Ieri la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno ha pubblicato il documento fondamentale per chi intende presentare candidature alle prossime elezioni politiche: si tratta della nuova edizione delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, la guida al procedimento elettorale preparatorio che è opportuno consultare con attenzione.
Le Istruzioni non hanno ovviamente valore di legge, ma partono dalle disposizioni in vigore e le corredano di indicazioni pratiche perché le varie operazioni possano andare a buon fine; non risolvono tutti i dubbi (anche perché non spetta al Viminale risolverli), ma danno comunque indicazioni preziose, di cui bisogna tenere conto anche per sapere quali conseguenze potrebbero discendere dall'agire diversamente (anche se, per esempio, alcune scelte concrete delle forze politiche in materia di esenzione dalla raccolta firme alle elezioni europee sono state "avallate" dagli uffici elettorali nel 2014 e nel 2019, pur se in contrasto con il contenuto della guida ministeriale).
Chi può depositare e quando (e quanti simboli)
Come sempre, la prima parte delle Istruzioni è dedicata all'adempimento che a chi frequenta con assiduità questo sito interessa di più: la presentazione dei contrassegni elettorali presso il Ministero dell'interno e il successivo esame da parte della Direzione centrale per i servizi elettorali. Si tratta di un passaggio ben noto, che però in quest'elezione presenta alcuni profili di novità, soprattutto per la possibilità di presentare il simbolo in primis o anche soltanto in formato informatico: le Istruzioni, dunque, forniscono le prime indicazioni per affrontare questo passaggio e meritano di essere esaminate.
Al Ministero i contrassegni elettorali che dovrebbero distinguere le liste (e, singolarmente o in coalizione, le candidature nei collegi uninominali) si depositano come sempre tra il 44° e il 42° giorno precedenti la data del voto: per l'esattezza, dalle ore 8 alle ore 20 del 12 e del 13 agosto e dalle ore 8 alle ore 16 del 14 agosto. A depositare ciascun contrassegno può provvedere direttamente il presidente o il segretario del partito o del gruppo politico, oppure una persona che abbia ricevuto da detto presidente o segretario un mandato (o una procura speciale) e che non può a sua volta delegare un'altra persona: quel mandato dev'essere necessariamente autenticato da un notaio, per cui non basta una delle altre figure di autenticatori (professionali o istituzionali-politici) previsti dalla legge per le procedure elettorali. Se poi il contrassegno è composito, dunque contiene più simboli o comunque riferimenti a più partiti o soggetti politici, la persona incaricata deve avere il mandato autenticato da notaio da parte di tutti i presidenti/segretari dei partiti rappresentati nel contrassegno (il che significa che l'eventuale leader di partito che depositi personalmente un emblema composito dovrà comunque essere a sua volta munito di mandato dei presidenti/segretari delle altre forze politiche comprese nel fregio elettorale). Vale subito la pena dire che le Istruzioni contengono un fac simile dei vari atti da presentare durante il procedimento elettorale preparatorio, dunque è possibile intendersi meglio sui contenuti da inserire.
Chiunque provveda al deposito del contrassegno, poi, è tenuto a eleggere domicilio entro il territorio del comune di Roma (e ad essere effettivamente raggiungibile, o direttamente o mediante una persona indicata al momento della precisazione del domicilio romano): in questo modo, il Viminale vuole avere la certezza che il depositante possa ricevere "fisicamente" le comunicazioni e le notificazioni legate all'ammissione o alla richiesta di sostituzione del contrassegno o al resto dei documenti presentati (specialmente quelle che verranno recapitate martedì 16 agosto, contenenti la copia del contrassegno ammesso o il provvedimento con cui si invita alla sostituzione illustrando i motivi in base ai quali viene chiesta). L'atto di deposito diretto del contrassegno da parte del presidente/segretario o l'atto di mandato a depositare deve contenere, tra l'altro, la denominazione scelta per il partito o gruppo politico organizzato (che, com'è noto, non necessariamente deve coincidere con le diciture visibili all'interno del contrassegno).
Un particolare forse poco noto riguarda il numero di contrassegni depositabili. Il d.P.R. n. 14/1994 precisa che nessuna persona può depositare più di un contrassegno e nessuno può delegare più persone a depositare contrassegni diversi (e nemmeno dare mandato a qualcuno per presentare un simbolo e depositarne personalmente un altro). In teoria ogni forza politica può depositare un solo contrassegno per ciascuna competizione elettorale; si deve però ricordare non solo che le elezioni di Camera e Senato, pur contestuali, rappresentano formalmente due consultazioni diverse, ma anche che vanno considerate distintamente da quelle delle relative assemblee parlamentari anche le elezioni relative ai deputati o ai senatori assegnati alla circoscrizione Estero. Ciò rende possibile che la stessa forza politica depositi - su mandato del vertice a una sola persona - il medesimo contrassegno relativo a tutte e quattro le consultazioni (Camera, Camera Estero, Senato, Senato Estero) o solo ad alcune di esse, ma anche un contrassegno diverso per ogni competizione elettorale (magari proponendo alleanze diverse per il Senato rispetto alla corsa solitaria alla Camera o introducendo elementi ad hoc per la circoscrizione Estero). Un partito potrebbe così far depositare fino a quattro contrassegni, purché alla fine ne risulti solo uno per ogni consultazione (ad esempio non potendone indicare due per la Camera e due per il Senato). L'unica eccezione formalmente non prevista, ma sempre ammessa - in nome della tutela per le minoranze linguistiche e della sostanziale identità del contrassegno negli elementi fondamentali - consente di depositare le varianti linguistiche dello stesso fregio elettorale, di solito proponendo la versione contenente pure la traduzione in tedesco (e magari ladino) o sloveno. In ogni caso, all'atto del deposito, occorre precisare per quale consultazione o quali consultazioni il contrassegno viene presentato.
Le regole (invariate) sul contenuto dei contrassegni
Dei contenuti obbligatori o preclusi per ogni contrassegno si è parlato spesso in questo sito, specie su casi concreti. Posto che i partiti che "notoriamente" usano un simbolo sono tenuti ai impiegarlo come contrassegno elettorale (per evitare cambi "in zona Cesarini" magari per somigliare troppo a fregi esistenti), le regole sono le solite: non sono ammissibili contrassegni identici o confondibili (per la rappresentazione generale o i colori usati, per i simboli impiegati, i singoli elementi grafici o letterali) con simboli usati tradizionalmente da altri partiti o contrassegni che riproducano "simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore"; se sono confondibili contrassegni di soggetti privi di rappresentanza parlamentare, vale il criterio "chi prima arriva meglio alloggia". Non si possono inoltre presentare contrassegni al "solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati" a usarli (magari depositando per primi un simbolo simile a uno già divulgato ai media, ma non presente in Parlamento) o emblemi contenenti "immagini o soggetti religiosi".
Pur mancando norme esplicite, non si ritengono ammissibili neanche contrassegni che includano nomi, simboli o marchi "di aziende o società (anche calcistiche)" senza la loro autorizzazione (il famoso "comma Di Nunzio" inserito dopo la diffida ricevuta dal Viminale per "Forza Juve - Bunga Bunga", nota a chi scrive) oppure "parole, espressioni, sigle, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie" (il fascismo, secondo la XII disposizione finale della Costituzione e la "legge Scelba", ma pure il nazionalsocialismo e simili). Infine le Istruzioni precisano che se il contrassegno contiene uno o più nomi di persona diverse dalla persona che deposita o dà mandato a depositare, va aggiunto un atto con cui le persone nominate danno il consenso all'uso dei loro nomi (con firma autenticata dai soggetti abilitati a ciò).
Il nuovo deposito in formato digitale, ma sempre "a mano"
La parte più interessante delle Istruzioni riguarda le forme del deposito dei contrassegni. Posto che la guida ricorda che "la legge non consente il deposito del contrassegno né tramite invio per posta elettronica certificata (Pec), né tramite posta elettronica ordinaria, né per mezzo della posta cartacea tradizionale" (specialmente dopo che, durante la conversione del "decreto Semplificazioni", si era espressamente esclusa ogni alternativa al deposito brevi manu), il manuale recepisce il nuovo testo - cambiato appunto nel 2021 - dell'art. 15 del testo unico per l'elezione della Camera, in base al quale "Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea", per cui il deposito su supporto digitale è ora considerato l'ipotesi "normale", che sostituisce per intero la presentazione cartacea. Le Istruzioni precisano che il deposito potrà avvenire "su supporto fisico, ad esempio Cd, Dvd, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato Pdf, anche in unico esemplare" (dunque con una sola dimensione): si chiede solo che il contrassegno sia "circoscritto da un cerchio", precisando dunque i suoi esatti "confini", in modo che possa essere correttamente riprodotto in ogni formato (scheda elettorale o manifesto); nel testo si suggerisce anche di depositare quelle immagini nei formati detti "in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore", precisando che questo permetterà agli uffici (in particolare a chi cura il portale Eligendo) e alle tipografie incaricate di stampare manifesti e schede di "di acquisire un’ottimale definizione e immagine delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno, delle raffigurazioni contenute all’interno del contrassegno medesimo, delle tonalità di colore".
Resta ovviamente possibile continuare a consegnare tanto la versione su supporto informatico, quanto quella cartacea del simbolo, ma si richiede - altrettanto ovviamente - che l'immagine del contrassegno sia "perfettamente identica nei due formati". Per chi volesse depositare il simbolo solo su carta, le Istruzioni confermano quanto già previsto in passato, suggerendo di riprodurre i contrassegni "su carta lucida a inchiostro di china o tipografico" o, se sono a colori, "su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in fotocolor". Si ritiene ancora opportuno - e, di fatto, è vivamente consigliato - depositare in cartaceo tre esemplari del contrassegno con 10 centimetri di diametro (per i manifesti delle candidature) e altrettanti con 3 centimetri di diametro (per le schede elettorali), ovviamente identici tra loro nel contenuto. Il tutto senza dimenticare che "tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno dovranno risultare racchiuse nel cerchio che delimita, all'esterno, il contrassegno medesimo".
Dopo il deposito, tra opposizioni e ricorsi mai regolati
Restano da dire poche cose sui contrassegni, ad esempio che insieme a questi è prevista la consegna del programma elettorale (con l'indicazione del capo della forza politica), dell'eventuale dichiarazione di collegamento (in coalizione) con altre forze politiche, degli atti di designazione dei rappresentanti incaricati di depositare le candidature e di chi dovrà inviare al Viminale curricula e certificati penali delle persone candidate, nonché dello statuto (per i partiti iscritti all'apposito registro) o, in alternativa, della dichiarazione di trasparenza contenente gli elementi minimi di organizzazione interna (altro atto che dev'essere necessariamente autenticato da notaio, oltre che firmato dal legale rappresentante del soggetto collettivo).
Si conferma ogni regola già vista in passato sull'esame dei contrassegni da parte del Ministero (previsto tra il 15 e il 16 agosto, altro che #ViminaleBeach): resta il termine di 48 ore dalla comunicazione dell'invio a sostituire l'emblema per presentare un nuovo contrassegno regolare, pena la ricusazione, così come resta la possibilità - entro le stesse 48 ore - di opporsi alle decisioni del Viminale in materia di contrassegni (possono farlo tanto coloro che non accettano di sostituire il proprio simbolo, tanto i partiti o gruppi che ritengano un altro emblema ammesso confondibile con il proprio) e investire della decisione l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione (chiamato a sua volta a decidere entro 48 ore dalla ricezione dell'opposizione).
Finora le possibilità di contestare le decisioni in materia di simboli finivano qui, sulla base dell'orientamento della Corte di cassazione che escludeva che i giudici (ordinari o amministrativi) potessero occuparsi delle posizioni di chi voleva partecipare alle elezioni politiche, essendo ogni Camera chiamata a giudicare dei "titoli di ammissione" dei suoi membri (art. 66 Cost.). La sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale (originata d un ricorso di +Europa), tuttavia, ha superato una volta per tutte quell'orientamento, precisando che "le questioni attinenti le candidature, che vengono ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano un diritto soggettivo" e dunque deve occuparsene il giudice ordinario civile, "quale giudice naturale dei diritti", quale il diritto fondamentale e inviolabile di elettorato passivo: la considerazione, relativa alle candidature, si deve necessariamente applicare anche alle questioni relative ai contrassegni (perché se un contrassegno non viene ammesso non è poi possibile presentare candidature per la relativa forza politica).
Proprio sulla base della sentenza n. 48/2021, il Senato aveva discusso e approvato un disegno di legge per introdurre - come chiesto espressamente dalla Corte - un rito ad hoc per assicurare "una giustizia pre-elettorale tempestiva". Riprendendo l'antica idea di affidare tutte le questioni in materia elettorale ai giudici amministrativi (che già si occupano del contenzioso legato alle elezioni europee, regionali e amministrative), si era proposto di anticipare di qualche giorno i tempi per il deposito dei contrassegni e delle candidature (e di dimezzare i tempi per rivolgersi all'Ufficio elettorale centrale nazionale), in modo da prevedere un ricorso al Tar del Lazio ed eventualmente al Consiglio di Stato, così da consentire una tutela dei diritti pur in tempi molto ristretti. Quel disegno di legge, però, si è incagliato alla Camera in commissione e non è stato approvato, dunque non è entrato in vigore il rito ad hoc (e nemmeno l'anticipo dei termini pre-elettorali); non per questo, peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non produce effetti, dunque non è impossibile che i presentatori di contrassegni ricusati e i candidati esclusi si rivolgano (dopo la Cassazione) anche al tribunale di Roma o a quello competente per territorio, chiedendo tutela per il diritto di elettorato passivo. Difficile, anzi, difficilissimo che quei tentativi siano compatibili con i tempi del procedimento elettorale, ma qualcuno - a partire dalla lista Referendum e Democrazia - ci proverà di certo.
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