Il 28 settembre prossimo si voterà per le elezioni regionali in Valle d'Aosta (il tema sarà affrontato prossimamente), ma nello stesso giorno si terranno anche le elezioni amministrative in 65 comuni della regione. C'è il capoluogo, Aosta, ci sono località rinomate per il turismo e ci sono centri assai più piccoli, ma non meno interessanti, soprattutto per i #drogatidipolitica. L'interesse, anzi, inizia prima ancora dell'inizio ufficiale della competizione elettorale, guardando ai contenziosi sorti nei giorni scorsi e che oggi il Tribunale amministrativo regionale di Aosta ha deciso, accogliendo tutti i ricorsi presentati. Erano coinvolti, in particolare, tre comuni, Oyace (circa 200 abitanti), Gignod (quasi 1700 abitanti) e Valgrisenche (anch'esso con poco meno di 200 abitanti): pur trattandosi di centri piccoli o piccolissimi, hanno conquistato per qualche manciata di ore un certo interesse, a causa delle liste che erano state in un primo tempo escluse dalla commissione circondariale competente (quella di Aosta).
La situazione era apparsa particolarmente problematica tanto ad Oyace quanto a Gignod, dal momento che le liste non ammesse erano anche le uniche a essere state presentate, dunque quei comuni avrebbero rischiato il commissariamento. Di più, a Oyace la questione aveva sicura rilevanza per questo sito: la commissione elettorale, infatti, aveva rilevato come il modulo di presentazione della lista conteneva sì un numero sufficiente di firme (almeno 5) di elettori del comune, ma risultava "privo del contrassegno della lista, costituente uno dei contenuti obbligatori di cui all’articolo 33, comma 5, della l.r. 4/1995". I componenti dell'organo avevano sottolineato che, in base a un orientamento dei giudici amministrativi, in particolare del Consiglio di Stato, la raffigurazione del contrassegno di lista doveva ricomprendersi "nel quadro dei [...] requisiti sostanziali" del modulo di presentazione delle candidature, essendo diretta "a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti [...] che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte": ciò avrebbe fatto ritenere insufficiente la descrizione del contrassegno, comunque riportata sugli stessi atti, risultando necessaria proprio "la raffigurazione del simbolo, che rappresenta l’elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo".
Non era questa l'idea dei presentatori della lista Pour Oyace, il cui contrassegno era così descritto: "un cerchio con bordo nero e sfondo rosso recante al suo interno la 'Tornalla', mezza luna e la scritta 'Pour Oyace'". Posto che nel verbale di consegna della documentazione il segretario comunale avrebbe scritto che era stato presentato, tra l'altro, un modulo "recante il contrassegno la Tornalla con la scritta pour Oyace", per la difesa della lista la volontà dei sottoscrittori di firmare proprio per quelle candidature sarebbe potuta emergere "nel corso del procedimento ovvero in sede giurisdizionale in maniera univoca da altri elementi"; in più, la legge regionale n. 4/1995 e le norme nazionali in materia di elezioni comunali non avrebbero offerto "prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità", dunque non ci sarebbero state carenze sostanziali, tali da fare rendere inammissibile la lista. Tra gli elementi che, in ordine al principio di strumentalità delle forme e di favore per la partecipazione elettorale, avrebbero dovuto far propendere per l'ammissibilità della lista c'era la constatazione in base alla quale l'unica lista presentata - tale da non far sorgere dubbi sul fatto che si volesse sostenere una diversa formazione - aveva già fatto partecipato alle consultazioni di cinque anni prima, per giunta con lo stesso contrassegno (con cui aveva vinto le elezioni), senza contare che - come la stessa difesa candidamente ha scritto nel ricorso - "molti dei sottoscrittori della lista sono parenti dei candidati". Appare interessante notare come il Ministero dell'interno, nel costituirsi nel processo, abbia "rimesso la valutazione del caso all’apprezzamento del Tar, senza assumere conclusioni": ciò faceva pensare che lo stesso Viminale non fosse contrario a una riammissione della lista.
Non era questa l'idea dei presentatori della lista Pour Oyace, il cui contrassegno era così descritto: "un cerchio con bordo nero e sfondo rosso recante al suo interno la 'Tornalla', mezza luna e la scritta 'Pour Oyace'". Posto che nel verbale di consegna della documentazione il segretario comunale avrebbe scritto che era stato presentato, tra l'altro, un modulo "recante il contrassegno la Tornalla con la scritta pour Oyace", per la difesa della lista la volontà dei sottoscrittori di firmare proprio per quelle candidature sarebbe potuta emergere "nel corso del procedimento ovvero in sede giurisdizionale in maniera univoca da altri elementi"; in più, la legge regionale n. 4/1995 e le norme nazionali in materia di elezioni comunali non avrebbero offerto "prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità", dunque non ci sarebbero state carenze sostanziali, tali da fare rendere inammissibile la lista. Tra gli elementi che, in ordine al principio di strumentalità delle forme e di favore per la partecipazione elettorale, avrebbero dovuto far propendere per l'ammissibilità della lista c'era la constatazione in base alla quale l'unica lista presentata - tale da non far sorgere dubbi sul fatto che si volesse sostenere una diversa formazione - aveva già fatto partecipato alle consultazioni di cinque anni prima, per giunta con lo stesso contrassegno (con cui aveva vinto le elezioni), senza contare che - come la stessa difesa candidamente ha scritto nel ricorso - "molti dei sottoscrittori della lista sono parenti dei candidati". Appare interessante notare come il Ministero dell'interno, nel costituirsi nel processo, abbia "rimesso la valutazione del caso all’apprezzamento del Tar, senza assumere conclusioni": ciò faceva pensare che lo stesso Viminale non fosse contrario a una riammissione della lista.
Come si è anticipato, il Tar di Aosta ha accolto il ricorso (e quello, sostanzialmente identico, della candidata sindaca e di alcuni candidati consiglieri) e ha riammesso la lista, dunque a Oyace si voterà con le schede che recheranno il contrassegno dell'unica formazione presentata. Non contava il fatto che in effetti il verbale di consegna della lista contenesse il riferimento al contrassegno sul modulo (visto che il contrassegno in effetti sull'atto principale non c'era e il verbale del segretario comunale in questo caso non aveva valore), quanto piuttosto il fatto che - in ossequio a un diverso filone giurisprudenziale del Consiglio di Stato - l'interesse pubblico da salvaguardare (cioè "assicurare che i sottoscrittori siano ben consci della lista che contribuiscono a presentare", senza che possano sorgere dubbi su quale lista si stia sostenendo e su chi la componga) sarebbe stato garantito dall'adeguata descrizione del contrassegno riportata sull'unico modulo delle sottoscrizioni e dalla corretta indicazione dei dati anagrafici di tutti i candidati (sindaco, vicesindaco e consiglieri). Per i giudici, "anche in questo tipo di procedimento in cui le esigenze di certezza congiunte con quelle di estrema speditezza comportano un forte tasso di formalità, non si può escludere che, in determinate e particolari circostanze, la volontà degli elettori firmatari emerga in maniera univoca e immediata da altri elementi, che consentano di ritenere comunque indubbio il loro sostegno alla formazione politica". La volontà sarebbe stata confermata anche dal fatto che, stante l'assenza di altre liste che avrebbero potuto far sorgere dubbi sull'intenzione dei firmatari, "tutti i sottoscrittori della lista figurano nel novero dei ricorrenti", considerando pure la precedente partecipazione della lista alle elezioni del 2020.
In mancanza di altri profili di contenzioso, è probabile che per il collegio la sola mancanza del contrassegno sul modulo dell'unica lista presentata abbia caratteri tali da non essere considerata mancanza di "elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il singolo atto è prefigurato", ma una mera irregolarità, dalla quale non deriverebbe "alcun pregiudizio per le garanzie o compressione della libera espressione del voto". È assai probabile che, in presenza di più liste presentate in un comune con un maggior numero di elettori, il giudizio del collegio sarebbe stato più attento al rispetto letterale delle disposizioni elettorali.
Come si diceva prima, si voterà regolarmente anche nel comune di Gignod, dopo la riammissione da parte del Tar aostano della lista civica Vivre Gignod (che peraltro esprime la sindaca uscente) e del suo simbolo decisamente naïf. In questo caso, il problema sarebbe stato dal fatto che "i due fogli contenenti le trenta firme dei sottoscrittori della lista non erano congiunti con il foglio recante il contrassegno né tra loro": la commissione elettorale non aveva ritenuto sufficiente la presentazione, nello stesso giorno della contestazione, di un nuovo modulo A3 con 17 delle 30 sottoscrizioni già presentate, autenticate dal segretario comunale (anzi, aveva giudicato irrilevante tale presentazione, "invocando l’inapplicabilità alla materia elettorale dell’istituto del soccorso istruttorio"). Anche in questo caso è significativo che l'amministrazione, di fronte alle contestazioni dei ricorrenti, si sia rimessa alle determinazioni del Tar.
Per i giudici, il deposito del nuovo modulo con le 17 firme sarebbe stato sufficiente a motivare la riammissione della lista, essendo stato presentato "entro la data di scadenza" (senza ulteriori contestazioni sui fatti da parte dell'amministrazione) e non avrebbe costruito "soccorso istruttorio" (cioè un'integrazione dei documenti presentati, istituto previsto nel diritto amministrativo ma in effetti non ammissibile in ambito elettorale), ma un semplice deposito entro i termini fissati dalla legge di un documento correttamente formato e dal contenuto adeguato. Non ritenere accettabile il nuovo modulo prodotto nei termini, secondo il collegio, avrebbe significato per la commissione elettorale lo sposare la tesi di "una sorta di consumazione della facoltà di presentare la lista entro il termine di scadenza, che non trova conforto nella normativa di settore né nei principi generali".
I giudici, peraltro, hanno ritenuto opportuno aggiungere altre osservazioni. Per loro è chiaro l'orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale, essendo fondamentale garantire e attestare che chi firma per la presentazione di una lista sia consapevole di quale formazione stia sostenendo anche grazie alla compresenza del contrassegno e delle generalità dei candidati, "i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, timbri lineari, firme, etc., in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati". Anche in questo caso, però, si è dato rilievo a "un recente indirizzo giurisprudenziale" che ha dato peso ad altre circostanze in grado di fare desumere in modo inequivoco la volontà degli elettori di sottoscrivere una lista, sia pure "in determinate e particolari vicende", in grado di costituire un'eccezione in "una cornice di necessario formalismo, posto a presidio dei principi di buon andamento e par condicio". Le "determinate e particolari vicende", anche qui, sono costituite dalla presentazione di una sola lista: "un’innegabile peculiarità che attesta in modo inequivoco la consapevolezza dei cittadini firmatari circa le finalità del loro gesto e la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista stessa" (il Consiglio di Stato peraltro si sarebbe espresso in tal senso anche in presenza di due formazioni concorrenti).
I giudici, peraltro, hanno ritenuto opportuno aggiungere altre osservazioni. Per loro è chiaro l'orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale, essendo fondamentale garantire e attestare che chi firma per la presentazione di una lista sia consapevole di quale formazione stia sostenendo anche grazie alla compresenza del contrassegno e delle generalità dei candidati, "i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, timbri lineari, firme, etc., in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati". Anche in questo caso, però, si è dato rilievo a "un recente indirizzo giurisprudenziale" che ha dato peso ad altre circostanze in grado di fare desumere in modo inequivoco la volontà degli elettori di sottoscrivere una lista, sia pure "in determinate e particolari vicende", in grado di costituire un'eccezione in "una cornice di necessario formalismo, posto a presidio dei principi di buon andamento e par condicio". Le "determinate e particolari vicende", anche qui, sono costituite dalla presentazione di una sola lista: "un’innegabile peculiarità che attesta in modo inequivoco la consapevolezza dei cittadini firmatari circa le finalità del loro gesto e la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista stessa" (il Consiglio di Stato peraltro si sarebbe espresso in tal senso anche in presenza di due formazioni concorrenti).
Da ultimo, resta da considerare il caso di Valgrisenche, comune in cui le liste presentate erano due, come cinque anni fa. Il 24 agosto, in particolare, era stata presentata per prima la lista Unis on réussit, con tanto di sottoscrizione contestuale delle candidature da parte di cinque elettori con autenticazione da parte del segretario comunale; un'ora più tardi altrettanto era accaduto per la lista Avenir Ensemble, con la sottoscrizione di nove elettori. Il segretario aveva personalmente portato gli atti ad Aosta alla commissione circondariale": essendo stato "informalmente avvisato della mancata congiunzione del foglio recante le sottoscrizioni" con riguardo alla sola prima lista, egli aveva formalmente "attestato di aver autenticato personalmente le firme dei sottoscrittori di lista in un’unica sessione e alla contemporanea presenza di tutti i sottoscrittori e confermato che l’intera lista dei candidati era conosciuta dai sottoscrittori al momento della sottoscrizione, essendo stata loro mostrata e messa a disposizione prima dell’apposizione delle firme". La Commissione elettorale circondariale, però, non doveva aver ritenuto sufficiente la dichiarazione del segretario comunale, avendo escluso la lista Unis on réussit: i presentatori hanno puntualmente presentato ricorso e anche in questo caso l'amministrazione si era rimessa alle valutazioni del collegio giudicante.
I giudici hanno ripetuto le osservazioni svolte nella sentenza precedente a proposito della regola, costituita dal necessario collegamento del foglio con le firme a quello con il contrassegno e le generalità dei candidati, e dell'eccezione, in base alla quale la volontà dell'elettore di sottoscrivere una determinata lista può essere desunta da "una eccezionale concomitanza di circostanze". Le circostanze, in questo caso, sarebbero costituite dal fatto che le firme erano state raccolte e autenticate dal segretario comunale contestualmente al deposito della lista (e il numero coincideva con quello indicato dallo stesso segretario sul verbale di deposito), che le liste presentate erano solo due (per cui era "neutralizzato il rischio di confusione tra sottoscrizioni e contrassegni in quanto, come si evince dalla ricevuta della Commissione relativa alla lista concorrente, a corredo di quest'ultima è stato prodotto un numero diverso di firme") e che il numero molto limitato di abitanti del comune appare "sufficientemente esiguo da scongiurare la possibilità che l’intento dei sottoscrittori sia travisato". La stessa dichiarazione rilasciata dal segretario comunale circa i modi e i tempi di raccolta delle sottoscrizioni avrebbe concorso, insieme agli altri elementi, "unitariamente considerati", a "dimostrare univocamente la volontà dei cittadini elettori di avallare la candidatura di quella data compagine politica", a dispetto della mancata congiunzione del foglio delle sottoscrizioni a quello recante contrassegno e candidature. Per questi motivi, sulle schede di Valgrisenche sarà presente - come al precedente turno elettorale - anche il contrassegno così descritto: "coppa amicizia con scritta 'Unis on réussit', con legno e drap".
Le quattro decisioni del Tar di Aosta, tutte dello stesso tenore, sono sostanzialmente condivisibili: cercano di preservare il buon funzionamento delle amministrazioni, consentendo lo svolgersi delle elezioni ed evitando l'esito indesiderabile del commissariamento nei comuni in cui era stata ricusata l'unica lista e riammettono la seconda lista prima esclusa (ampliando la competizione e rendendola più semplice quanto agli effetti); allo stesso tempo, però, custodiscono la Regola (parafrasando Bernanos) e il suo valore, limitando la portata dell'eccezione (che però consente di non farsi schiacciare dalla Regola stessa). Anche così si può spiegare la scelta dei giudici di compensare le spese: segno che si è fatta giustizia nel caso singolo, ma il valore di fondo della Regola rimane (e la prima decisione della commissione elettorale non era del tutto sbagliata). Lascia qualche perplessità, a dire il vero, la compensazione nei casi di Gignod e Valgrisenche, visto che la mancata congiunzione dei moduli, anche a quanto si intende leggendo i ricorsi, era dovuta forse anche al modo in cui le firme erano state raccolte dal segretario comunale (o comunque non c'era una responsabilità diretta della lista): anche per questo, forse, in quella pronuncia si richiama la giurisprudenza non uniforme in materia per giustificare la compensazione. Il dubbio appena citato, comunque, non basta a cambiare il giudizio complessivo su queste vicende.
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