Nuovo pronunciamento dei giudici sulla disputa giuridica legata alla rappresentanza e al simbolo del Movimento sociale Fiamma tricolore, esplosa prima e dopo il "doppio congresso" tenutosi tra Roma e Salò a metà dicembre del 2014: per il tribunale di Catania - che si è espresso per ora solo in via cautelare - non è stato legittimo l'uso del contrassegno fatto da Stefano Salmè, nell'avvicinamento al "suo" congresso e nelle fasi successive.
In una prima ordinanza del 21 febbraio, il tribunale di Catania aveva accolto il ricorso della segreteria del congresso (di Roma) e del Movimento (rappresentato dal segretario Attilio Carelli, eletto dalla stessa assise) contro Salmè, uscito segretario dal contemporaneo "congresso" (di Salò). In sostanza i ricorrenti gli contestavano di avere convocato un congresso nelle stesse date di quello previsto a Roma, utilizzando il simbolo del partito, pur risultando espulso dalla Fiamma: quell'uso del fregio era stato ritenuto illegittimo dalla giudice che aveva deciso per prima, per cui nei confronti di Salmè era stata pronunciata un'inibitoria (e si era disposto l'oscuramento del logo sulla pagina Facebook di Salmè, anche se poi di fatto è stata oscurata l'intera pagina, per la prevedibile gioia di chi la gestiva e dall'oggi al domani non l'ha più ritrovata).
Evidentemente insoddisfatto del risultato, Salmè aveva impugnato quell'ordinanza, contestando vari punti del ragionamento del primo giudice; il collegio della prima sezione civile del tribunale catanese che si è occupato della questione, tuttavia, ha respinto il reclamo, confermando nella sostanza l'ordinanza a favore di quello che - vai a sapere perché - viene chiamato "Movimento Tricolore" (la decisione, datata 17 aprile, è stata depositata in segreteria solo ieri).
Se le prime censure del reclamante riguardavano la competenza territoriale (per Salmè la sede legale del partito era Roma, ma per il collegio lui non aveva provato quest'affermazione, per cui il giudice competente è quello di Catania, città in cui ha sede il partito, presso lo studio del suo avvocato storico, Francesco Condorelli Caff), esse sono state respinte come quelle sul merito. Salmè aveva fatto notare come la sua espulsione dalla Fiamma, da lui nel frattempo impugnata, potesse avere alcuni profili di illegittimità (non era stata autorizzata dal Comitato Centrale, la ratifica "retroattiva" era arrivata da quell'organo solo dopo il congresso di Roma, con una composizione diversa e, a detta dell'espulso, senza spazio per il diritto di difesa); per i giudici di reclamo, tuttavia, l'impugnazione non faceva perdere effetti all'espulsione, mentre mancherebbe la prova di una regolare convocazione del congresso di Salò, a norma dello statuto.
Il reclamante aveva anche negato di avere convocato quell'assise congressuale (imputandone l'indizione alla Segreteria Generale del Congresso di cui non era parte) e di essere ancora gestore della pagina Facebook della Fiamma su cui era stato pubblicizzato il congresso di Salò. Per i giudici, invece, risulta che Salmè avrebbe "ammesso che" la convocazione "è avvenuta per il tramite dell'uso della pagina Facebook di cui è proprietario" (visto che l'affermazione è ben diversa da quanto indicato nel reclamo, i giudici devono aver tratto da un'altra fonte questa "ammissione"): basta questa situazione per far scattare in capo al reclamante la responsabilità per i contenuti dello spazio "in qualità di custode, ed anche per omesso controllo".
A nulla è valso anche il fatto che Salmè per sé abbia utilizzato (e cercato di depositare come marchio, ma la domanda risulta ancora "in lavorazione") il simbolo usato dalla Fiamma tra il 1999 e il 2001, quello con le vecchie lingue di fuoco del Msi centrali e senza base. Per il collegio, infatti, "alla luce di una sommaria istruttoria [...] appare evidente la somiglianza tra il simbolo registrato dal Salmè e quello proprio del Movimento Tricolore, che ne ha il pregresso uso". Questo secondo i giudici è sufficiente, da una parte, per dire che c'è un "sospetto di fondamento" delle contestazioni della Fiamma (fumus boni iuris) e, dall'altra, per dire che sussiste "alta probabilità" che la somiglianza dei simboli crei "uno sviamento dei simpatizzanti e degli iscritti al Movimento Tricolore a danno di quest'ultimo", per cui occorre intervenire al più presto per evitare queste conseguenze (periculum in mora).
Per i giudici la vicenda, al momento, si chiude qui (per la sola fase cautelare: del merito eventualmente si riparlerà in seguito). Per Salmè - chiaramente scontento di questo verdetto, che non terrebbe conto di varie altre argomentazioni svolte nel reclamo - c'è una sola certezza: essendogli stata negata la titolarità della Fiamma tricolore, l'idea è di continuare a fare politica utilizzando il nome di "Movimento sociale Fiamma nazionale" e l'emblema che era stato varato dopo la prima ordinanza del tribunale di Catania. Anche quell'emblema, peraltro, secondo la Fiamma tricolore arrecherebbe disturbo perché "chiaramente somigliante" a quello del MsFt. In effetti i giudici si sono pronunciati solo sulla somiglianza tra l'emblema della Fiamma tricolore e quello di cui Salmè chiede la registrazione di marchio, per cui l'ordinanza non pare direttamente applicabile anche alle insegne della Fiamma nazionale: aspettiamoci, in ogni caso, un nuovo ricorso alle carte bollate.
Nessun commento:
Posta un commento