sabato 17 luglio 2021

Movimento 5 Stelle, nuovo statuto e nuovo simbolo per ripartire

"È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il MoVimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza". Si è aperto così il messaggio - durato poco più di 9 minuti - con cui Giuseppe Conte ha annunciato oggi alle 18 e 30 il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle, che passa attraverso l'atteso nuovo statuto da sottoporre nei prossimi giorni a votazione, un nuovo sito internet - www.movimento5stelle.eu, sul quale si può trovare il testo integrale del nuovo statuto - e anche un simbolo rinnovato, con cui guardare all'orizzonte del 2050, più volte richiamato in questi mesi tanto da Beppe Grillo, quanto dallo stesso Conte.

Il simbolo

Già, perché il simbolo è il primo particolare che si nota, sulla copertina del file pdf che contiene le nuove regole associative. A dire il vero, bisogna notare subito che questo è solo uno dei due simboli che lo statuto - all'articolo 1, lettera d) - associa all'associazione MoVimento 5 Stelle: questa, tra l'altro, all'art. 1, lettera a) è identificata - oltre che con la sede legale, in via di Campo Marzio, n. 46 (diversa da quella indicata nel 2017, sempre a Roma ma in Via Nomentana n. 257) - anche con il codice fiscale, che coincide esattamente con quello del soggetto che nel 2018 ha depositato e fatto registrare come marchio il simbolo con la dicitura Ilblogdellestelle.it, utilizzato come emblema e come contrassegno elettorale da lì in avanti (questo per chiarire che non si tratta di un quarto soggetto politico-giuridico denominato MoVimento 5 Stelle, ma dello stesso costituito alla fine del 2017 con atto notarile). 
Il primo dei due "contrassegni utilizzabili autonomamente" (dunque in modo fungibile e alternativo) è proprio quello reso noto nel 2018 e di cui è titolare la stessa associazione, mentre il secondo è così descritto: "linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura 'MOVIMENTO', la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco '2050'". Si tratta insomma di una variante meglio congegnata del simbolo visto nelle settimane scorse, con la dicitura nera "2050" posta "a sorriso" lungo la parte inferiore della circonferenza, nella stessa posizione che avevano avuto i siti in passato: oggettivamente l'effetto "negativo", con il testo bianco su segmento rosso, appare più elegante e "studiato" - insieme agli elementi tradizionali leggermente ridotti - e potrebbe ben distinguersi sulla scheda; qualcuno peraltro ha già notato che ora il colore dominante del simbolo non è più il giallo, ma il rosso, il che potrebbe essere significativo anche sul piano della collocazione politica. 
Lo stesso art. 1, lettera d) precisa anche che "La modifica del simbolo non costituisce modifica del presente Statuto": una disposizione che sembra servire soprattutto a evitare di dover intervenire sul testo dello statuto con nuovi procedimenti "ufficiali" (magari seguiti da atti notarili per recepire le modifiche) in caso di ritocchi ridotti, magari in vista delle consultazioni elettorali.

Strumenti, principi, valori

L'art. 1, lettera e) precisa pure che il MoVimento, per poter svolgere le consultazioni degli iscritti e le altre attività legate alla gestione interna (votazioni, convocazioni di organi, pubblicazioni di atti interni) "potrà ricorrere a piattaforme digitali e/o a strumenti informatici propri o affidati a società di servizio anche esterne. Queste prestazioni saranno regolate da specifici accordi che dovranno garantire che tutte le questioni e le decisioni di rilievo politico saranno integralmente rimesse alle iniziative dell’Associazione e dei suoi competenti Organi sociali" (senza dunque legarsi a un soggetto o a una struttura in particolare), con la possibilità di organizzare "hub informatici" per consentire a un maggior numero di persone di partecipare, pur nel rispetto della sicurezza e della segretezza del voto. Questi valori entrano per la prima volta nei documenti costitutivi del M5S, accanto alla partecipazione e alla trasparenza (la lettera f) rimarca che il MoVimento "assicura la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli Organi associativi, al proprio funzionamento interno ed ai propri bilanci, compresi i rendiconti", anche mediante un sito internet adeguato rispetto a quanto richiesto - per esempio - dalle norme in materia di statuti dei partiti politici).
Entra poi nello statuto, all'articolo 2, la Carta dei Principi e dei Valori, con la precisazione che per modificarla occorrerà un procedimento aggravato, cioè "il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese" (in generale, come si vedrà, le modifiche statutarie si approvano a maggioranza relativa, anche se in prima istanza deve partecipare al voto la maggioranza assoluta degli Iscritti, mentre in seconda istanza non c'è alcun quorum di partecipazione). Il primo punto della Carta è costituito dalle 5 stelle, per lo meno nella loro ultima interpretazione: se in origine era stato lo stesso Grillo - lanciando i "Comuni a 5 Stelle" nel 2007 - a spiegare che una stella era "per l'energia, una per la connettività, una per l'acqua, una per la raccolta rifiuti, una per i servizi sociali", oggi lo statuto precisa (e, in un certo senso, "cristallizza") che "Le cinque stelle che costellano il nostro orizzonte e orientano la nostra azione sono i beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’innovazione tecnologica e l’economia eco-sociale di mercato". I nuovi "punti cardine dell'azione politica del Movimento 5 Stelle" (e che sono specificati con maggiore dettaglio uno per uno) sono volti, considerati come "costellazione" (cioè nel loro complesso), a "costruire un futuro migliore, realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti" (quello, insomma, che storicamente si sono proposti i partiti, soprattutto di una certa parte politica). Tra i principi e valori fondanti fanno poi ingresso, accanto alla democrazia, al rispetto della legalità, alla trasparenza (e alla semplificazione), all'etica pubblica e alla cittadinanza attiva, il rispetto della persona, la pace e la politica come servizio, ma ci sono pure il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro; non mancano riferimenti alle imprese responsabili (perché ciascuna, pur nella legittimità dello scopo di lucro, si premuri "delle conseguenze delle proprie attività sul piano dell’impatto ambientale, dei diritti e del benessere dei lavoratori"), al principio di sussidiarietà e - dulcis in fundo - alla "cura delle parole". E bisogna ammettere che l'epoca del V-day - che pure sopravvive, almeno come ricordo visivo, all'interno del simbolo - sembra definitivamente seppellita da quest'ultimo paragrafo, di cui ciascuna persona iscritta o simpatizzante dovrebbe tenere conto:
La cura delle parole, l’attenzione per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e di rafforzare la coesione sociale. Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti violenti. La facilità di comunicare consentita dalle tecnologie digitali e alcune dinamiche innescate dal sistema dell’informazione non devono indurre a dichiarazioni irriflesse o alla superficialità di pensiero. Il dialogo profondo, il confronto rispettoso delle opinioni altrui contribuiscono ad arricchire la propria esperienza personale e l’esperienza culturale delle comunità di rispettiva appartenenza.

La seconda sezione dell'art. 2, dedicata alle "finalità", riprende parte dell'art. 2 dello statuto del 2017 e dei documenti precedenti, ampliando e "aggiornando" i contenuti. Si legge dunque che il M5S "garantisce il più ampio spazio di confronto democratico e le più intense modalità di scambio di idee, di opinioni e di valutazioni tra i propri Iscritti" (prima ci si accontentava di "un efficiente scambio di opinioni ed un confronto democratico"), volendo "mantenere un dialogo costante con la società civile e con gruppi, associazioni, organismi variamente rappresentativi, anche non iscritti all’Associazione". Si conferma il riconoscimento agli Iscritti di "un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l’attività politica dell’Associazione" così come il ruolo della Rete come strumento per realizzare ciò (valorizzando però anche gli altri documenti, oltre che lo statuto), confermando l'eredità delle esperienze legate al blog di Beppe Grillo, dei "meetup" e delle loro iniziative, delle "Liste CiViche certificate" e di quelle presentate a ogni livello territoriale sotto il simbolo del M5S: la storia, quindi, è tutta da salvare, senza disperdere nulla. Si passa poi dalla "consultazione dei propri aderenti" al "coinvolgimento dei propri Iscritti": ciò servirà per individuare "quanti provvederanno a diffondere e a realizzare le idee, i progetti e le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica dell'Associazione", mentre prima era più esplicito il riferimento alle occasioni elettorali. Si confermano, come previsti nel 2017, il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione (nonché della riservatezza, della tutela dei dati personali e della vita privata) e la possibilità di chiedere informazioni agli organi del M5S.
Il testo proposto inserisce poi un articolo 3 che precisa che il MoVimento non ha "scopo di lucro né diretto né indiretto", dovendo il patrimonio servire solo per l'attività statutaria.

Democrazia interna, diritti e doveri degli iscritti

L'articolo 4 precisa che "L'organizzazione interna dell'Associazione ed il suo funzionamento sono improntati al rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza", parità di genere inclusa: negli organi collegiali si promuove la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno due quinti (40%), da garantire con "adeguati sistemi di voto"; significativo, soprattutto se messo a confronto con la storia del MoVimento, è il riferimento alla garanzia della "democratica e paritaria partecipazione attiva degli Associati e la libera espressione, in tutte le forme possibili e consentite, del pensiero di ognuno, tutelando le minoranze" (per cui gli organi collegiali non esecutivi dovranno avere "la più ampia rappresentatività), oltre che alla "piena e trasparente informazione circa le attività, le iniziative ed i progetti".
L'art. 5 è dedicato espressamente agli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, aprendo all'adesione dei cittadini UE residenti in Italia e degli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE, nonché a coloro che hanno almeno 16 anni (prima occorreva la maggiore età). Resta ovviamente il requisito di non aderire (all'atto dell'iscrizione o in seguito) "ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione" (e dicendo "altri partiti politici" si conferma, come nel 2017, che di fatto il M5S è un partito), come pure a chi è stato escluso (non più espulso) o a chi abbia procedimenti giudiziari (in qualunque veste) "con qualsivoglia organismo associativo che agisca o abbia agito sotto il simbolo" del M5S (prima si parlava di "realtà associativa", ora il termine è più preciso e richiama qualcosa di più stabile e definito). L'iscrizione al MoVimento, che resta annuale (e si rinnova anche solo con il login al sito del MoVimento), resta anche gratuita, anche se se ne parla altrove nello statuto (all'art. 22, lettera a); la qualità di iscritto/a "viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di iscrizione, per esclusione". Spetta al Comitato di Garanzia determinare "le modalità operative per l'iscrizione" (art. 5, lettera b), il che significa che - se l'adesione "può essere effettuata anche mediante iscrizione on line", con "anche" che prima non c'era - potrà essere possibile anche farla per iscritto o con forme più tradizionali; gli strumenti informatici per gestire le iscrizioni e i relativi dati potranno essere cambiati (ma si cancelleranno i precedenti). Spetterà al Collegio dei probiviri (e non più al Comitato di Garanzia) decidere sulle contestazioni in materia di iscrizioni.
Quanto ai diritti degli iscritti (art. 5 lettera g), si conferma il concorso alla definizione dell'indirizzo politico degli eletti del M5S con le discussioni soprattutto sulle piattaforme "ufficiali" (ma si riconosce il valore di documenti diversi dallo statuto e delle delibere degli organi associativi), la partecipazione alle votazioni (citate in modo generico, non solo su candidature e programmi), la  formulazione di proposte di legge, la candidatura per le elezioni ai vari livelli, ma anche - ed è una novità - per le cariche associative. Si rimette ancora a un regolamento ad hoc l'indicazione di eventuali requisiti ulteriori per le (auto)candidature e delle procedure per la presentazione delle stesse; appaiono meno stringenti i limiti alle autocandidature, occorrendo in questo caso la sospensione (anche cautelare) o l'espulsione (anche non definitiva... ma prima non si era parlato di "esclusione"?), non bastando più invece la semplice sottoposizione a procedimento disciplinare. Spetta sempre al Presidente (nuovo nome, come si vedrà, del Capo politico), e sempre "sentito il Garante", valutare "la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle": stavolta però si dice espressamente che tocca al Presidente "esprimere parere vincolante e insindacabile sulla candidatura", dunque la decisione finale è tutta sua.
Quanto ai doveri degli iscritti (lettera i), si aggiunge semplicemente il rispetto della Carta dei Principi e dei Valori, nonché dei Regolamenti dell'associazione e delle deliberazioni degli organi. Gli eletti "quali parlamentari italiani e consiglieri regionali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle" (sono spariti i parlamentari europei, non si sa perché) continuano a poter trattenere, dell'indennità ricevuta, al massimo la somma stabilita per ogni consiliatura sempre dal Comitato di Garanzia ma - stavolta si precisa - "d'intesa con il Presidente", mentre le altre risorse andranno in parte al MoVimento "per le spese di funzionamento" (anche questa è una novità, per lo meno la sua indicazione nello statuto) e in parte saranno restituite alla collettività "nelle forme e nei modi dettagliati" in un apposito regolamento. Lo stesso regolamento normerà i modi e le forme con cui gli eletti potranno trattenere "ogni voce di rimborso prevista dai regolamenti dell’assemblea elettiva di appartenenza", senza che sia più indicato espressamente nello statuto l'obbligo di rendicontazione. Sparisce anche l'obbligo, per i parlamentari italiani, di "rifiutare l'appellativo di 'onorevole' e optare per il termine 'cittadina' o 'cittadino'".
Sul piano della democrazia diretta e partecipata (art. 7), al di là della precisazione che concorrono alle decisioni fondamentali per il M5S coloro "che risultano regolarmente Iscritti", rispetto al vigente statuto si parla di "individuazione dei candidati" (e non più di "scelta", forse per sottolineare il ruolo decisivo del Presidente) e si lascia all'iniziativa del Presidente la decisione di sottoporre all'approvazione degli iscritti il programma da presentare alle elezioni regionali e amministrative; si marca il ruolo d'impulso dei Gruppi territoriali quanto alle proposte di legge da presentare agli iscritti; si esplicita infine che, oltre al Presidente (ora Capo politico), possono essere sfiduciati - e gli iscritti possono confermare tale decisione - anche il Garante e tanto il Comitato di Garanzia quanto il Collegio dei Probiviri (in blocco o con riguardo a singoli membri). 
Attivare la consultazione degli iscritti spetta sempre al Presidente (ora Capo politico) o, "in caso di sua assenza o inerzia", al Vicepresidente vicario (carica istituita), solo in terza battuta al Garante. Con riferimento alla procedura di conferma (non più ratifica) della sfiducia al Presidente, si dice che è indetta dal Garante "senza indugio" (e non più "direttamente", per cui si aggiunge un riferimento temporale); lo stesso deve fare il Presidente qualora sia in gioco la sfiducia al Garante (o devono fare il Garante o il Presidente qualora il provvedimento riguardi gli altri organi). Si ampliano i tempi di apertura del voto (da 8 a 10 ore); oltre che gli iscritti da meno di sei mesi, i sospesi e gli esclusi, non possono votare nemmeno i "sostenitori" (si vedrà tra poco chi sono). Si conferma che di norma - salvo eccezioni espresse, non più relative solo alle procedure elettive - non è previsto un quorum di validità di questi voti; resta la possibilità di dichiarare inefficace un voto entro cinque giorni, chiedendone magari la ripetizione, ma possono farlo solo "il Presidente e il Garante congiuntamente" (ora possono farlo singolarmente) e unicamente ove si rilevino "vizi, irregolarità o violazioni di norme statutarie, del codice etico o regolamentari" tali da alterare l'esito del voto (non si prevede più il quorum di partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto per confermare il primo verdetto).

Organizzazione: gruppi territoriali e Forum tematici

L'articolo 6 introduce i gruppi territoriali come forma organizzativa del MoVimento: si tratta di gruppi "di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infracomunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali", composti da almeno 50 iscritti: perché sorgano occorre l'autorizzazione di un nuovo organo, il Comitato per i rapporti di prossimità territoriale (diretto e coordinato dal Presidente), "di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati"; gli aderenti - che di norma possono appartenere a un solo gruppo - devono essere, oltre che iscritti, residenti o almeno domiciliati nel territorio di riferimento, ma possono decidere di non appartenere ad alcun gruppo o di lasciare quello in cui si trovano senza abbandonare il M5S (mentre la decadenza o l'esclusione dall'Associazione fa venir meno anche l'adesione a un gruppo). 
Si precisa che "l'Associazione potrà destinare una quota parte delle proprie risorse al finanziamento di Gruppi territoriali, finalizzati a progetti e iniziative", ma quei gruppi, che pure possono presentare proposte e progetti al comitato nazionale (magari da sottoporre al voto di tutti gli iscritti e da inserire nel programma), "non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle"; l'ultimo punto dell'articolo chiarisce che singoli gruppi territoriali possono essere sciolti, chiusi, sospesi (al massimo per un anno) o commissariati dal Collegio dei Probiviri su richiesta del Comitato nazionale per la prossimità territoriale, di concerto con il Presidente, "in caso di gravi violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte" (il Comitato di Garanzia funge da organo di secondo grado e si applicano in ogni caso le garanzie procedurali previste per il procedimento disciplinare).
L'articolo 8 introduce un'altra novità: i Forum tematici, promossi dal MoVimento (in forma anche informatica) come "luoghi di discussione, di confronto e di scambio di idee politiche fondato su principii di democraticità, rispetto e senso civico": la loro costituzione è decisa dal consiglio nazionale (col parere positivo del Presidente) o, se pensati per operare su scala circoscritta, dal Comitato per la prossimità territoriale (previo parere positivo del Coordinatore per la prossimità territoriale). Oltre che gli iscritti al M5S, ai Forum possono partecipare coloro che - avendo almeno 16 anni - desiderano solo fornire il loro contributo di idee alle attività dei Forum stessi, senza aderire anche al MoVimento: sono questi i sostenitori di cui si parlava prima (privi di diritti e obblighi individuati in capo agli iscritti). Sarà un regolamento approvato dal Comitato di Garanzia (sentito il Presidente) a regolare la vita dei Forum, i cui lavori dovranno essere trasparenti e accessibili (e i loro risultati concorrono alla proposta programmatica del M5S)

Gli organi del M5S

Uno dei punti più delicati è stato rappresentato fin dall'inizio dall'organizzazione del MoVimento 5 Stelle, cui è dedicato l'articolo 9, insieme alle disposizioni seguenti: è inevitabile, dunque, che gran parte dell'attenzione si appunti su questa parte dello statuto. 
A livello nazionale accanto agli organi esistenti (incluso il Capo politico, che nel testo proposto dello statuto diventa il Presidente) si aggiunge il Consiglio nazionale e si precisa - una novità significativa rispetto allo statuto vigente che sono incompatibili con altre cariche associative non solo i ruoli di membro del Comitato di Garanzia o del Collegio dei Probiviri, ma anche i ruoli di Presidente, Garante e Tesoriere (mentre è noto che nel 2017 Luigi Di Maio era stato contemporaneamente Capo Politico e Tesoriere). A questi organi si affiancano vari comitati (Comitato nazionale progetti, Comitato per la formazione e l’aggiornamento, Comitato per i rapporti europei e internazionali, Comitato per i rapporti di prossimità territoriale e altro proposti dal Presidente all'Assemblea), eventualmente disciplinati da un regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente (formalmente sembra che si tratti di organi non essenziali, ma comunque importanti perché il M5S funzioni nel modo individuato per il suo nuovo corso).
L'articolo 10 si occupa dell'Assemblea, ossia dell'organo di cui fanno parte tutti gli iscritti correnti al MoVimento (tranne coloro che aderiscono da meno di sei mesi, quelli colpiti da sospensione, anche solo cautelare, gli esclusi e - ovviamente - i sostenitori). Proprio all'Assemblea spetta, tra l'altro, l'elezione del Presidente (formalmente è una novità, ma di fatto era già così) e l'approvazione dei documenti proposti da lui o da almeno un terzo degli iscritti, l'elezione del Tesoriere (su proposta del Garante, come ora, ma qui si dice anche "d'intesa con il Presidente"), l'elezione dei comitati sopra citati (su proposta del Presidente),  l'approvazione del bilancio consuntivo (prima spettava al Comitato di Garanzia); tocca ancora all'Assemblea, infine, "deliberare la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti", nonché la revisione della Carta dei Principi e dei Valori o la modifica del Codice Etico
La convocazione (almeno una volta l'anno, in luogo fisico - che consente comunque la videoconferenza se tutti possono essere identificati - oppure online) tocca al Presidente o al suo vice (o, in subordine, al Presidente del Comitato di Garanzia), ma anche almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto hanno il diritto di chiedere ed ottenere che l'organo sia convocato; la convocazione deve apparire sul sito ufficiale del MoVimento almeno tre giorni prima (da ridurre a 24 ore in caso di urgenza, ma ora il termini minimi sono rispettivamente di 5 e 3 giorni); il preavviso dev'essere di almeno 8 giorni (oggi sono 15) se si deve votare per modificare lo statuto, sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio, oppure per le decisioni più delicate, riguardanti la conferma della sfiducia al Presidente, al Garante, al Comitato di Garanzia o al Collegio dei Probiviri (nonché a loro singoli membri). Occorre partecipare sempre personalmente, senza possibilità di deleghe (come ora).
Come si diceva, la regola sulle deliberazioni è che l'Assemblea decide a maggioranza semplice, senza alcun quorum di validità delle votazioni; è prevista una procedura leggermente aggravata per modificare lo statuto (in prima battuta deve partecipare almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, mentre in seconda istanza non c'è un limite minimo e le decisioni sono comunque prese a maggioranza semplice) e assai più aggravata (con doppia deliberazione a maggioranza assoluta ad almeno un mese di distanza tra i due voti) per le revisioni alla Carta dei Principi e dei Valori (e non sembra un caso che si sia adottata per quest'ipotesi la parola "revisione", richiamando l'aggravio previsto per le revisioni costituzionali). Al voto sulle proposte di sfiducia alle varie cariche deve partecipare almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, altrimenti le proposte si considereranno respinte; la decisione di sciogliere il M5S (e di devolverne il patrimonio) richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. In deroga a quanto ricordato prima parlando dell'art. 7, unicamente con riguardo ai voti sulle modifiche dello statuto o della Carta dei Principi e dei Valori, resta in capo al solo Garante la facoltà di chiedere la ripetizione del voto entro cinque giorni dalla pubblicazione degli esiti (qui non si indicano i motivi per chiedere ciò e e in questo caso l'esito del voto sarà confermato solo "qualora abbiano partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli Iscritti aventi diritto al voto"). Naturalmente da qui, come da ogni altro punto dello statuto, è sparita ogni citazione della "cd. Piattaforma Rousseau" presente nel testo statutario del 2017, restando solo il generico riferimento al "sistema informatico" utilizzato.
Il ruolo chiave nel nuovo corso del M5S, ovviamente, tocca al Presidente, di cui si occupa l'articolo 11. Si dice subito che il Presidente - che si avvale di un ufficio di segreteria - "è l’unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle", al di là dei citati poteri dell'Assemblea, ed è il rappresentante politico del M5S "in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'Estero"; spetta a chi ricopre tale carica dirigere, coordinare e uniformare la comunicazione delle attività del MoVimento, dei suoi eletti e della nascitura Scuola di Formazione "attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto". Lo stesso Presidente è il rappresentante legale del M5S (ma, sentito il Comitato di Garanzia, può delegare la rappresentanza al Tesoriere), nonché responsabile dell'uso del simbolo, pure in materia elettorale; tale carica poi dirige e coordina i rapporti con altre forze politiche, determina la quota di risorse "eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative", propone all'Assemblea uno o più Vicepresidenti del M5S (attribuendo a uno il ruolo di Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento) e decide "l'assunzione del personale dell'Associazione ed il conferimento di incarichi, anche professionali, a terzi" (occorre il parere favorevole del Comitato di Garanzia ove un beneficiario abbia incarichi per oltre 100mila euro annui o una tantum). Il Presidente, che ha i poteri di ordinaria amministrazione (per quelli straordinari serve ancora il consenso/ratifica del Comitato di Garanzia), può delegare per iscritto (sentito, di nuovo, il Comitato di Garanzia) "alcune proprie funzioni o attribuzioni a propri delegati", potendo dettare limiti nella delega; può pure delegare specifiche funzioni a Coordinatori regionali, provinciali o comunali "al fine di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica anche a livello locale, nonché un’adeguata valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali".
Già quanto si è detto sin qui consegna un ruolo del Presidente più forte di quanto non sia il Capo politico delineato dallo statuto vigente. Anche il testo proposto prevede l'elezione in Rete del Presidente, ma con un mandato lungo 4 anni e non più 5 (dunque meno di una legislatura), potendo essere eletto "per non più di due mandati consecutivi"; il mandato dei Vicepresidenti cessa insieme a quello del Presidente (ma l'Assemblea può deliberare la cessazione anticipata del loro mandato, su proposta del Presidente). Spetta al Presidente convocare e dirigere i lavori dell'Assemblea, indire le votazioni e le consultazioni, mantenendo "l'unità dell’indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle" e coordinandone l'azione con i Capigruppo parlamentari, con il Capo della delegazione governativa e con il Capo della delegazione europea, "laddove esistenti, ognuno per le questioni di propria competenza". Spetta ancora al Presidente autorizzare preventivamente "eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici"; ove questi non fossero coalizzati, federati o alleati con il M5S a livello nazionale serve anche l'approvazione dell'Assemblea territorialmente competente. 
Si conferma infine che il Presidente può essere sfiduciato dal Comitato di Garanzia (ma il nuovo testo richiede l'unanimità, non più la maggioranza assoluta) e/o dal Garante, occorrendo sempre che la sfiducia sia ratificata da una consultazione online degli Iscritti (e ora si esplicita meglio che, se la consultazione non conferma la sfiducia, il Comitato di Garanzia che l'avesse proposta decade "e in ogni caso la mozione di sfiducia non può essere riproposta prima del trascorrere di 12 mesi dalla votazione, salvo che non sia proposta congiuntamente dal Garante e dal Comitato di Garanzia all’unanimità"). Anche da queste disposizioni il ruolo del Presidente appare rafforzato rispetto a quello del Garante (sebbene quest'ultimo, nell'art. 7 del vigente statuto, sia citato addirittura meno rispetto alla nuova versione).
Passando proprio al Garante, l'articolo 12 gli conserva il ruolo di "custode dei Valori fondamentali dell’azione politica" del M5S, che esercita "con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto" e mantiene "il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto". Rispetto alle disposizioni statutarie ora in vigore, cambia ben poco: tutto resta uguale per le procedure di elezione (gli Iscritti lo scelgono in Rete in una rosa di almeno tre nomi proposti dal Comitato di Garanzia quali "figure che si siano distinte per il determinante contributo alla storia ed all’azione politica del MoVimento 5 Stelle e, dunque, per la loro rappresentatività e statura morale"); la carica è ancora a tempo indeterminato e resta revocabile in ogni tempo su proposta del Comitato di Garanzia (ma anche qui occorre l'unanimità e non più la maggioranza assoluta), con successiva ratifica degli iscritti, valida solo se partecipa al voto almeno la metà degli aventi diritto (come con riguardo al Presidente, il Comitato di Garanzia decade se gli iscritti non confermano la sfiducia, cosa già prevista nello statuto del 2017); in caso di cessazione della carica, la supplenza spetta a un membro del Comitato di Garanzia (non più al più anziano dei Probiviri) fino all'elezione del nuovo Garante, da indire entro 30 giorni. Se ci si limita a guardare il testo dell'articolo, il ruolo del Garante non appare ridimensionato o comunque modificato; considerando quanti nuovi poteri sono stati esplicitati per il Presidente, riesce difficile parlare di "diarchia" o di un rapporto sostanzialmente paritario tra Presidente e Garante.
Del tutto nuovo, come si diceva, è l'organo denominato Consiglio nazionale (un'etichetta che riporta allo statuto della Democrazia cristiana e di altri partiti storici), regolato all'articolo 13. Esso è formato dal Presidente (che ovviamente, si perdoni il bisticcio, lo presiede), dagli eventuali vicepresidenti, dai capigruppo parlamentari, dal capo della delegazione del M5S al Parlamento europeo, dal "rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti nella Circoscrizione estera" (se ce ne sono), da un rappresentante dell'eventuale delegazione di Governo del M5S, dai coordinatori dei quattro Comitati previsti dallo statuto (se costituiti: li elegge comunque l'Assemblea, su proposta del Presidente), nonché da quattro delegati territoriali (uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud, uno per le Isole), un delegato per i comuni (scelto tra i sindaci M5S), un delegato per le Regioni (scelto tra i Presidenti di Regione M5S o, se non ce ne sono, tra i consiglieri regionali) e un delegato (Presidente o consigliere) per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (si segnala che qui il testo non è molto chiaro e non si capisce se si intenda dare un posto direttamente ai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove siano riconducibili al M5S, o se si voglia dire altro).
Al Consiglio nazionale, che sostanzialmente - e per la prima volta in modo ufficiale - istituisce un "coordinamento - cabina di regia" tra figure rilevanti nelle assemblee, nel governo e a livello territoriale, sono affidati vari compiti: coadiuvare il Presidente "nella determinazione e nell’attuazione della linea politica del MoVimento", decidere eventuali modifiche al simbolo "su proposta del Presidente di concerto con il Garante", dare un parere obbligatorio sulla linea politica ove si discuta dell'adesione o del sostegno a un governo nazionale o di alleanze e accordi per le elezioni politiche o amministrative. Altri pareri sono espressi quando occorre decidere come agire nei confronti di un eletto "che non abbia rispettato la disciplina di gruppo in occasione di uno scrutinio in seduta pubblica o non ottemperi ai versamenti dovuti al MoVimento per lo svolgimento delle attività associative o alla collettività; il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente (quando ritiene necessario un confronto sulla linea e sulle scelte politiche) oppure di un terzo dei suoi membri. L'organo decide a maggioranza semplice (in caso di parità prevale il voto del Presidente) e scade comunque con la scadenza del Presidente.
Sono di nuova creazione, come si diceva, anche i Comitati di cui si occupa l'articolo 14. Lo statuto - consentendo al Presidente di proporre all'Assemblea altri comitati, decidendone le funzioni - indica in particolare il Comitato nazionale progetti (volto a selezionare le proposte legislative e le iniziative politiche suggerite dalla società civile, dai Gruppi territoriali, dai Forum tematici e dalla Scuola di formazione, nonché a coordinare "l'attività di condivisione di atti e delle migliori pratiche degli eletti, dei gruppi locali e dei Forum tematici"), il Comitato per la formazione e l’aggiornamento (pensato per promuovere la formazione degli Iscritti al M5S e di una platea più ampia su temi politici e di governo delle Istituzioni, nonché per "sviluppare il dibattito e approfondire temi centrali della dialettica politica" per "promuovere una reale conoscenza dei problemi" e "avvicinare i giovani e la società civile ad una sana dialettica politica"), il Comitato per i rapporti europei e internazionali (che "istruisce gli accordi e le convenzioni con formazioni politiche estere", poi ratificate e sottoscritte dal Presidente, e "delibera la partecipazione di delegazioni del MoVimento a congressi di altri partiti o movimenti o a conferenze e incontri di natura politica o culturale con altri partiti o movimenti, europei e internazionali") e il Comitato per i rapporti di prossimità territoriale (pensato per coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori nonché tra i territori e le articolazioni centrali e, su delega del Presidente, il coordinamento di campagne elettorali locali).
Passando agli organi di garanzia, lo statuto proposto ieri mantiene innanzitutto il Collegio dei Probiviri (regolato all'articolo 16), con il compito di vigilare "sul rispetto dei doveri degli Iscritti", irrogando le sanzioni previste a livello statutario. Spetta sempre sempre alla Rete scegliere i tre membri dell'organo, confermando la scelta in una rosa di nomi (6, non più 5) indicati dal Garante tra gli iscritti al M5S "che si siano distinti per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere"; il mandato è ancora di 4 anni, ma per il nuovo testo è rinnovabile (per non più di due mandati consecutivi); si semplifica leggermente la procedura qualora sia necessario sostituire singoli membri. Si conferma infine che ogni componente è revocabile su proposta del Garante, con parere conforme del Comitato di Garanzia e conferma della revoca (ma all'art. 7 si era parlato di "sfiducia": forse una maggiore attenzione ai termini non sarebbe stata inutile) con consultazione in Rete.
Resta anche il Comitato di Garanzia, che in base all'art. 17 mantiene la funzione di sovrintendere "alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto". Rispetto al testo vigente si precisa che gli Iscritti scelgono i tre componenti in una rosa di almeno sei persone indicate dal Garante "tra gli eletti ed ex eletti" rispettando i principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere; anche qui il mandato è di 4 anni e ora è rinnovabile al massimo per due mandati consecutivi. Spetta a quest'organo pronunciarsi sulla sussistenza o perdita dei requisiti per l’iscrizione al MoVimento 5 Stelle (mentre sulle contestazioni si pronuncia il Collegio dei Probiviri); le altre funzioni sono pressoché intatte (tra le quali rendere pareri - su richiesta del Presidente - sulla compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle delle candidature a cariche elettive), ma spunta la determinazione, su proposta del Presidente, dell'indennità di funzione spettante agli Organi associativi. Spetta poi al Comitato di Garanzia (com'è già previsto ora) esaminare e approvare i regolamenti per l'attività del M5S proposti dal Presidente (potendo indicargli modifiche da apportare). Si è già ricordato, infine, come tocchi al Comitato di Garanzia sfiduciare (all'unanimità e non più a maggioranza assoluta) il Presidente o il Garante e come sia prevista la decadenza immediata dell'organo ove l'Assemblea non confermi la sfiducia (peraltro sembra ci sia un rinvio impreciso nel testo, che rimanda all'art. 10 lettera e), invece che la più appropriata lettera f), e non cita l'art. 12, lettera d). 

Le sanzioni e il procedimento disciplinare

Un lunghissimo articolo 18 (ma non è molto più breve il corrispondente articolo 11 dello statuto vigente) regola nel dettaglio il procedimento per l’irrogazione di sanzioni disciplinari. Ora si precisa che possono produrre sanzioni, oltre alla violazione dei doveri stabiliti dallo statuto e dal codice etico, anche l'infrazione dei doveri stabiliti dalla Carta dei Principi e dei Valori (che comunque è parte dello statuto), dai Regolamenti e dalle delibere legittime degli organi (sparisce invece il riferimento espresso alla perdita dei requisiti di iscrizione, che però è riportato più avanti, al punto h); in più il testo proposto rende sanzionabili anche "dichiarazioni non veritiere rese all’Associazione all’atto dell’adesione o della presentazione della candidatura a Cariche elettive od a Cariche associative", "atti, comportamenti, iniziative che, anziché favorire la più ampia partecipazione degli Iscritti e l’adesione di nuovi Iscritti alla vita dell’Associazione, siano diretti a frapporre ostacoli immotivati o chiusure ingiustificate", ma pure "comportamenti interni ed esterni all’Associazione che contrastano con i valori ed i principii fondanti dell’Associazione" (specificando che "L'adesione ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione senza aver comunicato il recesso dall’Associazione costituisce causa di esclusione"); in più si chiarisce che la "promozione, organizzazione o partecipazione a cordate, correnti, gruppi riservati di Iscritti" (già censurata oggi) è ritenuta sanzionabile alla pari di "ogni altra iniziativa che abbia la finalità di affrontare la vita interna dell’Associazione e passaggi decisionali sulla base di orientamenti preventivamente organizzati o appartenenze predeterminate a cordate, correnti o gruppi". Altre fattispecie sanzionatorie sono espressamente dedicate, come nello statuto in vigore, agli eletti del M5S (e le ipotesi sono pressoché identiche).
Come sanzioni restano il richiamo e la sospensione (della durata massima di un anno), mentre si è già anticipato che l’esclusione sostituisce l'espulsione (si è visto però che non sempre ciò è stato fatto in modo omogeneo); il nuovo testo obbliga peraltro il Collegio dei Probiviri a "graduare la sanzione in ragione della gravità della violazione quale accertata a seguito dell’istruttoria, nonché ricorrendo circostanze attenuanti o aggravanti o in caso di recidiva". Lo statuto proposto cura di più il procedimento disciplinare, rendendo meno discrezionale soprattutto la decisione sull'avvio del procedimento stesso: alla base può esserci una "istanza motivata" del Garante, del Presidente, di un Iscritto o del Collegio dei probiviri territoriale (finora non incontrato), ma l'organo è chiamato a valutare "i fatti addotti e la documentazione eventualmente prodotta" e a dichiarare il "non luogo a procedere" ove l'addebito sia ritenuto insussistente. Si precisa che il soggetto sottoposto a procedimento, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso, oltre che inviare memorie e documenti a suo favore può chiedere di essere audito dal Collegio dei Probiviri (ma lo stesso organo può disporre d'ufficio l'audizione, oltre che chiedere nuovi chiarimenti e - altra novità - impiegare altri mezzi istruttori, inclusa l'audizione di testimoni). Ora si precisa anche che l'incolpato può farsi assistere da un proprio rappresentante davanti al Collegio dei Probiviri (e anche il Presidente e il Garante possono intervenire nella procedura), organo che comunque deve assicurare "il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare", nonché il diritto di accesso a tutti gli atti procedimentali. Si precisa poi che la sospensione cautelare può essere irrogata se gli addebiti appaiono "fondati e, per la loro gravità, incompatibili con il permanere della qualità di Iscritto".
Entro cinque giorni dalla decisione del Collegio dei Probiviri, possono proporre reclamo presso il Comitato di Garanzia tanto l'iscritto cui il provvedimento si riferisce (come si prevede oggi), quanto il soggetto autore dell'istanza alla base del procedimento, il Presidente e il Garante (e queste sono novità); il nuovo organo si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. Questa decisione non è ulteriormente impugnabile, ma è rimasta la possibilità di "indire una consultazione in Rete per sottoporre agli Aderenti regolarmente Iscritti la proposta di annullamento o riforma della decisione" (ora può chiederla solo il Garante, ma il nuovo testo aggiunge anche il Presidente).
Resta quasi intatto il catalogo (meramente esemplificativo) dei comportamenti sanzionabili (tra cui le "mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica" e "il rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento disciplinare"), aggiungendosi le gravi violazioni degli impegni assunti dagli eletti in corso di carica. L'esclusione dal MoVimento di una persona eletta comporta "di diritto" (si precisa ora) l'espulsione dal rispettivo gruppo parlamentare o consiliare e viceversa, ma il Garante o (in base al testo proposto) il Presidente possono revocare l'esclusione. Tra le cause che possono portare all'espulsione dal gruppo parlamentare o consiliare non ci sono più le "violazioni dello Statuto e del Codice Etico ancorché non sfociate in un procedimento disciplinare a norma di Statuto"; resta invece la previsione - discussa e discutibile - in base alla quale gli eletti con il MoVimento 5 Stelle colpiti da provvedimento di esclusione (ma almeno una volta si legge ancora "espulsione") sono obbligati a versare "ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari al 50% [...] degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica ricoperta a seguito dell’elezione".
L'art. 24 precisa che la sospensione può anche dipendere da "autonoma decisione dell'interessato" e detta disposizioni qualora il provvedimento sanzionatorio o l'autosospensione riguardi figure di rilievo del MoVimento 5 Stelle: in particolare, se la sospensione riguarda il Presidente, le sue funzioni toccano al Vicepresidente vicario o, se non può assumerle o non c'è, dal componente anziano del Comitato di Garanzia, mentre alla sospensione del Garante non fa seguito alcuna surrogazione di funzioni (la sospensione di un iscritto, invece, sospende l'esercizio dei suoi diritti, inclusa l'attività politica e pubblica per le persone elette, ma mantiene in piedi tutti i doveri).

Tesoriere e bilanci

Tra gli organi prima non si è parlato di una figura fondamentale, di cui si occupa l'articolo 19: il Tesoriere. Questi è qualificato come "rappresentante fiscale dell’Associazione, responsabile delle strutture amministrative dell’Associazione, delle sedi e dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento" (si è visto che la rappresentanza legale integrale e indivisa spetta al Presidente, anche se può delegarla proprio al Tesoriere, che in quel caso potrà compere ogni atto di amministrazione ordinaria e, previa autorizzazione o con ratifica del Comitato di Garanzia, di straordinaria amministrazione, nonché stare in giudizio in nome e per conto del M5S, salvi eventuali limiti indicati nell’atto di delega); il nuovo statuto gli affida anche la designazione del responsabile della sicurezza sul lavoro e la responsabilità degli adempimenti fiscali e previdenziali inerenti all’attività associativa (oltre che gli atti di natura bancaria, postale e finanziaria). 
La disposizione dedicata a questa figura è assai più ricca e complessa rispetto a quella dello statuto ora vigente (art. 12): il nuovo testo precisa che il Tesoriere "impronta il proprio operato a principi di trasparenza e di correttezza, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità", puntando a raggiungere gli scopi dell’Associazione "nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando sempre l’equilibrio finanziario". Spetta ovviamente al Tesoriere predisporre "il bilancio consuntivo e le relazioni sull’andamento finanziario del MoVimento 5 Stelle". La durata del mandato passa da 3 a 4 anni (e si è rieleggibili "per non più di due mandati consecutivi"), ma il Tesoriere per il nuovo statuto va eletto dall'Assemblea - sempre su proposta del Garante, ma ora d'intesa col Presidente - "fra gli Iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia. Il nuovo testo precisa anche che "il Presidente, sentito il Garante, può procedere alla revoca del Tesoriere con propria motivata determinazione" (e si indica come procedere in caso di cessazione del Tesoriere).
Quanto alla disciplina in materia di bilanci (art. 20), l'approvazione non spetta più al Comitato di Garanzia, bensì al neocostituito Consiglio nazionale (più adatto alla gestione del M5SM resta invece di competenza del Comitato di Garanzia l'approvazione del budget predisposto dal Presidente per l'anno succeso) e non si cita più espressamente il sito del MoVimento col suo dominio (anche perché, come si è visto, è appena cambiato): lì saranno pubblicati il bilancio, la relazione di gestione e "le informazioni e la documentazione necessaria ad assicurare la massima trasparenza della gestione economico-finanziaria del MoVimento 5 Stelle". L'art. 21 introduce peraltro la possibilità, per il Presidente, di nominare l'Organo di controllo (anche monocratico, composto da persone dai "chiari requisiti di onorabilità e di indipendenza" e destinato a durare in carica per tre esercizi), con l’obbligo di vigilare sul rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, perché riferisca periodicamente al Presidente circa la regolarità della gestione dell’Associazione.
Nulla di nuovo si prevede in materia di finanziamento delle attività (art. 22), restando queste sostenute dalle "erogazioni liberali degli eletti" e da "ogni altra erogazione liberale proveniente da campagne di autofinanziamento", mentre un apposito regolamento dovrebbe disciplinare "le modalità operative di finanziamento prevedendo ogni misura utile affinché sia impedito il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella definizione dell’indirizzo politico del MoVimento e nell’attribuzione degli incarichi e funzioni, interni o esterni al MoVimento".

La Scuola di Formazione

Altra novità, cui si è già fatto riferimento qua e là e cui Giuseppe Conte ha dedicato speciale attenzione nel suo discorso di oggi, è la previsione - all'articolo 15 - di una Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle (da istituire con regolamento del Comitato per la formazione e l'aggiornamento), con cui il MoVimento vorrebbe occuparsi della formazione continua e dell'aggiornamento permanente specialistico "di coloro che si impegnano e che intendono impegnarsi in politica, con particolare attenzione ai giovani", guardando ovviamente con attenzione agli eletti (qui rispunta l'espressione "portavoce"), agli amministratori locali e a coloro che hanno incarichi pubblici.

Disposizioni di chiusura e osservazioni finali

Restano da analizzare due soli articoli dello statuto. L'art. 23 impone per ogni potenziale controversia tra Iscritti, Gruppi territoriali, organi associativi e/o i loro membri e il MoVimento in materia di "diritti disponibili relativi al rapporto associativo" (inclusi i contenziosi sulla validità di delibere di organi interni o i reclami contro le decisioni del Comitato di Garanzia) un preventivo tentativo di conciliazione davanti a "un mediatore estratto a sorte tra i mediatori iscritti nell’elenco dei mediatori del MoVimento 5 Stelle predisposto e tenuto dal Comitato di Garanzia"; in caso di insuccesso nella mediazione, si nominerà un collegio arbitrale che si pronuncerà (ammesso che della questione non debba per forza occuparsi un giudice per l'esattezza quello della sede del M5S, dunque il Tribunale di Roma).
Più interessanti sono le norme transitorie contenute all'art. 25 (l'ultimo), in cui si dice che "il primo Presidente dell’Associazione è indicato dal Garante ed è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero dei votanti"; il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere ora in carica restano al loro posto fino alla scadenza (e potranno compiere solo un altro mandato), mentre con l'approvazione del nuovo statuto "i gruppi locali e e le formazioni territoriali auto-costituiti nel tempo o comunque di fatto già operanti" si considereranno sciolti, per un reset completo della struttura organizzativa.
Le modifiche rispetto allo statuto vigente, come si vede, sono parecchie e spesso di un certo peso, dotando il MoVimento di strutture e procedure che, se non sono quelle di un partito, a queste somigliano molto. In base al post pubblicato sul sito da Vito Crimi (che è indicato quale "Presidente del Comitato di Garanzia"), l'Assemblea degli iscritti è convocata dalle ore 10 alle ore 22 del 2 e del 3 agosto in prima convocazione e (qualora non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto) negli stessi orari del 5 e del 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestualmente revocare la deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021 (con cui si era modificato lo statuto, introducendo tra l'altro il Comitato direttivo, poi mai insediato). Si prevede già - in base allo statuto vigente - che gli aventi diritto possano inviare osservazioni fino alle ore 20 del 22 luglio (magari anche per correggere qualche incongruenza nel testo, si immagina) alla mail assemblea@movimento5stelle.eu. Si tratterà della prima votazione degli ultimi anni a non svolgersi sulla piattaforma Rousseau ma sullo strumento telematico on line SkyVote, ovviamente con l'unica possibilità di accogliere o respingere in blocco le modifiche allo statuto (come si comprende dal quesito: Approvi la proposta di modifica dello Statuto, contenente anche la Carta dei principi e dei valori, visionabile sul sito www.movimento5stelle.eu e di contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021?). Solo in caso di approvazione dello statuto sarà convocato un nuovo voto per approvare l'investitura di Giuseppe Conte come Presidente del M5S (a ciò indicato da Grillo in qualità di Garante, come recitano le norme transitorie).
Mentre si attende l'avvicinarsi del voto, è lecito chiedersi - senza che questo prefiguri in alcun modo i programmi del MoVimento 5 Stelle, di Grillo o di Conte - se queste modifiche statutarie siano teoricamente idonee a vedere iscritto il MoVimento 5 Stelle nel Registro dei partiti politici: non tanto per poter godere delle risorse pubbliche (che si possono anche non chiedere), quanto piuttosto per assicurarsi la possibilità di partecipare alle elezioni in futuro "passando dalla porta principale", depositando prima del voto lo statuto riconosciuto conforme alle prescrizioni di legge e non solo una mera dichiarazione di trasparenza. Uno sguardo complessivo permette di dire che c'è molto (anzi, la formulazione di certe disposizioni sembra modellata proprio sul decreto legge n. 149/2013),  ma probabilmente non manca qualche punto critico, che potrebbe essere sollevato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Paradossalmente, proprio la presenza di due simboli (anzi, "contrassegni" secondo lo statuto), per giunta utilizzabili in modo autonomo potrebbe costituire il primo problema: in passato infatti l'organo ha richiesto che il simbolo del partito debba essere chiaramente e univocamente indicato, anche con la presenza di una sola grafica per evitare confusione. Non si trovano precise indicazioni per promuovere la presenza nelle minoranze degli organi collegiali non esecutivi (ad esempio nel Consiglio nazionale): lo statuto si limita a riprendere quanto richiesto dalle norme del d.l. n. 149/2013, anche se non si può pretendere più di tanto considerando che nel M5S - a quanto si capisce - non è prevista la competizione per liste, ma si vota su persone singole per gli organi elettivi. Non è nemmeno da escludere che la commissione possa richiedere qualche precisazione in più in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, anche se potrebbe accontentarsi di indicazioni generiche come quelle già presenti nello statuto. In ogni caso, come si diceva, non è nemmeno detto che il MoVimento 5 Stelle (comunque soggetto agli obblighi di rendicontazione e trasparenza come le altre forze politiche parlamentari) chieda l'iscrizione al registro.

2 commenti:

  1. Salve,

    L’assenza di norme transitorie sul Garante non prevedono di fatto una decadenza di Grillo e una conseguente nuova elezione non appena verrà approvato?

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    1. Mah, in realtà no: entrambe le versioni dello statuto (la vigente e quella in votazione) prevedono che il garante sia una carica a tempo indeterminato, dunque per quel ruolo nulla cambia. Trattandosi della stessa associazione che cambia il proprio statuto (e non di un'associazione nuova che viene creata), per quella carica c'è continuità, senza alcuna cesura, a quanto mi pare di vedere.

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