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domenica 24 luglio 2022

Lega Nord: ricorso di Pini respinto, ma il tema del congresso rimane

La convocazione delle elezioni politiche per il 25 settembre ha fatto sì che la data del voto arrivasse nella stessa settimana in cui era stato convocato (per il 20 settembre in videoconferenza) il Consiglio federale della Lega Nord, durante il quale si dovrebbe parlare anche del Congresso federale, dopo l'ultimo svolto alla fine del 2019. Non è automatico o scontato che questo sia convocato davvero (deciderà il Consiglio federale, appunto), ma è giusto che almeno si inizi a parlarne. Quasi certamente a sollecitare la convocazione del Consiglio federale con questo tema all'ordine del giorno - insieme alla nomina dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione - è stata anche l'azione legale iniziata dall'ex deputato Gianluca Pini, che a metà giugno si era rivolto al Tribunale di Milano con un ricorso per ottenere che il congresso fosse convocato; di quel tema si discuterà anche se, nel frattempo, il ricorso è stato respinto dal giudice.
Leggendo l'ordinanza che il 20 luglio (depositata il giorno successivo) ha dichiarato inammissibile il ricorso, in effetti, si apprende che la decisione riguarda non tanto il merito delle questioni poste, quanto piuttosto problemi legati al rito scelto. Il ricorso presentato ex articolo 700 del codice di procedura civile - la disposizione utilizzata per chiedere in via cautelare una tutela immediata per un diritto che rischia di essere compromesso in modo irreparabile prima del processo civile ordinario - faceva riferimento all'articolo 20 del codice civile, che al secondo comma prevede che l'assemblea degli aderenti dell'associazione - che per un partito può essere identificata nel congresso - debba essere convocata se ne fa richiesta motivata "almeno un decimo degli associati" e, qualora non vi provvedano gli amministratori dell'associazione, il presidente del tribunale possa ordinare la convocazione (ovviamente su richiesta di quel decimo di associati). Chi frequenta con una certa assiduità questo sito conosce questa procedura, se non altro perché è quella che tra gli ultimi mesi del 2016 e i primi del 2017 ha portato alla "riattivazione" - o almeno così la intendono coloro che vi si sono impegnati - della Democrazia cristiana. In quell'occasione, peraltro, era mancata la richiesta agli amministratori della Dc semplicemente perché il decorso del tempo aveva fatto venire meno ogni carica associativa.
Proprio al precedente della Democrazia cristiana - pur non citando direttamente il caso, ma la data del decreto del giudice Guido Romano del Tribunale di Roma (13 dicembre 2016) coincide - fa riferimento il giudice del Tribunale civile di Milano Nicola Di Plotti, ricordando che appunto il procedimento ex art. 20, comma 2 c.c. rientra nella volontaria giurisdizione e il ruolo del giudice "risponde all’esigenza di operare un controllo sulla motivazione della richiesta di convocazione al fine della valutazione del regolare funzionamento dell'associazione". La richiesta di far convocare il congresso della Lega Nord, dunque, non sarebbe finalizzata a far valere un diritto soggettivo di Pini, ma "l'interesse dell'associazione alla convocazione del Congresso Federale, dunque in via mediata allo svolgimento dell’attività politica della stessa". Si tratterebbe, in ogni caso, di un procedimento non contenzioso, a differenza di quello attivato con il ricorso ex art. 700 c.p.c. Secondo il giudice, questo rappresentava il primo problema del ricorso: l'eventuale decreto di convocazione dell'assemblea-congresso ex art. 20, comma 2 c.c. non è sottoponibile a reclamo come avviene per i provvedimenti resi nel procedimento cautelare, dunque non era corretto utilizzare un ricorso ex art. 700 c.p.c. - che invece è regolato dalle norme sul processo cautelare - per attivare l'iter davanti al giudice. Quel tipo di ricorso, in ogni caso, dovrebbe essere impiegato come "mezzo cautelare innominato" solo quando non sono a disposizione altri strumenti cautelari specifici, anche se non previsti nel codice di procedura civile ma altrove: secondo il giudice, il rimedio cautelare da impiegare era proprio quello previsto dall'articolo 20 del codice civile (pur essendo previsto, appunto, in una fonte diversa dal codice di rito), in base al quale è possibile rivolgersi al presidente del tribunale ove gli amministratori dell'associazione non diano seguito alla richiesta di convocazione dell'assemblea ad opera di almeno un decimo delle persone iscritte.
Qui si innesta un altro difetto, secondo il giudice, del procedimento seguito da Pini: a monte, mancherebbe la richiesta da parte almeno del 10% degli iscritti che permetterebbe di applicare il citato art. 20, comma 2 c.c. Nel ricorso Pini aveva richiamato le ipotesi dell'art. 13 dello statuto della Lega Nord per cui in caso di dimissioni di oltre metà dei membri del Consiglio federale e del Segretario, il Congresso doveva essere convocato entro 180 giorni (o entro 18 mesi con le dimissioni di oltre metà dei consiglieri federali; il giudice ha peraltro rilevato che "non si è verificata - o quanto meno non è stata dimostrata - nessuna delle ipotesi previste in tale norma"); in base al contenuto dell'ordinanza, però, non sarebbe "documentalmente dimostrato, né originariamente allegato, che l'iniziativa anche di un solo socio integri gli estremi per ritenere soddisfatta la proporzione numerica utile per attivare la richiesta di tutela in sede giudiziaria". Il giudice probabilmente si riferisce al fatto che per Pini erano regolarmente soci ordinari militanti della Lega Nord solo le sette persone che nel 2022 avevano rinnovato la tessera pagando l'equivalente della quota (obbligatoria ex artt. 27 e 29 dello statuto), per cui anche solo una persona su sette risultava pari almeno al 10% della platea dei soci; la difesa della Lega Nord ha invece sostenuto che i soci non fossero sette, essendo stato previsto il rinnovo gratuito automatico delle tessere di chi era già iscritto alla Lega Nord (una scelta contestata - pur senza rituali impugnazioni - da Pini, Giovanni Fava e altri, sia quanto alla corretta formazione dell'eventuale platea congressuale, sia nell'ottica delle risorse di cui il partito, a dispetto delle somme consistenti che dovrà pagare per restituire i noti 49 milioni di euro, di fatto si priva). Il giudice non ha poi accolto la richiesta di Pini di obbligare la Lega Nord a esibire tutti i versamenti effettuati entro marzo dai militanti per rinnovare le tessere (ritenendo che la richiesta - giudicata comunque "non conforme" alla domanda presentata col ricorso - dovesse essere formulata anche prima del processo).
Sulla base di tutte queste argomentazioni, la domanda di Pini è stata giudicata inammissibile (con tanto di condanna alle spese). Proprio il verdetto di inammissibilità, tuttavia, si colloca più sul piano del rito che su quello del merito: la decisione del giudice, dunque, si occupa ben poco dei profili sostanziali delle questioni poste da Pini. E se è vero che nell'ordinanza si dice che non si sarebbe "verificata - o quanto meno non è stata dimostrata - nessuna delle ipotesi previste" dall'art. 13 dello statuto (dimissioni di oltre metà dei membri del Consiglio federale ed eventuali contestuali dimissioni o impedimento del Segretario federale: chi scrive non ha strumenti per poter dire se questo sia vero o meno), è indubbio che si sia verificata l'ipotesi dell'art. 15, ultimo comma, con le dimissioni del Segretario federale e la nomina del Commissario federale (Igor Iezzi) che avrebbe dovuto curare la celebrazione del Congresso federale "entro 120 giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio federale". Termine che, ci si permette di aggiungere, può essere certamente più lungo dei 120 giorni, ma appare irragionevole che possa estendersi ben oltre i due anni.
Per queste ragioni, a dispetto dell'esito del ricorso, ci si può attendere che il Consiglio federale non eviti il tema congressuale, al riaggiornandosi dopo le elezioni. In caso di inerzia, Pini o qualche altro socio interessato a mantenere vivo il partito - magari con l'idea di far finire il suo simbolo sulle schede - potranno attivarsi per cercare di far aderire almeno un decimo degli iscritti residui alla richiesta di convocare il congresso e, qualora i vertici del partito non rispondano, potranno rivolgersi di nuovo al giudice, stavolta nel modo ritenuto corretto.

domenica 10 luglio 2022

Lega Nord, convocato il Consiglio federale per discutere del congresso

Il "diritto dei partiti" per qualcuno può sembrare qualcosa di impalpabile, formale, per "azzeccagarbugli", eppure merita di essere preso sul serio. Sembra dimostrarlo, in qualche modo, la vicenda della Lega Nord e di coloro che non si accontentano di una sua mera "sopravvivenza" quale soggetto "prestasimbolo" con un debito pesantissimo da onorare. Si è dato conto, poco meno di un mese fa, del ricorso presentato a nome di Gianluca Pini, già segretario della Lega Nord Romagna e deputato per tre volte (fino al voto del 2018), con cui si chiedeva la convocazione d'urgenza del congresso federale per ridare al partito organi elettivi e consentigli di essere operativo secondo le decisioni dei suoi iscritti. Ieri sera, lo stesso Pini ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la convocazione del Consiglio federale che poche ore prima era stata firmata dal commissario federale del partito, Igor Iezzi: all'ordine del giorno per la riunione del 20 settembre, oltre alla nomina dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione, c'è il punto "Congresso Federale".
 
 
Il Tribunale civile di Milano, presso il quale il ricorso era stato depositato dall'avvocato di Pini, Massimo Beleffi, aveva già provveduto a fissare l'udienza di prima comparizione per giovedì 14 luglio. Prima di quel momento, tuttavia, è subentrato un potenziale fatto nuovo, vale a dire la citata convocazione del Consiglio federale, uno degli organi che può convocare il Congresso federale in via straordinaria, deliberando a maggioranza dei suoi membri (quindi a maggioranza assoluta), in base all'art. 9, comma 3 dello statuto vigente della Lega Nord, sulla base delle modifiche approvate alla fine del 2019. La stessa disposizione prevede che il segretario federale possa assumere in qualsiasi momento l'iniziativa di convocare il Congresso; poiché l'art. 15, comma 4 dello stesso statuto prevede che il Commissario federale nominato dal Consiglio federale in caso di dimissioni del Segretario federale abbia "pieni poteri", si deve presumere che il potere di convocare il congresso in ogni momento spetti anche al citato Iezzi, quale commissario.
Ora, la convocazione del Consiglio federale - documento in cui, curiosamente, il simbolo della Lega Nord non coincide del tutto con quello statutario, visto che il "Sole delle Alpi" è molto più piccolo, sullo stile dei contrassegni elettorali del 2013 e del 2014 - può essere interpretata in vari modi, senza alcuna pretesa che questi siano fondati. L'ultimo Congresso federale della Lega Nord, com'è noto, risale al 21 dicembre 2019 e da allora, nonostante lo statuto prevedesse tempi relativamente ristretti per lo svolgimento della nuova assise in caso di dimissioni del segretario federale, non si è più parlato di riunione dell'organo più importante del partito (pur tenendo conto, ovviamente, degli impedimenti legati alla situazione sanitaria in Italia nel 2020 e in parte anche in seguito); il fatto che da poche ore il tema risulti all'ordine del giorno di un'importante riunione di un organo rilevante del partito autorizza a pensare che tanto il commissario Iezzi, quanto probabilmente lo stesso Salvini abbiano ritenuto opportuno almeno porre la questione del congresso all'attenzione del Consiglio federale, tenuto conto anche del ricorso presentato per conto di Pini. Premesso questo, è altrettanto vero che il Consiglio federale - il cui svolgimento è previsto in via telematica - è convocato per il 20 settembre, due giorni dopo il raduno previsto a Pontida, ma soprattutto oltre due mesi dopo l'udienza di prima comparizione delle parti a Milano: il 14 luglio, dunque, se la Lega decidesse di comparire, potrebbe tentare di sostenere che è subentrato un fatto nuovo e dunque occorrerebbe almeno un rinvio del procedimento. 
Si vedrà cosa accadrà nei prossimi giorni. Di certo, occorre notare che il punto all'ordine del giorno del Consiglio federale del 20 settembre è "Congresso Federale", non "Convocazione del Congresso Federale", una differenza non lieve. Anche in tale seconda ipotesi, a dire il vero, l'organo potrebbe discutere e non approvare a maggioranza assoluta la decisione di convocare il congresso; il fatto che però all'ordine del giorno si parli semplicemente di "Congresso Federale" (mentre il primo punto si riferisce espressamente alla nomina di un organo interno, dunque a un'azione precisa) autorizza a pensare che nella mente di chi ha convocato la riunione ci sia soprattutto una discussione sul punto, senza che per forza si arrivi a un voto sulla convocazione (che pure potrebbe esserci).
Risulta chiaro, in ogni caso, che il ricorso di Pini non perde di attualità anche dopo la convocazione di ieri. Questa di certo rappresenta un fatto nuovo sul piano politico; sul piano giuridico, invece, è molto più difficile dirlo, rendendo al più opportuno un rinvio a una nuova udienza. Anche qualora il Consiglio federale dovesse ritenere opportuno non deliberare la celebrazione del Congresso federale, peraltro, la convocazione dell'assise resterebbe nel potere del Commissario federale; qualora questi ritenesse a sua volta di non convocare il congresso - magari per rispettare l'eventuale orientamento negativo del Consiglio federale - sarebbe allora palese la violazione dello statuto da parte degli organi interni della Lega Nord, per il (deliberato) mancato rispetto dei termini previsti per la convocazione congressuale in caso di dimissioni del Segretario federale. Tutt'al più, il Consiglio federale potrebbe sfruttare il già citato art. 15, comma 4 dello statuto in base al quale il congresso straordinario "deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso", provvedendo dunque a indicare quel termine: si tratterebbe però di un passo decisamente azzardato, perché una decisione simile sarebbe stato logico attendersela all'atto della nomina del Commissario federale (e non è dato sapere se sia stato deliberato qualcosa in quell'occasione) e certamente non per praticare di fatto un termine lungo anche nove volte quello previsto dallo statuto stesso.
Si vedrà, in ogni caso, se il Congresso federale della Lega Nord sarà convocato (dal Consiglio federale, dal commissario Iezzi o per intervento del Tribunale di Milano) e se ci saranno le condizioni perché la Lega Nord, oltre che nel pagamento rateale di quanto dovuto in base ai provvedimenti del Tribunale di Genova, si impegni in una nuova attività politica voluta dai soci attraverso il congresso. Un'attività che potrebbe comprendere anche la presentazione del simbolo alle elezioni e che porrebbe inevitabilmente un problema di convivenza con l'emblema elettorale usato dalla Lega per Salvini Premier (diverso da quello ufficiale allegato al suo statuto, privo di Alberto da Giussano). Ma, appunto, è presto per capire come andrà a finire: di certo il confronto, norme statutarie e di legge alla mano, si presenta particolarmente interessante.

domenica 19 giugno 2022

"Convocate il congresso!": la Lega Nord alle prese col "diritto dei partiti"

Mai, davvero mai pensare che scontri politici e giuridici sul "diritto dei partiti" si verifichino solo in certe forze politiche: possono avvenire ovunque, magari restare silenti o sotto traccia per un certo tempo, salvo poi riemergere al tempo ritenuto più opportuno. Nelle scorse settimane l'attenzione dei media è stata attirata dalle azioni di alcuni iscritti al MoVimento 5 Stelle che lo scorso febbraio avevano ottenuto dal tribunale di Napoli la sospensione delle deliberazioni dell'agosto 2021 e in seguito hanno chiesto di invalidare anche le nuove votazioni svoltesi a marzo (il 14 giugno scorso la nuova richiesta di sospensione è stata respinta, ma è probabile che venga proposto reclamo); in questo stesso sito si è parlato con una certa ampiezza della sospensione delle delibere dell'assemblea nazionale di +Europa che hanno preceduto il secondo congresso del partito, celebrato lo scorso anno. Oggi Il Fatto Quotidiano ha dedicato un articolo - a firma di Stefano Vergine - a un ricorso presentato lo scorso 16 giugno al tribunale civile di Milano a nome di Gianluca Pini, romagnolo, dal 1999 al 2015 segretario nazionale della Lega Nord Romagna e deputato per tre legislature consecutive (fino ai primi mesi del 2018). 
Pini, che è tuttora socio ordinario militante della Lega Nord, ha chiesto con urgenza che sia disposta la convocazione del congresso federale del partito perché siano eletti consiglio e segretario federali, chiedendo che della procedura si occupi "un soggetto terzo garante della democrazia interna del partito" e comunque che in queste operazioni siano pienamente rispettati i principi di "più ampia partecipazione democratica".
Per chi frequenta con costanza questo sito, il nome di Pini non dovrebbe suonare nuovo. Nel 2020, infatti, lui e Gianni Fava (anch'egli ex deputato per tre legislature, nonché sfidante di Matteo Salvini al congresso del 2017) avevano chiesto di poter utilizzare alle elezioni amministrative il simbolo della Lega Nord (quello con il nome integrale, Alberto da Giussano, il "Sole delle Alpi" e il riferimento alla Padania), in modo che il partito potesse continuare a esistere sul territorio (e non solo sul piano giuridico-contabile); i commissari "nazionali" della Lega Nord avevano però negato l'uso del simbolo ufficiale e le liste con quelle insegne non erano state presentate. Anche l'anno scorso il tema era emerso nelle cronache politiche e Pini aveva sollevato la concreta possibilità che fosse presentato un ricorso per reagire alla situazione di un partito che lui e altri ritenevano "in ostaggio [...]. Ci sono dei signori che stanno negando la possibilità a chi ancora aderisce alla Lega Nord di fare attività politica e presentarsi alle elezioni". Quel ricorso allora non fu presentato, mentre questa volta si è passati dalle parole ai fatti: evidentemente si è ritenuto che quello attuale - dopo il primo turno delle amministrative e il mancato raggiungimento del quorum dei referendum promossi dal Carroccio - fosse il tempo più opportuno.
Il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, presentato per Pini dal suo avvocato 
Massimo Beleffi, si apre con la rivendicazione da parte dell'ex deputato della qualità di socio ordinario militante della "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" (e della richiesta di rinnovo dell'adesione - con contestuale pagamento delle quote - entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dal regolamento federale all'art. 4, comma 3 vigente fino al marzo 2022; il regolamento ora vigente ha spostato il termine alla fine di ogni anno). Si ricorda poi l'ultimo congresso federale del 21 dicembre 2019, in occasione del quale vennero approvate modifiche allo statuto per semplificare il più possibile la struttura del partito e per concedere l'uso del simbolo ad altri movimenti dagli obiettivi affini (ma per Pini si è trattato di modifiche "funzionali ad impedire lo svolgimento dell'attività politica da parte del movimento"); in quell'occasione si sono registrate anche le dimissioni di Salvini dalla segreteria federale, con la successiva nomina di Igor Iezzi quale commissario federale ad opera del consiglio federale del partito. Stante quella situazione si lamenta come siano ampiamente trascorsi i termini previsti dallo statuto del partito per convocare un nuovo congresso al fine di ricostituire gli organi elettivi (180 giorni dall'affidamento dei poteri al rappresentante legale, qualora si dimettano allo stesso tempo oltre la metà dei membri del consiglio federale e il segretario federale, secondo l'art. 13, ultimo comma dello statuto) o almeno di eleggere un nuovo segretario (120 giorni "dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale": ultimo comma dell'art. 15). Il commissario federale Iezzi, invece, non avrebbe risposto all'intimazione che lo stesso Pini gli avrebbe rivolto alla fine di settembre dello scorso anno.
Sulla base di questo, Pini avrebbe chiesto al tribunale di disporre d'urgenza la convocazione del congresso, sulla base dell'art. 20 del codice civile - lo stesso, per intendersi, che venne usato nel 2016 dai sedicenti confermati soci della Democrazia cristiana per ottenere dal Tribunale di Roma la convocazione dell'assemblea degli iscritti - che consentirebbe di ottenere la convocazione dell'assemblea dei soci (di un'associazione riconosciuta, ma anche di una non riconosciuta, dunque anche di un partito) anche qualora gli amministratori non vi provvedano. In questo caso, ovviamente, l'assemblea verrebbe identificata nell'organo deliberativo di massima istanzia, cioè congresso federale, quale "organo rappresentativo di tutti i soci della Lega Nord", che "stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attività svolte dalle nazioni" (art. 9 dello statuto).
Secondo il ricorrente, si è di fronte a un'indubbia violazione dello statuto, perché dalla fine del 2019 non risulta che il congresso federale sia mai stato convocato, men che meno entro i termini statutari ricordati sopra (incluso quello, previsto dall'art. 13, penultimo comma, in base al quale il congresso federale va convocato entro 18 mesi qualora i membri del consiglio federale si dimettano per più di metà e il segretario debba assumere i poteri di quell'organo). Oltre a una violazione statutaria, la mancata convocazione rappresenterebbe "un vulnus nel corretto svolgimento della dialettica politica", perché in questo modo i soci ordinari militanti non potrebbero esercitare - oltre che il dovere di partecipare alla vita del partito - il "diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti": Pini ha visto il suo diritto/dovere negato nell'episodio che ha negato a lui (e a Fava) l'uso del simbolo della Lega Nord alle elezioni amministrative. 
Oltre al fumus boni iuris preso in esame sin qui, per il ricorrente ci sarebbe anche un "pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal perdurare di questa situazione": nel ricorso, infatti, si legge che "[a] fronte del commissariamento degli organi federali è venuta meno la democrazia interna del Movimento, tanto che gli iscritti sono completamente esclusi, ma, soprattutto, situazione ancor più grave, v'è stato l'azzeramento di qualsiasi sua attività politica, quindi il rischio concreto ed imminente è proprio quello che la Lega Nord per l'indipendenza della Padania sia definitivamente esclusa dall'attività politica". Una situazione simile si potrebbe evitare solo convocando e svolgendo il congresso, rimediando al "danno democratico creato dallo scellerato immobilismo" (così, ancora, nel ricorso, sine iniuria) del commissario federale.
Per Pini, però, non sarebbe sufficiente la mera convocazione dell'assise congressuale federale: alla convocazione dovrebbe infatti provvedere "un soggetto terzo garante della democrazia interna del partito". Anche ove della convocazione fosse incaricato Iezzi (nella qualità di commissario federale), è stato chiesto che il congresso si tenga entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento del giudice (evidentemente per non perdere altro tempo) e che la convocazione segua "i principi [di] più ampia partecipazione democratica avendo accortezza, visti i trascorsi, di nominare soggetti terzi di provata imparzialità quali componenti della commissione verifica poteri al fine di accertare il rispetto di ogni adempimento, con particolare riferimento alla condizione di cui all’articolo 16 del vigente regolamento, comma 4, in merito alla effettiva continuità di militanza". Posto che nel regolamento vigente, in effetti, rileva non più l'art. 16, ma l'art. 15 (per il resto uguale nel testo), in effetti è probabile che l'atto si riferisca al comma 3: si chiede dunque di verificare che i periodi di militanza richiesti dal comma 2 per la candidatura alle cariche interne (tra questi, cinque anni per le cariche a livello federale, aumentati a dieci per i ruoli di segretario federale o membro del comitato amministrativo federale e a venti per chi sarà scelto come presidente federale dopo la morte o la rinuncia di Umberto Bossi) siano "raggiunti con una militanza consecutiva e ininterrotta". Quest'ultimo riferimento sarebbe legato alla già vista questione del rinnovo dell'adesione alla Lega Nord, per cui Pini, Fava e altri avrebbero continuato a pagare la quota, mentre nel 2020 si era appreso che l'iscrizione era diventata di fatto - per scelta del consiglio federale - "automatica" e gratuita per chi era iscritto negli anni precedenti, quando in effetti l'iscrizione a un partito o un'associazione dovrebbe pur sempre essere un atto volontario.
L'articolo del Fatto Quotidiano solleva la questione dei 49 milioni di euro di finanziamenti pubblici indebitamente percepiti che la Lega Nord sta rifondendo a rate: per Pini "se la Lega tornerà ad essere un soggetto politico attivo, non una scatola vuota come è ora, sarà possibile anche ripagare il debito". Al momento, in realtà, la questione più urgente e delicata sembra essere un'altra. Si è ricordato prima come si sia fatto ricorso all'art. 20 del codice civile nell'ultimo tentativo di ridestare dal letargo la Democrazia cristiana (con l'assemblea che in effetti si tenne alla fine di febbraio del 2017): in quell'occasione, peraltro, fu necessario raccogliere poco meno di 200 firme degli iscritti (o ritenuti tali), perché proprio l'art. 20 prevede, al comma 2, che si convochi l'assemblea di un'associazione quando sia stata "fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati". Ora, il ricorso presentato al tribunale di Milano - ex art. 700 del codice di procedura civile, ma per un atto di volontaria giurisdizione da richiedere al presidente del tribunale - è chiaramente presentato solo in nome di Gianluca Pini e all'interno si dice che agisce quale socio ordinario militante della Lega Nord, non anche in rappresentanza di altri associati. Pini ha considerato questo aspetto della questione? "Vediamo come rispondono - spiega a I simboli della discordia -. Quando ci replicano, abbiamo 200 firmatari"
Si vedrà dunque se il commissario federale della Lega Iezzi riterrà opportuno rispondere in qualche modo al ricorso di Pini e come il tribunale di Milano procederà di fronte a quello stesso atto. Sicuramente, come si diceva prima, si è di fronte a una nuova questione di "diritto dei partiti", già in passato emersa e oggetto di dibattito, ma che per la prima volta prende le forme di un atto del processo civile: il giudice civile, dunque, potrebbe essere chiamato - salvo errore, per la prima volta - a occuparsi della vita di un partito ancora vivo ma "congelato", non per una formale sospensione dell'attività politica in seguito a confluenza, ma per la scelta dei suoi organi di vertice di far vivere parte del proprio simbolo e della propria storia in un'altra formazione politica, pur mantenendo l'efficacia delle iscrizioni.  

venerdì 14 agosto 2020

Il simbolo della Lega Nord alle amministrative: come finirà?

Aggiornamento: Oggi Gianluca Pini ha ricevuto una comunicazione dal commissario della Lega Nord Romagna Andrea Liverani, datata 7 agosto, dunque contemporanea alla risposta data dal commissario federale sull'iscrizione gratuita e sul congresso: egli risponde negativamente alla sua richiesta di concedere il simbolo per l'uso in Romagna. "Non rivestendo la S.V. alcun incarico all'interno del Movimento Lega Nord e non avendo ricevuto specifica autorizzazione da parte del Commissario Federale di Lega Nord per l'indipendenza della Padania, La informo che questa Segreteria Nazionale non potrà concederLe l'uso del simbolo di Lega Nord in occasione delle imminenti elezioni amministrative". La lettera si conclude con l'invito ad astenersi dall'utilizzo dell'emblema leghista "in qualsiasi sua forma o variante, ivi comprese quelle impiegate in precedenti tornate elettorali, o in tutte le altre forme che comunque possano ingenerare un'indebita confusione nell'elettorato".
La risposta di Pini non si è fatta attendere: contesta che gli si sia contestata l'assenza di un incarico ("un commissariamento azzera ogni incarico esistente": tra l'altro il congresso di dicembre 2019 aveva eliminato i riferimenti alle sezioni nello statuto, per cui - a meno di un'espressa decisione in tal senso della singola Nazione e del Consiglio federale - di fatto non esistono più, venendo a mancare così una figura locale di vertice che possa chiedere l'uso del simbolo) e chiede nel contempo di avere prova "con data certa" del rinnovo di tesseramento come soci ordinari militanti dello stesso Liverani e del commissario federale Igor Iezzi prima della data del 31 marzo di quest'anno (data prevista dal regolamento federale, che formalmente - e salvo errore - non risulta abrogato, superato o modificato). In mancanza di quella prova, per Pini, Liverani e Iezzi starebbero "abusivamente occupando un ruolo che non vi appartiene" e la vicenda potrebbe avere risvolti penali: per questo, l'ex parlamentare annuncia di volersi rivolgere all'autorità giudiziaria e anche di voler iniziare, ove fosse confermata la mancata concessione del simbolo, un'azione civile volta a ottenere il "risarcimento del danno a favore dei Soci Ordinari Militanti regolarmente iscritti ai quali Voi intendete [...] precludere la partecipazione ad un'elezione democratica al solo fine di favorire un soggetto terzo". 
Vista però l'urgenza di presentare ufficialmente le candidature, Pini rileva che è necessario ottenere entro domani la dichiarazione di presentazione di lista in nome e per conto del partito, con relativa autorizzazione all'uso del simbolo: ove non arrivasse entro le ore 12, l'ex deputato annuncia che si rivolgerà già ora ai giudici "per tutelare i nostri diritti di soci ordinari militanti". Si immagina che l'eventuale ricorso d'urgenza - ex art. 700 del codice di procedura civile - sarebbe presentato dai militanti per ottenere un provvedimento volto a essere messi nelle condizioni di esercitare il proprio "diritto alla candidatura" con il simbolo del proprio partito. Un diritto oggettivamente difficile da tutelare nelle aule di tribunale (secondo alcuni studiosi nemmeno esiste), ma di certo il problema della partecipazione si pone in modo rilevante e sarà interessante vedere come sarà risolto.
 
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Mancano otto giorni alla scadenza del termine per presentare le liste alle elezioni amministrative (e regionali) che si terranno il 20 e 21 settembre e, a quanto pare, coloro che non vogliono rassegnarsi a una Lega Nord relegata nel ruolo di "bad company che presta il simbolo alla Lega per Salvini Premier" sono pronti a dare battaglia. O almeno a non lasciare nulla di intentato. 
Questo è quanto emerge da una dichiarazione che ieri Gianluca Pini, deputato per il Carroccio nelle tre precedenti legislature, a rilasciato a LaPresse"Sabato prossimo ho tutta l'intenzione di consegnare le liste e il simbolo a Faenza, se dalla Lega di Salvini hanno qualcosa da dire o si opporranno, ne risponderanno davanti ai giudici", precisando anche che finora - come previsto da questo sito - non è arrivata alcuna risposta alla comunicazione che lui e l'altro ex parlamentare leghista, Gianni Fava, avevano inviato al commissario federale della Lega Nord Igor Iezzi per chiedere che il simbolo del partito fosse "concesso" alle sezioni leghiste tuttora esistenti per presentare liste alle elezioni amministrative. 
Non si tratta dell'unico intervento che in questi giorni va verso il recupero dello "spirito originario" della Lega Nord. Giusto oggi, per dire, Giuseppe Leoni (primo deputato della Lega Nord eletto nel 1987, le stesse elezioni in cui Umberto Bossi era riuscito a entrare in Senato) ha dichiarato a Carmelo Lopapa della Repubblica che per lui la Lega "a propulsione nazionale" di Salvini non ha nulla a che fare con la tradizione leghista: "Hanno cambiato nome, hanno stravolto le cose. Qui a Varese, dove vivo, la tensione è molto alta. Più del 50 per cento dei tesserati ha rinunciato a rinnovare l’iscrizione al partito di Salvini. Non sono interessati a quella roba lì. E vogliono adesso tornare a fare politica sotto i vecchi simboli. Non coi traditori. [...] hanno soffocato lo spirito autonomista che soffiava dentro la Lega Nord. Noi avevamo un progetto federalista. Matteo Salvini ha scambiato il concetto di federalismo con quello di federale fascista. Penso che si accorgeranno presto dell’errore compiuto". Nel dolersi di non avere notizia di lamentele da parte di "coloro che hanno portato avanti il progetto di Bossi e che ora sono vicini al leader", come Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, Leoni arriva a formulare una previsione: "alle elezioni amministrative del prossimo anno a Varese ci sarà un candidato della Lega Nord. E come qui anche in tanti altri posti".

Cosa dice la legge

Prima che arrivi del 2021, però, c'è il 2020 e, come si diceva, le liste devono essere presentate entro mezzogiorno di sabato 22 agosto. Chi si prepara a varcare la soglia del municipio (o, comunque, del luogo indicato dal comune per presentare le candidature) per presentare una lista deve avere con sé vari documenti: i più laboriosi - per il tempo che richiedono - sono gli atti di presentazione delle liste con le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate, le accettazioni di candidatura e dichiarazioni di assenza di motivi di incandidabilità per chi aspira a essere eletto sindaco o consigliere, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per sottoscrittori e candidati e il programma elettorale (nei comuni sopra i 15mila abitanti ci sono anche altre formalità: occorre indicare il collegamento con il candidato sindaco e le persone delegate a dichiararlo, nonché il mandatario elettorale per ciascun candidato che intenda raccogliere fondi e, per i comuni sopra i 50mila abitanti, il bilancio preventivo di spesa elettorale per la lista). Occorre però avere con sé anche tre copie del contrassegno della lista (nelle due misure di 3 e 10 centimetri di diametro) e, se il simbolo è chiaramente riconducibile a un partito presente in Parlamento, occorre anche l'autorizzazione a usarlo.
Gli articoli 30 e 33 (comma 1, lettera b per entrambi) del d.P.R. n. 570/1960 - cioè il testo unico sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali - prevede infatti tra i compiti della (sotto)commissione elettorale circondariale la ricusazione dei contrassegni "riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore" (questa parte del testo è stata introdotta nel 1975). Ciò ovviamente non significa che è impossibile utilizzare quegli emblemi, ma solo che chi vuole farlo deve essere autorizzato da chi, all'interno del partito, abbia quella competenza in base allo statuto: l'art. 2 del d.P.R. n. 132/1993 (cioè il regolamento di attuazione della legge che aveva introdotto, tra l'altro, l'elezione diretta del sindaco) prevede che "le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali [...], a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso". Ciò vale appunto come autorizzazione all'uso del contrassegno e l'autenticazione della dichiarazione da parte del notaio serve a fare piena prova della provenienza della dichiarazione.
Qualcuno potrebbe notare che, tanto alla Camera quanto al Senato, tra i gruppi parlamentari si ritrova solo la dicitura "Lega - Salvini Premier", come a dire che la Lega Nord non è più presente in Parlamento e dunque la norma sulle elezioni comunali che ne tutela i simboli tradizionalmente usati non dovrebbe applicarsi. In effetti, però, non è così. Posto che la dicitura "Lega - Salvini Premier", con il trattino, sembra volutamente segnalare che il gruppo è composto da due parti e che entrambe hanno rinunciato a parte del loro nome, occorre ricordare che a presentare il contrassegno e le candidature, nel 2018, è stata proprio la Lega Nord - così risulta già dal simbolo depositato - e dunque quel partito ha eletto rappresentanti: la disposizione del d.P.R. n. 132/1993 richiede appunto la dichiarazione del segretario di un partito che abbia eletto almeno un parlamentare. Anche a voler rimarcare che la norma introdotta nel 1993 si riferisce espressamente alla legislatura in corso e questo non richiederebbe più la dichiarazione del vertice del partito per un partito non più presente in Parlamento, occorre notare che nella disposizione del 1975 (tuttora in vigore) non c'è un limite espresso alla legislatura in corso e, in effetti, in passato si è vietato l'uso non autorizzato di contrassegni contenenti simboli rappresentati alle Camere in anni recenti ma non al momento delle elezioni "contestate": questo perché, in effetti, la norma che impedisce l'uso di simboli presenti in Parlamento a chi non ne ha titolo non tutela tanto i partiti, ma l'affidamento dell'elettore che, vedendo un contrassegno sulla scheda, deve poter capire a quale partito si riferisce, senza rischiare di essere tratto in errore. Questo potrebbe accadere con due simboli contenenti Alberto da Giussano, ma - seguendo lo spirito della norma - anche con uno solo, ove il vertice del partito non condivida la presentazione della lista.

Cosa dice lo statuto

Ora, all'art. 3, comma 7 del vigente statuto della Lega Nord - dopo le modifiche del congresso del dicembre 2019 - si legge che "In ogni caso l’utilizzo del simbolo da parte delle nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale". E, dal momento che Matteo Salvini si era dimesso dalla segreteria federale dopo quel congresso per incompatibilità con il ruolo rivestito nella Lega per Salvini Premier, si è applicato l'art. 15, comma 5 dello statuto, in base al quale "il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale con pieni poteri. Il Congresso Federale straordinario deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso". Chi scrive non può sapere se il Consiglio federale ha dettato quel termine diverso, ma viene da pensare di sì: la lettera che il commissario Igor Iezzi ha inviato a Pini per dirgli che il Consiglio federale aveva deliberato la gratuità dell'iscrizione alla Lega Nord per il 2020 e che "il Congresso Federale sarà convocato con le tempistiche e le modalità stabilite dallo statuto del Movimento" era datata 7 agosto, certamente ben oltre la nomina di Iezzi come commissario federale, che in base a quanto si apprende dai media risale al 31 gennaio 2020. 
Autorizzare l'uso del simbolo della Lega Nord tocca dunque al commissario federale Igor Iezzi. Il d.P.R. n. 132/1993 consente anche che sia il "segretario regionale" a dichiarare che la lista è presentata in nome e per conto del partito, cui certamente può assimilarsi il segretario o commissario "nazionale", secondo il lessico leghista; poiché però lo statuto prescriva un'autorizzazione espressa da parte del segretario federale (o di chi ne fa le veci, come in questo caso), sembra impossibile prescindere, in ultima analisi, dal consenso di Iezzi; in particolare, la commissione potrebbe anche ritenere valida la presentazione di lista fatta allegando una dichiarazione del commissario nazionale, ma se ricevesse un diniego all'uso del simbolo da parte del commissario federale dovrebbe tenerne conto. 

Come potrebbe andare a finire

Se dunque saranno presentate liste con il simbolo della Lega Nord, è quasi certo che le (sotto)commissioni elettorali circondariali chiedano la sostituzione del contrassegno entro 48 ore, anche se in ipotesi il commissario federale o nazionale non comunicherà a quegli organi la sua opposizione all'uso dell'emblema. Entro quelle 48 ore dunque dovrebbe essere presentato un simbolo nuovo e chiaramente distinto da quello della Lega Nord o - in alternativa - potrebbe essere accettata anche una delega "tardiva" da parte dei vertici del partito: in mancanza di una di queste eventualità, la lista sarà ricusata. L'eventuale simbolo, sostitutivo, peraltro, dovrebbe poter contenere una tra le parole "Lega" e "Nord", viste le precedenti decisioni in materia di simboli (per le innumerevoli Leghe ammesse e, più di recente, per l'ammissione di Grande Nord): certamente non potranno essere usate insieme e non potrà essere abbinata la stessa raffigurazione di Alberto da Giussano, mentre si potrebbe discutere su una statua diversa o, al limite (ma sarebbe rischioso), su un'altra posizione della medesima. 
La sostituzione del simbolo, però, non sembra essere nell'intenzione di Gianluca Pini: lo dimostra la sua frase "se dalla Lega di Salvini hanno qualcosa da dire o si opporranno, ne risponderanno davanti ai giudici". Perché, comunque, il problema che lui pone è un altro: se una parte non irrilevante di iscritti a un partito vuole che questo, dal momento che continua a esistere, si presenti alle elezioni, perché non dovrebbe poterlo fare semplicemente per il diniego di un vertice che non ha eletto? Posto che l'iscrizione a un partito è e deve rimanere un atto volontario, al limite gratuito ma volontario (per cui occorre chiedere tanto l'iscrizione quanto il suo rinnovo), c'è da attendersi che chi vuole restare iscritto a un partito voglia anche poterlo votare o presentarsi agli elettori con il suo simbolo. L'atto annunciato da Pini mira chiaramente a mettere alla prova il Commissario federale, per saggiarne la reazione: potrà delegare alla presentazione della lista, negare l'uso del simbolo o non dire nulla, il che sarà come dire "no". 
Difficile dire se gli iscritti possano "forzare" i vertici del partito perché consentano l'uso del simbolo, anche attraverso i tribunali: la responsabilità del commissario federale che Gianluca Pini e altri vogliono far valere, infatti, è più politica che giuridica, ma c'è. Il fatto stesso che Pini e altri militanti dichiarino "Siamo pronti a ripagare noi i 49 milioni, non esiste cifra che ci spaventi di fronte alla necessità di riportare la questione settentrionale al centro dell'agenda politica" è un chiaro segno di questo: è giusto che il commissario o il segretario neghino la possibilità di candidarsi con il simbolo del proprio partito a soci ordinari militanti che si dichiarano disposti a contribuire perché la Lega Nord abbia le risorse per restituire più in fretta i "famosi" 49 milioni di euro? (Questi soldi, va ricordato, non devono essere cercati perché qualcuno li ha "fatti sparire": erano semplicemente "rimborsi elettorali" che il partito non avrebbe dovuto ricevere, perché erano stati erogati sulla base di rendiconti falsificati nei contenuti, ma che ovviamente nel frattempo erano stati spesi per l'attività del partito). C'è da giurarlo: se anche da Via Bellerio non dovessero arrivare notizie, nei prossimi giorni del simbolo della Lega Nord si parlerà ancora.