martedì 23 aprile 2019

Europee, simboli di Dc e Pensioni & Lavoro fuori anche al Consiglio di Stato

Si è da poco conclusa definitivamente la fase del procedimento preparatorio alle elezioni europee del 26 maggio 2019, relativa alla definizione dei contrassegni ammessi a presentare candidature. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto da qualche ora i ricorsi della Democrazia cristiana e di Pensioni & Lavoro che, nel tentativo di ribaltare il verdetto del Tar Lazio dei giorni scorsi, puntavano a vedere riammessi i loro emblemi, esclusi dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno (decisione che l'Ufficio elettorale nazionale aveva confermato).

Il ricorso della Dc

Ricorrendo contro la decisione del Tar, la Democrazia cristiana aveva innanzitutto ribadito che non era affatto vero, come sostenuto dal Viminale (con l'adesione del primo giudice amministrativo), che la Dc dal 1993 aveva cessato la sua attività politica, nessun soggetto politico potendo dirsi in continuità giuridica con essa, e che era l'Udc a usare tradizionalmente lo scudo crociato anche nelle aule parlamentari. Per i ricorrenti, "la Dc usa il contrassegno oggetto della presente disputa dal 1943, mentre l'Udc dal 2002" e tanto basterebbe a dire chi potrebbe usarlo e chi no: l'identificazione giuridica della Dc ora guidata da Renato Grassi con quella "storica" sarebbe provata, a detta dei democristiani, dalla sequela di sentenze del Tribunale di Roma del 2006, della Corte d'appello di Roma del 2009 e della Corte di cassazione del 2010 (il cui contenuto è ricostruito in modo per lo meno singolare e davvero non condivisibile; lo stesso può dirsi della citazione del "precedente" del Consiglio di Stato che aveva riammesso il simbolo della Dc alle politiche del 2008, tralasciando che non era stata esclusa l'Udc e comunque la decisione di Palazzo Spada era stata superata da un decisum della Cassazione), dalla "regolare convocazione degli associati della Democrazia Cristiana" che sempre il tribunale romano ha disposto a dicembre del 2016 e dalle attività svolte in seguito.
Sarebbe stato invece da censurare il comportamento dell'Udc, che continua a usare un emblema molto simile a quello della Dc e lo ha presentato anche in occasione delle elezioni europee senza volerlo usare (vista la scelta di inserire candidati in altre liste), ma solo per danneggiare la Dc. L'interpretazione delle disposizioni elettorali a tutela dell'Udc (che tra l'altro non avrebbe eletto direttamente nessun parlamentare nel 2018), per i democristiani, sarebbe sbagliata e ingiusta, perché tutelare i partiti presenti in Parlamento per garantire all'elettore massime libertà e consapevolezza nel voto sarebbe una valutazione politica; anzi, "aver consentito in tutti questi anni ad altri partiti, come oggi all'Udc, di utilizzare simboli che appartenevano e che identificavano altro partito precedente, come quello della Democrazia cristiana, in violazione della legge elettorale", lederebbe "uno dei principi cardine del nostro diritto italiano, garantito dalla Costituzione". non ci sarebbe insomma alcuna possibilità per un partito di avere eletti in Parlamento (e la conseguente tutela rafforzata del simbolo) ove non gli si permettesse di candidarsi con il contrassegno che ritiene essere il proprio (e che, paradossalmente, lotterebbe da vent'anni per usarlo proprio perché nell'ultimo ventennio ha operato senza poter correre alle elezioni come voleva, "in violazione della legge" secondo i ricorrenti).
Quanto all'uso del nome e del simbolo del Partito popolare europeo (contestato dal Viminale e oggetto di lamentele da parte dello stesso Ppe), i ricorrenti lamentavano di nuovo l'adesione totale del Tar alle argomentazioni dell'Ufficio elettorale nazionale che richiedevano la prova dell'uso legittimo di quei segni distintivi: dette richieste sarebbero state contenute in fonti europee non vincolanti, non esisterebbero norme che obbligherebbero realmente a dimostrare l'adesione a un partito europeo (i ricorrenti ribadivano la concezione etimologica dell'affiliazione come "mera dichiarazione di volontà, atto unilaterale") e non si potrebbe dare valore di precedente alle decisioni passate dello stesso ufficio di magistrati di cassazione.
Per i giudici amministrativi di secondo grado, invece, l'intero appello della Democrazia cristiana dev'essere respinto. Lo sostengono innanzitutto ricordando, di nuovo, che in questa sede si deve solo accertare se siano state correttamente applicate le norme volte "a garantire una corretta e consapevole scelta dell’elettore, immune da sviamenti e confusioni, verso una determinata forza politica, con tutela, quindi, dell’affidamento identitario che l’elettore può ragionevolmente effettuare attraverso un riscontro, appunto, dei simboli nell'immagine socialmente nota di un partito": in questo senso, è indiscutibile l'esigenza di tutelare l'immagine di chi opera in Parlamento da tempo con continuità (come l'Udc). Contemporaneamente, viene attaccata la tesi della continuità giuridica tra Dc "storica" e Dc ricorrente, ritenendo che essa non sia stata provata da questa in alcun modo (anzi, dimostrerebbero il contrario anche le sentenze "prodotte dagli stessi appellanti"). Ritenuta la confondibilità "evidente" dei due emblemi, la sentenza del Tar appare dotata di "motivazione sufficiente e completa" per i giudici di Palazzo Spada. 
Quanto alle doglianze relative all'uso del simbolo del Ppe, si ribadisce la previsione - mediante la decisione (Ue, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 - della possibilità di inserire sulla scheda elettorale i riferimenti al partito europeo di affiliazione; i magistrati notano che qui mancherebbe un atto di assenso o di "affiliazione" da parte del Ppe (cui aderiscono solo Forza Italia, Svp, Popolari per l’Italia, Alternativa Popolare, Patt e Udc, essendo negato il simbolo a ogni altra forza politica) e che la pretesa di usare un simbolo a seguito di un'affiliazione solo unilaterale, "oltre ad essere contraria al quadro del diritto europeo, sopra ricordato, trascura di considerare la doverosa tutela del corpo elettorale, suscettibile di essere tratto in inganno o fuorviato da utilizzazioni non solo non autorizzate, ma [...] addirittura espressamente vietate dal Ppe, con rischio di compromettere la genuinità della competizione elettorale". Disco rosso dunque per la Dc di Grassi, che però se non altro non dovrà accollarsi le spese legati dell'Udc in questo grado di giudizio; non è escluso che, nei prossimi mesi, il partito scelga di ricorrere in sede europea.

Pensioni & Lavoro

Se il ricorso della Dc era stato depositato già venerdì scorso, solo oggi è comparso anche il ricorso di Pensioni & Lavoro, originato come si è già detto dalla mancata ammissione del contrassegno che, secondo il Viminale, conteneva un indebito riferimento grafico al Partito laburista britannico. Il ricorso, scritto nell'interesse del Gran Cancelliere Ugo Sarao, demiurgo del partito, merita di essere letto, se non altro, per omaggio al filone letterario che questo rappresenta e per la ricostruzione - sincera in modo disarmante - della reason why alla base della conformazione del simbolo. 
Si legge, in particolare, che Pensioni & Lavoro, intenzionato ad avvalersi dell'esenzione dalla raccolta firme grazie all'affiliazione a un partito europeo, aveva inviato "oltre 500 mail (documentabili) a parlamentari ed esponenti politici di area socialdemocratica" e intanto aveva progettato il contrassegno della "bicicletta" (come quello del 2014) "inserendovi una piccola 'rosa' stilizzata in modo tale da lasciare aperta la possibilità di affiliazione con uno dei 18 partiti europei che hanno nel loro simbolo politico e/o elettorale la rosa, più rose oppure petali di rosa" (e qui il ricorrente ha sentito il bisogno di precisare che "la parola labour" non è riferibile al solo Labour Party "ma è la translitterazione del latino labor", così come la rosa non è "proprietà di un partito piuttosto che di un altro"). Nel frattempo però alle mail mandate sono arrivate solo risposte automatiche ("e da qui si capisce che fatta l'Europa bisognerebbe fare gli europei"), tranne quella del Labour Party britannico "a cui [prudentemente] avevamo versato [solo] 5 sterline come gesto di adesione... ma - purtroppo - anche il Labour lnternational, incassate le sterline si eclissava".
La richiesta di legittimazione all'uso della rosa laburista, avanzata dal Viminale, per Sarao non è prevista dalla legge ("la legge del 1979 non poteva prevedere che nel 2019 si potesse evitare la raccolta delle 150mila sottoscrizioni affiliandosi ad un partito europeo") e comunque "andrebbe chiesta ai 18 partiti che utilizzano nel loro simbolo una rosa o parte di essa: la stessa ripetitività accade, senza alcun limite, per i simboli dei partiti ambientalisti che hanno come leitmotiv il sole che ride". In sostanza, quella utilizzata dal Gran Cancelliere non sarebbe la rosa del Labour Party, ma una generica rosa laburista-socialdemocratica: anzi, a detta di Sarao Pensioni & Lavoro sarebbe "in attesa di un attestato di 'affiliazione' da parte del Partito socialdemocratico della Repubblica di San Marino che, se perverrà in tempo utile, farà cessare il motivo del contendere (e, se riammesso, il contrassegno ci consentirà di presentare le liste negli Uffici Circoscrizionali)" (imperdibile, in questo senso, la concessione finale contenuta nelle richieste al Consiglio di Stato: in caso di riammissione del contrassegno e di possibilità di presentare le liste, "si accetta fin da ora - se già effettuati i sorteggi - l'ultima posizione sulle schede e sui manifesti elettorali").
A queste osservazioni se ne aggiunge una politica (la segnalazione della "presenza alle Elezioni Europee di liste discutibili sul piano politico e democratico tra le quali alcune notoriamente ostili all'Unione Europea", per cui escludere un movimento chiaramente europeista come Pensioni & Lavoro "fin da quando era partecipe dei lavori e delle iniziative dell'Unione Europea dei Cancellieri di Giustizia" sarebbe "un dispiacere che nemmeno la Corte Europea potrebbe lenire") e, per buon'aggiunta, una segnalazione di incostituzionalità circa la partecipazione alle europee delle minoranze linguistiche (che senso avrebbe prevedere una disciplina di favore nello sbarramento per le minoranze, se anche le loro liste - non esenti dalla raccolta firme - devono raccogliere 30mila firme per circoscrizione, delle quali almeno 3000 in ciascuna regione?), che si traduce in una questione da rimettere alla Corte costituzionale.
Anche questo appello, tuttavia, per il Consiglio di stato è infondato. Non sarebbe possibile limitare il divieto di confondibilità ai soli partiti italiani e, sulla base di questo, per "un partito nazionale presentare il simbolo di un partito estero senza alcuna dichiarazione di collegamento con esso", non potendosi consentire "ad un partito politico nazionale di accreditarsi, presso l’elettorato, come 'affiliato' ad un certo movimento partito o movimento politico, senza l’assenso di questo". Se l'affiliazione, già per il Tar, era "un preciso istituto giuridico, subordinato all'accordo tra due formazioni politiche ed alla relativa prova" (e qui valgono le osservazioni già fatte per il simbolo del Ppe nel contrassegno della Dc), ciò vale tanto nei confronti dei partiti politici europei, ma anche "tra i partiti dei singoli Stati europei, ad evitare condotte che suscitano dubbi o confusione nei cittadini europei e alterino il formarsi del consenso elettorale": i principi di affiliazione valgono dunque "anche per il collegamento orizzontale tra partiti nazionali e non solo per quello verticale tra partito nazionale e partito presente nel Parlamento europeo", per evitare che "il partito nazionale si accrediti, anche sul piano simbolico, come portatore di una ideologia o di un programma politico non condiviso tra partito nazionale e partito estero [...], nonostante l’apparenza simbolica, ma unilateralmente assunto"; la rosa usata, poi, "identifica chiaramente il partito laburista inglese, agli occhi dell’elettorato, e non già un generico patrimonio politico e culturale dei partiti di ispirazione socialdemocratica e socialista". 
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, per il Consiglio di Stato si tratta di una questione "del tutto nuova, in quanto afferente a censura mai proposta nel ricorso di prime cure", quindi è stato ritenuto inammissibile (e il risultato comunque era ovvio, visto che si sarebbe dovuto sospendere il processo). Ci sarà almeno un briciolo di legislatore pronto a dare ascolto al problema sollevato dal Gran Cancelliere Ugo de Ughis, anche se non correrà alle elezioni?

lunedì 22 aprile 2019

Se parlare di Siri riporta in video il Partito Italia Nuova...

A tutti sarà nota la massima in base alla quale "quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito". Eppure a volte anche i dettagli, vicini e accidentali, sono importanti e non sfuggono di certo a varie categorie di persone, compresi i #drogatidipolitica. 
In queste settimane, per esempio, uno dei personaggi più discussi è Armando Siri, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti ma assai più rilevante sui media per le sue tesi in economia (si pensi in particolare alla flat tax), per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto e per le polemiche politiche che lo stanno investendo. Ebbene, ogni #politicsaddicted che si rispetti non trascura tutto questo, ma non può non restare colpito dal fatto che tra i contributi filmati che i telegiornali ripropongono a ripetizione ce n'è almeno uno che pone alle spalle del parlamentare e sottosegretario un manifesto in cui spicca non il simbolo della Lega, con cui è stato eletto senatore, ma quello di un'altra formazione politica. Si tratta del Partito Italia Nuova, in acronimo Pin, che proprio Siri ha fondato tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011.
L'Italia immaginata da Siri - giornalista, già redattore per Mediaset e autore televisivo - aveva i colori nazionali ben noti da catch all party, ma il tricolore era conformato come una serratura: non a caso il motto scelto era "tu sei la chiave". Avrebbe voluto candidarsi a sindaco di Milano nel 2011, ma sul manifesto delle candidature non se ne trovò traccia; riuscì invece a presentarsi l'anno successivo come aspirante primo cittadino di Genova, sostenuto appunto solo dal Pin (raccolse 1647 voti, pari allo 0,62%). Quei numeri non scoraggiarono Siri e lui portò avanti il suo progetto politico: nel 2013 fece arrivare il simbolo del Partito Italia Nuova nelle bacheche del Viminale (anche se fu dichiarato senza effetti, visto che probabilmente non furono indicati i delegati al deposito delle liste) e continuò a operare, almeno fino a quando a guidare la Lega Nord arrivò Matteo Salvini. Da allora, infatti, iniziò a collaborare strettamente con lui, fino alla candidatura alle ultime elezioni politiche: da quel momento, il simbolo del Pin ha avuto assai meno visibilità.
Eppure come dimenticare il "chi siamo", inserito da Siri nel sito del Pin:
Siamo donne e uomini, giovani e vecchi, maschi e femmine. 
Siamo persone. Ciascuna con una propria coscienza, ciascuno con i propri valori, le proprie fedi, i propri principi, una personale visione della vita, ciascuno con i propri desideri, le proprie aspirazioni. 
Ci accomuna la volontà di realizzare un modello di convivenza sociale in cui l’individuo cittadino sia il centro dell’attività dello Stato. 
In cui ognuno possa riconoscersi nell'organizzazione sociale e pubblica alla quale appartiene con orgoglio e soddisfacimento. 
Ci accomuna la volontà di realizzare questo progetto e sappiamo di potercela fare perché potremo contare su di te, su ciascuno che come te in cuor suo desidera una società capace di mettere le persone al centro della propria missione. 
Una condizione fondamentale per l'esistenza e la sopravvivenza stessa di qualunque società organizzata. 
Una società da realizzare su un progetto che abbiamo scritto provando a dare voce ad un sentimento che da troppo tempo è soffocato dentro ciascuno,ma che di giorno in giorno chiede sempre con maggiore intensità di essere ascoltato. 
Siamo convinti che l’Italia, come molti paesi occidentali, sia giunta ad un bivio. Ad una scelta determinante per l’avvenire.  
Siamo convinti che il nostro attuale sistema istituzionale non sia più in grado di fornirci risposte adeguate. Che gli attuali rappresentanti negli organi costituzionali del paese non siano nelle condizioni di poter gestire e risolvere la profonda crisi economica e sociale che l’Italia assieme ad altri grandi nazioni occidentali sta attraversando. Che essi non abbiamo progetti validi, chiari e convincenti, ma siano impegnati unicamente in scontri e polemiche tra di loro e fine a se stessi. 
Siamo donne e uomini cittadini italiani che in considerazione di tutto questo hanno deciso di volere un'Italia Nuova.
Un'Italia nuova che, secondo Siri, doveva necessariamente passare attraverso una nuova Costituzione, il cui primo articolo poteva recitare: "Lo Stato ha come fine quello di creare le condizioni migliori affinché l'individuo possa esprimersi nella società, secondo i propri desideri. L’individuo cittadino è libero di autodeterminarsi secondo i propri convincimenti e la propria coscienza e si assume la piena responsabilità delle azioni od omissioni compiute nell'esercizio di tale prerogativa. Ogni scelta dell’individuo che non sia in contrasto con la libertà altrui è personale e non può essere materia di competenza dello Stato". Individuo al centro, insomma, dimensione collettiva mai superiore a quella privata (altrove si legge "Nessuna organizzazione, associazione, gruppo o collettivo può fare valere diritti o prerogative superiori al singolo individuo cittadino") e, soprattutto, Stato minimo e non interventista.
Ma cos'aveva di male la Carta tuttora in vigore? "La società nata dalla 'sovranità limitata' del popolo in favore della democrazia rappresentativa, del Parlamento, delle Assemblee, dei Consigli, dei Partiti, dei Gruppi - scriveva Siri nel sito del Pin - ha deluso le aspettative, è degenerata in un sistema incontrollato di burocrazia che ha invaso come una metastasi tutto il sistema Paese". Non bastavano, insomma, disposizioni scritte per realizzare davvero l'uguaglianza di tutti: "Nessuno è uguale ad un altro, ma tutti siamo diversi l'uno dall'altro". Sarebbe servito altro: "Ci siamo accorti che invece di stabilire principi per cui tutti abbiamo diritto a qualcosa, avremo bisogno di una società che concedesse a tutti le opportunità di realizzare ciò che desideriamo, senza pretendersi l'incarico di garantire il risultato per ognuno. Avremmo bisogno di maggiore lealtà e franchezza. Gli sprechi, i costi eccessivi della democrazia rappresentativa, la mancanza di decisioni e riferimenti, il concetto della solidarietà passiva hanno minato le fondamenta dell’intero Paese che rischia di implodere su stesso da un momento all'altro". Serviva dunque "un nuovo modello fiscale, un nuovo modello di Stato e di convivenza sociale", che avrebbe dovuto cambiare tutto il sistema.
Non è dato sapere quanto del suo progetto, del suoi "Principi di Fondazione della Nuova Italia" Siri abbia conservato nel suo agire attuale (magari ritenendo che attraverso la Lega sia possibile portare avanti il disegno originario). Certo è che un simbolo, anche se messo da parte, può rispuntare quando meno lo si immagina: così, se nel bel mezzo della bufera su un personaggio politico, qualcuno riesuma immagini in cui compare l'emblema di cui il personaggio è stato il demiurgo, la cosa non può passare inosservata. E, statene certi, i veri #drogatidipolitica se ne accorgeranno, sempre. 

sabato 20 aprile 2019

Liste per le europee: esclusioni confermate, restano i dubbi sulle esenzioni

Nessuna modifica al quadro delle liste ammesse a partecipare alle elezioni europee 2019 dalle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale: oggi, infatti, sono state pubblicate le cinque decisioni che ieri hanno respinto altrettanti ricorsi presentati da tre dei soggetti esclusi dalle candidature (dunque confermando quanto era già stato deciso dagli Uffici elettorali circoscrizionali interessati). In tutti i casi si trattava di partiti che avevano cercato di partecipare al voto europeo senza raccogliere le firme richieste dalla legge.
Due dei ricorsi erano stati presentati dal Movimento Gilet arancioni, con riguardo alle circoscrizioni Nord-Ovest e Centro. Costoro ritenevano di avere titolo di correre alle elezioni senza firme perché il 10 febbraio 2019 sarebbe entrato a far parte di quel movimento un altro soggetto politico, Alleanza democratica, di cui si dichiara l'adesione all'Alde: il presidente del movimento, Giuseppe Pino, invocava dunque "un'interpretazione evolutiva" dell'art. 12, comma 4 della legge elettorale n. 18/1979, in modo da comprendere tra i partiti esenti anche quelli europei come l'Alde. In ogni caso, Alleanza democratica - secondo il ricorrente - si porrebbe, proprio per la sua appartenenza all'Alde, come "soggetto politico dell'Unione Europea, per cui non sono applicabili nei suoi confronti le norme sulla raccolta firme della legge italiana" (sarebbe meritevole d'indagine la presunta identificazione che il ricorso fa tra l'Alleanza democratica che ha operato dal 1994 sotto la guida di Willer Bordon e l'Alleanza democratica da sempre guidata da Giancarlo Travagin; dovrà comunque essere un altro il momento per occuparsene).
L'Ufficio elettorale nazionale, tuttavia, ha negato che il Movimento Gilet arancioni - legato soprattutto al generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo - possa trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge per godere dell'esenzione dalla raccolta firme. E questo anche volendo già praticare una lettura in senso estensivo del testo, esonerando dall'obbligo di sottoscrizione anche "i partiti per i quali risulti dimostrato il collegamento con un partito o gruppo politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo in carica nel momento delle votazioni", collegamento desunto nel 2014 da "una serie di elementi convergenti", ossia la dichiarazione di affiliazione fatta dal legale rappresentante del soggetto europeo, dal pagamento delle quote associative e dall'inserimento dell'emblema del partito europeo all'interno del contrassegno di lista italiano (si tratta in sostanza del riassunto delle decisioni prese con riguardo al caso dei Verdi Europei). Nel caso di specie, mancherebbe tanto un "atto di affiliazione da parte di un partito europeo", quanto - soprattutto - un contrassegno composito che espliciti all'elettore quel collegamento: ci sarebbe solo la dichiarazione di appartenenza di Alleanza democratica ai Gilet arancioni (da parte del suo presidente Giancarlo Travagin), ma nient'altro.
Altri due ricorsi erano stati presentati da Lamberto Roberti, che aveva depositato il contrassegno Parlamentare indipendente: nelle circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est (alle quali i ricorsi erano riferiti) Roberti aveva presentato la propria candidatura individuale, configurandola come lista "composta da un solo nominativo" (il suo): gli uffici elettorali lo avevano escluso, ritenendo di trovarsi di fronte a una lista composta da un numero insufficiente di candidati (dovrebbero essere almeno tre) e nemmeno in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere. Il ricorrente, peraltro, ha insistito nella sua posizione di difesa del diritto del singolo a candidarsi individualmente anche alle elezioni del Parlamento europeo.
I magistrati di Cassazione hanno correttamente ribadito che il numero minimo di componenti di una lista è tre, mentre Roberti si era limitato nella sua azione a rivendicare "un'indeterminata libertà nella formazione delle candidature per la elezione dei membri italiani presso il Parlamento europeo"; hanno anche aggiunto che alla candidatura non era allegata alcuna firma a sostegno (né esistevano motivi di esonero dalla raccolta firme), ma soprattutto hanno rilevato che mancava la dichiarazione di trasparenza, dunque già solo per questo il contrassegno non avrebbe consentito la presentazione di liste (e stupisce che l'Ufficio elettorale circoscrizionale non abbia minimamente fatto emergere il problema, almeno stando al riassunto contenuto nella decisione).
Da ultimo, il collegio si è espresso anche sul ricorso presentato da Ora rispetto per tutti gli animali, escluso dalle elezioni nella circoscrizione Nord-Est (l'unica in cui aveva presentato liste). Qui l'ufficio di seconde cure non ha fatto altro che confermare ciò che era già stato rilevato in precedenza, cioè che non era stato prodotto né un numero sufficiente di firme per la presentazione della lista, né qualche documento che attestasse il diritto della forza politica a godere di qualche tipo di esenzione dalla raccolta delle firme. Su questa base, era inevitabile il rigetto del ricorso, con conseguente conferma dell'esclusione già decisa in prima battuta.
Fin qui le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale, a meno che in un secondo momento non se ne aggiunga qualcuna. Qualche informazione, pur se ovvia, la danno, ma non danno risposta - e non per colpa dell'ufficio in questione - a due questioni fondamentali. Innanzitutto non si trova alcuna considerazione sui passaggi logici seguiti dagli Uffici elettorali circoscrizionali per ammettere senza firme le liste di partiti che hanno legittimamente ospitato nei loro contrassegni le "pulci" di partiti di paesi europei che elessero europarlamentari nel 2014: ciò si spiega soprattutto perché, come si è detto giorni fa, se è possibile ricorrere contro l'esclusione di una lista (o di singole candidature), nessuno può impugnare un provvedimento di accettazione perché non nuoce a nessuno. Il fatto è che, da una parte, sarebbe stato utile capire i passaggi logici di un ragionamento (non svolto, in effetti, dai magistrati di cassazione) che avrebbe meritato qualche riga di spiegazione da parte degli uffici circoscrizionali, visto l'ampliamento notevole rispetto ai precedenti del 2014 che lo stesso collegio nazionale cita. Dall'altra parte, appare strano e non del tutto coerente veder citate dai magistrati di Cassazione, come fonte in cui trovare "specifica informazione" circa la "necessità" dei vari elementi per dimostrare l'adesione a un partito europeo rappresentato all'Europarlamento, le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, compilate dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno: fonte che proprio gli Uffici elettorali circoscrizionali hanno dimostrato di non aver seguito, ampliando a dismisura i casi di esonero dalle firme (in particolare, accontentandosi del contrassegno composito e della dichiarazione di collegamento con il partito di un paese europeo rappresentato al Parlamento europeo, senza chiedere il pagamento delle quote associative, difficilmente configurabile in questo caso).
Secondariamente, non si trova alcuna spiegazione di un caso oggettivo di incoerenza nel comportamento degli Uffici elettorali circoscrizionali, che a Milano, Roma e Napoli hanno escluso le liste del Ppa - Popolo partite Iva, mentre a Venezia i candidati sono stati ammessi. Bisogna ammettere, pur con molto tatto, che l'anomalia originale è rappresentata proprio da quest'ultimo caso, perché non si capisce davvero con quali argomenti la lista sia stata ammessa a partecipare senza firme a sostegno. Chi conosce Antonio Piarulli, deus ex machina del Ppa, sa che già alle politiche del 2018 aveva proposto una lettura singolare delle disposizioni, per cui nel dire "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici..." la congiunzione "o" sarebbe utilizzata in senso disgiuntivo, per cui la presenza parlamentare con un gruppo o con un eletto diretto (in questo caso, alle Camere o al Parlamento europeo) sarebbe richiesta solo ai soggetti politici diversi dai "partiti" inseriti nel Registro previsto dalla legge: indubbiamente la tesi è seducente, ma poco praticabile sul piano sistematico (a partire dal fatto che l'art. 12, comma 4 della legge n. 18/1979 ripete per tre volte l'espressione "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici...", per cui se la lettura fosse quella data da Piarulli non ci sarebbe alcun bisogno di ripetere per tre volte il riferimento ai partiti, essendo questi già esonerati in ogni condizione). 
Evidentemente, però, l'Ufficio elettorale della circoscrizione Nord-Est ha accettato un ragionamento simile, cosa che non hanno fatto gli altri citati: si è dunque creata un'incoerenza tra i due uffici, che non si sarebbe potuta sanare con la ricusazione dell'unica lista ammessa (proprio perché nessuno poteva impugnare quella decisione), mentre si sarebbe potuto tentare di ottenere la riammissione delle liste bocciate nelle altre circoscrizioni proprio sulla base della decisione veneziana. Si era immaginato un ricorso di Piarulli all'Ufficio elettorale nazionale, anche nella speranza che il collegio facesse chiarezza su questo punto, ma al momento non si ha notizia di alcuna decisione (e non si sa nemmeno se i ricorsi siano stati presentati). In caso di nuove notizie, se ne darà debitamente conto.

venerdì 19 aprile 2019

Europee, simboli di Pensioni & Lavoro e Dc fuori anche per il Tar Lazio

Non è stata fortunata la via della giustizia amministrativa per  i due partiti che avevano scelto di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel tentativo di vedere riammessi i loro contrassegni in vista delle elezioni europee 2019 (chiedendo contestualmente di essere messi nella condizione di presentare le liste, dal momento che il termine era scaduto due giorni fa). Ieri, infatti, la sezione II-bis del Tar Lazio  ha respinto i ricorsi della Democrazia cristiana e di Pensioni & Lavoro.
La questione più ampia riguardava, come si è visto nei giorni scorsi, la Democrazia cristiana, alla quale erano stati contestati dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno sia l'uso dello scudo crociato (impiegato da anni anche nelle aule parlamentari dall'Udc), sia l'impiego senza titolo del nome e del logo del Partito popolare europeo: si è detto anche che Maurizio Benedettini e Nicola Troisi (rispettivamente depositante del contrassegno e segretario amministrativo della Dc) avevano contestato la tesi dello scioglimento del partito dei democristiani (citando le varie pronunce culminate con la nota sentenza di Cassazione a sezioni unite del 2010), ritenendo di essere i continuatori sul piano giuridico dell'attività del partito nato nel 1943 e, in quanto tali, rivendicando la legittimità dell'uso esclusivo dello scudo crociato, indebitamente utilizzato dall'Udc (del cui emblema avevano chiesto l'esclusione); i ricorrenti avevano poi sostenuto la non necessità di esibire documenti che provassero l'adesione formale della Dc ai popolari europei, essendo sufficiente la condivisione di quegli stessi ideali per consentire l'indicazione del partito europeo di riferimento (che la Dc storica aveva contribuito a fondare).
Il ricorso, tuttavia, secondo il collegio giudicante (tutto composto da donne, presieduto da Elena Stanizzi) è affetto da "sicura infondatezza". Per quanto riguarda lo scudo crociato, la legge è chiara nel non consentire la presentazione di contrassegni che contengano simboli "usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento", come può dirsi appunto per l'Udc (mentre la Dc storica non è presente in Parlamento dalla fine del 1993 - inizio del 1994). I ricorrenti in effetti non hanno contestato questo (e nemmeno la confondibilità dei contrassegni in sé), ma si ritenevano legittimati in quanto sostenevano di essere proprio la stessa Dc che aveva smesso di operare all'inizio del 1994, per cui erano i soli titolari legittimi dell'emblema: si è detto più volte in questo sito che le cose stanno diverdamente, le magistrate però su questo si sono espresse solo in modo collaterale, rilevando che i ricorrenti si sono "limitati ad affermare, senza fornire alcun concreto elemento a comprova, l’identificazione del proprio partito con quello della Democrazia Cristiana 'storica”', emergendo, per contro, proprio dalle stesse sentenze del Giudice Ordinario richiamate dalla difesa dei ricorrenti e prodotte in atti, nella loro integralità, dalla difesa dei controinteressati, che tutti gli attuali soggetti che pretendono di accreditarsi nell’opinione pubblica come Partito della Democrazia Cristiana, non hanno in verità, alcuna continuità storico giuridica con tale soggetto"; al di là di questo, il collegio ha precisato che "esula dal presente giudizio ogni accertamento circa l'effettiva spettanza del diritto assoluto sui segni distintivi, neppure ricompreso nell’ambito della giurisdizione di questo giudice". Come dire che l'infinito contenzioso sul piano civile su chi rappresenti la Dc e sia titolare dei suoi segni non interessa quando, in sede elettorale, si deve solo decidere se un contrassegno può creare confusione tra gli elettori, qualora voglia usarlo una formazione diversa da chi lo ha usato a lungo e fino a ieri (e vorrebbe continuare) nelle aule parlamentari, a differenza del gruppo che rivendica il segno. Viene insomma confermata la posizione che il Viminale e l'Ufficio elettorale naziomale hanno almeno dalle europee del 2004 (a tutela degli elettori dell'Udc; in realtà avevano già iniziato prima).
Quanto al veto posto all'uso del fregio del Partito popolare europeo senza un'adesione documentata, le giudici si limitano a notare che "la nota dell’8 aprile 2019 inviata dal Vice Segretario Generale e rappresentante legale del PPE al Ministero dell’Interno" prova che i partiti aderenti al Ppe sono solo sei (Forza Italia, Sudtiroler Volkspartei, Popolari per l’Italia, Alternativa Popolare, Partito Autonomista Trentino Tirolese e l'Udc) e che il partito europeo "ha espressamente negato l’uso del proprio simbolo a formazioni diverse da quelle sopra indicate" (in più si sposa la tesi del Vimimale, per il quale dalla disciplina europea emergerebbe "la necessità della prova della legittimazione all'utilizzazione del simbolo del partito europeo, dovendosi, comunque, escludere che la mera dichiarazione di volontà unilaterale di affiliazione da parte della formazione politica nazionale possa ritenersi idonea a fondare una pretesa di utilizzo", per salvaguardare i diritti dei titolari dell'emblema ed evitare di confondere gli elettori circa la reale appartenenza a un partito europeo). Il ricorso dunque è stato respinto, con tanto di condanna dei ricorrenti Dc a rifondare le spese di giudizio all'Udc (3500 euro), "tenuto conto della sussistenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza sulle questioni controverse".

Quanto invece al ricorso del depositante di Pensioni & Lavoro, con cui (secondo la "dottrina" del Gran Cancelliere Ugo Sarao), si rivendicava l'uso legittimo del simbolo del Labour Party britannico, il Tar ha rilevato che il ricorrente, "al di là di generiche riflessioni sulla riconducibilità del simbolo della rosa alla Internazionale Socialista e a numerosi partiti europei", ha insistito sulla non necessità dell'autorizzazione del partito laburista, "per l’inesistenza di una norma nazionale o comunitaria che stabilisca il corrispondente obbligo" e perché anche secondo lui l'affiliazione sarebbe solo un atto unilaterale: in realtà l'affiliazione tra partiti a livello europeo rappresenta, alla luce delle norme nazionali ed europee, "un preciso istituto giuridico, subordinato all'accordo tra due formazioni politiche ed alla relativa prova" e le stesse Istruzioni del Viminale aveano richiesto di "produrre l’attestazione/dichiarazione del presidente segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento che affermi l’esistenza di un collegamento (o affiliazione /associazione) con detto partito nazionale e la conseguente legittimazione all'utilizzo del simbolo e/o della denominazione del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il medesimo partito nazionale deposita al Ministero dell’interno".
Di più, il collegio nota che il divieto di confondibilità deve essere applicato anche a tutela dei partiti europei, "anche in base alla natura europea della consultazione, ed al conseguente aumento del rischio di confusione degli elettori e di lesione del principio di trasparenza e chiarezza del voto", tutela garantita dal rilascio del consenso all'uso del simbolo. Una soluzione che, come detto in precedenza dai magistrati di Cassazione, risponde a "evidenti ragioni di equità".
Bocciatura dunque anche per l'intero contrassegno di Pensioni & Lavoro: la sua esclusione, come per la Democrazia cristiana, potrebbe essere definitiva, a meno che uno dei due partiti scelga di impugnare la rispettiva sentenza e rivolgersi al Consiglio di Stato. Sperando di ottenere da Palazzo Spada quel provvedimento favorevole che finora è mancato (anche se questo comporterebbe inevitabilmente lo stop alla macchina elettorale, cosa che rende più improbabile una sentenza di accoglimento).

mercoledì 17 aprile 2019

Alle europee senza firme, se la breccia del 2014 diventa uno squarcio

Quando, dopo il deposito del simbolo del "suo" Partito comunista, si è fermato a scambiare qualche battuta con giornalisti e studiosi soprattutto sulla possibilità che le liste del Pc fossero ammesse senza firme a sostegno (grazie alle aggiunte al contrassegno elettorale che questa volta, a differenza di cinque anni fa, aveva fatto), Marco Rizzo ha offerto ai presenti uno scampolo di saggezza torinese: "Dalle mie parti si dice: A pasa ün, a paso tüti. A pasa nen ün, a pasa niün!". E a chi gli faceva notare che, sì, era vero che il Kke (Partito comunista di Grecia) aveva nel 2014 eletto un rappresentante al Parlamento europeo, ma l'Iniziativa dei partiti comunisti e operai d'Europa non era ufficialmente un partito politico europeo (ma un'associazione di partiti), lui restava imperturbabile: o passano tutti o non passa nessuno e, visto che cinque anni fa erano passati i Verdi e si preparavano a farlo di nuovo assieme ad altre liste, doveva passare anche il Pc.  
Bene, alla fine sembra aver avuto ragione lui, visto che sono passati praticamente tutti, anche se al momento manca ancora il verdetto sulle liste di Forza Nuova (che rivendica l'affiliazione all'Alleanza per la Pace e la Libertà - Apf, presieduta da Roberto Fiore)Oltre alle liste che non avevano bisogno di raccogliere firme per la loro rappresentanza parlamentare italiana (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, MoVimento 5 Stelle, Partito democratico - Siamo Europei, +Europa - Italia in Comune, Svp, Autonomie - Uv) e a quelle di cui era acclarata la matrice europea dell'iniziativa (Europa Verde - European Green Party, La Sinistra - Gue - European Left, Destre Unite - CasaPound - Aemn), sono già state ammesse senza sottoscrizioni le candidature del Popolo della Famiglia - Alternativa popolare (grazie all'esenzione Ppe apportata proprio da Ap), dei Popolari per l'Italia (anche qui per l'appartenenza al Ppe del partito di Mario Mauro), del Partito pirata (grazie all'esenzione firmata direttamente a Roma dal Partito pirata europeo: l'ammissione certa per ora riguarda la circoscrizione Isole), del Partito animalista (che vorrebbe essere esente grazie all'inserimento nel contrassegno dei loghi del Partei Mensch Umwelt Tierschutz tedesco - il cui leader nel 2014 è stato eletto al Parlamento europeo - di Animal Politics Eu e del Partij voor de Dieren olandese: l'ammissione riguarderebbe le circoscrizioni Centro e Sud) e, ovviamente, del Partito comunista di Rizzo.
Proprio per quest'ultimo, in realtà, si nutrivano dubbi quanto all'ammissione: come detto, le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Viminale richiedevano espressamente - a ricalco di quello che aveva deciso l'Ufficio elettorale nazionale nel 2014 sul caso dei Verdi europei - il collegamento e la presenza simbolica di un "partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare", con tanto di "documentazione attestante il pagamento, da parte della forza politica nazionale, delle quote associative al partito o gruppo politico europeo". Ora, se da una parte si è detto che l'Iniziativa dei partiti comunisti e operai d'Europa non era esattamente un partito (e questo poteva essere un problema), dall'altra si poteva dire che il Kke era un "partito politico europeo" in senso lato (cioè un partito di un paese europeo) rappresentato al Parlamento europeo, ma sarebbe diventato difficile sostenere questa lettura perché non avrebbe consentito di produrre idonea documentazione per attestare "il pagamento delle quote associative", risultando difficile per un partito italiano associarsi a un partito di uno stato europeo.
L'auspicato chiarimento, tuttavia, non è arrivato: le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali, infatti, si sono limitate a dichiarare che si è accertato, tra l'altro, che "non sussiste l'obbligo della sottoscrizione della lista da parte di elettori, ai sensi dell'art. 12, 4° co., L. 24.01.1979, n. 18 e succ. mod.". Tutto qui, nulla di più e nulla di meno, senza alcun cenno ai riferimenti europei inseriti nel contrassegno (del partito nazionale o del "partito" europeo) e nemmeno a quanto richiesto, con una certa precisione, dalle Istruzioni ministeriali, che certamente in alcuni casi non sono soddisfatte. Per esempio, non esistono i gruppi parlamentari dei Pirati europei, dell'Apf o dell'Aemn, che pure sarebbero richiesti dalle Istruzioni; si è già detto prima che non sembra essere a tutti gli effetti un partito l'Iniziativa dei partiti comunisti e operai d'Europa, mentre Apf e Aemn sono stati cancellati dal registro dei partiti politici europei (Aemn peraltro, a quanto si apprende, ha comunque i requisiti per essere partito europeo, mentre la cancellazione riguarderebbe solo l'accesso ai benefici economici) e - come si è detto - non è esattamente chiaro come un partito nazionale possa essere considerato affiliato - con tanto di pagamento di quota di adesione - a un altro partito nazionale che pure è rappresentato all'Europarlamento.
Di fatto, ci si sarebbe dovuti interrogare in modo approfondito sulla spettanza dell'esenzione e sui requisiti per ottenerla se gli Uffici elettorali circoscrizionali in prima istanza avessero deciso di ricusare le liste proprio a causa della contemporanea mancanza delle firme e dei requisiti per avere l'esenzione (com'era accaduto con i Verdi Europei e il Partito comunista nel 2014), provocando inevitabilmente l'opposizione dei soggetti esclusi dalla competizione elettorale e il successivo intervento dell'Ufficio elettorale nazionale. Non è invece in alcun modo prevista la possibilità di ricorrere contro la decisione di ammissione di una lista, né da parte del Ministero dell'interno, né da parte di altre liste ammesse o non ammesse: in questi casi, dunque, si possono fare semplici congetture su come abbiano ragionato i magistrati impegnati nel vaglio dei documenti.
Evidentemente gli uffici elettorali si sono accontentati, a quanto pare, di un'interpretazione non larga, ma larghissima di quanto previsto dalla legge elettorale per le europee (n. 18/1979). L'articolo 12, in particolare, nel disciplinare al suo comma 4 le ipotesi di esonero dalla raccolta firme, accorda il beneficio tra l'altro a una lista "contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere", compreso uno dei "partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo". Se fino al 2014 si era interpretata la disposizione con esclusivo riguardo a partiti italiani che avevano presentato candidature e ottenuto almeno un seggio in Italia, mentre le decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 2014 avevano accettato - in ragione di varie fonti europee - anche l'esonero attraverso partiti politici europei rappresentati all'Europarlamento a seguito dell'ultima elezione, questa volta sono caduti tutti i muri possibili: salvo novità, è stata ritenuta valida l'esenzione apportata da qualunque partito che in qualunque paese europeo abbia presentato candidature con il proprio contrassegno e abbia ottenuto almeno un seggio. 
Si tratta, oggettivamente, di una lettura possibile del testo normativo, forse anche meno "forzata" di quella che permetteva l'esenzione mediante i partiti europei (non i partiti dei paesi europei); certo è che, a questo punto, la breccia aperta dai Verdi nel 2014 si è trasformata in uno squarcio o in una voragine. Non solo è ormai accertato che lo stesso partito politico europeo può esentare anche più di una formazione tra quelle che vi aderiscono (il Ppe, come si è visto, ha sollevato dalla raccolta firme tanto il Popolo della famiglia, per il tramite di Alternativa popolare che ne è parte, e i Popolari per l'Italia, che nelle loro liste ospitano anche i Cristiani insieme per l'Europa di Piero Pirovano e Costruire insieme di Ivo Tarolli e, a quanto sembrava, anche qualche nome della Dc-Sandri): ora si può dire che, per essere presenti alle elezioni europee, basterà ottenere la delega da una qualunque delle liste nazionali presenti al Parlamento europeo (magari le forze più piccole di paesi come la Germania, con molti seggi e senza soglia di sbarramento) per l'inserimento del loro emblema nel contrassegno elettorale. 
In questo modo, il numero di liste presenti sulla scheda sarà potenzialmente enorme; di più, perde ogni significato la disposizione che richiede di raccogliere 30mila firme per ogni circoscrizione (questa volta ci ha provato solo il Pci e, a quanto è dato sapere, l'obiettivo non è stato centrato). O tutto resta così, e quell'istituto non ha davvero più senso, oppure per le prossime elezioni europee si cambia la legge: lo si può fare per regolamentare in modo più chiaro, serio (e magari più restrittivo) le esenzioni oppure per rimuovere l'ipocrisia e superare definitivamente la raccolta firme (quella per le europee oggettivamente è la più onerosa di tutte quelle previste in ambito elettorale), visto che a superarla scavalcandola ci hanno già pensato partiti e partitini. Che fanno la gioia di noi #drogatidipolitica, ma rischiano di consegnarci schede-lenzuolo, per giunta affollatissime.

martedì 16 aprile 2019

Europee 2019, il Fronte Verde partecipa alle liste di Europa Verde

Tra oggi e domani, com'è noto, presso le corti d'appello delle cinque circoscrizioni individuate dalla legge (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo) occorrerà depositare le liste per poter concorrere alle elezioni europee 2019. Le formazioni che hanno dovuto raccogliere le firme - essenzialmente il Partito comunista italiano, se ce la farà - hanno dovuto scegliere i candidati tempo fa, prima che i sostenitori sottoscrivessero quegli elenchi; le liste esenti dall'obbligo della raccolta, invece, potrebbero fino all'ultimo modificare i nomi (purché, ovviamente, il resto della documentazione sia corretto e completo). Anche per questo, proprio questa mattina il Fronte Verde - che aveva presentato il simbolo al Viminale ma non era nella condizione di presentare liste, vista la mancanza della dichiarazione di trasparenza - oggi ha potuto annunciare la sua adesione ufficiale al progetto politico del cartello ecologista Europa Verde, inserendo propri candidati nelle liste da questo presentate.
“Abbiamo deciso, mantenendo con coerenza la nostra idea di una futura Confederazione ecologista, di inserire nostri candidati nelle liste di ‘Europa Verde’, di cui condividiamo il programma ambientalista", spiega il presidente nazionale del Fronte Verde Vincenzo Galizia: l'accordo sembra essere stato facilitato - oltre che dalla mancata partecipazione dei Verdi al progetto elettorale della Sinistra europea - dalla caratterizzazione esclusivamente ecologista della formazione, senza alcun altro riferimento alle forze (come Possibile) che hanno comunque contribuito alle liste. 
Saranno espressione del Fronte Verde, in particolare, le candidature "di due qualificate donne da sempre impegnate - sottolinea ancora Galizia - su battaglie in difesa della Natura, degli animali e della giustizia sociale"; si tratta di Giuliana Farinaro (segretaria federale di Caserta) nella circoscrizione Sud ed Elvira Maria Vernengo (segretaria federale di Palermo) per la circoscrizione Isole, mentre nelle altre tre circoscrizioni saranno date indicazioni di voto. L'operazione, di fatto, è espressione di un accordo tra il Fronte Verde e la Federazione dei Verdi (capofila del progetto elettorale di Europa Verde): "un grazie particolare - continua Galizia - va all'amico Massimiliano Cacciotti, che si è adoperato in questi mesi come tramite tra le varie anime ecologiste. Noi del Fronte Verde siamo pronti a dare il nostro contributo, tutti gli ambientalisti uniti, in un'unica onda verde per la salvezza del Pianeta. Per una nuova Europa Verde dei popoli, fortemente impegnata sui temi della giustizia sociale e della solidarietà, favorevole a un'economia verde e circolare, che ponga come urgenza l'uscita dalla dipendenza dei combustibili fossili per puntare ancora di più su rinnovabili ed efficienza, che combatta in maniera concreta i cambiamenti climatici e che si liberi definitivamente dalla plastica". Anche senza il proprio arciere sulle schede, dunque, il Fronte Verde parteciperà alle prossime europee: si vedrà se sarà l'inizio di un cammino o solo un passaggio, comunque rilevante.

Europee, le altre decisioni della Cassazione (Liga Veneta Repubblica e Pensioni e lavoro)

Si è detto ieri della decisione con cui l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione ha confermato l'esclusione del contrassegno depositato al Viminale dalla Democrazia cristiana in vista delle elezioni europee del 2019, per non averlo voluto sostituire con un altro che non contenesse lo scudo crociato (confondibile con quello dell'Udc) e il simbolo del Ppe (utilizzato senza espressa delega). Ora sono state rese note anche le altre decisioni in materia di contrassegni, che - alla pari di quella citata ieri - hanno confermato quanto la Direzione centrale dei servizi elettorali aveva già deciso, in merito all'ammissibilità del contrassegno della Liga Veneta Repubblica e, invece, all'esclusione dell'emblema di Pensioni & Lavoro.
Partendo da quest'ultimo caso, i funzionari del Ministero dell'interno avevano contestato a Ugo Sarao e a Gianluca Forieri (la persona delegata al deposito) la presenza all'interno del contrassegno la rosa stilizzata del Partito laburista inglese (vista anche la parola "Labour" in grande evidenza rispetto a tutte le altre), dal momento che non era stata dimostrata la legittimazione al suo uso; il depositante si era opposto all'invito a sostituire il contrassegno, sottolineando che la legge non prevedeva la mancata legittimazione all'uso di un emblema tra le cause di ricusazione di un contrassegno, che il divieto di confondibilità riguardava i partiti nazionali "e non quelli europei o mondiali" e che, comunque, esiste un collegamento ideale con il Partito laburista, al quale è stato fatto "un versamento solidale", con tanto di ricevuta ad attestarlo (mentre le regole stilate dal Viminale in materia di emblemi di partiti europei limiterebbero "l'apertura europeista" che l'Ufficio elettorale nazionale aveva attuato con la sua decisione sui Verdi europei del 2014).
I magistrati di cassazione, per parte loro, hanno sottolineato che il divieto di confondibilità vale anche nei confronti dei soggetti politici europei o stranieri, a maggior ragione "alla luce dell'attuale possibilità di affiliarsi ad altri partiti europei e al conseguente aumento del rischio di confusione dell'elettorato", dunque occorre sempre il consenso del soggetto collettivo di cui si inserisce l'emblema nel contrassegno, anche "per evidenti ragioni di equità" (e per questo la necessità di provare la legittimazione all'uso è stata indicata nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature). Prova della legittimazione che qui, appunto, manca, non valendo allo scopo la mail con cui il Labour Party ha ringraziato per la donazione ricevuta da Pensioni & Lavoro; la stessa decisione dell'Ufficio elettorale nazionale sui Verdi europei aveva precisato la necessità "del consenso della formazione estera con cui si allega il collegamento". 
Come la Dc, però, Pensioni & Lavoro ha presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo che il divieto di confondibilità valga solo nei riguardi di partiti italiani, per cui "nulla impedisce, fino a norma contraria, di inserire in un contrassegno elettorale italiano una 'banana' se la banana fosse presente in un contrassegno elettorale dell'Honduras!"; per il ricorrente, la rosa sarebbe legata all'Internazionale socialista, dunque non occorrerebbero particolari autorizzazioni, di più l'elemento caratterizzante del contrassegno di Pensioni & Lavoro sarebbe la bicicletta, mentre nessun altro partito depositato avrebbe utilizzato la rosa (anche se in realtà ci sarebbe il Psi). Al pari della Dc, poi, il partito del Gran Cancelliere Sarao rivendica un concetto ideale e non tecnico-documentale di "affiliazione", di cui sarebbe ammessa la prova anche solo "per comportamenti concludenti" e individua come ragione "burocratica e politica" alla base della lettura restrittiva di quel concetto (nonché delle fonti europee in materia di affiliazione tra partiti nazionali ed europei) la volontà di ridurre l'accesso alla competizione elettorale a forze sollevate "per via europea" dall'onere di raccogliere le firme, per cui si sarebbe direttamente evitato alle corti di appello di esprimersi in materia: imperdibile il passaggio in cui si sospettava dall'inizio che "la bicicletta di Pensioni & Lavoro (forse l'unico contrassegno veramente ecologico europeo)" potesse non essere ammessa alla presentazione di liste "a causa della mancanza di qualche cosa... magari del fanale". 
Lo stesso collegio, invece, ha confermato l'ammissibilità del contrassegno della Liga Veneta Repubblica, respingendo l'opposizione alla sua accettazione presentata da Roberto Calderoli "nell'interesse di Lega Nord per l'indipendenza della Padania" e di "Lega per Salvini Premier": l'ex vicepresidente del Senato, infatti, aveva ribadito censure già mosse all'emblema della formazione di Fabrizio Comencini, in base alle quali il Leone di San Marco sarebbe confondibile con quello della Liga Veneta riportato sullo scudo di Alberto da Giussano nel contrassegno leghista e che la stessa denominazione "Liga Veneta" farebbe parte del "patrimonio immateriale di simboli e denominazioni della Lega Nord" (essendo in questa confluita la Liga Veneta), dunque il partito di Comencini se ne sarebbe indebitamente appropriato.
Non sono stati dello stesso avviso i componenti dell'Ufficio elettorale nazionale, che altro non ha fatto che confermare quanto già deciso dal medesimo organo - ovviamente in diversa composizione - nel 2008, in occasione delle elezioni politiche (il che dimostra, tra l'altro, che lo stesso emblema è stato ammesso più volte, a dispetto delle contestazioni ricevute). Se è vero che la confondibilità di due contrassegni va valutata non tanto sulla base della coincidenza di "uno o più disegni o elementi descrittivi contenuti nei simboli", ma con una visione complessiva di ciò che sta nel cerchio e del suo impatto visivo, in questo caso occorre considerare l'evoluzione grafica dei due emblemi (soprattutto quella dell'ex Carroccio), le diverse scelte cromatiche e la mutazione dei nomi. Tanto basta, per i magistrati, a escludere "ogni possibilità di concreta confondibilità dei contrassegni": il leone marciano alato ha un rilievo centrale per la Liga Veneta Repubblica mentre è un dettaglio dell'emblema della Lega; quanto alla parola "Lega"/"Liga", si tratta - come ribadito più volte - di un nome generico e di uso comune, su cui nessuno può vantare l'esclusiva. Da ultimo, nessun rilievo hanno le affermazioni contenute nello statuto leghista circa la rivendicazione relativa a tutti i nomi usati dalle formazioni confluite nel tempo nella Lega Nord (compresa la Liga Veneta): qui non ci si occupa di titolarità di nomi e segni, ma della tutela di una "corretta scelta dell'elettore - immune da sviamenti o confusioni - verso una determinata forza politica".
Chiusa la valutazione delle opposizioni in materia di contrassegni, l'Ufficio elettorale nazionale si prepara al ben più intenso lavoro che lo attenderà a breve, per la decisione in materia di liste e - tra l'altro - di esenzione dalla raccolta firme.