mercoledì 18 maggio 2016

Torino, il Consiglio di Stato esclude la fiamma del Msi

I pronunciamenti del Consiglio di Stato di oggi, oltre a riammettere anche la seconda lista di Stefano Fassina, sono tornati anche sui due casi simbolici sollevati nei giorni scorsi dal Tar Torino. Uno di questi si è concluso nel modo giuridicamente più logico: il riferimento è al caso del Movimento sociale italiano di Gaetano Saya e Maria Antonietta Cannizzaro, le cui liste sono state bocciate nei comuni di Torino e Carmagnola dalla Commissione elettorale circondariale per la presenza (ritenuta indebita) della fiamma tricolore, ma erano successivamente state riammesse dai giudici amministrativi di primo grado, ritenendo che non vi fosse alcuna confondibilità con il contrassegno di Fratelli d'Italia e che l'uso della fiamma fatto dal partito di Giorgia Meloni, pur presente in Parlamento, non poteva ritenersi "tradizionale" e dunque non poteva creare alcuna "precedenza" per quell'emblema.
I giudici di Palazzo Spada, invece, hanno di nuovo escluso il simbolo - in particolare con riferimento alla lista presentata a Torino, con candidato sindaco Roberto Salerno - proprio in virtù della presenza della fiamma. Questo è il contenuto della sentenza, per la parte che interessa: 
L’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 prescrive, infatti, che «non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».Analogamente l’art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960, richiamato dalla Commissione, stabilisce che essa «ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».Si deve rilevare, anzitutto, che le disposizioni in esame si riferiscono, testualmente, anche agli elementi che caratterizzano il contrassegno e non necessariamente al contrassegno nel suo complesso, stante la indubbia e, si direbbe, la spesso esclusiva capacità connotativa dei simboli più che del contrassegno in toto considerato.Ora la “fiamma tricolore”, come ha rilevato la Commissione nel provvedimento di ricusazione contestato, costituisce un elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”, utilizzato in modo stabile e, comunque, tradizionalmente da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.E tanto è stato accertato, del resto, anche dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale della Corte Suprema di Cassazione, nella decisione del 19.1.2013, laddove ha chiarito che la finalità tutelata dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 570 del 1960 è quella di orientare correttamente l’elettore nella sua scelta consapevole, costituendo circostanza con sicuro potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo – la fiamma tricolore – dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in Parlamento.Nella conoscenza degli elettori, come ha rilevato la Cassazione in tale decisione, il simbolo suddetto rimane legato ad un determinato tessuto ideologico-politico, dal quale essi devono poter distinguere le connotazioni peculiari di altri movimenti.Tanto basta a ritenere non rilevanti, ai fini del presente giudizio, tutte le considerazioni svolte nel controricorso dal Movimento Sociale in ordine alla storia del movimento, al preuso del simbolo, alla legittimità del suo utilizzo e alle controversie che ne hanno caratterizzato la tormentata storia.Tali considerazioni, recepite dalla sentenza impugnata, non sono in grado di superare il dato decisivo qui evidenziato e, cioè, che la indubbia idoneità decettiva della fiamma tricolore, per il suo pregnante significato simbolico, costituisce elemento che pienamente giustifica, ai sensi delle sopra esaminate disposizioni, l’esclusione della lista dalla competizione elettorale.Ne segue che, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente esclusione della lista “Destra Nazionale – M.S.I.”.
Come si vede, il Consiglio di Stato, pur non richiamando la continuità giuridico-associativa tra il Msi-Dn fondato da Giorgio Almirante e Alleanza nazionale (così come rivendicata, invece, nel ricorso di Fratelli d'Italia), ha però riconosciuto come la fiamma sia "un elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno" di Fdi-An: si parla effettivamente di uso tradizionale ma, prima ancora, di uso "in modo stabile", cosa che può dirsi comprovata dal 2014 in poi e che è stata confermata anche dall'approvazione dello statuto di Fdi (contenente pure il simbolo "conteso") da parte della Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici.
Per sottolineare che quella fiamma rimandava comunque ad An, viene citata la decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale all'inizio del 2013, alla vigilia delle elezioni politiche, resa sempre contro il Msi-Cannizzaro: è vero che in quel momento la Fondazione An non aveva ancora concesso a Fdi l'uso del simbolo, ma si poteva confermare allora come stavolta che costituiva "circostanza con sicuro potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo – la fiamma tricolore – dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in Parlamento". Allora si parlava di An (che in Parlamento non c'era più da qualche anno, ma era ancora presente nella mente di molti), ora si parla di Fratelli d'Italia, che di quel simbolo ha ottenuto l'uso.
Più ancora che tutte le vigente legate alla (ri)costituzione del Msi, alla registrazione della fiamma come marchio e opera dell'ingegno e alla stessa titolarità riconosciuta in sede civile (con sentenza non passata in giudicato) al gruppo della Cannizzaro, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante "la indubbia idoneità decettiva della fiamma tricolore, per il suo pregnante significato simbolico", per cui doveva ritenersi pienamente giustificata l’esclusione della lista dalle elezioni. E poco importa che l'identità riguardasse solo un particolare del contrassegno di Fdi, evidentemente diverso in una visione "globale" rispetto a quello del Msi-Cannizzaro: il "particolare" non era un elemento qualunque, ma una parte caratterizzante e lo stesso testo delle disposizioni da applicare consentiva una valutazione analitica del segno. Occorre dare atto ai giudici amministrativi di seconde cure, dunque, di avere correttamente interpretato le disposizioni e di avere inquadrato il caso in maniera giuridicamente credibile, anche se il tutto si è tradotto nell'esclusione di uno dei concorrenti dalla competizione.

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Postilla del 19 maggio

In coda a questo articolo, bisogna correttamente dare conto anche della posizione del Msi, che, dopo la sentenza di ieri, è intervenuto con il candidato escluso, Roberto Salerno: questi ha lamentato come "il Consiglio di Stato, proprio su ricorso del partito, Fdi, che lo sta utilizzando illegittimamente ha escluso un partito che, invece, per sentenza esecutiva (Firenze) ne ha pieno possesso e proprietà e che il Tar Piemonte riconosce anche sotto altri profili (confondibilità e uso tradizionale) ammesso alla competizione elettorale". Per lui si tratta di "un vulnus alla vita democratica della Nazione che altera e condiziona gli equilibri politici nazionali, essendo Torino una città di 1 milione di abitanti", pertanto occorre "trovare una immediata risposta sia in sede penale che civile, che non tarderà ad arrivare specie per i particolari che ora dopo ora cominciano a comporre un quadro inquietante di intrecci e rapporti a cominciare dalla presenza senza alcun titolo del sig. Ignazio La Russa a Palazzo Spada nelle ore che hanno preceduto la sentenza".
Giusto il 16 maggio, infatti nel sito del Msi-Cannizzaro si leggeva - in una "lettera aperta" alle massime autorità - che "in data odierna, il sig. La Russa Ignazio, di Fratelli d'Italia, si trovava all'interno del Consiglio di Stato, uscendo da una stanza, a braccetto con un Alto esponente del Consiglio stesso, negli stessi minuti il Sig. Andriani Avvocato della Fondazione di AN, presentava un ricorso contro la sentenza del Tar Piemonte, in merito alla ricusazione delle liste del M.S.I. – Destra Nazionale. Poiché tale atteggiamento ravvisa un dolo specifico da parte del membro appartenente al Consiglio di Stato [...] chiediamo alle Supreme Autorità dello Stato di intervenire in tal senso, Annunciando sin d’ora che procederemo con denuncia penale nei confronti del sig. La Russa, unitamente al Consigliere coinvolto". Questo elemento, ovviamente, non tocca in alcuna maniera le riflessioni giuridiche svolte ieri, ma è corretto riportarlo per non nascondere le lamentele della parte che in Consiglio di Stato ha avuto la peggio.

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