lunedì 23 dicembre 2019

Le modifiche allo statuto della Lega Nord, una per una

Dopo aver dato l'attenzione che meritava al Congresso federale straordinario della Lega Nord, tenutosi sabato scorso, è ora opportuno passare puntualmente in rassegna le modifiche statutarie che l'assise di due giorni fa ha approvato all'unanimità. La delicatezza della questione, infatti, meritava che non ci si fermasse alle spiegazioni - pur utili e necessarie - di Roberto Calderoli (pur espertissimo, suo malgrado, di queste questioni) e di altre persone intervenute al congresso e in questi giorni, ma era necessario avere proprio il testo e ragionare su ogni singolo intervento. 
Non si pretende naturalmente di avere centrato il senso di tutte le modifiche (e si è pronti ad accogliere indicazioni e correzioni fondate), ma si è cercato di riflettere su ciò che è stato sottoposto al voto e alle sue ricadute in termini pratici.

L'indipendenza della Padania

Per iniziare, è il caso di mettere subito in luce un elemento che non cambia. Come è già stato sottolineato da più parti, il nome del partito (o "Movimento", come lo statuto preferisce dire) resta "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania" e, sempre all'art. 1, resta ferma la "finalità": "il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana". 
Giusto per completezza, l'art. 1 dello statuto della Lega per Salvini premier indica invece come fine "la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali", promuovendo e sostenendo al contempo "la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo". Anche solo per questo, si comprende perché, come detto sabato da Roberto Calderoli, non ci sarà alcun automatismo nell'iscrizione ai due soggetti politici: un militante potrebbe condividere gli obiettivi di entrambi, ma non è scontato che questo avvenga e si potrebbe restare anche solo soci della Lega Nord o diventarlo solo della Lega per Salvini premier (ovviamente il problema non si pone per i militanti delle "nazioni" che continuano a non essere previste dallo statuto della Lega Nord: questi continueranno a poter aderire solo alla Lega per Salvini premier).

Regioni e nazioni

A proposito di "nazioni", il loro elenco non cambia, ma un paio di piccole modifiche interessano l'art. 2 dello statuto. Innanzitutto le "nazioni" (con la minuscola, non più la maiuscola": non è cosa da poco...) sono espressamente qualificate come "articolazioni territoriali regionali", mentre prima si parlava di "Nazioni costituite a livello regionale". In più, il Consiglio federale della Lega Nord non ha più il potere di "approvare la costituzione di altre Nazioni, riconoscendone ufficialmente l’adesione alla Lega Nord", definendone pure i confini (l'elenco, modificato nel 2002 con l'accorpamento di Friuli e Trieste nel Friuli - Venezia Giulia, non sarà più dunque modificabile); può ancora, invece, far aderire altre associazioni al partito e far aderire la Lega Nord ad altre associazioni e organismi internazionali.

Il simbolo e la sua concessione

Il simbolo descritto all'art. 3 e allegato allo statuto della Lega Nord è esattamente lo stesso allegato allo statuto del 2015: "un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola 'Padania'. Alla destra del guerriero è posizionato il 'Sole delle Alpi', rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio". Accanto ad Alberto da Giussano, dunque, restano tanto il nome integrale "Lega Nord", quanto il riferimento alla Padania e il "Sole delle Alpi" (e, con esso, quel tocco di verde che ha comunque dominato l'ambientazione congressuale di sabato).
Al di là dell'appartenenza esclusiva del simbolo alla Lega Nord, lo statuto modificato ribadisce sempre all'art. 3 che lo stesso emblema "è anche contrassegno elettorale" (sparisce il riferimento alle elezioni politiche ed europee: qualcuno potrebbe trarre da questo la volontà di non presentare più candidature a quei livelli, ma in realtà si tratta semplicemente di una parte non essenziale dello statuto). Rimane anche la possibilità che ciascuna nazione modifichi il simbolo per le regionali e le amministrative, "fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale", ma dev'essere il Segretario federale ad autorizzare nello specifico ogni uso elettorale del simbolo da parte delle nazioni; il Consiglio federale "per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia", ma sparisce il riferimento alla possibilità di aggiungere al nome "Lega Nord" le varianti regionali. Cancellato pure il regolamento di concessione del simbolo alle nazioni (che doveva essere deliberato dal Consiglio federale), mentre si introduce uno dei commi più discussi in questi giorni (il 4): "Il Consiglio Federale può concedere, anche ai fini elettorali, l’utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, alle nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto, nonché ad altri Movimenti politici le cui affinità con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale". 
Dunque la concessione del simbolo, totale o parziale e comunque revocabile dallo stesso organo che l'ha decisa (dunque il Consiglio federale), può riguardare - oltre che le nazioni - anche "altri Movimenti politici le cui affinità con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale". Ciò significa che proprio il Consiglio federale, l'organo che "determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale (art. 12, comma 1: si vedrà poi chi ne fa parte), potrà concedere anche solo parte del simbolo - nello specifico, per esempio, la parola "Lega" scritta in font Optima e la figura di Alberto da Giussano con il leon da guèra di San Marco sullo scudo - a un altro soggetto politico, ove ritenga che i suoi obiettivi siano affini ai propri. La concessione può anche non avere fini elettorali, dunque può valere pure per l'uso del simbolo nell'attività ordinaria del partito. 
Resta poi la clausola finale - più di stile che effettiva - per cui "Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonché qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprietà esclusiva della Lega Nord". Si conferma poi che sono ricondotte esclusivamente al patrimonio della Lega Nord anche le denominazioni utilizzate nel corso del tempo dai partiti fondatori della Lega Nord stessa (compresa la Liga Veneta) e dalle nazioni; ciò, com'è noto, non ha tuttavia impedito la sopravvivenza di formazioni come la Liga Veneta Repubblica, il cui emblema è sempre stato ritenuto ammissibile dal Viminale e dall'Ufficio elettorale centrale nazionale della Cassazione, a dispetto delle opposizioni della Lega Nord.

Sede, padri fondatori della Padania e scioglimento del partito

Nulla cambia per la sede del partito, che - per l'art. 5 - resta nel palazzone di via Carlo Bellerio 41, a Milano (lo stesso vale per la Lega per Salvini premier, almeno dopo la modifica statutaria del 2018, che ha modificato la precedente sede, sempre milanese, di Via privata delle Stelline 1). Resta anche il riferimento ai "padri fondatori della Padania", cioè coloro che hanno concorso all'atto costitutivo della Lega Nord (4 dicembre 1989) e i soci ordinari militanti "che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l’indipendenza della Padania": tutti questi, in base all'art. 6, sono membri di diritto del Congresso federale (ma ora si precisa che devono essere in regola con il tesseramento e, dunque, anche con le regole sull'incompatibilità per l'iscrizione: tra i fondatori del 1989, per dire, c'è anche Franco Rocchetta, storico esponente della Liga Veneta, che aveva lasciato il Carroccio da tempo). Sparisce invece il comma che recitava: "I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. È ammesso il ricorso in appello al Presidente Federale".
Lo statuto poi all'art. 7 prevede le procedure di scioglimento della Lega Nord, applicate anche alla "trasformazione", cioè il passaggio dall'associazione non riconosciuta ad altre forme giuridiche (come la fondazione): la competenza tocca sempre al Congresso federale, ma si abbassa la maggioranza richiesta (prima occorreva quella dei quattro quinti dei presenti, ora basta la maggioranza assoluta dei presenti, non riferita dunque all'intera platea degli aventi diritto). Resta invece, per obbligo di legge, la devoluzione del patrimonio ad "altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità" ove lo scioglimento diventi realtà.

L'organizzazione del partito

Come anticipato nell'articolo sul congresso (e come spiegato da Roberto Calderoli), la modifica statutaria ha ampiamente semplificato il quadro degli organi della Lega Nord, prevedendo solo gli organi strettamente necessari perché richiesti dalla legge n. 13/2014 come requisiti di democraticità interna del partito. Resta ovviamente, come richiesto dalla legge, il limite per ciascun sesso dei due terzi nelle candidature agli organi collegiali, al fine di promuovere la parità.
L'art. 9 continua a disciplinare il Congresso federale, che resta "l'organo rappresentativo di tutti i Soci della Lega Nord" (prima si diceva "associati", ma poco cambia) e competente a modificare lo statuto, nonché (art. 10) a eleggere il segretario federale e altri membri del Consiglio federale. Il congresso ordinario è previsto ogni cinque anni e non più ogni tre (si allunga dunque la durata degli organi del partito, probabilmente per la minor urgenza di sottoporli a verifica), mentre quello straordinario si continua a convocare su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio federale o ove lo richieda il segretario federale (ora si precisa "in qualsiasi momento"). Quanto alla composizione (art. 11), i delegati delle varie nazioni continuano a essere determinati nel numero in proporzione ai voti ottenuti dalla Lega Nord "nelle ultime elezioni politiche o europee precedenti al congresso" (il che peraltro dovrebbe significare che, se per ventura la Lega Nord non presentasse più liste ma lo facesse solo la Lega per Salvini premier, continuerebbero a valere i risultati delle elezioni europee 2019); spariscono tra i delegati di diritto e votanti i presidenti e i segretari provinciali delle Nazioni con almeno 50 Associati Ordinari Militanti i consiglieri regionali (mentre entrano i Presidenti di Regione: in effetti ora la Lega ne ha due, mentre non ne aveva alcuno nel 2002, quando la norma fu scritta).
Si allunga a cinque anni anche la durata del Consiglio federale, la cui composizione invece non cambia (art. 12): ne fanno parte il Presidente federale (dunque Umberto Bossi), il Segretario federale (attualmente Matteo Salvini), l'Amministratore federale, i Segretari di ciascuna nazione con almeno 50 Soci Ordinari Militanti e tredici membri eletti dal Congresso federale assegnati alle nazioni (sempre determinati in proporzione ai voti ottenuti alle ultime elezioni politiche o europee prima del congresso). Resta la tutela delle minoranze e il diritto di parola e di voto per il candidato alla segreteria sconfitto (o comunque al miglior perdente); non è più previsto che possano partecipare (ma senza diritto di voto) altri soggetti, mentre il Consiglio federale "può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord" (senza che lo statuto precisi più altro sulla natura di quella partecipazione, quasi sicuramente senza diritto di voto). Si è introdotta, infine, la possibilità di partecipare in videoconferenza. 
Tra le competenze del Consiglio federale (art. 13), accanto a quelle tradizionali (deliberare sulle questioni più importanti non affidate ad altri organi, approvare il rendiconto e i regolamenti interni, nominare i membri del Comitato disciplinare e di garanzia, stabilire l'entità delle quote associative, nonché "vigilare sul comportamento politico delle nazioni") compaiono la concessione dell'uso del simbolo nei termini detti prima e l'interpretazione autentica dello statuto, nonché la verifica dei requisiti dei soci previsti dallo statuto; non spetta più al Consiglio nominare il Coordinatore federale dei Giovani Padani o dare un parere sulle modifiche agli statuti delle nazioni (ma delibera sull'adesione o revoca delle nazioni alla Lega Nord). Il Consiglio federale diventa poi organo d'appello per i provvedimenti disciplinari di tutti i soci (non solo quelli con oltre dieci anni di militanza), continua a deliberare la composizione delle liste e le eventuali alleanze per le elezioni politiche ed europee (nonché gli eventuali accordi per le regionali) e a ratificare le decisioni delle nazioni sulle candidature per le regionali e le comunali dei capoluoghi di regione; la selezione delle candidature, però, è normata da un regolamento. Si allungano infine i tempi per convocare il Congresso federale ove più della metà dei membri del Consiglio federale si dimetta: i poteri dell'organo sono sempre assunti dal Segretario federale, ma il termine per convocare l'assise passa da 120 giorni a 18 mesi (se il segretario si è dimesso o non può, a convocare il congresso straordinario provvede l'Amministratore federale, come rappresentante legale, entro 180 giorni).
L'art. 14 continua a prevedere, al comma 1, che "il socio Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia". Egli continua a essere garante dell'unità della Lega Nord (ma non si prevede più che promuova "con ogni idoneo mezzo, l'identità padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale", anche per la sparizione del Parlamento padano) e a essere membro di diritto del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia (non più della Segreteria politica federale, soppressa), ma non ha più il potere di convocare il congresso straordinario in caso di dimissioni di oltre la metà del Consiglio federale e impedimento o dimissioni del segretario (come si è visto, il compito ora spetta all'Amministratore federale).
Rimane ovviamente (art. 15) il Segretario federale, che ha la rappresentanza politica ed elettorale della Lega Nord (non più quella legale, affidata all'Amministratore): i suoi poteri sono sostanzialmente invariati, ma non è più previsto che riscuota "i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord" (frase che non ricompare da nessuna parte nello statuto modificato) e il suo parere sulle candidature alle cariche elettive non risulta più vincolante. In conformità alla più distante cadenza del Congresso federale, il Segretario federale dura in carica cinque anni; continua a poter nominare tre vicesegretari (tra cui uno vicario, cosa che prima non era prevista), ma non è più tenuto a sceglierli tra tre nazioni diverse. In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Segretario federale, spetta al Consiglio federale nominare un Commissario "con pieni poteri" (prima si parlava di "segretario pro tempore"), che cura la celebrazione del congresso straordinario entro 120 giorni.
Sul piano amministrativo, l'art. 16 continua a regolare il Comitato amministrativo federale, cui spetta "la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord", precisando che l'organo può essere composto - ed era già previsto così, anche se il nome fa pensare sempre a un collegio - da uno o da tre membri, nominati dal Segretario federale tra i soci con almeno dieci anni di militanza; ora si precisa anche la durata quinquennale, mentre prima si diceva solo che il Segretario federale poteva revocarne i membri in qualunque momento (ma è tuttora così). Se il comitato è un collegio, questo elegge l'Amministratore federale (che evidentemente coincide anche con il Comitato stesso, ove sia composto da una sola persona), al quale spetta la rappresentanza legale. Le competenze originarie del Comitato sono state redistribuite tra l'organo collegiale (ove ci sia) e l'Amministratore federale: al primo spetta decidere "l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; la possibile erogazione di apporti a favore di una o più nazioni e alle delegazioni territoriali; - la gestione della contabilità della Lega per Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge" (è sparita, tra l'altro, la precisazione che questi compiti devono essere esercitati "nel rispetto delle linee guide assunte dal Consiglio Federale", ma all'art. 21 è previsto, come nel vecchio statuto, che "Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale"); tra i compiti dell'Amministratore federale, invece, sparisce "la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Lega Nord, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti". Nessun controllo, infine, è più previsto sugli atti e sulla contabilità delle nazioni.
All'art. 17 è ancora ovviamente previsto - lo richiede la legge - il Comitato Disciplinare e di Garanzia come "organo che assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci" (tutti, senza spazi per altri organi di livello nazionale): dura cinque anni e lo compongono, oltre al Segretario federale, il Presidente federale e almeno tre membri (erano sei) del Consiglio federale. Ciò comporta che la composizione dell'organo di seconda e ultima istanza - lo stesso Consiglio federale - sia almeno in parte simile a quella dell'organo di prima (ma era così anche prima, anzi, forse lo era di più).
Soppressi organi ritenuti non necessari, come il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio, la Segreteria Politica Federale e l'Ufficio Legislativo Federale, resta la Commissione Statuto e Regolamenti (art. 18), nominata dal Consiglio federale su proposta del Segretario federale (prima era l'inverso); ora si precisa che dura in carica cinque anni ed è composta da almeno cinque Soci Ordinari Militanti con una militanza di oltre cinque anni. Soppressi il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento e il Coordinamento federale del Movimento dei Giovani Padani, resta il Titolare del trattamento dei dati personali (art. 19), che però si fa coincidere con il rappresentante legale (dunque con l'Amministratore federale).

Patrimonio e rendiconto

Sparisce tra le entrate previste dallo statuto (art. 21) l'espressa menzione del "contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione", anche se ovviamente resta il riferimento a "qualsiasi altra entrata consentita dalla legge". Si precisa poi che "Sono destinati alle nazioni e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti". Nulla cambia, in sostanza, per le uscite (art. 22).
Nessuna modifica sostanziale riguarda pure il rendiconto della Lega Nord (predisposto, a norma dell'art. 23, dal Comitato amministrativo federale, approvato dal Consiglio federale e debitamente pubblicato con altri documenti sul sito, oltre che sottoposto a una società di revisione, come richiesto dalla legge). Lo statuto continua poi a prevedere (art. 23) un Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione, i cui membri (tre) sono "nominati dal Consiglio Federale ovvero da una società di revisione o da un revisore unico" e durano in carica per tre esercizi.

Le nazioni e le delegazioni territoriali

Lo statuto continua a prevedere (art. 26) l'istituto delle nazioni. Esse ora sono obbligate a rispettare i principi e le norme dello statuto e dei relativi regolamenti (prima si parlava di un semplice impegno e non è più previsto che ciascuna nazione adotti un proprio statuto); l'adesione e ora anche la revoca delle nazioni alla Lega Nord è deliberata dal Consiglio federale, mentre spetta alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord (come prima) predisporre il testo dei regolamenti delle nazioni e modificarli (anche sulla base di testi proposti alla commissione), con parere vincolante del Segretario federale e approvazione definitiva dei rispettivi Consigli nazionali. Si semplificano gli organi che ogni nazione deve avere (solo Congresso, Consiglio, Segretario, Presidente e Amministratore, niente più Organo di Controllo sull'Amministrazione, Responsabile Organizzativo e Collegio dei Probiviri).
L'art. 26 cita anche le eventuali delegazioni territoriali delle nazioni, cioè le articolazioni al loro interno. Prima si parlava di Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali, ora invece si dice solo che "Ogni nazione si articola al suo interno in “delegazioni territoriali” sulla base della delibera del Consiglio Federale", senza prevedere altro. Di fatto, non essendo più previste, queste articolazioni sono soppresse, "ma - ha sottolineato Calderoli durante il congresso - è nella disponibilità della singola nazione, col beneplacito ovviamente del Consiglio federale, mantenerle o meno a seconda delle esigenze di quel territorio". Lo statuto invece ora precisa che "ogni nazione deve avvalersi di una società di revisione o di un revisore contabile unico [...] a cui è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della nazione" (del resto la legge richiede di presentare un rendiconto consolidato, con anche le articolazioni "regionali").

Gli iscritti

Rimane nello statuto la distinzione (posta all'art. 27 e specificata in seguito) tra "Soci Ordinari Militanti" e "Soci Sostenitori" (prima si parlava di "associati", ma nulla cambia), continuando a prevedere che, per la struttura confederale del Movimento, essere soci della Lega Nord comporta in automatico essere soci "della nazione che ha rilasciato la tessera". Le modifiche statutarie rendono la quota associativa eventuale (anche se tra le entrate sono previste ancora le quote associative, sia pure tra gli introiti "qualora raccolti" e si può ancora decadere dalla qualità di socio per il mancato versamento nei tempi prescritti) e la determinazione spetta sempre al Consiglio federale (che potrebbe dunque decidere di non prevederla); la tessera è rilasciata dalle nazioni e delegazioni territoriali, autorizzate dal Consiglio federale anche "alla eventuale riscossione della quota associativa". In base all'art. 28, è sempre un regolamento della Lega Nord a stabilire i requisiti per ottenere la tessera da Socio Ordinario Militante (evidentemente relativi all'anzianità di tesseramento, senza i quali si è solo Soci sostenitori) e avere il diritto di intervento e di elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento. 
Particolarmente interessante è analizzare, sempre all'art. 28 (lettera a), il passaggio che dovrebbe consentire il doppio tesseramento a Lega Nord e Lega per Salvini premier: se prima si diceva che "La qualifica di Associato Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord", ora si legge che "La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, o lista civica non autorizzati, nonché l’adesione ad associazione segreta, occulta o massonica, o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord". A prima vista cambia poco, ma in realtà questa disposizione va letta in combinato con l'art. 12, per cui il Consiglio federale verifica "i requisiti dei soci ai sensi dell’art. 27" e concede l'uso del simbolo in base al disposto dell'art. 3 (per cui spetta al Consiglio federale valutare "le [...] affinità con gli obiettivi di Lega Nord" di "altri Movimenti politici"): sembra dunque naturale che sia il Consiglio federale a dover autorizzare l'adesione a partiti e movimenti (oltre che liste civiche: l'uso del "maschile non marcato di gruppo" suggerisce di considerare complessivamente queste realtà, a differenza di quanto prevedeva il testo precedente), con riferimento dunque alla Lega per Salvini premier.

Controlli, sanzioni e garanzie

Poco cambia per i controlli sugli organi delle nazioni e delle delegazioni territoriali (che seguono sempre il principio per cui "gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore"), ma le regole dell'art. 30 sono più scarne rispetto al testo dello statuto precedente, sia per la soppressione delle articolazioni territoriali inferiori, sia per la previsione di un regolamento per impugnare le decisioni degli organi superiori, mentre non sono appellabili quelle del Consiglio federale (che, ora si precisa, "può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello").
Quando al controllo sul comportamento dei singoli soci, si precisa innanzitutto che comporta la cancellazione d’ufficio del socio da tutti i libri sociali non solo "l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali", ma anche la semplice candidatura "in una lista non autorizzata", sempre comprovata da documenti ufficiali. Come anticipato, poi, per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato Disciplinare e di Garanzia (mentre prima la situazione cambiava a seconda dell'anzianità e del tipo di provvedimento) e lo statuto disciplina il procedimento; l'organo d'appello, come si diceva, è il Consiglio federale.

Considerazioni finali

Lo statuto si conclude qui: rispetto alla precedente versione, quindi, spariscono i "Principi generali per coloro che ricoprono cariche elettive" (qualcuno può pensare che sia perché la Lega Nord non avrà più cariche elettive, ma in effetti si tratta di parti che la legge non richiede), così come non ci sono disposizioni transitorie e sono ridotte al minimo le disposizioni finali (e tra queste, per esempio, non si legge più che "Lega Nord sostiene e promuove il Parlamento della Padania", com'era rimasto scritto anche nel 2015)
Tra queste ultime si precisa che spetta al Consiglio federale "apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile", dunque qualora l'organo di controllo muova rilievi al testo appena approvato (anche se è probabile che ciò non avvenga, visto che è prassi che i partiti già avviati sottopongano informalmente alla Commissione una minuta e su quella siano fatte valutazioni). Si precisa anche che "Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord, fermo restando l’osservanza dell’art. 4, comma 4 del decreto legge n. 149 del 2013": non significa peraltro che sia previsto un trasferimento a breve, visto che la stessa disposizione era prevista tra le transitorie dello statuto previgente (rispetto ad allora si precisa solo che, in caso di modifica della sede, si deve modificare per atto pubblico lo statuto e sottoporlo di nuovo alla Commissione; a occuparsi della modifica sarà, evidentemente, il Consiglio federale, comunicando poi la modifica al congresso). 
Cosa succederà da qui in avanti non è semplice da dire. Sabato Calderoli ha ricordato che ovviamente la Lega Nord continuerà a esistere, anche solo per l'impegno assunto con la procura di Genova per pagare a rate i quasi 49 milioni di euro di cui è stato ordinato il sequestro (relativi ai contributi ritenuti non spettanti per i tre bilanci irregolari presentati) e per poter comunque contestare quell'obbligo nelle sedi giurisdizionali non ancora interpellate. Guardando le modifiche statutarie, si può immaginare che si tratti di una Lega Nord "smart", sia perché lo statuto è stato alleggerito degli organi e delle parti non essenziali, sia perché è probabile che l'operatività del partito sarà ridotta, da vari punti di vista. Le osservazioni che seguono, naturalmente, sono frutto solo di supposizioni fondate sui testi noti: non costituiscono accuse né mirano a diffamare alcuno.
Da una parte, sul piano elettorale è probabile che la possibilità che il Consiglio federale della Lega Nord valuti come affine ai propri obiettivi quelli della Lega per Salvini premier, concedendo dunque sia il doppio tesseramento, sia l'uso del proprio simbolo, anche parziale e anche a fini elettorali, serva affinché in futuro a presentare le candidature sia soltanto la Lega per Salvini premier, sia pure con il simbolo impiegato dal 2018 in avanti
In effetti, a depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno per le elezioni politiche del 2018 era stata la Lega Nord: lo dimostra tanto la dicitura presente sopra al contrassegno esposto in bacheca, quanto lo statuto della stessa Lega Nord caricato nella pagina del sito del Viminale dedicata alle Elezioni trasparenti del 2018; evidentemente, in quell'occasione, l'emblema - e le candidature contrassegnate da questo - era stato attribuito alla Lega Nord, probabilmente con un'ulteriore dichiarazione (di cui non si dispone, ma che potrebbe anche non esistere, visto che alle elezioni politiche poteva comunque riportarsi un'indicazione relativa al potenziale Presidente del Consiglio) con cui la Lega per Salvini premier concedeva l'uso di parte del proprio nome e della propria grafica (sebbene all'inizio di gennaio 2018 quel partito avesse già visto il proprio statuto riconosciuto dalla Commissione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale). E' appena il caso di precisare che, anche se la legge elettorale impone (d.lgs. n. 361/1957, art. 14, comma 2) che i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo presentino le loro liste "con un contrassegno che riproduca tale simbolo", ciò non obbliga i partiti a utilizzare esattamente il proprio simbolo, restando padroni di modificarlo, purché sia riconoscibile: certamente la presenza della parola "Lega" e di Alberto da Giussano sono stati ritenuti sufficienti per ritenere adempiuto l'obbligo (la norma, peraltro, serve solo a evitare cambi improvvisi di simboli da parte di partiti che vogliano adottare solo per le elezioni insegne troppo simili a quelle di altri partiti già esistenti e magari più noti).
La stessa pagina della trasparenza relativa alle elezioni europee del 2019, invece, nella parte relativa ai contrassegni riporta la denominazione "Lega Salvini premier", due titolari (Matteo Salvini e Giulio Centemero) e gli statuti di entrambe le formazioni. Ciò fa pensare che la lista sia stata presentata da entrambi i partiti: ciò, peraltro, è sufficiente perché da quest'anno la Lega per Salvini premier possa fare richiesta per accedere alla ripartizione dei fondi del 2 per mille e alle agevolazioni per il finanziamento privato (basta anche l'aver eletto un rappresentante al Parlamento Europeo). Se, in futuro, le candidature saranno presentate solo dalla Lega per Salvini premier, che - modificando il proprio statuto e indicando l'atto di concessione di Alberto da Giussano da parte del Consiglio federale della Lega Nord - adotterà come proprio simbolo quello usato dalla Lega Nord alle elezioni politiche del 2018 e dalle due Leghe alle europee del 2019, certamente le risorse assicurate dall'elezione di rappresentanti in Parlamento potranno essere ricevute regolarmente (solo) dalla Lega per Salvini premier, senza il rischio che possano essere sequestrate

Ulteriori osservazioni (fantapolitiche ma non infondate)

Se questo è facilmente immaginabile - e segue di fatto una dichiarazione fatta dal procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi, per il quale non erano aggredibili i soldi versati a qualunque titolo a un soggetto giuridico diverso dalla Lega Nord ma a questa affine - in futuro potrebbe accadere - non è affatto scontato che vada così, ma ci si conceda un po' di fantapolitica verosimile - perfino un'altra cosa, in un certo senso uguale e contraria a quello che era avvenuto nel 2017, con l'uscita di Roberto Calderoli dal gruppo della Lega Nord e la costituzione della componente al Senato "Lega per Salvini premier"
I nomi dei gruppi presenti alla Camera e al Senato, proprio in virtù della doppia presenza simbolica nel contrassegno delle elezioni politiche, si potrebbero trasformare da "Lega - Salvini premier" in "Lega per Salvini premier": si tratterebbe di una continuità assoluta dei gruppi (sarebbe sempre lo stesso soggetto parlamentare, senza alcuno scioglimento) e non si porrebbe nemmeno il problema se fosse invece la Lega per Salvini premier a modificare il proprio statuto e cambiare il nome in "Lega - Salvini premier". A quel punto, uno o due senatori potrebbero anche uscire dal gruppo e costituire la componente denominata "Lega Nord": per inciso, è vero che ufficialmente al Senato le componenti del gruppo misto non esistono, ma ormai di fatto è consentito anche a una sola persona eletta di fregiarsi di una propria etichetta (lo fanno già ora Emma Bonino e Adriano Cario, rispettivamente con +Europa e Maie, e trattandosi di una forza politica che ha partecipato alle elezioni non ci sarebbe nessun ostacolo formale alla nascita di quella componente). 
A cosa servirebbe tutto questo? Essenzialmente a consentire anche alla Lega Nord di accedere comunque ai benefici previsti dalla legge per i partiti "cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto". Se infatti la Lega Nord si è impegnata a pagare 100mila euro ogni due mesi ed è possibile che la quota di adesione alla Lega Nord non sia più prevista (per non far pagare gli associati del Nord anche quell'iscrizione, oltre a quella alla Lega per Salvini premier), farebbe comunque comodo poter comunque fruire non tanto del 2 per mille (si tratta di soldi che è bene che non vengano aggrediti), ma anche solo delle donazioni a regime agevolato di chi volesse contribuire espressamente al pagamento di quanto alla Lega Nord si chiede di pagare. 
Magari non andrà affatto così (e non è affatto detto che qualcuno ci abbia pensato: non è il caso di pensar male a tutti i costi), ma la strada potrebbe non essere del tutto campata in aria. Proprio al congresso di sabato, in fondo, Roberto Calderoli aveva insistito sul fatto che si inizia a esistere come partito "avendo collegato almeno un parlamentare", visto che per la legge è un partito chi ha presentato candidature (e la Lega Nord certamente lo ha fatto fino a pochissimo tempo fa) e chi è presente con la propria denominazione visibile in Parlamento: avere almeno una componente al Senato (meno brigosa e impegnativa di una componente del misto alla Camera) sarebbe un modo per continuare a esistere in modo più compiuto, senza far sparire dalle aule parlamentari un nome che vi era entrato dal 1992, quando la Lega Nord fu in grado di formare un proprio gruppo.

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