domenica 25 febbraio 2018

Ancora sullo scudo crociato: il giudice boccia l'inibitoria all'Udc

Era davvero impossibile arrivare alle elezioni senza che ci si dovesse occupare di nuovo di una questione legata all'uso dello scudo crociato: risale al 21 febbraio, infatti, l'ordinanza della diciottesima sezione del tribunale di Roma, con cui è stato deciso il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato a metà dicembre da Raffaele Cerenza e Franco De Simoni, in qualità di iscritti del 1993 alla Democrazia cristiana, per tutelare i suoi segni distintivi. Il giudice ha respinto - in sede cautelare - la loro richiesta di impedire all'Udc guidata da Lorenzo Cesa l'uso del simbolo storico della Dc.
La richiesta di Cerenza e De Simoni era stata sostenuta anche da vari soggetti intervenuti, alcuni a titolo di semplici iscritti del 1993 (Giuseppe e Santo Nicolò), altri ritenendo di agire quali legali rappresentanti della Dc, magari a seguito di percorsi differenti: erano infatti intervenuti Angelo Sandri (e il suo segretario amministrativo) Gianfranco Melillo, nonché Gianni Fontana (che chiedeva di integrare il contraddittorio all'associazione Democrazia cristiana, ossia dell'assemblea dei soci di cui si qualifica presidente).
A dispetto del sostegno ai ricorrenti, tuttavia, per il giudice Riccardo Rosetti - che, peraltro, si era già occupato almeno una volta di questioni Dc all'inizio del 2013, quando aveva respinto un altro ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato sempre contro l'Udc da Francesco Mortellaro, coordinatore del Comitato di coordinamento associativo politico della Dc, altro dei tentativi di rimettere in pista il partito - Cerenza e De Simoni non hanno provato di "agire in nome e per conto della Democrazia cristiana e di rappresentarla secondo le regole dettate dal Codice civile e dallo Statuto". Per il giudice, in realtà, conta soprattutto quest'ultimo e la sua disposizione in base alla quale la Dc è rappresentata solo dal segretario amministrativo (art. 127): né Cerenza né De Simoni, in questo senso, risultano rivestire quella carica, né alcuno degli altri soggetti che hanno chiesto di intervenire. 
Quanto alla Dc-Sandri, già la corte d'appello di Roma nel 2009 e la Cassazione l'anno dopo avevano escluso che potesse ritenersi continuatrice della Dc storica (in più gli stessi Sandri e Melillo avrebbero fatto riferimento a "un processo congressuale" ancora in corso che "non ha trovato esito", quindi non sarebbero state adempiute le prescrizioni statutarie nel senso richiesto dal tribunale); sulla Dc-Fontana, invece, il giudice cita una sentenza dello stesso ufficio giudiziario del 2016 (ma probabilmente si sbaglia, dimenticando che questa riguardava il tentativo di riattivare la Dc iniziato nel 2012, dunque con tutt'altro presupposto giuridico).
Il magistrato nega poi che vi siano rischi legati all'attesa nel provvedere: al momento della decisione, infatti, il Viminale aveva già chiesto di sostituire lo scudo crociato interno al simbolo della Democrazia cristiana proprio per confondibilità con il simbolo dell'Udc (che a questo giro partecipa a Noi con l'Italia) e l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha respinto l'opposizione della Dc-Fontana (anche perché nel frattempo era stato presentato un emblema sostitutivo). Bastano queste due decisioni al giudice per sostenere che nessuna decisione cautelare del giudice potrebbe far ottenere quanto chiesto ai ricorrenti: sarebbe necessario superare una decisione degli uffici elettorali, il che evidentemente non è concesso a un giudice civile. 
Su tutte queste premesse, quasi non stupisce sapere che l'esito di quel ricorso sia stato negativo (con anche il lato, ancor più sgradevole, della condanna alle spese). C'è però da giurare che l'azione di Cerenza e De Simoni continuerà anche in altre sedi - comprese quelle dello stesso tribunale di Roma, per l'impugnazione del risultato dell'assemblea del 26 febbraio 2017 dell'Ergife - sempre per cercare di rimettere la Dc in condizione di operare. Una soluzione, ne sono convinti, prima o poi la troveranno.

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