, comunque, si è di fronte a una funzione riparatoria del sequestro per "ristabilire l'equilibrio economico alterato dall'indebito arricchimento", non c'è motivo di limitare le somme sequestrabili al primo accesso della Guardia di finanza (anche perché questo farebbe dipendere "il quantum del sequestro da circostanze eccentriche e accidentali quali la data in cui la polizia giudiziaria decide di accedere presso la banca o la data in cui l'organo inquirente ritiene di dare esecuzione al sequestro del Tribunale". Il sequestro, dunque, "conserva tutti i suoi effetti anche mediante successive apprensioni delle somme che periodicamente confluiscano sui conti ad essa riferibili", fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro.
Non hanno avuto successo le censure presentate dalla Lega Nord, in particolare quella in base alla quale sequestri e confische sarebbero inammissibili se svolte nei confronti di partiti politici, "in quanto esponenziali di interessi costituzionalmente tutelati", allegando che non era mai stato esteso ai partiti politici il d.lgs. n. 231/2001, che regola la responsabilità da reato degli enti e delle società: quella fonte, tuttavia, riguarda la responsabilità amministrativa (e non quella penale, come in questo caso). In più, per le ipotesi di truffa aggravata commessa a danno dello Stato il sequestro è, come detto, obbligatorio: non è possibile dunque valutare diversamente il fatto che a commettere il reato siano stati (in base alla sentenza di primo grado) i dirigenti di un partito e che il sequestro vada a colpire il partito che ha incassato quei fondi. 
Gli avvocati della Lega avevano poi espressamente parlato, nelle loro difese, di "diritti fondamentali denunciati dall'articolo 49 della Costituzione" dai quali sarebbero derivate "le modalità di finanziamento, che sia pubblico o privato, ai partiti politici". Ora, come è noto sul punto l'art. 49 della Costituzione non prevede nulla (si dice solo che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", visto che in Assemblea costituente fallì ogni tentativo di dire qualcosa di più preciso sulla "democrazia nei partiti" e sul loro finanziamento), anche se le leggi sul finanziamento pubblico ai partiti sono nate - in seguito a vari scandali finanziari - per tutelare il corretto concorso dei partiti alla determinazione della politica nazionale e un fine simile è legato alle disposizioni sulla trasparenza dei finanziamenti privati introdotte in seguito. 
Sulle questioni legate all'art. 49 l'ordinanza del riesame non si è diffusa: si è limitata a dire che il fatto che nel procedimento penale siano parti civili "i massimi Organi costituzionali di rappresentanza popolare", vale a dire le Camere che hanno versato alla Lega contributi non spettanti, "esclude ogni possibile violazione delle prerogative democratiche in relazione all'esecuzione della confisca". A ben guardare, dire che nel procedimento "madre" sono parte civile le Camere è cosa diversa dall'assicurare che i partiti hanno il diritto di essere in condizione di funzionare (anche) attraverso i finanziamenti; sembra piuttosto un modo elegante per dire che, visto che le Camere sono nella posizione dei danneggiati, non si può pretendere nulla di più sul piano delle garanzie.

Cosa accadrà in futuro?

L'ordinanza, dunque, ora c'è. Gli avvocati di via Bellerio potranno impugnarla in Cassazione, per evitare che la Guardia di finanza proceda immediatamente con il sequestro preventivo (in quel caso occorrerebbe attendere una nuova pronuncia della Suprema Corte, anche se è molto difficile che possa essere favorevole alla Lega, si rischia anzi una decisione di inammissibilità). Nel frattempo, però, ci si può basare su quello che è scritto e su ciò che nell'ordinanza non è scritto. Se infatti il sequestro riguarderà tutte le somme "che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo", diverso discorso deve farsi necessariamente per conti che siano chiaramente riferibili a un altro soggetto e, dunque, non sarebbero oggetto di sequestro
Se, per esempio, i contributi dei parlamentari eletti dalla Lega e le somme di tutti i cittadini che intendano sostenere le necessità presenti del partito ora fossero versate direttamente sui conti della Lega per Salvini Premier, questi non sarebbero aggredibili e non si potrebbe mettere in discussione la libera volontà di cittadini ed eletti di sostenere quel partito e non un altro. La questione del 2 per mille è più complessa: sulle destinazioni già operate non c'è ovviamente nulla da fare, per il futuro invece sarà possibile beneficare la Lega per Salvini Premier, anche se ufficialmente questa non ha partecipato alle elezioni (il simbolo era della Lega Nord), ma la presenza nel contrassegno elettorale della dicitura "Salvini Premier" scritta nello stesso modo dell'emblema depositato con lo statuto dalla Lega per Salvini Premier potrebbe far rientrare anche per il futuro tra le formazioni beneficiabili in base alle norme sui partiti - art. 10 del d.l. n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014 - se questa fosse ritenuta sufficiente a far pensare che Lega Nord e Lega per Salvini Premier hanno "depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni", ottenendo almeno un eletto (al momento la Lega per Salvini Premier fa parte dei partiti ammessi alla contribuzione del 2018 come componente del gruppo misto al Senato nella legislatura precedente).
Se fosse così, si spiegherebbe bene quanto detto ieri da Matteo Salvini a Marco Cremonesi del Corriere della Sera: "Lega ci chiamiamo e Lega ci chiameremo. E a meno che non me lo sequestrino, il cognome Salvini me lo tengo. Anche se di questi tempi, mai dire mai...". Non ci sarebbe bisogno di creare nessun partito, men che meno senza il nome di Lega: la messa in salvo del patrimonio futuro - soprattutto del 2 per mille - sarebbe possibile con ciò che c'è già, ma solo grazie a quanto ottenuto proprio dalla Lega-non-più-Nord e da Alberto da Giussano, oltre che dallo stesso Salvini. Questo non significa per forza che la Lega (già Nord) verrà messa automaticamente da parte, ma rende solo improbabile la creazione di un terzo contenitore (quarto se si vuole considerare anche Noi con Salvini) magari con un nome ancora diverso.

venerdì 29 gennaio 2016

Fiamma, altolà della Fondazione An al Msi

Non mi si dia della cassandra o del facile profeta di sventura, ma qualche giorno fa, quando ho scritto del rilancio del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, coordinato da Francesco Proietti Cosimi e (ri)fondato a suo tempo da Gaetano Saya, avevo sospettato che si mettesse di traverso la Fondazione Alleanza nazionale che, in qualità di soggetto giuridico titolare delle posizioni che erano state del Msi, nel 1995 rinominato Alleanza nazionale, risulta tuttora titolare dei segni distintivi del partito che fu di Almirante.
A volerlo fare apposta, due giorni fa è stata emessa una nota dalla Fondazione An - di cui ha dato ad esempio notizia il Secolo d'Italia - che non lascia adito a dubbi: "Sono apparsi in questi giorni a Roma manifesti riportanti abusivamente il simbolo del Movimento Sociale Italiano (la fiamma tricolore con l’acronimo Msi). Contestualmente notizie di stampa riferivano l’intento di utilizzare tale simbolo da parte di un nascente partito politico, con riferimenti sia ad una sede sia a persone fisiche in guisa tale da trarre in inganno i cittadini. Al riguardo la Fondazione Alleanza Nazionale informa di essere incontestabilmente l’unica legittima detentrice di tale simbolo e pertanto che agirà in giudizio ove perdurasse l’indebito uso dello stesso da parte di chiunque. Numerose pronunce giudiziali hanno infatti stabilito che il diritto alla utilizzazione del simbolo della fiamma tricolore, del nome Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale e dell’acronimo Msi spetta esclusivamente alla Fondazione Alleanza Nazionale". 
La stessa nota si preoccupa di indicare espressamente alcune di queste pronunce, che potrebbero essere dettagli da drogati di politica giudiziaria, ma è giusto riportare per completezza. Da una parte, tre decisioni del tribunale di Firenze (ordinanze cautelari del 4 aprile 2006 e - in sede di reclamo - 4 luglio 2006, con la successiva sentenza del 29 aprile 2008, n. 1660) hanno inibito l'uso della fiamma con sigla al Nuovo Msi di Saya e di Maria Antonietta Cannizzaro, dichiarando che Alleanza nazionale - allora pienamente operante - aveva su quel segno un diritto esclusivo. 
Più di recente, e comunque dopo la decisione di sciogliere An, un decreto ex art. 700 c.p.c. (quello con cui un giudice può emettere un provvedimento di urgenza) del 17 maggio 2013 del Tribunale di Avellino, confermato con successiva ordinanza (non impugnata) del 4 giugno 2013, ha affermato quanto segue: "È documentata la titolarità in capo alla ricorrente Fondazione (Alleanza Nazionale) del diritto di utilizzazione esclusiva degli emblemi, simboli, loghi e della denominazione Alleanza Nazionale e di ogni altro segno identificativo, compresi gli acronimi, già appartenuti all'associazione Alleanza nazionale ovvero alle aggregazioni e ai movimenti politici che vi hanno dato causa". Questo è bastato al tribunale a inibire a soggetti diversi dalla fondazione (e da coloro cui l'organismo lo abbia concesso, come Fratelli d'Italia) tanto l’uso del nome, del simbolo e dell’acronimo Msi, quanto quello "di nomi, sigle e emblemi con essi confondibili".
Una grana in più, ma davvero prevedibile, per il Msi-Saya, che nel frattempo ne ha scritto giusto ieri Carlantonio Solimene sul Tempo - ha fatto scalpore anche per avere scelto come nuovo tesoriere Francesco Belsito. Sì, proprio lui, il Belsito che nella Lega Nord finì al centro di uno scandalo legato all'uso dei finanziamenti pubblici ai partiti (scoppiato a pochi mesi dal "caso Lusi" legato alla Margherita). La via verso le amministrative di Roma sembra tutt'altro che comoda...

giovedì 9 agosto 2012

«Siamo gente comune». Garantisce Rosi Mauro


A spulciare senza nemmeno troppa fatica gli elenchi dei membri del Senato, lei risulta ancora vicepresidente. Sono passati tre mesi e mezzo dallo “scandalo Belsito”, che ha travolto lei e squassato la dirigenza della Lega Nord, e Rosa Angela (“Rosi”) Mauro è quasi tornata nel dimenticatoio per coloro che non si appassionano alle cronache giudiziarie. Con lei, anche la sua creatura politica nuova nuova, che pure a palazzo Madama può contare su ben due esponenti (lei e Lorenzo Bodega, uscito dal gruppo leghista dopo aver votato contro l’espulsione della Mauro).
La formazione, battezzata quasi un mese fa, si chiama «Siamo gente comune – Movimento territoriale» e porta per la prima volta un girasole in Parlamento; tutt’al più la seconda, a voler considerare come primo episodio la presenza dei socialisti dello Sdi e dei Verdi nella XIV legislatura, che avevano formato la lista del Girasole (ma quei parlamentari avevano ottenuto il seggio quasi sempre grazie ai collegi della quota maggioritaria, dunque, a rigore, non con la lista di cui si diceva).
Questa volta il fiore spunta nella parte bassa del nuovo emblema, su fondo blu, nella mezzaluna descritta dalle due parti della denominazione riportate, manco a dirlo, in giallo. «È un fiore molto comune – spiegano al nuovo movimento – che segue sempre il sole: rappresenta l’immagine del popolo, guidato dal buonsenso e dai valori ben radicati»: a rappresentare il popolo, in teoria, nove sagome di persone, più o meno allineate nella parte superiore del contrassegno e del tutto anonime nel loro azzurrino sfumato. Per carità, se sono allineate significa che nessuna è più in vista delle altre e nessuno fa la prima donna, eppure l’impressione complessiva del simbolo è vagamente triste: quelle persone saranno pure «gente comune» (anche se, a pensare allo stipendio da parlamentare, non ci si crede molto), ma l’idea che siano anonime e inespressive come quei gruppi di figure francamente avvilisce un po’. Meglio, molto meglio osservare un campo di girasoli e godersi lo spettacolo di quei colori accesi: va bene anche un quadro di Van Gogh, ovviamente.