venerdì 7 settembre 2018

Il simbolo elettorale della Lega salverà i fondi dal sequestro?

La decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda processuale relativa alla Lega Nord, scaturita dalla sentenza di primo grado del 24 luglio 2017 che aveva visto la condanna per truffa aggravata di Umberto Bossi, Francesco Belsito e alcuni ex revisori del partito (per l'iscrizione nel rendiconto di "false informazioni circa la destinazione delle spese sostenute", i cui fini erano estranei agli interessi del partito) e aveva disposto la confisca di 49 milioni di euro quale "profitto del reato", è arrivata ieri e non è certo stata favorevole a ciò che resta del Carroccio. In un'ordinanza di sette pagine, il collegio ha disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo" emesso dal tribunale a settembre, "fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617".

L'ordinanza e i suoi precedenti

La decisione, ovviamente, non è stata presa "a caso", ma si è dovuta adeguare a quanto aveva già stabilito nei mesi scorsi la Corte di cassazione, cui si era rivolta la Procura della Repubblica di Genova. Questa era contraria alla tesi iniziale del Tribunale del Riesame in base alla quale - com'era scritto nella precedente ordinanza del 20 ottobre 2017 - il sequestro finalizzato alla confisca poteva riguardare solo le somme che erano state trovate sui conti della Lega Nord al momento dell'accesso della Guardia di finanza e non anche quelle che vi sarebbero state versate in seguito, a qualunque titolo, ritenendo che con ciò si sarebbe avuta una "estensione del sequestro cautelare a tempo indeterminato": per i giudici occorreva "un nesso di pertinenzialità" tra i reati e le somme da sequestrare, per cui una volta effettuato il sequestro la partita era chiusa.
La Cassazione, invece, accogliendo i rilievi della Procura, ritenne - con la sentenza n. 29923/2018, depositata il 20 giugno ma con la decisione formata in udienza già il 12 aprile - che l'avvenuto sequestro non avesse esaurito l'efficacia del decreto originario che lo aveva disposto (e che la Lega Nord non aveva contestato), poiché alla base c'era sempre l'accrescimento dei fondi a disposizione della Lega Nord in seguito al "profitto del reato" (e il denaro, una volta illegittimamente percepito, si era confuso con le risorse legittime, dunque si poteva sequestrare qualunque somma fosse stata nella disponibilità del partito): ciò legittimava "la confisca diretta del relativo importo, ovunque e presso chiunque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all'esecuzione del provvedimento genetico". Annullata con rinvio l'ultima ordinanza (del 16 novembre scorso) del Tribunale del Riesame di Genova, il nuovo esame da parte dello stesso organo doveva seguire per forza il principio di diritto indicato dalla Cassazione, per cui era difficile aspettarsi un esito diverso da quello che effettivamente si è avuto.
Sulla base di questo, è stato inutile per la Lega cercare di dimostrare che le somme attualmente presenti sui suoi conti (dopo il primo sequestro) erano di provenienza lecita: come già espresso in più occasioni dalla Cassazione, "poiché il fine del sequestro consiste nel ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla condotta illecita", "l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto in quanto il denaro deve solo equivalere all'importo che corrisponde al profitto del reato". E poiché nel caso di truffa aggravata il sequestro preventivo è un atto obbligatorio e non a discrezione dei magistrati e che, comunque, si è di fronte a una funzione riparatoria del sequestro per "ristabilire l'equilibrio economico alterato dall'indebito arricchimento", non c'è motivo di limitare le somme sequestrabili al primo accesso della Guardia di finanza (anche perché questo farebbe dipendere "il quantum del sequestro da circostanze eccentriche e accidentali quali la data in cui la polizia giudiziaria decide di accedere presso la banca o la data in cui l'organo inquirente ritiene di dare esecuzione al sequestro del Tribunale". Il sequestro, dunque, "conserva tutti i suoi effetti anche mediante successive apprensioni delle somme che periodicamente confluiscano sui conti ad essa riferibili", fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro.
Non hanno avuto successo le censure presentate dalla Lega Nord, in particolare quella in base alla quale sequestri e confische sarebbero inammissibili se svolte nei confronti di partiti politici, "in quanto esponenziali di interessi costituzionalmente tutelati", allegando che non era mai stato esteso ai partiti politici il d.lgs. n. 231/2001, che regola la responsabilità da reato degli enti e delle società: quella fonte, tuttavia, riguarda la responsabilità amministrativa (e non quella penale, come in questo caso). In più, per le ipotesi di truffa aggravata commessa a danno dello Stato il sequestro è, come detto, obbligatorio: non è possibile dunque valutare diversamente il fatto che a commettere il reato siano stati (in base alla sentenza di primo grado) i dirigenti di un partito e che il sequestro vada a colpire il partito che ha incassato quei fondi. 
Gli avvocati della Lega avevano poi espressamente parlato, nelle loro difese, di "diritti fondamentali denunciati dall'articolo 49 della Costituzione" dai quali sarebbero derivate "le modalità di finanziamento, che sia pubblico o privato, ai partiti politici". Ora, come è noto sul punto l'art. 49 della Costituzione non prevede nulla (si dice solo che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", visto che in Assemblea costituente fallì ogni tentativo di dire qualcosa di più preciso sulla "democrazia nei partiti" e sul loro finanziamento), anche se le leggi sul finanziamento pubblico ai partiti sono nate - in seguito a vari scandali finanziari - per tutelare il corretto concorso dei partiti alla determinazione della politica nazionale e un fine simile è legato alle disposizioni sulla trasparenza dei finanziamenti privati introdotte in seguito. 
Sulle questioni legate all'art. 49 l'ordinanza del riesame non si è diffusa: si è limitata a dire che il fatto che nel procedimento penale siano parti civili "i massimi Organi costituzionali di rappresentanza popolare", vale a dire le Camere che hanno versato alla Lega contributi non spettanti, "esclude ogni possibile violazione delle prerogative democratiche in relazione all'esecuzione della confisca". A ben guardare, dire che nel procedimento "madre" sono parte civile le Camere è cosa diversa dall'assicurare che i partiti hanno il diritto di essere in condizione di funzionare (anche) attraverso i finanziamenti; sembra piuttosto un modo elegante per dire che, visto che le Camere sono nella posizione dei danneggiati, non si può pretendere nulla di più sul piano delle garanzie.

Cosa accadrà in futuro?

L'ordinanza, dunque, ora c'è. Gli avvocati di via Bellerio potranno impugnarla in Cassazione, per evitare che la Guardia di finanza proceda immediatamente con il sequestro preventivo (in quel caso occorrerebbe attendere una nuova pronuncia della Suprema Corte, anche se è molto difficile che possa essere favorevole alla Lega, si rischia anzi una decisione di inammissibilità). Nel frattempo, però, ci si può basare su quello che è scritto e su ciò che nell'ordinanza non è scritto. Se infatti il sequestro riguarderà tutte le somme "che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo", diverso discorso deve farsi necessariamente per conti che siano chiaramente riferibili a un altro soggetto e, dunque, non sarebbero oggetto di sequestro
Se, per esempio, i contributi dei parlamentari eletti dalla Lega e le somme di tutti i cittadini che intendano sostenere le necessità presenti del partito ora fossero versate direttamente sui conti della Lega per Salvini Premier, questi non sarebbero aggredibili e non si potrebbe mettere in discussione la libera volontà di cittadini ed eletti di sostenere quel partito e non un altro. La questione del 2 per mille è più complessa: sulle destinazioni già operate non c'è ovviamente nulla da fare, per il futuro invece sarà possibile beneficare la Lega per Salvini Premier, anche se ufficialmente questa non ha partecipato alle elezioni (il simbolo era della Lega Nord), ma la presenza nel contrassegno elettorale della dicitura "Salvini Premier" scritta nello stesso modo dell'emblema depositato con lo statuto dalla Lega per Salvini Premier potrebbe far rientrare anche per il futuro tra le formazioni beneficiabili in base alle norme sui partiti - art. 10 del d.l. n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014 - se questa fosse ritenuta sufficiente a far pensare che Lega Nord e Lega per Salvini Premier hanno "depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni", ottenendo almeno un eletto (al momento la Lega per Salvini Premier fa parte dei partiti ammessi alla contribuzione del 2018 come componente del gruppo misto al Senato nella legislatura precedente).
Se fosse così, si spiegherebbe bene quanto detto ieri da Matteo Salvini a Marco Cremonesi del Corriere della Sera: "Lega ci chiamiamo e Lega ci chiameremo. E a meno che non me lo sequestrino, il cognome Salvini me lo tengo. Anche se di questi tempi, mai dire mai...". Non ci sarebbe bisogno di creare nessun partito, men che meno senza il nome di Lega: la messa in salvo del patrimonio futuro - soprattutto del 2 per mille - sarebbe possibile con ciò che c'è già, ma solo grazie a quanto ottenuto proprio dalla Lega-non-più-Nord e da Alberto da Giussano, oltre che dallo stesso Salvini. Questo non significa per forza che la Lega (già Nord) verrà messa automaticamente da parte, ma rende solo improbabile la creazione di un terzo contenitore (quarto se si vuole considerare anche Noi con Salvini) magari con un nome ancora diverso.

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