giovedì 19 maggio 2016

Il Grillo (parlante) scacciato dalla scheda di Torino

La seconda decisione di rilievo "simbolico", resa dal Consiglio di Stato ieri sera, appare decisamente meno condivisibile rispetto a quella riguardante l'uso della fiamma tricolore: il riferimento è all'esclusione - o così sembra di capire dal testo delle decisioni - della Lista del Grillo parlante sempre dalle elezioni comunali di Torino.
Come si è detto pochi giorni fa, il Tar del Piemonte ha sostanzialmente escluso dalla competizione elettorale per il capoluogo piemontese la lista citata, parte della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Gianluca Noccetti, rilevando la potenziale decettività del simbolo adottato. L'imponenza grafica della parola "Grillo" (unita tra l'altro all'espressione No Euro, riecheggiante battaglie condotte dal fondatore del M5S), proprio alla prima occasione in cui il contrassegno del MoVimento 5 Stelle non riportava più il riferimento al sito Beppegrillo.it, rischiava per il Tar di sviare gli elettori, deviando verso la lista in oggetto voti in teoria diretti ai 5 Stelle.
Si era già detto che il ragionamento non sembra corretto, sia per la "storicità" della Lista del Grillo parlante (esiste dal 2008, prima che nascessero le Liste Civiche a 5 Stelle) e dell'emblema No Euro (creato nel 2003), sia per il gran numero di ammissioni delle liste in varie occasioni, tutt'al più con la variante al plurale "Grilli parlanti" - tanto più che alle precedenti amministrative a Torino nel 2011 il simbolo ora escluso era stato ammesso, al pari di quello del M5S - sia per il metro di giudizio seguito in occasione delle elezioni amministrative, tradizionalmente meno severo rispetto a quello adottato per le elezioni politiche ed europee. 
Sostanzialmente su questa linea si è mosso, ovviamente, il ricorso di Noccetti e del delegato di lista Massimo Calleri: l'atto si fonda poi, oltre che su questioni procedurali (che peraltro meriterebbero adeguata attenzione da parte dei tecnici), sull'assoluta non confondibilità grafica degli emblemi (evidenziata dalla stessa Commissione elettorale circondariale e persino dal Ministero dell'interno) e sulla non riconducibilità legale della parola "Grillo" al M5S (lo proverebbero il rifiuto degli attiVisti a essere chiamati "grillini" e l'affermazione di Grillo di non essere a capo di alcun movimento).
Non sono stati di questo avviso, invece, i giudici di Palazzo Spada: 
A ben vedere, la questione della confondibilità tra i contrassegni delle parti odierne è stata in sostanza già valutata da questo Consiglio in relazione ad altra tornata elettorale.In quell’occasione, si è ritenuto che “per come descritti, i due contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l'assoluta evidenza che nella lista del GRILLO Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine GRILLO, che corrisponde al cognome del leader della lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It. Da ciò la possibilità di indurre gli elettori in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto, considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del Partito. Conclusivamente il contrassegno della Lista del grillo parlante risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista MOVIMENTO beppegrillo.it" (cfr. Cons. Stato, V, n. 2145/2012).L’elemento distintivo enfatizzato dagli appellanti, consistente nella scomparsa del nome Grillo dal contrassegno attuale del Movimento 5 stelle, e tanto meno altri aspetti grafici o testuali secondari, pure mutati nei contrassegni attualmente a confronto, non mettono in discussione l’indiscutibile consolidato legame tra detto nome e il Movimento, come rimarcato dal TAR. A diversa conclusione non può condurre la considerazione della posizione formale rivestita all’interno del Movimento 5 stelle, così come i rapporti esistenti circa la disponibilità del nome e del simbolo del Movimento; e nemmeno i comportamenti tenuti in altri contesti elettorali dai movimenti politici in causa.Infatti, ciò che conta, nella stessa prospettiva indicata dagli appellanti, è che la configurazione del contrassegno sia idonea ad ingannare l’elettore medio, proprio alla luce della “rilevanza grafico/simbolica dei due contrassegni e della portata dell’endiadi significato/significante espressa dagli stessi”, che, ad avviso del Collegio, correttamente il TAR ha ritenuto confondibili. 
La sentenza, dunque, equivale a dire che non ha alcun effetto che nel 2011 il MoVimento 5 Stelle non abbia ritenuto confondibile il simbolo "incriminato" (o, per lo meno, non abbia ritenuto di dover fare ricorso): l'emblema era comunque in grado di ingannare gli elettori e questo è stato valutato dal Tar e dal Consiglio di Stato. Di più, lo stesso simbolo escluso dai giudici amministrativi è stato ammesso senza alcuna riserva a Roma e correrà regolarmente: un'incongruenza davvero difficile da ammettere e stupisce che non sia stata minimamente presa in considerazione.
Ciliegina sulla torta, respingendo il ricorso della Lista del Grillo parlante, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva disposto "l’esclusione della lista". Una formulazione di questo tipo non sembrava concedere spazio alla Lista del Grillo parlante la possibilità di cambiare il contrassegno, possibilità che invece avrebbe avuto se la Commissione elettorale circondariale avesse ritenuto l'emblema confondibile a prima vista. Persino nel 2004, quando il Consiglio di Stato - prima delle elezioni europee - ritenne che il simbolo della lista Verdi Verdi - Verdi Federalisti fosse confondibile con quello della Federazione dei Verdi e che per evitare la confondibilità bastasse ingrandire la "pulce" della "Lista abolizione scorporo" inserita per evitare la raccolta di firme, si limitò a dire che l'istanza dei Verdi doveva essere accolta, per cui ci fu il modo almeno di ridisegnare l'emblema
Oggi Noccetti e gli altri si sono presentati alla commissione chiedendo di sostituire l'emblema con quello ammesso nel 2013 e nel 2014 dal Viminale, la richiesta è stata protocollata ma nel frattempo il sorteggio per l'ordine dei simboli sulla scheda - dopo che era stato riescluso il Msi - era già stato fatto, probabilmente sulla scorta dell'esclusione del Grillo parlante operata dal Tar. Se non arriverà nessuna risposta, il gruppo di Noccetti proporrà un ricorso ex art. 700 c.p.c. al tribunale civile di Torino. Sarà sufficiente questo per rimuovere quest'anomalia grave, ai limiti della compressione di un diritto?

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