A distanza di alcuni giorni dalle procedure di ammissione dei contrassegni che finiranno sulla scheda delle prime elezioni suppletive di questa legislatura - quelle che interesseranno il collegio camerale di Cagliari 01 - vale la pena tornare rapidamente sulla decisione con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha riammesso alla competizione Luca Caschili, il candidato del MoVimento 5 Stelle, dopo che l'ufficio circoscrizionale l'aveva invece escluso perché tra i documenti depositati dai delegati non era presente il contrassegno destinato alla scheda elettorale e tale difetto non era stato ritenuto "integrabile dopo la scadenza del termine", in quanto "parte essenziale della candidatura". E' stato infatti pubblicato il testo della decisione, quindi è possibile riflettere sul suo contenuto con maggiore cognizione di causa.
L'ufficio circoscrizionale, in particolare, si era basato sulle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, predisposte dal Ministero dell'interno per le elezioni suppletive: all'interno si legge innanzitutto che "in assenza di ulteriori disposizioni esplicite per il prosieguo del procedimento per le elezioni suppletive, si deve considerare che i richiami dell'articolo 86 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'articolo 19 del d.lgs. n. 533/1993 all'articolo 21-ter [del d.lgs. n. 533/1993, cioè il testo unico per l'elezione del Senato, ndb] in esame – che al comma 1 cita il collegio uninominale Valle d’Aosta – rendono applicabili a tutte le elezioni suppletive le specifiche disposizioni dettate sia alla Camera che al Senato per il rispettivo collegio uninominale valdostano"; di più, "ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 361/1957 per la Camera e dell'articolo 20, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 533/1993 per il Senato, il contrassegno di ciascun candidato non va presentato al Ministero dell’interno (a differenza di quanto avviene in occasione delle elezioni politiche generali), ma deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura presso il competente Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso il competente Ufficio elettorale regionale per il Senato".
Il tenore delle Istruzioni (il contrassegno "deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura") deve aver fatto ritenere all'ufficio circoscrizionale che il deposito del contrassegno contestuale a quello della candidatura fosse "parte essenziale della candidatura" stessa, in mancanza di una fase preliminare di presentazione degli emblemi com'è prevista invece per le elezioni riguardanti il plenum dei seggi. Non era evidentemente questa la posizione del M5S, che nel suo ricorso ha sottolineato come il contrassegno - lo stesso - fosse già stato depositato nella fase che ha preceduto le elezioni del 4 marzo 2018 (in particolare, in data 19 gennaio 2018) e non si dovesse considerare necessario ripetere l'operazione in vista di un'elezione suppletiva, ritenuta "semplice appendice alle elezioni politiche generali"; nello stesso ricorso si leggeva che, non essendo richiesta ai partiti presenti in Parlamento (con quello stesso emblema) alcuna presentazione di firme a sostegno della candidatura, non c'era ragione nemmeno di chiedere di nuovo il deposito del fregio elettorale, che peraltro risultava riportato nella versione "piccola" (di 3 centimetri di diametro) e accuratamente descritto all'interno della dichiarazione di candidatura, così come richiesto anche nel modello riportato nelle Istruzioni.
Per l'Ufficio elettorale centrale nazionale, dopo aver rilevato che le disposizioni per le elezioni suppletive relative al seggio della Valle d'Aosta nulla prevedono sulla presentazione delle candidature e dei contrassegno, è stato sufficiente argomentare che l'apparente vuoto normativo va colmato "non già con l'applicazione delle norme relative all'elezione uninominale del Collegio 'Valle d'Aosta' [...], bensì con la disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 361 del 1957 per l'elezione della Camera dei deputati, di cui l'elezione suppletiva costituisce un procedimento accessorio rispetto a quello originariamente già definitosi, nel quale si va a innestare". Se così è, deve considerarsi "già definita" la fase del deposito dei contrassegni "e, quindi, non necessita di ulteriore rinnovazione": per il M5S, che aveva già partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018, era "del tutto sufficiente la descrizione particolareggiata [del contrassegno] nella dichiarazione di presentazione della candidatura, che avrebbe consentito all'Ufficio centrale circoscrizionale di verificarne la conformità a quello già a suo tempo depositato e ammesso".
La decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, oltre a eliminare un fastidioso problema politico contingente - avrebbe certamente generato molte polemiche un'elezione cui, oltre all'aspirante deputato di CasaPound, avessero partecipato le sole persone candidate del centrodestra e del centrosinistra, escludendo quella del M5S, soggetto politico che fa parte della compagine di governo e ha una rappresentanza parlamentare tutt'altro che esigua - fa chiarezza su un punto, anche al di là di ciò che espressamente si legge nel provvedimento. In particolare, si precisa che il deposito del contrassegno da impiegare alle suppletive è necessario (soltanto e) ogni volta in cui esso non risulta tra quelli che hanno partecipato alle ultime elezioni esattamente in quella forma. Risultava del tutto nuovo, in questo senso, l'emblema dei Progressisti di Sardegna, ma il discorso si applicava anche a quello composito di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: nemmeno questo era infatti presente nelle bacheche del Viminale, pur contenendo tre simboli identici a quelli utilizzati il 4 marzo 2018.
Anche minime modifiche grafiche avrebbero richiesto un nuovo deposito: per fare un esempio, se la Lega avesse voluto presentare una candidatura autonoma e contrassegnarla con un emblema identico a quello utilizzato a marzo tranne che per la parola "Sardegna" al posto di "premier" (o al simbolo rappresentato in Parlamento avesse voluto aggiungere una miniatura dei Quattro Mori), avrebbe dovuto necessariamente presentare la nuova grafica assieme al resto dei documenti. CasaPound Italia, viceversa, avrebbe potuto omettere il nuovo deposito dell'emblema, avendo utilizzato quello già ammesso dal Viminale; deve invece averlo regolarmente presentato, vista l'immediata ammissione del suo candidato.
Dopo questa decisione, evidentemente le Istruzioni ministeriali per le suppletive verranno modificate nella parte che riguarda il deposito dei contrassegni, con l'aggiunta di una precisazione che esonera dall'obbligo di (nuova) presentazione dell'emblema i partiti e gruppi che intendano avvalersi dello stesso fregio già depositato prima delle elezioni politiche generali. Già che ci si è, si potrebbe anche precisare, per mera sicurezza, che non è consentito a un candidato o a una candidata di depositare più contrassegni a proprio sostegno (cosa che evidentemente è possibile per le elezioni generali, essendo consentiti i collegamenti). Al momento questa prescrizione sembra vissuta come "ovvia", dal momento che il centrodestra ha presentato un emblema composito; eppure il problema esiste, poiché nelle Istruzioni oggi si legge che "Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un unico candidato, essi possono presentare, a tal fine, un contrassegno composito nel quale sia riprodotto, in tutto o in parte, il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi". La guida scrive "possono" e non "devono", dunque a qualcuno potrebbe venire in mente di depositare più emblemi - come del resto era consentito sotto la vigenza del Mattarellum - rischiando di andare incontro a un'esclusione: meglio cautelarsi prima, per evitare problemi.
L'ufficio circoscrizionale, in particolare, si era basato sulle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, predisposte dal Ministero dell'interno per le elezioni suppletive: all'interno si legge innanzitutto che "in assenza di ulteriori disposizioni esplicite per il prosieguo del procedimento per le elezioni suppletive, si deve considerare che i richiami dell'articolo 86 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'articolo 19 del d.lgs. n. 533/1993 all'articolo 21-ter [del d.lgs. n. 533/1993, cioè il testo unico per l'elezione del Senato, ndb] in esame – che al comma 1 cita il collegio uninominale Valle d’Aosta – rendono applicabili a tutte le elezioni suppletive le specifiche disposizioni dettate sia alla Camera che al Senato per il rispettivo collegio uninominale valdostano"; di più, "ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 361/1957 per la Camera e dell'articolo 20, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 533/1993 per il Senato, il contrassegno di ciascun candidato non va presentato al Ministero dell’interno (a differenza di quanto avviene in occasione delle elezioni politiche generali), ma deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura presso il competente Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso il competente Ufficio elettorale regionale per il Senato".
Il tenore delle Istruzioni (il contrassegno "deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura") deve aver fatto ritenere all'ufficio circoscrizionale che il deposito del contrassegno contestuale a quello della candidatura fosse "parte essenziale della candidatura" stessa, in mancanza di una fase preliminare di presentazione degli emblemi com'è prevista invece per le elezioni riguardanti il plenum dei seggi. Non era evidentemente questa la posizione del M5S, che nel suo ricorso ha sottolineato come il contrassegno - lo stesso - fosse già stato depositato nella fase che ha preceduto le elezioni del 4 marzo 2018 (in particolare, in data 19 gennaio 2018) e non si dovesse considerare necessario ripetere l'operazione in vista di un'elezione suppletiva, ritenuta "semplice appendice alle elezioni politiche generali"; nello stesso ricorso si leggeva che, non essendo richiesta ai partiti presenti in Parlamento (con quello stesso emblema) alcuna presentazione di firme a sostegno della candidatura, non c'era ragione nemmeno di chiedere di nuovo il deposito del fregio elettorale, che peraltro risultava riportato nella versione "piccola" (di 3 centimetri di diametro) e accuratamente descritto all'interno della dichiarazione di candidatura, così come richiesto anche nel modello riportato nelle Istruzioni.
Per l'Ufficio elettorale centrale nazionale, dopo aver rilevato che le disposizioni per le elezioni suppletive relative al seggio della Valle d'Aosta nulla prevedono sulla presentazione delle candidature e dei contrassegno, è stato sufficiente argomentare che l'apparente vuoto normativo va colmato "non già con l'applicazione delle norme relative all'elezione uninominale del Collegio 'Valle d'Aosta' [...], bensì con la disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 361 del 1957 per l'elezione della Camera dei deputati, di cui l'elezione suppletiva costituisce un procedimento accessorio rispetto a quello originariamente già definitosi, nel quale si va a innestare". Se così è, deve considerarsi "già definita" la fase del deposito dei contrassegni "e, quindi, non necessita di ulteriore rinnovazione": per il M5S, che aveva già partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018, era "del tutto sufficiente la descrizione particolareggiata [del contrassegno] nella dichiarazione di presentazione della candidatura, che avrebbe consentito all'Ufficio centrale circoscrizionale di verificarne la conformità a quello già a suo tempo depositato e ammesso".
La decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, oltre a eliminare un fastidioso problema politico contingente - avrebbe certamente generato molte polemiche un'elezione cui, oltre all'aspirante deputato di CasaPound, avessero partecipato le sole persone candidate del centrodestra e del centrosinistra, escludendo quella del M5S, soggetto politico che fa parte della compagine di governo e ha una rappresentanza parlamentare tutt'altro che esigua - fa chiarezza su un punto, anche al di là di ciò che espressamente si legge nel provvedimento. In particolare, si precisa che il deposito del contrassegno da impiegare alle suppletive è necessario (soltanto e) ogni volta in cui esso non risulta tra quelli che hanno partecipato alle ultime elezioni esattamente in quella forma. Risultava del tutto nuovo, in questo senso, l'emblema dei Progressisti di Sardegna, ma il discorso si applicava anche a quello composito di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: nemmeno questo era infatti presente nelle bacheche del Viminale, pur contenendo tre simboli identici a quelli utilizzati il 4 marzo 2018.
Anche minime modifiche grafiche avrebbero richiesto un nuovo deposito: per fare un esempio, se la Lega avesse voluto presentare una candidatura autonoma e contrassegnarla con un emblema identico a quello utilizzato a marzo tranne che per la parola "Sardegna" al posto di "premier" (o al simbolo rappresentato in Parlamento avesse voluto aggiungere una miniatura dei Quattro Mori), avrebbe dovuto necessariamente presentare la nuova grafica assieme al resto dei documenti. CasaPound Italia, viceversa, avrebbe potuto omettere il nuovo deposito dell'emblema, avendo utilizzato quello già ammesso dal Viminale; deve invece averlo regolarmente presentato, vista l'immediata ammissione del suo candidato.
Dopo questa decisione, evidentemente le Istruzioni ministeriali per le suppletive verranno modificate nella parte che riguarda il deposito dei contrassegni, con l'aggiunta di una precisazione che esonera dall'obbligo di (nuova) presentazione dell'emblema i partiti e gruppi che intendano avvalersi dello stesso fregio già depositato prima delle elezioni politiche generali. Già che ci si è, si potrebbe anche precisare, per mera sicurezza, che non è consentito a un candidato o a una candidata di depositare più contrassegni a proprio sostegno (cosa che evidentemente è possibile per le elezioni generali, essendo consentiti i collegamenti). Al momento questa prescrizione sembra vissuta come "ovvia", dal momento che il centrodestra ha presentato un emblema composito; eppure il problema esiste, poiché nelle Istruzioni oggi si legge che "Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un unico candidato, essi possono presentare, a tal fine, un contrassegno composito nel quale sia riprodotto, in tutto o in parte, il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi". La guida scrive "possono" e non "devono", dunque a qualcuno potrebbe venire in mente di depositare più emblemi - come del resto era consentito sotto la vigenza del Mattarellum - rischiando di andare incontro a un'esclusione: meglio cautelarsi prima, per evitare problemi.
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