Nell'attesa di passare in rassegna i simboli sulle schede elettorali di alcuni tra i comuni superiori nei quali si voterà il 12 giugno, sembra d'obbligo fare subito una tappa in Piemonte, una delle "terre di meraviglie" spesso citata in questo sito, soprattutto per l'alta presenza di comuni "sotto i mille". Questa volta, tuttavia, ad attirare l'attenzione è un comune con oltre mille abitanti (quasi 4000 per l'esattezza) in provincia di Torino: Trana. Si tratterebbe di uno dei 978 enti locali chiamati al voto nella tarda primavera; il condizionale è però d'obbligo perché, nelle condizioni attuali (e salvo sorprese provenienti dal Tar torinese), il 12 giugno non ci sarebbe alcun voto e alcuna scheda con simboli da stampare, portando il comune verso il commissariamento. Il 15 maggio, infatti, la sottocommissione elettorale circondariale competente (quella di Avigliana) non ha ammesso nessuna delle quattro liste che erano state presentate.
I profili di novità
Verrebbe spontaneo dire che si tratta di un caso più unico che raro, anche se in passato è capitato che alcuni comuni fossero commissariati per la mancata ammissione delle liste presentate. Questo, tuttavia, è accaduto quasi sempre - ovviamente salvo errore di chi scrive - a fronte del deposito di una o due liste soltanto, non addirittura di quattro. Il caso di cui si parla assume poi un carattere particolare - e, per le stesse ragioni, appare molto delicato - per le sue circostanze: da una parte, perché a tutte le liste è stato contestato in fondo lo stesso vizio, in base al quale non sarebbe stato possibile "accertare che i sottoscrittori abbiano avuto piena coscienza e volontà di presentare" proprio quelle liste per il modo in cui sono stati "confezionati" e gestiti gli atti principali e separati; dall'altra parte, perché - a quanto si evince dai ricorsi che nel frattempo sono stati presentati - il fatto che le firme siano state raccolte direttamente in comune davanti alla dipendente delegata fa sorgere più di una domanda sull'effettiva responsabilità dei vizi che sono stati rilevati in sede di esame delle liste.Come si può capire da queste poche righe, in questo caso i simboli - anzi, i contrassegni - delle liste non sono mai stati contestati dalla commissione. Ci si occupa ugualmente della vicenda su questo sito per almeno due motivi: innanzitutto, se anche il giudice amministrativo confermerà l'esclusione di tutte le liste, quest'anno elettrici ed elettori di Trana non incontreranno nessun simbolo sulla loro strada, almeno fino al prossimo turno elettorale (dunque, anche per questo, in questo articolo si riportano i contrassegni di lista depositati, per renderli comunque conoscibili). Secondariamente, questo caso chiama in causa vari aspetti "pratici" del procedimento elettorale preparatorio, in particolare della presentazione delle liste, che chiunque appartenga alla schiera dei #drogatidipolitica ha incontrato almeno una volta nella sua vita (e magari sperimentato direttamente, se ha partecipato a una lista o ha dato una mano a raccogliere le firme): è giusto dunque interrogarsi su come siano andate le cose e pensare a possibili "contromisure" per il futuro.
I motivi dell'esclusione di tutte le liste
Per analizzare la questione, conviene partire dagli unici fatti di cui si dispone al momento, vale a dire i contenuti dei quattro verbali - dal n. 22 al n. 25 - della Sottocommissione elettorale circondariale di Avigliana, competente per l'ammissione delle liste nel comune di Trana: quei verbali sono stati emessi il 15 maggio, cioè il giorno successivo al termine per il deposito delle candidature e dei vari documenti richiesti dalle norme applicabili e due giorni dopo l'effettiva presentazione delle liste (tutte e quattro, in effetti, sono state consegnate in orari diversi di venerdì 13 maggio). Vale la pena segnalare che, a fronte della riduzione a un terzo delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature, per l'accettazione di una lista a Trana erano sufficienti le firme di 10 elettrici o elettori del comune.
Nei verbali si legge, in particolare, che tutte le liste hanno consegnato alla segreteria comunale gruppi di "fogli mobili A4", sui quali erano stampati i moduli per la presentazione delle liste, noti come "atto principale" (quello contenente tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti - inclusi, ovviamente, il contrassegno con la sua descrizione e i nomi, i dati anagrafici delle persone candidate e l'indicazione dei delegati al deposito - tra la prima e la seconda pagina, lasciando il resto dello spazio alle sottoscrizioni) e "atto separato" (quello che contiene le stesse informazioni in forma breve, lasciando più spazio alle firme). A volte i fogli erano fronte/retro, altre volte solo fronte o in entrambi i formati; in tutti i casi, però, si è detto che quegli stessi fogli erano "senza alcuna numerazione, giunzione o altro elemento che consenta di considerare unitariamente la predetta documentazione" (o "come un unicum"); nella migliore delle ipotesi, i fogli erano "unicamente spillati con un punto metallico" e la loro continuità non era "assicurata da un timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione, o altra forma di giunzione sostanziale".
Per varie liste, poi, la sottocommissione ha rilevato altri vizi, legati in particolare alla regolarità delle singole candidature (per la mancanza della firma della persona candidata o del soggetto autenticatore oppure, in più casi, perché la firma di chi ha autenticato è stata posta su "un foglio separato e distinto, privo di giunzione o di altro elemento di connessione, rispetto a quello che riporta l'accettazione di candidatura".
Anche volendo prescindere da questi ultimi vizi rilevati, i veri problemi appaiono legati ai fogli delle sottoscrizioni, probabilmente i documenti che nel corso del tempo hanno fatto registrare il maggior numero di criticità, in sede di raccolta e autenticazione delle firme. Per i componenti della commissione, infatti, era essenziale che le sottoscrizioni delle elettrici e degli elettori che hanno presentato la lista fossero materialmente collegate o collegabili al simbolo della lista, ai candidati e alla firma con dichiarazione del soggetto autenticatore: solo in questo modo, infatti, si potrebbe avere la ragionevole certezza che i sottoscrittori abbiano voluto effettivamente firmare per quella lista (e per quei precisi candidati) e che il soggetto autenticatore abbia effettivamente provveduto ad autenticare quelle firme. Il fatto che (molte o tutte) le firme fossero apposte su fogli separati da quelli contenenti il simbolo e le candidature e talvolta da quello contenente la stessa firma di autenticazione, invece, non darebbe "alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati" (così la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5011/2005, che ne cita altre precedenti).
Nella prassi si evita questo tipo di problema stampando i moduli di raccolta firme su fogli A3 fronte/retro, in modo da avere 4 pagine a disposizione, oppure su fogli A4 fronte/retro, in modo comunque da assicurare che sullo stesso supporto cartaceo siano presenti il simbolo, le generalità delle persone candidate, gli spazi per le sottoscrizioni e le generalità dei soggetti presentatori e la dichiarazione con firma e data del soggetto autenticatore. In base a quanto suggerito dalla sentenza citata sopra (ma anche da altre decisioni cui il foglio si riferisce, ad esempio la n. 5895/2005, sempre della V sezione dei giudici di Palazzo Spada), se si usano fogli separati (magari perché il classico modulo configurato su un A3 è stato stampato su due fogli A4 fronte/retro, per coloro che non dispongono di una stampante A3 e non si sono rivolti a una copisteria) occorre almeno che sulla giunzione dei fogli sia apposto in modo trasversale il "timbro del pubblico ufficiale autenticatore" - o per lo meno una sua firma (Cons. Stato, sez. V, nn. 835/2005 e 6545/2006) - in modo che si capisca che il documento (atto principale/separato) continua e che ciò sia attestato da un pubblico ufficiale.
Visti i fogli separati e la mancanza dei timbri o delle firme di giunzione per tutte e quattro le liste presentate, la commissione ha ritenuto di non poter far altro che ricusarle tutte, per mancata regolarità della loro presentazione: mancherebbe dunque la certezza che chi ha firmato per quelle liste volesse davvero sostenere quell'elenco di candidate e candidati (immaginando probabilmente la scena di un elettore o un'elettrice che firma un foglio "volante" di sottoscrizione, senza ricevere materialmente anche il foglio con i candidati (la cui visione potrebbe essere decisiva sulla scelta di sostenere o meno una lista).
I ricorsi delle liste
La decisione della Sottocommissione elettorale circondariale ha inevitabilmente fatto rumore, venendo ripresa da vari media, colpiti dall'esclusione di tutte le liste, sostanzialmente per la stessa ragione. Altrettanto prevedibile era la reazione delle stesse liste: tre su quattro ieri hanno diffuso un comunicato, che si riporta di seguito.
I sottoscritti componenti delle liste presentate presso il Comune di Trana, Cinzia Pachetti e il presentatore Gerardo Donatiello (NosTrana - La Svolta), Anna Rita Podio e il presentatore Mirko Marongiu (Tradizione e Futuro), Maura Rocco e il presentatore, Roberto Varrone (No green pass) con il presente comunicato congiunto intendono informare i concittadini di quanto avvenuto in questi giorni a riguardo delle candidature alle prossime elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 nel Comune di Trana. Nella consegna delle liste alla sottocommissione elettorale di Avigliana si è verificata una situazione di non conformità nella procedura di presentazione di tutte e quattro le liste presenti alla prossima tornata elettorale a causa di una carenza amministrativa e mancata verifica da parte dell’Amministrazione Tranese. Si comunica pertanto che i candidati Sindaco intendono ricorrere al Tar per evitare il commissariamento nell’interesse dei cittadini.
Nel momento in cui si scrive, risultano depositati al Tar di Torino tutti e quattro i ricorsi, rispettivamente presentati dai candidati sindaci Giuseppe Morello (Un futuro per Trana), Anna Rita Podio (Tradizione e futuro per Trana e le sue borgate) e Cinzia Pachetti (NosTrana - La svolta) e da Roberto Varrone, quale presentatore della lista No Green Pass - Diritti lavoro libertà (di cui Maura Rocco è la candidata sindaca), che probabilmente arriverà nelle prossime ore.
Cosa intendono i candidati quando parlano di "una carenza amministrativa e mancata verifica da parte dell’Amministrazione Tranese"? Per capirlo meglio occorre leggere i ricorsi presentati e disponibili attraverso il sito della Giustizia amministrativa (quelli elettorali, infatti, sono liberamente accessibili, per una scelta di trasparenza dettata dal codice del processo amministrativo). Bisogna innanzitutto prestare attenzione al modo in cui le firme sono state raccolte: è questo infatti il punto principale su cui si basano le impugnazioni presentate dalle persone candidate a sindaco.
Il primo ricorso presentato - quello di Morello, consigliere uscente - parla di un "modulo fornito dal Comune “elezione diretta del Sindaco […] atto separato di sottoscrizione” composto da n. 3 fogli di cui due fronteretro per un totale di n. 5 facciate, uniti fra loro mediante spillatura in alto a sinistra" e di altro modulo sempre fornito dal comune come atto principale, precisando che "Tutti i fogli sono identificabili mediante il medesimo timbro posto in basso a sinistra 'Grafiche E. Gaspari' trattandosi di unico modulo". Quanto alla raccolta firme, si legge che nei giorni precedenti alla consegna della lista "coloro i quali desideravano apporre la sottoscrizione in favore di tale Lista si recavano presso il Comune di Trana e richiedevano" alla funzionaria competente "il modulo relativo alla Lista Un Futuro per Trana", lei "consegnava personalmente a ciascuno dei sottoscrittori il modulo Allegato 1 pinzato ove, nel primo foglio vi era l’indicazione del nome di lista, contrassegno, nominativi dei candidati e nei fogli successivi lo spazio per la sottoscrizione" e "assisteva alla sottoscrizione del predetto modulo in sua presenza e si accertava dell’identità del sottoscrittore". La stessa funzionaria avrebbe provveduto ad autenticare i moduli di accettazione di candidatura dopo aver accertato l'identità dei firmatari (anche se uno di loro - proprio l'ex sindaco Ezio Sada - aveva dimenticato di firmare e la funzionaria non aveva rilevato la mancata sottoscrizione).
Il secondo ricorso presentato - quello di Podio, che si era già candidata come sindaca nel 2004, nel 2007 e nel 2012 - indica che "La lista civica 'Tradizione e futuro - per Trana e le sue borgate' . non disponendo fra i propri candidati di soggetti con la qualifica di pubblico ufficiale preposto all’autenticazione - per la raccolta firme dei sottoscrittori lasciava totalmente nella disponibilità del Comune di Trana i moduli da far firmare ai cittadini". Dunque, "[i] cittadini interessati a divenire sottoscrittori della lista civica 'Tradizione e Futuro - Per Trana e le sue borgate' si interfacciavano direttamente con gli uffici comunali del Comune di Trana [...]. I sottoscrittori si recavano - muniti di documenti di riconoscimento - presso gli uffici comunali del Comune di Trana per sottoscrivere il modulo di presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali della lista civica [...] per le elezioni comunali 2022 del Comune di Trana [...]. In tali sedi - e alla presenza del funzionario amministrativo preposto alla ricezione delle firme [...] sottoscrivevano il modulo apposito, che veniva autenticato direttamente in Comune dalla predetta, funzionario munito delle prescritte qualifiche [...]. La composizione del plico e dei documenti da sottoporre al Segretario Comunale del Comune di Trana per la sottomissione della candidatura della lista civica 'Tradizione e Futuro - Per Trana e le sue borgate' era stata effettuata direttamente dal predetto funzionario comunale". Lo stesso ricorso precisa che "[n]essuna comunicazione veniva fornita all’esponente con riferimento a obblighi di 'collegamento/congiunzione' materiale dei moduli dei sottoscrittori (con corrispondente autenticazione dell’ufficiale giudiziario preposto)" e che, in sede di deposito della lista e di rilascio della relativa ricevuta non è stata data alcuna indicazione "con riguardo ad eventuali difformità o vizi di quanto consegnato".
A quanto si legge nei ricorsi, dunque, appare chiaro che i sottoscrittori hanno firmato direttamente in comune, davanti alla funzionaria delegata dal sindaco all'autenticazione delle sottoscrizioni, la quale ha poi indicato nella dichiarazione finale il numero totale di firme autenticate. Questo, a detta dei ricorrenti, poteva essere considerato una garanzia sufficiente del fatto che i firmatari sapessero esattamente per quale lista firmavano: contava il fatto che la commissione elettorale non avesse - al contrario di come ha ragionato - "alcun elemento concreto che possa indurre a dubitare della natura ab origine unitaria del relativo, complessivo modulo" (così si legge nel ricorso di Morello, che cita varie sentenze del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza n. 2499/2013 della V sezione, relativa alle elezioni del 2013 nel comune salernitano di Campagna), specialmente con riguardo ai fogli uniti da punto metallico (a Campagna, però, i timbri di giunzione c'erano). In particolare, per lo stesso primo ricorrente, non sarebbe la legge a richiedere che i fogli siano unitari (l'A3 fronte/retro ripiegato) o stabilmente uniti (con spillatura e timbro o firma sulle giunture), ma la prassi delle (sotto)commissioni e la giurisprudenza amministrativa, dunque non si potrebbe pretendere il rispetto di questi requisiti "fattuali".
In più, secondo il ricorso di Podio (redatto da Roberto Cavallo Perin, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Torino), sarebbe cruciale il fatto che l'autentica delle firme non sia stata curata da un autenticatore di natura politica (di solito un sindaco, un consigliere comunale o un assessore, o altre figure elettive) e neanche da "professionisti a tal fine remunerati dagli interessati", ma proprio dal personale degli uffici comunali. "Nessuno dei candidati - si legge - ha mai, nel frattempo, avuto neppure per un momento la disponibilità del documento di presentazione che veniva così via via sottoscritto dai cittadini. Sarebbe stato sufficiente alla Sottocommissione acquisire dal funzionario comunale la copia di quanto sottoscritto per autentica a conferma dell’integrità del documento di presentazione della lista, così come sottoscritto dai candidati, dai cittadini e infine dal funzionario autenticatore. [...] Nulla può dunque essere rimproverato agli esponenti che hanno invitato le persone interessate a sottoscrivere la lista recandosi presso gli uffici comunali, apponendo la firma dinanzi e sotto la esclusiva responsabilità del funzionario. Il funzionario con l’autenticazione (unitaria) attesta pienamente che le n. 18 firme apposte dai sottoscrittori, dallo stesso identificati [...], sono state effettuate in sua presenza, sul documento di presentazione della lista che è sempre stato integralmente nella sua esclusiva disponibilità".
In sostanza, "[l]'esclusiva disponibilità da parte del funzionario, che coscienziosamente l'ha sempre custodit[o], vale a considerare il documento nella sua integrità senza alcun equivoco - sebbene tenuto in fogli separati - poiché trattasi di pubblico ufficiale che è caratterizzato dall’essere un funzionario pubblico, con dovere di assolvere alle sue funzioni con onore [...] e imparzialità [...] che certo differisce perciò da coloro che pubblici ufficiali sono qualificati dalla legge seppure rivestano cariche ad alta valenza e colore politico, che per ciò solo necessitano di formalità di maggiore rigore, come i timbri di congiunzione o la stampa del contrassegno di lista o il nome dei candidati in ogni foglio".
La procedura seguita, secondo questo ricorso, si fonderebbe sulla fiducia riposta nella funzionaria pubblica che si è occupata della custodia dei moduli e dell'autenticazione delle firme a sostegno della lista e sulla buona fede con cui tanto le persone firmatarie quanto quelle candidate avrebbero ritenuto corretta la procedura condotta attraverso la funzionaria. In ogni caso - come si legge nell'unico argomento contenuto nello stringatissimo ricorso presentato e redatto personalmente da Varrone per la lista No Green Pass - le mancanze sarebbero imputabili "esclusivamente ad un errore materiale dell'amministrazione comunale di Trana e non al ricorrente".
Nel ricorso presentato da Pachetti (consigliera uscente), invece, si parla di due coppie di fogli A4 fronte/retro (rispettivamente atto principale e separato), "interamente scaricati in ogni loro parte dal sito del Ministero dell'Interno" e autenticati dalla stessa Pachetti (quale consigliere comunale uscente) in due diversi giorni. Il ricorso sottolinea che "i fogli che compongono la Lista presentata appartengono tutti allo stesso modulo scaricato dal sito del Ministero dell'Interno [...], riportano l'autentica prevista ex lege, si concludono con l'autentica dell'esatto numero di firme contenute"; di più, si precisa che "[t]utti i fogli sia dell'atto principale che dell'atto separato sono fronteretro e sulla prima facciata riportano il contrassegno il nome della Lista, il nominativo dei candidati e il nominativo del Sindaco", per cui non ci sarebbero dubbi sulla volontà di chi ha sottoscritto la lista di voler firmare proprio a favore di questa. Anche in questo caso, il fatto che i due plichi non fossero in origine spillati e giunti da un timbro o una firma non deve far dimenticare - secondo i ricorrenti - che tanto l'atto principale quanto quello separato, ciascuno "nel suo complesso", contengono tutti gli elementi prescritti dalle norme in vigore (e il numero complessivo delle autenticazioni indicato nella dichiarazione finale di ogni atto, pari alla somma delle firme contenute in ciascuna coppia di fogli, starebbe a dimostrare l'unitarietà dei due documenti.
Tutti i ricorsi, in un modo o nell'altro (ma soprattutto quelli di Morello e Pachetti, pressoché identici tra loro nelle parti non basate su fatti diversi), rilevano poi che la consegna dei plichi era stata fatta con largo anticipo rispetto alla scadenza dei termini, per cui la sottocommissione elettorale circondariale avrebbe dovuto segnalare ai presentatori le carenze nei moduli delle sottoscrizioni, per consentire una tempestiva sanatoria. "Appare invero evidente - si legge nel ricorso di Morello - che il Funzionario che ha trasmesso la Lista, nella piena consapevolezza della sua regolarità avendo assistito alla sottoscrizione e formazione della stessa, non si è avveduta dell'assenza del timbro di congiunzione, né tale mancanza, se segnalata, avrebbe comportato indagini istruttorie incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale". Si invoca, dunque, il "soccorso istruttorio" da parte dell'amministrazione (in quel caso, della funzionaria citata), rifacendosi di fatto alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che consente di agire così di fronte a un'irregolarità dovuta tra l'altro a "fatto dell'Amministrazione". Il ricorso di Pacchetti non manca di contestare le censure anche alle autenticazioni di candidatura mosse dalla sottocommissione.
Qualche riflessione, nell'immediato e per il futuro
Fin qui il contenuto dei provvedimenti di ricusazione e dei ricorsi. Domani al Tar Torino è fissata l'udienza pubblica speciale per i procedimenti elettorali, durante la quale saranno discussi tutti e quattro i ricorsi e in giornata dovrebbero arrivare le decisioni della seconda sezione del tribunale amministrativo sulla vicenda di Trana. Nell'attesa delle decisioni, si può fare qualche riflessione, innanzitutto su questi fatti e sugli argomenti spesi, guardando però anche al futuro.
Posto che si è di fronte - come si diceva prima - a un caso decisamente singolare, certamente il fatto che tutte e quattro le liste escluse abbiano fatto ricorso lascia qualche possibilità che le loro ragioni siano accolte: se soltanto una o alcune di esse avessero impugnato l'esclusione, ben difficilmente il Tar avrebbe potuto dare loro ragione, visto che in concreto non avrebbe potuto annullare le esclusioni non impugnate ma fondate su ragioni molto simili.
Difficile dire, però, quante siano le possibilità che i ricorsi abbiano esito positivo. In base a sentenze anche piuttosto recenti del Consiglio di Stato (le nn. 6251 e 6273 del 2021 - quest'ultima citata anche dalla Sottocommissione elettorale circondariale nelle sue decisioni - tutte emesse dalla Sezione V e relativi alle elezioni del 2021 nei comuni di Pordenone e Collepasso), vige il principio di autoresponsabilità, in base al quale "sarebbe [stato] preciso onere degli esponenti della lista ricusata attivarsi per superare l'ostacolo e procurarsi moduli idonei allo scopo, ovvero predisporre altri rimedi possibili, tali che consentissero di comprovare in maniera inequivocabile la consapevolezza dei sottoscrittori del 'foglio mobile' di fornire il proprio appoggio alla lista in discorso". Ciò non consentirebbe, dunque, di attribuire al Comune la responsabilità tanto della fornitura di moduli non adeguati o comunque richiedenti maggiori adempimenti rispetto ai moduli in formato A3, quanto della mancata formazione corretta dei plichi con timbri e firme di giunzione (per chi ha invitato elettrici ed elettori a sottoscrivere la lista presso la casa comunale); né ci si potrebbe lamentare della mancata segnalazione da parte della segreteria comunale, in sede di deposito della lista, di eventuali carenze nei documenti presentati.
Ricordato ciò, sembra necessario ammettere anche che, fermo restando il principio appena ricordato, le liste che hanno affidato la raccolta firme e l'autenticazione al personale del comune potevano attendersi qualche informazione e attenzione in più da parte del personale del comune. Piaccia o no, chi fa la scelta di non provvedere in proprio all'autenticazione (come fanno quasi tutti), ma di affidarsi a pubblici dipendenti è portato naturalmente a credere che gli atti formati da costoro siano corretti e rispettosi delle prescrizioni di legge: si aspetta che quegli atti siano già completi e, in un certo senso, "perfetti", attesa che di norma è solo una speranza quando a formare gli atti sono i privati cittadini (anche quando interviene un autenticatore diverso dai pubblici dipendenti). In altre parole, anche se il controllo finale spetta comunque alle persone che presentano le liste (per cui toccherebbe a questi rilevare la mancanza di firme, timbri o altri elementi: questo punto - va riconosciuto - sarà difficilmente superabile da parte del giudice amministrativo, specie dopo le sentenze dello scorso anno), chi riceve atti formati in gran parte - tranne l'inserimento dei dati relativi alla lista - dalla pubblica amministrazione lo fa credendo che tutto sia stato fatto in modo "pieno" e corretto, per cui lo stesso controllo "di rito" può essere temperato dall'affidamento riposto nell'amministrazione. I ricorsi, di fatto, invocano un controllo di legittimità "sostanziale", che tenga conto della presenza "complessiva" nei documenti dei requisiti indicati dalle norme e, in caso di determinate mancanze, le ritenga scusabili. Qualcosa di simile è avvenuto in un noto caso, quello delle liste a sostegno di Stefano Fassina, escluse per mancanze negli atti di raccolta firme (spesso mancava la data) e riammesse dal Consiglio di Stato nel 2016 - con la sentenza n. 1987 della Sezione III - facendo prevalere il favor partecipationis a fronte di un "quadro normativo vigente non chiaro né coordinato".
Occorre aspettare la giornata di domani per sapere come il Consiglio di Stato deciderà. Nel frattempo, si può riconoscere che sicuramente non si sarebbe creato alcun problema se si fosse finalmente dato corso alla raccolta delle firme in forma digitale, attraverso lo Spid o con altri mezzi. Si sarebbe anzi ottenuto un triplo effetto: assicurare la conoscibilità dei candidati e, soprattutto, evitare modifiche alle liste "in corso d'opera" (ovviamente non è il caso di questa vicenda, ma in passato è avvenuto di frequente, con non poche polemiche); evitare la necessità di far intervenire un soggetto autenticatore; eliminare i problemi legati al supporto cartaceo, dunque con riferimento ai timbri o alle firme di giunzione. Le disposizioni che regolano il procedimento preparatorio si dimostrano, una volta in più, invecchiate davvero male e casi come questo dimostrano che è tempo di intervenire. Una maggior alfabetizzazione digitale e una migliore disposizione dell'amministrazione in questo senso (fattori entrambi necessari) renderebbero più moderno il procedimento elettorale ed eviterebbero situazioni limite come quella analizzata, inclusi i suoi effetti peggiori (come il commissariamento che il comune di Trana rischia di avere). Eppure solo poco tempo fa si è respinto un emendamento a prima firma di Riccardo Magi per raccogliere le firme per le liste (delle elezioni politiche) in forma digitale...
Da lavoratore della pubblica amministrazione locale e quindi del diritto e della difesa dei diritti dei cittadini, mi sento di dire la mia. Dal punto di vista delle norme speciali che regolano il procedimento elettorale, la Sottocommissione elettorale circondariale ha fatto senz'altro bene a sanzionare con l'esclusione quattro presentazioni cialtrone. Un commissariamento può essere un male ma temporaneo. La prossima volta i quattro gruppi si prepareranno meglio. Tuttavia il comportamento del personale comunale è INQUALIFICABILE e anch'esso merita di essere sanzionato.
RispondiEliminaAggiungo un ricordo personale da vecchio attivista.
Quando nel secolo scorso presentai la mia prima lista alle elezioni comunali, arrivai anch'io alla Segreteria comunale con i fogli stampati ad aghi, usciti da un modulo continuo ma separati e spillati da noi. L'allora vicesegretario generale - una persona splendida, il dott. Gracili - ci prese da una parte, ci spiegò cosa non andava. Mise lui i timbri di continuità e ci evitò l'esclusione. Noi eravamo giovani e impreparati, ma un funzionario pubblico onesto ci formò e ci aiutò. Nel mio lavoro all'Ufficio elettorale del Comune di Lucca mi ispiro a quella schiatta di servitori della Repubblica e così farò fino all'ultimo giorno di lavoro.
Al mio commento precedente aggiungo che, ai tempi della mia prima lista verde civica, non avevamo né cellulari né internet. Era dura fare politica fuori dai partiti dell'establishment. Oggi, per chi è diligente, è più facile prepararsi, ma negli uffici pubblici è giusto che ci siano più figure come il grande Alfredo Gracili di allora...
RispondiEliminaDa marito di una candidata in una delle quattro liste posso dire come sono andate realmente le cose, premesso che la nostra lista era alla prima esperienza (mi consentirai che leggersi 300 pagine si regolamento richiede un sacco di tempo oltre alla concentrazione per capire bene). E una delle liste era con candidati che son già stati Sindaco per due mandati, e anche loro hanno commesso le stesse imprecisioni di noi inesperti.
RispondiEliminaCiò detto, due dei candidati della nostra lista hanno iniziato a leggersi questo fantomatico regolamento elettorale, facendolo alla sera, stanchi da una giornata di lavoro. Ad un certo punto qualcuno dell'ufficio elettorale comunale ci ha detto: "Ma non perdete tempo, tanto noi sappiamo come fare!". SI E' VISTO!
Preciso inoltre che il segretario del nostro Comune, in maniera fantozziana, ha detto che lui non aveva responsabilità nel controllo dei documenti da presentare alla commissione perché aveva delegato la sua vice, in quanto era impegnato in altro consiglio comunale.
...è andata così questa volta ma giustamente, come dici tu, ci servirà come esperienza per la prossima volta.
Grazie comunque della risposta perché crea un dibattito che può essere condiviso.
Non intendevo ovviamente essere offensivo. Di certo è significativo che abbiano sbagliato tutte le liste, per inesperienza o nonostante l'esperienza. Certamente d'ora in poi vi fiderete solo della vostra lettura approfondita. Grazie per avere letto, ma soprattutto per avere raccontato.
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