venerdì 14 agosto 2026

Pli, nuova ordinanza del tribunale di Roma. Cosa può cambiare?

Pochi giorni fa ci si è occupati delle ultime vicende all'interno di +Europa e delle decisioni emesse nel giro di pochi giorni dal tribunale di Roma, una sentenza a sostanziale conferma degli atti precongressuali (e di conseguenza delle delibere del congresso del 2025) e un'ordinanza che - su richiesta della maggioranza dell'organo - ha richiesto di inserire l'elezione del nuovo presidente dell'assemblea del partito al primo punto all'ordine del giorno della prima riunione (dopo un periodo di vacatio in seguito alle dimissioni di Agnese Balducci). Lo stesso tribunale, però, nei giorni scorsi è intervenuto un'altra volta nelle vicende travagliate del Partito liberale italiano, aggiungendo un'ulteriore decisione - anche se si tratta dell'ennesima ordinanza, di per sé provvisoria - all'articolato quadro litigioso avviato nell'estate del 2022, alla vigilia delle elezioni politiche e del rispettivo deposito dei contrassegni (con le relative decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale), e proseguito con vari procedimenti cautelari fino al 2025, sino all'ordinanza emessa all'inizio di luglio del 2, l'ultima di cui chi scrive abbia notizia.
L'8 agosto scorso, infatti, la XVI sezione civile del tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza - firmata dalla giudice Cristina Pigozzo, già autrice della prima ordinanza di prime cure sul contenzioso relativo al Pli, emessa alla fine di febbraio del 2023 - con cui ha rigettato il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile presentato dal Pli, attraverso Stefano De Luca quale presidente e legale rappresentante - contro Marco D'Amico, Piero Cafasso, Diego Di Pierro e Davide Belli, i quali rivendicano per sé rispettivamente le cariche di presidente nazionale, segretario nazionale, coordinatore nazionale organizzazivo e presidente del consiglio nazionale del Pli (immaginando una diversa ricostruzione delle vicende giuridiche circa la "vita del partito"). Per comprendere meglio tali rivendicazioni sembra inevitabile tornare a quanto si scrisse già all'inizio dell'anno, quando si diede notizia della diffusione di un comunicato stampa in cui gli estensori davano notizia dell'elezione di un nuovo gruppo dirigente del Pli, a seguito prima del XXXIII congresso nazionale del partito (tenutosi il 4 ottobre 2025, dopo che era stato "rinviato per 'gravi motivi'" rispetto alla data originaria del 4 luglio 2025) e del consiglio nazionale del 13 dicembre 2025: proprio in quelle occasioni sarebbero stati eletti Cafasso alla segreteria, D'Amico alla presidenza, Di Pierro al coordinamento organizzativo e Belli alla guida del consiglio nazionale. 
De Luca e Trufolo hanno contestato la legittimità di quel percorso (ritenendo tra l'altro di avere già svolto il XXXIII congresso il 27 e 28 giugno 2025, dal quale erano appunto usciti eletti rispettivamente presidente e segretario) e a metà gennaio - per quanto emerge consultando il materiale pubblicato sul profilo Facebook di Piero Cafasso - avevano inviato una diffida a Cafasso, D'Amico, Di Pierro e Belli. Alla fine del mese i diffidati avevano replicato, negando che De Luca e Trufolo fossero legittimi rappresentanti del Pli, riconoscendo piuttosto legittimità al percorso che aveva portato alla loro elezione: a loro dire, il congresso originariamente previsto il 4 luglio 2025 non si era tenuto per rispettare l'ordinanza di reclamo emessa il giorno prima dal tribunale di Roma, ma De Luca e Trufolo avrebbero tenuto una "assoluta inerzia", non riconvocando l'assemblea nei tre mesi successivi (ritenendo ovviamente di averla già celebrata pochi giorni prima): ciò avrebbe provocato il sollecito a De Luca e Trufolo di Di Pierro - che avrebbe dovuto presiedere il congresso di luglio - con tanto di avvertimento che avrebbe proceduto direttamente alla convocazione del congresso in caso di ulteriore inerzia, a difesa della legalità statutaria e dei diritti degli iscritti. 
Non avendo ottenuto con la diffida i risultati attesi, verso la fine di febbraio il Pli-De Luca-Trufolo (si usa questa dicitura per comodità, senza che alcuno si senta sminuito) si era rivolto nuovamente al tribunale di Roma, chiedendo di inibire a Cafasso, D'Amico, Di Pierro e Belli tanto la spendita delle rispettive cariche rivendicate, quanto l'impiego dei segni distintivi del Partito liberale italiano (chiedendo anche di applicare un'astreinte, cioè il pagamento di una somma di denaro per ogni nuova violazione dell'inibitoria). Il partito, in base a quanto si legge nell'ordinanza, fondava le sue richieste sulle ordinanze precedenti (già richiamate in quest'articolo) che - soprattutto in sede di reclamo - avrebbero "già accertato che unico presidente e legale rappresentante del PLI è Stefano De Luca, escludendo invece la legittimazione di Francesco Pasquali e Roberto Sorcinelli", il che avrebbe tolto legittimità al percorso politico-giuridico all'interno del quale si collocava il congresso previsto in origine per il 4 luglio 2025 e poi rinviato al successivo 4 ottobre (al termine del quale sarebbero state eletti Cafasso, D'Amico e gli altri), ma promosso "da soggetti già dichiarati privi di legittimazione e destinatari dell'inibitoria pronunciata con l'ordinanza del 3 luglio 2025".
Lo stesso ricorso - curato, come in precedenza, dagli avvocati Nicola De Luca e Giuseppe Ardone - oltre a chiedere che Cafasso, D'Amico, Di Pierro e Belli non spendessero più i titoli legati alle cariche del Pli, aveva invocato la tutela dei segni distintivi del Pli, lamentando tra l'altro che "l'utilizzo della denominazione 'Nuovo Partito Liberale Italiano' e di simboli sostanzialmente sovrapponibili a quelli del PLI integri un'ipotesi di usurpazione dell'identità associativa ai sensi dell'art. 7 c.c. e della giurisprudenza in tema di tutela del nome delle associazioni e dei partiti politici". La dicitura Nuovo Pli, in effetti, era stata utilizzata innanzitutto da Cafasso, anche perché era stato proprio lui a depositare a metà agosto una domanda di marchio per il simbolo con il tricolore che usciva da un faro collocato su fondo blu (anzi ,"turchese", per seguire la proposta grafica che lo stesso Cafasso aveva avanzato il 4 luglio dello scorso anno al "non congresso" alla Capranichetta). 
Marco D'Amico, Piero Cafasso, Diego Di Pierro e Davide Belli si sono a loro volta costituiti - difesi dall'avvocato Andrea Lucchi - ritenendo che le ordinanze citate dal Pli-De Luca-Trufolo a proprio sostegno si fondassero "su travisamento di fatto". Per loro, in particolare, De Luca non era legittimato ad agire come legale rappresentante del Pli: questi - sempre in base a quanto si legge nell'ordinanza - sarebbe stato prima "destituito" dal consiglio nazionale il 30 luglio 2022, poi espulso il 2 agosto (senza che il provvedimento sia stato impugnato nei termini indicati dal codice civile); un successivo congresso nazionale il 23 settembre 2022 avrebbe eletto i nuovi organi del partito, ulteriormente rinnovati con il congresso del 2025. Se i giudici del tribunale avevano ritenuto che il 5 agosto 2022 il consiglio nazionale avesse revocato la "destituzione" di De Luca, questi non avevano tenuto conto degli effetti dell'espulsione (non impugnata) dello stesso De Luca e del successivo congresso del 2022 che avrebbe legittimato le cariche ivi elette (Roberto Sorcinelli segretario, Francesco Pasquali presidente, Diego Di Pierro presidente del consiglio nazionale), senza che quegli stessi atti siano stati impugnati a loro volta. Allo stesso tempo, il tribunale non avrebbe riconosciuto il valore del consiglio nazionale convocato da Di Pierro per il 23 giugno 2023 per disconoscere il verbale del 5 agosto 2022 (con cui si era revocata la "destituzione" di De Luca) e revocarne comunque la deliberazione (revocando, in sostanza, la revoca della "destituzione" per far rivivere quest'ultima): se per i giudici in precedenza la delibera del 23 giugno 2023 non era riconducibile al Pli "in quanto adottata integralmente da soggetti espulsi o non iscritti a detto partito", per i resistenti la tesi non era corretta e, rileggendo i fatti - anche grazie a nuovi documenti depositati, relativi agli iscritti, ai delegati congressuali, ai tesseramenti e ai congressi provinciali del 2025, volti a dimostrare che il congresso del 4 ottbre 2025 "rappresenterebbe la reale espressione della base associativa del partito" - si sarebbe tolto fondamento alle ordinanze emesse dal 2023 al 2025. 
 

La decisione 

La giudice Pigozzo ha ricordato innanzitutto il valore e il "senso" del ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, volto a "garantire la fruttuosità della decisione di merito" (per evitare - come si è visto ogni volta che si è dato notizia di un procedimento di questo tipo - che il preteso diritto del ricorrente durante il tempo necessario per ottenere la tutela sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile). Posto che l'art. 700 c.p.c. è il solo modo, anche per la giudice, per ottenere "in campo associativo la tutela del nome e quindi della protezione dell’identità del partito" e che in ogni caso il Pli aveva annunciato che avrebbe intrapreso un'azione di merito sul punto (nelle more della quale era appunto stata chiesta la tutela cautelare), il primo passo da compiere era "accertare, pur nei limiti della delibazione sommaria propria della presente fase, se il ricorrente sia titolato a richiedere l'inibizione in capo ad altri del riconoscimento di cariche rappresentative con i conseguenti poteri di utilizzo del nome e del simbolo, tenendo conto del rinnovo delle cariche elettive nelle more realizzatosi".
Se fino al mese di luglio del 2022 Roberto Sorcinelli e Stefano De Luca sono di certo "stati parti della medesima associazione politica", gli eventi successivi - in gran parte richiamati in questo sito - hanno portato a una netta divaricazione delle strade. La giudice in particolare cita il consiglio nazionale autoconvocato per il 30 luglio 2022 (con verbale redatto da notaio), in cui sarebbe stata decisa la "destituzione" di Stefano De Luca (e del co-segretario Nicola Fortuna) e la sua successiva esclusione dal novero dei soci, atti notificati via Pec a De Luca e - si legge sempre nell'ordinanza - impugnati da lui stesso "solo in via riconvenzionale" (senza che di tale impugnazione, ancora secondo la giudice) si conosca l'esito. La stessa giudice ha ricordato pure come il consiglio nazionale del 5 agosto 2022, convocato da De Luca, abbia deliberato "la revoca [...] di ogni decisione assunta – sebbene allo stato non documentata da un verbale regolarmente tenuto – da una illegittima seduta del Consiglio Nazionale, convocata dal cosegretario Sorcinelli per la data 30 luglio 2022" e come l'ordinanza collegiale del 12 giugno 2023 del tribunale di Roma (che, in sede di reclamo, aveva riformato la prima "ordinanza Pigozzo") avesse ritenuto efficace la delibera del 5 agosto 2022 "perché non revocata o non invalidata con provvedimento giurisdizionale". La stessa giudice, peraltro, ha citato un passaggio di quell'ordinanza - (presidente del collegio Giuseppe Di Salvo, relatice Flora Mazzaro - in cui si dice che "se non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, è di contro necessario e sufficiente che la stessa provenga da un organo della società che sia effettivamente qualificabile e riconoscibile come tale. E tanto si verifica, in quanto abbia partecipato alla sua riunione almeno uno dei suoi membri". Applicando il principio alle associazioni, la deliberazione di un organo non può considerarsi inesistente - ma tutt'al più annullabile o nulla, con un diverso regime probatorio e con effetti "minori" - se vi hanno partecipato persone che effettivamente risultavano iscritte all'associazione, rendendola comunque riconducibile.
Come segnalato dalla giudice, non sarebbero stati impugnati da De Luca o da altri la convocazione e gli atti del XXXII congresso del Pli (tenutosi il 22-23 settembre 2023) e, considerando che a quell'assise hanno partecipato varie persone risultanti iscritte nel 2022 (secondo un elenco non contestato dal Pli-De Luca-Trufolo), "utilizzando la medesima chiave di lettura" dell'ordinanza di cui era stata relatrice Mazzaro, "gli esiti di detto congresso devono essere imputati al Pli", al di là di ogni valutazione sulla legittimità di quegli atti, che non sarebbe stata contestata nello specifico. Quanto alla riunione del consiglio nazionale del Pli-Sorcinelli (anche qui si usa la dicitura per comodità, senza che alcuno si senta sminuito) del 23 giugno 2023, convocata dal presidente dell'organo Di Pierro e che formalmente avrebbe revocato la sua delibera del 5 agosto 2022 (al fine di far rivivere la "destituzione" di De Luca), la giudice nota che precedenti ordinanze del tribunale - in particolare quella del collegio presieduto da Flora Mazzaro e con Guido Romano come estensore - avevano ritenuto inesistente la sua delibera "sull'asserito postulato che alla stessa riunione non avesse partecipato alcuna persona iscritta in quel momento al Pli", ma solo espulsi o non più iscritti. Gli elenchi degli iscritti del 2022 e del 2023 messi a disposizione dai resistenti, tuttavia, avrebbero permesso di sostenere che invece alla contestata riunione del consiglio nazionale del 23 giugno 2023 erano presenti varie persone inserite in entrambe le liste (e lo stesso valeva per la riunione della direzione nazionale del 21 giugno 2023): ciò sarebbe sufficiente per far ritenere esistente e riconducibile al Pli - e, di conseguenza, produttiva di effetti - la revoca della revoca della "destituzione" di De Luca dalla presidenza del partito, i cui effetti rivivrebbero (al di là di ogni considerazione sulla sua espulsione). La giudice riconosce che la nuova delibera del consiglio nazionale del Pli potrebbe essere tutt'al più invalida (il che - si aggiunge qui - avrebbe comunque conseguenze rilevanti sui suoi effetti), ma "allo stato degli atti non è predicata la sospensione della sua efficacia".
Quanto alle vicende congressuali del 2025, per la giudice Pigozzo "la parte si contrappone" a De Luca "ha voluto in qualche modo almeno provvisoriamente fare acquiescenza" all'ordinanza del 3 luglio 2025 "per quanto non condivisa, tanto che il congresso organizzato per il 04.07.2025 [...] è divenuto una 'riunione tra liberali' e gli stessi hanno deciso di soprassedere e di riconvocare il congresso ad altra data, sussistendo l’ipotesi statutaria dei gravi motivi". Da lì sarebbe sorta la decisione del presidente facente funzione Di Pierro "pro bono pacis e sperando in una ricomposizione formale", di chiedere a De Luca di convocare di nuovo il congresso entro tre mesi, per poi provvedere direttamente alla convocazione "stante l'inerzia" dello stesso De Luca, fino alla celebrazione del congresso il 4 ottobre 2025 e al successivo consiglio nazionale - non congresso, com'è scritto nell'ordinanza - del 13 dicembre 2025, eventi dai quali sono usciti eletti i soggetti cui era rivolto il ricorso del Pli-De Luca-Trufolo. Per la giudice, le delibere congressuali di luglio sarebbero da considerare esistenti e riconducibili al Pli per la presenza tra i delegati al XXXIII congresso di ottobre di iscritti al partito nel 2022, 2023, 2024 e 2025 secondo gli elenchi forniti dai resistenti (oltre che alle riunioni di giugno del 2023): ciò basterebbe a provare "per tabulas la continuità associativa e la corretta riconducibilità al PLI dei resistenti, che risultano essere stati eletti all’esito di delibere esistenti, nel senso sopra ricordato, perché riconducibili effettivamente agli associati del Partito Liberale Italiano"; il ricorrente, invece, non avrebbe prodotto alcun documento per provare lo svolgimento del XXXIII congresso del Pli del 27-28 giugno 2025, per cui non si sarebbe potuta verificare la legittimazione di De Luca, sostenuta in questa sede - secondo quanto ricostruito dalla giudice - solo dalla "pedissequa ripetizione di pronunce giudiziali che, tuttavia, oggi risultando smentite documentalmente".
 

Gli effetti

Per la giudice Pigozzo, dunque, De Luca non avrebbe "provato la propria legittimazione attiva e la titolarità della legittima rappresentanza del Partito Liberale Italiano che, di contro, pare sussistere in capo ai resistenti": ciò è stato ritenuto sufficiente a rigettare le domande cautelari del Pli-De Luca-Trufolo (circa la spendita delle cariche e l'uso dei segni distintivi del partito da parte dei resistenti. Le spese del processo cautelare, però, sono state compensate, slla base della "sussistenza di pronunce contrastanti della presente sezione".
L'ordinanza, dunque, ha respinto le richieste del Pli guidato da Stefano De Luca, ritenendo che questi non abbia provato di rappresentare in modo legittimo il partito; ha sostenuto che la stessa legittimazione sembrano averla i resistenti (Cafasso, Di Pierro, D'Amico e Belli), anche se non ha detto - né avrebbe potuto, in base alle richieste di cui si è a conoscenza - che De Luca e Trufolo non possono spendere il titolo di presidente e segretario Pli. Tale richiesta probabilmente sarà avanzata in seguito, ma al momento c'è chi non può impedire agli altri di utilizzare un titolo e i segni distintivi, senza che venga meno la propria possibilità di spendere titoli e utilizzare nomi e simboli. 
L'ordinanza cautelare, come si è già ricordato anche di recente, è un provvedimento di per sé provvisorio e a cognizione non piena, formata sulla base dei documenti che le parti hanno fornito in quella sede: è sicuramente necessario prenderne compiutamente atto - come del resto si è fatto per le decisioni precedenti relative ai contenziosi avviati nel 2022, aventi tutte, come si diceva, la forma dell'ordinanza - ma la decisione va correttamente contestualizzata dal punto di vista giuridico. Appare allo stato assai probabile che l'ordinanza dell'8 agosto venga impugnata dal Pli-De Luca-Trufolo, per cui la questione verrebbe sottoposta in sede di reclamo a un collegio di tre giudici dello stesso tribunale di Roma: in quella sede potranno essere apportati nuovi documenti (diversi elenchi di iscritti, verbali e provvedimenti) e offerte nuove letture dei documenti a disposizione e i giudici si esprimeranno, potendo confermare in tutto o in parte il verdetto di prime cure oppure riformarlo, in modo più o meno consistente.
Nell'attesa dell'eventuale reclamo e dell'ordinanza collegiale che potrebbe essere emessa, il contenzioso - e ha dimostrato che nel corso dei mesi l'attività di coloro che intendevano riferirsi al Partito liberale italiano è proseguita, nel corso di questi mesi. Anche alcuni di coloro che avrebbero voluto continuare la propria attività politica con il Pli quando era guidato da Roberto Sorcinelli e Francesco Pasquali hanno poi scelto di non smettere di sentirsi liberali e di agire come tali, pur evitando di usare il nome e il simbolo del Pli per non incorrere nelle conseguenze dell'ordinanza del 3 luglio 2025. Oltre all'Unione liberale di cui si era parlato mesi fa (guidata da Francesco Pasquali, Claudio Gentile e Alberto Aschelter), vale la pena citare l'esperienza dei Liberali sardi autonomisti, già evocata da Carlo Murru e Simone Paini alla Capranichetta il 4 luglio 2025 e che ora ha un proprio simbolo (con i Quattro Mori con un lieve tocco tricolore al di sotto del nome e di un sole che sorge).
Altri tentativi di riorganizzazione vanno segnalati: a fine luglio si segnalava l'adesione di Diego Di Pierro e del suo Faro Liberale al progetto I Liberali (stesso nome, ma si suppone soggetto diverso da quello un tempo legato a Renato Altissimo), guidato da Giuseppe Gullo, che solo pochi giorni fa ha rivendicato "Il liberalismo non è conservazione di una poltrona, non è gestione del simbolo, non è culto dell'apparato. Il liberalismo è conflitto con ogni rendita di posizione, è difesa della libertà, della concorrenza, del merito, della responsabilità individuale e delle istituzioni democratiche”. L'ordinanza dell'8 agosto cambierà qualcosa e rimescolerà le carte?

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