Per il momento le regole sulla raccolta delle firme per le elezioni politiche e sull'esenzione da questa restano uguali (anche se qualche chiarimento importante, con possibili ricadute anche in materia di simboli, è arrivato). Ieri la Corte costituzionale ha pubblicato la sentenza n. 48/2021, con cui ha deciso le questioni di legittimità sollevate nella causa di accertamento dell'integrità del diritto di elettorato politico passivo promossa nel 2019 da Riccardo Magi e da +Europa: il giudice delle leggi doveva valutare l'eventuale incostituzionalità di alcuni passaggi del procedimento elettorale preparatorio, in particolare relativi alla raccolta delle firme a sostegno delle candidature e alle esenzioni da quell'onere.
Se ci si limita al dispositivo della sentenza, si deve appunto dire che nulla è cambiato: alcune questioni sono state dichiarate infondate (quelle che puntavano a una riduzione a un quarto del numero delle sottoscrizioni da raccogliere), altre inammissibili (quelle sulla mancata estensione dell'esonero dalla raccolta firme). Guardando con più attenzione, in realtà, si scopre che qualche profilo di novità interessante questa sentenza lo presenta; conviene però percorrere con attenzione i vari passaggi della pronuncia.
Di cosa si discuteva
Vale innanzitutto la pena ricordare, sia pure in breve, su cosa era chiamata a decidere la Corte costituzionale. il 7 novembre 2019 Riccardo Magi e +Europa avevano presentato un ricorso contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, chiedendo al Tribunale civile di Roma di accertare l'integrità del diritto di elettorato passivo (con riferimento alle prossime elezioni politiche, immaginando che si tengano con la legge ora in vigore), con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957, modificato nel 2017), che regola la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature e le esenzioni da tale onere; i ricorrenti dubitavano della costituzionalità della norma sotto vari profili.
Il 1° settembre 2020 la giudice del Tribunale civile di Roma Carmen Bifano ha ritenuto che due di quei dubbi fossero "non manifestamente infondati", dunque li ha sottoposti alla Corte. Le questioni di legittimità costituzionale riguardavano i commi 1 e 2 dell'art. 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera, potenzialmente in contrasto con gli artt. 1, comma 2; 3; 48, comma 2; 51, comma 1; 117, comma 1 Cost. (quest'ultimo con riferimento all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952).
Con riguardo al comma 1, la giudice sospettava che fosse incostituzionale nella parte in cui "richiede per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati un numero minimo di 1500 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, ovvero di 1500 ridotto della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni": tale scelta sarebbe stata irragionevole se confrontata alla riduzione a un quarto delle firme previste, operata nel 2013 e nel 2018 (come a dire che c'era stata la consapevolezza che sarebbe stato impossibile rispettare i requisiti ordinari per presentare le candidature). Quanto al comma 2, il vizio sarebbe stato nell'esentare dalla raccolta firme solo i partiti o gruppi che contavano su un gruppo dall'inizio della legislatura in entrambe le Camere e non anche in un solo ramo del Parlamento (come invece era stato previsto - sia pure con riferimento a una data precisa - per le prime elezioni successive al 2013, per cui il parametro per ritenere "seria" una candidatura era stato allora meno restrittivo). Per il Tribunale il problema non stava tanto nella richiesta di un numero consistente di firme o nella previsione di ipotesi di esonero dalle sottoscrizioni, ma nel "congiunto e concreto effetto di una pluralità di limiti all'esercizio del diritto di candidarsi" (tante firme da raccogliere in circoscrizioni ristrette e in pochi giorni; pochissimi partiti esonerati dalla raccolta, tra l'altro sulla base di norme contenute nei regolamenti parlamentari; incertezza dovuta a prassi deleterie per cui i requisiti in materia di firme ed esenzioni sono puntualmente resi più accessibili dalle forze presenti in Parlamento solo a ridosso dello scioglimento delle Camere) e tali effetti negativi sarebbero amplificati per le forze interessate a coalizzarsi, ma non esenti dalla raccolta firme.
