giovedì 28 novembre 2019

Simbolo M5S, esclusiva negata al primo MoVimento. E ora?

Ci è voluto oltre un anno e mezzo per arrivare a una prima sentenza nel procedimento iniziato a febbraio del 2018 davanti al tribunale di Genova dal curatore speciale del MoVimento 5 Stelle nato nel 2009 contro le associazioni omonime (costituite nel 2012 e nel 2017): la richiesta di ottenere la disponibilità del sito www.movimento5stelle.it e di vedersi riconoscere l'esclusiva titolarità del nome e del simbolo del M5S, con tanto di risarcimento dei danni, è stata respinta. La notizia è di una settimana fa  - la sentenza, datata 4 novembre, è stata resa pubblica il 21 - ma non ha avuto troppo spazio sui media (pur essendo stata diffusa da Adnkronos), probabilmente perché di fatto nulla cambia sul piano politico e giuridico; non per questo, tuttavia, la pronuncia non merita di essere analizzata con attenzione. 

* * *

Non è inutile ricordare che il 12 gennaio il tribunale di Genova aveva nominato un curatore speciale per il MoVimento 5 Stelle fondato nel 2009 (d'ora in avanti M5S-1), accogliendo il ricorso con cui un gruppo di iscritti della prim'ora aveva rilevato l'esistenza di un conflitto di interessi di Beppe Grillo per il ruolo apicale rivestito nei tre MoVimenti, soggetti non coincidenti tra loro (nelle regole interne e nei programmi), dunque confondibili. Il curatore, l'avvocato Luigi Cocchi, alla fine di febbraio si era rivolto sempre al tribunale di Genova, chiedendo che fosse inibito l'uso del nome e del simbolo a Grillo nonché alle associazioni denominate MoVimento 5 Stelle, fondate nel 2012 (M5S-2) e nel 2017 (M5S-3, fondato tra l'altro il 20 dicembre 2017 solo da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, come si è appreso durante questo processo, dopo il deposito dell'atto costitutivo): secondo il curatore i segni spettavano solo alla "non associazione" del 2009 (il M5S-1), perché altrimenti questa non avrebbe visto tutelata la propria identità personale e la sua possibilità di agire (a che serve chiamarsi in un modo se i propri segni identificativi vengono usati da altri?). Cocchi aveva anche chiesto che Grillo consegnasse al M5S-1 le banche dati degli iscritti alla "non associazione", così da permettere ai nuovi rappresentanti del soggetto nato nel 2009 di ricostituire i rapporti di comunicazione e informazione con i loro iscritti.
La questione era già stata affrontata dai giudici in sede cautelare: il curatore temeva che i diritti del M5S-1 potessero essere pregiudicati irreparabilmente dalla confondibilità delle tre associazioni tutte chiamate M5S. In prima battuta, il 27 marzo, le richieste di Cocchi erano state respinte, ritenendo che ci fosse una differenza tra la "non associazione" del 2009 ("destrutturata") e quelle nate in seguito, qualificabili come partiti dunque "con una indubbia evidenza di rilievo pubblico"; in più, lì si sostenne che il M5S-1 non aveva provato di essere titolare del nome e del simbolo o anche solo del diritto a usarli e si ritenne che la pretesa di ottenere i dati degli iscritti fosse "sproporzionata e sbilanciata, in rapporto alle esigenze di tutela della privacy [...] per essere supportata da una quarantina di iscritti all'associazione, a fronte di circa 150mila". 
Cocchi, tuttavia, presentò reclamo: il 24 maggio dello scorso anno un collegio di giudici emise un'ordinanza con conclusioni in parte diverse. In effetti il verdetto rimase identico sulla parte dei segni distintivi: per i magistrati non c'erano indizi a suffragio della titolarità esclusiva del nome e del simbolo in capo alla "non associazione" del 2009 (anche il M5S-2 risultava titolare del diritto al nome e la contrarietà all'uso del nome da parte di 45 persone su 150mila iscritti non sarebbe stata indicativa di una contrarietà generale). In compenso, il collegio di reclamo ritenne di non doversi occupare in sede cautelare delle richieste sull'accesso esclusivo al sito (riconoscendo la complessità della questione), ma decise che per poter aprire un nuovo sito che assicuri l'operatività dell'associazione (come "sede" della stessa) la "non associazione" doveva disporre dei dati degli iscritti, quindi Grillo doveva consegnarli (e ciò era conforme alle norme sulla privacy). 

Si può ora analizzare il contenuto della sentenza di primo grado, dopo aver ricordato che, a sostegno delle posizioni del curatore speciale del M5S-1, sono intervenuti 23 iscritti alla "non associazione" del 2009 (legati al "Comitato per la Difesa dei Diritti dell'Associazione M5S", che nel 2018 era riuscito a ottenere dal presidente del tribunale di Genova la nomina del curatore speciale, e difesi tra l'altro dall'avvocato Lorenzo Borrè). In prima battuta, la giudice Paola Luisa Bozzo Costa - la stessa che aveva emesso la prima ordinanza di rigetto totale ha dovuto sciogliere varie questioni preliminari, tra le quali le contestazioni di Grillo e dei M5S-2 e 3 relative alla nomina del curatore speciale. Da una parte le parti interessate non avrebbero impugnato nei termini il decreto di nomina del curatore ritenuto viziato; dall'altra è risultato indubbio il ruolo di Grillo come capo politico dell'associazione del 2009, così come era evidente l'esistenza di un conflitto di interessi, visto che Grillo, quale legale rappresentante del M5S-2, avrebbe compiuto "comportamenti contrari agli interessi dell'associazione 2009". 
Nel merito, il tribunale ha confermato la condanna di Beppe Grillo a consegnare al M5S-1 le banche dati degli iscritti a quell'associazione, come aveva deciso il collegio di reclamo (e a differenza di quanto sostenuto nella sua ordinanza dalla stessa giudice Bozzo Costa). Per il tribunale non c'è la prova che l'associazione del 2009 sia titolare del sito e del dominio www.movimento5stelle.it (il M5S-2 è registrant del dominio dal 16 novembre 2015: questo l'avrebbe ricevuto dalla Casaleggio associati che, a sua volta, il 9 novembre 2010 l'aveva acquistato dal privato che lo aveva creato il 9 ottobre 2009); emergerebbe però che il soggetto che ha esercitato il servizio di hosting per il sito "ha offerto tale servizio, asseritamente, a titolo di cortesia e, ad un certo punto, ha deciso di fornirlo solo all’Associazione 2017, 'sfrattando' di fatto l'Associazione 2009". Al M5S-1, dunque, "in assenza del sito è obiettivamente impedita qualsiasi attività": da "non statuto" la sua sede coincide con l'indirizzo www.movimento5stelle.it. E se pure non si è dimostrata l'esistenza di un accordo perché quello spazio web fosse assicurato alla sola associazione del 2009 (non potendosi obbligare il gestore o il M5S-3 a dare al M5S-1 l'accesso esclusivo al sito), la "non associazione" poteva continuare la sua attività - registrando un altro dominio e ricreando un sito simile a quello da cui è stata "sfrattata" - solo disponendo dei dati essenziali degli iscritti per poterli contattare: questi sono stati consegnati dopo l'udienza di prima comparizione al curatore speciale, anche se pare che questi non li abbia ancora usati perché - sbagliando, secondo la giudice - riteneva che non gli fosse ancora consentito
Il tribunale ha però confermato l'ordinanza emessa a seguito del reclamo anche quanto alla titolarità del nome e del simbolo del MoVimento 5 Stelle, negando dunque che i segni identificativi del M5S spettassero in esclusiva alla "non associazione" operante dal 2009. Posto che la causa verteva in materia di diritti della personalità (e non di diritti di utilizzo economico di segni distintivi: il simbolo del M5S è stato registrato come marchio, ma qui si discute dell'uso del segno come elemento di identificazione di uno o più soggetti), si è chiarito dall'inizio che "nessuna delle parti convenute ha mai contestato a parte attrice il diritto di fare uso del nome (e neppure del contrassegno) descritto in giudizio": qui però si discuteva della richiesta del M5S-1 di essere dichiarato unico titolare dei segni di identificazione, censurando l'uso da parte delle altre associazioni come usurpazione. 
Per la giudice qui non ci sono state scissioni in seguito a trasformazioni radicali di partiti (inevitabili pensare alle vicende di "falce e fiammella" relative al Pci-Pds e al Msi-An; le parti hanno citato anche il caso - o, volendo, la saga - della Dc) per cui si è discusso del diritto all'uso di nomi e simboli. Qui c'è invece - torna un'osservazione fatta dalla giudice nella sua prima ordinanza di rigetto - un contenzioso tra "una associazione non riconosciuta che, pur svolgendo principalmente attività politica finalizzata alle competizioni elettorali, esclude espressamente di essere un partito politico (così come di poterlo diventare in futuro) e rifiuta di farsi imbrigliare dalle regole ordinamentali limitando al minimo anche le proprie", ossia la "non associazione" del 2009 (M5S-1) e "due associazioni che, invece, hanno svolto e stanno svolgendo attività politica in quanto partito, avendo struttura e regolamentazioni in conformità alle prescrizioni ordinamentali", cioè le associazioni costituite nel 2012 (M5S-2) e nel 2017 (M5S-3). La prima sarebbe un'associazione "destrutturata, nella quale la comunità degli aderenti si è riconosciuta per l'assenza di intermediazioni, di apparati, di organi di rappresentanza, di gerarchie"; le altre sono "strutturate, regolamentate e svolgono [...] attività politica in qualità di partiti, con una indubbia evidenza e rilevanza pubblica". ll sorgere delle associazioni del 2012 o del 2017 per il tribunale non ha comportato scissioni: ciò non emerge dagli atti costitutivi del M5S-2 e del M5S-3 (risulterebbe anzi l'intento "di proseguire l'impegno ed indirizzo politico intrapreso dall'associazione 2009") e le parti non hanno mai detto nulla di simile in giudizio.
La giudice riconosce, come aveva fatto nella sua prima ordinanza, che l'uso del nome e del simbolo da parte del M5S-2 e (soprattutto) del M5S-3 appare "astrattamente idoneo a svilire la funzione identificativa del nome e del simbolo dell’Associazione 2009": i soggetti operano nello stesso contesto socio-politico e il M5S costituito nel 2017 partecipa direttamente alle elezioni, cosa che il M5S del 2009 non poteva fare. Mancherebbe però la prova che la "non associazione" sia "titolare in via esclusiva di nome e simbolo e che le controparti ne abbiano fatto uso indebito": le scarne regole del "non statuto", in particolare, parlano all'art. 3 del nome "abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei diritti di uso dello stesso". Altri documenti avrebbero provato la titolarità del simbolo (registrato da Grillo anche come marchio, ma qui inteso come segno identificativo) in capo a Grillo, come l'annuncio - il 17 novembre 2015 - di voler togliere sul suo nome dall'emblema e l'apertura del voto per decidere come sostituirlo e le indicazioni del "non statuto" sulla necessità di specifica autorizzazione del titolare per usare il marchio. 
Non è poi stato provato che ad autorizzare detto uso alle elezioni sia stato, in qualunque fase, il M5S-1, in quanto titolare esclusivo di quel diritto: deporrebbe in tal senso la nuova versione del "non statuto" del 2015 (che attribuisce la titolarità dell'emblema all'associazione M5S, quella costituita nel 2012 in vista della partecipazione alle elezioni e che nel frattempo aveva ricevuto da Grillo i diritti sull'emblema, come risulta dall'atto costitutivo). Anche nel regolamento del MoVimento, adottato nel 2016 - oggetto di un altro contenzioso civile, ancora in corso presso il tribunale di Roma - si ribadisce il potere del capo politico - Grillo - di autorizzare e di fatto di inibire l'uso del simbolo; proprio Grillo, del resto, come legale rappresentante del M5S-2 ha depositato il contrassegno al Viminale.
Lo stesso uso, nel simbolo del M5S, della V maiuscola "con grafia di fantasia" e delle 5 stelle nel cerchio era stato mutuato dall'emblema creato per la "Lista CiVica a 5 Stelle", progetto direttamente legato a Beppe Grillo fin dal lancio dell'iniziativa "comuni a 5 Stelle" nel 2007, proseguito con le prime liste civiche (senza nome e immagine coordinata) nel 2008, fino alla presentazione delle Liste CiViche I'8 marzo 2009, tutto mediante il blog www.beppegrillo.it. Per inciso, nella parte che richiama le tappe che hanno preceduto la nascita del MoVimento la sentenza riproduce quasi per intero un mio articolo giuridico, che la rivista Federalismi.it pubblicò nel 2013; si riconosce bene la stessa ispirazione, al di là di inevitabili - e non sempre appropriate - variazioni testuali, nella parte relativa alla natura giuridica del M5S-1, che a dispetto dei nomi usati ("non associazione" e "non statuto") si configura come una vera e propria associazione dotata di un vero statuto (non di un atto costitutivo, a quanto si sa), ma ha richiesto la costituzione di associazioni distinte per concorrere alle elezioni locali nei primi anni. Tutto ciò fa dire al tribunale che nome e simbolo non rientrano "nel patrimonio comune ed esclusivo dell'associazione 2009", essendo stati condivisi "con altre associazioni locali che si sono fatte carico di partecipare formalmente alle consultazioni elettorali quanto meno fino al 2012" ed essendo il simbolo registrato a nome di Grillo, il quale avrebbe avuto il potere di "decidere sull'uso dell'emblema [...] (e, di riflesso, anche sul nome)" con riguardo a militanti ed eletti M5S.
Circa la progressiva coesistenza di tre soggetti denominati MoVimento 5 Stelle, per la giudice sarebbe indice non di un conflitto politico, ma di "una progressiva trasformazione dell'associazione 2009 nei suoi aspetti organizzativi interni e soprattutto strutturali ed istituzionali", mentre sarebbe stata evidenziata una "continuità nel solco con la tradizione politica dell'associazione 2009": mancherebbe il "rischio di sviamento per gli elettori" e, secondo il tribunale, pure "la lamentata perdita di democraticità diretta che sarebbe stata la cifra esclusiva dell'associazione 2009" (mentre, in base agli atti prodotti nella causa, essa sarebbe stata messa in ombra dall'inizio dalla "forte centralizzazione del potere decisionale nelle mani del leader"; la stessa titolarità esclusiva del simbolo in capo a Grillo sarebbe stata "in sostanziale contrasto con la filosofia dell'orizzontalità (uno vale uno) e dell’assenza di un leader"). Al contrario, atto costitutivo e statuto dell'associazione del 2017 (M5S-3) "prevedono le procedure relative alla selezione delle candidature ed alla definizione dei programmi e delle politiche da sostenere in parlamento, la possibilità per iscritti di esprimersi rispetto alle decisioni interne", indicano altre procedure per eleggere gli organi interni e sfiduciare il capo politico; sono invece venute meno le prerogative della leadership e "l'infrastruttura informatica deputata alla gestione dei processi decisionali [...] risulta [...] chiaramente identificata e soggetta a controlli da un organismo indipendente ad evidente vantaggio della democrazia diretta".
Mancherebbe infine il presupposto per parlare di usurpazione di nome e simbolo da parte delle associazioni costituite nel 2012 e nel 2017, perché non ci sarebbe un uso contro la volontà della "non associazione" del 2009: per il tribunale il numero di iscritti al M5S-1 che hanno formalmente lamentato l'uso confusorio dei segni identificativi del Movimento (anche aderendo all'iniziativa giudiziaria in esame) è troppo contenuto per potersi parlare di contrarietà della maggioranza (o almeno di una consistente minoranza) di soci della "non associazione" all'uso del nome e del simbolo fatto dai MoVimenti costituiti in seguito.


* * *


Le parti e ogni interprete non possono far altro che prendere atto del contenuto della sentenza; non è improbabile che il curatore del M5S-1, essendosi visto rigettare tutte le sue richieste in materia di nome e simbolo, decida di impugnare la decisione e rivolgersi alla corte d'appello (non possono invece farlo gli iscritti intervenuti, potendo limitarsi a intervenire nell'eventuale giudizio di secondo grado instaurato da Cocchi). Per quanto rileva qui, alcuni punti devono essere rapidamente analizzati. 
Innanzitutto, stupisce che ancora si sottolinei la differenza tra il M5S-1, "non partito destrutturato" e le due associazioni omonime, che si sono comportate come partiti, facendo discendere riflessioni e decisioni da tale differenza. Sul piano giuridico - più rilevante di quello organizzativo - i tre soggetti sono identici, essendo tutte associazioni non riconosciute (anche il M5S-1, che si qualifica come "non associazione"); di più, tanto il M5S-2 (2012), quanto il M5S-3 (2017) non hanno mai assunto la qualifica giuridica di "partiti politici" per scelta, non avendo mai sottoposto - a quanto si sa e almeno fino ad ora - il loro statuto all'esame della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dal decreto-legge n. 149/2013 e incaricata di valutare la rispondenza degli statuti ai requisiti di legge. Anche dopo le modifiche fatte per adeguare gli statuti a molte delle previsioni normative, il MoVimento non ha mai avviato quel procedimento, probabilmente per non essere in condizione di fruire del denaro pubblico e delle agevolazioni che la legge riserva ai partiti i cui requisiti di democraticità sono stati verificati; tuttavia, se di partiti si parla, lo si deve fare in termini tecnici (certo, il M5S-2 e il M5S-3 hanno presentato e presentano i rendiconti e gli altri documenti economici legati alla partecipazione alle elezioni sovralocali, ma ciò non rende il M5S un partito). Di più, tuttora vari eletti del M5S rivendicano come il MoVimento non sia un partito e mai lo diventerà: un conto sono le parole e un conto sono le forme giuridiche, ma occorrerebbe intendersi e chiarirsi una volta per tutte.     
Nella sentenza poi, pur riconoscendo il conflitto di interessi in capo a Grillo per i ruoli rivestiti nelle tre associazioni denominate MoVimento 5 Stelle, si risolve la questione dei rapporti tra i M5S inquadrandola come "progressiva trasformazione dell'associazione 2009 nei suoi aspetti organizzativi interni e soprattutto strutturali ed istituzionali", connotata da "continuità nel solco con la tradizione politica dell'associazione 2009". Di continuità giuridica ovviamente non si può parlare: c'è un atto costitutivo di un nuovo soggetto e non risulta nemmeno siano stati attivati i meccanismi di trasformazione previsti dall'art. 42-bis del codice civile. Si è visto in passato come la continuità politica tra il M5S-1 e il M5S-3 non sia piena, anche solo per la questione delle alleanze, prima non contemplate mentre ora queste sono possibili (e si sono verificate, come nel caso dell'Umbria); è però noto che al giudice sono preclusi giudizi di natura politica, dunque non si può chiedere al tribunale di valutare quanta continuità politica (o di "ortodossia") vanti l'uno o l'altro soggetto. Alcune cose però si possono dire. Innanzitutto, utilizzare il metro della continuità politica per avallare l'uso di un segno identificativo è in parte pericoloso: si rischia di consentire a chiunque voglia porsi in continuità con un soggetto associativo/politico esistente l'uso del nome e della grafica di quel soggetto, senza che questo possa opporsi. Chiaramente qui tutto si complica perché il nome del M5S-1 era anche contenuto in un marchio poi registrato, quindi i due piani di fatto si sono confusi... e forse per questo si dovrebbe evitare di registrare un emblema politico presente o futuro come marchio, proprio come auspica il Ministero dell'interno) e perché i soggetti in posizione di comando in quelle associazioni erano pochissimi e in accordo tra loro; il problema, tuttavia, va posto. 
Occorre poi aggiungere un'altra questione. Dopo la nascita del M5S-3 alla fine del 2017 (tra l'altro a opera di due soggetti - Di Maio e Davide Casaleggio - che non avevano cariche né nel M5S-1 né nel M5S-2, salvo poi trovarsi nella disponibilità esclusiva del sito-sede della "non associazione": nella sentenza non si trova nulla sul punto), l'operatività di questa è parsa configurarsi a tutti gli effetti come una "migrazione" di iscritti dal M5S-1 al M5S-3. In altre parole, si era immaginato un vero e proprio travaso, che avrebbe dovuto portare alla fine allo "svuotamento" del M5S-1, ritenuto evidentemente non più idoneo dal punto di vista giuridico e organizzativo per operare. Ora, si può discutere sul fatto che il M5S-3 abbia oggetto e finalità contrastanti con il M5S-1 (paradossalmente è la stessa giudice a rilevare importanti differenze sul piano della leadership e della democrazia diretta tra le due associazioni); se però quei contrasti ci sono, è chiaro che - come recita il "non statuto" - l'iscrizione al M5S-3 non è compatibile con quella al M5S-1, comportando perdita dei requisiti di ammissione e, dunque, il venir meno della qualità di socio. Ciò ha gli stessi effetti di un recesso, con ciò che ne consegue quanto alla possibilità che altri utilizzino il nome e il simbolo dell'associazione. 
Già, perché a quel punto si porrebbe un problema serio. Dice la giudice che nessuno ha mai contestato al M5S-1 il diritto a usare il nome o il simbolo (senza il dominio di Grillo, ma forse anche senza quello del M5S, di cui non dispone più... e che dire del simbolo senza sito, registrato come marchio da Grillo?). Se è così, occorre porsi alcune domande: che accadrebbe se il curatore speciale organizzasse una manifestazione di rilievo nazionale con nome e simbolo del M5S, essendo incontestato il suo diritto a usarlo? Il M5S-3 (come utente) e il M52-2 (come titolare) non reagirebbero, oppure lamenterebbero un rischio di confusione, non trattandosi più di un uso limitato e poco visibile? 
Altra questione finora non presentatasi e, volendo, ancor più grave: che succederebbe se, a fronte di una congrua raccolta firme, il curatore speciale presentasse o facesse presentare liste nazionali con quel contrassegno? Qualcuno invocherebbe e applicherebbe le norme elettorali che, per tutelare gli elettori, vietano l'uso di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (nel 2013 il M5S-2, dal 2018 il M5S-3), ma allora che ne sarebbe del diritto del M5S-1 a utilizzare nome e simbolo (pur se non in via esclusiva), fin qui non contestato? Si chiederebbe una semplice modifica per differenziarlo formalmente dall'altro emblema o, più probabilmente, verrebbe imposto un cambio totale di grafica, magari non accettando neanche minimi rimandi grafici all'esperienza del M5S (una stella, un carattere rosso di una parola nera), adducendo che - come si è ampiamente visto - il diritto elettorale è lex specialis rispetto a quello dei segni identificativi ed le sentenze sul piano civile non rilevano in sede di elezioni? Non toccava ovviamente occuparsi di questo alla giudice qui impegnata, ma evidentemente si tratta di conseguenze della sentenza su cui gli studiosi sono chiamati a interrogarsi: che senso ha riconoscere a un soggetto di natura politica il diritto al nome, se poi in sede elettorale non può farne uso?
Quanto all'argomento numerico per confutare l'esistenza di una volontà dell'associazione M5S-1 contraria all'uso di nome e simbolo da parte degli altri due soggetti omonimi, pare che il tribunale non abbia minimamente tenuto in conto - perché non se ne trova traccia nella motivazione - il fatto che la situazione giuridica soggettiva dell'associazione è autonoma da quella degli associati: l'esistenza dei diritti dell'associazione, difatti, prescinde da un semplice computo numerico degli associati favorevoli o contrari a una determinata decisione (anche se, naturalmente, l'argomento non sarebbe stato inserito dalla giudice nella sentenza se il numero delle lamentele fosse stato ben più consistente).       
Sulla questione del sito, infine, senza entrare nei dettagli sulla titolarità dello stesso - i primi passaggi nella sentenza non sono chiarissimi e da quel testo non ci sono tutti gli elementi per analizzare a fondo il trasferimento del dominio dal creatore alla Casaleggio associati - è opportuno almeno notare che, come ha rilevato la stessa giudice nella sentenza, la sede del MoVimento 5 Stelle nato nel 2009 è fissata nel sito www.movimento5stelle.it, ma lì si dice anche che "i contatti con il MoVimento sono assicurati esclusivamente" grazie a una pagina-form interna a quello stesso sito. Ciò significa che, pur disponendo di nuovo dei dati degli iscritti, il M5S-1 non sarebbe in grado di rispettare uno dei pochi contenuti del suo stesso "non statuto"; per poterlo cambiare, dovrebbe comunque modificare lo statuto stesso, secondo procedure indicate per relationem dal regolamento del M5S e che comunque richiedono la disponibilità del sito da cui il M5S-1 è stato "sfrattato". Si tratta di problemi di non poco conto, che in un modo o nell'altro sono stati sollevati dagli iscritti intervenuti; nella sentenza, però, non c'è traccia di riflessioni sul punto. 
Non è giusto concludere la riflessione senza ammettere che qualunque decisione in materia doveva, deve e dovrà fare i conti con un problema concreto: un conto è mettere in dubbio decisioni dei vertici del M5S con effetto limitato a poche persone o a livello locale (ciò ha riguardato, ad esempio, le vicende processuali di Roma, Napoli e Genova, i cui ricorsi sono stati vittoriosi in sede cautelare, anche solo di reclamo); ben altro conto è attaccare decisioni di rilievo nazionale, che possono avere effetti sull'attività generale del soggetto politico. In altre parole, nel giudizio richiesto ai magistrati sulla validità di atti del M5S non può non avere un peso il fatto che eventuali vizi o comportamenti attaccabili sul piano giuridico potrebbero minare la legittimità della forza politica che nel 2018 era risultata più votata e attualmente comunque gode di una percentuale a due cifre: a prescindere da come stiano realmente le cose, i giudici chiamati a esprimersi vengono caricati di una responsabilità pesante, con cui è inevitabile fare i conti in qualunque senso. Per questo, nell'analizzare le decisioni - mettendone in luce punti di forza e di debolezza - occorre non perdere mai di vista il rispetto per le persone e la comprensione per la delicatezza della situazione che si trovano tra le mani.

2 commenti:

  1. Il giudice ha scritto la sentenza che M5S-1 essendo solo associazione, NON "con una indubbia evidenza di rilievo pubblico", NON era di interesse pubblico, mentre quelle seguenti si ?
    Senza quella iniziale, le seguenti NON ci sarebbero state ?
    Quindi la sentenza è errata?
    anche perchè c'è stato un Furto di Trasformazione dei Cittadini Liberi e Demokratici che si aspettavano le Pubbliche assemblee decisionali, in 1 Azienda Privata diretta da pochi individui,
    esautorando tutti gli iscritti al ruolo di Nullità formale e Nullità Demokratica ?
    Ciò che accade in tutti i Regimi Fascisti dittatoriali ?

    RispondiElimina
  2. Se la 2° e 3° Associazione ha cambiato il simbolo,
    diventerebbe evidente ai giudici che questi individui hanno capito che erano stati smascherati come rubatori almeno del simbolo, e son dovuti correre ai ripari cambiando il simbolo, anche se i polentoni italici non ne vedevano la differenza.
    Differenza che invece diventa essenziale quando si portano nuovi simboli a far registrare x 1 nuovo partito, che in caso di piccole diversità, il 2° viene escluso.
    2 pesi e 2 misure ?
    "" Per la giudice qui non ci sono state scissioni in seguito a trasformazioni radicali di partiti (inevitabili pensare alle vicende di "falce e fiammella" relative al Pci-Pds e al Msi-An; le parti hanno citato anche il caso - o, volendo, la saga - della Dc) per cui si è discusso del diritto all'uso di nomi e simboli. Qui c'è invece - torna un'osservazione fatta dalla giudice nella sua prima ordinanza di rigetto - un contenzioso tra "una associazione non riconosciuta che, pur svolgendo principalmente attività politica finalizzata alle competizioni elettorali, esclude espressamente di essere un partito politico (così come di poterlo diventare in futuro) e rifiuta di farsi imbrigliare dalle regole ordinamentali limitando al minimo anche le proprie", ossia la "non associazione" del 2009 (M5S-1) e "due associazioni che, invece, hanno svolto e stanno svolgendo attività politica in quanto partito, avendo struttura e regolamentazioni ""

    E' EVIDENTE quindi che : NON avendo fatto decidere assemblearmente (COME FANNO TUTTI i PARTITI in forma di partecipazione fisica) questi passaggi fondamentali,
    sotto forma di assemblee almeno regionali, ma normalmente provinciali,
    il Partito Di Maio è PALESEMENTE ILLEGALE ?

    RispondiElimina