giovedì 22 febbraio 2024

M5S originario, regolamenti del 2014 e del 2016 invalidati. E ora?

Davvero il tempo è la migliore medicina? Di certo lo scorrere del tempo non aggiusta, non sana tutto, anche in ambito giuridico; esiste, è vero, l'istituto della prescrizione (per cui lo Stato, trascorso un certo tempo, accetta che chi ha commesso un determinato reato non venga punito o che un determinato diritto non possa più essere esercitato in caso di inerzia del titolare), ma non per questo è sufficiente lasciar passare il tempo per rendere un problema o una potenziale violazione del diritto meno attuale. 
Sembra dimostrare la validità di quest'osservazione anche nell'ambito del "diritto dei partiti" una recente ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione (la n. 3575/2024) emessa a seguito di un ricorso del MoVimento 5 Stelle, a conclusione di un contenzioso avviato all'inizio del 2017 da alcuni iscritti a quello che da alcuni veniva già chiamato M5S-1 (quello che era stato fondato nel 2009 e si qualificava come "non associazione" regolata da un "non statuto", con sede presso l'indirizzo www.movimento5stelle.it), per distinguerlo dall'associazione omonima con sede a Genova (M5S-2) fondata nel 2012 per facilitare la presentazione di candidature alle elezioni nazionali.
La causa contro il M5S-1 era nata per invalidare le votazioni online con cui si erano approvati qualche emendamento al "non statuto" e un nuovo regolamento per la "non associazione", colpendo di conseguenza la validità di quegli stessi atti. Se in primo grado - e si era già arrivati al mese di aprile del 2020 - le domande erano state tutte rigettate dal tribunale civile di Roma (con loro condanna alle spese), nel 2023 la corte d'appello di Roma aveva ribaltato il verdetto, dichiarando invalido il voto del 2016 e, a monte, pure il precedente regolamento pubblicato alla fine del 2014 (dichiarando interamente soccombente il M5S). La Cassazione, respingendo il ricorso del M5S, ha confermato il contenuto della sentenza di secondo grado, dando quindi ragione ai ricorrenti. Vale però la pena ripercorrere le tappe della vicenda per poterla capire meglio.

Le votazioni su "non statuto" e regolamento e l'atto di citazione

Nei primi giorni del 2017 era stato notificato al MoVimento 5 Stelle un atto di citazione, con cui cinque attiVisti della "non associazione" del 2009 (M5S-1) avevano chiesto al tribunale di Roma di dichiarare inesistenti o nulle (o comunque di annullare) le votazioni svoltesi sul sito del MoVimento tra il 27 settembre 2016 e il 26 ottobre 2016 sull'accoglimento di alcune proposte di modifica del "non statuto" e del regolamento, fino a quel momento meno noto (scegliendo, tra l'altro, se mantenere o eliminare la sanzione dell'espulsione); in via cautelare, poi, era stata chiesta la sospensione dell'efficacia dei voti espressi, perché non fosse pregiudicata la vita regolare del MoVimento 5 Stelle. 
Le votazioni sulle modifiche - cui avrebbero partecipato 87.213 iscritti dei 135.023 abilitati a partecipare al voto (quali iscritti entro il 1° gennaio 2016), con una maggioranza schiacciante a favore delle modifiche al "non statuto" e al regolamento e con una netta preferenza per la versione di quest'ultimo con le espulsioni - erano state attivate poco dopo l'emissione di due ordinanze da parte dei tribunali civili di Roma e di Napoli che avevano sospeso in via cautelare varie espulsioni di attiVisti pronunciate sulla base di un primo regolamento prodotto dallo staff di Beppe Grillo e dal contenuto difforme rispetto al "non statuto", anche con riferimento alle norme in materia di espulsione. L'ordinanza di reclamo del tribunale di Napoli, tra l'altro, aveva precisato che, "nonostante il Movimento 5 Stelle nel suo statuto ('Non-statuto') non si definisca 'partito politico', ed anzi escluda di esserlo, di fatto ogni associazione con articolazioni sul territorio che abbia come fine quello di concorrere alla determinazione della politica nazionale si può definire 'partito'" e aveva chiarito che [l]e norme contenute nel Regolamento pubblicato sul portale del leader politico del Movimento non possono disciplinare le materie, come quella dell'esclusione degli associati, riservate dalla legge alla competenza assembleare, in mancanza di una disposizione in tal senso dello statuto; né quel Regolamento può essere inteso come fonte idonea a modificare le norme dello statuto, in quanto le modificazioni dello statuto sono soggette ad un procedimento assembleare 'rinforzato'". 
Per gli associati che avevano impugnato l'approvazione del (nuovo) regolamento e le modifiche al "non statuto" (sostanzialmente volte, queste ultime, a integrare il documento con il citato regolamento), i vizi da far valere erano vari. Innanzitutto, a loro dire, era stato violato l'art. 36 del codice civile (in base al quale "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati", per cui - in assenza di norme statutarie differenti - il "non statuto" doveva essere modificato all'unanimità) o comunque dell'art. 21, comma 2 c.c. (per cui "[p]er modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"): avrebbe partecipato al voto meno del 70% degli iscritti, per giunta senza possibilità di discussione collegiale - che permettesse di parlare di una vera e propria "assemblea" - ma con la sola opzione tra alternative secche. Altro motivo di invalidità delle votazioni (e dei documenti che si volevano approvare con questi) sarebbe stato aver escluso dall'elettorato attivo le persone iscritte al MoVimento 5 Stelle a partire dal 1° gennaio 2016: nessuna norma (non) statutaria prevedeva limiti minimi di anzianità di iscrizione per esercitare il diritto di voto - come accade con molti statuti di partiti - né esistevano altre forme di accordi tra gli associati sul punto; l'esclusione di quei soci, in più, avrebbe abbassato scorrettamente il quorum di validità del voto (che, per gli attori, si sarebbe dovuto calcolare sul totale dei soci, senza esclusioni).
Volendo considerare quella in cui si è votato un'assemblea (pur se svolta online e senza compresenza), doveva ritenersi illegittimo anche il mezzo di convocazione perché, in assenza di specifiche disposizioni nel "non statuto", si sarebbe dovuto usare un avviso personale, cui non può essere assimilato un messaggio di posta elettronica ordinaria (non in grado di dare certezza del recapito o di consentire la verifica della regolarità della convocazione). Uno degli attori, poi, lamentava la mancata ricezione dell'avviso di convocazione/votazione, essendo il suo account per accedere al portale "immotivatamente disabilitato": egli riteneva che ciò bastasse a rendere annullabili le deliberazioni.
Circa l'oggetto delle votazioni, per i soci impugnanti non risultava innanzitutto chiaro, poiché si era votato su tre quesiti contestuali, "quale fosse il testo del regolamento che avrebbe dovuto integrare lo Statuto" (quello diffuso nel 2014, di cui i giudici di Napoli avevano messo in luce alcuni difetti, o una delle due versioni proposte dal terzo quesito), così si era di fronte a una delibera con oggetto indeterminabile, dunque annullabile. Altre contestazioni erano rivolte a singole previsioni regolamentari: tra queste, quelle che, dando al Capo politico e al Comitato d'appello "poteri decisionali superiori a quelli del singolo associato" (sulle votazioni su modifiche al "non statuto" o al regolamento), avrebbero violato "il principio paritario dell'uno vale uno"; quelle che rendevano la richiesta di un'assemblea più ardua rispetto a quanto previsto dal codice civile (art. 20), che parevano non garantire i diritti di informazione e partecipazione informata di ogni associato (convocazioni di assemblee con 24 ore di anticipo via posta elettronica ordinaria) o i crismi tipici di una seduta (voto online senza verifiche sulla corretta formazione dell'assemblea e senza discussioni o proposte), che delegavano "la verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti" a un "organismo tecnico indipendente, nominato [...] dal consiglio direttivo dell'associazione" (immaginando che il direttivo fosse quello del M5S-2 fondato nel 2012, non quello della "non associazione" fondata nel 2009), quelle volte a sanzionare la "promozione, organizzazione o partecipazione a cordate o gruppi riservati di iscritti", il "compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati", la "violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura” o l'essere incorsi in "mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle" o nel rilascio di dichiarazioni su procedimenti disciplinari in corso (si era lamentata l'indeterminatezza di alcune condotte o la possibilità che le sanzioni violassero la tutela delle minoranze, il metodo democratico o la libertà di mandato).

La sentenza di primo grado (2020) a favore del M5S

Il MoVimento 5 Stelle aveva risposto alle contestazioni che erano state mosse, allegando innanzitutto di essere una "non associazione", negando che fossero a esso applicabili le norme sulle associazioni non riconosciute (incluse quelle sulla convocazione delle assemblee e sulle modifiche statutarie) e rivendicando comunque le peculiarità di un'operatività "in rete". Aveva pure notato che nessuno aveva formalmente impugnato il regolamento del 2014 - comunque accettato "per fatti concludenti" da chi, attori inclusi, aveva partecipato a varie votazioni online - che prevedeva l’assemblea degli iscritti, le forme di voto (online), il quorum deliberativo (un terzo degli iscritti) e le procedure di modifica del regolamento stesso. La possibilità di discutere, prima e durante il voto, attraverso il blog del M5S avrebbe garantito il diritto alla partecipazione informata; l’aggiornamento del sito con cadenza annuale (a fine anno), previsto dal regolamento, avrebbe dovuto far cadere le lamentele per l'esclusione dal voto degli iscritti dopo il 1° gennaio 2016, in più gli iscritti che non si erano espressi si sarebbero dovuti considerare semplicemente astenuti. Quanto alle altre contestazioni, per il MoVimento erano infondate: la persona che aveva lamentato la sua impossibilità di partecipare al voto (per account disabilitato) sarebbe stata sospesa da oltre un anno "per l'indebito uso del nome e del marchio del MoVimento" (senza che fosse impugnata quella sanzione); varie delle disposizioni del nuovo regolamento contestate riproducevano testi già presenti nel documento del 2014 (e le sanzioni lamentate erano congrue perché erano volte a reagire a "gravi motivi ostativi alla permanenza del rapporto associativo").
Tra un rinvio e l'altro (ma dopo che era stata negata la tutela cautelare chiesta dagli attori), la precisazione delle conclusioni del processo di primo grado davanti al giudice monocratico del tribunale civile di Roma era arrivata alla fine del 2019, mentre il 20 dicembre 2017 Davide Casaleggio e Luigi Di Maio avevano costituito con atto notarile la terza associazione denominata MoVimento 5 Stelle (il M5S-3), con sede a Roma - presso lo studio legale di Andrea Ciannavei, avvocato del M5S anche nel processo di primo grado che si sta considerando - e con il simbolo ottenuto in semplice uso dal M5S-2 fondato nel 2012. Com'è noto, è stato il M5S-3 - con Beppe Grillo come garante - a partecipare alle elezioni politiche del 2018 e alle europee del 2019 (fino alle ulteriori modifiche statutarie subite dal 2021 in avanti) e a operare, grazie agli iscritti alla "non associazione" che si tesseravano all'associazione fondata nel 2017 e ai nuovi associati, aggiuntisi in seguito: dopo altre pronunce non favorevoli al M5S-1 (in particolare l'ordinanza del tribunale di Genova che ad aprile del 2017 aveva sospeso l'esclusione dalle "comunarie" genovesi dell'aspirante lista legata a Marika Cassimatis) si era probabilmente ritenuto più opportuno e "sicuro" mettere in campo un soggetto politico e giuridico nuovo, non colpito dalle contestazioni precedenti, "rottamando" di fatto per svuotamento la "non associazione" del 2009. Queste novità, però, non avevano fatto venire meno l'interesse a definire la causa avviata all'inizio del 2017.
La sentenza di prime cure era stata emessa alla fine di aprile del 2020 dal giudice Aldo Ruggiero (XVI sezione civile) del tribunale di Roma: il MoVimento 5 Stelle era risultato vincitore e i cinque soci del "vecchio" M5S del 2009 che avevano impugnato le votazioni del 2016 erano stati condannati al pagamento delle spese.
Il giudice aveva innanzitutto confermato che anche la "non associazione" MoVimento 5 Stelle doveva inquadrarsi come associazione non riconosciuta, perché si trattava pur sempre di "un'aggregazione di persone diretta a perseguire determinate finalità nell'ambito di un confronto interno", dunque si era di fronte a un "fenomeno associativo" a dispetto dei nomi utilizzati. Già in quella sede, però, la sentenza riconosceva che chi aderiva all'associazione così configurata manifestava "una adesione di natura contrattuale alla associazione ed al regolamento che vengono proposti", con tanto di "accettazione informata e volontaria del contenuto del regolamento a cui si aderisce": gli stessi attori non avrebbero rilevato "vizi nella loro manifestazione di volontà", per cui si doveva presumere che si fosse formata "in modo pienamente consapevole ed informato delle modalità operative dell’Associazione convenuta e dei suoi principi ispiratori, con tutte le peculiarità che la connotano".
Questa premessa serve al giudice per rilevare che "ogni associazione [...], in virtù delle regole che si è data (e che sono state accettate dagli associati) può anche limitare, nell'ambito dei diritti disponibili [...], le facoltà e gli oneri dei soci, attribuendo loro posizioni disomogenee", purché questo sia accettato da ogni socio e purché l'associazione segua effettivamente "le regole che gli stessi associati si sono date": quelle regole interne che derogano ai principi generali potrebbero essere anche state adottate in modo illegittimo, ma se nessuno impugna gli atti che hanno introdotto quelle regole, quelle regole sopravvivono e i soci che non le hanno impugnate devono adeguarvisi. E i cinque attori non avevano impugnato il regolamento del 2014, né è stato dichiarato illegittimo in altri processi: considerando che proprio quel vecchio regolamento conteneva sia molte delle disposizioni contestate del nuovo regolamento, sia alcune regole derogatorie alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni (incluse quelle che disciplinavano la procedura di modifica del documento fondativo, la forma delle convocazioni, il quorum di validità e la maggioranza necessaria), per il giudice di primo grado non c'erano profili di illegittimità, anche perché il regolamento - vecchio e nuovo - non pregiudicava alcun diritto indisponibile. Quanto all'attore escluso dal voto, questi - secondo il giudice di prime cure - "avrebbe dovuto far valere tale posizione al momento della sua sospensione ed al momento della disattivazione del suo account"; in più, sempre secondo il magistrato, l'attore "era perfettamente a conoscenza della sua posizione e della sua impossibilità a votare, come da regolamento 2014, nel quale è espressamente prevista la disattivazione dell’account".

La sentenza di secondo grado (2023) a favore degli attori

La decisione del tribunale di Roma aveva evidentemente scontentato i cinque attori: questi avevano dunque presentato appello - attraverso l'avvocato Lorenzo Borrè, che li ha difesi in tutti i gradi di giudizio - riproponendo e argomentando più a fondo molte delle censure contenute nell'atto di citazione, ma mettendo in luce soprattutto alcuni punti, relativi in particolare alla situazione dell'attore cui era stato disattivato l'account e - questione strettamente collegata - a quella del regolamento del 2014. Proprio questi elementi hanno convinto la Corte d'appello di Roma - seconda sezione specializzata in materia d'impresa - a riformare in modo consistente la prima sentenza alla fine di febbraio del 2023, dichiarando l'invalidità sia del regolamento pubblicato nel 2014, sia delle successive votazioni del 2016 sul "non statuto" e sul regolamento. Nel frattempo, peraltro, il M5S-3 fondato alla fine del 2017 aveva cambiato ulteriormente pelle, passando sotto la guida di Giuseppe Conte (dopo la fine delle sue due esperienze di governo) e subendo due modifiche statutarie tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 (legate all'iscrizione del soggetto politico al registro dei partiti). Nemmeno queste ulteriori vicende, però, avevano suggerito agli attori di non insistere nella causa; del resto, solo un anno dopo l'atto d'appello, cioè nel giugno 2021, il tribunale di Palermo avrebbe dichiarato per primo l'invalidità del regolamento del 2014 e le delibere del 2016, nel processo che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di sospensione comminati nel 2017 all'allora deputato Riccardo Nuti.
Il collegio di seconde cure aveva confermato - visto che, sul punto, già la sentenza di primo grado era stata netta e il M5S non aveva impugnato quelle parti, sulle quali dunque si era formato il giudicato - che al MoVimento 5 Stelle dovevano applicarsi le norme in materia di associazioni non riconosciute. Questo profilo era rilevante già per la prima questione da affrontare, quella dell'attore escluso dal voto del 2016: i giudici, infatti, avevano rilevato che l'account era stato disabilitato già dal 10 dicembre 2014, vale a dire prima della pubblicazione del regolamento, avvenuta il 23 dicembre 2014. Non si potevano applicare retroattivamente le regole sul procedimento sanzionatorio contenute in un regolamento non ancora "adottato": non essendo in quel momento stato codificato alcun iter disciplinare (che permettesse di conoscere le contestazioni e di instaurare un contraddittorio), dunque, non poteva parlarsi di alcuna interruzione o sospensione del rapporto associativo (e non si poteva dedurre alcuna acquiescenza alla disabilitazione dell'account) e l'associato avrebbe dovuto poter partecipare alle deliberazioni del 2016. Nei suoi confronti, quindi, le delibere del 2016 risultavano nulle e gli altri soci avrebbero potuto chiedere di invalidarle per la mancata partecipazione di un avente diritto; quel risultato sarebbe stato comunque ottenuto, ma puntando l'attenzione sul regolamento del 2014.
I giudici partono dalla ricostruzione delle norme che regolavano il MoVimento 5 Stelle, riconoscendo correttamente come prima fonte il "non statuto" del 2009, sostenendo che a questo "ha fatto seguito l'atto costitutivo dell'associazione in data 14.12.12", con tanto di statuto aggiornato a quella data: in quella situazione sarebbe stato pubblicato, alla fine del 2014, il regolamento di cui si è detto poco fa, modificato nel 2016 con le votazioni di cui si è contestata la validità. Si tratta di una ricostruzione che sembra non condividere l'esistenza di due diverse, omonime associazioni (M5S-1 2009, M5S-2 2012), ma in sostanza propone l'idea - non corretta, secondo chi scrive - che vi fosse un solo soggetto giuridico che alla fine del 2012 ha innovato i propri documenti fondativi.
I dubbi su questo passaggio non infirmano però il seguito del ragionamento. Per il collegio, infatti, non poteva dirsi che gli attori non avessero contestato la validità del regolamento del 2014: la richiesta di invalidarlo non era stata espressamente evidenziata nelle conclusioni, ma in vari punti dell'atto di citazione era emersa una critica serrata a quel regolamento, soprattutto perché il documento era stato pubblicato e "imposto" dal vertice del MoVimento senza essere mai votato in alcun modo dall'assemblea degli attiVisti. Per il M5S gli iscritti avevano tacitamente accettato quelle regole come parte del rapporto associativo, ma il collegio era stato di diverso avviso. Nessun voto precedente alla fine del 2014 poteva avere valore ai fini dell'accettazione del regolamento, così come nessun voto successivo aveva riguardato tutti gli attori; comunque, ci sarebbero volute condotte "incompatibili con la volontà di rifiutare quelle regole e di dimostrare - in modo inequivocabile - il loro gradimento". Considerando che "la consultazione on line lanciata al riguardo nel luglio e poi nel settembre 2016 usa espressamente il termine 'modifica'" con riguardo al regolamento (oltre che al "non statuto"), "non è possibile ritenere sussistente, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, in capo ai singoli votanti una consapevole adesione a quella disciplina [del regolamento del 2014], mai deliberata". Se non si può dire che i soci avevano accettato quel primo regolamento, occorre applicare la disciplina dettata dal codice (art. 21, comma 2): considerando che il regolamento del 2014 "è intervento quanto meno ad integrare e in certi passaggi anche a modificare quanto previsto nello statuto e nell'atto costitutivo dell’associazione" (ma l'osservazione può valere anche se non si considera l'atto costitutivo del 2012, continuando a seguire la tesi delle due associazioni distinte), per adottare il regolamento si sarebbe dovuto seguire il procedimento codicistico per la modifica dello statuto, dunque il voto con il quorum di validità del 75% dei soci e il favore della maggioranza dei presenti. Ciò non si è avuto, dunque questo è bastato ai giudici per accertare l'invalidità del regolamento del 2014 (nella sentenza si parla di annullabilità) e, poiché si era basata su questo documento, anche delle votazioni del 2016. Il verdetto opposto rispetto a quello del 2020 ha portato il collegio a dichiarare il M5S soccombente, con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio (con la cifra, già consistente in prime cure, più che raddoppiata).

La conferma in Cassazione

Insoddisfatta dell'esito del giudizio di secondo grado, la "non associazione" del 2009 aveva scelto di impugnare in Corte di cassazione la pronuncia della corte d'appello di Roma; dopo meno di un anno è arrivata l'ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso (con ulteriore condanna alle spese). Si tratta proprio della pronuncia cui si faceva riferimento all'inizio dell'articolo e che merita di essere considerata con attenzione, come ultimo passo di questa vicenda giuridica.
Per prime sono state affrontate le lamentele circa la disabilitazione dell'account di uno degli attori e i suoi effetti. Secondo il M5S l'atto di citazione aveva solo negato che la convocazione del voto del 2016 su "non statuto" e regolamento fosse stata fatta per avviso personale e che l'attore in questione l'avesse ricevuto, senza contestare la sanzione di esclusione avvenuta nel 2014; per i giudici, però, la corte d'appello si era limitata a notare che, mancando allora norme statutarie o regolamentari sui procedimenti disciplinari e non essendovi stato recesso dell'associato o delibera assembleare di esclusione - uniche ipotesi che, per il codice civile, fanno venire meno l'adesione - il socio era ancora parte dell'associazione e aveva diritto di parteciparvi senza bisogno di contestare nulla, per cui "la sua esclusione dal procedimento di votazione rendeva illegittimo il deliberato per assenza di un avente diritto". Non è poi stato condiviso il ragionamento in base al quale, se per il "non statuto" "l'adesione al MoVimento 5 Stelle non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito internet", la stessa espulsione o esclusione dal M5S non avrebbe richiesto altro che la disabilitazione dell'account dell'attiVista ad opera del soggetto gestore della piattaforma.
La Corte di cassazione si è poi occupata delle censure sull'annullamento del regolamento del 2014. Per la difesa del MoVimento 5 Stelle, gli attori non avevano impugnato quel regolamento, così la corte d'appello non si sarebbe dovuta esprimere sulla sua validità; secondo il Supremo collegio, invece, i giudici di secondo grado non erano andati oltre le richieste degli attori, perché avevano "dato rilievo, nell'individuare quale fosse l'oggetto del giudizio, al tenore complessivo dell'atto di citazione e non alle sole conclusioni ivi formulate". La citazione, infatti, aveva lamentato l'invalidità sia di disposizioni del regolamento presenti anche nel testo del 2016 (e non modificate), sia dell'intero regolamento innovato, illegittimo perché frutto di modifiche di un testo originario su cui l'assemblea dei soci non aveva mai votato. Quella lamentata dal M5S con il ricorso, più che la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sarebbe una scorretta interpretazione della domanda, ma per la Cassazione questo richiederebbe "un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto" (e qui la motivazione era stata fornita).
Il M5S aveva infine insistito sul fatto che, in realtà, gli associati (inclusi gli attori) avrebbero accettato "per fatti concludenti" (dunque in concreto) il regolamento del 2014 - al punto tale da rendere irrilevante la mancata approvazione del testo da parte dell'assemblea - mentre la corte d'appello avrebbe valutato diversamente i fatti. Il collegio di legittimità, invece, ha rilevato come i giudici di secondo grado avessero accertato "l'assenza di una condotta di accettazione del regolamento pubblicato a dicembre 2014" da parte degli attori (non solo di quelli che non avevano votato); ha poi confermato che, essendo integrativo e modificativo delle norme (non) statutarie del M5S, il regolamento avrebbe dovuto essere deliberato dall'assemblea del MoVimento con almeno il 75% dei soci presenti e la maggioranza dei partecipanti al voto (non contenendo il "non statuto" norme ad hoc per la sua modifica). Considerato "il ruolo cardine dell’assemblea anche nelle associazioni non riconosciute, [...] [n]on si può affermare che l’associato, che non aveva votato alcuna delibera (quanto alle modifiche del Regolamento del dicembre del 2014 soltanto pubblicate sul sito), non potesse impugnare per invalidità tali modifiche e, di riflesso, quelle adottate nel 2016, in difetto di un comportamento di tacita accettazione, che deve essere inequivocamente rivelatore di un determinato volere con un preciso contenuto sostanziale [...] e, nella specie, del proposito di non contrastare gli effetti delle modifiche statutarie così da risultare sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di impugnarle".

Quali effetti dell'invalidità (anche sul simbolo)?

Ora che la vicenda processuale del regolamento del "primo" MoVimento 5 Stelle si è conclusa, viene spontaneo domandarsi quali possano essere le conseguenze, se si considera che la "non associazione" fondata nel 2009 (M5S-1) di fatto non opera più politicamente dalla fine del 2017 e ha vissuto essenzialmente nelle aule di tribunale, viste le varie cause in cui è stato coinvolto sin qui.
In teoria, dunque, l'annullamento del regolamento del 2014 e delle modifiche di due anni dopo allo stesso regolamento e al "non statuto" ha riportato il MoVimento 5 Stelle al suo stadio iniziale... o quasi: lo stesso "non statuto" ha due versioni, una del 10 dicembre 2009 (ancora legata al simbolo iniziale, con in basso il sito Beppegrillo.it e registrato come marchio a nome di quest'ultimo) e una del 15 febbraio 2016 (che segue alla modifica dell'emblema, ritoccato con il sito Movimento5stelle.it sulla base dell'esito di una consultazione online e registrato come marchio a nome dell'associazione fondata nel 2012); non è dato sapere con quale procedimento siano state apportate le modifiche, ma in mancanza di altre decisioni dei giudici deve considerarsi vigente il "non statuto" aggiornato al 15 febbraio 2016 (che, come il precedente, prevede anche l'espressa autorizzazione "di volta in volta e per iscritto" all'uso del nome e del marchio del M5S alle persone candidate).
Il venir meno del regolamento, peraltro, fa "decadere" le sue disposizioni che citano proprio il simbolo. Oltre a quelle che citavano le persone da candidare, candidate o elette "sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle", non è più formalmente previsto che "Gli iscritti al MoVimento 5 stelle non possono né rappresentare il MoVimento 5 Stelle, né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali". Il "non statuto", però, continua a mettere il simbolo adottato ufficialmente nel 2016 nelle mani del M5S-2 (2012), associazione "unica titolare dei diritti d'uso dello stesso": difficile dunque immaginare una qualche apertura nel regime di concessione del fregio.
Non si può poi ovviamente trascurare come ogni riflessione debba tenere conto del fatto che dalla fine del 2017, come si diceva, a operare giuridicamente e politicamente è un'altra associazione denominata MoVimento 5 Stelle (M5S-3), che ha conosciuto varie evoluzioni (anche statutarie, oltre che di vertice) e che ha via via ritoccato anche il simbolo (provando, tra l'altro, a registrarlo come marchio nel 2021, ma la domanda è stata rifiutata). La somiglianza con gli emblemi precedenti, con riguardo alla parte centrale del simbolo, renderebbe pressoché impossibile un uso del simbolo del 2009 o del 2016 in concorrenza con quello del M5S(-3), anche a non voler pensare che entrambi i fregi son stati depositati come marchi (da Grillo e dal M5S-2).
La sentenza della Cassazione da poco emessa, come pure altre pronunce che in passato hanno riguardato il M5S-1, si pone comunque come invito a "prendere sul serio" le norme che costituiscono il "diritto dei partiti": vale per quelle dettate dallo Stato - per i partiti o, più in generale, per le associazioni - e per quelle che ogni singola forza politica sceglie di darsi. Le regole, insomma, vanno create o modificate "secondo le regole" (si perdoni il gioco di parole) e, una volta poste e finché sono in vigore, vanno rispettate. Di sicuro avere fondato una nuova associazione, con un nuovo statuto che dall'inizio contemplava regole per la sua modifica e per le procedure decisionali (e disciplinari), è stata una scelta più efficace rispetto al tentare di "emendare" la prima "non associazione" (che peraltro aveva già subito varie sconfitte nelle aule giudiziarie).
Sarebbe altrettanto importante tenere a mente un altro principio stabilito altrove dalla Cassazione (e ricordato da Borrè in un articolo scritto poche ore fa per laCostituzione.info): “il principio di maggioranza - secondo cui le delibere societarie prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti - trova il suo contrappeso e la sua legittimazione nel metodo assembleare. Quest'ultimo opera come strumento di protezione delle minoranze, permettendo loro di essere previamente informate dell’oggetto della deliberazione e di partecipare, prima della votazione, a una discussione nel corso della quale ciascun partecipante ha la possibilità di esporre e di difendere, in contraddittorio con gli altri intervenuti, il proprio punto di vista" (Cass., sez. I civ., 30 maggio 2008, n. 14554). Nessun partito dovrebbe dimenticarlo, né dovrebbe farsi convincere dalla tentazione di far decidere iscritte e iscritti solo tra "sì" e "no" o tra ipotesi preconfezionate, senza dare il giusto spazio al confronto e alla discussione.

martedì 20 febbraio 2024

Elezioni europee, la stretta sulle esenzioni si allenta (ma solo un poco)

Non è passato inosservato l'emendamento "strozza esenzioni" presentato nei giorni scorsi da quattro senatrici e senatori di Fratelli d'Italia in I commissione (Affari costituzionali), nel percorso di conversione del "decreto elezioni 2024": i media hanno dato conto delle proteste di varie forze politiche che in caso di approvazione della modifica sarebbero costrette a raccogliere le firme, a partire da +Europa e Sud chiama Nord (che con le norme attuali sarebbero esonerate dalla ricerca dei sottoscrittori), fino ad Alternativa popolare, Volt e i gruppi legati al partito europeo Efa (tutti partiti che punterebbero all'esonero seguendo la strada tracciata nel 2014, su istanza dei Verdi Europei, dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo). Oggi il sito del Senato ha pubblicato un nuovo testo dell'emendamento 4.0.7 presentato nelle scorse ore da Marco Lisei, Costanzo Della Porta, Andrea De Priamo e Domenica Spinelli, che evidentemente risente di alcune delle polemiche sollevate e degli appelli lanciati nei giorni scorsi. Ecco di seguito l'emendamento riformulato. 
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Le parole sottolineate sono state aggiunte rispetto alla prima versione dell'emendamento: si tratta dell'unico intervento operato sul testo. La riformulazione, dunque, interviene soltanto sull'esenzione dalla raccolta delle firme legata al risultato delle ultime elezioni politiche: oltre alle forze politiche dotate di almeno un gruppo parlamentare al momento dell'indizione delle elezioni (Fdi, Lega, Fi, Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia viva, Azione, Noi Moderati) e a quelle che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% (ottenendo seggi "in ragione proporzionale": è il caso, oltre che di quasi tutti i partiti indicati prima, del Movimento associativo italiani all'estero), quindi, l'emendamento concede l'esonero dalla raccolta firme alle forze politiche che, avendo partecipato alle ultime elezioni politiche "con proprio contrassegno", hanno eletto almeno una persona nei collegi uninominali. 
La nuova formulazione consente innanzitutto di dare più senso all'espressione "ottenuto almeno un seggio", perché è chiaro che essere ammessi al riparto proporzionale, grazie al superamento della soglia di sbarramento, porta inevitabilmente a ottenere più eletti (con la significativa eccezione della circoscrizione Estero, in cui è possibile ottenere anche un solo seggio in ragione proporzionale, com'è accaduto in questa legislatura al Maie). Ora, quindi, è certamente sufficiente che un partito abbia presentato proprie liste e che, pur non avendo superato il 3%, abbia ottenuto almeno un o una parlamentare nei collegi uninominali: in questo modo, sarebbero esenti dalla raccolta firme anche +Europa e Sud chiama Nord, come pure Centro democratico (che ha eletto Bruno Tabacci alla Camera nel collegio Milano - Loreto), ma anche l'Union Valdôtaine, la Südtiroler Volkspartei (Svp) e con ogni probabilità anche il Campobase (che ha eletto il senatore Pietro Patton a Trento): per queste ultime tre forze politiche, infatti, prima non era del tutto certo che potessero essere tutte esenti (c'era un gruppo di minoranze linguistiche e uno di autonomie). La nuova formulazione consente anche di rimediare alla stortura iniziale in base alla quale +Europa che aveva sfiorato il 3% (dunque l'ottenimento di seggi nella quota proporzionale) avrebbe improvvisamente dovuto raccogliere un gran numero di firme, mentre lo stesso onere sarebbe stato risparmiato a Noi moderati, che ha potuto formare un gruppo alla Camera (grazie ad alcuni "prestiti" di deputati) pur avendo ottenuto meno dell'1%. Molto più difficile sarebbe sostenere il diritto di evitare la raccolta firme per quelle forze politiche che hanno partecipato alle elezioni ma senza "proprio contrassegno", pur avendo ottenuto eletti: è il caso per esempio, dei partiti inseriti nel cartello Noi moderati, come Italia al centro (che ha eletto alla Camera Ilaria Cavo e Pino Bicchielli), Coraggio Italia (che conta su Martina Semenzato alla Camera e Michaela Biancofiore al Senato) e l'Unione di centro - Udc (che ha eletto Lorenzo Cesa alla Camera e Antonio De Poli al Senato), visto che il mandante al deposito era il solo Maurizio Lupi e non anche i rispettivi leader politici.
Il nuovo testo dell'emendamento, invece, lascia sostanzialmente chiusa la porta dell'esenzione "per via europea": diventerebbe sempre necessario - quest'anno e in prospettiva - avere partecipato con una lista alle elezioni europee precedenti, avere eletto almeno un europarlamentare in Italia (il che comporta superare il 4%) e, per giunta, essere affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo al Parlamento europeo, con tanto di dichiarazione autenticata del presidente del gruppo stesso. Dovrebbero dunque raccogliere le firme le liste promosse da partiti italiani affiliati a partiti politici europei (rappresentati a Strasburgo) ma privi di eletti in Italia, come Alternativa popolare e Popolari per l'Italia (Ppe), Psi (Pse - S&D), Radicali italiani, Team K e LibDem (Alde - Renew Europe), L'Italia c'è e Tempi nuovi - Popolari Uniti (Pde - Renew Europe), Rifondazione comunista (Partito della sinistra europea), Patto per l'Autonomia, Siciliani Liberi, Süd-Tiroler Freiheit (Efa), Fiamma tricolore e Destre unite / Nuova Italia unita (Aemn - senza proprio gruppo) e Forza Nuova (AFP - senza proprio gruppo); stesso destino avrebbero i partiti italiani affiliati a soggetti politici transeuropei non presenti nel registro europeo dei partiti (come il Partito pirata o Volt) e, a maggior ragione, i partiti italiani che nel 2019 avevano trovato sponda in partiti politici di un altro paese europeo che avevano eletto europarlamentari (allora ci era riuscito il Partito animalista).
L'emendamento riformulato, dunque, allenterebbe un po' la stretta sulle esenzioni, consentendo a un maggior numero di soggetti di presentare liste (o esentare formazioni che vogliano presentarle) ed eliminando alcune vistose disparità che si sarebbero create con la prima versione; la stretta però rimarrebbe e, in caso di approvazione, sarebbe significativa sia perché riguarderebbe la via europea di accesso alle schede elettorali (facendo segnare una battuta d'arresto del rilievo dato ai partiti politici europei, a partire da quelli inseriti nel relativo registro), sia per il tempo in cui l'intervento restrittivo avverrebbe. Oggi, infatti, mancano 70 giorni al termine per presentare le liste, poco più di un terzo del tempo concesso dalle norme sulla validità delle autenticazioni: chi faceva legittimo affidamento sull'esenzione grazie all'adesione al partito politico europeo - sulla base dell'interpretazione "vivente" delle norme in vigore, data nel 2019 dagli uffici elettorali - si troverebbe quasi all'improvviso a dover raccogliere in poche settimane almeno 30mila firme di elettrici o elettori in ognuna delle cinque circoscrizioni (e a procurarsi i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali), avendo cura di raccoglierne almeno 3mila in ciascuna Regione (con tutte le difficoltà legate a centrare l'obiettivo in regioni come la Valle d'Aosta, il Molise o la Basilicata). L'alternativa, ovviamente, sarebbe concorrere ad altre liste, magari esenti a loro volta dall'onere della raccolta.
Chi sostiene che l'obiettivo di raccogliere almeno 150mila firme (nel modo in cui si è detto e - ammesso che serva precisarlo - solo in forma cartacea, non essendo ammessa la firma con lo Spid o altri sistemi affini) sarebbe accessibile perché "il numero [...] non è così alto" forse lo fa pensando che l'asticella delle 150mila sottoscrizioni era allo stesso livello anche nel 1979, quando il corpo elettorale era composto da 42,2 milioni di persone, mentre nel 2019 erano quasi 51 milioni e nel frattempo è aumentato il numero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme. Non si può però non sottolineare che alle elezioni politiche negli ultimi anni la soglia di sottoscrizioni da raggiungere è decisamente più bassa: nel 2018 per partecipare alle elezioni della Camera sarebbero state necessarie 94500 firme (e divennero 23625 grazie a una modifica una tantum, analoga a quella che ridusse le sottoscrizioni necessarie a un quarto del minimo previsto nel 2013, "sconto" di cui beneficiarono - per fare due esempi - il MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia); nel 2022 ne sarebbero servite 73500 (ridotte a 36750 trattandosi di voto anticipato). Di fronte a questi dati, ferma restando l'opportunità che una forza politica dimostri di avere un minimo di consistenza già prima del voto, sembra più difficile parlare di numero "non così alto", specie se "imposto" a circa 70 giorni dal voto: poco da obiettare se le stesse regole fossero previste per le elezioni del 2029, mentre qualche rilievo (almeno) di opportunità sorge nel voler applicare queste regole già ora (un pensiero che si potrebbe estendere, retroattivamente, all'introduzione dello sbarramento del 4% avvenuta nel 2009, ma almeno allora la discussione in Parlamento iniziò prima).
Resta dunque da vedere come si svolgerà il dibattito, quale sarà il parere del Governo e l'esito del voto sul punto, così come su altre questioni rilevanti, in particolare il limite ai mandati dei sindaci. Restando in tema di elezioni comunali, però, vale la pena segnalare che oggi pomeriggio alla Camera in commissione Affari costituzionali è ripresa la discussione del "ddl Pirovano - ex Augussori" già approvato dal Senato circa un anno fa, volto a rendere stabile la riduzione del quorum di validità delle elezioni amministrative nei comuni fino a 15mila abitanti in caso di presentazione di una sola lista (passando al 50% al 40%, scomputando a tale fine gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano votato), prevista una tantum anche dal "decreto elezioni 2024", ma anche a reintrodurre la raccolta firme nei comuni "sotto i mille" (da 5 a 10 nei comuni fino a 500 abitanti, da 10 a 20 nei comuni fino a 750 abitanti, da 15 a 30 nei comuni fino a 1000 abitanti). Se la commissione approvasse il testo in breve e il testo approdasse in aula in tempi ragionevoli, le norme potrebbero entrare in vigore già per queste elezioni comunali (il deposito delle liste è previsto tra il 10 e l'11 maggio). Pure qui si tratterebbe di norme che diverrebbero efficaci a ridosso del voto, ma il Parlamento ne discute da tempo (fin dalla scorsa legislatura) e oggettivamente limiterebbero assai poco l'accesso al meccanismo elettorale, ponendo in compenso un argine ragionevole alle iniziative degli extra muros che in più casi - a seguito di comportamenti poco commendevoli - hanno inciso negativamente sulla genuinità dell'esito elettorale e sul funzionamento delle istituzioni.

"L'ultimo commosso saluto a un uomo molto amato": lettura immersiva, dalla caduta ai garofani dell'addio

Il 5 maggio saranno trascorsi trent'anni dal giorno in cui "Craxi Benedetto detto Bettino" lasciò definitivamente l'Italia, dopo aver concluso la sua settima legislatura da deputato (col conseguente venir meno dell'immunità parlamentare) e pochi giorni prima che fosse disposto il ritiro del suo passaporto; il 12 novembre, invece, sarà il trentennale dello scioglimento del Partito socialista italiano, deliberato dal 47° congresso nazionale, un anno e nove mesi dopo le dimissioni di Craxi dalla segreteria, retta da lui per quasi 17 anni. Se di norma si fa risalire la fine della cosiddetta Prima Repubblica al voto politico del 27-28 marzo 1994 - quello della vittoria di Silvio Berlusconi sulla "gioiosa macchina da guerra" dei Progressisti, della sostanziale irrilevanza del centro e dello scivolamento del Psi (senza più il garofano) a poco più del 2% - l'espatrio di Craxi e lo scioglimento del partito che aveva guidato sembrano assumere, per chi scrive, il ruolo delle ultime luci che si spengono su una scena ormai quasi del tutto spopolata (e non certo solo dai socialisti). Più di qualche attore, beninteso, sarebbe ricomparso in seguito, sotto nuove insegne e con alterne fortune, ma in un contesto piuttosto distante da quello che aveva caratterizzato il primo mezzo secolo scarso della Repubblica italiana.  
Altre figure, invece, a dispetto della notorietà guadagnata fino al 1994 non sarebbero ricomparse sulla scena politica italiana, nemmeno in seconda, terza o quarta fila: all'interno del Psi Craxi ne fu certamente l'esempio più eclatante, ma non fu certo il solo. Proprio un'immaginaria figura pescata in quel novero è stata costruita per essere protagonista del romanzo L'ultimo commosso saluto a un uomo molto amato, pubblicato nel 2022 da People e scritto da Pieter Freibeuter: dietro questo nome si cela l'amministratore - anzi, pardon, il "Luminoso Segretario" - della pagina Facebook Una foto diversa della prima Repubblica. Ogni giorno. (poi sbarcata anche su Twitter e Instagram), che propone foto (in bianco e nero o a colori) legate alle figure del primo tempo - rigorosamente proporzionale - della Repubblica Italiana. Per quanto si tratti di pagine di dichiarata finzione, meritano di essere sfogliate da parte di chi ha la curiosità di capire come si poteva vivere il tempo della caduta e la fine del gioco "dal di dentro", sia pure ai margini della scena citata prima. 
Già, perché il protagonista del romanzo, Mariolino Celeghin - all'anagrafe Mario, in un'epoca in cui diminutivi - a partire da Bettino - e vezzeggiativi non si lesinavano - deputato socialista dal 1976 al 1992 e più volte sottosegretario per vari dicasteri (del governo Fanfani V, dei due governi Craxi, degli esecutivi di Goria e De Mita e del penultimo gabinetto Andreotti), pur avendo spostato negli ultimi anni il suo centro di interessi (e la circoscrizione di elezione nelle ultime due legislature), proveniva invece dal Veneto. E non da Venezia - terra di dogi e di chimici prestati alla politica e proiettati alla Farnesina - bensì da Rovigo, anzi da Buseto Rodigino, comune immaginario (ma credibilissimo, al pari dei milanesi Piolnate e Tresco sul Lambro, sempre creati dall'autore) da cui era partito per diventare ingegnere e, dopo le prime esperienze da consigliere comunale a Rovigo, approdare in consiglio regionale sempre per il Psi, fino all'approdo parlamentare. 
Venire dalla provincia, naturalmente, non limitava necessariamente le ambizioni delle persone e l'organizzazione necessaria a raccogliere onori e adempiere agli oneri: Celeghin era cresciuto con il sostegno imprescindibile di alcuni collaboratori - soprattutto un avvocato tributarista veneziano nei panni del factotum di fiducia e custode di segreti fin dal 1977 e un ex dirigente d'azienda brianzolo nel ruolo del consigliere politico e dell'esattore galantuomo dal 1979 al 1991, anno della sua prematura dipartita - e costruendo una "correntina" di amministratori e politici locali. Allo stesso modo, l'origine provinciale non costituiva un limite alla crescita e alla conservazione - fino all'ultimo giorno, non senza sfrontatezza - della "gaudenza", nel senso propagato da vari anni da un'altra pagina Facebook riferimento per tante e tanti #drogatidipolitica: nella sua vita - emerge già dalle prime pagine del libro - Celeghin ha avuto cinque figli, i primi tre dalla prima moglie, la quarta da un'attrice-valletta a cavallo tra gli '80 e i '90 (legame a causa del quale era naufragato il primo matrimonio), il quinto dalla seconda moglie, lasciata - senza divorziare - negli ultimi mesi della propria vita in favore di un'altra donna molto più giovane.
Il romanzo inizia il 5 dicembre 2019, giorno in cui Celeghin, a 85 anni, conclude la sua vita terrena e il suo nome, tornato alla ribalta per qualche manciata di ore, deve fare i conti con la damnatio memoriae all'epoca dell'antipolitica e dei social network. Già dal secondo capitolo, però, un robusto flashback riporta alle ultime settimane del 1991, a pochi mesi dal primo atto pubblico di "Mani Pulite", cioè l'arresto per concussione di Mario Chiesa (17 febbraio 1992). In vista delle nuove elezioni politiche (per una volta a scadenza quasi regolare), una settimana prima della consegna delle liste - dunque, a conti fatti verso il 24 febbraio o forse un po' prima - Celeghin aveva appreso che sarebbe stato ricandidato nella circoscrizione di Como-Varese-Lecco (anche se allora formalmente era Como-Sondrio-Varese) e non più in quella di Milano-Pavia, per ordine del segretario Craxi e al dichiarato scopo di combattere più duramente da quelle parti la Lega Lombarda, in quelle elezioni già Lega Nord. In effetti il seggio milanese "sicuro" di Celeghin doveva servire a qualcun altro (perché il cambiamento non era prossimo o in corso: in realtà era già avvenuto), ma lui aveva accettato la candidatura "fuori porta", sperando di poter contare sull'agognata promozione a ministro nel nuovo governo. Dopo il voto del 5-6 aprile, invece, era risultato terzo dei non eletti, molto più debole del previsto nella raccolta dell'unico voto di preferenza disponibile, mentre il partito era arretrato ma in fondo aveva tenuto: fuori dalla Camera e da qualunque gioco di governo, poteva aspirare al massimo a una candidatura blindata alle europee del 1994 (il primo appuntamento elettorale di rilievo che si potesse immaginare in quel momento).
Per Celeghin quella batosta sembrava la fine, preludio al definitivo addio a "quel bulimico socialismo irreale e mobiliare che era stata l’utopia, o la malìa, da cui si era fatto prendere il loro Grande Capo" e a quel rampantismo che - tra una seduta, un incontro, un'inaugurazione e l'ascolto delle richieste dei postulanti - poteva portare a impegnarsi a corteggiare una delle telegiornaliste più note, la "rossa decisa con il gomito appoggiato" (come la chiamava Giorgio Gaber in C'è un'aria). Il pessimo esito elettorale si sarebbe rivelato invece solo l'inizio della caduta, concretizzatasi in giugno prima con il coinvolgimento - rapidamente sfumato dopo un impegnativo passaggio in tribunale - in un'inchiesta per corruzione nel comasco, poi con l'arresto, frutto di un colpo "arrivato da dove Celeghin, sempre così accorto e previdente, meno se lo sarebbe atteso". Nel mezzo, a Milano e dintorni, si respira in pieno la "mancanza d'aria" (parafrasando sempre Gaber) legata alla pressione degli avvisi di garanzia, degli arresti, dei media e del tifo da stadio per i magistrati o - a seconda della posizione cui si aderisce - il "clima infame" citato da Craxi nel 1993 dopo il suicidio del deputato socialista bresciano Sergio Moroni. L'ex sottosegretario non voleva essere riconosciuto per strada (vivendo spesso esperienze sgradevoli se qualcuno lo individuava) e trasaliva quando suonava il campanello della casa in cui ormai viveva solo: "Temeva una visita della Guardia di Finanza o dei Carabinieri per consegnargli un'informazione di garanzia. O addirittura per una perquisizione. Peggio ancora: per arrestarlo" (del resto, in effetti, "il suo armadio non conteneva il proverbiale scheletro, ma somigliava piuttosto a un intero ossario"). Celeghin sperimentava poi come il clima si fosse fatto "infame" anche all'interno del suo partito, come suggerisce una delle massime più icastiche del romanzo: "Quando un albero viene abbattuto dalla tormenta, tutti vi accorrono lesti a fare legna".
Benché la copertina del libro rappresenti la scena di un interrogatorio in un'aula di tribunale (con tanto di imputato o testimone abbigliato con giacca scozzese verde e blu, tipicamente anni '80), il romanzo contiene poche scene da palazzo di giustizia e, comunque, svolte soprattutto negli uffici dei pm o all'esterno dei palazzi stessi. Ma delle traversie giudiziarie di Celeghin (e delle persone a lui vicine) al romanzo interessa soprattutto il prima e il dopo, con tanto di risvolti personali e politici. Non limitati solo al Psi, ovviamente. 
Nel corso del libro, infatti, varie forze politiche fanno la loro comparsa, pur senza rubare la scena al partito dell'ex sottosegretario finito in carcere e poi processato. Per molte pagine, in realtà, le altre sigle partitiche appaiono poco, con qualche piccola apparizione per i democristiani (veri sconfitti alle elezioni del 1992), un rapidissimo passaggio per i repubblicani, i liberali, i socialdemocratici e i comunisti trasformati in pidiessini, mentre un po' più di spazio se lo conquistano i leghisti (con Bossi che avrebbe dato a Celeghin del "trivellatore delle casse pubbliche" - e non solo - e un tassista forcaiolo in cui il protagonista si è imbattuto), i missini (attraverso i vicini di casa dell'ex parlamentare) e persino La Rete di Orlando, cui aderisce un personaggio rilevante per lo sviluppo della storia (e non meno rampante di altri). Le cose cambiano, e molto, nel penultimo capitolo - intitolato, alla Levi, "I sommersi e i salvati" - che, nell'analizzare le vite dei personaggi dopo i fatti del 1992, si trasforma in una carrellata di forze politiche che via via hanno accolto (oppure ostacolato) alcuni personaggi: compaiono così Forza Italia, la nuova versione della Lega Nord (per l'indipendenza della Padania), Alleanza nazionale e Rifondazione comunista, quest'ultima per descrivere l'ondivago percorso di un personaggio passato dal Psi al Prc, arrivando a un passo dalla candidatura a deputato (candidatura bloccata dai trotzkisti, facendo quindi fare capolino anche al futuro Partito comunista dei lavoratori) e finendo più avanti in consiglio regionale con l'Italia dei valori dell'ex "nemico" Antonio Di Pietro. Non manca un personaggio "che continuò a professarsi socialista fino all'ultimo e ad accompagnare, scissione dopo scissione, diaspora dopo diaspora, il feretro del garofano fino alla tomba. Prima con Benvenuto, poi con Del Turco, con Boselli e con tutti i reduci fino alla definitiva irrilevanza, ch'era anch'essa in fondo una sorta di condanna. Sebbene più mite".
Ecco, "il feretro del garofano". In effetti l'unico simbolo di cui si parla più volte nel libro è proprio il garofano: oltre che nel passaggio appena ricordato, lo si incontra nell'ultimo capitolo del romanzo, dedicato al funerale di Mariolino Celeghin (la cerimonia cui fa riferimento il titolo) e agli eventi che l'hanno preceduto. Delle esequie si ricordano, appunto, "una gigantesca corona di garofani rossi [...] portata in spalla da due ex ministri e poggiata di lato alla sobria bara di legno" e i garofani rossi distribuiti dal figlio minore all'ingresso della chiesa, appuntati da qualcuno sul bavero della giacca. L'unico altro simbolo, in un certo senso, che si incontra nelle pagine è comunque di area socialista: quello - verosimilmente con falce, martello e altri segni, forse il sole nascente o il libro aperto - che campeggiava sulla "vecchia bandiera del Psi risalente al primo dopoguerra", donata a Celeghin "dalla sezione del suo paese, Buseto Rodigino, quando era stato sorprendentemente eletto deputato per la prima volta, nel 1976" e che faceva mostra di sé, incorniciata, nella sala riunioni dell'ufficio milanese dell'ex sottosegretario.
Il romanzo appare ben scritto, credibile nelle dinamiche narrative (persino nel linguaggio usato, pure quando appare crudo) ed è in grado di suscitare interesse anche in coloro che non hanno un'ampia conoscenza delle vicende di quel periodo; ciò detto, le pagine contengono soprattutto parole, ricostruzioni, dettagli che inevitabilmente colpiscono chi appartiene alla schiera dei #drogatidipolitica. Così, quando durante la lettura viene indicata la sequenza dei governi cui Celeghin avrebbe partecipato come sottosegretario, occorre contenere la tentazione di aprire davanti ai propri occhi le composizioni delle relative "squadre", nel tentativo di capire se qualcuno dei socialisti presenti in tutti quei governi come sottosegretario possa aver fatto da "modello" per il protagonista. Oppure, mentre si dipana la vicenda umana e politica dell'ex deputato prima del suo arresto, viene naturale cercare di collocare quei fatti nella cornice giudiziaria e giornalistica di quelle settimane del 1992 (e si corre perfino il rischio di fermarsi davanti all'auspicio sbagliato del protagonista - "a settembre nessuno si ricorderà più di chi sia Antonio Di Pietro, come oggi non ci ricordiamo il nome del pretore di Biella che ha fatto chiudere le televisioni" - attanagliati da un dubbio: "Ma il pretore di Biella non aveva piuttosto cercato di salvare Telebiella, una delle prime tv private? O forse il protagonista parla delle tv di Berlusconi, ma allora il pretore era quello di Torino, insieme a quelli di Genova e Roma?").
L'ultimo commosso saluto a un uomo molto amato, insomma, va a segno. Merita di essere cercato - anche a quasi due anni dall'uscita - acquistato e letto, per fare un salto indietro di due decenni e immergersi in quell'atmosfera. anche solo per rendersi conto degli errori e degli eccessi, da non replicare e da cui guardarsi nel futuro. Vale per chi fa politica, per chi la racconta, per chi la giudica (anche senza avere una toga addosso).