venerdì 3 maggio 2019

Piemonte, Destre unite non può correre alle regionali senza firme. Anche se...

Il risultato finale cui ciascun aspirante presentatore di liste aspira è, ovviamente, la vittoria o almeno l'elezione di un rappresentante; per arrivarci, tuttavia, è necessario riuscire a partecipare. Lo si dovrebbe fare raccogliendo le firme, ma è ben noto che i partiti maggiori nel corso del tempo hanno introdotto varie fattispecie di esonero che - al di là di certi periodi - hanno finito per ampliarsi, per l'opera del legislatore (e dei partiti che vi sono rappresentati) o per l'interpretazione degli uffici elettorali chiamati via via a esprimersi. Sotto quest'ultimo profilo, si è già visto come queste le elezioni europee abbiano visto una vera esplosione delle liste ritenute esenti dall'onere di raccogliere le firme grazie al collegamento - reso esplicito da un contrassegno composito - con un partito europeo o (soprattutto) con un partito nazionale che abbia eletto un suo rappresentante al parlamento europeo. 
Se delle elezioni europee rileva ora soltanto la campagna elettorale, la battaglia per le esenzioni si è spostata sul terreno delle regionali, in particolare di quelle del Piemonte, che si svolgeranno sempre il 26 maggio (assieme al turno più nutrito di amministrative). Se ne parla oggi perché da poche ore il Tar di Torino si è espresso sui ricorsi presentati dal piemontese Massimiliano Panero, leader di Destre unite, formazione nata nel 2014 che già riuscirà a partecipare alle europee, con liste condivise con CasaPound, grazie all'affiliazione al partito europeo Aemn; questa volta, Destre unite ha cercato di presentare liste alle regionali del Piemonte assieme ancora a CasaPound e alla forza politica locale Azzurri italiani, anche in questo caso senza presentare nessuna firma (anzi, giusto un paio). Il giudice amministrativo, tuttavia, gli ha dato torto, respingendo i ricorsi.

La legge piemontese (solo) sulle esenzioni e l'interpretazione di Panero

Ma sulla base di cosa Panero e gli altri vorrebbero concorrere alle elezioni senza firme? Per capirlo bisogna prestare attenzione al contenuto della legge regionale n. 21/2009, che il consiglio regionale ha approvato per regolare soltanto la fattispecie dell'esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni. Quella legge, in particolare, prevede che possano partecipare senza firme tre specie di candidature: a) "liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte"; b) "liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali"; oppure, in alternativa all'ipotesi appena vista, c) "liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento".
Nel corso del tempo la disciplina non ha mancato di destare perplessità, soprattutto da parte di chi lamentava come un partito che fosse stato presente tanto in consiglio regionale (con un gruppo) quanto in Parlamento avrebbe potuto esentare sé stesso in base all'ipotesi sub a) e anche un altro partito non presente in consiglio (magari nuovo o piccolo), concedendogli la dichiarazione di collegamento prevista dall'ipotesi sub c), senza nemmeno che quella forza politica debba mostrare quel collegamento all'interno del simbolo. Chi difende la legge piemontese (peraltro "copiata" nel corso del tempo da altre regioni, non necessariamente nel modo migliore) nota che le ipotesi di esonero previste, comunque non irragionevoli, ampliano la partecipazione a fronte - e questo in effetti è vero - di una procedura di raccolta firme ampiamente antiquata e molto onerosa, in termini di sforzi e di risorse da impiegare, soprattutto per le forze minori (mentre i partiti maggiori, che avrebbero i mezzi, da anni si guardano bene dal raccogliere le firme in regione o lo fanno in modo a dir poco discutibile...).
Tornando a Panero, lui nel ricorso ricordava come tanto Destre unite quanto Azzurri italiani (che pure in quell'occasione aveva un emblema diverso da quello che oggi è ospitato nel contrassegno depositato con le liste; peraltro allora la corsa era stata resa possibile grazie a Grande Sud) avevano partecipato alle elezioni regionali del 2014 all'interno della coalizione di centrodestra (assieme a Forza Italia, alla Lega Nord, ai Pensionati, ai Verdi-Verdi e alla lista Civica per il Piemonte) a sostegno del candidato presidente Gilberto Pichetto Fratin, dunque anche le loro liste provinciali erano collegate alla lista regionale Centrodestra per Pichetto.
Classificatasi seconda, la coalizione ha eletto come consigliere lo stesso Pichetto (in qualità di "miglior perdente"), sottraendo un seggio a quelli conquistati dalla Lega Nord. In seguito, Pichetto era diventato capogruppo di Fi e Destre unite aveva continuato a collaborare con lui, mentre il partito di Panero aveva - proprio in ragione della partecipazione a quel voto regionale - chiesto l'iscrizione al Registro nazionale dei partiti politici, ottenendola a maggio del 2015 essendo stato considerato tra i partiti che avevano eletto almeno un candidato alle ultime politiche, europee o - appunto - regionali. A suo dire, il seggio di Pichetto non sarebbe stato conseguito dalla lista regionale, ma dalla coalizione di (gruppi di) liste circoscrizionali, dunque dell'insieme delle liste: anche Destre unite e Azzurri italiani, insomma, avrebbero eletto Pichetto e, sulla base di ciò, avrebbero pieno diritto all'esenzione dalla raccolta firme.

Il verdetto negativo del Tar

Questa tesi sarebbe stata accolta dagli uffici elettorali circoscrizionali di Cuneo e Verbania, mentre gli altri l'hanno respinta, sostenendo che il seggio di Pichetto non era da attribuire alla coalizione, ma alla lista regionale, che è un soggetto giuridico distinto: nessuna delle liste che facevano parte della coalizione, dunque, poteva dire che l'eletto fosse suo. Panero, evidentemente in disaccordo con quell'esito, aveva fatto ricorso al Tar, facendo valere gli argomenti visti sopra (e anche altri a loro sostegno).
Il collegio del tribunale amministrativo, tuttavia, ha confermato l'esclusione della lista nelle province interessate dai ricorsi. Per l'organo, infatti, è dirimente un'osservazione fatta dall'Ufficio centrale regionale del Piemonte: "la ratio della legge regionale è quella di esonerare dalla raccolta delle firme i partiti o gruppi politici che hanno una significativa rappresentatività" e questa "verrebbe totalmente contraddetta da un'interpretazione diversa che accordi a singole componenti minoritarie della coalizione il beneficio della procedura senza firme”. Né i movimenti riuniti nella lista ricorrente potrebbero vantare quella "significativa rappresentatività", avendo ottenuto insieme alle regionali del 2014 lo 0,35%.
Al di là delle considerazioni sulla ratio - in parte discutibili, nel momento in cui non considerano che una forza politica, in base all'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. n. 21/2009, può ottenere il beneficio dell'esenzione pur non avendo alcuna rappresentatività, ma sfruttando la rappresentatività altrui - il Tar prosegue il proprio ragionamento sul piano logico: per i giudici l'art. 1, comma 1 lett. a) invocato da Panero è (al pari delle altre ipotesi di esenzione) "una deroga al principio generale che subordina la presentazione delle liste di candidati alla sottoscrizione di un dato numero di elettori": in quanto disposizione eccezionale, essa dev'essere "interpretata e applicata restrittivamente e quindi riferita esclusivamente a liste che abbiano per così dire 'in proprio' conseguito un seggio", diversamente si attribuirebbe il beneficio anche a liste "dotate di infima rappresentatività", per il solo fatto di essere parte di una coalizione che ha ottenuto almeno un seggio.
Le decisioni-fotocopia del Tar di oggi, dunque, sbarrano la strada elettorale al cartello Destre unite - CasaPound - Azzurri italiani, facendo decadere anche le due liste ammesse a Cuneo e Verbania: la mancata ammissione delle liste circoscrizionali in almeno metà delle province, infatti, non consente al gruppo di liste di correre e finire sulla scheda. Una decisione, quella del collegio, che non può piacere a Max Pajero: secondo lui, quella dei giudici è "una mera interpretazione poiché ovviamente la legge regionale non dice questo in alcun suo punto. Parla di conseguimento di un seggio e, come ampiamente dimostrato, i partiti della coalizione avevano conseguito tutti insieme, sulla base dei voti della quota proporzionale delle liste, il seggio poi riservato al candidato presidente. La surroga successiva ne è stata una testimonianza chiara: all’atto delle dimissioni di Pichetto il surrogante non proveniva dal cosiddetto listino regionale, ma dal primo resto utile delle forze della coalizione. Difficile non essere tentati dal considerare la sentenza una sentenza politica! Mentre per tutte le altre liste le norme vengono intese sempre nel senso più ampio (consentendo ad esempio alla civica Sì Tav, sì lavoro, per il Piemonte, pur priva di alcuna confermata rappresentatività politica, di correre in esenzione grazie ad un’esenzione addirittura 'trasferita' dalla Lega) nel nostro caso si esplicita in sentenza la volontà di applicarle in senso restrittivo. Quanto la presenza di CasaPound all’interno del nostro simbolo congiunto può aver pesato?”
Le motivazioni date dai giudici possono essere  in parte condivisibili (se non altro perché un eletto dovrebbe poter esentare solo un soggetto e non più di uno, come potrebbe accadere con un candidato presidente eletto nei confronti di tutte le liste di una coalizione), ma di certo alla base ci sono due problemi di fondo. Innanzitutto appare incredibile la differenza di interpretazione data al testo normativo, per cui - esattamente alle stesse condizioni - la lista era stata ammessa da due uffici elettorali e da altri no, così come alle europee capita che una lista - quella del Ppa - Popolo partite Iva - sia stata ammessa nella circoscrizione Nord-Est e ricusata nelle altre esattamente sulla base delle stesse condizioni; in quest'ultimo caso, peraltro, la lista correrà comunque in quell'unica circoscrizione, mentre in Piemonte (come si è detto) la presenza del cartello guidato da Destre unite sarebbe troppo esigua in base a quanto richiesto dalla legge nazionale. Ancor più a monte, tuttavia, occorre ragionare seriamente su tutto ciò che è previsto in materia di raccolta firme e di esenzioni: se, a detta di molti, oggi raccogliere in modo del tutto regolare il numero di sottoscrizioni richieste è particolarmente difficile, se non impossibile in certe competizioni elettorali (europee e regionali), motivo per cui si è scatenata nel corso degli anni una "corsa all'esenzione" che ha scatenato molte proteste, è il momento di fare qualcosa. Se il radicamento dei partiti (tutti!) appartiene ormai al passato, è molto meglio chiedere a tutti i soggetti interessati un numero ragionevole di firme, che a quel punto sarebbe anche più facile da controllare, usando lo stesso metro di giudizio per tutti: in quel modo, forse, non si creerebbe più il bisogno di adempiere all'obbligo di raccolta firme commettendo irregolarità e si smetterebbe di cercare scorciatoie che a volte la legge consente e, inevitabilmente, favoriscono alcuni più di altri. 

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